CORTE GIUSTIZIA UE, SEZ. III, 24/02/2022, n. 463/20

Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2011/92/UE – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali – Articolazione tra la procedura di valutazione e di autorizzazione di cui all’articolo 2 della direttiva 2011/92/UE e una procedura nazionale di deroga alle misure di protezione delle specie previste dalla direttiva 92/43/CEE – Nozione di “autorizzazione” – Processo decisionale complesso – Obbligo di valutazione – Ambito di applicazione ratione materiae – Fase procedurale in cui deve essere garantita la partecipazione del pubblico al processo decisionale.

La valutazione dell’impatto ambientale di un progetto deve, in ogni caso, essere completa e, in secondo luogo, essere effettuata prima di una decisione di autorizzazione di quel progetto. Ne consegue che, nel caso in cui uno Stato membro affidi il potere di valutare una parte dell’impatto ambientale di un progetto e di adottare una decisione al termine di tale valutazione parziale ad un’autorità diversa da quella alla quale conferisce il potere di autorizzare detto progetto, tale decisione deve necessariamente essere adottata prima dell’autorizzazione di detto progetto. In caso contrario, infatti, tale autorizzazione sarebbe data su una base incompleta e quindi non soddisferebbe i requisiti applicabili.

SENTENZA DELLA CORTE  (Terza Sezione)
24 febbraio 2022 (*)



Nella causa C‑463/20,


avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Belgio), con decisione del 4 giugno 2020, pervenuta in cancelleria il 24 settembre 2020, nel procedimento

Namur-Est Environnement ASBL

contro

Région wallonne,

con l’intervento di:

Cimenteries CBR SA,



LA CORTE (Terza Sezione),


composta da A. Prechal, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, J. Passer (relatore), F. Biltgen, L.S. Rossi e N. Wahl, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: D. Dittert, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 settembre 2021,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Namur-Est Environnement ASBL, da J. Sambon, avvocato;

–        per la Cimenteries CBR SA, da L. de Meeûs e C.-H. Born, avvocati;

–        per il governo belga, da C. Pochet, M. Van Regemorter e S. Baeyens, in qualità di agenti, assistiti da P. Moërynck, avvocato;

–        per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e L. Dvořáková, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da C. Hermes, M. Noll-Ehlers e F. Thiran, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 ottobre 2021,

ha pronunciato la seguente


Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 1, 2 e da 5 a 8 della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1, e rettifica in GU 2015, L 174, pag. 44).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Namur-Est Environnement ASBL e la Région wallonne (Regione vallona, Belgio) in merito ad una decisione con la quale quest’ultima ha concesso alla Sagrex SA una deroga alle misure di protezione delle specie animali e vegetali previste dalla normativa applicabile, per lo sfruttamento di una cava di aggregati calcarei (in prosieguo: la «decisione di deroga»).



 Contesto normativo


 Diritto dell’Unione

 Direttiva 92/43/CEE



3        La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7), prevede, ai suoi articoli 12 e 13, che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali e vegetali di cui all’allegato IV, lettere a) e b), di tale direttiva.

4        L’articolo 16 di detta direttiva enuncia, al suo paragrafo 1, che, a condizione che non esista un’altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare, per diversi motivi enunciati alle lettere da a) a e) della medesima disposizione, in particolare agli articoli 12 e 13 della medesima direttiva.

 Direttiva 2011/92

5        L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2011/92 contiene, tra l’altro, le seguenti definizioni:

«a)     “progetto”:

–        la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere,

–        altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo;
(…)

c)      “autorizzazione”: decisione dell’autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto stesso;

(…)».

6        L’articolo 2, di tale direttiva, ai suoi paragrafi 1 e 2, prevede quanto segue:

«1.      Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti all’articolo 4.

2.      La valutazione dell’impatto ambientale può essere integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti negli Stati membri (…)».

7       L’articolo 3 di detta direttiva enuncia che:

«La valutazione dell’impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso (…) gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

a)     l’uomo, la fauna e la flora;

b)      il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio;

c)      i beni materiali e il patrimonio culturale;

d)      l’interazione tra i fattori di cui alle lettere a), b) e c)»


8        L’articolo 5 della medesima direttiva prevede, al suo paragrafo 1, che, «[n]el caso dei progetti che, a norma dell’articolo 4, devono essere oggetto di una valutazione dell’impatto ambientale a norma del presente articolo e degli articoli da 6 a 10, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il committente fornisca, nella forma opportuna, le informazioni specificate nell’allegato IV», qualora tali dati siano considerati appropriati in un determinato caso e si possa ragionevolmente esigere che il committente li raccolga. Ai sensi di tale allegato, le informazioni da fornire devono includere, in particolare, «[u]na descrizione delle componenti dell’ambiente potenzialmente soggette a un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento (…) alla fauna e alla flora, (…) e all’interazione tra questi vari fattori».

9        L’articolo 6 della direttiva 2011/92 recita come segue:

«1.      Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente, abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal committente

sulla domanda di autorizzazione (…)

2.      Il pubblico è informato (…) in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2 e, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:

a)      la domanda di autorizzazione;

b)      il fatto che il progetto sia soggetto a una procedura di valutazione dell’impatto ambientale e, eventualmente, che sia applicabile l’articolo 7;

(…)

d)      la natura delle possibili decisioni o l’eventuale progetto di decisione;

e)      l’indicazione circa la disponibilità delle informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 5;
f)      l’indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto e le modalità alle quali esse sono rese disponibili;

g)      le modalità precise della partecipazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.

