MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO
Attuazione dell’articolo 7, comma 2, del decreto 21 ottobre 2022, n. 463, finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», Investimento 3.1 «Produzione in aree industriali dismesse», finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. (22A07397) (GU Serie Generale n.1 del 02-01-2023)
VISTO il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016);
VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell’Unione europea, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;
VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza ed in particolare l’articolo 22, paragrafo 2, lettera d), che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell’Unione, prevede l’obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il Regolamento (UE) 2015/1017;
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato in Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021, trasmesso alla Commissione Europea;
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
VISTO l’allegato riveduto alla citata Decisione del Consiglio recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR e, in particolare, l’Investimento 3.1 “Produzione in aree industriali dismesse” previsto nell’ambito della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” del medesimo PNRR, volto a promuovere la produzione locale e l’uso di idrogeno nell’industria e nel trasporto locale, con la creazione delle cosiddette hydrogen valleys;
VISTI, altresì, i traguardi, gli obiettivi e le ulteriori disposizioni definiti per l’Investimento 3.1 dal medesimo allegato alla citata decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, il quale stabilisce, in particolare, che:
CO2eq/t H2 onde conseguire il miglior risultato in termini di decarbonizzazione;
VISTI gli Operational Arrangements, sottoscritti dalla Commissione europea e dall’Italia in data 22 dicembre 2021, che per i suddetti traguardi e obiettivi prevedono i seguenti meccanismi di verifica:
VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
VISTE le indicazioni riferite all’Investimento 3.1 contenute nell’allegato riveduto della citata decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, con le quali è specificato, tra l’altro, che lo scopo del progetto è riadibire le aree industriali dismesse a unità sperimentali per la produzione di idrogeno con impianti FER locali ubicati nello stesso complesso industriale o in aree limitrofe e che la misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall’energia elettrica di rete;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili;
VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE)
2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
CONSIDERATO il ruolo attribuito all’idrogeno nel percorso nazionale di decarbonizzazione, in conformità al Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) al 2030 e nella Strategia a Lungo Termine (LTS) al 2050;
VISTA la comunicazione COM (2020) 301 final della Commissione del 8 luglio 2020 “Una Strategia
Europea per l’Idrogeno climaticamente neutra”, che individua l’esigenza di stimolare la produzione e l’introduzione dell’idrogeno verde nel tessuto produttivo nel panorama europeo;
VISTA la pubblicazione delle “Linee Guida Preliminari per la Strategia Nazionale Idrogeno” del Ministero della transizione ecologica del 24 novembre 2020, con le quali è delineato il percorso dello sviluppo dell’idrogeno in sinergia con la Strategia Europea;
VISTI gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
VISTI i Principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del
TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e gli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;
VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
VISTO il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
VISTO il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell’11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;
ATTESO l’obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l’assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241
VISTA la risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) – Carta della governance multilivello in Europa;
VISTA la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;
VISTO il decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999, recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011, recante “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il Codice dei contratti pubblici;
VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
VISTO l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
VISTO, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e successive modifiche e integrazioni;
VISTO, in particolare, l’articolo 2, comma 6-bis, del predetto Decreto-legge, che stabilisce che “le amministrazioni di cui al comma 1 dell’articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR”;
VISTO, in particolare, l’articolo 6 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021, con il quale è istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
VISTO, inoltre, l’articolo 8 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia» e successive modifiche e integrazioni;
VISTO, in particolare, l’articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale “per il Ministero della transizione ecologica l’unità di missione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l’individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021;
VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, relativo alla istituzione della Unità di Missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto legge n. 77 del 2021 e dell’articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all’assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti nel PNRR e ai corrispondenti milestone e target, che, per il sopra richiamato Investimento 3.1, ha assegnato al Ministero della transizione ecologica l’importo complessivo di 500 milioni di euro;
VISTI, in particolare, i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al predetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, nonché le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, ai sensi delle quali «le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione Europea»;
VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, ed in particolare l’articolo 10, comma 3;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l’analisi e la valutazione degli interventi;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;
VISTO l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);
VISTA la circolare RGS-MEF 14 ottobre 2021, n. 21, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;
VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 29 ottobre 2021, n. 25, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;
VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto “Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 – Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target”;
VISTA la circolare RGS-MEF 30 dicembre 2021, n. 32, che contiene la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH);
VISTA la circolare RGS-MEF 31 dicembre 2021, n. 33, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
VISTA la circolare RGS-MEF 18 gennaio 2022, n. 4, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative”;
VISTA la circolare RGS-MEF 24 gennaio 2022, n. 6 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;
VISTA la circolare RGS-MEF 10 febbraio 2022, n. 9 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”.
