Attuazione dell’Investimento 5.4 «Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica» del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Visto l’allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all’approvazione della valutazione del PNRR dell’Italia, trasmesso dal Segretariato generale del Consiglio, recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali» e, in particolare, l’art. 10, comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN recante «Approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia», unitamente al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo art. 10 «costituiscono la base giuridica di riferimento per l’attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l’assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2»;
Visto, in particolare, la misura M2C2 – Investimento 5.4 «Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica», previsto nell’ambito della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile» del predetto Piano, che prevede l’istituzione di un fondo denominato «Green Transition Fund» al fine di incoraggiare e stimolare la crescita di un ecosistema di innovazione, con particolare focus sui settori della transizione verde, tramite investimenti di venture capital diretti e indiretti;
Viste le indicazioni riferite all’investimento 5.4 contenute nell’allegato alla citata decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, con le quali è specificato, tra l’altro, che l’investimento mira a favorire lo sviluppo di start-up attive nell’ambito della transizione verde mediante l’istituzione del predetto «Green Transition Fund», avente dotazione di euro 250.000.000,00, con una strategia di investimento focalizzata, in particolar modo, su rinnovabili, economia circolare, mobilità, efficienza energetica, gestione dei rifiuti e stoccaggio dell’energia, ed è previsto, per le operazioni, un periodo di investimento di cinque anni, seguiti da ulteriori cinque anni di gestione del portafoglio, nonché che il Fondo investe in fondi rilevanti di venture capital, start-up e programmi di incubazione/accelerazione, affiancando i principali gestori di venture capital e operatori del sistema;
Visti, altresì, i traguardi, gli obiettivi e le ulteriori disposizioni definiti per l’investimento 5.4 dal medesimo allegato alla citata decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, il quale stabilisce, in particolare:
a) che la Milestone dell’investimento M2C2-42, da raggiungere entro il mese di giugno 2022, è costituita dalla firma dell’accordo finanziario, che delinei gli investimenti indiretti nei gestori di fondi di venture capital (VC) finanziario con investimenti e imprese/start-up in linea con gli obiettivi della transizione verde, al fine di ampliare il capitale a disposizione di ricercatori e start-up, rafforzare l’azione dei fondi VC attivi e sviluppare iniziative nuove e innovative in partenariato con le imprese, includendo i seguenti elementi:
politica di investimento;
criteri di ammissibilità;
conformità delle operazioni sostenute nell’ambito di questo intervento agli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01) mediante la verifica della sostenibilità, l’uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell’UE e nazionale;
b) che il Target M2C2-43 dello stesso investimento, da conseguire entro il 30 giugno 2026, è dato dall’attivazione, da parte del predetto Fondo, di almeno 250.000.000 euro di investimenti privati nel settore delle tecnologie verdi, specificando che:
il contributo climatico dell’investimento secondo la metodologia di cui all’allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 deve rappresentare il 100 % del costo totale dell’investimento sostenuto dal dispositivo per la ripresa e la resilienza;
al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d’oneri dei prossimi inviti a presentare progetti dovranno escludere le attività di cui al seguente elenco:
i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle; ii) attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all’ambiente. Il capitolato d’oneri deve inoltre prevedere che siano selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell’UE e nazionale.
