LEGGE 17 maggio 2022, n. 60

Disposizioni per il recupero dei  rifiuti  in  mare  e  nelle  acque interne  e  per  la   promozione   dell’economia   circolare   (legge «SalvaMare»). (GU n.134 del 10-6-2022

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1  Finalità e definizioni

  1.  La  presente  legge  persegue  l’obiettivo  di  contribuire  al risanamento dell’ecosistema marino e  alla  promozione  dell’economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per  la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell’abbandono dei rifiuti in mare, nei  laghi,  nei  fiumi  e  nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi.

2. Ai  fini  della  presente  legge  si  applicano  le  definizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  dal  decreto legislativo 9 gennaio  2012,  n.  4, e  dal  decreto  legislativo  8 novembre 2021, n. 197, nonché le seguenti:

a) «rifiuti accidentalmente pescati»: i rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le  operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare,  nei  laghi,  nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo;

b)  «rifiuti  volontariamente  raccolti»:  i   rifiuti   raccolti mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non  interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e  nel  corso  delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune  di cui alla lettera c); c)    «campagna    di    pulizia»:    l’iniziativa    preordinata all’effettuazione di operazioni di pulizia del mare, dei  laghi,  dei fiumi  e  delle  lagune  nel  rispetto  delle   condizioni   di   cui

all’articolo 3;

d) «campagna di  sensibilizzazione»:  l’attività  finalizzata  a promuovere  e  a  diffondere  modelli  comportamentali  virtuosi   di prevenzione dell’abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei  fiumi e nelle lagune;

e) «autorità competente»: il comune territorialmente competente;

f) «soggetto promotore della campagna di pulizia»: il  soggetto, tra quelli abilitati a partecipare alle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune ai sensi dell’articolo  3,  comma 3, che presenta all’autorità competente l’istanza di cui  al  citato

articolo 3, comma 1;

g) «imprenditore ittico»: l’imprenditore di  cui  all’articolo  4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;

h)  «nave»:  un’imbarcazione  di  qualsiasi  tipo  destinata   al trasporto per acqua,  compresi  i  pescherecci,  le  imbarcazioni  da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d’aria, i  sommergibili  e le imbarcazioni galleggianti;

i) «porto»:  un  luogo  o  un’area  geografica  cui  siano  state apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente per consentire l’attracco di navi, compresa  la  zona  di  ancoraggio all’interno della giurisdizione del porto.

 Art. 2 Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati

 1. Fatto salvo quanto previsto dal  presente  articolo,  i  rifiuti accidentalmente pescati sono equiparati  ai  rifiuti  delle  navi  ai sensi dell’articolo 2, primo comma, punto 3),  della  direttiva  (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile  2019, e sono conferiti separatamente ai sensi  del  comma  5  del  presente articolo.

2.  Per  le  attività  previste  dal  presente  articolo,  non  è necessaria l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un porto conferisce i  rifiuti  accidentalmente  pescati  in  mare all’impianto portuale di raccolta, di cui all’articolo 4 del  decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.  197.  Nel  caso  di  ormeggio  di un’imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di un’Autorità di sistema portuale ai  sensi  della  legge  28  gennaio 1994, n. 84, i comuni territorialmente competenti, nell’ambito  della gestione dei rifiuti urbani, dispongono, ai sensi  dell’articolo  198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che i rifiuti  di  cui al  comma  1  del  presente  articolo  siano  conferiti  ad  apposite strutture di raccolta, anche  temporanee,  allestite  in  prossimità degli ormeggi.

4. Il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un piccolo porto non commerciale, che e’  caratterizzato  soltanto da un  traffico  sporadico  o  scarso  di  imbarcazioni  da  diporto, conferisce i rifiuti accidentalmente pescati agli  impianti  portuali

di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti.

5. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all’impianto portuale di raccolta,  previa  pesatura  degli  stessi  all’atto  del conferimento, e’ gratuito per il conferente ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, e si configura quale deposito temporaneo ai sensi dell’articolo  183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e alle condizioni previste dall’articolo 185-bis del medesimo decreto legislativo.

6.  All’articolo  183,  comma  1,  lettera  b-ter),   del   decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il numero 6 è aggiunto  il seguente:  «6-bis.  i  rifiuti  accidentalmente  pescati  o  volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare,  nei  laghi,

nei fiumi e nelle lagune».