3.      Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso:

a)      a qualsiasi informazione raccolta ai sensi dell’articolo 5;

b)      conformemente alla legislazione nazionale, ai principali rapporti e consulenze resi all’autorità o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;

c)      conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (…), alle informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 2 del presente articolo che sono rilevanti per la decisione di cui all’articolo 8 della presente direttiva e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

4.      Al pubblico interessato vengono offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2. A tal fine, esso ha il diritto di esprimere osservazioni e pareri all’autorità o alle autorità competenti quando tutte le opzioni sono aperte prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione

(…)».

10      L’articolo 7 della direttiva 2011/92 prevede modalità specifiche di valutazione dell’impatto ambientale nel caso in cui un progetto possa avere effetti significativi sull’ambiente di diversi Stati membri.

11      L’articolo 8 di detta direttiva stabilisce che «[i] risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 sono presi in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione».

12      L’allegato I della direttiva 2011/92 elenca i progetti che devono essere sottoposti, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, a una valutazione a norma degli articoli da 5 a 10 della stessa. Il punto 19 di tale allegato menziona le «[c]ave e attività minerarie a cielo aperto, con superficie del sito superiore a 25 ettari».

 Diritto belga

13      La direttiva 92/43 è stata recepita nel diritto belga con la legge del 12 luglio 1973 sulla conservazione della natura (Moniteur belge dell’11 settembre 1973, pag. 10306), come modificata dal decreto della Regione vallona del 6 dicembre 2001, relativo alla conservazione dei siti Natura 2000 nonché della fauna e della flora selvatiche (Moniteur belge del 22 gennaio 2002, pag. 2017) (in prosieguo: la «legge del 12 luglio 1973»).

14      Gli articoli 2 bis, 3 e 3 bis di tale legge istituiscono un regime di protezione di un insieme di specie di uccelli, di specie mammiferi e di specie vegetali protette in forza della direttiva 92/43 o minacciate in Vallonia. Tale regime si basa su misure quali il divieto, a seconda dei casi, di intrappolare, catturare e uccidere o di raccogliere, tagliare o sradicare le specie interessate, il divieto di perturbarle intenzionalmente, il divieto di detenerle, trasportarle, scambiarle, venderle, acquistarle o regalarle o ancora il divieto di distruggere o degradare i loro habitat naturali.

15      L’articolo 5 di detta legge enuncia che il governo della Regione vallona può concedere deroghe a tali misure, a determinate condizioni e per determinati motivi.

16      L’articolo 5 bis della medesima legge prevede la possibilità di presentare una domanda diretta ad ottenere una deroga a dette misure, rinviando al governo della Regione vallona il compito di definire la forma e il contenuto di tale domanda nonché le condizioni e le modalità di concessione della deroga richiesta.

17      È pacifico che né la legge del 12 luglio 1973 né il decreto adottato dal governo della Regione vallona per la sua applicazione prevedono, da un lato, che si debba procedere ad una valutazione dell’impatto ambientale della deroga richiesta e, dall’altro, che il pubblico interessato debba essere consultato prima della sua concessione.



 Procedimento principale e questioni pregiudiziali



18      Il 4 novembre 2008, la Sagrex ha presentato all’autorità competente della Regione vallona una domanda di autorizzazione unica relativa ad un progetto che prevedeva la ripresa dello sfruttamento di una cava di superficie superiore a 50 ettari ubicata nel sito di Bossimé (Belgio) e la realizzazione di impianti nonché di allestimenti connessi a quest’ultima, in particolare sulla riva della Mosa.

19      Il 12 maggio 2010, la direction extérieure de Namur (Direzione esterna di Namur) del département de la nature et des forêts de la Région wallonne (Dipartimento per la natura e le foreste della Regione vallona) ha emesso un parere negativo su tale domanda, in cui ha rilevato, in primo luogo, che il progetto di cui trattasi nel procedimento principale era contiguo ad un sito Natura 2000 e comprendeva due siti di grande interesse biologico, e che avrebbe comportato la distruzione totale o parziale di tali ultimi due siti nonché la scomparsa totale o parziale dell’habitat naturale delle diverse specie protette di uccelli, insetti, rettili e piante che vi si trovano. In secondo luogo, essa ha constatato che, nonostante tale situazione, il fascicolo che accompagnava detto progetto non menzionava l’esistenza di alcuna autorizzazione a derogare alle misure di conservazione delle specie protette prescritte dalla normativa applicabile. In terzo ed ultimo luogo, essa ha ritenuto che le modifiche previste dal committente sia prima che durante e dopo il cantiere connesso alla realizzazione di detto progetto non potevano, tenuto conto della natura e dell’entità di quest’ultimo, mitigare e compensare l’impatto sugli habitat naturali interessati.

20      Il 1º settembre 2010, l’autorità competente della Regione vallona ha invitato la Sagrex a sottoporle piani modificativi e un complemento di valutazione dell’impatto ambientale del progetto di cui trattasi nel procedimento principale.

21      Il 15 aprile 2016, la Sagrex ha presentato all’ispettore generale del dipartimento per la natura e le foreste della Regione vallona una domanda di deroga alle misure di protezione delle specie animali e vegetali previste dalla legge del 12 luglio 1973, in relazione a tale progetto.

22      Il 27 giugno 2016, tale ispettore ha adottato la decisione di deroga di cui al punto 2 della presente sentenza. Detta decisione autorizza la Sagrex a perturbare un certo numero di specie animali e vegetali protette nonché a degradare o a distruggere talune zone del loro habitat naturale rispettivo, in relazione al progetto di cui trattasi nel procedimento principale, a condizione di attuare una serie di misure di mitigazione

23      Il 30 settembre 2016, la Sagrex ha sottoposto all’autorità competente della Regione vallona i piani modificativi e il complemento di valutazione di tale progetto che le erano stati richiesti il 1º settembre 2010.

