DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 12 ottobre 2023 (in Gazz. Uff. 20 ottobre 2023, n. 246)
DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 12 ottobre 2023 (in Gazz. Uff. 20 ottobre 2023, n. 246). – Disposizioni per lo svolgimento dei controlli di laboratorio nell’ambito dei controlli ufficiali volti alla verifica di conformità al regolamento (UE) 2018/848.
IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e gli atti delegati o di esecuzione adottati conformemente a tale regolamento riguardanti la produzione biologica;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/279 della Commissione del 22 febbraio 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2306 della Commissione del 21 ottobre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione e al certificato di ispezione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE;
Visto il regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione e successive modificazioni ed integrazioni, che fissa i metodi di campionamento e di analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali;
Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ed al successivo regolamento (UE) n. 619/2011 della Commissione;
Visto il regolamento (CE) n. 1830/2003 Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE e la successiva raccomandazione della Commissione del 4 ottobre 2004 relativa agli orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di rilevazione degli organismi geneticamente modificati e dei materiali ottenuti da organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti, nel quadro del regolamento (CE) n. 1830/2003 (2004/787/CE);
Vista la direttiva 2002/63/CE dell’11 luglio 2002 relativa ai «Metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale»;
Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell’art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170»;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 ai sensi dell’art. 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;
Visto il decreto-legge dell’11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
Vista la comunicazione (2022/C 467/02) della Commissione relativa all’attuazione del regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale 23 luglio 2003, in attuazione della direttiva 2002/63/CE dell’11 luglio 2002 relativa ai «Metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale»;
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2010, n. 16954 recante «Disposizioni per l’individuazione dei requisiti minimi delle procedure di prelievo di campioni di prodotti biologici da analizzare in attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici»;
Visto il decreto ministeriale 12 marzo 2014, n. 2592 recante «Disposizioni per la designazione dei laboratori che possono eseguire l’analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica ai sensi dell’art. 12 del regolamento (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni»;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2022, n. 347507, di individuazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli quale autorità di controllo competente per il settore biologico, ai sensi dell’art. 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2017/625 per i controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione;
Visto l’art. 63 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» il quale istituisce l’Agenzia delle dogane, la quale concorre alla sicurezza e alla salute dei cittadini, controllando le merci in ingresso nell’Unione europea e contrastando i fenomeni criminali come contrabbando e contraffazione;
Visto lo statuto dell’Agenzia delle dogane e monopoli, approvato dal Comitato di gestione con la delibera n. 433 del 12 luglio 2021;
Visto il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 24 novembre 2022 recante «Delega di funzioni per taluni atti di competenza del Ministro al Sottosegretario di Stato sig. Luigi D’Eramo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2023, ove all’art. 1, comma 1 è previsto che sono delegate al Sottosegretario di Stato, Luigi D’Eramo, le funzioni relative, tra l’altro, all’agricoltura biologica e ove all’art. 1, comma 2, è previsto che al medesimo Sottosegretario è delegata, nell’ambito delle competenze di cui all’art. 1, la firma dei relativi atti e provvedimenti;
Visto il decreto del Capo Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica 20 marzo 2023 che stabilisce la ‘Frequenza dei controlli fisici sulle partite di prodotti biologici e in conversione prima della loro immissione in libera pratica determinata in base alla valutazione della probabilità di non conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848 per l’anno 2023 e relativa decisione sulla partita;
Vista la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura;
Vista la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 valutazione della conformità – Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi;
Considerato che, nell’ambito dei controlli ufficiali per la verifica della conformità al regolamento (UE) n. 2018/848, il campionamento e la successiva analisi mirano alla ricerca di sostanze non ammesse ai sensi dell’art. 9, comma 3 del regolamento (UE) n. 2018/848 che rientrano tra le sostanze attive i fitosanitari, i concimi, gli ammendanti, i nutrienti, le materie prime per mangimi, gli additivi per mangimi e alimenti, i coadiuvanti tecnologici per mangimi e alimenti, i prodotti per la pulizia e la disinfezione, gli ingredienti non biologici;
Ritenuto opportuno considerare tra le sostanze non ammesse anche gli OGM il cui utilizzo è vietato ai sensi dell’art. 11 del regolamento (UE) n. 2018/848;
Considerato che il campionamento rappresenta un elemento di elevata criticità che può condizionare il risultato dell’analisi di laboratorio incidendo in misura notevole sull’attendibilità del risultato stesso e dar luogo a conseguenti contestazioni;
Considerato che i campionamenti svolti dagli organismi di controllo delegati ai sensi dell’art. 40 del regolamento (UE) n. 2018/848 per la verifica di conformità allo stesso regolamento rientrano nell’ambito dei controlli ufficiali;
Ritenuto opportuno, pertanto, garantire che essi siano svolti in conformità alle norme unionali e nazionali se esistenti e ove applicabili;
Considerata la convenzione quadro tra l’Agenzia delle accise, dogane e monopoli e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, prot. Mipaaf 0149812 del 1° aprile 2022, in base alla quale ADM svolge attività di controllo sulle importazioni nell’Unione europea di prodotti biologici ed in conversione;
Ritenuto necessario riconoscere come campionamenti ufficiali quelli svolti dall’Agenzia delle dogane e monopoli quale autorità di controllo nell’ambito dei controlli fisici di cui all’art. 45, paragrafo 5 del regolamento e dell’art. 6 del regolamento (UE) n. 2021/2306 volti a verificare il rispetto delle condizioni e delle misure per l’importazione nell’Unione europea di prodotti biologici e in conversione, e pertanto garantire che essi siano svolti in conformità alle norme unionali e nazionali se esistenti e ove applicabili;
Ritenuto necessario normare le attività di campionamento afferenti in modo specifico ai controlli in materia di produzione biologica ed in particolare per il campionamento nella fase di campo;
Ritenuto opportuno integrare con successivo provvedimento, sulla base delle risultanze di approfondimenti tecnico-scientifici, gli allegati del presente decreto con ulteriori indicazioni per il campionamento negli allevamenti, compresi quelli dell’acquacoltura, nell’ambito dei controlli ufficiali;
Ritenuto opportuno prevedere norme specifiche per la redazione del verbale di campionamento che tenga conto delle caratteristiche particolari dei controlli ufficiali nella produzione biologica;
Ritenuto opportuno, nelle more dell’adozione del decreto legislativo di cui all’art. 10, lettera d) della legge di delegazione n. 127 del 4 agosto 2022, fornire una definizione di presenza di una sostanza non ammessa ai sensi degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 2018/848 al fine di fornire indicazioni univoche ed uniformi agli operatori del settore, compresi i laboratori ufficiali, gli organismi di controllo e Agenzia delle dogane e monopoli;
Ritenuto necessario, nelle more dell’adozione del decreto legislativo di cui all’art. 10, lettera d) della legge di delegazione n. 127 del 4 agosto 2022, stabilire norme transitorie per la designazione dei laboratori ufficiali;
Sentito il tavolo tecnico per l’agricoltura biologica nella riunione del 1° marzo 2023;
Acquisita l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 settembre 2023;
Decreta:
Art. 1 Finalità e ambito di applicazione
1. I metodi di campionamento utilizzati nel contesto dei controlli ufficiali per la verifica di conformità al regolamento (UE) n. 2018/848, di seguito regolamento, sono svolti nel rispetto delle norme unionali, qualora presenti e applicabili.
2. Il presente decreto si applica ai controlli di laboratorio, così come definiti in questo decreto, effettuati:
a) dagli organismi di controllo delegati ai sensi dell’art. 40 del regolamento e della normativa nazionale pertinente, sui campioni prelevati ai sensi dell’art. 38, paragrafo 4, lettera c) del regolamento e/o nell’ambito dell’indagine ufficiale di cui all’art. 29 e41 dello stesso regolamento e dei relativi regolamenti delegati ed esecutivi;
b) dall’Agenzia delle dogane e monopoli quale autorità di controllo nell’ambito dei controlli fisici di cui all’art. 45, paragrafo 5 del regolamento e dell’art. 6 del regolamento (UE) n. 2021/2306, volti a verificare il rispetto delle condizioni e delle misure per l’importazione nell’Unione europea di prodotti biologici e in conversione.
Art. 2 Definizioni
Oltre alle definizioni del regolamento (UE) n. 2018/848 e delregolamento (UE) n. 2017/625, ai fini del presente decreto si utilizzano le seguenti definizioni:
1. MASAF: Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
2. ADM: Agenzia delle dogane e monopoli;
3. Controllo ufficiale per la verifica di conformità al regolamento: verifica di conformità ai sensi dell’art. 38 del regolamento, l’indagine ufficiale di cui agli articoli 29 del regolamento e i controlli volti a verificare il rispetto delle condizioni e delle misure per l’importazione nell’Unione europea di prodotti biologici e in conversione;
4. Controllo di laboratorio: il controllo ufficiale che comprende il campionamento ufficiale e la successiva analisi ufficiale su una matrice prelevata al fine di ricercare prodotti e sostanze non ammessi all’uso in agricoltura biologica;
5. Aliquota: ciascuna delle parti equivalenti in cui viene suddiviso il campione di laboratorio;
6. Campionamento ufficiale: metodo utilizzato nell’ambito dei controlli ufficiali che prevede il prelievo di una matrice e la formazione di un campione rappresentativo;
7. Campione: una o più unità selezionate in un insieme di unità, oppure una porzione di matrice selezionata all’interno di una quantità più grande;
8. Campione globale: il totale combinato e accuratamente mescolato dei campioni elementari prelevati da una partita;
9. Campione elementare: una o più unità prelevate in un solo punto di un oggetto del campionamento;
10. Campione di laboratorio: una quantità rappresentativa di materiale prelevata dal campione globale, da suddividere in aliquote da destinare alle analisi;
11. Entità del campione: il numero delle unità, o quantità di prodotto, che costituiscono il campione;
12. Unità: la più piccola porzione discreta dell’oggetto del campionamento che può essere prelevata per costituire la totalità o una parte di un campione elementare;
13. Oggetto del campionamento: l’insieme di elementi identificabili, compreso un appezzamento di terreno, avente, a conoscenza di chi esegue il campionamento, caratteristiche uniformi ai fini del controllo ufficiale che ha previsto un determinato controllo di laboratorio;
14. Sostanze non ammesse: sostanze e prodotti non autorizzati per l’uso nella produzione biologica ai sensi dell’art. 9, paragrafo 3 del regolamento e OGM;
15. Presenza di una sostanza non ammessa: risultato analitico del laboratorio ufficiale che evidenzia la presenza quantificabile di una sostanza non ammessa sul campione analizzato;
16. Matrice: materiale di cui sono costituite le aliquote;
17. Analisi ufficiale: analisi, diagnosi e prova, così come indicato all’art. 14, lettera h), del regolamento (UE) n. 2017/625, effettuata da un laboratorio ufficiale o dal laboratorio nazionale di riferimento;
18. Analisi di prima istanza: la prima analisi eseguita in ordine di tempo nell’ambito del controllo di laboratorio svolto dall’organismo di controllo e dall’autorità di controllo;
19. Laboratorio ufficiale: laboratori designati dall’autorità competente ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale 12 marzo 2014, n. 2592 nelle more dell’adozione del decreto legislativo di cui all’art. 10, lettera d) della legge di delegazione n. 127 del 4 agosto 2022;
20. Prodotto biologico: prodotto biologico o in conversione come definiti rispettivamente all’art. 3, paragrafi numeri 2 e 7 del regolamento;
21. Rischio: probabilità di non conformità al regolamento;
22. Controllo di laboratorio particolare: controllo volto a valutare il differenziale del risultato analitico derivante da più campioni di laboratorio.
