CORTE GIUSTIZIA UE, SEZ. II, 13 novembre 2019, n. 2/18

30 Luglio 2020 Novità Giurisprudenziali

Divieto di pratiche sleali da parte degli operatori lituani nell’ambito della compravendita del latte crudo

L’art. 148, par. 4, del regolamento (Ue) 1308/2013, come modificato dal regolamento (Ue) 2017/2393, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui all’art. 3, par. 3, punto 3, e all’art. 5 della legge n. XII-1907 della Repubblica di Lituania sul divieto di pratiche sleali da parte degli operatori lituani nell’ambito della compravendita del latte crudo e della commercializzazione di prodotti lattiero-caseari, del 25 giugno 2015, come modificata dalla legge 22 dicembre 2015, la quale, al fine di contrastare le pratiche commerciali sleali, vieta all’acquirente di latte crudo di ridurre, senza giustificazione, il prezzo concordato con il produttore, e subordina qualsiasi riduzione del prezzo maggiore del 3 per cento ad un’autorizzazione dell’autorità nazionale competente.

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

13 novembre 2019

Nella causa C-2/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (Corte costituzionale della Repubblica di Lituania), con decisione del 20 dicembre 2017, pervenuta in cancelleria il 2 gennaio 2018, nel procedimento

Lietuvos Respublikos Seimo nariu grupe,

con l’intervento di:

Lietuvos Respublikos Seimas,

LA CORTE (Seconda Sezione)

composta da A. Arabadjiev, presidente di Sezione, P.G. Xuereb e T. von Danwitz (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: M. Aleksejev, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 dicembre 2018,

considerate le osservazioni presentate:

– per il Lietuvos Respublikos Seimo nariu grupe, da G. Kaminskas, advokatas;

– per il governo lituano, da R. Dzikovic, M. Važnevicius e V. Voinilko, in qualità di agenti;

– per il governo tedesco, inizialmente da T. Henze e S. Eisenberg, successivamente da S. Eisenberg, in qualità di agenti;

– per il governo francese, da S. Horrenberger, D. Colas, A.-L. Desjonquères e C. Mosser, in qualità di agenti;

– per il governo dei Paesi Bassi, da J. Langer, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da A. Lewis e A. Steiblyte, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 marzo 2019,

ha pronunciato la seguente

sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 148, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671), come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017 (GU 2017, L 350, pag. 15) (in prosieguo: il «regolamento n. 1308/2013»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento di controllo della legittimità costituzionale del Lietuvos Respublikos Ukio subjektu, perkanciu-parduodanciu žalia piena ir prekiaujanciu pieno gaminiais, nesažiningu veiksmu draudimo istatymas Nr. XII-1907 (legge n. XII-1907 della Repubblica di Lituania, recante divieto di pratiche sleali da parte degli operatori lituani nell’ambito della compravendita del latte crudo e della commercializzazione di prodotti lattiero-caseari), del 25 giugno 2015 (TAR 2015, n. 2015-11209), come modificata dalla legge del 22 dicembre 2015 (TAR 2015, n. 2015-20903) (in prosieguo: la «legge sul divieto di pratiche sleali»), in particolare dei suoi articoli 3 e 5, procedimento avviato dal Lietuvos Respublikos Seimo nariu grupe (gruppo di membri del Parlamento della Repubblica di Lituania).

CONTESTO NORMATIVO

Diritto dell’Unione

3 I considerando 127, 128 e 138 del regolamento n. 1308/2013 così recitano:

«(127) In assenza di una legislazione dell’Unione sui contratti scritti formalizzati, gli Stati membri possono, secondo il diritto nazionale in materia di contratti, rendere obbligatorio l’uso di contratti di questo tipo, purché sia rispettato il diritto dell’Unione e in particolare sia rispettato il corretto funzionamento del mercato interno e dell’organizzazione comune dei mercati. Vista la diversità delle situazioni esistenti nell’Unione e ai fini della sussidiarietà è opportuno che una decisione del genere spetti agli Stati membri. Tuttavia, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, per garantire che vi siano norme minime adeguate per questo tipo di contratti e per assicurare altresì il corretto funzionamento del mercato interno e dell’organizzazione comune dei mercati, è opportuno stabilire a livello unionale alcune condizioni di base per l’utilizzazione di tali contratti. Tutte queste condizioni di base dovrebbero essere liberamente negoziate. Poiché alcune cooperative lattiero-casearie potrebbero avere nei loro statuti disposizioni con effetto analogo, per semplicità è opportuno esentarle dall’obbligo di stipulare contratti. Per rafforzare l’efficacia di un sistema contrattuale così concepito, è opportuno che gli Stati membri decidano se esso debba applicarsi allo stesso modo quando la raccolta del latte presso gli agricoltori e la consegna ai trasformatori sono effettuate da intermediari.