24      Un’indagine pubblica su tale progetto, come modificato e integrato, si è svolta dal 21 novembre al 21 dicembre 2016 e ha fatto sorgere numerosi reclami in relazione all’impatto del progetto in questione su specie protette nonché sul loro habitat.

25      Il 21 dicembre 2016, la Direzione esterna di Namur del Dipartimento per la natura e le foreste della Regione vallona ha emesso un parere favorevole, a determinate condizioni, sulla domanda di autorizzazione unica presentata dalla Sagrex, in cui ha rilevato, in primo luogo, che il progetto di cui trattasi nel procedimento principale era in parte contiguo ad un sito Natura 2000, ma che era esclusa l’esistenza di un rischio di impatto significativo sullo stesso. Per quanto riguarda, in secondo luogo, i due siti di grande interesse biologico parimenti contigui a tale progetto, detta direzione ha anzitutto considerato che, in assenza di misure precauzionali particolari, quest’ultimo avrebbe verosimilmente un impatto significativo sulle specie animali e vegetali protette che vi si trovano nonché sul loro rispettivo habitat naturale. Essa ha poi ritenuto che, mediante l’attuazione delle misure di mitigazione e di compensazione previste dalla Sagrex e precisate dalla decisione di deroga, detto progetto, da un lato, non arrecherebbe pregiudizio a tali specie e, dall’altro, comporterebbe solo una distruzione progressiva del loro rispettivo habitat naturale, che sarebbe inoltre compensata dall’allestimento di nuovi habitat naturali. Infine, essa ha concluso che, tenuto conto dell’insieme di tali elementi, si poteva ragionevolmente supporre che, al termine del periodo di sfruttamento di 30 anni previsto dalla Sagrex, i siti interessati dalla cava da essa sfruttata presentassero sempre un rilevante interesse biologico, cosicché l’impatto ambientale del progetto di cui trattasi nel procedimento principale sulla conservazione della natura poteva essere considerato come ridotto ad un livello accettabile.

26      Con decreto del 25 settembre 2017, il Ministro della Regione vallona competente per l’Ambiente e la Pianificazione territoriale ha tuttavia rifiutato di concedere l’autorizzazione unica richiesta dalla Sagrex. Il ricorso di annullamento proposto avverso tale provvedimento dalla Cimenteries CBR SA, che detiene il controllo della Sagrex. è stato successivamente respinto con sentenza del Conseil d’État (Consiglio di Stato, Belgio) del 14 maggio 2020.

27      Nel frattempo, la Namur-Est Environnement ha presentato, dinanzi al Conseil d’État, un ricorso di annullamento della decisione di deroga, in cui essa fa valere, in particolare, che tale decisione rientra nell’autorizzazione di un progetto, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2011/92, e che essa non è stata preceduta da una procedura rispondente ai requisiti di cui agli articoli 2 e seguenti di tale direttiva. In particolare, tale associazione sostiene, in sostanza, che, per essere conforme a siffatti requisiti e per consentire sia al pubblico interessato di partecipare utilmente al procedimento sia all’autorità competente di tener conto di tale partecipazione, la valutazione dell’impatto ambientale di un progetto quale il progetto di cui trattasi nel procedimento principale e la consultazione del pubblico che l’accompagna devono intervenire prima dell’adozione di un atto quale la decisione di deroga e non dopo quest’ultima, come nel caso di specie.

28      La Regione vallona obietta, in sostanza, che la decisione di deroga non può essere considerata rientrante nell’autorizzazione di un progetto, ai sensi della direttiva 2011/92, in quanto l’ispettore generale del dipartimento della natura e delle foreste della Regione vallona si è limitato, in tale decisione, in modo non solo mirato e preventivo alla valutazione del progetto di cui trattasi nel procedimento principale da parte di un’altra autorità, ma anche senza pregiudicare tale valutazione in qualsiasi modo, ad autorizzare la Sagrex a derogare alle misure di protezione delle specie animali e vegetali previste dalla normativa applicabile, in risposta alla domanda in tal senso dell’interessato. Più in generale, tale domanda di deroga e la domanda di autorizzazione unica presentate peraltro dalla Sagrex rientrerebbero in due regimi giuridici e in due processi decisionali distinti, sebbene connessi, e non già in un unico e medesimo regime giuridico o processo decisionale.

29      La Cimenteries CBR sostiene altresì che la decisione di deroga costituisce solo un atto accessorio che non può essere considerato, di per sé, un’autorizzazione per il progetto di cui trattasi nel procedimento principale. Inoltre, tale società ritiene che la valutazione prescritta dalla direttiva 2011/92 e la consultazione del pubblico che deve accompagnarla possano, o addirittura debbano, intervenire solo dopo la decisione di deroga, per consentire a tale pubblico di partecipare utilmente al procedimento esprimendosi nel modo più completo possibile su tale progetto, e poi all’autorità competente di tenere pienamente conto di tale partecipazione.

30      Tenuto conto di tali diversi argomenti, il giudice del rinvio osserva anzitutto, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, che un progetto come quello di cui trattasi nel procedimento principale non può costituire oggetto di un’autorizzazione avente la forma di un’autorizzazione unica senza che il committente abbia ottenuto una deroga come quella contenuta nella decisione di deroga, di modo che essa può essere considerata un presupposto necessario ma non sufficiente per ottenere un’autorizzazione di tale natura. Esso precisa, inoltre, che la decisione principale che conferisce al committente il diritto di realizzare il suo progetto è l’autorizzazione unica che potrà, dopo indagine pubblica, essere rifiutata o sottoposta a condizioni più rigorose di quelle contenute nella decisione di deroga, in quanto l’autorità incaricata del rilascio di detta autorizzazione deve esaminare tutti gli aspetti ambientali del progetto e può, a tale titolo, valutare l’impatto di quest’ultimo più rigorosamente rispetto ai parametri fissati dall’autore della decisione di deroga.