Art. 3 Finalità del controllo di laboratorio nel controllo ufficiale per verifica di conformità al regolamento
1. Il controllo di laboratorio nell’ambito di un controllo ufficiale per la verifica di conformità al regolamento è eseguito al fine di ricercare una o più sostanze non ammesse su una determinata matrice, per stabilire:
a. l’utilizzo di sostanze non ammesse;
b. l’integrità delle caratteristiche biologiche del prodotto durante ogni fase della produzione, preparazione, magazzinaggio e distribuzione;
c. l’applicazione e l’efficacia delle misure precauzionali volte ad evitare la contaminazione del prodotto biologico;
d. la fonte e la causa della presenza di sostanze non ammesse che può compromettere l’integrità del prodotto biologico.
2. Il MASAF, sulla base della valutazione del rischio, dispone con apposito provvedimento, previa informativa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ulteriori indicazioni ad integrazione di quanto previsto negli allegati del presente decreto, in relazione alle sostanze e prodotti da ricercare, tipologie di matrici da campionare, epoche e metodi di campionamento.
Art. 4 Campionamento e gestione del campione
1. Le motivazioni per la scelta dell’oggetto, della matrice, dell’epoca e dei metodi di campionamento tengono conto della valutazione del rischio e di quanto previsto all’art. 3, comma 1. Esse sono descritte nel verbale di campionamento di cui all’art. 5.
2. L’oggetto del campionamento è individuato e descritto, utilizzando una unità di misura chiara e adeguata.
3. I metodi per il campionamento, la costituzione del campione e la sua successiva manipolazione, sono conformi alle normative unionali e nazionali applicabili, anche nel caso in cui la finalità del controllo di laboratorio è la ricerca di sostanze diverse da fitosanitari e OGM.
4. Nell’ambito di un controllo di laboratorio che prevede un campionamento nella fase di campo, sono utilizzati i metodi di campionamento riportati nell’allegato 3 del presente decreto.
5. In caso di un “controllo di laboratorio particolare” che prevede la predisposizione di più campioni di laboratorio, si applica quanto previsto nell’allegato 4 del presente decreto.
6. Il campione di laboratorio è suddiviso in almeno tre aliquote, omogenee tra loro, di cui:
a. una da inviare al laboratorio ufficiale per l’analisi di prima istanza;
b. una da utilizzare per l’esame di parte, a spese dell’operatore, nell’ambito della eventuale controperizia di cui all’art. 35 del regolamento (UE) n. 2017/625, presso un laboratorio accreditato di sua fiducia;
c. una da utilizzare per l’eventuale controversia di cui all’art. 35 del regolamento (UE) n. 2017/625. Questa aliquota rimane a disposizione dell’operatore, custodita presso l’organismo di controllo che ha effettuato il campionamento, per il tempo necessario per la richiesta della controversia. Superato tale termine, ovvero in caso di esito negativo dell’analisi di prima istanza, l’organismo di controllo dispone liberamente dell’aliquota.
7. L’entità di ogni singola aliquota dipende dalla matrice e rispetta i quantitativi minimi indicati nell’allegato 2 del presente decreto.
8. Prima del campionamento l’operatore è informato della procedura prevista per la controperizia e della gestione dell’eventuale controversia. In deroga a quanto previsto al comma 6, le aliquote necessarie per assicurare all’operatore il diritto alla controperizia e alla eventuale controversia non sono prelevate:
a. in caso di espressa rinuncia dell’operatore o di un suo legale rappresentante, annotata nel verbale di campionamento, ovvero
b. quando non è tecnicamente possibile. In tale caso l’organismo di controllo o ADM ne informa l’operatore e motiva adeguatamente le ragioni nel verbale di campionamento.
9. Il campione di laboratorio può essere suddiviso in un numero di aliquote superiore a tre, anche su richiesta dell’operatore. In tal caso l’entità del campione di laboratorio, il numero di aliquote e la motivazione sono chiaramente riportate nel verbale di campionamento.
10. La predisposizione delle aliquote per la spedizione è eseguita nel più breve tempo possibile al fine di evitare alterazioni.
11. Ognuna delle aliquote deve essere posta in un contenitore idoneo a seconda della matrice e dell’analisi richiesta, accuratamente sigillata in modo da impedire la manomissione del contenuto e identificata in maniera univoca riportante almeno i seguenti dati:
a. nome e identificativo dell’organismo di controllo o dell’autorità che ha effettuato il campionamento
b. data e ora del campionamento
c. natura del campione prelevato
d. codice di identificazione univoca del verbale di campionamento
e. firma di chi ha effettuato il campionamento.
12. Una volta sigillate e identificate, le aliquote sono gestite nel rispetto delle norme esistenti, ivi comprese le norme ISO pertinenti. Le modalità e il periodo di conservazione sono documentati e giustificati e tengono conto della natura della matrice e delle caratteristiche e della stabilità della sostanza da ricercare.
13. L’aliquota destinata all’analisi di prima istanza può essere conservata per un massimo di settantadue ore dal momento del campionamento prima della spedizione.
14. Qualora sia necessario ricorrere al congelamento delle aliquote sono assicurate tutte le misure utili a garantire il mantenimento di temperature idonee per tutta la durata della spedizione.
Art. 5 Verbale di campionamento
1. Le operazioni effettuate durante il campionamento sono descritte in un verbale, il cui schema deve contenere gli elementi minimi riportati e descritti nell’allegato 1 del presente decreto. Ad ogni controllo di laboratorio corrisponde un verbale di campionamento.
2. Il verbale di campionamento è redatto in modo da garantire che:
a. una copia è rilasciata all’operatore;
b. una copia è conservata da chi ha eseguito il campionamento, riportato nel punto 3 dell’allegato 1 del presente decreto.
3. Il verbale di campionamento è controfirmato dall’operatore o da un suo delegato, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il verbale di campionamento può essere redatto anche nella sola forma dematerializzata. In tal caso, la modalità di redazione e l’accettazione della stessa da parte dell’operatore sono riportati sullo stesso verbale. Il verbale dematerializzato è rilasciato all’operatore mediante posta elettronica certificata.
Art. 6 Azioni in caso di presenza di sostanze non ammesse
1. In caso di presenza di una sostanza non ammessa riscontrata a seguito dell’analisi di prima istanza, l’organismo di controllo che ha effettuato il campionamento, nel più breve tempo possibile e comunque entro tre giorni lavorativi dal ricevimento del risultato del laboratorio ufficiale:
a. vieta in via provvisoria l’immissione sul mercato del prodotto biologico per il quale si sospetta la compromissione dell’integrità a seguito dell’esito dell’analisi di prima istanza;
b. avvia l’indagine ufficiale di cui all’art. 29 del regolamento.
2. In caso di presenza di una sostanza non ammessa, ADM, nel più breve tempo possibile e comunque entro tre giorni lavorativi dal ricevimento del risultato del laboratorio ufficiale:
a. indica nel box 29 del Certificato di ispezione di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 2021/2306 (COI) che i controlli fisici e il risultato della prova non sono soddisfacenti e indica nel box 30 la decisione pertinente ai sensi dell’art. 6 dello stesso regolamento;
b. comunica l’esito sfavorevole all’autorità competente ai sensi dell’art. 2, comma 6 del decreto ministeriale 5 agosto 2022, n. 347507, allegando tutta la documentazione pertinente.
3. In caso di presenza di una sostanza non ammessa superiore al limite massimo di residuo (LMR) così come stabilito dal regolamento (CE) n. 396/2005, l’organismo di controllo informa nel più breve tempo possibile e comunque entro tre giorni lavorativi dal ricevimento del risultato del laboratorio ufficiale, la pertinente autorità sanitaria competente.
4. In caso di presenza di una sostanza non ammessa superiore al limite massimo di residuo (LMR) così come stabilito dal regolamento (CE) n. 396/2005, ADM informa nel più breve tempo possibile e comunque entro tre giorni lavorativi dal ricevimento del risultato del laboratorio ufficiale, la pertinente autorità sanitaria competente secondo le modalità previste dall’art. 6, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 2021/2306.
Art. 7 Norma transitoria per i laboratori ufficiali
1. Nelle more dell’adozione del decreto legislativo di cui all‘art. 10, lettera d) della legge di delegazione n. 127 del 4 agosto 2022 sono laboratori ufficiali ai sensi dell’art. 37 del regolamento (UE) n. 2017/625:
a. i laboratori designati dall’autorità competente ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale 12 marzo 2014, n. 2592;
b. i laboratori designati da ADM, sentito il MASAF.
2. A tal fine, i laboratori di cui al comma 1, devono garantire:
a. lo svolgimento dei compiti a loro attribuiti in qualità di laboratorio ufficiale in modo imparziale ed esente da qualunque conflitto di interessi;
b. la riservatezza nella gestione delle informazioni ottenute nell’adempimento dei propri compiti in qualità di laboratori ufficiali e che, a tal fine, tutto il personale impiegato in tali compiti abbia sottoscritto opportuni obblighi di riservatezza.
