IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell’ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, gli articoli 2 (Ministero della transizione ecologica), 3 (Disposizioni transitorie concernenti il Ministero della transizione ecologica) e 4 (Comitato interministeriale per la transizione ecologica);
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, recante l’attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, recante «Rete Natura 2000.
Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 21 gennaio 2021, che adotta il tredicesimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (UE) 2021/159;
Visto l’aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per il patrimonio naturalistico, con lettera prot. 105368 del 15 dicembre 2020 alla Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020»;
Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;
Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell’8 marzo 2013;
Vista la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell’art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall’Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-regioni ha sancito l’intesa il 7 ottobre 2010;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di indirizzo per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile e per la riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 3 dicembre 2014, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione e organizzazione dell’area marina protetta Tavolara – Punta Cavallo;
Visto il decreto dell’assessorato regionale della difesa dell’ambiente della Regione Sardegna, n. 1026/1 del 17 gennaio 2018, che aggiorna il Piano di gestione del SIC ITB010011 Stagno di San Teodoro, con i quali sono stati approvati gli obiettivi e le misure di conservazione, relative al sito di interesse comunitario della regione biogeografica mediterranea;
Vista la delibera del Consorzio di gestione dell’area marina protetta di Tavolara – Punta Coda Cavallo n. 6 del 29 aprile 2019, acquisita con nota del 25 febbraio 2021 protocollo n. 389, con la quale è stato approvato l’aggiornamento del Piano di gestione del SIC ITB010011 Stagno di San Teodoro, con l’impegno ad integrarlo nell’aggiornamento del regolamento di esecuzione e organizzazione;
Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all’art. 2, comma 4, del citato decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le Zone speciali di conservazione;
Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con il sopra citato atto, le stesse possono all’occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;
Considerato che la Regione Sardegna, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, comunicherà al Ministero della transizione ecologica i soggetti affidatari della gestione delle parti delle ZSC esterne all’area marina protetta;
Considerata la necessità di assicurare l’allineamento fra le misure di conservazione di cui ai sopracitati atti regionali e la Banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della regione e degli enti gestori delle aree naturali protette di rilievo nazionale, per le parti delle ZSC ricadenti all’interno del territorio di competenza, entro sei mesi dalla data del presente decreto;
Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all’art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quale «Zona speciale di conservazione» del sito di importanza comunitaria SIC ITB010011 Stagno di San Teodoro della regione biogeografica mediterranea insistente nel territorio della Regione Sardegna;
Vista l’intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Sardegna con nota prot. n. 7090 del 16 luglio 2021;
Decreta:
Art. 1 Designazione ZSC
1. È designato quale Zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea il sito, di tipo B, ITB010011 Stagno di San Teodoro, con un’estensione pari a 820 ettari, insistente nel territorio della Regione Sardegna, già proposto alla Commissione europea quale Sito di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE.
2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali la ZSC di cui al comma 1 è designata, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente all’omonimo SIC con lettera prot. 105368 del 15 dicembre 2020. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell’emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero della transizione ecologica, nell’apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.
Art. 2 Obiettivi e misure di conservazione
1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato A e delle specie di cui all’allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 presenti nei siti, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relativi alla ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli approvati con il decreto ministeriale 3 dicembre 2014 recante il regolamento di esecuzione e organizzazione dell’area marina protetta di Tavolara – Punta Coda Cavallo e quelli di cui al Piano di gestione approvato dalla Regione Sardegna con decreto dell’assessorato regionale della difesa dell’ambiente n. 1026/1 del 17 gennaio 2018, già operativi.
2. Lo stralcio degli atti di cui al comma 1 relativo agli obiettivi e alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni è pubblicato, a seguito dell’approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero della transizione ecologica nell’apposita sezione relativa alle ZSC designate.
3. Per le porzioni di ZSC ricadenti all’interno dell’area marina protetta gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1 integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se più restrittive, prevalgono sugli stessi.
4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 possono essere integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l’integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la regione provvede ad assicurare l’allineamento tra le misure di conservazione e la banca dati Natura 2000. Per le porzioni di ZSC ricadenti all’interno del territorio dell’area marina protetta, tale allineamento è assicurato in accordo con l’ente gestore.
5. Le integrazioni di cui al comma 4, così come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Sardegna.
Per le porzioni di ZSC ricadenti all’interno dell’area marina protetta, tali integrazioni sono approvate dall’ente gestore. Gli aggiornamenti sono comunicati entro i trenta giorni successivi al Ministero della transizione ecologica.
6. Alla ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
Art. 3 Soggetto gestore
1. La Regione Sardegna, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero della transizione ecologica il soggetto affidatario della gestione delle parti della ZSC esterne all’area marina protetta.
2. Per le porzioni della ZSC ricadenti all’interno dell’area marina protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo, la gestione rimane affidata all’ente gestore di quest’ultima.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.