CORTE GIUSTIZIA UE, sez. II, 09 marzo 2023, n. 375/21

L’articolo 3, punto 6, della direttiva 2010/75 definisce la nozione di «norma di qualità ambientale» come la serie di requisiti che devono sussistere in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa dell’Unione. Tali norme si riferiscono a requisiti concreti di natura qualitativa, relativi alle concentrazioni di sostanze inquinanti, che devono sussistere in un dato momento nell’ambiente di cui trattasi.

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

“Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Qualità dell’aria ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Articoli 13 e 23 – Valori limite per la protezione della salute umana – Superamento – Piano per la qualità dell’aria – Direttiva 2010/75/UE – Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – Aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio di una centrale termoelettrica – Valori limite di emissione – Articolo 15, paragrafo 4 – Domanda di deroga diretta alla fissazione di valori limite di emissione meno severi – Eventi inquinanti di rilievo – Articolo 18 – Rispetto delle norme di qualità ambientale – Obblighi dell’autorità competente”

Nella causa C-375/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria), con decisione del 1° giugno 2021, pervenuta in cancelleria il 17 giugno 2021, nel procedimento S. “Z.Z. – D.P.”, “T.G.T. – G.S.N.” – Repubblica ellenica, NS

contro

Izpalnitelen director na Izpalnitelna agentsia po okolna sreda, “TETS Maritsa iztok 2” EAD,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, M.L. Arastey Sahún, F. Biltgen, N. Wahl e J. Passer (relatore), giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la S. “Z.Z. – D.P.”, rappresentata da A.M. Kodzhabashev, R.I. Stoilova, advokati, e F. Logue, solicitor;

– per la “TETS Maritsa iztok 2” EAD, da Z.D. Dinchev;

– per il governo bulgaro, da T. Mitova e L. Zaharieva, in qualità di agenti;

– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Palatiello, avvocato dello Stato;

– per la Commissione europea, da V. Bozhilova, M. Noll-Ehlers e C. Valero, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 settembre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, degli articoli 13 e 23 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU 2008, L 152, pag. 1), nonché dell’articolo 15, paragrafo 4, e dell’articolo 18 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU 2010, L 334, pag. 17).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da una parte, la S. “Z.Z. – D.P.”, un’associazione bulgara, la “T.G.T. – G.S.N.” – Repubblica ellenica, un’associazione civile greca senza scopo di lucro, e NS, cittadino greco, e, dall’altra parte, il direttore esecutivo dell’Izpalnitelna agentsya okolna sreda (Agenzia esecutiva per l’ambiente, Bulgaria) (in prosieguo: il “direttore esecutivo”) e la “TETS Maritsa Iztok 2” EAD, gestore di una centrale termoelettrica, in merito all’aggiornamento, da parte del direttore esecutivo, dell’autorizzazione riguardante la TETS Maritsa iztok 2, una centrale termoelettrica bulgara, e relativa al funzionamento di un impianto di combustione per la produzione di energia elettrica, un impianto di produzione di idrogeno e una discarica per rifiuti inerti, edili, pericolosi e non pericolosi.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 2008/50

3 Il considerando 18 della direttiva 2008/50 così recita:

“È opportuno predisporre piani per la qualità dell’aria per le zone e gli agglomerati entro i quali le concentrazioni di inquinanti nell’aria ambiente superano i rispettivi valori-obiettivo o valori limite per la qualità dell’aria, più eventuali margini di tolleranza provvisori. Gli inquinanti atmosferici provengono da molte fonti e attività diverse. Per garantire la coerenza tra le varie politiche, tali piani per la qualità dell’aria dovrebbero, se possibile, essere in linea ed integrati con i piani e i programmi formulati a norma della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione [GU 2001, L 309, pag. 1], della direttiva 2001/81/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2011, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU 2001, L 309, pag. 22)] e della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale [(GU 2002, L 189 , pag. 12)]. Si terrà altresì pienamente conto degli obiettivi di qualità dell’aria ambiente previsti nella presente direttiva quando vengono concesse autorizzazioni per attività industriali a norma della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento [(GU 2008, L 24, pag. 8)]”.

4 L’articolo 1 della direttiva 2008/50, intitolato “Oggetto”, prevede quanto segue:

“La presente direttiva istituisce misure volte a:

1) definire e stabilire obiettivi di qualità dell’aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso;

(…)”.

5 L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato “Definizioni”, è così formulato:

“Ai fini della presente direttiva s’intende per:

(…)

5) “valore limite”: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e/o per l’ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e in seguito non deve essere superato;

(…)

9) “valore-obiettivo”: livello fissato al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e/o per l’ambiente nel suo complesso, da conseguirsi, ove possibile, entro un termine prestabilito;

(…)”.

6 L’articolo 13 di detta direttiva, intitolato “Valori limite e soglie di allarme ai fini della protezione della salute umana”, al paragrafo 1, prevede quanto segue:

“Gli Stati membri provvedono affinché i livelli di biossido di zolfo [o anidride solforosa (SO2)], PM10, piombo e monossido di carbonio presenti nell’aria ambiente non superino, nell’insieme delle loro zone e dei loro agglomerati, i valori limite stabiliti nell’allegato XI.

Per quanto riguarda il biossido di azoto e il benzene, i valori limite fissati nell’allegato XI non possono essere superati a decorrere dalle date indicate nel medesimo allegato.

Il rispetto di tali requisiti è valutato a norma dell’allegato III.

I margini di tolleranza fissati nell’allegato XI si applicano a norma dell’articolo 22, paragrafo 3 e dell’articolo 23, paragrafo 1″.

