REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2021 N. 2325

che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, l’elenco dei paesi terzi e l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, in particolare l’articolo 48, paragrafo 3, e l’articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) 2018/848 un prodotto può essere importato per essere immesso sul mercato dell’Unione come prodotto biologico o come prodotto in conversione se rispetta norme di produzione e di controllo equivalenti di un paese terzo riconosciuto ed è importato con un certificato di ispezione attestante tale conformità rilasciato dalle autorità competenti, dalle autorità di controllo o dagli organismi di controllo di quel paese terzo. L’articolo 48, paragrafo 1, di detto regolamento chiarisce che in tale contesto i paesi terzi riconosciuti sono i paesi terzi riconosciuti ai fini dell’equivalenza di cui all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio.

(2) Tale riconoscimento termina il 31 dicembre 2026. Detti paesi terzi continuano ad essere riconosciuti fino a tale data, al fine di garantire una transizione agevole al regime di riconoscimento nell’ambito di un accordo commerciale a norma dell’articolo 47 del regolamento (UE) 2018/848 purché continuino a garantire che la loro produzione biologica e le loro norme di controllo sono equivalenti alle norme vigenti pertinenti dell’Unione e conformi a tutti i requisiti relativi alla supervisione del loro riconoscimento da parte della Commissione conformemente al regolamento delegato (UE) 2021/1342 della Commissione.

(3) L’elenco dei paesi terzi riconosciuti stabilito dal presente regolamento si basa sull’elenco pubblicato nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, ad eccezione del Cile, della Svizzera e del Regno Unito, in quanto il commercio di prodotti biologici con tali paesi è oggetto di accordi specifici. Tuttavia alla luce delle nuove informazioni pervenute alla Commissione da alcuni paesi terzi dopo l’ultima modifica di tale elenco, è opportuno tenere conto di alcune modifiche e adattare di conseguenza l’elenco.

(4) Secondo le informazioni fornite dall’Argentina, il nome dell’organismo di controllo «Argencert» è stato modificato in «Ecocert Argentina SA».

(5) Il Costa Rica ha informato la Commissione che la sua autorità competente ha rimosso gli organismi di controllo «Control Union Perú» e «Primus Labs.com CR S.A.» dall’elenco degli organismi di controllo riconosciuti dal Costa Rica.

(6) Per quanto riguarda l’India, è stato importato un gran numero di partite, per un totale di migliaia di tonnellate di semi di sesamo dichiarati biologici contaminati da ossido di etilene («ETO»), in provenienza da tale paese terzo, in particolare da operatori controllati da organismi di controllo supervisionati dall’India; ciò ha comportato 90 notifiche nel Sistema informativo sull’agricoltura biologica (OFIS). Sembra che la presenza di ossido di etilene (cancerogeno per le persone) sia stata rilevata in prodotti biologici prima del 2020. Negli ultimi trent’anni sono stati elaborati vari metodi affidabili per l’analisi dell’ossido di etilene, che erano quindi disponibili per individuare tali contaminazioni. Per quanto riguarda tali notifiche OFIS i livelli di contaminazione riscontrati nelle partite solitamente superavano di gran lunga il livello massimo di residui stabilito per l’ossido di etilene; i livelli esatti di contaminazione variavano a seconda della partita. Ciò ha portato a indurre in errore i consumatori e a un notevole rischio per la salute. Il verificarsi della contaminazione da ossido di etilene e le elevate concentrazioni riscontrate, nonché la mancanza di risposta in merito alle cause profonde del malfunzionamento del sistema di controllo da parte degli organismi di controllo coinvolti in tali contaminazioni, i quali sono sotto la supervisione dell’autorità competente indiana, nonché le misure correttive inadeguate adottate da tali organismi di controllo e dall’autorità competente mettono a repentaglio la solidità dei controlli e della supervisione. Inoltre in base alle informazioni ricevute dalla Commissione sembra che alcuni organismi di controllo coinvolti nelle notifiche OFIS non rispettassero l’ambito del riconoscimento dell’India per quanto riguarda i prodotti che possono essere importati nell’Unione. Per tutti questi motivi, conformemente all’articolo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2021/1342, i seguenti organismi di controllo non dovrebbero figurare nell’elenco degli organismi di controllo riconosciuti dall’autorità competente dell’India: «CU Inspections India Pvt Ltd», «Ecocert India Pvt Ltd», «Indian Organic Certification Agency (Indocert)», «Lacon Quality Certifications Pvt Ltd» e «OneCert International Private Limited».