(128) Per garantire lo sviluppo sostenibile della produzione e assicurare così un tenore di vita equo ai produttori di latte, è opportuno rafforzarne il potere contrattuale nei confronti dei trasformatori, ai fini di una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera. Per conseguire tali obiettivi della [politica agricola comune], è opportuno adottare una disposizione ai sensi dell’articolo 42 e dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE, che consenta alle organizzazioni di produttori costituite da produttori di latte, o alle loro associazioni, di negoziare collettivamente con le latterie le condizioni contrattuali, in particolare il prezzo, per la totalità o per una parte della produzione di latte crudo dei loro membri. Per mantenere una concorrenza effettiva sul mercato lattiero-caseario, è opportuno che questa possibilità sia soggetta ad adeguati limiti quantitativi. Al fine di non pregiudicare l’efficace funzionamento delle cooperative, e per motivi di chiarezza, è opportuno precisare che, quando l’appartenenza di un agricoltore ad una cooperativa comporta un obbligo, con riguardo a tutta o parte della produzione di latte dell’agricoltore, di consegnare latte crudo, le cui condizioni sono definite negli statuti della cooperativa o nelle regole e nelle decisioni basate su di essi, tali condizioni non dovrebbero essere oggetto di trattativa attraverso un’organizzazione di produttori.

(…)

(138) L’uso di contratti scritti formalizzati, oggetto di disposizioni distinte nel settore del latte, può anche contribuire a rafforzare la responsabilità degli operatori in altri settori e accrescere la loro consapevolezza della necessità di tenere meglio conto dei segnali del mercato, di migliorare la trasmissione dei prezzi e di adeguare l’offerta alla domanda nonché di contribuire a evitare determinate pratiche commerciali sleali. In mancanza di una normativa dell’Unione relativa a tali contratti, gli Stati membri possono, secondo il diritto contrattuale nazionale, decidere di rendere obbligatorio l’uso di contratti di questo tipo, purché sia rispettato il diritto dell’Unione e, in particolare, sia rispettato il corretto funzionamento del mercato interno e dell’organizzazione comune dei mercati».

4 L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Ambito di applicazione», prevede quanto segue:

«1. Il presente regolamento istituisce un’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ossia di tutti i prodotti elencati nell’allegato I dei trattati (…).

2. I prodotti agricoli definiti al paragrafo 1 si suddividono nei seguenti settori, elencati nelle rispettive parti dell’allegato I:

(…)

p) latte e prodotti lattiero-caseari, parte XVI;

(…)».

5 L’articolo 148 di detto regolamento, intitolato «Relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari», prevede quanto segue:

«1. Qualora uno Stato membro decida che ogni consegna di latte crudo nel proprio territorio da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo deve formare oggetto di un contratto scritto fra le parti e/o decida che i primi acquirenti devono presentare un’offerta scritta per un contratto per la consegna del latte crudo da parte degli agricoltori, detto contratto e/o tale offerta [soddisfano] le condizioni definite nel paragrafo 2.

Qualora uno Stato membro decida che le consegne di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo devono formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, esso decide inoltre quali fasi della consegna devono formare oggetto di un contratto di questo tipo tra le parti se la consegna di latte crudo viene effettuata da uno o più collettori.

Ai fini del presente articolo, si intende per “collettore” un’impresa che trasporta latte crudo da un agricoltore o da un altro collettore ad un trasformatore di latte crudo o ad un altro collettore, in ciascun caso con trasferimento della proprietà del latte crudo.

(…)

2. Il contratto e/o l’offerta di contratto di cui [al paragrafo] 1 (…):

a) è stipulato/a prima della consegna;

b) è stipulato/a per iscritto e

c) comprende, fra l’altro, i seguenti elementi:

i) il prezzo da pagare alla consegna, che:

– è fisso ed è stabilito nel contratto, o

– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori di mercato che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, il volume consegnato e la qualità o la composizione del latte crudo consegnato;

ii) il volume di latte crudo che può e/o deve essere consegnato e il calendario di tali consegne;

iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione;

iv) le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento;

v) le modalità per la raccolta o la consegna del latte crudo; e

vi) le norme applicabili in caso di forza maggiore.

(…)

4. Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di latte crudo conclusi da agricoltori, collettori o trasformatori di latte crudo, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti.

