DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 19 luglio 2022 (in Gazz. Uff. 14 settembre 2022, n. 215). – Erogazione di contributi destinati ai proprietari di veicoli per l’installazione di sistemi di riqualificazione elettrica in sostituzione del motore termico.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visti gli articoli 47, 54, 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante «Nuovo codice della strada»;
Visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio europeo integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli leggeri, come modificato dal regolamento (UE) n. 333/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell’amministrazione digitale» e, in particolare, l’art. 15, che prevede che le pubbliche amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese;
Visto l’art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che prevede che «Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell’amministrazione dello Stato.
Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa», e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Visto l’art. 1 della suddetta legge n. 145 del 2018 ed, in particolare, il comma 1031 che riconosce ai soggetti che acquistano, anche in locazione finanziaria, ed immatricolano in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica un contributo, parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO<sub>2</sub> g/km) e il comma 1041 che aveva istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 60 milioni per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
Visto il comma 1 dell’art. 74-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 che ha aggiunto la lettera b-bis) al predetto comma 1031 dell’art. 1 della citata legge 145 del 2018, disponendo che, in via sperimentale, a chi omologa in Italia entro il 31 dicembre 2021 un veicolo attraverso l’istallazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219, è riconosciuto un contributo pari al 60 per cento del costo di riqualificazione, fino ad un massimo di euro 3.500, oltre ad un contributo pari al 60 per cento delle spese relative all’imposta di bollo per l’iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA), all’imposta di bollo e all’imposta provinciale di trascrizione;
Visto il comma 3 dell’art. 74-bis del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito dalla legge n. 126 del 2020, che prevede che «agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, nel limite di tre milioni di euro per l’anno 2020 e di dodici milioni di euro per l’anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto il comma 1-bis dell’art. 8 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modifiche dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 che ha disposto, invece, che il contributo sia riconosciuto non più a chi omologa il sistema, ma direttamente ai proprietari dei veicoli oggetto di riqualificazione;
Visto il comma 2-bis dell’art. 7 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che stabilisce che, per la concessione dei contributi, di cui al sopra citato comma 1031, lettera b-bis), dell’art. 1, della legge n. 145 del 2018, la competenza sia attribuita al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, invece che al Ministero dello sviluppo economico, prevedendo che le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, siano trasferite, su apposito capitolo dello stato di previsione, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
Visti i commi 809 e 810 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che hanno previsto, rispettivamente, che il termine di cui all’art. 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge n. 145 del 2018, sia prorogato al 31 dicembre 2022 e che, per l’anno 2022, il limite di spesa sia pari a 2 milioni di euro;
Visto il capitolo 7118 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, incardinato nell’ambito della Missione 13 «Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto», Programma 1 «Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale», Azione 2 «Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione», sul quale sono iscritte risorse pari a euro dodici milioni in termini di residui di stanziamento EPR 2021 ed euro due milioni in conto competenza 2022;
Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219, recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1;
Considerata altresì l’esigenza di prevedere modalità per la gestione dei contributi di cui all’art 74-bis della legge n. 126 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni;
DECRETA:
Art. 1 Oggetto e gestione del contributo
1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del contributo, ai sensi del comma 1 dell’art. 74-bis del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con modifiche dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020, destinato ai proprietari dei veicoli per l’installazione di sistemi di riqualificazione elettrica in sostituzione del motore termico.
2. Le risorse destinate all’erogazione dei contributi, stanziate sul capitolo 7118 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono pari a dodici milioni in conto residui di stanziamento di provenienza 2021 e due milioni di euro in conto competenza 2022.
3. Per l’assegnazione dei contributi, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si avvale di una specifica piattaforma informatica la cui gestione è affidata, sulla base di apposita convenzione, alla società Consap S.p.a. quale soggetto responsabile dell’attività istruttoria della misura di cui al presente decreto, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009.