7 L’articolo 23 della medesima direttiva, intitolato “Piani per la qualità dell’aria”, al paragrafo 1 così dispone:

“Se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell’aria ambiente superano un valore limite o un valore-obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a predisporre piani per la qualità dell’aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore-obiettivo specificato negli allegati XI e XIV.

In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell’aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile. (…)

(…)”.

Direttiva 2010/75

8 L’articolo 3 della direttiva 2010/75, intitolato “Definizioni”, stabilisce quanto segue:

“Ai fini della presente direttiva si intende per:

(…)

2) “inquinamento”, l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua o nel terreno, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi

(…)

6) “norma di qualità ambientale”, la serie di requisiti che devono sussistere in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa dell’Unione

(…)”.

9 L’articolo 14 di tale direttiva, intitolato “Condizioni di autorizzazione”, così dispone”1. Gli Stati membri si accertano che l’autorizzazione includa tutte le misure necessarie per soddisfare le relative condizioni di cui agli articoli 11 e 18.

(…)

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con altri parametri o misure tecniche equivalenti che garantiscano un livello equivalente di protezione ambientale.

(…

4. Fatto salvo l’articolo 18, l’autorità competente può stabilire condizioni di autorizzazione più rigide di quelle ottenibili utilizzando le migliori tecniche disponibili [(BAT)] descritte nelle conclusioni sulle BAT. Gli Stati membri possono stabilire norme in forza delle quali l’autorità competente può fissare dette condizioni più rigide.

(…)”.

10 Ai sensi dell’articolo 15 della medesima direttiva, intitolato “Valori limite delle emissioni, parametri e misure tecniche equivalenti”:

“1. I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto

(…)

2. Fatto salvo l’articolo 18, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, si basano sulle [BAT], senza l’obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica

3. L’autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle [BAT] indicati nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all’articolo 13, paragrafo 5, attraverso una delle due opzioni seguenti:

a) fissando valori limite di emissione che non superano i livelli di emissione associati alle [BAT]. Detti valori limite di emissione sono espressi per lo stesso periodo di tempo o per periodi più brevi e per le stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle [BAT]; o

b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, periodi di tempo e condizioni di riferimento.

Quando si applica la lettera b), l’autorità competente valuta almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di garantire che le emissioni in condizioni di esercizio normali non hanno superato i livelli di emissione associati alle [BAT].

4. In deroga al paragrafo 3 e fatto salvo l’articolo 18, in casi specifici l’autorità competente può fissare valori limite di emissione meno severi. Tale deroga può applicarsi unicamente ove una valutazione dimostri che il conseguimento dei livelli di emissione associati alle [BAT] di cui alle conclusioni sulle BAT comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione:

a) dell’ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell’installazione interessata o

b) delle caratteristiche tecniche dell’installazione interessata.

L’autorità competente documenta in un allegato alle condizioni di autorizzazione le ragioni dell’applicazione del primo comma, ivi compreso il risultato della valutazione e la giustificazione delle condizioni imposte.

I valori limite di emissione fissati a norma del primo comma non superano, in ogni caso, i valori limite di emissione di cui agli allegati della presente direttiva, laddove applicabili.

L’autorità competente garantisce comunque che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato grado di tutela ambientale.

(…)

Le autorità competenti riesaminano l’applicazione del primo comma quale parte di ciascun riesame delle condizioni di autorizzazione ai sensi dell’articolo 21.

(…)”.

11 L’articolo 18 della medesima direttiva, intitolato “Norme di qualità ambientale”, così dispone:

“Qualora una norma di qualità ambientale richieda condizioni più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, l’autorizzazione contiene misure supplementari, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale”.

12 L’articolo 31 della direttiva 2010/75, intitolato “Grado di desolforazione”, è formulato nei seguenti termini:

“1. Per gli impianti di combustione che bruciano combustibili solidi indigeni, i quali non possono rispettare i valori limite di emissione per l’anidride solforosa, di cui all’articolo 30, paragrafi 2 e 3, a causa delle caratteristiche di tale combustibile, gli Stati membri possono applicare in alternativa i gradi minimi di desolforazione di cui all’allegato V, parte 5, secondo le norme sulla conformità stabilite alla parte 6 di tale allegato, e previa convalida da parte dell’autorità competente della relazione tecnica di cui all’articolo 72, paragrafo 4, lettera a).

2. Per gli impianti di combustione brucianti combustibile solido indigeno in cui sono coinceneriti anche rifiuti e che non possono rispettare i valori Cprocesso per il biossido di zolfo di cui all’allegato VI, parte 4, punti 3.1 o 3.2, a causa delle caratteristiche del combustibile solido indigeno, gli Stati membri possono applicare, in alternativa, i gradi minimi di desolforazione di cui all’allegato V, parte 5, secondo le norme sulla conformità di cui alla parte 6 di tale allegato. Se gli Stati membri applicano il presente paragrafo, il valore Crifiuti di cui all’allegato VI, parte 4, punto 1, è pari a 0 mg/Nm3.

3. Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione riesamina la possibilità di applicare i gradi minimi di desolforazione di cui all’allegato V, parte 5, tenendo conto in particolare delle migliori tecniche disponibili e dei vantaggi ottenuti dalla riduzione delle emissioni di ossido di zolfo”.

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione

13 La decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione, del 31 luglio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75 per i grandi impianti di combustione (GU 2017, L 212, pag. 1), impone, in particolare, i livelli di emissioni associati a tali BAT per quanto riguarda le emissioni di anidride solforosa.

Diritto bulgaro

Legge sulla qualità dell’aria ambiente

14 L’articolo 6, paragrafo 1, dello Zakon za chistotata na atmosferniya vazduh (legge sulla qualità dell’aria ambiente), del 15 maggio 1996 (DV n. 45, del 28 maggio 1996), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la “legge sulla qualità dell’aria ambiente”), così dispone:

“1. Il Ministro dell’ambiente e delle Acque e il Ministro della Sanità adottano congiuntamente decreti che fissano livelli massimi di sostanze nocive (inquinanti) nell’aria ambiente e livelli massimi di ricadute di sostanze nocive (inquinanti)”.