VISTA la circolare RGS-MEF 29 aprile 2022, n. 21, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari – Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;
VISTA la circolare RGS-MEF 21 giugno 2022, n. 27, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)– Monitoraggio delle misure PNRR”;
VISTA la circolare RGS-MEF 4 luglio 2022, n. 28, recante “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative”;
VISTA la circolare RGS-MEF 26 luglio 2022, n. 29, recante “Procedure finanziarie PNRR”;
VISTA la circolare RGS-MEF 11 agosto 2022, n. 30, recante “Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;
VISTA la circolare RGS-MEF 21 settembre 2022, n. 31, recante “Modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
VISTA la circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;
VISTA la circolare RGS-MEF 17 ottobre 2022, n. 34, recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
CONSIDERATO che l’articolo unico, comma 7, del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 prevede che “Le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea”;
VISTA la circolare n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica,
Dipartimento dell’unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante “PNRR – Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano”;
VISTA la circolare n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica,
Dipartimento dell’unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante “PNRR –
Indicazioni e trasmissione format per l’attuazione delle misure”;
VISTA la circolare n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica,
Dipartimento dell’unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante “PNRR – Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento – Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti”;
VISTO l’Avviso pubblico del Ministro della transizione ecologica del 15 dicembre 2021, pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 21 del 27 Gennaio 2022, con il quale le Regioni e le Province autonome sono state invitate a manifestare interesse per la selezione di proposte volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse, da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, Investimento 3.1 “Produzione in aree industriali dismesse”;
VISTO in particolare il paragrafo 2.3 del predetto Avviso pubblico del Ministro della transizione ecologica del 15 dicembre 2021, in quale prevede che ogni sito presso cui deve essere realizzato l’intervento deve essere già dotato di una “connessione alla rete gas”;
CONSIDERATA la specificità della regione Sardegna il cui territorio risulta essere in minima parte metanizzato;
RITENUTO opportuno permettere la piena attuazione dell’Investimento 3.1 sull’intero territorio della regione Sardegna garantendo il rispetto della condizione prevista dal paragrafo 2.3 del predetto Avviso pubblico del Ministro della transizione ecologica del 15 dicembre 2021 relativa alla presenza di una “connessione alla rete gas”, anche solo tramite la presenza di una potenziale rete gas a cui collegarsi entro la distanza massima di 50 chilometri dal perimetro del sito presso cui è installato l’elettrolizzatore;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
VISTO in particolare che, secondo il citato Regolamento delegato (UE) 2021/2139, la produzione di idrogeno che contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici è quella che si traduce in emissioni di gas serra nel ciclo di vita inferiori a 3 tCO2e/tH2;
VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022, recante “Condizioni per l’accesso alle agevolazioni sul consumo di energia rinnovabile in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde”, che definisce l’idrogeno verde come l’idrogeno che rispetta le citate condizioni di emissioni di gas serra nel ciclo di vita del Regolamento delegato (UE) 2021/2139;
VISTO il decreto del Ministero della transizione ecologica 21 ottobre 2022, recante “Attuazione dell’Investimento 3.1 «Produzione in aree industriali dismesse» e dell’Investimento 3.2 «Utilizzo dell’idrogeno in settori hard-to-abate», della Missione 2, Componente 2 del PNRR” e, in particolare:
VISTA la comunicazione della Commissione europea (2022/C 131 I/01) del 24 marzo 2022 “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, la Sezione 2.5 recante “Aiuti per accelerare la diffusione, prevista dal piano REPowerEU, delle energie rinnovabili, dello stoccaggio e del calore rinnovabile”, la quale considera compatibile con il mercato interno gli aiuti alla promozione dell’idrogeno rinnovabile “prodotto da fonti energetiche rinnovabili conformemente alle metodologie stabilite nella direttiva (UE) 2018/2001 per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto”;