In deroga al primo comma, si applicano uno o più dei seguenti casi:

a) qualora uno Stato membro decida di rendere obbligatorio un contratto scritto per la consegna di latte crudo ai sensi del paragrafo 1, può stabilire:

i) un obbligo per le parti di concordare un rapporto tra un determinato quantitativo consegnato e il prezzo da pagare per tale consegna;

ii) una durata minima applicabile soltanto ai contratti scritti tra un agricoltore e il primo acquirente di latte crudo; tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno;

b) qualora uno Stato membro decida che il primo acquirente di latte crudo deve presentare un’offerta scritta per un contratto all’agricoltore ai sensi del paragrafo 1, esso può prevedere che l’offerta comprenda una durata minima per il contratto come previsto dalla legislazione nazionale a tal fine; tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno.

Il secondo comma non pregiudica il diritto dell’agricoltore di rifiutare una tale durata minima purché lo faccia per iscritto. In tal caso, le parti sono libere di negoziare tutti gli elementi del contratto, compresi quelli di cui al paragrafo 2, lettera c).

(…)».

6 Ai sensi dell’articolo 149 del regolamento n. 1308/2013, intitolato «Trattative contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»:

«1. Un’organizzazione di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, riconosciuta ai sensi dell’articolo 161, paragrafo 1, può negoziare a nome degli agricoltori aderenti, per la totalità o parte della loro produzione comune, contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore a un trasformatore di latte crudo o a un collettore nel senso di cui all’articolo 148, paragrafo 1, terzo comma.

2. Le trattative condotte dall’organizzazione di produttori possono avere luogo:

a) indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà del latte crudo dagli agricoltori all’organizzazione di produttori;

b) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione comune di alcuni o di tutti gli agricoltori aderenti;

(…)».

7 L’articolo 152 di tale regolamento, intitolato «Organizzazioni di produttori», prevede quanto segue:

«1. Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni di produttori che:

a) sono costituite e controllate a norma dell’articolo 153, paragrafo 2, lettera c), da produttori di un settore specifico elencato all’articolo 1, paragrafo 2;

(…)».

8 Il considerando 50 del regolamento 2017/2393 prevede quanto segue:

«L’uso di contratti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari può contribuire a rafforzare la responsabilità degli operatori e ad accrescere la loro consapevolezza della necessità di tenere maggiormente conto dei segnali del mercato, di migliorare la trasmissione dei prezzi e di adeguare l’offerta alla domanda, nonché di contribuire a evitare determinate pratiche commerciali sleali. Al fine di incentivare l’uso di contratti di questo tipo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come anche in altri settori, i produttori, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori dovrebbero avere il diritto di richiedere un contratto scritto, anche se lo Stato membro interessato non ha reso obbligatorio il ricorso a tali contratti».

9 Ai sensi del considerando 8 del regolamento (UE) n. 261/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 2012, L 94, pag. 38), regolamento, quest’ultimo, che è stato abrogato dal regolamento n. 1308/2013:

«L’uso di contratti formali scritti, stipulati prima della consegna, contenenti elementi di base, non è diffuso. Tuttavia, tali contratti potrebbero contribuire a rafforzare la responsabilità degli operatori nella filiera lattiero-casearia e ad accrescere la consapevolezza della necessità di tenere meglio conto dei segnali del mercato, a migliorare la trasmissione dei prezzi e a adeguare l’offerta alla domanda, nonché contribuire a evitare determinate pratiche commerciali sleali».

10 L’articolo 13 della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (GU 2019, L 111, pag. 59), intitolato «Recepimento», al paragrafo 1 così dispone:

«Entro il 1° maggio 2021, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarvisi. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure.

Gli Stati membri applicano le suddette misure entro il 1° novembre 2021.

(…)».

11 Ai sensi dell’articolo 14 di tale direttiva:

«La presente direttiva entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea».

Diritto lituano

12 A norma dell’articolo 46, primo comma, della Costituzione lituana, l’economia della Lituania è fondata sul diritto alla proprietà privata, nonché sul libero esercizio delle attività e delle iniziative economiche individuali.

13 Conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, della legge sul divieto di pratiche sleali, i venditori di latte crudo sono suddivisi in dieci gruppi, in base alla quantità, espressa in chilogrammi (kg), di latte crudo con tenore naturale di materia grassa venduto ogni giorno. Tale quantità è inferiore o uguale a 100 kg per il primo gruppo, superiore a 100 kg e inferiore o uguale a 200 kg per il secondo gruppo, superiore a 200 kg e inferiore o uguale a 300 kg per il terzo gruppo, superiore a 300 kg e inferiore o uguale a 500 kg per il quarto gruppo, superiore a 500 kg e inferiore o uguale a 1 000 kg per il quinto gruppo, superiore a 1 000 kg e inferiore o uguale a 2 000 kg per il sesto, superiore a 2 000 kg e inferiore o uguale a 4 000 kg per il settimo, superiore a 4 000 kg e inferiore o uguale a 10 000 kg per l’ottavo, superiore a 10 000 kg e inferiore o uguale a 20 000 kg per il nono, e superiore a 20 000 kg per il decimo gruppo.

