DECRETO-LEGGE 6 novembre 2021, n. 152

(in Gazz. Uff., 6 novembre 2021, n. 265). – Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. ESTRATTO (ARTT. 16 – 23)

Titolo II
Ulteriori misure urgenti finalizzate all’accelerazione delle iniziative PNRR

Capo I
Ambiente

Art. 16 Risorse idriche

1. All’articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole «Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare», sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della transizione ecologica e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali», e dopo le parole «dei costi ambientali e dei costi della risorsa», sono inserite le seguenti: «e dell’inquinamento, conformemente al principio «chi inquina paga»;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Con il decreto di cui al comma 3 sono definiti i criteri per incentivare l’uso sostenibile dell’acqua in agricoltura, e per sostenere l’uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento.».

2. All’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero della transizione ecologica è adottato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano interessate agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori, corredati dai relativi cronoprogrammi, così come risultanti dal sistema di monitoraggio. Gli interventi ammessi al finanziamento sono identificati dai relativi codici unici di progetto (CUP), ai sensi dell’articolo 11, commi 2-bis e 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio del Piano e degli interventi è effettuato dalle amministrazioni titolari dei CUP con il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e con i sistemi ad esso collegati e gli interventi sono classificati sotto la voce “MITE – Mitigazione del rischio idrogeologico”. Con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono disciplinate le modalità di trasferimento delle risorse, le riprogrammazioni e le rimodulazioni.»;

b) al quarto periodo, le parole: «accordo di programma» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento di individuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico».

3. All’articolo 36-ter, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: «e dei piani di assetto idrogeologico» sono sostituite dalle seguenti: «dei piani di assetto idrogeologico e della valutazione del rischio a livello nazionale di cui all’articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile, nonché del principio di non arrecare un danno significativo.».

4. All’articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituto dal seguente: «Gli interventi di cui al comma 1073, lettera b), sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica, d’intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. I medesimi interventi sono individuati attraverso il CUP ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.».

5. Al comma 3 dell’articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «da 3.000 euro a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 40.000 euro»;

b) al secondo periodo, le parole: «da 300 euro a 1.500» sono sostituite dalle seguenti: «da 400 euro a 2.000 euro».

6. Allo scopo di garantire lo sviluppo sostenibile dei sistemi idrici sotto il profilo ambientale, per le domande di utilizzazione d’acqua a fini irrigui, nel corso del procedimento di rilascio del relativo titolo, si provvede, su idonea documentazione fornita dal richiedente, alla valutazione d’impatto, anche cumulativo, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, su tutti i corpi idrici potenzialmente interessati. E’ fatto divieto di espandere il sistema irriguo esistente, anche se finalizzato a conseguire obiettivi di efficienza, se i corpi idrici interessati sono in uno stato inferiore al buono o si prevede, all’esito di una documentata analisi, che lo saranno in base ai cambiamenti climatici, anche con riferimento alla concentrazione di sostanze inquinanti nella specifica evoluzione temporale.

Art. 17 Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un apposito Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani al fine di ridurre l’occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nella Misura M2C4 – investimento 3.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. Ai fini del Piano d’azione di cui al comma 1 si applicano le definizioni, l’ambito di applicazione e i criteri di assegnazione delle risorse previsti dalle disposizioni di attuazione dell’articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Le informazioni necessarie alla predisposizione del Piano d’azione sono fornite dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano, secondo le modalità indicate dal Ministero della transizione ecologica.

Art. 18 Proposta di riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 13:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «impatti ambientali significativi,» sono inserite le seguenti: «anche transfrontalieri,» e al secondo periodo, dopo le parole «l’autorità competente, individua» sono inserite le seguenti: «e seleziona»;

2) al comma 2, la parola «concordato» è sostituita dalle seguenti: «comunicato dall’autorità competente» e le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;

3) al comma 5, la lettera f) è abrogata;

b) all’articolo 14, comma 2, le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;

c) all’articolo 15;

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione»:

2) al comma 1 le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni».

Art. 19 Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici

1. Al fine di definire gli obblighi dei produttori in relazione alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici, all’articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo:

1) le parole «del presente decreto relativi al» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione relativi al I, II, III, IV e V»;

2) dopo le parole «nel disciplinare tecnico,» sono inserite le seguenti: «dei medesimi importi delle quote trattenute dal GSE stesso»;

b) al terzo periodo, dopo le parole «modalità operative» sono inserite le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi di ammodernamento tecnologico (revamping), o nei casi di ripotenziamento (repowering) degli impianti fotovoltaici incentivati esistenti, il GSE provvede in ogni caso al trattenimento della garanzia finanziaria di cui all’articolo 40, comma 3, dei moduli fotovoltaici sostituiti o dismessi, fatti salvi i casi in cui i soggetti responsabili abbiano già prestato la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Gli importi trattenuti sono restituiti ai soggetti responsabili degli impianti solo dopo una puntuale verifica della documentazione che attesti la avvenuta e corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici sostituiti o dismessi.».