Visto l’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», che detta, tra l’altro, disposizioni per la razionalizzazione del sistema del venture capital nazionale e, in particolare:
a) il comma 116, che prevede che, al fine di semplificare e rafforzare il settore del venture capital e il tessuto economico-produttivo del Paese, il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare la cessione, a condizioni di mercato, da parte dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia, di una quota di partecipazione, anche di controllo, detenuta nella società di gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR S.p.a. – Invitalia SGR, nonché di una quota di partecipazione in fondi da essa gestiti, per favorire la gestione sinergica delle risorse di cui all’art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, all’art. 1, comma 897, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al comma 121 della medesima legge n. 145 del 2018;
b) il comma 117, che attribuisce il diritto di opzione a Cassa depositi e prestiti, in qualità di Istituto nazionale di promozione ai sensi dell’art. 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l’acquisto della quota di partecipazione azionaria in Invitalia SGR nonché della quota di partecipazione in fondi da essa gestiti;
c) i commi 206 e 207, che prevedono la possibilità di sottoscrizione da parte dello Stato, tramite il Ministero dello sviluppo economico, di quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital, come definiti dall’art. 31, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011, anche unitamente ad altri investitori istituzionali, pubblici o privati, privilegiati nella ripartizione dei proventi derivanti dalla gestione dei predetti organismi di investimento;
d) l’art. 1, comma 208, che prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità d’investimento dello Stato di cui ai commi 206 e 207 nel rispetto della comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, relativa agli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio» o del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
e) l’art. 1, comma 209, che prevede che, per le finalità di cui al comma 206, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo di sostegno al venture capital con una dotazione di trenta milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025;
Considerato che, ai sensi del citato art. 1, commi 116 e 117, la società CDP Equity ha acquistato quote di partecipazione di maggioranza in Invitalia Ventures SGR, la cui denominazione è stata modificata in CDP Venture Capital SGR S.p.a. – Fondo nazionale innovazione;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud 27 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2019, n. 176, recante «Definizione delle modalità di investimento del Ministero dello sviluppo economico attraverso il Fondo di sostegno al venture capital»;
Ritenuto opportuno, al fine di perseguire con maggiore efficacia gli obiettivi previsti e garantire una adeguata sinergia con gli strumenti già in essere, che le risorse di cui all’investimento 5.4 della Missione 2, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza siano investite in un fondo di investimento alternativo mobiliare e riservato istituito e gestito da CDP Venture Capital SGR S.p.a. – Fondo nazionale innovazione, scaturente dalle operazioni di cui all’art. 1, comma 116, della citata legge n. 145 del 2018 e che con tale società sia, dunque, sottoscritto l’accordo finanziario per la gestione del predetto Fondo «Green Transition Fund»;
Vista la necessità di definire le disposizioni necessarie ad attuare l’investimento 5.4 alla luce della predetta allocazione, tenendo conto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento, relative sia agli interventi di venture capital sia alle condizioni di utilizzo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
Vista la comunicazione del 22 gennaio 2014 della Commissione europea e successive modificazioni, recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio» (2014/C 19/04), e la successiva omologa comunicazione del 16 dicembre 2021 (2021/C 508/01);
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 e, in particolare, l’art. 9, che individua gli obiettivi ambientali, e l’art. 17, che definisce il principio di non arrecare un danno significativo ai predetti obiettivi (DNSH, «Do no significant harm»);
Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021, concernente «Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
Visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C280/01 del 13 luglio 2021, concernente «Orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU»;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging) e gli allegati VI e VII al regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto l’art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
Visto l’art. 1, comma 1043, secondo periodo, della medesima legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visto, altresì, il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l’art. 8 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
Visto, in particolare, l’art. 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021, che stabilisce che «le amministrazioni di cui al comma 1 dell’art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il quaranta per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell’art. 8, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia» e, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell’art. 7, ai sensi del quale «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all’art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e ai corrispondenti milestone e target, che, in particolare, ha assegnato al Ministero dello sviluppo economico l’importo di euro 250.000.000,00 per l’attuazione del richiamato Investimento 5.4 «Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica»;
Visti i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al predetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, ai sensi delle quali «le singole amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all’art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell’art. 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea»;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021, recante le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all’art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l’analisi e la valutazione degli interventi;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l’art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso»;
Visto la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice unico di progetto (CUP), codice identificativo dei progetti di investimento pubblici che costituisce lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici;
Vista la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;
Vista la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, «Piano nazionale di ripresa e resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)»;
Vista la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 – Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR – addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;
Decreta:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Componente»: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un’area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un’attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure;
b) «Fondo GTF»: il fondo «Green Transition Fund» di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 5.4 del PNRR, costituito come fondo di investimento alternativo mobiliare e riservato per le finalità di cui al predetto investimento;
c) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
d) «milestone»: traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);
e) «Missione»: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in componenti. Le sei missioni del Piano rappresentano aree «tematiche» strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute);
f) «OLAF» l’Ufficio europeo per la lotta antifrode;
g) «PNRR»: il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell’art. 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
h) «SGR»: CDP Venture Capital SGR S.p.A.;
i) Principio (DNSH): il principio definito all‘art. 17 del regolamento UE 2020/852, cui devono conformarsi gli investimenti e le riforme del PNRR;
j) «decreto 27 giugno 2019»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud 27 giugno 2019, recante definizione delle modalità di investimento del Ministero attraverso il Fondo di sostegno al venture capital istituito dall’art. 1, comma 209, della legge n. 145/2018 nello stato di previsione del Ministero;
k) target: il traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.).