RITENUTO opportuno limitare l’ambito di incentivazione dell’Investimento 3.1 al solo idrogeno rinnovabile, in linea con quanto previsto dalla Sezione 2.5 della comunicazione della Commissione europea (2022/C 131 I/01) del 24 marzo 2022;
CONSIDERATO che ad oggi non è stato ancora pubblicato l’atto delegato di cui all’articolo 27, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/2001, pertanto non risultano note le effettive condizioni che definiscono l’idrogeno rinnovabile stabilite dalla Commissione europea;
RITENUTO opportuno che, nelle more della pubblicazione dell’atto delegato di cui all’articolo 27, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/2001, ai fini dell’attuazione dell’Investimento 3.1, l’idrogeno rinnovabile compatibile con quanto previsto dalla Sezione 2.5 della comunicazione della Commissione europea (2022/C 131 I/01) del 24 marzo 2022 sia quello di cui all’articolo 3, comma 2 del richiamato decreto del Ministero della transizione ecologica 21 ottobre 2022, fermo restando l’applicazione di quanto previsto dal citato atto delegato, qualora operante prima della concessione delle agevolazioni connesse all’Investimento 3.1 stesso;
VISTO il decreto-legge n. 173 del 11 novembre2022 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
RITENUTO opportuno che, ai fini dell’efficacia e dell’efficienza dell’operato della pubblica amministrazione, considerata altresì la scadenza previste dalla milestone M2C2-48, la notifica alla Commissione europea del regime di aiuto istituito con il presente Avviso sia presentata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
RITENUTO pertanto opportuno procedere con la definizione di uno schema di “bando tipo” comune per tutte le regioni e province autonome, al fine di garantire un’adeguata gestione del procedimento di notifica alla Commissione europea;
RITENUTO altresì utile concedere alle regioni e province autonome, la possibilità di poter modificare alcuni elementi predefiniti del “bando tipo”, purché detti elementi non impattino sui punti fondanti della notifica alla Commissione europea;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020;
VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); VISTO il decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l’interno, 2 aprile 1968, n. 1444, recante “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge n.
765 del 1967″;
VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” e convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27;
VISTO il Regolamento 2015/1222 della Commissione Europea, del 24 luglio 2015 che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione;
VISTA la Delibera 461/16/R/eel dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente del 04 agosto 2016, recante “Disposizioni in merito alla suddivisione della rete rilevante in zone”;
VISTA la nota prot. n. 162580 del 22 dicembre 2022 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell’Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al PNRR e la conferma della relativa disponibilità finanziaria del presente decreto;
DECRETA
Ministro della transizione ecologica del 15 dicembre 2021;
1. Ai fini del presente Avviso, si intende per:
2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili;
dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; (ii) alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; (iii) alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;
Italy – Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;
2015/1222 della Commissione Europea, del 24 luglio 2015 dall’Autorità medesima.
1. La concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 1 è rilasciata in favore dei soggetti beneficiari di cui all’articolo 4 del Bando tipo.
1. La concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 1 è rilasciata per gli interventi di cui all’articolo 5 del Bando tipo. Gli interventi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) del Bando tipo sono realizzati nei siti di cui all’articolo 6 del medesimo Bando tipo.
1. La concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 1 da parte dei Soggetti attuatori delegati avviene nel rispetto di quanto previsto dalla Sezione 2.5 del Temporary Framework RussiaUcraina, secondo le modalità e i tempi previsti dal Bando tipo.
1. Il Ministero, tramite i competenti Dipartimenti e Direzioni Generali, è obbligato a:
“decentrata”, secondo le opzioni di cui all’articolo 15 del Bando tipo;
1. I Soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 17 del Bando tipo.
1, comma 1, lettera a), limitatamente al concetto di “area dismessa”;
1. L’Allegato 1, nonché le Appendici A, A1, A2, B e C costituiscono parte integrante del presente decreto.