15 L’articolo 9 della sezione I della legge sulla qualità dell’aria ambiente, intitolata “Emissioni da fonti fisse”, che figura nel capo 3 di quest’ultima, intitolato “Limitazione delle emissioni”, è così formulato:

“1. Il Ministro dell’Ambiente e delle Acque e i ministri interessati adottano congiuntamente decreti che fissano valori limite di emissione di sostanze nocive (inquinanti) nell’aria ambiente da parte di installazioni e attività che costituiscono fonti fisse di emissioni.

2. I valori limite di emissione sono elaborati per garantire la qualità dell’aria ambiente corrispondente ai livelli massimi di sostanze nocive (inquinanti) di cui all’articolo 6.

3. I valori limite di emissione sono vincolanti per tutte le installazioni e le attività, salvo nei casi di cui all’articolo 3, paragrafo 2 e all’articolo 10a.

4. I valori limite di emissione sono elaborati sulla base:

1) delle conclusioni sulle [BAT], adottate con decisione della Commissione europea, ai sensi del punto 42c delle disposizioni complementari dello Zakon za opazvane na okolnata sreda [(legge sulla protezione dell’ambiente) (DV n. 91, del 25 settembre 2002), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la “legge sulla protezione dell’ambiente”)];

2) delle ultime evoluzioni della tecnica e delle tecnologie, delle scoperte scientifiche e dei risultati dell’utilizzazione pratica di tali scoperte.

5. In funzione delle condizioni presenti nel territorio di un determinato comune, è possibile fissare valori limite di emissione delle installazioni e delle attività in determinati comuni, distretti o agglomerati, più rigorosi di quelli stabiliti nei decreti di cui al paragrafo 1 e agli articoli da 9a a 9d.

(…)”.

16 L’articolo 27 della legge sulla qualità dell’aria ambiente prevede quanto segue:

“1. Qualora, in un determinato distretto, il quantitativo totale delle emissioni comporti un superamento dei valori limite legali in materia di sostanze nocive (inquinanti) nell’aria ambiente e dei valori limite legali in materia di ricadute, i sindaci dei comuni elaborano e attuano programmi per ridurre i livelli degli inquinanti e per rispettare i valori limite stabiliti ai sensi dell’articolo 6. I piani sono adottati dai consigli comunali.

(…)

4. I piani di cui al paragrafo 1 comprendono inoltre: gli obiettivi, le misure, le fasi e i termini entro i quali essi devono essere raggiunti; le organizzazioni e le istituzioni responsabili della loro attuazione, i mezzi per garantire tale attuazione, il sistema di rendicontazione e di controllo dell’esecuzione, nonché il sistema di valutazione dei risultati.

5. Nei casi in cui i livelli di uno o più inquinanti superano i valori limite legali stabiliti e il termine per il rispetto di tali valori sia scaduto, i piani di cui al paragrafo 1 contengono misure adeguate, destinate a garantire che la durata del superamento sia la più breve possibile.

6. La realizzazione delle misure previste dai piani di cui al paragrafo 1 deve portare ogni anno a una diminuzione del numero di superamenti dei valori limite legali in materia di sostanze nocive e dei livelli annui medi di inquinanti nei casi in cui essi siano superiori ai valori limite legali stabiliti in materia di qualità dell’aria ambiente registrati nei punti di controllo facenti parte del sistema nazionale di monitoraggio ambientale nel territorio del comune.

(…)”.

Legge sulla protezione dell’ambiente

17 L’articolo 123 della legge sulla protezione dell’ambiente così dispone:

“1. L’autorizzazione integrata, ai sensi dell’articolo 117, comprende:

1) (…) i valori limite di emissione delle sostanze di cui all’allegato 8 e di altre sostanze inquinanti suscettibili di essere rilasciate in quantità significative dall’installazione interessata:

a) nella definizione dei valori limite di emissione, vengono presi in considerazione le proprietà delle sostanze e la loro potenzialità di trasferimento dell’inquinamento da un elemento ambientale all’altro;

b) i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con altri parametri o misure tecniche equivalenti che garantiscano un livello equivalente di protezione dell’ambiente;

(…)

4) le corrispondenti condizioni di controllo delle emissioni:

(…)

2. L’autorità competente, ai sensi dell’articolo 120, paragrafo 1, definisce le condizioni di autorizzazione tenendo conto delle conclusioni sulle BAT

(…)

11. (…) Nell’autorizzazione integrata, l’autorità competente, ai sensi dell’articolo 120, paragrafo 1, prevede, se necessario, misure supplementari di adeguamento alle norme di qualità ambientale più rigorose di quelle ottenibili applicando le BAT. È fatto salvo l’effetto delle misure previste per garantire la conformità ad altre norme di qualità ambientale. (…)”.

18 L’articolo 123a della legge sulla protezione dell’ambiente così recita

“(…) 1. I valori limite di emissione di cui all’articolo 123, paragrafo 1, punto 1, in condizioni di esercizio normali:

1) non superano i livelli di emissione fissati nelle conclusioni sulle BAT stabilite con decisione della Commissione europea; tali valori limite di emissione riguardano periodi identici o più brevi e le stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione fissati nelle decisioni, o

2) sono diversi dai livelli di cui al paragrafo 1, ma garantiscono il rispetto dei livelli di emissione fissati nelle conclusioni sulle BAT stabilite con decisione della Commissione europea.