14 L’articolo 2, paragrafo 7, di tale legge definisce il prezzo di acquisto del latte crudo come l’importo concordato dall’acquirente e dal venditore, pagato per il latte crudo che soddisfa gli indicatori della composizione di base del latte crudo stabiliti con decreto del Ministro lituano dell’Agricoltura, non comprensivo di maggiorazioni, supplementi e riduzioni.

15 L’articolo 3 di detta legge, intitolato «Divieto di pratiche sleali da parte degli operatori», al paragrafo 3 prevede quanto segue:

«L’acquirente di latte crudo non può porre in essere le seguenti pratiche sleali:

1) fissare nei contratti di compravendita di latte crudo prezzi di acquisto diversi allorché acquista latte crudo conforme ai requisiti di qualità previsti dal decreto del Ministro lituano dell’Agricoltura da un medesimo gruppo di venditori di latte crudo e quando esso è consegnato all’acquirente con le medesime modalità (il latte crudo è consegnato a un punto di acquisto di latte, il latte crudo è raccolto direttamente da una fattoria, il latte crudo è consegnato direttamente al trasformatore), salvo quando il latte crudo venga acquistato da venditori che vendono latte da essi stessi prodotto e che appartengono a un’organizzazione di produttori di latte riconosciuta ai sensi delle norme previste dal decreto del Ministro lituano dell’Agricoltura, nel qual caso, il prezzo di acquisto del latte crudo applicato non può essere inferiore al prezzo che sarebbe stato fissato in funzione del gruppo di venditori.

(…)

3) ridurre il prezzo di acquisto del latte senza una giustificazione».

16 L’articolo 5 della medesima legge, intitolato «Obbligo di giustificare la riduzione del prezzo di acquisto del latte crudo», così dispone:

«1. Qualora l’acquirente riduca il prezzo di acquisto stabilito nel contratto per la compravendita di latte crudo di oltre il 3%, lo stesso deve esporre i motivi della riduzione del prezzo e comunicarli all’Agenzia per la regolamentazione del mercato.

2. L’Agenzia per la regolamentazione del mercato, ai sensi delle linee guida approvate con decreto del Ministro lituano dell’Agricoltura, dopo avere esaminato, entro cinque giorni lavorativi, i motivi della riduzione del prezzo di acquisto del latte crudo da parte dell’acquirente che gli sono stati comunicati conformemente al paragrafo 1, dovrà decidere, entro tre giorni lavorativi, se la riduzione del prezzo d’acquisto del latte crudo di oltre il 3% sia giustificata o meno.

3. Qualora l’Agenzia per la regolamentazione del mercato, conformemente al paragrafo 2, decida che la riduzione del prezzo di acquisto del latte crudo di oltre il 3% è ingiustificata, l’acquirente non potrà ridurre il prezzo di acquisto stabilito nel contratto di compravendita di latte crudo».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

 Il 17 e il 28 giugno 2016 un gruppo di membri del Parlamento della Repubblica di Lituania ha presentato al Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (Corte costituzionale della Repubblica di Lituania) una domanda di verifica della conformità, inter alia, degli articoli 3 e 5 della legge sul divieto di pratiche sleali all’articolo 46, primo comma, della Costituzione lituana.

18 A sostegno della domanda, tale gruppo ha affermato che la legge in parola limitava il potere delle parti di un contratto di compravendita di latte crudo di definire gli elementi essenziali di tale contratto, come il prezzo o la quantità, e non assicurava, pertanto, la libertà contrattuale sancita da detto articolo 46, primo comma.

19 Il Parlamento lituano, dal canto suo, ha sostenuto che tale libertà non era assoluta e poteva essere limitata al fine sia di tutelare l’interesse pubblico, sia di garantire l’equità e la giustizia. Esso ha affermato che, in Lituania, il potere contrattuale di cui dispongono, da un lato, i produttori di latte crudo e, dall’altro, i trasformatori o gli acquirenti è squilibrato in favore dei secondi e che le norme imperative di cui agli articoli 3 e 5 della legge sul divieto di pratiche sleali mirano a difendere i diritti e gli interessi legittimi della parte del contratto considerata più debole, vale a dire i produttori di latte crudo.

20 L’Europos teises departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (Dipartimento di diritto europeo presso il Ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania) e la Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (Consiglio della concorrenza della Repubblica di Lituania), che hanno anch’essi presentato osservazioni dinanzi al giudice del rinvio, hanno sostenuto, dal canto loro, che gli articoli 3 e 5 di tale legge violavano il principio di libera negoziazione sancito dall’articolo 148, paragrafo 4, del regolamento n. 1308/2013, in particolare per quanto riguarda la fissazione del prezzo del latte crudo.