Art. 8 Disposizioni finali e abrogazioni
1. Gli organismi di controllo adeguano le procedure alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli organismi di controllo e ADM possono individuare e adottare nelle proprie procedure ulteriori requisiti rispetto a quelli stabiliti negli allegati del presente decreto.
3. I laboratori ufficiali adempiono a quanto previsto dall’art. 7, comma 2 entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
4. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto e sono modificati con decreto dipartimentale previa informativa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.
5. Il decreto ministeriale 29 ottobre 2010, n. 16954 è abrogato.
6. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Allegato 1
Contenuti minimi del verbale di campionamento
1. Codice di identificazione univoca del verbale di campionamento.
2. Data, ora e luogo del campionamento.
3. Nome e il codice identificativo dell’organismo di controllo o dell’autorità che ha eseguito il campionamento.
4. Generalità e la qualifica della o delle persone che hanno effettuato il campionamento.
5. Indicazione del nome dell’azienda e, se diverso, dell’operatore o della persona delegata.
6. Finalità del controllo di laboratorio e motivi del campionamento.
7. Descrizione della zona/area di prelievo, laddove possibile con geolocalizzazione, corredata da uno schema/disegno/planimetria che indichi la distribuzione dei punti di prelievo dei campioni elementari, la distanza dai margini dell’appezzamento, la presenza e la descrizione di eventuali fasce tampone, di siepi frangivento arbustive o arboree.
8. Descrizione della destinazione d’uso degli appezzamenti adiacenti a quello campionato e, se presenti altre colture negli appezzamenti limitrofi, delle condizioni in cui si trovano (regime convenzionale o biologico), stato vegetativo e le evidenze circa il possibile impiego di mezzi tecnici.
9. Condizioni ambientali in cui si è svolto il campionamento, comprese tutte le informazioni relative alle condizioni atmosferiche e ambientali che rileva, ogni evidenza che può generare il sospetto di una contaminazione dell’ambiente (es. chiazze di erba secca, residui dell’applicazione di prodotti sulle colture, confezioni di prodotti usati, segni del transito di mezzi agricoli sulle colture) e di ogni indizio su possibili fonti di contaminazione.
10. Descrizione dell’oggetto del campionamento.
11. Prodotto del quale si vuole accertare l’integrità delle caratteristiche biologiche.
12. Descrizione della matrice prelevata.
13. Descrizione dei metodi di campionamento.
14. Descrizione delle condizioni e dello stato di conservazione del prodotto.
15. Se pertinente, lotto e data di scadenza o tempo medio di conservazione.
16. Numero di aliquote e entità del campione globale.
17. Motivazioni del numero di aliquote maggiore di 3.
18. Le ragioni che hanno portato alla costituzione di un’aliquota unica e/o la dichiarazione dell’operatore di rinuncia alle aliquote per la controperizia/controversia.
19. Indicare se il controllo di laboratorio ha previsto, per specifiche finalità, la costituzione di più campioni di laboratorio con relative aliquote.
20. Ulteriori annotazioni pertinenti da parte di colui che ha effettuato il campionamento.
21. Modalità di conservazione dell’aliquota consegnata all’operatore da utilizzare per l’eventuale controperizia.
22. L’annotazione che una copia del verbale è stata lasciata nella disponibilità dell’operatore o suo delegato ovvero che sarà inviata, nel caso di verbale dematerializzato, con PEC.
23. Eventuali dichiarazioni dell’operatore.
24. Nome e firma (nel caso di verbale cartaceo) di chi verbalizza e di chi ha effettuato il campionamento.
25. Firma dell’operatore o di suo delegato (nel caso di verbale cartaceo).
Allegato 2
Dimensione delle aliquote
Tipologia di matrice | U.M. | Dimensione minima di ciascuna aliquota | |
Cereali da granella | |||
Mais (chicchi e pannocchia) | g g | 1000 | |
Chicchi di piccole dimensioni (grano, orzo, riso, segale, avena ecc.) | |||
Semi oleosi | |||
Arachidi, cotone, girasole, sesamo, ravizzone, soia | g | 500 | |
Foraggio e Paglia | |||
Erba e foraggio a foglie piccole (trifoglio, graminacee varie) | g | 500 | |
Foraggio a foglie larghe (erba medica, cime di barbabietola ecc.) | g | 1000 | |
Paglia (tutti i cereali ad eccezione del mais) | g | 500 | |
Mais da foraggio (piante verdi a vari stadi di crescita) e mais essiccato (parti seccate delle piante che rimangono dopo il raccolto) | g | 500 | |
Altri vegetali utilizzati per l’alimentazione del bestiame | g | 1000 | |
Frutti | |||
con peso unitario fino a 25g | g | 1000 | |
con peso unitario da 25g a 250g | g | 1000 | (almeno 10 unità) |
con peso unitario maggiore di 250g | g | 2500 | (almeno 5 unità) |
Ortaggi a radice, a tubero e a bulbo | |||
Bulbi di grosse dimensioni | g | 2000 | |
Radici, bulbi e tuberi di medie dimensioni | g | 1000 | |
Bulbi di piccole dimensioni | g | 500 | |
Ortaggi con foglia, con stelo, con frutti | |||
Ortaggi a foglia o a stelo, di medie o grosse dimensioni | g | 1000 | |
Ortaggi a foglia o a stelo, di piccole dimensioni | g | 250 | |
Ortaggi con frutto, di grosse dimensioni | g | 5000 | (almeno 5 unità) |
Ortaggi con frutto di medie dimensioni | g | 1000 | |
Ortaggi con frutto di piccole dimensioni | g | 1000 | |
Ortaggi con baccello | g | 1000 | |
Funghi | |||
grandi dimensioni | g | 1000 | |
piccole dimensioni | g | 500 | |
Materiale vegetale vario | |||
Foglie, fiori, frutticini, culmi, spighe e baccelli immaturi, ecc | g | 250 | |
Trasformati vegetali | |||
Te, camomilla | g | 100 | |
Spezie essiccate | g | 50 |
Prodotti ad elevato valore di mercato | g | 10 |
Trasformati animali | ||
Yogurt | g | 250 |
Cera | g | 100 |
Favo da nido | g | 100 |
Mangimi | ||
Mangime compost | g | 1000 |
Mangime semplice (materia prima) | g | 1000 |
Deiezioni zootecniche | ||
Letame, liquami, ecc. | g | 500 |
Pollina | g | 500 |
Terreno e acqua | ||
Terreno | g | 500 |
Acqua/Acqua di Risaia | l | 1 |
Alimenti vari | ||
Aceti (v. DM 12 marzo 1986) | l | 0,5 |
Bevande analcoliche | l | 0,5 |
Acquaviti | l | 0,3 |
Alcool etilico | l | 1,0 |
Aperitivi a base di vino | l | 0,4 |
Birra | l | 0,4 |
Burro | g | 200 |
Cacao | g | 100 |
Caffè ed estratti di caffè e surrogate | g | 100 |
Caramelle, confetti e chewing-gum | g | 100 |
Carne fresca | g | 200 |
Carni conservate – insaccati (previa miscelazione e macinazione) | g | 200 |
Caseine e caseinati (v. DM 24 febbraio 1988, n° 149 ) | g | 200 |
Cioccolatini farciti e/o ripieni | g | 300 |
Cioccolato | g | 100 |
Conserve di origine vegetale | g | 200 |
Conserve e semiconserve di origine animale | g | 200 |
Crema di latte o panna | g | 100 |
Crema per pasticceria e budini | g | 100 |
Estratti alimentari e prodotti affini | g | 100 |
Farine (da più confezioni con sonda dal basso, centro e in superficie) | g | 500 |
Formaggi, compresi i formaggi trasformati (unità intere o unità prelevate mediante campionatore) Unità > 300g | g | 500 |
Formaggi, compresi i formaggi trasformati (unità intere o unità prelevate mediante campionatore) Unità < 300 g | g | 300 |
Frutta e ortaggi surgelati | g | 100 |
Frutta e vegetali secchi | g | 200 |
Gelati | g | 200 |
Grassi emulsionati per panificazione | g | 200 |
Grassi idrogenati | g | 200 |
Latte liquido, polvere, evaporato e condensato (v. DM salute 23luglio 2003) | l | 0,5 |
Liquori | l | 0,3 |
Margarina | g | 200 |
Marmellata, confettura, mostarda, gelatina di frutta | g | 200 |
Miele | g | 100 |
Olio (di oliva o di semi) | g | 200 |
Ovoprodotti liquidi, congelati o liofilizzati | g | 500 |
Pane (per l’umidità i campioni vanno fatti nei locali vendita) | g | 200 |
Pane speciale | g | 400 |
Paste alimentari | g | 200 |
Paste alimentari speciali | g | 300 |
Prodotti dolciari | g | 200 |
Prodotti da forno diversi dal pane | g | 200 |
Sciroppi | g | 200 |
Strutto | g | 200 |
Succhi e nettari di frutta | g | 200 |
Vino | l | 0,75 |
Zucchero | g | 100 |
Additivi | g | > 50 |
Coloranti | g | > 50 |
Allegato 3
Metodi di campionamento
Nel presente allegato si forniscono indicazioni per l’esecuzione del campionamento nella fase ‘di campò per le produzioni biologiche vegetali.
Campionamento per le produzioni vegetali
1. Oggetto del campionamento.
1. Oggetto del campionamento è l’appezzamento investito ad una coltura e con caratteristiche omogene.
2. Individuato l’appezzamento, sono da escludere le aree di confine se utilizzate come fasce di rispetto per la protezione dall’eventuale effetto di deriva da fonti d’inquinamento ambientale.
3. Se la stessa coltura insiste su terreni che presentano aspetti diversi (giacitura, drenaggio, ecc.) che possono incidere sulla ricerca che si deve effettuare, i singoli appezzamenti devono essere campionati separatamente.
2. Campioni elementari.
1. I campioni elementari devono essere prelevati in un’area rappresentativa dell’appezzamento: si devono individuare più punti di prelievo distribuiti sulla sua superficie seguendo per la scelta di queste metodologie uniformi e statisticamente rappresentative (per esempio campionamento a croce, metodo del quadrato latino, metodo del blocco randomizzato, ecc.).