2. Il rispetto, ai sensi del paragrafo 1, punto 2, è garantito mediante il controllo delle emissioni e una valutazione dei risultati da parte dell’autorità di controllo almeno una volta l’anno.

3. (…) L’autorità competente, ai sensi dell’articolo 120, paragrafo 1, può fissare valori limite di emissione meno severi di quelli di cui al paragrafo 1 ove una valutazione dimostri che il conseguimento dei livelli di emissione associati alle BAT di cui alle conclusioni sulle BAT adottate con decisione della Commissione europea comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione:

1) dell’ubicazione geografica dell’installazione, o

2) delle caratteristiche dell’ambiente nella zona del sito, o

3) delle caratteristiche tecniche dell’installazione interessata.

4. Nei casi di cui al paragrafo 3, i valori limite di emissione non devono comportare eventi inquinanti di rilievo per l’ambiente e devono consentire di ottenere un elevato grado di tutela ambientale”.

19 Le disposizioni complementari della legge sulla protezione dell’ambiente definiscono le nozioni di “valore limite di emissione”, di “norme di qualità ambientale”, di “autorizzazione integrata” e di “BAT”.

Regolamento sui requisiti e sulla procedura per il rilascio delle autorizzazioni integrate

20 L’articolo 2 del Naredba za usloviyata i reda za izdavane na kompleksni razreshitelni (regolamento sui requisiti e sulla procedura per il rilascio delle autorizzazioni integrate), del 2 ottobre 2009 (DV n. 80, del 9 ottobre 2009), nella versione applicabile al procedimento principale, enuncia le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione integrata.

Regolamento sui valori limite di emissione di anidride solforosa, ossidi di azoto e particelle rilasciati nell’atmosfera dai grandi impianti di combustione

21 L’articolo 12 del Naredba za normite za dopustimi emisii na seren dioksid, azotni oksidi i prah, izpuskani v atmosferata ot golemi gorivni instalatsii (regolamento sui valori limite di emissione di anidride solforosa, ossidi di azoto e particelle rilasciati nell’atmosfera dai grandi impianti di combustione), del 28 dicembre 2012 (DV n. 2, dell’8 gennaio 2013) nella versione applicabile al procedimento principale, così dispone:

“1. Qualora, in un impianto di combustione, venga bruciato un combustibile solido indigeno che, in ragione delle sue caratteristiche, non consenta di rispettare il valore limite di emissione di anidride solforosa di cui all’articolo 5, è possibile applicare il grado minimo di desolforazione definito nella parte 5 dell’allegato n. 1, conformemente alle norme enunciate nella parte 6 dell’allegato n. 1.

2. L’applicazione della deroga di cui al paragrafo 1 può essere autorizzata sulla base di una giustificazione tecnica dell’impossibilità di rispettare i valori limite di emissione definiti all’articolo 5, presentata dal gestore prima del rilascio/riesame dell’autorizzazione integrata e approvata dal Ministro dell’Ambiente e delle Acque o da un funzionario da esso incaricato.

3. Ai fini della relazione annuale presentata alla Commissione europea, i gestori degli impianti di combustione presentano al Ministro dell’Ambiente e delle Acque, entro il 31 marzo, informazioni concernenti l’anno precedente relative:

1) al contenuto di zolfo del combustibile utilizzato e al grado di desolforazione raggiunto, quali valori mensili medi per camino o per caldaia, per gli impianti ai quali si applica il paragrafo 1 (…)”.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

22 La TETS Maritsa iztok 2 è la più grande delle quattro centrali termoelettriche situate nel complesso energetico di Maritsa iztok in Bulgaria, con una capacità totale installata di 1 602 megawatt (MW). Essa è stata costruita sul territorio del comune di Radnevo (Bulgaria), a circa 24,5 km in linea d’aria dalla città di Galabovo (Bulgaria), ed è composta da otto generatori con impianti di desolforazione incorporati.

23 Con decisione del 21 dicembre 2018, il direttore esecutivo ha aggiornato l’autorizzazione integrata rilasciata nel 2005 alla TETS Maritsa Iztok 2 per la gestione degli impianti summenzionati (in prosieguo: la “decisione controversa”). Tale decisione è stata emessa sulla base della legge sulla protezione dell’ambiente adottata ai fini della trasposizione della direttiva 2010/75, in combinato disposto con la decisione di esecuzione 2017/1442.

24 Il direttore esecutivo ha ritenuto che i valori limite di emissione di biossido di zolfo (SO2) e di mercurio potessero essere sostituiti con altri parametri o misure tecniche equivalenti che fornissero un livello equivalente di protezione ambientale. Per quanto riguarda l’SO2, egli ha quindi autorizzato una deroga fissando un grado di desolforazione ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 1, punto 1, lettera b), della legge sulla protezione dell’ambiente, in combinato disposto con l’articolo 12 del regolamento del 28 dicembre 2012, nella versione applicabile al procedimento principale, e dell’articolo 31 della direttiva 2010/75.

25 Tuttavia, il grado di desolforazione così autorizzato è stato fissato, in considerazione delle disposizioni dell’articolo 123a, paragrafo 3, della legge sulla protezione dell’ambiente, in via derogatoria, a livelli del 97% e del 97,5%. Tali livelli di desolforazione – che pur potendo ridurre le emissioni di SO2 a 570 mg/Nm3 non consentono, in realtà, di garantire il rispetto del livello massimo di emissione di 320 mg/Nm3 associato alle BAT e normalmente richiesto per l’SO2 – sono stati così fissati in quanto un livello di desolforazione più elevato avrebbe richiesto, da parte dell’operatore interessato, investimenti considerevoli e, pertanto, una maggiorazione dei costi ritenuta sproporzionata ai sensi di detta disposizione.