Capo II
Efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e coesione territoriale


Art. 20 Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 29-bis, quarto periodo, le parole «ai commi 32 e 35» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 31-ter, 32 e 35 nonché di quelli relativi all’alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR»;

b) dopo il comma 31 sono inseriti i seguenti:

«31-bis. I comuni beneficiari delle misure di cui ai commi 29 e 29-bis, confluite nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, utilizzano una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

31-ter. I comuni beneficiari dei contributi rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l’obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.

c) al comma 32, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per i contributi relativi al triennio 2022-2024, a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo.»;

d) al comma 33:

1) al primo periodo, le parole «per il restante 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti «per il 45 per cento» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per il restante 5 per cento previa verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR.»;

2) all’ultimo periodo, dopo le parole «avvenga previa» sono inserite le seguenti: «verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35, nonché del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR e della»;

e) dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti:

«42-bis. Le risorse di cui al comma 42, relative agli anni dal 2021 al 2026, confluite nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, sono integrate con 100 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Alle risorse di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021.

42-ter. Agli oneri di cui al comma 42-bis, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

42-quater. I comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 42-bis, rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l’obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.».

2. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 139-bis è inserito il seguente:

«139-ter. I comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 139 per l’anno 2021, nonché delle risorse di cui al comma 139-bis, confluite nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l’obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.»;

b) al comma 145 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di mancato rispetto dei termini di conclusione dei lavori di cui al comma 139-ter.».

3. Ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, i comuni beneficiari delle risorse di cui al presente articolo assicurano l’alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi finanziati, con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell’operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all’operazione, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché delle milestone e dei target collegati e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR. Conservano, altresì, tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit. Per le finalità di cui al presente comma i soggetti attuatori integrano le informazioni presenti sui sistemi di monitoraggio già operativi e conservano la documentazione dei lavori utilizzando le specifiche funzioni previste dal sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

Art. 21 Piani integrati

1. Al fine di favorire una migliore inclusione sociale riducendo l’emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, nonché sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, sono assegnate risorse alle città metropolitane, in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2» nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l’anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l’anno 2023, di 632,65 milioni di euro per l’anno 2024, di 855,12 milioni di euro per l’anno 2025 e di 754,52 milioni di euro per l’anno 2026. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono integrate, per gli anni dal 2021 al 2024, con le risorse di cui all’articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite tra le città metropolitane in base al peso della radice quadrata della popolazione residente in ciascuna area metropolitana moltiplicata per il quadrato della mediana dell’Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), come da tabella allegata al presente decreto (Allegato 1).

4. Al fine di rafforzare gli interventi previsti dal comma 1, nell’ambito del «Fondo Ripresa Resilienza Italia» di cui all’articolo 8 è costituita una sezione con dotazione di 272 milioni di euro per l’attuazione della linea progettuale «Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi – M5C2 – Intervento 2.2 b) del Piano nazionale di ripresa e resilienza. E’ altresì autorizzato il cofinanziamento dei progetti ricompresi nei predetti Piani, con oneri a carico del bilancio dei soggetti attuatori di cui al comma 8, mediante stipula di mutui con BEI, CEB, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e sistema bancario.

Restano, comunque, ferme per ciascun ente attuatore le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento per ciascun ente, nonché l’obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 18 agosto 2000, n. 267.

5. Le città metropolitane provvedono ad individuare, sulla base dei criteri di cui ai commi 6, 7 e 8 e nei limiti delle risorse assegnate di cui al comma 3, i progetti finanziabili all’interno della propria area urbana entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle progettualità espresse anche dai comuni appartenenti alla propria area urbana. Resta fermo che nel caso di progettualità espressa dalla città metropolitana la medesima possa avvalersi delle strutture amministrative del comune capoluogo che, pertanto, diviene soggetto attuatore.

6. I progetti oggetto di finanziamento, il cui costo totale non può essere inferiore a 50 milioni di euro, devono riguardare la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti per finalità di interesse pubblico, il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività culturali e sportive, nonché interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico.