2. Il numero dei punti di prelievo dei campioni elementari deve essere stimato in base alla superficie dell’appezzamento da campionare e dalla sua forma geometrica.
=====================================================================
| Superficie in mq | Numero minimo di punti di prelievo |
+======================+============================================+
|inferiore a 2000 mq | 1 |
+———————-+——————————————–+
|da 2001 a 5000 mq | 3 |
+———————-+——————————————–+
|da 5001 a 10000 mq | 5 |
+———————-+——————————————–+
|ogni 5000 mq in più | 1 in più |
+———————-+——————————————–+
3. Nel caso di fruttiferi, il numero può essere individuato dal numero delle piante che lo compongono:
=====================================================================
| Numero delle piante | Numero minimo di punti di prelievo |
+========================+==========================================+
|meno di 50 piante | 1 |
+————————+——————————————+
|da 50 a 300 piante | 3 |
+————————+——————————————+
|da 301 a 600 piante | 5 |
+————————+——————————————+
|ogni 300 piante in più | 1 in più |
+————————+——————————————+
3. Matrice da campionare.
3.1 Parti vegetali
1. Il campionamento può essere effettuato durante ogni fase dello sviluppo vegetativo delle colture.
2. La scelta dell’epoca di campionamento è coerente con le finalità del controllo di laboratorio di cui all’art. 3 del presente decreto.
3. Le parti vegetali da prelevare possono essere, in base alle finalità del controllo di laboratorio, foglie, culmi, spighe, baccelli, infruttescenze, frutticini, porzioni di fusto, parti eduli, materiale riproduttivo, e qualunque altra porzione della pianta ritenuta idonea per la finalità di cui sopra.
4. Per le colture industriali tagliare la pianta a non meno di 10 cm dal terreno ed evitare la contaminazione da parte del terreno, quindi separare, se opportuno per le finalità del controllo di laboratorio, il materiale da campionare (spighe, foglie, culmi, baccelli, ecc.). Se il prelievo è effettuato durante la raccolta, prelevare dalla macchina più frazioni in momenti diversi se tale modalità è coerente con le finalità del controllo di laboratorio.
5. Per le colture fruttifere il prelievo dei frutti deve avvenire dalla chioma esterna: nella parte bassa, per accertamento di eventuale trattamento alla pianta e nella parte alta per accertamento di eventuali fenomeni di deriva.
6. Per le colture orticole sotterranee, una volta estratto l’ortaggio dal terreno, deve essere tolta tutta la terra senza fare uso di acqua. Quando le foglie sono utilizzate come alimento e se opportuno per le finalità del controllo di laboratorio, è necessario che esse siano campionate separatamente.
7. Per le colture orticole aeree, le parti prelevate devono essere solo quelle nei punti più esposti ad un eventuale trattamento e non quelle coperte dal fogliame. Deve sempre essere eliminata la terra.
3.2 Terreno agrario
1. L’epoca di campionamento dipende dal tipo di coltura e dalle sostanze da ricercare.
2. In particolare, il campionamento di terreno per la ricerca di prodotti ad azione geodisinfestante o diserbante, è eseguito preferibilmente nei periodi subito posteriori ad una eventuale trattamento:
a. per i terreni interessati da coltura di graminacee (grano, mais, orzo, segale, avena ecc.), erbe da foraggio (trifoglio, erba medica ecc.) e piante per semi oleosi (soia, ravizzone, sesamo, girasole, arachidi ecc.):
in presemina e durante tutte le fasi di sviluppo della coltura;
b. per i terreni interessati da coltura di ortaggi:
in presemina o prima della messa a dimora delle piantine;
in pre-semina, in pre-trapianto e durante tutte le fasi di sviluppo della coltura;
c. per i terreni che sono interessati da fruttiferi:
durante tutte le fasi di sviluppo della coltura.
3. Per tutte le colture, ad esclusione di quelle risicole, è necessario individuare la zona di campionamento, che sia omogenea per:
a. colore e aspetto fisico;
b. ordinamento colturale;
c. vegetazione coltivata e spontanea.
4. Il campionamento è condotto in tutta la superficie pedologica delimitata; esso è, comunque, effettuato anche nel caso in cui la zona delimitata risulti di superficie ridotta. Indirizzare eventualmente il campionamento nell’ambito delle zone delimitate, nelle aree dove risulti più manifesta l’assenza di vegetazione spontanea o si riscontrino altri indizi che possano far presumere l’utilizzo di diserbanti e geodisinfestanti.
5. Per le colture risicole, quando la risaia è articolata in più camere di coltivazione, la zona di campionamento va scelta nella camera più a valle rispetto allo scorrimento dell’acqua, in una fascia di circa 10 m di lunghezza in prossimità del canale di deflusso delle acque.
6. Per tutte le colture, tranne le risicole, è necessario scegliere i punti di campionamento sull’area interessata al campionamento lungo un percorso tracciato su di esso, formando delle linee immaginarie a forma di X o di W. Prelevare lungo tali percorsi da 5 a 15 campioni elementari per ettaro in base all’estensione della zona da sottoporre ad indagine; per superfici inferiori ad un ettaro prelevare 5 campioni elementari.
7. Per le colture risicole, scegliere 5 punti nella zona di campionamento per ogni camera di coltivazione.
8. La profondità di prelevamento dipende dalla finalità del campionamento e dalla sostanza da ricercare. Per la ricerca di fertilizzanti non ammessi:
a. nei terreni arativi, o comunque soggetti a rovesciamenti o rimescolamenti, prelevare il campione a diverse profondità, fino a quella di massima lavorazione;
b. nei frutteti prelevare il campione nelle aree meno o per nulla inerbite, alla profondità da 20 a 40 cm;
c. nelle colture risicole, sia in asciutto che in terreno sommerso, prelevare alla profondità di 30 cm.
9. Per la ricerca di prodotti ad azione geodisinfestante e diserbante, prelevare dallo strato superficiale, alla profondità da 0 a 3 cm:
a. lungo la fila di trapianto o di semina per colture a file singole ovvero
b. all’interno della bina qualora il sesto d’impianto sia binato;
c. il terreno non deve essere mescolato con terreno più profondo o proveniente dall’interfila tra le bine.
10. Per tutte le colture non risicole il terreno è prelevato secondo i seguenti metodi:
a. una volta individuato il sito di campionamento eliminare, se necessario, la vegetazione che copre il suolo;
b. introdurre verticalmente la sonda o trivella fino alla profondità voluta ed estrarre il campione elementare di terreno;
c. nel caso di terreni sabbiosi o polverulenti la sonda può essere introdotta nel suolo diagonalmente, ponendo attenzione alla profondità scelta;
d. nel caso di terreni molto compatti o con elevata presenza di scheletro, che non permettono l’uso della sonda, scavare con la vanga una piccola buca a pareti verticali fino alla profondità prescelta. Prelevare quindi una fetta verticale che interessi tutto lo strato, mantenendo costante la frazione di terreno proveniente dalle diverse profondità.
11. Per le colture risicole il terreno è prelevato secondo i seguenti metodi:
a. quando si opera su terreno sommerso, porre all’estremità della sonda un film paraffinico, al fine di impedire la raccolta dell’acqua sopra lo strato di terreno;
b. introdurre verticalmente la sonda fino alla profondità voluta ed estrarre il campione elementare di terreno.
12. Per tutte le colture non risicole, il campione globale è costituito secondo i seguenti metodi:
a. inserire i diversi campioni elementari, man mano che vengono prelevati, nel secchio; rovesciare il secchio su una superficie solida coperta da un telone; mescolare il terreno ed omogeneizzarlo accuratamente;
b. se il campione deve essere ridotto, dal terreno omogeneizzato al punto a) prelevare casualmente una decina di campioni di circa 50 g ognuno, distribuiti su tutta la superficie e che interessino tutto lo spessore del campione globale; unire questi prelevamenti per costituire uno o più campioni finali, del peso di circa 500 g ognuno.
13. Per le colture risicole il campione globale è costituito secondo i seguenti metodi:
a. il cilindro di terreno prelevato viene suddiviso in tre segmenti di profondità da 0 a 10 cm; da 10 cm a 20 cm; da 20 cm a 30 cm;
b. i segmenti di analoga profondità vengono riuniti costituendo tre campioni globali (superficiale, medio, profondo).
3.3. Campionamento di acque di risaia
1. Il prelievo dell’acqua viene effettuato con appositi contenitori in vetro, sia sull’acqua immessa nella risaia, sia nelle camere di coltivazione.
2. Le epoche del campionamento sono le stesse del campionamento del terreno.
3. Il prelievo dei campioni di acqua deve precedere quelle del campionamento del terreno.
4. I campioni di acqua, se l’analisi non è condotta nei tempi brevi, sono congelati e conservati a -20C°. In questo caso il quantitativo presente nel contenitore deve essere limitato rispetto alla capienza totale per tener conto dell’aumento di volume dovuto al congelamento.
5. Il controllo di laboratorio in risaia che prevede due campionamenti, uno in prossimità dell’ingresso dell’acqua nella prima camera di risaia e uno in prossimità dell’uscita nell’ultima camera di risaia, rientra tra i controlli di laboratorio particolari e si applica quanto previsto nell’allegato 4 del presente decreto.
Allegato 4
Controlli di laboratorio particolari
1. Rientrano tra i controlli di laboratorio particolari quelli volti:
a. alla verifica dell’adeguatezza delle misure precauzionali adottate;
b. all’accertamento di una possibile contaminazione da appezzamenti confinanti (cosiddetto “effetto deriva”).
2. In questi casi è necessario procedere con più campionamenti in aree o fasi di processo diverse.
3. Ognuna delle diverse aree o fasi di processo campionata è omogenea per le caratteristiche da valutare e rappresenta un ‘oggetto di campionamento.
4. Per ognuna delle diverse aree o fasi di processo è predisposto un campione di laboratorio con le relative aliquote, tenendo conto delle indicazioni di cui al presente decreto.
5. La redazione del verbale deve consentire di mettere correttamente in relazione ciascun campione/aliquota con la zona o fase di campionamento.
6. Ad un controllo di laboratorio particolare corrisponde un unico verbale di campionamento che deve descrivere in modo completo e dettagliato la procedura applicata.
7. Le aliquote ottenute da ogni campione di laboratorio sono opportunamente identificate in modo da consentire una chiara correlazione con il controllo di laboratorio e il relativo verbale di campionamento.
DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 12 ottobre 2023 (in Gazz. Uff. 20 ottobre 2023, n. 246)
DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 12 ottobre 2023 (in Gazz. Uff. 20 ottobre 2023, n. 246). – Disposizioni per lo svolgimento dei controlli di laboratorio nell’ambito dei controlli ufficiali volti alla verifica di conformità al regolamento (UE) 2018/848.
IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e gli atti delegati o di esecuzione adottati conformemente a tale regolamento riguardanti la produzione biologica;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/279 della Commissione del 22 febbraio 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2306 della Commissione del 21 ottobre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione e al certificato di ispezione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE;
Visto il regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione e successive modificazioni ed integrazioni, che fissa i metodi di campionamento e di analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali;
Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ed al successivo regolamento (UE) n. 619/2011 della Commissione;
Visto il regolamento (CE) n. 1830/2003 Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE e la successiva raccomandazione della Commissione del 4 ottobre 2004 relativa agli orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di rilevazione degli organismi geneticamente modificati e dei materiali ottenuti da organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti, nel quadro del regolamento (CE) n. 1830/2003 (2004/787/CE);
Vista la direttiva 2002/63/CE dell’11 luglio 2002 relativa ai «Metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale»;
Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell’art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170»;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 ai sensi dell’art. 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;
Visto il decreto-legge dell’11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
Vista la comunicazione (2022/C 467/02) della Commissione relativa all’attuazione del regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale 23 luglio 2003, in attuazione della direttiva 2002/63/CE dell’11 luglio 2002 relativa ai «Metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale»;
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2010, n. 16954 recante «Disposizioni per l’individuazione dei requisiti minimi delle procedure di prelievo di campioni di prodotti biologici da analizzare in attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici»;
Visto il decreto ministeriale 12 marzo 2014, n. 2592 recante «Disposizioni per la designazione dei laboratori che possono eseguire l’analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica ai sensi dell’art. 12 del regolamento (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni»;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2022, n. 347507, di individuazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli quale autorità di controllo competente per il settore biologico, ai sensi dell’art. 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2017/625 per i controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione;
Visto l’art. 63 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» il quale istituisce l’Agenzia delle dogane, la quale concorre alla sicurezza e alla salute dei cittadini, controllando le merci in ingresso nell’Unione europea e contrastando i fenomeni criminali come contrabbando e contraffazione;
Visto lo statuto dell’Agenzia delle dogane e monopoli, approvato dal Comitato di gestione con la delibera n. 433 del 12 luglio 2021;
Visto il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 24 novembre 2022 recante «Delega di funzioni per taluni atti di competenza del Ministro al Sottosegretario di Stato sig. Luigi D’Eramo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2023, ove all’art. 1, comma 1 è previsto che sono delegate al Sottosegretario di Stato, Luigi D’Eramo, le funzioni relative, tra l’altro, all’agricoltura biologica e ove all’art. 1, comma 2, è previsto che al medesimo Sottosegretario è delegata, nell’ambito delle competenze di cui all’art. 1, la firma dei relativi atti e provvedimenti;
Visto il decreto del Capo Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica 20 marzo 2023 che stabilisce la ‘Frequenza dei controlli fisici sulle partite di prodotti biologici e in conversione prima della loro immissione in libera pratica determinata in base alla valutazione della probabilità di non conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848 per l’anno 2023 e relativa decisione sulla partita;
Vista la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura;
Vista la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 valutazione della conformità – Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi;
Considerato che, nell’ambito dei controlli ufficiali per la verifica della conformità al regolamento (UE) n. 2018/848, il campionamento e la successiva analisi mirano alla ricerca di sostanze non ammesse ai sensi dell’art. 9, comma 3 del regolamento (UE) n. 2018/848 che rientrano tra le sostanze attive i fitosanitari, i concimi, gli ammendanti, i nutrienti, le materie prime per mangimi, gli additivi per mangimi e alimenti, i coadiuvanti tecnologici per mangimi e alimenti, i prodotti per la pulizia e la disinfezione, gli ingredienti non biologici;
Ritenuto opportuno considerare tra le sostanze non ammesse anche gli OGM il cui utilizzo è vietato ai sensi dell’art. 11 del regolamento (UE) n. 2018/848;
Considerato che il campionamento rappresenta un elemento di elevata criticità che può condizionare il risultato dell’analisi di laboratorio incidendo in misura notevole sull’attendibilità del risultato stesso e dar luogo a conseguenti contestazioni;
Considerato che i campionamenti svolti dagli organismi di controllo delegati ai sensi dell’art. 40 del regolamento (UE) n. 2018/848 per la verifica di conformità allo stesso regolamento rientrano nell’ambito dei controlli ufficiali;
Ritenuto opportuno, pertanto, garantire che essi siano svolti in conformità alle norme unionali e nazionali se esistenti e ove applicabili;
Considerata la convenzione quadro tra l’Agenzia delle accise, dogane e monopoli e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, prot. Mipaaf 0149812 del 1° aprile 2022, in base alla quale ADM svolge attività di controllo sulle importazioni nell’Unione europea di prodotti biologici ed in conversione;
Ritenuto necessario riconoscere come campionamenti ufficiali quelli svolti dall’Agenzia delle dogane e monopoli quale autorità di controllo nell’ambito dei controlli fisici di cui all’art. 45, paragrafo 5 del regolamento e dell’art. 6 del regolamento (UE) n. 2021/2306 volti a verificare il rispetto delle condizioni e delle misure per l’importazione nell’Unione europea di prodotti biologici e in conversione, e pertanto garantire che essi siano svolti in conformità alle norme unionali e nazionali se esistenti e ove applicabili;
Ritenuto necessario normare le attività di campionamento afferenti in modo specifico ai controlli in materia di produzione biologica ed in particolare per il campionamento nella fase di campo;
Ritenuto opportuno integrare con successivo provvedimento, sulla base delle risultanze di approfondimenti tecnico-scientifici, gli allegati del presente decreto con ulteriori indicazioni per il campionamento negli allevamenti, compresi quelli dell’acquacoltura, nell’ambito dei controlli ufficiali;
Ritenuto opportuno prevedere norme specifiche per la redazione del verbale di campionamento che tenga conto delle caratteristiche particolari dei controlli ufficiali nella produzione biologica;
Ritenuto opportuno, nelle more dell’adozione del decreto legislativo di cui all’art. 10, lettera d) della legge di delegazione n. 127 del 4 agosto 2022, fornire una definizione di presenza di una sostanza non ammessa ai sensi degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 2018/848 al fine di fornire indicazioni univoche ed uniformi agli operatori del settore, compresi i laboratori ufficiali, gli organismi di controllo e Agenzia delle dogane e monopoli;
Ritenuto necessario, nelle more dell’adozione del decreto legislativo di cui all’art. 10, lettera d) della legge di delegazione n. 127 del 4 agosto 2022, stabilire norme transitorie per la designazione dei laboratori ufficiali;
Sentito il tavolo tecnico per l’agricoltura biologica nella riunione del 1° marzo 2023;
Acquisita l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 settembre 2023;
Decreta:
Art. 1 Finalità e ambito di applicazione
1. I metodi di campionamento utilizzati nel contesto dei controlli ufficiali per la verifica di conformità al regolamento (UE) n. 2018/848, di seguito regolamento, sono svolti nel rispetto delle norme unionali, qualora presenti e applicabili.
2. Il presente decreto si applica ai controlli di laboratorio, così come definiti in questo decreto, effettuati:
a) dagli organismi di controllo delegati ai sensi dell’art. 40 del regolamento e della normativa nazionale pertinente, sui campioni prelevati ai sensi dell’art. 38, paragrafo 4, lettera c) del regolamento e/o nell’ambito dell’indagine ufficiale di cui all’art. 29 e41 dello stesso regolamento e dei relativi regolamenti delegati ed esecutivi;
b) dall’Agenzia delle dogane e monopoli quale autorità di controllo nell’ambito dei controlli fisici di cui all’art. 45, paragrafo 5 del regolamento e dell’art. 6 del regolamento (UE) n. 2021/2306, volti a verificare il rispetto delle condizioni e delle misure per l’importazione nell’Unione europea di prodotti biologici e in conversione.
Art. 2 Definizioni
Oltre alle definizioni del regolamento (UE) n. 2018/848 e delregolamento (UE) n. 2017/625, ai fini del presente decreto si utilizzano le seguenti definizioni:
1. MASAF: Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
2. ADM: Agenzia delle dogane e monopoli;
3. Controllo ufficiale per la verifica di conformità al regolamento: verifica di conformità ai sensi dell’art. 38 del regolamento, l’indagine ufficiale di cui agli articoli 29 del regolamento e i controlli volti a verificare il rispetto delle condizioni e delle misure per l’importazione nell’Unione europea di prodotti biologici e in conversione;
4. Controllo di laboratorio: il controllo ufficiale che comprende il campionamento ufficiale e la successiva analisi ufficiale su una matrice prelevata al fine di ricercare prodotti e sostanze non ammessi all’uso in agricoltura biologica;
5. Aliquota: ciascuna delle parti equivalenti in cui viene suddiviso il campione di laboratorio;
6. Campionamento ufficiale: metodo utilizzato nell’ambito dei controlli ufficiali che prevede il prelievo di una matrice e la formazione di un campione rappresentativo;
7. Campione: una o più unità selezionate in un insieme di unità, oppure una porzione di matrice selezionata all’interno di una quantità più grande;
8. Campione globale: il totale combinato e accuratamente mescolato dei campioni elementari prelevati da una partita;
9. Campione elementare: una o più unità prelevate in un solo punto di un oggetto del campionamento;
10. Campione di laboratorio: una quantità rappresentativa di materiale prelevata dal campione globale, da suddividere in aliquote da destinare alle analisi;
11. Entità del campione: il numero delle unità, o quantità di prodotto, che costituiscono il campione;
12. Unità: la più piccola porzione discreta dell’oggetto del campionamento che può essere prelevata per costituire la totalità o una parte di un campione elementare;
13. Oggetto del campionamento: l’insieme di elementi identificabili, compreso un appezzamento di terreno, avente, a conoscenza di chi esegue il campionamento, caratteristiche uniformi ai fini del controllo ufficiale che ha previsto un determinato controllo di laboratorio;
14. Sostanze non ammesse: sostanze e prodotti non autorizzati per l’uso nella produzione biologica ai sensi dell’art. 9, paragrafo 3 del regolamento e OGM;
15. Presenza di una sostanza non ammessa: risultato analitico del laboratorio ufficiale che evidenzia la presenza quantificabile di una sostanza non ammessa sul campione analizzato;
16. Matrice: materiale di cui sono costituite le aliquote;
17. Analisi ufficiale: analisi, diagnosi e prova, così come indicato all’art. 14, lettera h), del regolamento (UE) n. 2017/625, effettuata da un laboratorio ufficiale o dal laboratorio nazionale di riferimento;
18. Analisi di prima istanza: la prima analisi eseguita in ordine di tempo nell’ambito del controllo di laboratorio svolto dall’organismo di controllo e dall’autorità di controllo;
19. Laboratorio ufficiale: laboratori designati dall’autorità competente ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale 12 marzo 2014, n. 2592 nelle more dell’adozione del decreto legislativo di cui all’art. 10, lettera d) della legge di delegazione n. 127 del 4 agosto 2022;
20. Prodotto biologico: prodotto biologico o in conversione come definiti rispettivamente all’art. 3, paragrafi numeri 2 e 7 del regolamento;
21. Rischio: probabilità di non conformità al regolamento;
22. Controllo di laboratorio particolare: controllo volto a valutare il differenziale del risultato analitico derivante da più campioni di laboratorio.