Art. 2 Finalità e risorse
1. Il presente decreto fornisce le disposizioni atte a consentire la realizzazione, nel rispetto della disciplina europea e nazionale di riferimento, dell’Investimento 5.4 «Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica» previsto nell’ambito della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», del PNRR.
2. Le risorse destinate all’attuazione dell’investimento di cui al comma 1, pari ad euro 250.000.000,00, sono utilizzate per il finanziamento di operazioni di sostegno alle «imprese target» conformi ai requisiti previsti dal presente decreto. Ai predetti fini, le menzionate risorse del PNRR sono investite in un fondo di investimento alternativo mobiliare e riservato denominato Fondo GTF, istituito e gestito ai sensi dell’art. 3, comma 1.
3. Allo scopo di assicurare il rispetto dell’obiettivo di cui all’art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021 e successive modifiche e integrazioni, nella gestione del Fondo GTF la SGR pone in essere ogni opportuna iniziativa, da definire anche in sede di stipula dell’accordo finanziario di cui all’art. 3, per investire un importo almeno pari al 40 (quaranta) per cento delle risorse di cui all’art. 2 per il finanziamento di operazioni che prevedono piani di sviluppo da realizzare nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Art. 3 Istituzione del Fondo GTF e modalità di gestione
1. Il Fondo GTF è istituito e gestito dalla SGR, previa stipula di un apposito accordo finanziario da sottoscrivere tra il Ministero e la stessa SGR entro il 30 giugno 2022, con il quale sono disciplinati i reciproci rapporti, gli obblighi delle parti e definite le modalità di utilizzo delle risorse destinate all’attuazione dell’Investimento 5.4 della missione «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile» del PNRR.
2. Le operazioni finanziate dal Fondo di cui al comma 1 sono volte a favorire la transizione ecologica delle filiere negli ambiti, in particolare, dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, dell’economia circolare, della mobilità sostenibile, dell’efficienza energetica, della gestione dei rifiuti e dello stoccaggio di energia, ovvero di altri ambiti della transizione ecologica. Per le predette finalità, il Fondo GTF:
a) opera attraverso investimenti diretti ovvero indiretti a favore di start-up con elevato potenziale di sviluppo, con particolare riguardo verso le piccole e medie imprese delle filiere della transizione ecologica e le piccole e medie imprese che realizzano progetti innovativi, anche già avviati, non prima del 1 febbraio 2020, ma caratterizzati da significativo grado di scalabilità;
b) favorisce il co-investimento con fondi istituiti e gestiti dalla SGR ovvero, su un flusso delle opportunità di investimento generato dalla stessa SGR nonché con altri fondi di investimento purché gestiti da team indipendenti, con significativa esperienza e positivi risultati in operazioni analoghe e in possesso di un assetto organizzativo in linea con le migliori prassi di mercato.