(7) L’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2196 della Commissione, ha assegnato erroneamente il numero di codice JP-BIO-038 all’organismo di controllo «Japan Agricultural Standard Certification Alliance»; tale numero di codice era già stato tuttavia assegnato all’organismo di controllo «Akatonbo» dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/25 della Commissione. È quindi opportuno assegnare un altro codice a «Japan Agricultural Standard Certification Alliance».

(8) La Repubblica di Corea ha informato la Commissione che la sua autorità competente ha aggiunto l’organismo di controllo «ORGANIC PROMOTION» all’elenco degli organismi di controllo riconosciuti dall’autorità competente.

(9) La Nuova Zelanda ha informato la Commissione che la sua autorità competente ha cambiato nome.

(10) Il regime delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 per effettuare controlli e rilasciare certificati nei paesi terzi ai fini dell’importazione di prodotti, pur fornendo garanzie equivalenti, è stato gradualmente eliminato dal regolamento (UE) 2018/848. Poiché tali autorità e organismi di controllo dovrebbero disporre di tempo sufficiente per potersi preparare a ottenere il riconoscimento ai fini dell’importazione di prodotti conformi alle norme dell’Unione, il loro riconoscimento termina il 31 dicembre 2024, a condizione che soddisfino tutti i requisiti relativi alla supervisione del riconoscimento da parte della Commissione a norma del regolamento delegato (UE) 2021/1342.

(11) L’elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti stabilito dal presente regolamento si basa sull’elenco pubblicato nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Tuttavia, alla luce delle nuove informazioni e delle nuove domande di inclusione pervenute alla Commissione dopo l’ultima modifica di tale elenco è opportuno apportare alcune modifiche a quest’ultimo. A norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1235/2008 sono state prese in considerazione solo le domande complete presentate entro il 30 giugno 2021 ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007.

(12) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «A CERT European Organization for Certification S.A.» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento per tutti i paesi terzi attualmente elencati al punto 3 della sua voce nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 alle categorie di prodotti B, C ed E.

(13) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «AfriCert Limited» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento a Costa d’Avorio, Egitto, Etiopia e Sud Africa per le categorie di prodotti A, B e D, ed estendere l’ambito del suo riconoscimento a Burundi, Repubblica democratica del Congo, Ghana, Kenya, Ruanda, Tanzania e Uganda per la categoria di prodotti D.

(14) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Albinspekt» di modificare il proprio nome. Sulla base delle informazioni ricevute la Commissione ha concluso che è giustificato sostituire il nome di tale organismo di controllo con «Albinspekt bio.inspecta». La Commissione è stata inoltre informata che alcuni dati dell’indirizzo di tale organismo di controllo sono stati modificati.

(15) La Commissione è stata informata del cambiamento di indirizzo di «Australian Certified Organic».

(16) La Commissione ha ricevuto ed esaminato una domanda da «BaŞak Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento agli Emirati arabi uniti per le categorie di prodotti A e D.

(17) L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, concluso con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, stabilisce un riconoscimento reciproco dell’equivalenza della normativa e del sistema di controllo vigenti in materia di produzione biologica delle due parti di tale accordo. Di conseguenza è opportuno revocare il riconoscimento concesso dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2196 agli organismi di controllo «Biodynamic Association Certification», «Organic Farmers & Growers C. I. C», «Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd», «Organic Food Federation», «Quality Welsh Food Certification Ltd» e «Soil Association Certification Limited» ai fini dell’importazione di prodotti biologici dal Regno Unito.

(18) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Bio.inspecta AG» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento all’Egitto per le categorie di prodotti A, B, D, E ed F, alla Thailandia per le categorie di prodotti A, B, D ed E, ed estendere l’ambito del suo riconoscimento per il Benin alla categoria di prodotti D e per la Turchia alla categoria di prodotti B.