Art. 3 Finalità del controllo di laboratorio nel controllo ufficiale per verifica di conformità al regolamento
1. Il controllo di laboratorio nell’ambito di un controllo ufficiale per la verifica di conformità al regolamento è eseguito al fine di ricercare una o più sostanze non ammesse su una determinata matrice, per stabilire:
a. l’utilizzo di sostanze non ammesse;
b. l’integrità delle caratteristiche biologiche del prodotto durante ogni fase della produzione, preparazione, magazzinaggio e distribuzione;
c. l’applicazione e l’efficacia delle misure precauzionali volte ad evitare la contaminazione del prodotto biologico;
d. la fonte e la causa della presenza di sostanze non ammesse che può compromettere l’integrità del prodotto biologico.
2. Il MASAF, sulla base della valutazione del rischio, dispone con apposito provvedimento, previa informativa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ulteriori indicazioni ad integrazione di quanto previsto negli allegati del presente decreto, in relazione alle sostanze e prodotti da ricercare, tipologie di matrici da campionare, epoche e metodi di campionamento.
Art. 4 Campionamento e gestione del campione
1. Le motivazioni per la scelta dell’oggetto, della matrice, dell’epoca e dei metodi di campionamento tengono conto della valutazione del rischio e di quanto previsto all’art. 3, comma 1. Esse sono descritte nel verbale di campionamento di cui all’art. 5.
2. L’oggetto del campionamento è individuato e descritto, utilizzando una unità di misura chiara e adeguata.
3. I metodi per il campionamento, la costituzione del campione e la sua successiva manipolazione, sono conformi alle normative unionali e nazionali applicabili, anche nel caso in cui la finalità del controllo di laboratorio è la ricerca di sostanze diverse da fitosanitari e OGM.
4. Nell’ambito di un controllo di laboratorio che prevede un campionamento nella fase di campo, sono utilizzati i metodi di campionamento riportati nell’allegato 3 del presente decreto.
5. In caso di un “controllo di laboratorio particolare” che prevede la predisposizione di più campioni di laboratorio, si applica quanto previsto nell’allegato 4 del presente decreto.
6. Il campione di laboratorio è suddiviso in almeno tre aliquote, omogenee tra loro, di cui:
a. una da inviare al laboratorio ufficiale per l’analisi di prima istanza;
b. una da utilizzare per l’esame di parte, a spese dell’operatore, nell’ambito della eventuale controperizia di cui all’art. 35 del regolamento (UE) n. 2017/625, presso un laboratorio accreditato di sua fiducia;
c. una da utilizzare per l’eventuale controversia di cui all’art. 35 del regolamento (UE) n. 2017/625. Questa aliquota rimane a disposizione dell’operatore, custodita presso l’organismo di controllo che ha effettuato il campionamento, per il tempo necessario per la richiesta della controversia. Superato tale termine, ovvero in caso di esito negativo dell’analisi di prima istanza, l’organismo di controllo dispone liberamente dell’aliquota.
7. L’entità di ogni singola aliquota dipende dalla matrice e rispetta i quantitativi minimi indicati nell’allegato 2 del presente decreto.
8. Prima del campionamento l’operatore è informato della procedura prevista per la controperizia e della gestione dell’eventuale controversia. In deroga a quanto previsto al comma 6, le aliquote necessarie per assicurare all’operatore il diritto alla controperizia e alla eventuale controversia non sono prelevate:
a. in caso di espressa rinuncia dell’operatore o di un suo legale rappresentante, annotata nel verbale di campionamento, ovvero
b. quando non è tecnicamente possibile. In tale caso l’organismo di controllo o ADM ne informa l’operatore e motiva adeguatamente le ragioni nel verbale di campionamento.
9. Il campione di laboratorio può essere suddiviso in un numero di aliquote superiore a tre, anche su richiesta dell’operatore. In tal caso l’entità del campione di laboratorio, il numero di aliquote e la motivazione sono chiaramente riportate nel verbale di campionamento.
10. La predisposizione delle aliquote per la spedizione è eseguita nel più breve tempo possibile al fine di evitare alterazioni.
11. Ognuna delle aliquote deve essere posta in un contenitore idoneo a seconda della matrice e dell’analisi richiesta, accuratamente sigillata in modo da impedire la manomissione del contenuto e identificata in maniera univoca riportante almeno i seguenti dati:
a. nome e identificativo dell’organismo di controllo o dell’autorità che ha effettuato il campionamento
b. data e ora del campionamento
c. natura del campione prelevato
d. codice di identificazione univoca del verbale di campionamento
e. firma di chi ha effettuato il campionamento.
12. Una volta sigillate e identificate, le aliquote sono gestite nel rispetto delle norme esistenti, ivi comprese le norme ISO pertinenti. Le modalità e il periodo di conservazione sono documentati e giustificati e tengono conto della natura della matrice e delle caratteristiche e della stabilità della sostanza da ricercare.
13. L’aliquota destinata all’analisi di prima istanza può essere conservata per un massimo di settantadue ore dal momento del campionamento prima della spedizione.
14. Qualora sia necessario ricorrere al congelamento delle aliquote sono assicurate tutte le misure utili a garantire il mantenimento di temperature idonee per tutta la durata della spedizione.
Art. 5 Verbale di campionamento
1. Le operazioni effettuate durante il campionamento sono descritte in un verbale, il cui schema deve contenere gli elementi minimi riportati e descritti nell’allegato 1 del presente decreto. Ad ogni controllo di laboratorio corrisponde un verbale di campionamento.
2. Il verbale di campionamento è redatto in modo da garantire che:
a. una copia è rilasciata all’operatore;
b. una copia è conservata da chi ha eseguito il campionamento, riportato nel punto 3 dell’allegato 1 del presente decreto.
3. Il verbale di campionamento è controfirmato dall’operatore o da un suo delegato, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il verbale di campionamento può essere redatto anche nella sola forma dematerializzata. In tal caso, la modalità di redazione e l’accettazione della stessa da parte dell’operatore sono riportati sullo stesso verbale. Il verbale dematerializzato è rilasciato all’operatore mediante posta elettronica certificata.
Art. 6 Azioni in caso di presenza di sostanze non ammesse
1. In caso di presenza di una sostanza non ammessa riscontrata a seguito dell’analisi di prima istanza, l’organismo di controllo che ha effettuato il campionamento, nel più breve tempo possibile e comunque entro tre giorni lavorativi dal ricevimento del risultato del laboratorio ufficiale:
a. vieta in via provvisoria l’immissione sul mercato del prodotto biologico per il quale si sospetta la compromissione dell’integrità a seguito dell’esito dell’analisi di prima istanza;
b. avvia l’indagine ufficiale di cui all’art. 29 del regolamento.
2. In caso di presenza di una sostanza non ammessa, ADM, nel più breve tempo possibile e comunque entro tre giorni lavorativi dal ricevimento del risultato del laboratorio ufficiale:
a. indica nel box 29 del Certificato di ispezione di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 2021/2306 (COI) che i controlli fisici e il risultato della prova non sono soddisfacenti e indica nel box 30 la decisione pertinente ai sensi dell’art. 6 dello stesso regolamento;
b. comunica l’esito sfavorevole all’autorità competente ai sensi dell’art. 2, comma 6 del decreto ministeriale 5 agosto 2022, n. 347507, allegando tutta la documentazione pertinente.
3. In caso di presenza di una sostanza non ammessa superiore al limite massimo di residuo (LMR) così come stabilito dal regolamento (CE) n. 396/2005, l’organismo di controllo informa nel più breve tempo possibile e comunque entro tre giorni lavorativi dal ricevimento del risultato del laboratorio ufficiale, la pertinente autorità sanitaria competente.
4. In caso di presenza di una sostanza non ammessa superiore al limite massimo di residuo (LMR) così come stabilito dal regolamento (CE) n. 396/2005, ADM informa nel più breve tempo possibile e comunque entro tre giorni lavorativi dal ricevimento del risultato del laboratorio ufficiale, la pertinente autorità sanitaria competente secondo le modalità previste dall’art. 6, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 2021/2306.
Art. 7 Norma transitoria per i laboratori ufficiali
1. Nelle more dell’adozione del decreto legislativo di cui all‘art. 10, lettera d) della legge di delegazione n. 127 del 4 agosto 2022 sono laboratori ufficiali ai sensi dell’art. 37 del regolamento (UE) n. 2017/625:
a. i laboratori designati dall’autorità competente ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale 12 marzo 2014, n. 2592;
b. i laboratori designati da ADM, sentito il MASAF.
2. A tal fine, i laboratori di cui al comma 1, devono garantire:
a. lo svolgimento dei compiti a loro attribuiti in qualità di laboratorio ufficiale in modo imparziale ed esente da qualunque conflitto di interessi;
b. la riservatezza nella gestione delle informazioni ottenute nell’adempimento dei propri compiti in qualità di laboratori ufficiali e che, a tal fine, tutto il personale impiegato in tali compiti abbia sottoscritto opportuni obblighi di riservatezza.