21 Il giudice del rinvio osserva che poiché il mercato interno e l’agricoltura rientrano nei settori di competenza concorrente tra l’Unione e gli Stati membri, la normativa nazionale relativa a tali settori, compresa la Costituzione lituana e il suo articolo 46, primo comma, deve essere interpretata in maniera conforme alla normativa dell’Unione relativa a detti settori. Di conseguenza, esso chiede l’interpretazione dell’articolo 148, paragrafo 4, del regolamento n. 1308/2013 ai fini della decisione sulla conformità dell’articolo 3, paragrafo 3, punti 1 e 3, nonché dell’articolo 5 della legge sul divieto di pratiche sleali all’articolo 46, primo comma, della Costituzione.

22 A tale riguardo, il giudice del rinvio precisa che la normativa lituana impone agli operatori interessati di redigere un contratto scritto nel caso in cui acquistino latte crudo. Tale giudice aggiunge che, in base alla nota esplicativa del disegno di legge sul divieto di pratiche sleali, quest’ultima mira, da un lato, a garantire l’equilibrio tra gli interessi legittimi degli acquirenti e dei venditori di latte crudo e, dall’altro, a limitare l’esercizio del potere di mercato da parte dei trasformatori di latte che detengono una posizione di potere sul medesimo mercato, nonché il profitto conseguito in maniera sleale da operatori che esercitano la loro attività di commercio di prodotti lattiero-caseari ricorrendo a riduzioni dei prezzi all’ingrosso di tali prodotti.

23 Il giudice del rinvio indica altresì che dal fascicolo di cui dispone risulta che quello lattiero-caseario è uno dei settori più importanti della produzione agricola in Lituania, in quanto esso genera circa il 2% del prodotto interno lordo dell’intero paese. Tuttavia, il potere contrattuale dei produttori sarebbe estremamente limitato a causa delle piccole dimensioni di questi ultimi rispetto a quelle dei trasformatori. Detto giudice precisa al riguardo che, secondo le cifre comunicate per il 2015, il 74% dei produttori di latte crudo lituani posseggono da 1 a 5 vacche, mentre sei imprese trasformano il 97% di tale latte. Inoltre, la cooperazione tra tali produttori sarebbe tradizionalmente poco sviluppata, nonostante gli sforzi compiuti per incoraggiarla, e solo il 15% di essi parteciperebbe a una effettiva cooperazione, fornendo soltanto il 18% della quantità totale di latte crudo acquistato in Lituania. Non esisterebbe alcuna organizzazione di produttori di latte crudo riconosciuta in applicazione degli articoli 152 e seguenti del regolamento n. 1308/2013. Il prezzo medio di acquisto del latte crudo in Lituania sarebbe uno dei più bassi di tutta l’Unione europea.

24 Inoltre, tale giudice osserva che, prima dell’adozione della legge sul divieto di pratiche sleali, gli acquirenti si limitavano ad informare i produttori di latte del prezzo al quale avrebbero acquistato il latte crudo, senza che tale prezzo fosse oggetto di una previa trattativa.

25 Il giudice del rinvio rileva che l’articolo 148 del regolamento n. 1308/2013 non conferisce espressamente agli Stati membri, che hanno deciso di rendere obbligatorio il ricorso a contratti scritti per ogni consegna di latte crudo nel loro territorio, la facoltà di limitare, nell’ordinamento nazionale, il principio di libera negoziazione. Tuttavia, esso si chiede se il principio in parola possa essere limitato al fine di rafforzare il potere contrattuale degli agricoltori del settore lattiero-caseario nei confronti degli acquirenti di latte e di impedire pratiche commerciali sleali, tenuto conto di elementi quali le caratteristiche strutturali proprie del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, l’assenza di organizzazioni di produttori o l’evoluzione del mercato del latte.

26 In tale contesto, il Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (Corte costituzionale della Repubblica di Lituania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’articolo 148, paragrafo 4, del regolamento n. 1308/2013 possa essere interpretato nel senso che, al fine di rafforzare i poteri negoziali dei produttori di latte crudo e di evitare pratiche commerciali sleali, e tenendo conto di talune particolari caratteristiche strutturali del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dello Stato membro interessato, nonché dei cambiamenti nel mercato del latte, esso non vieta l’istituzione di un quadro normativo nazionale che limiti la libertà delle parti contraenti di negoziare il prezzo di acquisto del latte crudo nel senso che un acquirente di latte crudo non può pagare prezzi diversi per il latte crudo a venditori di latte crudo appartenenti allo stesso gruppo, raggruppati in base al volume del latte venduto, che non appartengono a un’organizzazione riconosciuta di produttori di latte, per latte crudo avente la stessa qualità e composizione di quello consegnato all’acquirente con lo stesso metodo, e, dunque, nel senso che le parti non possono concordare un diverso prezzo di acquisto del latte crudo prendendo in considerazione altri fattori.