(19) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Bureau Veritas Certification France SAS» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute è giustificato revocare il suo riconoscimento per la categoria di prodotti A per il Madagascar e revocare il suo riconoscimento per Maurizio, Monaco, Marocco e Nicaragua.

(20) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «CCPB SrL» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento alla Libia per le categorie di prodotti A, B e D, ed estendere l’ambito del suo riconoscimento per il Vietnam alle categorie di prodotti A, B, C ed E.

(21) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «CERES Certification of Environmental Standards GmbH» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento ad Angola, Guinea Bissau, Giordania, Oman, Trinidad e Tobago per le categorie di prodotti A, B e D, e ad Afghanistan e Sri Lanka per le categorie di prodotti A e D, ed estendere l’ambito del suo riconoscimento per l’Iran alla categoria di prodotti B, per Colombia e Perù alla categoria di prodotti C e per la Turchia alle categorie di prodotti C ed F.

(22) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Certificadora Biotropico S.A» di modificare il proprio status giuridico. Sulla base delle informazioni ricevute la Commissione ha concluso che è giustificato sostituire il nome di tale organismo di controllo con «Certificadora Biotropico SAS».

(23) «Certisys» ha notificato alla Commissione di aver modificato il proprio indirizzo.

(24) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Control Union Certifications» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento a Samoa, Arabia Saudita, Isole Salomone e Vanuatu per le categorie di prodotti A, D ed F, all’Argentina per le categorie di prodotti C e D, ed estendere l’ambito del suo riconoscimento per il Bangladesh alla categoria di prodotti A, per Cuba e Namibia alla categoria di prodotti B, per il Qatar alle categorie di prodotti B ed E, per El Salvador, Guatemala, Kenya e Nicaragua alla categoria di prodotti C, per il Costa Rica alla categoria di prodotti D e per Bosnia-Erzegovina e Cile alla categoria di prodotti E.

(25) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «CTR Uluslararası Belgelendirme ve Denetim Ltd. Şti.» di essere incluso nell’elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007. Sulla base delle informazioni ricevute, è giustificato riconoscere tale organismo di controllo per la Turchia per le categorie di prodotti A e D.

(26) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ecocert SA» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento al Bahrein per le categorie di prodotti A e B, a Bhutan e Gabon per le categorie di prodotti A e D, alle Maldive per la categoria di prodotti D, al Qatar per le categorie di prodotti A, B e D e a Saint-Barthélemy per le categorie di prodotti A, B, D ed E. È inoltre giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento per Armenia, Camerun, Lesotho, Maurizio, Mozambico, Namibia, Territori palestinesi occupati, Ruanda, Uganda e Zambia alla categoria di prodotti F, per Bangladesh, India, Arabia Saudita, Sri Lanka e Togo alla categoria di prodotti B, per Botswana, Eswatini, Etiopia, Malawi e Tanzania alle categorie di prodotti E ed F, per Egitto e Kuwait alla categoria di prodotti E, per Giordania, Oman e Pakistan alle categorie di prodotti B ed E, e per la Nigeria alle categorie di prodotti B, E ed F. Inoltre sulla base dei chiarimenti ricevuti da «Ecocert SA» è necessario revocare il suo riconoscimento per la categoria di prodotti C per il Bangladesh.

(27) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ecoglobe» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento a Egitto ed Emirati arabi uniti per le categorie di prodotti A, B e D.

(28) La Commissione è stata informata da «Ecogruppo Italia» del cambiamento di indirizzo.

(29) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «EGYCERT Ltd» di essere incluso nell’elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007. Sulla base delle informazioni ricevute la Commissione ha concluso che è giustificato riconoscere tale organismo di controllo per Cina, Egitto, Ghana, Kuwait, Pakistan, Arabia Saudita, Sudan, Turchia ed Emirati arabi uniti per le categorie di prodotti A e D.

(30) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «EKO-CONTROL SK s.r.o.» di essere incluso nell’elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007. Sulla base delle informazioni ricevute è giustificato riconoscere tale organismo di controllo per Moldova, Serbia e Russia per la categoria di prodotti A.