7. Al fine di distribuire sull’intera collettività  nazionale  gli oneri di cui al presente articolo, i costi di  gestione  dei  rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639  dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o alla tariffa  istituita  in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo  articolo  1  della legge n. 147 del 2013.

8.  L’Autorità  di  regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente, nell’esercizio delle funzioni di cui al  comma  527  dell’articolo  1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205,  disciplina  i  criteri  e  le modalità per la definizione della componente di cui al comma  7  del presente articolo e per la sua indicazione negli avvisi di  pagamento distintamente rispetto  alle  altre  voci,  individuando  altresì  i soggetti e gli enti  tenuti  a  fornire  i  dati  e  le  informazioni necessari per la determinazione della  medesima,  nonché  i  termini entro i  quali  tali  dati  e  informazioni  devono  essere  forniti. L’Autorità svolge attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente  tariffaria  di  cui  al medesimo comma 7.

9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e forestali, di concerto con il Ministro della  transizione  ecologica, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore  della presente legge, sono individuate misure premiali,  ad  esclusione  di provvidenze economiche, nei confronti del comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli  obblighi  di  conferimento  disposti  dal presente articolo, che non pregiudichino  la  tutela  dell’ecosistema marino e il rispetto delle norme sulla sicurezza.

Art. 3 Campagne di pulizia

1. I rifiuti di cui all’articolo 1, comma 2,  lettera  b),  possono essere raccolti anche  mediante  sistemi  di  cattura  degli  stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche  dei  corpi idrici, e nell’ambito di specifiche campagne di  pulizia  organizzate su iniziativa dell’autorità competente ovvero su istanza  presentata all’autorità  competente  dal  soggetto  promotore  della  campagna, secondo le modalità  individuate  con  decreto  del  Ministro  della transizione ecologica, di concerto con il  Ministro  delle  politiche agricole alimentari e forestali, da  adottare,  acquisito  il  parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  entro  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle  more  dell’adozione  del  decreto  di  cui  al  comma  1, l’attività  oggetto  dell’istanza  può  essere  iniziata  trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della stessa, fatta  salva, per l’autorità competente,  la  possibilità  di  adottare  motivati provvedimenti   di   divieto   dell’inizio   o   della   prosecuzione dell’attività medesima ovvero prescrizioni  concernenti  i  soggetti abilitati a partecipare alle campagne di pulizia, le aree interessate

dalle stesse nonché le modalità di raccolta dei rifiuti.

3. Sono soggetti promotori delle campagne  di  pulizia  di  cui  al comma 1  gli  enti  gestori  delle  aree  protette,  le  associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori,  le  cooperative  e  le imprese di  pesca,  nonché  i  loro  consorzi,  le  associazioni  di pescatori  sportive  e  ricreative,  le  associazioni   sportive   di subacquei e diportisti, le associazioni di  categoria,  i  centri  di immersione e di  addestramento  subacqueo  nonché  i  gestori  degli stabilimenti balneari. Sono altresì soggetti promotori gli enti  del Terzo settore nonché, fino alla completa operatività  del  Registro unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni non lucrative di utilità  sociale,  le  associazioni  di   promozione   sociale,   le

fondazioni e le associazioni con finalità di  promozione,  tutela  e salvaguardia dei beni naturali e  ambientali  e  gli  altri  soggetti individuati dall’autorità competente. Gli enti  gestori  delle  aree protette possono altresì  realizzare,  anche  di  concerto  con  gli organismi rappresentativi degli imprenditori  ittici,  iniziative  di comunicazione pubblica e di educazione ambientale per  la  promozione delle campagne di cui al presente articolo.

4.  Ai  rifiuti  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  le

disposizioni dell’articolo 2.