Art. 8 Disposizioni finali e abrogazioni
1. Gli organismi di controllo adeguano le procedure alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli organismi di controllo e ADM possono individuare e adottare nelle proprie procedure ulteriori requisiti rispetto a quelli stabiliti negli allegati del presente decreto.
3. I laboratori ufficiali adempiono a quanto previsto dall’art. 7, comma 2 entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
4. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto e sono modificati con decreto dipartimentale previa informativa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.
5. Il decreto ministeriale 29 ottobre 2010, n. 16954 è abrogato.
6. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Allegato 1
Contenuti minimi del verbale di campionamento
1. Codice di identificazione univoca del verbale di campionamento.
2. Data, ora e luogo del campionamento.
3. Nome e il codice identificativo dell’organismo di controllo o dell’autorità che ha eseguito il campionamento.
4. Generalità e la qualifica della o delle persone che hanno effettuato il campionamento.
5. Indicazione del nome dell’azienda e, se diverso, dell’operatore o della persona delegata.
6. Finalità del controllo di laboratorio e motivi del campionamento.
7. Descrizione della zona/area di prelievo, laddove possibile con geolocalizzazione, corredata da uno schema/disegno/planimetria che indichi la distribuzione dei punti di prelievo dei campioni elementari, la distanza dai margini dell’appezzamento, la presenza e la descrizione di eventuali fasce tampone, di siepi frangivento arbustive o arboree.
8. Descrizione della destinazione d’uso degli appezzamenti adiacenti a quello campionato e, se presenti altre colture negli appezzamenti limitrofi, delle condizioni in cui si trovano (regime convenzionale o biologico), stato vegetativo e le evidenze circa il possibile impiego di mezzi tecnici.
9. Condizioni ambientali in cui si è svolto il campionamento, comprese tutte le informazioni relative alle condizioni atmosferiche e ambientali che rileva, ogni evidenza che può generare il sospetto di una contaminazione dell’ambiente (es. chiazze di erba secca, residui dell’applicazione di prodotti sulle colture, confezioni di prodotti usati, segni del transito di mezzi agricoli sulle colture) e di ogni indizio su possibili fonti di contaminazione.
10. Descrizione dell’oggetto del campionamento.
11. Prodotto del quale si vuole accertare l’integrità delle caratteristiche biologiche.
12. Descrizione della matrice prelevata.
13. Descrizione dei metodi di campionamento.
14. Descrizione delle condizioni e dello stato di conservazione del prodotto.
15. Se pertinente, lotto e data di scadenza o tempo medio di conservazione.
16. Numero di aliquote e entità del campione globale.
17. Motivazioni del numero di aliquote maggiore di 3.
18. Le ragioni che hanno portato alla costituzione di un’aliquota unica e/o la dichiarazione dell’operatore di rinuncia alle aliquote per la controperizia/controversia.
19. Indicare se il controllo di laboratorio ha previsto, per specifiche finalità, la costituzione di più campioni di laboratorio con relative aliquote.
20. Ulteriori annotazioni pertinenti da parte di colui che ha effettuato il campionamento.
21. Modalità di conservazione dell’aliquota consegnata all’operatore da utilizzare per l’eventuale controperizia.
22. L’annotazione che una copia del verbale è stata lasciata nella disponibilità dell’operatore o suo delegato ovvero che sarà inviata, nel caso di verbale dematerializzato, con PEC.
23. Eventuali dichiarazioni dell’operatore.
24. Nome e firma (nel caso di verbale cartaceo) di chi verbalizza e di chi ha effettuato il campionamento.
25. Firma dell’operatore o di suo delegato (nel caso di verbale cartaceo).
Allegato 2
Dimensione delle aliquote
Tipologia di matrice | U.M. | Dimensione minima di ciascuna aliquota | |
Cereali da granella | |||
Mais (chicchi e pannocchia) | g g | 1000 | |
Chicchi di piccole dimensioni (grano, orzo, riso, segale, avena ecc.) | |||
Semi oleosi | |||
Arachidi, cotone, girasole, sesamo, ravizzone, soia | g | 500 | |
Foraggio e Paglia | |||
Erba e foraggio a foglie piccole (trifoglio, graminacee varie) | g | 500 | |
Foraggio a foglie larghe (erba medica, cime di barbabietola ecc.) | g | 1000 | |
Paglia (tutti i cereali ad eccezione del mais) | g | 500 | |
Mais da foraggio (piante verdi a vari stadi di crescita) e mais essiccato (parti seccate delle piante che rimangono dopo il raccolto) | g | 500 | |
Altri vegetali utilizzati per l’alimentazione del bestiame | g | 1000 | |
Frutti | |||
con peso unitario fino a 25g | g | 1000 | |
con peso unitario da 25g a 250g | g | 1000 | (almeno 10 unità) |
con peso unitario maggiore di 250g | g | 2500 | (almeno 5 unità) |
Ortaggi a radice, a tubero e a bulbo | |||
Bulbi di grosse dimensioni | g | 2000 | |
Radici, bulbi e tuberi di medie dimensioni | g | 1000 | |
Bulbi di piccole dimensioni | g | 500 | |
Ortaggi con foglia, con stelo, con frutti | |||
Ortaggi a foglia o a stelo, di medie o grosse dimensioni | g | 1000 | |
Ortaggi a foglia o a stelo, di piccole dimensioni | g | 250 | |
Ortaggi con frutto, di grosse dimensioni | g | 5000 | (almeno 5 unità) |
Ortaggi con frutto di medie dimensioni | g | 1000 | |
Ortaggi con frutto di piccole dimensioni | g | 1000 | |
Ortaggi con baccello | g | 1000 | |
Funghi | |||
grandi dimensioni | g | 1000 | |
piccole dimensioni | g | 500 | |
Materiale vegetale vario | |||
Foglie, fiori, frutticini, culmi, spighe e baccelli immaturi, ecc | g | 250 | |
Trasformati vegetali | |||
Te, camomilla | g | 100 | |
Spezie essiccate | g | 50 |
Prodotti ad elevato valore di mercato | g | 10 |
Trasformati animali | ||
Yogurt | g | 250 |
Cera | g | 100 |
Favo da nido | g | 100 |
Mangimi | ||
Mangime compost | g | 1000 |
Mangime semplice (materia prima) | g | 1000 |
Deiezioni zootecniche | ||
Letame, liquami, ecc. | g | 500 |
Pollina | g | 500 |
Terreno e acqua | ||
Terreno | g | 500 |
Acqua/Acqua di Risaia | l | 1 |
Alimenti vari | ||
Aceti (v. DM 12 marzo 1986) | l | 0,5 |
Bevande analcoliche | l | 0,5 |
Acquaviti | l | 0,3 |
Alcool etilico | l | 1,0 |
Aperitivi a base di vino | l | 0,4 |
Birra | l | 0,4 |
Burro | g | 200 |
Cacao | g | 100 |
Caffè ed estratti di caffè e surrogate | g | 100 |
Caramelle, confetti e chewing-gum | g | 100 |
Carne fresca | g | 200 |
Carni conservate – insaccati (previa miscelazione e macinazione) | g | 200 |
Caseine e caseinati (v. DM 24 febbraio 1988, n° 149 ) | g | 200 |
Cioccolatini farciti e/o ripieni | g | 300 |
Cioccolato | g | 100 |
Conserve di origine vegetale | g | 200 |
Conserve e semiconserve di origine animale | g | 200 |
Crema di latte o panna | g | 100 |
Crema per pasticceria e budini | g | 100 |
Estratti alimentari e prodotti affini | g | 100 |
Farine (da più confezioni con sonda dal basso, centro e in superficie) | g | 500 |
Formaggi, compresi i formaggi trasformati (unità intere o unità prelevate mediante campionatore) Unità > 300g | g | 500 |
Formaggi, compresi i formaggi trasformati (unità intere o unità prelevate mediante campionatore) Unità < 300 g | g | 300 |
Frutta e ortaggi surgelati | g | 100 |
Frutta e vegetali secchi | g | 200 |
Gelati | g | 200 |
Grassi emulsionati per panificazione | g | 200 |
Grassi idrogenati | g | 200 |
Latte liquido, polvere, evaporato e condensato (v. DM salute 23luglio 2003) | l | 0,5 |
Liquori | l | 0,3 |
Margarina | g | 200 |
Marmellata, confettura, mostarda, gelatina di frutta | g | 200 |
Miele | g | 100 |
Olio (di oliva o di semi) | g | 200 |
Ovoprodotti liquidi, congelati o liofilizzati | g | 500 |
Pane (per l’umidità i campioni vanno fatti nei locali vendita) | g | 200 |
Pane speciale | g | 400 |
Paste alimentari | g | 200 |
Paste alimentari speciali | g | 300 |
Prodotti dolciari | g | 200 |
Prodotti da forno diversi dal pane | g | 200 |
Sciroppi | g | 200 |
Strutto | g | 200 |
Succhi e nettari di frutta | g | 200 |
Vino | l | 0,75 |
Zucchero | g | 100 |
Additivi | g | > 50 |
Coloranti | g | > 50 |
Allegato 3
Metodi di campionamento
Nel presente allegato si forniscono indicazioni per l’esecuzione del campionamento nella fase ‘di campò per le produzioni biologiche vegetali.
Campionamento per le produzioni vegetali
1. Oggetto del campionamento.
1. Oggetto del campionamento è l’appezzamento investito ad una coltura e con caratteristiche omogene.
2. Individuato l’appezzamento, sono da escludere le aree di confine se utilizzate come fasce di rispetto per la protezione dall’eventuale effetto di deriva da fonti d’inquinamento ambientale.
3. Se la stessa coltura insiste su terreni che presentano aspetti diversi (giacitura, drenaggio, ecc.) che possono incidere sulla ricerca che si deve effettuare, i singoli appezzamenti devono essere campionati separatamente.
2. Campioni elementari.
1. I campioni elementari devono essere prelevati in un’area rappresentativa dell’appezzamento: si devono individuare più punti di prelievo distribuiti sulla sua superficie seguendo per la scelta di queste metodologie uniformi e statisticamente rappresentative (per esempio campionamento a croce, metodo del quadrato latino, metodo del blocco randomizzato, ecc.).
