DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 19 dicembre 2023 (in Gazz. Uff. 29 gennaio 2024, n. 23)
DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 19 dicembre 2023 (in Gazz. Uff. 29 gennaio 2024, n. 23). – Adozione del «Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici».
IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
Visto il regolamento (UE) della Commissione del 14 dicembre 2022, n. 2472, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi;
Visto il regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali;
Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2021) 141 final del 25 marzo 2021, relativa a un Piano d’azione per lo sviluppo della produzione biologica e la successiva rettifica di cui alla comunicazione COM (2021) 141 final/2 del 19 aprile 2021;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato» e il relativo regolamento approvato con il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e in particolare l’art. 59, rubricato «Sviluppo dell’agricoltura biologica e di qualità», come modificato dalla legge 9 marzo 2022, n. 23;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;
Vista la legge 9 marzo 2022, n. 23, recante «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico» ed in particolare:
l’art. 7, comma 1, ai sensi del quale il Ministro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta con decreto il Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici;
l’art. 9, comma 1, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero, il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica (di seguito anche solo «Fondo»), destinato al finanziamento, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea sugli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici di cui all’art. 7, nonché per il finanziamento del Piano nazionale per le sementi biologiche di cui all’art. 8;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con cui l’on. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il sig. Luigi D’Eramo è stato nominato Sottosegretario di Stato alle politiche agricole, alimentari e forestali;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l’art. 3, che dispone che il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» assuma la denominazione di «Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;
Visto il decreto ministeriale 24 novembre 2022, n. 603905, recante «Delega di attribuzioni del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per taluni atti di competenza dell’amministrazione, al Sottosegretario di Stato, sig. Luigi D’Eramo e, in particolare l’art. 1 dove è previsto che sono delegate al Sottosegretario di Stato, sig. Luigi D’Eramo, le funzioni relative all’agricoltura biologica, unitamente alla firma dei relativi atti e provvedimenti;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 658282, recante le modalità di funzionamento del «Fondo per lo sviluppo della produzione biologica», nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziate con le risorse del Fondo medesimo ai sensi dell’art. 9, comma 2, della legge 9 marzo 2022, n. 23, registrato dalla Corte dei conti il 2 febbraio 2023, n. 165;
Ritenuto necessario adottare il Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici al fine di prevedere interventi per lo sviluppo della produzione biologica, che aggiorna e sostituisce il Piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico 2016-2020;
Considerato che il Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici ha una cadenza triennale ed è suscettibile di aggiornamenti annuali;
Sentito il Tavolo tecnico per l’agricoltura biologica da ultimo nella seduta del 20 marzo 2023;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2023.
Decreta:
Art. 1
1. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 9 marzo 2022, n. 23, è adottato il Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, di seguito denominato «Piano», secondo lo schema di cui all’allegato I del presente decreto che ne costituisce parte integrante, avente la finalità di:
a) favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell’acquacoltura convenzionali, con particolare riguardo ai piccoli produttori agricoli convenzionali di cui all’art. 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche attraverso l’individuazione e l’utilizzo delle misure previste dalle politiche di sviluppo rurale nonché attraverso un’azione di assistenza tecnica;
b) sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare l’organizzazione della filiera dei prodotti biologici, ponendo particolare attenzione al ruolo svolto all’interno della filiera dalle piccole aziende agricole biologiche condotte dai piccoli produttori agricoli di cui all’art. 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche attraverso la promozione di sistemi di certificazione di gruppo;
c) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche ambientale e alimentare, con particolare riferimento alla ristorazione collettiva;
d) monitorare l’andamento del settore, anche attivando un’integrazione dei dati raccolti sui sistemi informativi, relativi alle superfici in produzione e alle scelte colturali, con le relative rese produttive, al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per la produzione biologica, comprese le informazioni relative alle iniziative adottate dai soggetti pubblici e quelle relative ai risultati della ricerca e della sperimentazione, tramite le attività del Sistema d’informazione nazionale sull’agricoltura biologica (SINAB), in sinergia con le risorse del programma della Rete rurale nazionale. Il monitoraggio è svolto attraverso una piattaforma che raccoglie le informazioni sul settore e ha, in particolare, le seguenti finalità:
1. condividere le informazioni con il Tavolo tecnico e con le autorità locali;
2. fornire servizi agli operatori del settore per lo sviluppo e la valorizzazione della produzione biologica nazionale, mediante un centro con funzioni di documentazione e di sportello d’informazione per il pubblico;