4. L’erogazione delle risorse finanziarie di cui al comma 2 fa salvo quanto dovuto alla Società Consap S.p.a., quale soggetto gestore dell’attività istruttoria della misura di cui al presente decreto, ai sensi del successivo art. 4.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono:
per sistema di riqualificazione elettrica: un sistema che consente di trasformare un veicolo immatricolato originariamente con motore termico in un veicolo con esclusiva trazione elettrica;
per proprietari: i proprietari, sia in qualità di persone fisiche che di persone giuridiche, che installano, in Italia, entro il 31 dicembre 2022, un sistema di riqualificazione elettrica sui propri veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1, N1G, immatricolati originariamente con motore termico;
per veicoli di categoria M1, veicoli destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
per veicoli di categoria M1G, veicoli fuoristrada progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
per veicoli di categoria M2, veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
per veicoli di categoria M2G, veicoli fuoristrada progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
per veicoli di categoria M3, veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
per veicoli di categoria M3G, veicoli fuoristrada progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
per veicoli di categoria N1, veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
per veicoli di categoria N1G, veicoli fuoristrada progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
per installatore si intende l’impresa esercente l’attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 122, individuato con almeno uno dei seguenti codici Ateco (anche come attività secondaria):
i) 45.20.3 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli (include riparazione di sistemi di iniezione elettronica, riparazione di carburatori, officine di riparazione, installazione di impianti GPL e metano);
ii) 45.20.1 Riparazioni meccaniche di autoveicoli (include riparazioni meccaniche, manutenzione ordinaria, riparazioni meccaniche di veicoli speciali);
che installa un sistema di riqualificazione elettrica su un veicolo immatricolato originariamente con motore termico.
Art. 3 Criteri per l’erogazione dei contributi per la riqualificazione elettrica su veicoli immatricolati originariamente con motore termico.
1. È riconosciuto, a partire dall’entrata in vigore della legge 156 del 9 novembre 2021, cioè dal 10 novembre 2021 e fino alla disponibilità dei fondi, un contributo, nella misura del 60 per cento del costo di riqualificazione fino ad un massimo di euro 3.500, nonché un contributo pari al 60 per cento delle spese relative all’imposta di bollo per l’iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA), all’imposta di bollo e all’imposta provinciale di trascrizione.
2. Il contributo statale è corrisposto al proprietario del veicolo in base alla data della presentazione della istanza del richiedente il contributo, previa registrazione sulla specifica piattaforma informatica di cui all’art. 1, comma 3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con avviso pubblicato sul sito www.mit.gov.it, comunica la data della messa in esercizio della piattaforma informatica.
3. I contributi sono assegnati secondo l’ordine temporale di ricezione delle richieste fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all’art. 1, comma 2, del presente decreto.
4. L’identità dei richiedenti è verificata, in relazione ai dati del nome, cognome e codice fiscale, denominazione sociale nel caso di persona giuridica, attraverso il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale, di cui all’art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero attraverso la Carta nazionale dei servizi, prevista dall’art. 66 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005.
5. L’istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui il soggetto richiedente attesta e comunica quanto segue:
a) il numero di targa del veicolo oggetto dell’installazione di un sistema di riqualificazione elettrica, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n 219 del 1° dicembre 2015, e di essere proprietario dello stesso;
b) la data dell’avvenuta installazione, allegando:
copia della fattura di avvenuta installazione, effettuata tra il 10 novembre 2021 e il 31 dicembre 2022, di un sistema di riqualificazione elettrica, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n 219 del 1° dicembre 2015;
copia della quietanza di pagamento della fattura (ove non contenuta nella fattura) effettuata con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura;
copia del documento unico di circolazione aggiornato.
c) le spese relative all’imposta di bollo per l’iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) e all’imposta provinciale di trascrizione allegando le relative attestazioni;
d) codice IBAN per l’accredito del contributo;
e) cognome e nome dell’intestatario o cointestatario del conto corrente, che deve coincidere con il richiedente o con la denominazione sociale in caso di domanda presentata da persona giuridica;
f) l’indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni connesse all’erogazione del contributo.