7. I progetti oggetto di finanziamento devono, inoltre, a pena di inammissibilità:

a) intervenire su aree urbane il cui IVSM è superiore a 99 o superiore alla mediana dell’area territoriale;

b) avere un livello progettuale che assicuri il rispetto dei termini di cui al comma 10 e, in ogni caso, non inferiore alla progettazione preliminare;

c) assicurare, nel caso di edifici oggetto riuso, rifunzionalizzazione o ristrutturazione, l’incremento di almeno due classi energetiche;

d) assicurare l’equilibrio tra zone edificate e zone verdi nonché potenziare l’autonomia delle persone con disabilità e l’inclusione sociale attraverso la promozione di servizi sociali e sanitari a livello locale eliminando, laddove possibile, gli ostacoli all’accesso agli alloggi e alle opportunità di lavoro tenendo conto anche delle nuove possibilità offerte dalle tecnologie;

e) prevedere la valutazione di conformità alle condizioni collegate al principio del DNSH (Do Not Significant Harm), previsto dall’all’articolo 17 del regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;

f) prevedere la quantificazione del target obiettivo: metri quadri area interessata all’intervento, intesa come bacino territoriale che beneficia dell’intervento.

8. I progetti oggetto di finanziamento possono, inoltre, prevedere:

a) la possibilità di partecipazione dei privati, attraverso il «Fondo Ripresa Resilienza Italia» di cui all’articolo 8 nel limite massimo del 25 per cento del costo totale dell’intervento;

b) la presenza facoltativa di start-up di servizi pubblici nella proposta progettuale;

c) la co-progettazione con il terzo settore.

9. I singoli interventi rientranti nei progetti integrati, di cui al comma 6, sono identificati da CUP, di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, associati attraverso modalità guidate (template) messe a disposizione dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, all’interno del Sistema CUP, secondo le specifiche fornite dal Ministero dell’interno – Direzione centrale per la finanza locale. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le città metropolitane comunicano al Ministero dell’interno – Direzione centrale per la finanza locale i progetti integrati finanziabili, completi dei soggetti attuatori, dei CUP identificativi dei singoli interventi, del cronoprogramma di attuazione degli stessi. A tal fine, con decreto del Ministero dell’interno – Direzione centrale per la finanza locale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è approvato il modello di presentazione delle proposte progettuali integrate, contenente le indicazioni per una corretta classificazione dei progetti integrati e dei singoli interventi che ne fanno parte, all’interno dell’anagrafica CUP.

10. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono assegnate le risorse ai soggetti attuatori per ciascun progetto integrato oggetto di finanziamento, di cui al comma 6, e per i singoli interventi che ne fanno parte (identificati da CUP) ed è siglato uno specifico «atto di adesione ed obbligo» contenente i criteri, indirizzi ed i relativi obblighi che regolano il rapporto con i soggetti attuatori.

L’atto di adesione ed obbligo ed il decreto di cui al primo periodo disciplinano altresì i termini di avvio e conclusione dei lavori (marzo 2026), le modalità di erogazione e revoca delle risorse, i contenuti essenziali della documentazione di gara per il rispetto DNSH (Do Not Significant Harm), previsto dall’articolo 17 del regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, ed ogni altro elemento utile per il rispetto delle disposizioni riportate nel PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in base alle indicazioni riportate nell’atto di adesione ed obbligo di cui al primo periodo, e l’obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio. A seguito dell’assegnazione delle risorse, il Ministero dell’interno trasmette al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri la lista dei CUP finanziati all’interno di ciascun piano integrato, per l’aggiornamento dell’anagrafe dei progetti nel sistema CUP.

11. Ai fini del rispetto delregolamento (UE) 2021/241, i soggetti attuatori assicurano l’alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento attuativo degli interventi finanziati con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell’operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all’operazione, delle informazioni inerenti le procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché dei milestone e target collegati e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR. Conservano, altresì, tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit, ivi inclusi quelli relativi all’individuazione delle progettualità di cui al comma 5.

Art. 22 Misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all’assegnazione e al trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nella misura di 800 milioni di euro, finalizzate all’attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico rientranti nelle tipologie di cui all’articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il cui coordinamento è attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dei piani definiti d’intesa tra il citato Dipartimento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2017. Con il medesimo decreto sono disciplinate anche le modalità di impiego delle citate risorse finanziarie e le relative modalità di gestione contabile.

Art. 23 Utilizzo risorse del Fondo Sviluppo e Coesione ed estensione delle procedure PNRR

1. All’articolo 1, comma 178, lettera d), sesto periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole «di immediato avvio dei lavori» sono inserite le seguenti: «o il completamento di interventi in corso, così come risultanti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fermi restando i requisiti di addizionalità e di ammissibilità della spesa a decorrere dal 1° gennaio 2021».