3. Sono ammissibili al sostegno del Fondo GTF operazioni:
a) con periodo di investimento non superiore a cinque anni, seguiti da ulteriori cinque anni di gestione del portafoglio;
b) con importo dell’investimento compreso tra euro 1.000.000,00 ed euro 15.000.000,00, per investimenti diretti, e tra euro 5.000.000,00 ed euro 20.000.000,00, per investimenti indiretti;
c) rivolte agli ambiti di cui al comma 2;
d) conformi agli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01). A tal fine la SGR, ferme restando le esclusioni settoriali di cui al comma 4, assicura:
d.1) la verifica della sostenibilità, effettuata ai sensi degli orientamenti tecnici della Commissione sulla verifica di sostenibilità per il Fondo InvestEU, secondo le indicazioni contenute nella circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021 e tenendo conto del regime relativo ai vincoli DNSH indicato dalla medesima circolare per l’investimento di cui al presente decreto;
d.2) la verifica della conformità giuridica dei progetti alla pertinente legislazione ambientale dell’Unione europea e nazionale.
e) che concorrono al 100% al raggiungimento dell’«obiettivo climatico», sulla base della metodologia prevista dall’allegato VI delregolamento (UE) 2021/241;
f) ferme restando le specificità derivanti dalla forma di intervento di cui al presente decreto, rispettano il divieto di doppio finanziamento di cui all’art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;
g) conformi alle ulteriori disposizioni nazionali ed europee di riferimento.
4. Non sono in ogni caso ammissibili al sostegno del Fondo GTF operazioni riferite alle seguenti attività:
a) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle, ad eccezione dei progetti riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, nonché le relative infrastrutture di trasmissione, trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01);
b) attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
c) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico. Per quanto attiene agli inceneritori, l’esclusione non si applica alle azioni previste in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita. Per quanto attiene agli impianti di trattamento meccanico biologico, l’esclusione non si applica alle azioni previste negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita;
d) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all’ambiente.
5. Nell’ambito dell’accordo finanziario di cui al comma 1 sono definite le modalità operative per l’attuazione della strategia di investimento prevista dal presente articolo, specificando, tra l’altro gli obiettivi di investimento; l’ambito di applicazione e i beneficiari ammissibili; gli intermediari finanziari ammissibili e il processo di selezione; la tipologia di sostegno fornito; i profili di rischio e rendimento per ogni tipo di investitore; la politica di rischio e la politica antiriciclaggio; la governance; i limiti di diversificazione e concentrazione; la politica in materia di capitale proprio, compresa la strategia di uscita per investimenti azionari; la politica di investimento e il calendario per la raccolta di fondi e per l’attuazione Il medesimo accordo finanziario specifica, altresì:
a) le modalità di monitoraggio del rispetto delle condizioni di cui al comma 3, lettera d), anche nel corso della realizzazione dell’operazione;
b) gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione dei dati nel sistema informativo adottato per il monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti e sull’avanzamento nel conseguimento di milestone e target associati all’investimento PNRR, ai sensi dell’art. 1, comma 1043 della legge del 30 dicembre del 2020, n. 178 e nel rispetto dell’art. 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e gli ulteriori adempimenti per finalità di monitoraggio previste dalle norme europee o nazionali;
c) il rispetto delle misure adeguate per la sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
d) gli adempimenti connessi alla rendicontazione della spesa, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato;
e) gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del regolamento (UE) 2021/241, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse dell’Unione europea – NextGenerationEU e le modalità di valorizzazione dell’emblema dell’Unione europea;
f) gli obblighi necessari ad assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR;
g) le disposizioni volte a favorire la parità di genere e la protezione e valorizzazione dei giovani;
h) gli obblighi di conservazione, nel rispetto anche di quanto previsto dall’art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, della documentazione relativa alle operazioni, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei conti europea, della Procura europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e l’EPPO a esercitare i diritti di cui all‘art. 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
i) gli obblighi a rispondere a tutte le richieste di informazioni, di dati e di rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero;
j) le ulteriori disposizioni operative volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.
Art. 4 Disposizioni finali
1. Per quanto non disposto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto 27 giugno 2019 e successive modifiche e integrazioni.
2. Ferma restando la gestione delle risorse destinate all’Investimento 5.4 di cui al presente decreto ad opera della SGR, il Ministero vigila, fornendo alla SGR le direttive occorrenti, sul rispetto delle condizioni e delle tempistiche previste per il raggiungimento dei risultati dell’investimento, così come individuati in allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 e dai successivi eventuali atti modificativi e integrativi e adotta le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione europea e per garantire il corretto utilizzo dei fondi.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.