e) sostenere e promuovere i distretti biologici di cui all’art. 13 della legge 9 marzo 2022, n 23;
f) favorire l’insediamento di nuove aziende nelle aree rurali montane;
g) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l’utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione;
h) stimolare le istituzioni e gli enti pubblici affinché utilizzino i metodi della produzione biologica nella gestione del verde pubblico e prevedano il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione;
i) incentivare e sostenere la ricerca e l’innovazione in materia di produzione biologica, ai sensi dell’art. 9, comma 1;
j) promuovere progetti di tracciabilità dei prodotti biologici provenienti dai distretti biologici di cui all’art. 13, finalizzati alla condivisione dei dati relativi alle diverse fasi produttive, nonché all’informazione sulla sostenibilità ambientale, sulla salubrità del terreno, sulla lontananza da impianti inquinanti, sull’utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili e sulle tecniche di lavorazione e di imballaggio dei prodotti utilizzate;
k) valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche;
l) promuovere la sostenibilità ambientale con la definizione di azioni per l’incremento e il mantenimento della fertilità naturale del terreno e l’uso di metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi dell’ambiente.
2. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità di cui all’art. 9 della legge 9 marzo 2022, n. 23, ad integrazione di specifiche misure di finanziamento richiamate nel medesimo Piano.
3. Il Piano di cui al comma 1 è adottato con cadenza triennale ed è suscettibile di aggiornamento annuale.
4. La relazione sullo stato di attuazione del Piano e sulle modalità di ripartizione e utilizzazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica di cui all’art. 9 della legge 9 marzo 2022, n 23, è presentata annualmente alle Camere per la trasmissione alle competenti commissioni parlamentari e costituisce parte integrante dei documenti di monitoraggio del Piano.
Art. 2
1. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione.
Avvertenza:
L’allegato Piano d’azione nazionale per la produzione biologica è disponibile sul sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20762
DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 19 dicembre 2023 (in Gazz. Uff. 29 gennaio 2024, n. 23)
DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 19 dicembre 2023 (in Gazz. Uff. 29 gennaio 2024, n. 23). – Adozione del «Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici».
IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
Visto il regolamento (UE) della Commissione del 14 dicembre 2022, n. 2472, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi;
Visto il regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali;
Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2021) 141 final del 25 marzo 2021, relativa a un Piano d’azione per lo sviluppo della produzione biologica e la successiva rettifica di cui alla comunicazione COM (2021) 141 final/2 del 19 aprile 2021;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato» e il relativo regolamento approvato con il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e in particolare l’art. 59, rubricato «Sviluppo dell’agricoltura biologica e di qualità», come modificato dalla legge 9 marzo 2022, n. 23;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;
Vista la legge 9 marzo 2022, n. 23, recante «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico» ed in particolare:
l’art. 7, comma 1, ai sensi del quale il Ministro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta con decreto il Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici;
l’art. 9, comma 1, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero, il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica (di seguito anche solo «Fondo»), destinato al finanziamento, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea sugli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici di cui all’art. 7, nonché per il finanziamento del Piano nazionale per le sementi biologiche di cui all’art. 8;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con cui l’on. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il sig. Luigi D’Eramo è stato nominato Sottosegretario di Stato alle politiche agricole, alimentari e forestali;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l’art. 3, che dispone che il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» assuma la denominazione di «Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;
Visto il decreto ministeriale 24 novembre 2022, n. 603905, recante «Delega di attribuzioni del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per taluni atti di competenza dell’amministrazione, al Sottosegretario di Stato, sig. Luigi D’Eramo e, in particolare l’art. 1 dove è previsto che sono delegate al Sottosegretario di Stato, sig. Luigi D’Eramo, le funzioni relative all’agricoltura biologica, unitamente alla firma dei relativi atti e provvedimenti;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 658282, recante le modalità di funzionamento del «Fondo per lo sviluppo della produzione biologica», nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziate con le risorse del Fondo medesimo ai sensi dell’art. 9, comma 2, della legge 9 marzo 2022, n. 23, registrato dalla Corte dei conti il 2 febbraio 2023, n. 165;
Ritenuto necessario adottare il Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici al fine di prevedere interventi per lo sviluppo della produzione biologica, che aggiorna e sostituisce il Piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico 2016-2020;
Considerato che il Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici ha una cadenza triennale ed è suscettibile di aggiornamenti annuali;
Sentito il Tavolo tecnico per l’agricoltura biologica da ultimo nella seduta del 20 marzo 2023;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2023.