Art. 4  Promozione dell’economia circolare

1. Al fine di promuovere il riciclaggio della plastica e  di  altrimateriali non compatibili  con  l’ecosistema  marino  e  delle  acqueinterne, nel rispetto dei criteri di  gestione  dei  rifiuti  di  cuiall’articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  condecreto adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della  legge  23agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigoredella  presente  legge,  il  Ministro  della  transizione   ecologica

stabilisce i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e  i  rifiuti  volontariamente  raccolti  cessano  di  essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell’articolo 184-ter  del  citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art.5  Norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate

1. Le biomasse  vegetali,  derivanti  da  piante  marine  o  alghe,depositate naturalmente sul lido  del  mare  e  sull’arenile  possonoessere gestite con le modalità di cui al  presente  articolo.  Fattasalva la possibilità del mantenimento in  loco  o  del  trasporto  a

impianti di  gestione  dei  rifiuti,  la  reimmissione  nell’ambiente naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell’area retrodunale o in  altre  zone  comunque  appartenenti  alla stessa  unità  fisiografica,   è   effettuata   previa   vagliatura finalizzata alla separazione  della  sabbia  dal  materiale  organico nonché alla rimozione dei rifiuti frammisti  di  origine  antropica, anche al fine dell’eventuale recupero della sabbia  da  destinare  al ripascimento dell’arenile. In caso di riaffondamento  in  mare,  tale operazione è effettuata,  in  via  sperimentale,  in  siti  ritenuti idonei dall’autorità competente.

2. Gli accumuli  antropici,  costituiti  da  biomasse  vegetali  di origine marina completamente mineralizzata, sabbia e altro  materiale inerte frammisto a materiale di  origine  antropica,  prodotti  dallo spostamento e dal successivo accumulo in  determinate  aree,  possono essere  recuperati  previa  vagliatura  di  cui  al  comma  1.   Tale possibilità è valutata e autorizzata, caso per caso, dall’autorità competente,  la  quale  verifica  se  sussistono  le  condizioni  per l’esclusione del materiale sabbioso dalla disciplina dei  rifiuti  ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n. 152, o se esso sia riutilizzabile  nell’ambito  delle  operazioni  di recupero dei rifiuti urbani mediante il trattamento di cui al  codice R10 dell’allegato C alla parte quarta del citato decreto  legislativo n. 152 del 2006 ovvero  qualificabile  come  sottoprodotto  ai  sensi dell’articolo  184-bis   del   medesimo   decreto   legislativo.   Le amministrazioni interessate provvedono  all’attuazione  del  presente comma nell’ambito delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Fatto salvo quanto  previsto  dai  commi  1  e  2,  ai  prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola  o  forestale, depositata naturalmente  sulle  sponde  di  laghi  e  fiumi  e  sulla battigia del mare, derivanti dalle  operazioni  di  gestione  di  cui all’articolo 183, comma 1, lettera  n),  del  decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  finalizzate  alla  separazione  dei  rifiuti frammisti di origine antropica, si applica l’articolo 185,  comma  1,

lettera f), del medesimo decreto legislativo  n.  152  del  2006.  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano competenti  per territorio individuano  criteri  e  modalità  per  la  raccolta,  la gestione e il riutilizzo dei prodotti di cui al  periodo  precedente, tenendo conto delle norme  tecniche  qualora  adottate  dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale  nell’ambito  del Sistema nazionale a rete per la protezione  dell’ambiente,  ai  sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge 28 giugno 2016, n. 132.

 Art.6 Misure per la raccolta  dei rifiuti galleggianti nei fiumi

1. Al fine di ridurre l’impatto dell’inquinamento marino  derivante dai fiumi, le  Autorità  di  bacino  distrettuali  introducono,  nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi  d’acqua dirette alla cattura dei rifiuti  galleggianti,  compatibili  con  le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi, alla cui attuazione si provvede anche mediante il programma di cui al comma 2.

2. In relazione alle misure di cui al comma 1, entro  il  31  marzo 2022 il Ministero della  transizione  ecologica  avvia  un  programma sperimentale  triennale  di  recupero  delle  plastiche   nei   fiumi maggiormente  interessati  da  tale  forma  di  inquinamento,   anche

mediante la messa in opera di strumenti galleggianti.

3. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di  2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri di  cui  al  presente  comma  si  provvede  mediante   corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell’ambito  del programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell’economia  e delle finanze per l’anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e  della  tutela del territorio e del mare.