6. Il sistema informatico prevede il rilascio di una ricevuta di quanto presentato sulla piattaforma.
7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui sono stati trasmessi i documenti di cui al precedente art. 3, i proprietari dei veicoli conservano tutta la documentazione presentata anche ai fini delle verifiche di cui all’art. 5, comma 3.
Art. 4 Condizioni e modalità di accesso e fruizione
1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Dipartimento per la mobilità sostenibili – Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, delega le attività istruttorie e di pagamento al soggetto gestore di cui all’art. 1, comma 3, mediante atto convenzionale, da sottoscrivere entro quindici giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, che determina, inoltre, le risorse di cui al comma 2 dell’art. 1 , del presente decreto, attribuibili a titolo di corrispettivo comprensivo di I.V.A. al 22%, al soggetto gestore, nell’ammontare non superiore a 200.000 euro.
2. Il soggetto gestore, nell’ambito delle risorse allo stesso attribuite sulla base dell’atto di cui al comma 1, procede all’istruttoria delle domande di cui all’art. 3, commi 2 e 3, e provvede, ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Dipartimento per la mobilità sostenibile – Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, alla realizzazione, alla manutenzione dell’applicazione telematica che consente la gestione del flusso documentale, all’assistenza ai cittadini, proprietari dei veicoli, in sede di presentazione della domanda, all’esecuzione dei pagamenti e a tutto quanto previsto nel medesimo atto convenzionale di cui al comma 3 dell’art. 1.
Art. 5 Erogazione del contributo
1. Ai fini dell’attribuzione del contributo il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede, anche attraverso la società Consap S.p.a., alla verifica della validità e correttezza dei dati dichiarati dal richiedente all’art. 3 su un campione pari almeno al 10% dei contributi erogati.
2. Il rimborso avverrà tramite accredito sul conto corrente le cui coordinate bancarie sono fornite al momento della presentazione dell’istanza di contributo.
Art. 6 Revoca del rimborso
1. In caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste, è disposta la revoca del rimborso erogato e si procede contestualmente al recupero dello stesso anche tramite iscrizione al Ruolo.
Art. 7 Trattamento dei dati
1. Il titolare del trattamento dei dati personali, per le finalità indicate all’art. 1 del presente decreto, è il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
2. Il soggetto attuatore di cui all’art. 1 è designato dal Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili quale responsabile del trattamento dei dati con la convezione ivi prevista in cui sono specificati analiticamente i compiti affidati, che non comportano decisioni sulle finalità e sulle modalità di utilizzazione dei dati stessi che restano nella sfera della titolarità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in conformità all’art. 28 del regolamento (UE) 2016/679.
3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili assicura il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente con riferimento, in particolare, alle misure che devono essere adottate per assicurare il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2016/679, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati personali, nel rispetto dei principi di privacy by design e by default, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all’attribuzione del contributo e ai successivi controlli sulla relativa erogazione. Nella convenzione di cui all’art. 1 sono individuate le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell’art. 32 del regolamento (UE) 2016/679, nonché le modalità e tempi di conservazioni dei dati.
4. In ogni caso, i dati trattati per l’erogazione del contributo ai sensi del presente decreto sono conservati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività connesse all’attuazione del presente decreto e fino alla definizione di eventuali contenziosi.
5. Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui all’art. 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2016/679, i beneficiari del contributo ricevono adeguata informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati che sarà pubblicata sulla piattaforma informatica gestita dalla società Consap S.p.a.
Art. 8 Norme finanziarie
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all’art. 1, comma 2, del presente decreto.
2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, quale amministrazione responsabile per l’attuazione del presente decreto, in base all’art. 4, si avvale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, della società Consap S.p.a., senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede al versamento alla società Consap S.p.a. delle somme necessarie per dare attuazione all’art. 3 del presente decreto con le seguenti modalità:
a) in misura pari al costo della convenzione, successivamente alla registrazione della relativa convenzione;
b) la restante somma è versata in misura pari alle richieste di rimborso da erogare nelle modalità previste dalla sopra citata convenzione.
Art. 9 Entrata in vigore
1. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.