31      Il giudice del rinvio si chiede poi se, in tale contesto di diritto e di fatto, atti quali la decisione di deroga e la decisione successiva con la quale al committente è concessa un’autorizzazione unica debbano essere considerati, nel loro insieme, come facenti parte di un complesso processo decisionale avente come punto finale l’autorizzazione o il diniego di autorizzazione di un progetto, ai sensi della direttiva 2011/92. Infine, esso si chiede se, in caso affermativo, la partecipazione del pubblico interessato a tale complesso processo decisionale debba essere garantita prima dell’adozione di un atto quale la decisione di deroga o se essa possa avvenire solo tra tale adozione e il momento in cui l’autorità competente si pronuncia sull’autorizzazione unica richiesta dal committente.

32      Su questi ultimi due aspetti, il giudice del rinvio indica che il contesto di diritto e di fatto che caratterizza il procedimento principale sembra diverso dalle situazioni di procedura di autorizzazione che si svolgono in diverse fasi di cui la Corte si è occupata fino ad oggi, a partire dalla sentenza del 7 gennaio 2004, Wells (C‑201/02, EU:C:2004:12).

33      In tali circostanze, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se una decisione che “autorizza la perturbazione degli animali e il degrado degli habitat di tali specie per lo sfruttamento di una cava” e la decisione che autorizza o nega tale sfruttamento (autorizzazione unica) facciano parte di una medesima autorizzazione [ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva [2011/92], relativa a uno stesso progetto [ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della medesima direttiva], nel caso in cui, da un lato, tale sfruttamento non può avvenire senza la prima fra queste e, dall’altro lato, l’autorità responsabile del rilascio delle autorizzazioni uniche mantiene la possibilità di valutare l’impatto ambientale di tale sfruttamento più rigorosamente rispetto ai parametri fissati dall’autore della prima decisione

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se le condizioni poste da detta direttiva, in particolare dai suoi articoli 2, 5, 6, 7 e 8, siano sufficientemente rispettate qualora la fase di partecipazione del pubblico si svolga successivamente all’adozione della decisione “che autorizza la perturbazione degli animali e il degrado degli habitat di tali specie per lo sfruttamento di una cava” ma prima dell’adozione della decisione principale che conferisce al committente il diritto di sfruttare la cava»



 Sulle questioni pregiudiziali


 Sulla prima questione


34      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2011/92 debba essere interpretata nel senso che una decisione adottata ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43, che autorizza un committente a derogare alle misure applicabili in materia di protezione delle specie, per realizzare un progetto, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/92, rientra nel processo di autorizzazione di tale progetto, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva, nel caso in cui, da un lato, la realizzazione di detto progetto non possa intervenire senza che il committente abbia ottenuto tale decisione e in cui, dall’altro, l’autorità competente ad autorizzare un tale progetto mantenga la possibilità di valutarne l’impatto ambientale in maniera più rigorosa di quanto sia stato fatto nella decisione.



 Sulla ricevibilità



35      Nelle sue osservazioni scritte e orali, il governo belga ha fatto valere, in sostanza, che la prima questione doveva essere respinta in quanto irricevibile per il motivo che si fondava su due postulati giuridici errati e che la corretta interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione e del diritto nazionale alle quali fa riferimento il giudice del rinvio portava a considerare tale questione manifestamente priva di relazione con l’effettività e con l’oggetto della controversia nel procedimento principale. Infatti, la concessione di una deroga alle misure di protezione delle specie previste dalle disposizioni di diritto nazionale che hanno recepito la direttiva 92/43 potrebbe essere richiesta, in forza di tali disposizioni, sia prima che dopo l’ottenimento dell’autorizzazione unica che concretizza tale autorizzazione, di modo che la decisione di deroga non costituirebbe un prerequisito per tale ottenimento, bensì un atto giuridicamente indipendente. Tale interpretazione sarebbe conforme al diritto dell’Unione dal momento che nessuna disposizione di tale diritto imporrebbe che una decisione come la decisione di deroga, che concede una deroga a tali misure, debba necessariamente precedere l’autorizzazione di un progetto come quello di cui trattasi nel procedimento principale, ai sensi della direttiva 2011/92.

36      A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta, in primo luogo, che argomenti che attengono al merito di una questione sollevata da un giudice nazionale non possono, per loro stessa natura, condurre all’irricevibilità di tale questione [sentenze del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina di giudici presso la Corte suprema  – Ricorsi), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 80, nonché del 13 gennaio 2022, Minister Sprawiedliwości, C‑55/20, EU:C:2022:6, punto 83].

37      Orbene, nel caso di specie, è giocoforza constatare che una parte dell’argomentazione del governo belga sintetizzata al punto 35 della presente sentenza si basa su un’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione alle quali fa riferimento il giudice del rinvio nell’ambito della sua prima questione e che essa riguarda quindi il merito di tale questione.

38      In secondo luogo, spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso di specie, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (sentenze del 10 dicembre 2018, Wightman e a., C‑621/18, EU:C:2018:999, punto 26, nonché del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C‑502/19, EU:C:2019:1115, punto 55). Di conseguenza, se tali questioni vertono sul diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire [sentenze del 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Falso in atti), C‑510/19, EU:C:2020:953, punto 25, nonché del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393, punto 115].