Art.7 Attività di monitoraggio e controllo dell’ambiente marino

1. Le attività  tecnico-scientifiche  funzionali  alla  protezione dell’ambiente marino che comportano l’immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti  portuali,  svolte  da  personale  del  Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28

giugno 2016, n. 132, o da soggetti  terzi  che  realizzano  attività subacquee di carattere tecnico-scientifico finalizzate  alla  tutela, al monitoraggio o al controllo ambientale  ai  sensi  di  un’apposita convenzione o in virtu’ di finanziamenti ministeriali  si  conformano alle linee guida operative adottate con decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  del Ministro della transizione ecologica, di  concerto  con  il  Ministro delle infrastrutture e  della  mobilità  sostenibili,  acquisito  il parere  dell’Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca ambientale e sentito il Comando generale del Corpo delle  capitanerie di porto.

Art. 8  Campagne di sensibilizzazione

1. Possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione  per  il conseguimento delle finalità della presente legge,  delle  strategie per l’ambiente marino di cui al decreto del Presidente del  Consiglio dei ministri 10 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.

274 del 23 novembre 2017, e  degli  obiettivi  contenuti  nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,  adottata  dall’Assemblea  generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

2. Al fine di  dare  adeguata  informazione  ai  pescatori  e  agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei  rifiuti accidentalmente pescati o  volontariamente  raccolti,  sono  previste adeguate forme  di  pubblicità  e  sensibilizzazione  a  cura  delle Autorità di sistema portuale o a cura  dei  comuni  territorialmente competenti nell’ambito della gestione dei  rifiuti  urbani  ai  sensi dell’articolo 198 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,

anche attraverso protocolli tecnici che assicurino la mappatura e  la pubblicità  delle  aree  adibite  alla   raccolta   e   la   massima semplificazione per i pescatori e  per  gli  operatori  del  settore. Dall’attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica;  le  amministrazioni interessate alla  relativa  attuazione  vi  provvedono  con  le  sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione vigente.

 Art. 9 Educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dell’ambiente

1. Il Ministero dell’istruzione  promuove,  nelle  scuole  di  ogni ordine e grado, la realizzazione di attività  volte  a  rendere  gli alunni consapevoli dell’importanza della conservazione  dell’ambiente e, in particolare, del mare e  delle  acque  interne,  nonché  delle corrette modalità di  conferimento  dei  rifiuti,  coordinando  tali attività con le misure e le  iniziative  previste,  con  riferimento alle tematiche ambientali, nell’ambito della legge 20 agosto 2019, n. 92. Il Ministro dell’istruzione tiene conto delle attività  previste dal  presente  articolo  nella  definizione  delle  linee  guida  per l’insegnamento dell’educazione civica di cui all’articolo 3, comma 1, della citata legge n. 92 del 2019. Nelle scuole sono inoltre promosse le corrette pratiche di conferimento dei rifiuti  e  sul  recupero  e riuso dei beni e dei prodotti a fine  ciclo,  anche  con  riferimento alla  riduzione  dell’utilizzo  della  plastica,  e  sui  sistemi  di riutilizzo disponibili.

Art. 10 Modifica all’articolo 52 del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All’articolo 52, comma 3, del codice della nautica  da  diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono  aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche in riferimento alle misure  per prevenire e contrastare l’abbandono dei rifiuti in mare».

 Art. 11 Materiali di ridotto impatto ambientale. Riconoscimento ambientale

1. Agli  imprenditori  ittici  che,  nell’esercizio  delle  proprie attività,  utilizzano  materiali  di  ridotto  impatto   ambientale, partecipano  a  campagne  di  pulizia  o   conferiscono   i   rifiuti

accidentalmente pescati è attribuito  un  riconoscimento  ambientale attestante   l’impegno   per   il   rispetto   dell’ambiente   e   la sostenibilità dell’attività di pesca da essi svolta.

2. Con decreto adottato ai sensi dell’articolo 17, comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  il  Ministro  della  transizione ecologica, di concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole alimentari e forestali, disciplina le procedure, le  modalità  e  le condizioni per l’attribuzione del riconoscimento di cui  al  comma  1 del presente articolo, anche ai fini dei programmi  di  etichettatura ecologica di cui all’articolo 18, comma 2, lettera  d),  del  decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

3. E’ altresì prevista per i comuni la possibilità di  realizzare un sistema  incentivante  per  il  rispetto  dell’ambiente  volto  ad attribuire un  riconoscimento  ai  possessori  di  imbarcazione,  non esercenti attività professionale, che recuperano  e  conferiscono  a

terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati o volontariamente raccolti.