26 Il ricorso proposto dalla S. “Z.Z. – D.P.” avverso la decisione controversa è stato respinto con sentenza dell’Administrativen sad Stara Zagora (Tribunale amministrativo di Stara Zagora, Bulgaria) del 28 agosto 2020.

27 Tale giudice ha considerato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla S. “Z.Z. – D.P.”, non occorreva esaminare e valutare l’importanza dell’aggiornamento del piano di gestione della qualità dell’aria ambiente nella città di Galabovo, predisposto per gli inquinanti costituiti da particelle sottili (PM10) e biossido di zolfo (SO2) per il periodo 2019-2023, adottato dal consiglio comunale di Galabovo il 30 novembre 2018 in applicazione dell’articolo 23 della direttiva 2008/50. Detto giudice ha ritenuto che la procedura dettagliata di rilascio e di aggiornamento delle autorizzazioni integrate, definita nel regolamento del 2 ottobre 2009, nella versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale, non richiedesse la predisposizione di siffatto piano come condizione preliminare per l’aggiornamento di un’autorizzazione integrata, cosicché il direttore esecutivo non sarebbe stato tenuto a conformarsi al contenuto del piano suddetto.

28 Di conseguenza, il medesimo giudice ha dichiarato che, conformemente all’articolo 123, paragrafo 1, lettera b), della legge sulla protezione dell’ambiente, le norme sulle emissioni ammissibili potevano essere completate o sostituite con altri parametri o misure tecniche equivalenti che garantissero un livello equivalente di protezione ambientale. Esso ha altresì dichiarato, facendo riferimento, a tale specifico riguardo, all’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/75, le cui disposizioni sono state recepite dall’articolo 123a, paragrafi 3 e 4, di tale legge, che la deroga relativa alla riduzione del grado di desolforazione richiesto per raggiungere i valori di emissione di SO2 normalmente applicabili era stata validamente concessa sulla base di dette disposizioni e dell’articolo 31 della medesima direttiva.

29 La S. “Z.Z. – D.P.”, la “T.G.T. – G.S.N.” – Repubblica ellenica e NS hanno proposto ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio.

30 Quest’ultimo giudice sottolinea, in particolare, che il piano della città di Galabovo menzionato al punto 27 della presente sentenza contiene una misura a lungo termine di riduzione dell’inquinamento da SO2 intitolata “Attuazione di progetti di conversione di impianti di desolforazione e raggiungimento di un livello minimo di desolforazione del 98% e divieto di funzionamento per le unità di caldaie prive di impianti di desolforazione funzionanti”. Esso rileva, in proposito, che le riduzioni del grado di desolforazione autorizzate dal direttore esecutivo nella decisione controversa non sono conformi a tale grado minimo di desolforazione del 98%.

31 Il giudice del rinvio espone altresì che è accertato che, nel territorio della città di Galabovo, i valori medi giornalieri e orari di SO2 autorizzati sono sistematicamente superati, il che avrebbe comportato, in particolare, l’adozione e l’aggiornamento del suddetto piano e dato luogo all’avvio di un procedimento per inadempimento nella causa Commissione/Bulgaria (C-730/19) pendente dinanzi alla Corte.

32 Peraltro, da tale piano risulterebbe che, nella suddetta città, le concentrazioni orarie medie di SO2 provengono da diverse altre fonti industriali e domestiche la cui interazione concorrerebbe essa stessa, in particolare, ai superamenti summenzionati.

33 Si porrebbe quindi la questione di stabilire in quale misura il direttore esecutivo potesse essere tenuto, al momento dell’adozione della decisione controversa, a considerare i diversi elementi menzionati ai punti da 30 a 32 della presente sentenza.

34 In tale contesto, il Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

“1. Se l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con l’articolo 18 della direttiva [2010/75] e con gli articoli 13 e 23 della direttiva [2008/50], debba essere interpretato nel senso che, nell’esaminare una domanda di deroga ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva [2010/75], l’autorità competente deve valutare se la concessione della deroga possa compromettere il rispetto delle norme di qualità ambientale, tenuto conto di tutti i dati scientifici pertinenti relativi all’inquinamento, comprese le misure previste dal pertinente piano per la qualità dell’aria in una determinata zona o agglomerato ai sensi dell’articolo 23 della direttiva [2008/50].

2. Se l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con l’articolo 18 della direttiva [2010/75] e con gli articoli 13 e 23 della direttiva [2008/50], debba essere interpretato nel senso che, nell’esaminare una domanda di deroga ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva [2010/75], l’autorità competente deve astenersi dal fissare valori limite di emissione meno severi per gli inquinanti atmosferici originati da un impianto, qualora tale deroga sia in contrasto con le misure previste dal pertinente piano per la qualità dell’aria adottato in una determinata zona o agglomerato ai sensi dell’articolo 23 della direttiva [2008/50] e possa compromettere l’obiettivo di far sì che il periodo di superamento dei valori limite legali di qualità dell’aria sia il più breve possibile.

3. Se l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con l’articolo 18 della direttiva [2010/75] e con l’articolo 13 della direttiva [2008/50], debba essere interpretato nel senso che, nell’esaminare una domanda di deroga ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva [2010/75], l’autorità competente deve valutare se la fissazione di valori limite di emissione meno severi per gli inquinanti atmosferici originati da un impianto, tenuto conto di tutti i dati scientifici pertinenti relativi all’inquinamento, compreso l’effetto cumulativo con altre fonti del relativo inquinante, possa contribuire al superamento dei relativi valori limite legali di qualità dell’aria ai sensi dell’articolo 13 della direttiva [2008/50] in una determinata zona o agglomerato e, in caso affermativo, se debba astenersi dal concedere la deroga che comprometterebbe il rispetto delle norme di qualità ambientale”.