39      Ne consegue che le questioni relative al diritto dell’Unione sollevate dai giudici nazionali sono assistite da una presunzione di rilevanza e che il rifiuto della Corte di statuire su tali questioni è possibile soltanto qualora risulti in modo manifesto che l’interpretazione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere utilmente a dette questioni (sentenze del 10 dicembre 2018, Wightman e a., C‑621/18, EU:C:2018:999, punto 27, e del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C‑502/19, EU:C:2019:1115, punto 56).

40      Il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE si fonda, inoltre, su una netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, la quale può pronunciarsi sull’interpretazione o sulla validità degli atti dell’Unione di cui a tale articolo, tenendo conto del contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni che le sono sottoposte, come definito dal giudice del rinvio, e non a valutare se l’interpretazione delle disposizioni del diritto nazionale adottata da tale giudice sia corretta. Pertanto, l’esame di un rinvio pregiudiziale non può essere effettuato alla luce dell’interpretazione del diritto nazionale invocata dal governo di uno Stato membro [v., in tal senso, sentenze del 26 settembre 2013, Texdata Software, C‑418/11, EU:C:2013:588, punti 28 e 29, nonché del 15 aprile 2021, État belge (Elementi successivi alla decisione di trasferimento), C‑194/19, EU:C:2021:270, punto 26].

41      Orbene, nel caso di specie, da un lato, la prima questione verte, con tutta evidenza, sull’interpretazione del diritto dell’Unione, come indicato al punto 37 della presente sentenza. Dall’altro lato, le considerazioni sottese a tale questione, come riassunte ai punti da 30 a 32 della presente sentenza, dimostrano sia la rilevanza di quest’ultima, nel contesto fattuale specifico che caratterizza la controversia principale, sia la necessità, secondo il giudice del rinvio, di una risposta della Corte.

42      Alla luce di tutti questi elementi, la prima questione non è manifestamente priva di relazione con l’effettività o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale. Di conseguenza, tale questione deve essere considerata ricevibile.



 Nel merito



43      In primo luogo, l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/92 e l’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), di quest’ultima definiscono rispettivamente i termini «progetto» e «autorizzazione», ai fini di tale direttiva, precisando che essi rinviano, il primo, alla realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere nonché ad altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, e, il secondo, alla decisione dell’autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare tale progetto.

44      Orbene, tali elementi testuali non consentono, di per sé, di rispondere alla prima questione, con la quale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se una decisione come la decisione di deroga debba essere considerata, benché non costituisca una «decisione dell’autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto stesso» che essa riguarda, come rientrante nell’autorizzazione di tale progetto, tenuto conto dei legami che essa intrattiene con tale decisione. È vero che detti elementi definiscono la nozione di «autorizzazione» rinviando a una decisione di natura diversa da quella della decisione di deroga ed escludono, di conseguenza, che quest’ultima possa essere considerata, isolatamente e in quanto tale, come avente valore di «autorizzazione» del progetto che essa riguarda, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2011/92. Tuttavia, essi non escludono che una siffatta decisione possa essere considerata, congiuntamente alla successiva decisione con cui si statuisce sul diritto del committente di realizzare tale progetto, come rientrante nell’autorizzazione o, eventualmente, nel diniego di autorizzazione di quest’ultimo.

45      Ciò premesso, conformemente alla costante giurisprudenza della Corte, occorre interpretare tale direttiva tenendo conto, a integrazione dei termini delle disposizioni di cui ai due punti precedenti della presente sentenza, del contesto in cui esse si collocano nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte (sentenze del 7 giugno 2005, VEMW e a., C‑17/03, EU:C:2005:362, punto 41, nonché del 21 gennaio 2021, Germania/Esso Raffinage, C‑471/18 P, EU:C:2021:48, punto 81).

46      Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto nel quale si inseriscono le definizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), di detta direttiva, occorre osservare, anzitutto, che, come risulta dall’insieme delle disposizioni di quest’ultima, la decisione sull’autorizzazione deve intervenire al termine dell’intero processo di valutazione dei progetti che possono avere un impatto ambientale importante ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della medesima direttiva.

47      Da tali disposizioni emerge quindi che l’autorizzazione di un progetto costituisce il punto finale di un processo decisionale che inizia con la presentazione di una domanda in tal senso da parte del committente e che, da un punto di vista procedurale, comprende tutte le operazioni necessarie al trattamento di tale domanda.

48      Inoltre, dette disposizioni fanno emergere che, da un punto di vista sostanziale e non più procedurale, tale processo decisionale deve indurre l’autorità competente a tener conto, in modo completo, dell’impatto che i progetti soggetti al duplice obbligo di valutazione e di autorizzazione previsto all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92 possono avere sull’ambiente, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni.

49      Pertanto, l’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva riguarda, in generale, il «significativo impatto ambientale» che tali progetti possono avere, senza riferirsi specificamente all’una o all’altra tipologia di impatto significativo né escludere esplicitamente l’una o l’altra tipologia di impatto significativo dal suo ambito di applicazione. Parimenti, l’articolo 3 di detta direttiva si riferisce, in maniera generale, agli effetti «diretti e indiretti» di detti progetti sull’ambiente.

50      Ne consegue che il processo decisionale istituito dalla direttiva 2011/92 deve riguardare, in particolare, gli effetti significativi che un progetto ad esso sottoposto può avere sulla fauna e sulla flora presenti nelle diverse zone che possono essere interessate da tale progetto, come la sua zona di insediamento o quelle ad essa adiacenti, come risulta peraltro già dalla giurisprudenza della Corte (v., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2011, Commissione/Spagna, C‑404/09, EU:C:2011:768, punti da 84 a 87).