2) Se l’articolo 148, paragrafo 4, del regolamento n. 1308/2013 possa essere interpretato nel senso che, al fine di rafforzare i poteri negoziali dei produttori di latte crudo ed evitare pratiche commerciali sleali, e tenendo conto di talune caratteristiche strutturali del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dello Stato membro e dei cambiamenti nel mercato del latte, esso non vieta l’istituzione di un quadro normativo nazionale che limiti la libertà delle parti contraenti di negoziare il prezzo di acquisto del latte crudo nel senso che un acquirente di latte crudo non può ridurre ingiustificatamente il prezzo di acquisto del latte crudo, e una riduzione del prezzo di oltre il 3% è possibile solo se un’istituzione autorizzata dallo Stato riconosca che una riduzione siffatta è giustificata».

sulle questioni pregiudiziali

sulla prima questione

27 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 148, paragrafo 4, del regolamento n. 1308/2013 debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui all’articolo 3, paragrafo 3, punto 1, della legge sul divieto di pratiche sleali, che vieta agli acquirenti di latte crudo di pagare un prezzo d’acquisto diverso a produttori che devono essere considerati appartenere ad un medesimo gruppo in considerazione della quantità giornaliera di latte crudo venduta, di composizione e qualità identiche, nonché consegnata con le medesime modalità.

28 In via preliminare, si deve rilevare che, nell’ambito della politica agricola comune, che rappresenta, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), TFUE, un settore di competenza concorrente tra l’Unione e gli Stati membri, questi ultimi dispongono di un potere legislativo che permette loro, come risulta dall’articolo 2, paragrafo 2, TFUE, di esercitare la loro competenza nella misura in cui l’Unione non ha esercitato la propria (sentenza del 19 settembre 2013, Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou, C-373/11, EU:C:2013:567, punto 26).

29 Inoltre, secondo una costante giurisprudenza, in presenza di un regolamento che istituisce un’organizzazione comune dei mercati in un determinato settore, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall’adottare qualsiasi misura che possa costituirne una deroga o una violazione. Sono parimenti incompatibili con un’organizzazione comune dei mercati le disposizioni che ostino al suo buon funzionamento, anche se la materia in esame non sia stata disciplinata tassativamente da tale organizzazione (sentenza del 26 maggio 2005, Kuipers, C-283/03, EU:C:2005:314, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

30 Tuttavia, l’instaurazione di un’organizzazione comune dei mercati non impedisce agli Stati membri di applicare norme nazionali che perseguano uno scopo d’interesse generale diverso da quelli perseguiti da tale organizzazione comune dei mercati, nemmeno se tali norme possono avere un’incidenza sul funzionamento del mercato interno nel settore interessato (sentenza del 23 dicembre 2015, Scotch Whisky Association e a., C-333/14, EU:C:2015:845, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

31 Nel caso di specie, il regolamento n. 1308/2013, come risulta dal suo articolo 1, paragrafo 2, lettera p), istituisce un’organizzazione comune dei mercati per tutti i prodotti agricoli elencati nell’allegato I dei Trattati UE e FUE, tra i quali rientra il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

32 L’articolo 148, paragrafo 1, di tale regolamento prevede che, qualora uno Stato membro decida che le consegne di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo debbano formare oggetto di un contratto scritto tra le parti, il contratto in parola deve soddisfare le condizioni definite al paragrafo 2 di tale articolo. Ai sensi dell’articolo 148, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento, il suddetto contratto comprende, in particolare, come risulta dal punto i) di tale disposizione, il prezzo da pagare alla consegna, il quale è fisso e stabilito nel contratto, e/o è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori di mercato che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, il volume consegnato e la qualità o la composizione del latte crudo consegnato e, come risulta dal punto ii) di detta disposizione, il volume di latte crudo che può e/o deve essere consegnato.

33 L’articolo 148, paragrafo 4, primo comma, del medesimo regolamento dispone che tutti gli elementi dei contratti per la consegna di latte crudo conclusi da agricoltori, collettori o trasformatori di latte crudo, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti.

34 In forza del secondo comma dell’articolo 148, paragrafo 4, del regolamento n. 1308/2013, uno Stato membro può stabilire un obbligo per le parti di concordare un rapporto tra un determinato quantitativo consegnato e il prezzo da pagare per tale consegna e può determinare una durata minima applicabile soltanto ai contratti scritti tra gli agricoltori e i primi acquirenti di latte crudo.