Sulle questioni pregiudiziali

35 In via preliminare, occorre rilevare, da un lato, che sebbene le tre questioni sottoposte alla Corte vertano, in particolare, sull’articolo 4, paragrafo 3, TUE, la motivazione della decisione di rinvio non contiene alcuna spiegazione riguardo alla necessità di un’interpretazione di detta disposizione del Trattato UE ai fini della decisione che il giudice del rinvio è chiamato a pronunciare nel procedimento principale, mentre il punto conclusivo della decisione di rinvio, che precede la formulazione di dette questioni, fa anch’esso riferimento alla necessità di interrogare la Corte sull’interpretazione delle sole disposizioni interessate delle direttive 2008/50 e 2010/75.

36 In tali circostanze, non appare necessario procedere all’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE al fine di rispondere agli interrogativi sollevati dal giudice del rinvio nella presente causa.

37 Alla luce di quanto precede, si deve ritenere che, con le questioni sottoposte, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/75, in combinato disposto con l’articolo 18 di quest’ultima e con gli articoli 13 e 23 della direttiva 2008/50, debba essere interpretato nel senso che, nell’esaminare una domanda di deroga ai sensi del suddetto articolo 15, paragrafo 4, l’autorità competente, tenuto conto di tutti i dati scientifici pertinenti relativi all’inquinamento, compreso l’effetto cumulativo con altre fonti del relativo inquinante nonché delle misure previste dal pertinente piano per la qualità dell’aria elaborato per la zona o l’agglomerato di cui trattasi ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2008/50, deve rifiutare siffatta deroga qualora essa possa contribuire al superamento dei valori limite legali di qualità dell’aria stabiliti ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2008/50 o contravvenire alle misure contenute in tale piano volte a garantire il rispetto di detti valori e a limitare il periodo di superamento di questi ultimi a una durata il più breve possibile.

38 Per quanto riguarda la direttiva 2008/50, occorre rilevare che, a termini dell’articolo 1, punto 1, di quest’ultima, tale direttiva istituisce misure volte a definire e stabilire obiettivi di qualità dell’aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso. In tale contesto, l’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, di detta direttiva dispone che gli Stati membri provvedono affinché i livelli, segnatamente, di SO2 presenti nell’aria ambiente non superino, nell’insieme delle loro zone e dei loro agglomerati, i valori limite stabiliti nell’allegato XI della medesima direttiva [sentenza del 12 maggio 2022, Commissione/Bulgaria (Valori limite – SO2), C-730/19, non pubblicata, EU:C:2022:382, punto 62].

39 Peraltro, come rilevato dalla Corte, l’articolo 23 della direttiva 2008/50 istituisce un nesso diretto tra, da un lato, il superamento dei valori limite fissati per l’SO2 dal combinato disposto dell’articolo 13, paragrafo 1, e dell’allegato XI di tale direttiva e, dall’altro, la predisposizione dei piani per la qualità dell’aria [sentenza del 12 maggio 2022, Commissione/Bulgaria (Valori limite – SO2), C-730/19, non pubblicata, EU:C:2022:382, punto 129 e giurisprudenza ivi citata]. Infatti, come risulta dall’articolo 23, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2008/50, la constatazione dell’esistenza di un siffatto superamento in una determinata zona o agglomerato deve condurre all’adozione di un piano siffatto.

40 Per quanto riguarda la predisposizione di detti piani, la Corte ha altresì precisato che dall’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50 risulta che, sebbene gli Stati membri dispongano di un certo margine di manovra per la determinazione delle misure da adottare, queste ultime devono comunque far sì che il periodo di superamento dei valori limite fissati per l’inquinante interessato sia il più breve possibile [sentenza del 12 maggio 2022, Commissione/Bulgaria (Valori limite – SO2), C-730/19, non pubblicata, EU:C:2022:382, punto 132 e giurisprudenza ivi citata].

41 Orbene, nel caso di specie, occorre rilevare che la Corte ha recentemente dichiarato che, dal 2007, nella zona BG 0006 (sud-est della Bulgaria), in cui si trovano il comune di Galabovo e la TETS Maritsa-iztok 2, la Repubblica di Bulgaria era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 13 e 23 della direttiva 2008/50 a causa del superamento dei valori limite della qualità dell’aria per l’SO2 e dell’insufficienza dei piani per la qualità dell’aria [sentenza del 12 maggio 2022, Commissione/Bulgaria (Valori limite – SO2), C-730/19, non pubblicata, EU:C:2022:382, punti 21, 23, 29 e 149].

42 Quanto ai legami che possono esistere tra la direttiva 2008/50 e la direttiva 2010/75, occorre sottolineare, anzitutto, che il considerando 18 della direttiva 2008/50 stabilisce espressamente che si tenga pienamente conto degli obiettivi di qualità dell’aria ambiente previsti da quest’ultima direttiva quando vengono concesse autorizzazioni per attività industriali a norma della direttiva 2008/1, la quale è stata nel frattempo sostituita dalla direttiva 2010/75 che ha operato una rifusione di diverse direttive fino ad allora applicabili in materia.

43 Per quanto riguarda la direttiva 2010/75, va ricordato che la fissazione concreta di valori limite di emissione applicabili a un’installazione come la centrale di cui al procedimento principale è disciplinata da tale direttiva, in particolare dall’articolo 15, paragrafo 3, della stessa, ai sensi del quale l’autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle BAT indicati nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all’articolo 13, paragrafo 5, di tale direttiva.

44 In deroga all’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2010/75, l’articolo 15, paragrafo 4, di quest’ultima autorizza l’autorità competente a fissare valori limite di emissione meno severi, qualora l’ottenimento dei livelli di emissione associati ai MTD comporti una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali in ragione dell’ubicazione di tale installazione o delle sue caratteristiche tecniche.