51      È, del resto, per tale motivo che l’articolo 5 della direttiva 2011/92 impone al committente di fornire informazioni specifiche al riguardo all’autorità competente.

52      Ne consegue che, nel caso specifico in cui la realizzazione di un progetto soggetto al duplice obbligo di valutazione e di autorizzazione previsto all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92 implichi che il committente chieda e ottenga una deroga alle misure di protezione delle specie animali e vegetali previste dalle disposizioni del diritto interno che garantiscono il recepimento degli articoli 12 e 13 della direttiva 92/43 e in cui, di conseguenza, tale progetto possa avere un impatto su tali specie, la valutazione di detto progetto deve riguardare, in particolare, tale impatto.

53      È pertanto indifferente che la direttiva 92/43 non preveda essa stessa un obbligo di valutazione dell’impatto che tale deroga può avere sulle specie interessate, dato che tale direttiva ha una portata autonoma rispetto a quella della direttiva 2011/92 e si applica fatto salvo l’obbligo di valutazione dell’impatto ambientale istituito da quest’ultima, il cui ambito di applicazione è generale, come risulta dalla giurisprudenza della Corte (v., in tal senso, sentenze del 21 settembre 1999, Commissione/Irlanda, C‑392/96, EU:C:1999:431, punto 71; del 31 maggio 2018, Commissione/Polonia, C‑526/16, non pubblicata, EU:C:2018:356, punto 72, e del 12 giugno 2019, CFE, C‑43/18, EU:C:2019:483, punto 52).

54      Infine, dall’esame del contesto in cui si collocano le disposizioni alle quali fa riferimento il giudice del rinvio nella sua prima questione emerge che la valutazione dell’impatto ambientale di un determinato progetto può intervenire non solo nell’ambito del procedimento che conduce alla decisione di autorizzazione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2011/92, ma anche in quello di un procedimento che conduce a una decisione preliminare a tale decisione di autorizzazione, nel qual caso tali diverse decisioni possono essere considerate facenti parte di un processo decisionale complesso, nel senso che esso si articola in più fasi (v., per analogia, sentenze del 7 gennaio 2004, Wells, C‑201/02, EU:C:2004:12, punti 47, 52 e 53, nonché del 17 marzo 2011, Brussels Hoofdstedelijk Gewest e a., C‑275/09, EU:C:2011:154, punto 32).

55      Infatti, l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2011/92 prevede esplicitamente che tale valutazione dell’impatto ambientale possa essere integrata nelle procedure nazionali esistenti di autorizzazione, circostanza da cui risulta, da un lato, che detta valutazione non deve necessariamente essere effettuata nell’ambito di una procedura appositamente creata a tal fine e, dall’altro, che essa non deve neppure essere necessariamente condotta nell’ambito di una procedura unica.

56      Gli Stati membri dispongono quindi di un margine di discrezionalità che consente loro di determinare le condizioni procedurali in cui è effettuata una siffatta valutazione e di ripartire le diverse competenze ad essa relative tra più autorità, in particolare attribuendo a ciascuna di loro un potere decisionale in materia, come già rilevato dalla Corte (v., in tal senso, sentenza del 3 marzo 2011, Commissione/Irlanda, C‑50/09, EU:C:2011:109, punti da 72 a 74).

57      Tuttavia, l’esercizio di tale potere discrezionale deve rispondere ai requisiti posti dalla direttiva 2011/92 e garantire il pieno rispetto degli obiettivi da essa perseguiti (sentenza del 3 marzo 2011, Commissione/Irlanda, C‑50/09, EU:C:2011:109, punto 75).

58      A tal proposito, occorre osservare, in primo luogo, che la valutazione dell’impatto ambientale di un progetto deve, in ogni caso, essere completa e, in secondo luogo, essere effettuata prima di una decisione di autorizzazione di quel progetto (v., in tal senso, sentenza del 3 marzo 2011, Commissione/Irlanda, C‑50/09, EU:C:2011:109, punti 76 e 77).

59      Ne consegue che, nel caso in cui uno Stato membro affidi il potere di valutare una parte dell’impatto ambientale di un progetto e di adottare una decisione al termine di tale valutazione parziale ad un’autorità diversa da quella alla quale conferisce il potere di autorizzare detto progetto, tale decisione deve necessariamente essere adottata prima dell’autorizzazione di detto progetto. In caso contrario, infatti, tale autorizzazione sarebbe data su una base incompleta e quindi non soddisferebbe i requisiti applicabili (v., in tal senso, sentenza 3 marzo 2011, Commissione/Irlanda, C‑50/09, EU:C:2011:109, punti 81 e 84).

60      In secondo luogo, risulta espressamente dall’articolo 3 della direttiva 2011/92 che l’obbligo di effettuare una valutazione completa dell’impatto ambientale di un progetto, di cui ai punti 48 e 58 della presente sentenza, implica che si tenga conto non solo di ciascuno di tali effetti, considerati singolarmente, ma anche della loro interazione tra essi e quindi dell’impatto complessivo di tale progetto sull’ambiente. Del pari, l’allegato IV della direttiva 2011/92 impone al committente di fornire informazioni, in particolare, sull’interrelazione dell’impatto che un progetto può avere simultaneamente su diverse componenti dell’ambiente, quali la fauna e la flora.

61      Orbene, tale valutazione complessiva può indurre l’autorità competente a ritenere che, tenuto conto dell’interazione o dell’interrelazione esistente tra i diversi effetti ambientali di un progetto, questi debbano essere valutati in modo più rigoroso o, a seconda dei casi, meno rigido di quanto l’uno o l’altro effetto, considerato isolatamente, non lo sia stato preventivamente.