Decreta:
Art. 1
1. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 9 marzo 2022, n. 23, è adottato il Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, di seguito denominato «Piano», secondo lo schema di cui all’allegato I del presente decreto che ne costituisce parte integrante, avente la finalità di:
a) favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell’acquacoltura convenzionali, con particolare riguardo ai piccoli produttori agricoli convenzionali di cui all’art. 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche attraverso l’individuazione e l’utilizzo delle misure previste dalle politiche di sviluppo rurale nonché attraverso un’azione di assistenza tecnica;
b) sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare l’organizzazione della filiera dei prodotti biologici, ponendo particolare attenzione al ruolo svolto all’interno della filiera dalle piccole aziende agricole biologiche condotte dai piccoli produttori agricoli di cui all’art. 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche attraverso la promozione di sistemi di certificazione di gruppo;
c) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche ambientale e alimentare, con particolare riferimento alla ristorazione collettiva;
d) monitorare l’andamento del settore, anche attivando un’integrazione dei dati raccolti sui sistemi informativi, relativi alle superfici in produzione e alle scelte colturali, con le relative rese produttive, al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per la produzione biologica, comprese le informazioni relative alle iniziative adottate dai soggetti pubblici e quelle relative ai risultati della ricerca e della sperimentazione, tramite le attività del Sistema d’informazione nazionale sull’agricoltura biologica (SINAB), in sinergia con le risorse del programma della Rete rurale nazionale. Il monitoraggio è svolto attraverso una piattaforma che raccoglie le informazioni sul settore e ha, in particolare, le seguenti finalità:
1. condividere le informazioni con il Tavolo tecnico e con le autorità locali;
2. fornire servizi agli operatori del settore per lo sviluppo e la valorizzazione della produzione biologica nazionale, mediante un centro con funzioni di documentazione e di sportello d’informazione per il pubblico;
e) sostenere e promuovere i distretti biologici di cui all’art. 13 della legge 9 marzo 2022, n 23;
f) favorire l’insediamento di nuove aziende nelle aree rurali montane;
g) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l’utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione;
h) stimolare le istituzioni e gli enti pubblici affinché utilizzino i metodi della produzione biologica nella gestione del verde pubblico e prevedano il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione;
i) incentivare e sostenere la ricerca e l’innovazione in materia di produzione biologica, ai sensi dell’art. 9, comma 1;
j) promuovere progetti di tracciabilità dei prodotti biologici provenienti dai distretti biologici di cui all’art. 13, finalizzati alla condivisione dei dati relativi alle diverse fasi produttive, nonché all’informazione sulla sostenibilità ambientale, sulla salubrità del terreno, sulla lontananza da impianti inquinanti, sull’utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili e sulle tecniche di lavorazione e di imballaggio dei prodotti utilizzate;
k) valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche;
l) promuovere la sostenibilità ambientale con la definizione di azioni per l’incremento e il mantenimento della fertilità naturale del terreno e l’uso di metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi dell’ambiente.
2. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità di cui all’art. 9 della legge 9 marzo 2022, n. 23, ad integrazione di specifiche misure di finanziamento richiamate nel medesimo Piano.
3. Il Piano di cui al comma 1 è adottato con cadenza triennale ed è suscettibile di aggiornamento annuale.
4. La relazione sullo stato di attuazione del Piano e sulle modalità di ripartizione e utilizzazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica di cui all’art. 9 della legge 9 marzo 2022, n 23, è presentata annualmente alle Camere per la trasmissione alle competenti commissioni parlamentari e costituisce parte integrante dei documenti di monitoraggio del Piano.
Art. 2
1. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione.
Avvertenza:
L’allegato Piano d’azione nazionale per la produzione biologica è disponibile sul sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20762