45 Tuttavia, dal suddetto articolo 15, paragrafo 4, risulta che una siffatta deroga può essere concessa solo nel rispetto delle altre condizioni imposte da detta disposizione e che tale concessione è possibile, inoltre, fatto salvo l’articolo 18 della direttiva 2010/75.

46 In tal senso, in primo luogo, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 15, paragrafo 4, quarto comma, della direttiva 2010/75, l’autorità competente garantisce comunque che non si verifichino “eventi inquinanti di rilievo” e che si realizzi “nel complesso un elevato grado di tutela ambientale”.

47 La deroga prevista dall’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/75 non è quindi applicabile in tutti i casi in cui il rispetto dei valori limite generali di emissione comporti costi sproporzionati per il gestore di un’installazione. Infatti, detta deroga può essere concessa unicamente se i valori limite di emissione meno severi non comportano “eventi inquinanti di rilievo” e se, malgrado tale deroga, si realizzi nel complesso un “elevato grado di tutela ambientale”.

48 Per quanto riguarda, innanzitutto, la condizione relativa all’assenza di un eventi inquinanti di rilievo, va osservato che, tenuto conto, da un lato, della definizione del concetto di “inquinamento” contenuta nell’articolo 3, punto 2, della direttiva 2010/75, che fa riferimento, tra l’altro, all’introduzione nell’aria di sostanze che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, e, dall’altro, del contenuto della direttiva 2008/50, che stabilisce i valori limite di qualità dell’aria per l’SO2, qualsiasi introduzione di tale sostanza nell’aria costituisce inquinamento ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, quarto comma, della direttiva 2010/75.

49 Peraltro, come risulta dal punto 41 della presente sentenza, è pacifico che i valori limite di qualità dell’aria previsti dalla direttiva 2008/50 per l’SO2 devono essere considerati superati nella zona di influenza della centrale di cui al procedimento principale.

50 Orbene, come illustrato dall’avvocato generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni, un siffatto superamento dei valori limite di qualità dell’aria per l’SO2 non può essere considerato un inquinamento trascurabile, ma deve necessariamente essere considerato un “evento inquinante di rilievo”, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, quarto comma, della direttiva 2010/75, alla luce tanto degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2008/50 ricordati al punto 38 della presente sentenza quanto dell’ulteriore circostanza che, riguardo all’SO2, il legislatore dell’Unione europea non ha previsto la possibilità di una proroga della data alla quale i valori limite relativi alla qualità dell’aria devono essere rispettati.

51 Per quanto concerne, poi, la limitazione della concessione della deroga prevista dall’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/75, mediante l’obbligo di garantire “nel complesso un elevato grado di tutela ambientale”, occorre osservare che le regole fissate dalla direttiva 2008/50 sono la concretizzazione degli obblighi dell’Unione in materia di tutela dell’ambiente e della sanità pubblica, che derivano, in particolare, dall’articolo 3, paragrafo 3, TUE e dall’articolo 191, paragrafi 1 e 2, TFUE, secondo i quali la politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione, ed è fondata, tra l’altro, sui principi della precauzione e dell’azione preventiva (sentenza del 26 giugno 2019, C. e a., C-723/17, EU:C:2019:533, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

52 Pertanto non può essere concessa una deroga ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/75 qualora detta deroga possa contribuire al superamento dei valori limite relativi alla qualità dell’aria fissati dalla direttiva 2008/50 per il SO2.

53 A tale riguardo, occorre inoltre precisare che, in forza del principio di precauzione, se sussistono incertezze quanto al fatto che tali valori limite di emissione meno rigorosi comportino o meno “eventi inquinanti di rilievo”, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, quarto comma, della direttiva 2010/75, non può essere concessa una deroga (v., in tal senso, sentenza del 10 ottobre 2019, L.T., C-674/17, EU:C:2019:851, punto 66).

54 Nel medesimo contesto, la concessione di una deroga ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/75 richiede una valutazione globale che tenga conto di tutte le fonti di inquinanti e del loro effetto cumulativo, in modo da garantire che, anche se una deroga è concessa per una delle fonti, la somma delle loro emissioni non possa comportare alcun superamento dei valori limite per la qualità dell’aria quali definiti dalla direttiva 2008/50.

55 In secondo luogo, si deve ricordare che la deroga prevista all’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/75 lascia impregiudicata l’applicazione dell’articolo 18 di tale direttiva. Il suddetto articolo 18 prevede che, qualora una norma di qualità ambientale stabilisca condizioni più rigorose di quelle ottenibili con le BAT, l’autorizzazione contiene misure supplementari, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

56 L’articolo 3, punto 6, della direttiva 2010/75 definisce la nozione di “norma di qualità ambientale” come la serie di requisiti che devono sussistere in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa dell’Unione.

57 Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, tali norme si riferiscono a requisiti concreti di natura qualitativa, relativi alle concentrazioni di sostanze inquinanti, che devono sussistere in un dato momento nell’ambiente di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 26 maggio 2011, S.N.M. e a., da C-165/09 a C-167/09, EU:C:2011:348, punto 62).

58 Va altresì ricordato che, come sottolineato al punto 42 della presente sentenza, il considerando 18 della direttiva 2008/50 stabilisce espressamente che si tenga pienamente conto degli obiettivi di qualità dell’aria ambiente previsti da detta direttiva quando vengono concesse autorizzazioni per attività industriali come quelle disciplinate dalla direttiva 2010/75.

59 Alla luce di quanto precede e come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 82 e seguenti delle sue conclusioni, si deve ritenere che i valori limite di qualità dell’aria previsti per taluni inquinanti dall’articolo 13 e dall’allegato XI della direttiva 2008/50 costituiscano siffatte “norme di qualità ambientale”, ai sensi dell’articolo 18 della direttiva 2010/75.