2. Il numero dei punti di prelievo dei campioni elementari deve essere stimato in base alla superficie dell’appezzamento da campionare e dalla sua forma geometrica.
=====================================================================
| Superficie in mq | Numero minimo di punti di prelievo |
+======================+============================================+
|inferiore a 2000 mq | 1 |
+———————-+——————————————–+
|da 2001 a 5000 mq | 3 |
+———————-+——————————————–+
|da 5001 a 10000 mq | 5 |
+———————-+——————————————–+
|ogni 5000 mq in più | 1 in più |
+———————-+——————————————–+
3. Nel caso di fruttiferi, il numero può essere individuato dal numero delle piante che lo compongono:
=====================================================================
| Numero delle piante | Numero minimo di punti di prelievo |
+========================+==========================================+
|meno di 50 piante | 1 |
+————————+——————————————+
|da 50 a 300 piante | 3 |
+————————+——————————————+
|da 301 a 600 piante | 5 |
+————————+——————————————+
|ogni 300 piante in più | 1 in più |
+————————+——————————————+
3. Matrice da campionare.
3.1 Parti vegetali
1. Il campionamento può essere effettuato durante ogni fase dello sviluppo vegetativo delle colture.
2. La scelta dell’epoca di campionamento è coerente con le finalità del controllo di laboratorio di cui all’art. 3 del presente decreto.
3. Le parti vegetali da prelevare possono essere, in base alle finalità del controllo di laboratorio, foglie, culmi, spighe, baccelli, infruttescenze, frutticini, porzioni di fusto, parti eduli, materiale riproduttivo, e qualunque altra porzione della pianta ritenuta idonea per la finalità di cui sopra.
4. Per le colture industriali tagliare la pianta a non meno di 10 cm dal terreno ed evitare la contaminazione da parte del terreno, quindi separare, se opportuno per le finalità del controllo di laboratorio, il materiale da campionare (spighe, foglie, culmi, baccelli, ecc.). Se il prelievo è effettuato durante la raccolta, prelevare dalla macchina più frazioni in momenti diversi se tale modalità è coerente con le finalità del controllo di laboratorio.
5. Per le colture fruttifere il prelievo dei frutti deve avvenire dalla chioma esterna: nella parte bassa, per accertamento di eventuale trattamento alla pianta e nella parte alta per accertamento di eventuali fenomeni di deriva.
6. Per le colture orticole sotterranee, una volta estratto l’ortaggio dal terreno, deve essere tolta tutta la terra senza fare uso di acqua. Quando le foglie sono utilizzate come alimento e se opportuno per le finalità del controllo di laboratorio, è necessario che esse siano campionate separatamente.
7. Per le colture orticole aeree, le parti prelevate devono essere solo quelle nei punti più esposti ad un eventuale trattamento e non quelle coperte dal fogliame. Deve sempre essere eliminata la terra.
3.2 Terreno agrario
1. L’epoca di campionamento dipende dal tipo di coltura e dalle sostanze da ricercare.
2. In particolare, il campionamento di terreno per la ricerca di prodotti ad azione geodisinfestante o diserbante, è eseguito preferibilmente nei periodi subito posteriori ad una eventuale trattamento:
a. per i terreni interessati da coltura di graminacee (grano, mais, orzo, segale, avena ecc.), erbe da foraggio (trifoglio, erba medica ecc.) e piante per semi oleosi (soia, ravizzone, sesamo, girasole, arachidi ecc.):
in presemina e durante tutte le fasi di sviluppo della coltura;
b. per i terreni interessati da coltura di ortaggi:
in presemina o prima della messa a dimora delle piantine;
in pre-semina, in pre-trapianto e durante tutte le fasi di sviluppo della coltura;
c. per i terreni che sono interessati da fruttiferi:
durante tutte le fasi di sviluppo della coltura.
3. Per tutte le colture, ad esclusione di quelle risicole, è necessario individuare la zona di campionamento, che sia omogenea per:
a. colore e aspetto fisico;
b. ordinamento colturale;
c. vegetazione coltivata e spontanea.
4. Il campionamento è condotto in tutta la superficie pedologica delimitata; esso è, comunque, effettuato anche nel caso in cui la zona delimitata risulti di superficie ridotta. Indirizzare eventualmente il campionamento nell’ambito delle zone delimitate, nelle aree dove risulti più manifesta l’assenza di vegetazione spontanea o si riscontrino altri indizi che possano far presumere l’utilizzo di diserbanti e geodisinfestanti.
5. Per le colture risicole, quando la risaia è articolata in più camere di coltivazione, la zona di campionamento va scelta nella camera più a valle rispetto allo scorrimento dell’acqua, in una fascia di circa 10 m di lunghezza in prossimità del canale di deflusso delle acque.
6. Per tutte le colture, tranne le risicole, è necessario scegliere i punti di campionamento sull’area interessata al campionamento lungo un percorso tracciato su di esso, formando delle linee immaginarie a forma di X o di W. Prelevare lungo tali percorsi da 5 a 15 campioni elementari per ettaro in base all’estensione della zona da sottoporre ad indagine; per superfici inferiori ad un ettaro prelevare 5 campioni elementari.
7. Per le colture risicole, scegliere 5 punti nella zona di campionamento per ogni camera di coltivazione.
8. La profondità di prelevamento dipende dalla finalità del campionamento e dalla sostanza da ricercare. Per la ricerca di fertilizzanti non ammessi:
a. nei terreni arativi, o comunque soggetti a rovesciamenti o rimescolamenti, prelevare il campione a diverse profondità, fino a quella di massima lavorazione;
b. nei frutteti prelevare il campione nelle aree meno o per nulla inerbite, alla profondità da 20 a 40 cm;
c. nelle colture risicole, sia in asciutto che in terreno sommerso, prelevare alla profondità di 30 cm.
9. Per la ricerca di prodotti ad azione geodisinfestante e diserbante, prelevare dallo strato superficiale, alla profondità da 0 a 3 cm:
a. lungo la fila di trapianto o di semina per colture a file singole ovvero
b. all’interno della bina qualora il sesto d’impianto sia binato;
c. il terreno non deve essere mescolato con terreno più profondo o proveniente dall’interfila tra le bine.
10. Per tutte le colture non risicole il terreno è prelevato secondo i seguenti metodi:
a. una volta individuato il sito di campionamento eliminare, se necessario, la vegetazione che copre il suolo;
b. introdurre verticalmente la sonda o trivella fino alla profondità voluta ed estrarre il campione elementare di terreno;
c. nel caso di terreni sabbiosi o polverulenti la sonda può essere introdotta nel suolo diagonalmente, ponendo attenzione alla profondità scelta;
d. nel caso di terreni molto compatti o con elevata presenza di scheletro, che non permettono l’uso della sonda, scavare con la vanga una piccola buca a pareti verticali fino alla profondità prescelta. Prelevare quindi una fetta verticale che interessi tutto lo strato, mantenendo costante la frazione di terreno proveniente dalle diverse profondità.
11. Per le colture risicole il terreno è prelevato secondo i seguenti metodi:
a. quando si opera su terreno sommerso, porre all’estremità della sonda un film paraffinico, al fine di impedire la raccolta dell’acqua sopra lo strato di terreno;
b. introdurre verticalmente la sonda fino alla profondità voluta ed estrarre il campione elementare di terreno.
12. Per tutte le colture non risicole, il campione globale è costituito secondo i seguenti metodi:
a. inserire i diversi campioni elementari, man mano che vengono prelevati, nel secchio; rovesciare il secchio su una superficie solida coperta da un telone; mescolare il terreno ed omogeneizzarlo accuratamente;
b. se il campione deve essere ridotto, dal terreno omogeneizzato al punto a) prelevare casualmente una decina di campioni di circa 50 g ognuno, distribuiti su tutta la superficie e che interessino tutto lo spessore del campione globale; unire questi prelevamenti per costituire uno o più campioni finali, del peso di circa 500 g ognuno.
13. Per le colture risicole il campione globale è costituito secondo i seguenti metodi:
a. il cilindro di terreno prelevato viene suddiviso in tre segmenti di profondità da 0 a 10 cm; da 10 cm a 20 cm; da 20 cm a 30 cm;
b. i segmenti di analoga profondità vengono riuniti costituendo tre campioni globali (superficiale, medio, profondo).
3.3. Campionamento di acque di risaia
1. Il prelievo dell’acqua viene effettuato con appositi contenitori in vetro, sia sull’acqua immessa nella risaia, sia nelle camere di coltivazione.
2. Le epoche del campionamento sono le stesse del campionamento del terreno.
3. Il prelievo dei campioni di acqua deve precedere quelle del campionamento del terreno.
4. I campioni di acqua, se l’analisi non è condotta nei tempi brevi, sono congelati e conservati a -20C°. In questo caso il quantitativo presente nel contenitore deve essere limitato rispetto alla capienza totale per tener conto dell’aumento di volume dovuto al congelamento.
5. Il controllo di laboratorio in risaia che prevede due campionamenti, uno in prossimità dell’ingresso dell’acqua nella prima camera di risaia e uno in prossimità dell’uscita nell’ultima camera di risaia, rientra tra i controlli di laboratorio particolari e si applica quanto previsto nell’allegato 4 del presente decreto.
Allegato 4
Controlli di laboratorio particolari
1. Rientrano tra i controlli di laboratorio particolari quelli volti:
a. alla verifica dell’adeguatezza delle misure precauzionali adottate;
b. all’accertamento di una possibile contaminazione da appezzamenti confinanti (cosiddetto “effetto deriva”).
2. In questi casi è necessario procedere con più campionamenti in aree o fasi di processo diverse.
3. Ognuna delle diverse aree o fasi di processo campionata è omogenea per le caratteristiche da valutare e rappresenta un ‘oggetto di campionamento.
4. Per ognuna delle diverse aree o fasi di processo è predisposto un campione di laboratorio con le relative aliquote, tenendo conto delle indicazioni di cui al presente decreto.
5. La redazione del verbale deve consentire di mettere correttamente in relazione ciascun campione/aliquota con la zona o fase di campionamento.
6. Ad un controllo di laboratorio particolare corrisponde un unico verbale di campionamento che deve descrivere in modo completo e dettagliato la procedura applicata.
7. Le aliquote ottenute da ogni campione di laboratorio sono opportunamente identificate in modo da consentire una chiara correlazione con il controllo di laboratorio e il relativo verbale di campionamento.