35 Da tali disposizioni discende che l’articolo 148, paragrafo 4, primo comma, del regolamento n. 1308/2013 istituisce una regola secondo la quale tutti gli elementi dei contratti per la consegna di latte crudo, compresi i prezzi, sono liberamente negoziati, prevedendo al contempo, al secondo comma di detto paragrafo 4, eccezioni a detta regola.

36 Ne consegue che le parti devono avere la possibilità di fissare il prezzo di vendita del latte crudo a seguito di una libera negoziazione tra loro e, in particolare, di un confronto tra l’offerta e la domanda sul mercato in questione.

37 Come ha ricordato la Corte, in mancanza di un meccanismo di fissazione dei prezzi, la libera determinazione del prezzo di vendita attraverso il libero gioco della concorrenza è una componente del regolamento n. 1308/2013 e costituisce l’espressione del principio di libera circolazione delle merci in condizioni di concorrenza effettiva (v., in tal senso, sentenza del 23 dicembre 2015, Scotch Whisky Association e a., C-333/14, EU:C:2015:845, punto 20).

38 Nel caso di specie, dalle indicazioni contenute nella decisione di rinvio e dalle osservazioni del governo lituano emerge che le condizioni di effettiva concorrenza non ricorrono sul mercato lituano del latte crudo a causa di pratiche commerciali sleali degli acquirenti il cui livello di concentrazione è elevato, dato che sei imprese trasformerebbero il 97% del latte crudo proveniente da oltre 20 000 produttori di dimensioni molto piccole. Prima dell’entrata in vigore della legge sul divieto di pratiche sleali, gli acquirenti di latte crudo si sarebbero limitati ad informare i produttori del prezzo di acquisto di tale latte, senza una preventiva negoziazione e senza che questi ultimi avessero altra possibilità se non accettare le condizioni imposte. Tale pressione esercitata sui produttori di latte crudo lituani e il debole sviluppo della cooperazione tra questi ultimi spiegherebbero il fatto che il prezzo medio di acquisto del latte crudo in Lituania è uno dei più bassi dell’Unione e che il settore della produzione di latte ha rischiato il fallimento. Tale situazione, caratterizzata da uno squilibrio, per quanto riguarda il potere contrattuale, tra i produttori di latte crudo e i trasformatori, ha indotto il legislatore nazionale ad adottare la suddetta legge, che mira a difendere i diritti e gli interessi legittimi della parte contrattuale più debole, vale a dire i produttori di latte crudo, vietando agli operatori di porre in essere pratiche sleali e stabilendo un determinato numero di requisiti connessi.

39 Il governo lituano aggiunge che tale legge consente la libera negoziazione del prezzo di acquisto del latte crudo ad opera delle parti, nonché il ripristino di una concorrenza effettiva sul relativo mercato.

40 Dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio, e confermate da tale governo, risulta, a tale riguardo, che l’articolo 2, paragrafo 7, della legge sul divieto di pratiche sleali definisce il prezzo di acquisto del latte crudo come l’importo convenuto dall’acquirente e dal venditore, pagato per il latte crudo che soddisfa gli indicatori della composizione di base del latte crudo stabiliti con decreto del Ministro dell’Agricoltura.

41 Pertanto, se è vero che tale prezzo di base viene fissato nei confronti di tutti i produttori di uno stesso gruppo, costituito secondo la quantità giornaliera di latte crudo venduta, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, punto 1, e dell’articolo 2, paragrafo 5, della legge sul divieto di pratiche sleali, il prezzo finale da pagare sarà calcolato in funzione delle maggiorazioni, dei supplementi, delle riduzioni o delle modalità di consegna liberamente e individualmente negoziati in tale fase.

42 Occorre esaminare se, adottando il regolamento n. 1308/2013 e, in particolare, l’articolo 148 del medesimo, l’Unione abbia esercitato in modo esauriente la propria competenza nell’ambito dei rapporti contrattuali tra le parti di un contratto per la consegna di latte crudo e, più precisamente, del processo di negoziazione di tale contratto.

43 Anzitutto, risulta dal tenore letterale dell’articolo 148, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013, in particolare dai termini «qualora uno Stato membro decida» che ogni consegna di latte crudo deve formare oggetto di un contratto scritto tra le parti, che la decisione di uno Stato membro di prevedere l’obbligo di concludere un contratto scritto costituisce una mera facoltà per quest’ultimo. Tale interpretazione è confermata dal considerando 127 di tale regolamento, secondo il quale gli Stati membri «possono» decidere di rendere obbligatorio l’uso di contratti scritti formalizzati ed è «opportuno che una decisione del genere spetti agli Stati membri».