60 Infatti, i valori limite relativi alla qualità dell’aria devono, in linea di principio, essere rispettati in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo dell’Unione europea [v., in tal senso, sentenze del 30 aprile 2020, Commissione/Romania (Superamento dei valori limite per le PM10), C-638/18, non pubblicata, EU:C:2020:334, punti 73 e 74, e del 10 novembre 2020, Commissione/Italia (Valori limite – PM10), C-644/18, EU:C:2020:895, punti 96 e 97].

61 Orbene, il fatto che la definizione di “norme di qualità ambientale” faccia riferimento a una serie di requisiti che devono sussistere soltanto “in un dato momento” non esclude che i valori limite relativi alla qualità dell’aria, che devono essere rispettati in permanenza, siano compresi in tale definizione. Infatti, sebbene detta definizione consenta l’inclusione di requisiti che non devono essere rispettati in modo permanente, requisiti di natura permanente sono a fortiori “norme di qualità ambientale”, ai sensi della medesima definizione, poiché sono validi in qualsiasi momento.

62 L’articolo 18 della direttiva 2010/75 conferma quindi l’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 4, di tale direttiva, secondo cui l’autorità competente deve valutare se la fissazione di valori limite di emissione meno severi per gli inquinanti atmosferici originati da una determinata installazione contribuisca al superamento dei valori limite di qualità dell’aria fissati per quanto riguarda le concentrazioni di tali fonti di inquinamento nella zona o nell’agglomerato di cui trattasi conformemente all’articolo 13 della direttiva 2008/50 e, in caso affermativo, deve astenersi dal concedere una deroga che comprometterebbe il rispetto delle norme di qualità ambientale.

63 In terzo luogo, occorre ancora precisare che, quando i valori limite di qualità dell’aria sono superati nella zona di influenza di una determinata installazione, l’eventuale concessione di una siffatta deroga ai valori limite di emissione può avvenire solo nel rispetto delle prescrizioni dei piani per la qualità dell’aria, ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2008/50, che hanno dovuto essere predisposti in un simile contesto di superamento.

64 Invero, sotto un primo profilo, alla luce di quanto ricordato al punto 40 della presente sentenza, e come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 67 delle sue conclusioni, sebbene gli Stati membri siano liberi di organizzare le competenze delle loro autorità prevedendo che il piano per la qualità dell’aria di cui trattasi risulti da atti giuridici diversi adottati da autorità diverse, essi devono, tuttavia, assicurarsi che tali atti giuridici soddisfino congiuntamente i requisiti stabiliti dall’articolo 23 della direttiva 2008/50 e raggiungano insieme l’obiettivo del rispetto dei valori limite di qualità dell’aria.

65 Sotto un secondo profilo, come risulta dai punti da 46 a 50 della presente sentenza, una deroga ai valori limite di emissione non può essere concessa ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/75, qualora detta deroga possa contribuire a “eventi inquinanti di rilievo”, ai sensi di tale disposizione e, segnatamente, a un superamento dei valori limite di qualità dell’aria per l’SO2 stabiliti in virtù della direttiva 2008/50. Orbene, i requisiti fissati dai piani per la qualità dell’aria prevedono precisamente di contrastare detti superamenti facendo sì che il periodo di superamento sia il più breve possibile.

66 Pertanto, l’autorità competente per la concessione di una deroga siffatta deve altresì astenersi dal fissare valori limite di emissione meno severi per gli inquinanti originati da un’installazione qualora una simile deroga sia contraria alle misure stabilite nel piano per la qualità dell’aria adottato nella zona o nell’agglomerato di cui trattasi conformemente all’articolo 23 della direttiva 2008/50, in particolare quelle che prescrivono, come nel caso di specie, il rispetto di un grado di desolforazione, e possa compromettere la realizzazione dell’obiettivo consistente nel garantire che il periodo di superamento dei valori sia più breve sia possibile.

67 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/75, in combinato disposto con l’articolo 18 di quest’ultima e con gli articoli 13 e 23 della direttiva 2008/50, deve essere interpretato nel senso che, nell’esaminare una domanda di deroga ai sensi del suddetto articolo 15, paragrafo 4, l’autorità competente, tenuto conto di tutti i dati scientifici pertinenti relativi all’inquinamento, compreso l’effetto cumulativo con altre fonti dell’inquinante interessato, nonché delle misure previste dal pertinente piano per la qualità dell’aria elaborato per la zona o l’agglomerato di cui trattasi ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2008/50, deve rifiutare siffatta deroga qualora essa possa contribuire al superamento dei valori limite legali di qualità dell’aria stabiliti ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2008/50 o contravvenire alle misure contenute in tale piano volte a garantire il rispetto di detti valori limite e a limitare il periodo di superamento di questi ultimi a una durata il più breve possibile.

Sulle spese

68 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), in combinato disposto con l’articolo 18 di quest’ultima e con gli articoli 13 e 23 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa,

deve essere interpretato nel senso che:

nell’esaminare una domanda di deroga ai sensi del suddetto articolo 15, paragrafo 4, l’autorità competente, tenuto conto di tutti i dati scientifici pertinenti relativi all’inquinamento, compreso l’effetto cumulativo con altre fonti dell’inquinante interessato nonché delle misure previste dal pertinente piano per la qualità dell’aria elaborato per la zona o l’agglomerato di cui trattasi ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2008/50, deve rifiutare siffatta deroga qualora essa possa contribuire al superamento dei valori limite legali di qualità dell’aria stabiliti ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2008/50 o contravvenire alle misure contenute in tale piano volte a garantire il rispetto di detti valori limite e a limitare il periodo di superamento di questi ultimi a una durata il più breve possibile.