(31) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Food Safety SA» di essere incluso nell’elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007. Sulla base delle informazioni ricevute è giustificato riconoscere tale organismo di controllo per Paraguay e Uruguay per le categorie di prodotti A, B e D, e per l’Argentina per la categoria di prodotti D.

(32) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «IBD Certificações Ltda.» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento alla Cina per la categoria di prodotti B.

(33) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento alla Giamaica e a Trinidad e Tobago per le categorie di prodotti A, D ed F, ed estendere l’ambito del suo riconoscimento al Costa Rica per la categoria di prodotti B e a Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela per la categoria di prodotti C.

(34) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «LACON GmbH» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute è giustificato revocare il suo riconoscimento per Brasile, Cuba, Repubblica dominicana e Messico, mentre è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento all’Iran per le categorie di prodotti A, B e D.

(35) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Mayacert» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento a Ecuador, Iran e Turchia per le categorie di prodotti A e D, e all’India per la categoria di prodotti D.

(36) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «NASAA Certified Organic Pty Ltd» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento a Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambogia, Figi, Polinesia francese, Hong Kong, Kiribati, Laos, Isole Marshall, Micronesia, Myanmar/Birmania, Nauru, Nuova Caledonia, Palau, Filippine, Thailandia, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam, e Wallis e Futuna per le categorie di prodotti A, B e D, e per l’India per le categorie di prodotti B e D.

(37) «Oregon Tilth» ha notificato alla Commissione di aver modificato il proprio indirizzo.

(38) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organic Control System» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento per Montenegro e Macedonia del Nord alla categoria di prodotti B e per Bosnia-Erzegovina e Serbia alle categorie di prodotti B ed E.

(39) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organic Standard» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento per Georgia e Moldova alle categorie di prodotti C, E ed F, e per il Kazakhstan alle categorie di prodotti C ed F.

(40) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organización Internacional Agropecuaria» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento alla Cina per le categorie di prodotti A e D.

(41) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organska Kontrola» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento all’Azerbaigian per le categorie di prodotti A, B e D.

(42) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «ORSER» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento a Moldova, Russia, Serbia, Ucraina e Uzbekistan per le categorie di prodotti A, D ed E.

(43) «SIA ¨Sertifikācijas un testēšanas centrs¨» ha informato la Commissione di aver modificato il proprio indirizzo.

(44) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «SRS Certification GmbH» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento a Burkina Faso, Congo, Costa d’Avorio, Ghana, Senegal, Singapore e Togo per le categorie di prodotti A, D ed E, e ad Armenia, Cambogia, Camerun, Repubblica centrafricana, Ciad, Repubblica democratica del Congo, Guinea equatoriale, Gabon, Indonesia, Kenya, Laos, Malaysia, Myanmar/Birmania, Niger, Pakistan, Filippine, Ruanda, Sri Lanka, Thailandia e Vietnam per le categorie di prodotti A e D.

(45) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «The First Agricultural Co., for Registration, Inspection and Certification Limited Liability (TAWTHIQ)» di essere incluso nell’elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007. Sulla base delle informazioni ricevute è giustificato riconoscere tale organismo di controllo per Egitto, Arabia Saudita e Uzbekistan per le categorie di prodotti A e D.

(46) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «TÜV Nord Integra» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute è giustificato estendere l’ambito del suo riconoscimento alla Gambia per le categorie di prodotti A e D.

(47) A fini di chiarezza e certezza del diritto, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848. A norma dell’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 il riconoscimento dei paesi terzi ai fini dell’equivalenza di cui all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 termina il 31 dicembre 2026. A norma dell’articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 il riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo concesso all’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 scade al più tardi entro il 31 dicembre 2024.

(48) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Elenco dei paesi terzi riconosciuti

L’elenco dei paesi terzi riconosciuti ai fini dell’equivalenza a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 figura nell’allegato I del presente regolamento.

Art. Elenco delle autorità e degli organismi di controllo

L’elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 figura nell’allegato II del presente regolamento.

Art. 3 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

L’articolo 1 si applica fino al 31 dicembre 2026.

L’articolo 2 si applica fino al 31 dicembre 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.