62      Ne consegue che, quando uno Stato membro affida il potere di valutare una parte dell’impatto ambientale di un progetto e di prendere una decisione al termine di tale valutazione parziale a un’autorità diversa da quella cui affida il potere di autorizzare tale progetto, detta valutazione parziale e tale decisione preliminare non possono pregiudicare, il primo, la valutazione globale che l’autorità competente ad autorizzare il progetto deve in ogni caso effettuare e, il secondo, la decisione adottata al termine di tale valutazione globale, come ha rilevato, in sostanza, l’avvocato generale ai paragrafi 73 e 74 delle sue conclusioni.

63      Nel caso di specie, le affermazioni contenute nella decisione di rinvio, in particolare quelle riassunte al punto 30 della presente sentenza, e i termini in cui è redatta la prima questione fanno emergere che tali requisiti sembrano essere rispettati, fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare. Infatti, ne risulta, da un lato, che l’autorizzazione di un progetto come quello di cui trattasi nel procedimento principale non può intervenire senza che il committente abbia ottenuto una decisione che lo autorizzi a derogare alle misure applicabili in materia di protezione delle specie, circostanza da cui si deduce che tale decisione deve necessariamente essere adottata prima di detta autorizzazione. Dall’altro, l’autorità competente ad autorizzare tale progetto conserva la possibilità di valutarne l’impatto ambientale in modo più rigoroso di quanto non sia stato fatto in detta decisione.

64      Per quanto riguarda, in terzo e ultimo luogo, gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2011/92, e in particolare il suo obiettivo essenziale di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana stabilendo requisiti minimi per la valutazione dell’impatto ambientale dei progetti, l’interpretazione che emerge dagli elementi contestuali esaminati ai punti da 46 a 63 della presente sentenza contribuisce al raggiungimento di tale obiettivo consentendo agli Stati membri di affidare a una determinata autorità la responsabilità di decidere, in anticipo e in modo mirato, su alcuni effetti ambientali di progetti da valutare, riservando all’autorità competente ad autorizzare tali progetti il compito di effettuare una valutazione completa e definitiva.

65      Infatti, in caso di esito negativo di una siffatta valutazione parziale, il committente può rinunciare al suo progetto, senza che sia necessario proseguire il complesso processo di valutazione e di autorizzazione istituito dalla direttiva 2011/92, oppure modificare tale progetto in modo tale da rimediare all’impatto negativo evidenziato da tale valutazione parziale, a carico dell’autorità competente in definitiva di pronunciarsi su tale progetto modificato. Al contrario, in caso di esito positivo, tale autorità può prendere in considerazione la decisione assunta in precedenza, benché essa non la vincoli né nella sua valutazione finale né nelle conseguenze del diritto da trarre da quest’ultima. L’esistenza di una valutazione parziale che dia luogo a una decisione preliminare può quindi costituire, in ogni caso, un fattore di qualità, di efficacia e di coerenza rafforzata della procedura di valutazione e di autorizzazione

66      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che la direttiva 2011/92 deve essere interpretata nel senso che una decisione adottata ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43, che autorizza un committente a derogare alle misure applicabili in materia di protezione delle specie, per realizzare un progetto, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/92, rientra nel processo di autorizzazione di tale progetto, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della medesima direttiva, nel caso in cui da un lato, la realizzazione di detto progetto non può intervenire senza che il committente abbia ottenuto tale decisione e, dall’altro, l’autorità competente ad autorizzare siffatto progetto mantiene la possibilità di valutarne l’impatto ambientale in modo più rigoroso di quanto non sia stato fatto in tale decisione.

 Sulla seconda questione

67      Con la sua seconda questione, proposta in caso di risposta affermativa alla prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2011/92 debba essere interpretata, tenuto conto in particolare dei suoi articoli 6 e 8, nel senso che l’adozione di una decisione preliminare che autorizza un committente a derogare alle misure applicabili in materia di protezione delle specie, per realizzare un progetto, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva, non deve necessariamente essere preceduta da una partecipazione del pubblico, a condizione che tale partecipazione sia garantita prima dell’adozione della decisione che l’autorità competente deve prendere per l’eventuale autorizzazione di tale progetto.

68      A tale riguardo, l’articolo 6 della direttiva 2011/92 prevede in particolare, ai paragrafi 2 e 3, che un insieme di informazioni relative ai progetti soggetti al doppio obbligo di valutazione e di autorizzazione istituito da tale direttiva deve essere, a seconda dei casi, comunicato al pubblico o messo a disposizione di quest’ultimo «in una fase precoce delle procedure decisionali (…) e, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti». Tale articolo stabilisce inoltre, al paragrafo 4, che «al pubblico interessato vengono offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure decisionali (…). A tal fine, esso ha il diritto di esprimere osservazioni e pareri all’autorità o alle autorità competenti quando tutte le opzioni sono aperte prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione».

69      Dal canto suo, l’articolo 8 di tale direttiva stabilisce che i risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte, in particolare grazie alla partecipazione del pubblico, sono presi in considerazione dall’autorità competente al momento della sua decisione di autorizzare o meno il progetto in questione.

70      Come risulta da tali disposizioni, esse obbligano gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per garantire, nell’ambito del processo di valutazione e di autorizzazione dei progetti soggetti alla direttiva 2011/92, una partecipazione del pubblico rispondente a un insieme di requisiti.

71      In primo luogo, sia la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico delle informazioni che servono da base a tale partecipazione, sia la possibilità data al pubblico di inviare osservazioni e pareri su tali informazioni nonché, più in generale, sul progetto interessato e sul suo impatto ambientale, devono intervenire in una fase precoce e, in ogni caso, prima dell’adozione di una decisione relativa all’autorizzazione di tale progetto.