Art. 12 Criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione

 1. Al fine di tutelare l’ambiente  marino  e  costiero,  tutti  gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di  impatto  ambientale,  di  cui  alla  parte  seconda  del  decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152.  Nell’allegato  II  alla  parte seconda del citato decreto legislativo,  dopo  il  punto  17-bis)  è inserito il seguente: «17-ter) Impianti di desalinizzazione».

2. Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui al  comma 1 sono autorizzati in conformità alla disciplina degli  scarichi  di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152. Entro centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, con decreto del Ministro della transizione  ecologica sono definiti, per gli scarichi di tali impianti,  criteri  specifici ad integrazione di quanto riportato nell’allegato 5 alla parte  terza del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Gli impianti di desalinizzazione destinati  alla  produzione  di acqua per il consumo umano sono ammissibili:

a) in situazioni di comprovata carenza idrica e  in  mancanza  di fonti idricopotabili alternative economicamente sostenibili;

b)  qualora  sia  dimostrato  che  siano  stati  effettuati   gli opportuni interventi per ridurre significativamente le perdite  della rete degli acquedotti  e  per  la  razionalizzazione  dell’uso  della risorsa idrica prevista dalla pianificazione di settore;

c) nei casi in cui gli  impianti  siano  previsti  nei  piani  di settore in materia di acque e in particolare nel piano d’ambito anche sulla base di un’analisi costi benefici.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, sono  definiti  criteri  di indirizzo nazionali sull’analisi dei  rischi  ambientali  e  sanitari correlati agli impianti di  desalinizzazione  nonché  le  soglie  di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale  di  cui  al comma 1.

5. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo gli impianti di desalinizzazione installati  a  bordo  delle  navi,  come definite all’articolo 136 del codice della navigazione.

Art. 13 Termine per l’emanazione del decreto previsto dall’articolo  111  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Il decreto previsto dall’articolo 111 del decreto legislativo  3 aprile 2006, n. 152, e’ emanato entro sei mesi dalla data di  entrata in vigore della presente legge.

Art. 14  Tavolo interministeriale  di consultazione permanente

1. Al fine di coordinare l’azione  di  contrasto  dell’inquinamentomarino, anche dovuto alle  plastiche,  di  ottimizzare  l’azione  deipescatori per le finalità  della  presente  legge  e  di  monitorarel’andamento del recupero dei rifiuti conseguente all’attuazione dellapresente legge, garantendo la diffusione dei dati e  dei  contributi,è istituito, presso il Ministero  della  transizione  ecologica,  ilTavolo interministeriale  di  consultazione  permanente,  di  seguito

denominato «Tavolo interministeriale».

2. Il Tavolo interministeriale, che si riunisce  almeno  due  volte l’anno, e’ presieduto dal Ministro della transizione ecologica o,  in caso di assenza o impedimento del medesimo, da un suo delegato ed  e’ composto da:

a) tre rappresentanti del Ministero della transizione ecologica;

b) un  rappresentante  del  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e forestali;

c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

d) cinque rappresentanti del Sistema  nazionale  a  rete  per  la protezione dell’ambiente, di  cui  due  rappresentanti  dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

e) un  rappresentante  del  Consiglio  nazionale  delle  ricerche (CNR);

f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture  e  della mobilità sostenibili;

g) due  rappresentanti  del  Comando  generale  del  Corpo  delle capitanerie di porto;

h) cinque rappresentanti degli enti  gestori  delle  aree  marine protette;

i) tre rappresentanti delle regioni;

l)  tre  rappresentanti   delle   cooperative   di   pesca,   due rappresentanti delle imprese di  pesca  e  due  rappresentanti  delle imprese di acquacoltura;

m) un rappresentante della Conferenza nazionale di  coordinamento delle Autorità di sistema portuale.

3. Può essere invitato a  partecipare  alle  riunioni  del  Tavolo interministeriale,  con  funzione  consultiva,  ogni  altro  soggetto ritenuto  utile  alla  completa  rappresentazione   degli   interessi coinvolti e delle questioni trattate.

4. Ai componenti del Tavolo interministeriale non sono  corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri emolumenti comunque denominati. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 15  Relazione alle Camere

1. Il Ministro della transizione ecologica trasmette  alle  Camere, entro il 31 dicembre di  ogni  anno,  una  relazione  sull’attuazione della presente legge.

Art. 16  Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  per  la   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla  presente  legge con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a legislazione vigente.