72      In secondo luogo, detta partecipazione deve essere effettiva, il che implica che il pubblico possa esprimersi non solo in modo utile e completo sul progetto interessato nonché sul suo impatto ambientale, ma anche in un momento in cui tutte le opzioni sono possibili.

73      In terzo luogo, l’esito di questa stessa partecipazione deve essere preso in considerazione dall’autorità competente al momento della sua decisione di autorizzare o meno il progetto di cui trattasi.

74      Orbene, tali diverse esigenze possono rivelarsi più delicate da conciliare nell’ambito di un processo decisionale complesso, in funzione delle diverse fasi di quest’ultimo e della ripartizione delle competenze tra le diverse autorità che sono chiamate a parteciparvi.

75      Ciò avviene, in particolare, nel caso in cui una determinata autorità sia chiamata a valutare, in una fase preliminare o intermedia di un siffatto processo decisionale, solo una parte dell’impatto ambientale del progetto interessato. Infatti, in una simile ipotesi, la partecipazione del pubblico può riguardare solo la parte dell’impatto ambientale di tale progetto che rientra nella competenza di tale autorità, ad esclusione non solo di quella che non vi rientra, ma anche dell’interazione o dell’interrelazione tra l’una e l’altra.

76      In un’ipotesi del genere, occorre considerare che il requisito della partecipazione tempestiva del pubblico al processo decisionale deve essere interpretato e applicato in un modo che si concilia con il requisito altrettanto importante di partecipazione effettiva di tale pubblico a tale processo.

77      A questo proposito, dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che, quando un progetto è oggetto di un processo decisionale in più fasi, caratterizzato dall’adozione successiva di una decisione principale e poi di una decisione di attuazione della medesima, l’obbligo di valutazione dell’impatto ambientale di tale progetto imposto dalla direttiva 2011/92 deve in linea di principio, intervenire prima dell’adozione della decisione principale, a meno che non sia possibile identificare e valutare tutti questi effetti in quella fase, nel qual caso una valutazione globale di tali effetti deve intervenire prima dell’adozione della decisione di attuazione (sentenze del 7 gennaio 2004, Wells, C‑201/02, EU:C:2004:12, punti 52 e 53; del 28 febbraio 2008, Abraham e a., C‑2/07, EU:C:2008:133, punto 26, e del 29 luglio 2019, Inter-Environnement Wallonie e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, C‑411/17, EU:C:2019:622, punti 85 e 86).

78      Orbene, l’obbligo di partecipazione del pubblico previsto da tale direttiva è strettamente connesso a siffatto obbligo di valutazione, come risulta dai punti 47 e 68 della presente sentenza.

79      Tenuto conto di tale nesso, occorre considerare, per analogia, che, nell’ipotesi di cui al punto 75 della presente sentenza, il requisito della partecipazione tempestiva del pubblico al processo decisionale previsto all’articolo 6 della direttiva 2011/92 non impone di far precedere l’adozione della decisione preliminare relativa a una parte dell’impatto ambientale del progetto interessato da una siffatta partecipazione, a condizione che tale partecipazione sia effettiva, requisito che implica, in primo luogo, che essa intervenga prima dell’adozione della decisione che l’autorità competente deve prendere per autorizzare tale progetto, in secondo luogo, che essa consenta al pubblico di esprimersi in modo utile e completo sull’impatto ambientale complessivo di detto progetto e, in terzo luogo, che l’autorità competente ad autorizzare un siffatto progetto possa tener pienamente conto della loro partecipazione.

80      Spetta unicamente al giudice del rinvio verificare che tali condizioni siano state rispettate nel caso di specie e quindi che il pubblico abbia potuto esprimersi, in modo utile e completo, sull’impatto ambientale complessivo del progetto di cui trattasi nel procedimento principale tra la data di adozione della decisione preliminare che ha autorizzato il committente a derogare alle misure applicabili in materia di protezione delle specie, per realizzare tale progetto, e la data in cui l’autorità competente ad autorizzare detto progetto si è pronunciata al riguardo.

81      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che la direttiva 2011/92 deve essere interpretata, tenuto conto in particolare dei suoi articoli 6 e 8, nel senso che l’adozione di una decisione preliminare che autorizza un committente a derogare alle misure applicabili in materia di protezione delle specie, per realizzare un progetto, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva, non deve essere necessariamente preceduta da una partecipazione del pubblico, purché tale partecipazione sia garantita in maniera effettiva prima dell’adozione della decisione che l’autorità competente deve prendere per l’eventuale autorizzazione di tale progetto.



 Sulle spese

82      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.



Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:



1)      La direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, deve essere interpretata nel senso che una decisione adottata in forza dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che autorizza un committente a derogare alle misure applicabili in materia di protezione delle specie, per realizzare un progetto, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/92, rientra nel processo di autorizzazione di tale progetto, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva, nel caso in cui, da un lato, la realizzazione di detto progetto non possa intervenire senza che il committente abbia ottenuto tale decisione e, dall’altro, l’autorità competente ad autorizzare un tale progetto mantenga la possibilità di valutarne l’impatto ambientale in maniera più rigorosa di quanto sia stato fatto nella decisione.

2)      La direttiva 2011/92 deve essere interpretata, tenuto conto in particolare dei suoi articoli 6 e 8, nel senso che l’adozione di una decisione preliminare che autorizza un committente a derogare alle misure applicabili in materia di protezione delle specie, per realizzare un progetto, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva, non deve essere necessariamente preceduta da una partecipazione del pubblico, purché tale partecipazione sia garantita in maniera effettiva prima dell’adozione della decisione che l’autorità competente deve prendere per l’eventuale autorizzazione di tale progetto.