44 Tale considerando precisa che, «per garantire che vi siano norme minime adeguate per questo tipo di contratti (…), è opportuno stabilire a livello unionale alcune condizioni di base per l’utilizzazione di tali contratti». L’articolo 148 di tale regolamento, letto alla luce del citato considerando, mira a stabilire norme minime applicabili ai contratti in esame, che non vietano agli Stati membri di prevederne altre, come conferma il tenore letterale di tale articolo, in particolare l’espressione il contratto «comprende, fra l’altro, i seguenti elementi» di cui al paragrafo 2, lettera c), dell’articolo menzionato.

45 Da tali elementi risulta che, adottando il regolamento n. 1308/2013 e, in particolare, l’articolo 148 di tale regolamento, l’Unione non ha esercitato in modo esauriente la propria competenza nell’ambito dei rapporti contrattuali tra le parti di un contratto per la consegna di latte crudo, cosicché detto regolamento non può essere interpretato nel senso che vieta agli Stati membri, in linea di principio, di adottare qualsiasi misura in tale settore.

46 Per quanto riguarda la normativa di cui trattasi nel procedimento principale, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che quest’ultima mira principalmente a contrastare le pratiche commerciali sleali degli acquirenti di latte crudo nei confronti della parte considerata più debole, vale a dire i produttori di latte. In particolare, la legge sul divieto di pratiche sleali ha lo scopo di vietare ai venditori e agli acquirenti di latte crudo di porre in essere siffatte pratiche nell’ambito della vendita o dell’acquisto di latte crudo, di assoggettare a determinati requisiti la commercializzazione in Lituania di prodotti lattiero-caseari, di individuare le autorità incaricate di sorvegliare il rispetto delle disposizioni di tale legge e di prevedere la responsabilità in caso di sua violazione.

47 La nota esplicativa del disegno di legge sul divieto di pratiche sleali indica, infatti, che tale legge mira a garantire l’equilibrio tra gli interessi legittimi degli acquirenti e dei venditori di latte crudo, a limitare il potere di mercato dei trasformatori di latte che detengono un ampio potere su tale mercato, nonché il profitto conseguito in maniera sleale da operatori che esercitano la loro attività di commercio di prodotti lattiero-caseari ricorrendo a riduzioni dei prezzi all’ingrosso di tali prodotti.

48 È vero che dal considerando 138 del regolamento n. 1308/2013 emerge che l’uso di contratti scritti formalizzati, oggetto di disposizioni distinte nel settore del latte, può anche contribuire a rafforzare la responsabilità degli operatori in altri settori nonché, tra l’altro, a evitare «determinate pratiche commerciali sleali». Occorre peraltro rilevare che il regolamento n. 261/2012, che ha introdotto nella normativa dell’Unione una disposizione corrispondente all’attuale articolo 148 del regolamento n. 1308/2013, indicava, allo stesso modo, al suo considerando 8, che tali contratti potrebbero «contribuire a evitare determinate pratiche commerciali sleali». Tale formulazione figura inoltre al considerando 50 del regolamento 2017/2393, che ha modificato il regolamento n. 1308/2013 nella sua versione precedente, il quale afferma che l’uso di contratti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari può contribuire, in particolare, a evitare «determinate pratiche commerciali sleali».

49 Tuttavia, tali riferimenti a determinate pratiche sleali non consentono di dimostrare che l’obiettivo della lotta contro le pratiche sleali perseguito dalla normativa di cui trattasi nel procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1308/2013, tanto più che tali pratiche non sono considerate nel loro complesso, e neppure disciplinate o individuate in tale regolamento.

50 Inoltre, come risulta dal considerando 128 di detto regolamento, quest’ultimo persegue l’obiettivo di garantire lo sviluppo sostenibile della produzione e assicurare così un tenore di vita equo ai produttori di latte, conformemente agli obiettivi della politica agricola comune, quali stabiliti all’articolo 39, paragrafo 1, TFUE. Ebbene, interpretare l’articolo 148 del regolamento n. 1308/2013 nel senso che vieta agli Stati membri di adottare qualsiasi misura diretta a combattere le pratiche sleali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari contrasterebbe con tale obiettivo, nonché con quello consistente nel garantire il mantenimento di una concorrenza effettiva sui mercati dei prodotti agricoli, che fa anch’esso parte degli obiettivi della politica agricola comune (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2013, Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou, C-373/11, EU:C:2013:567, punto 37).

51 Occorre inoltre rilevare che, nell’ambito disciplinato dall’organizzazione comune del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le autorità nazionali restano competenti in linea di principio ad applicare il loro diritto nazionale della concorrenza ad una cooperativa di produttori di latte che occupa una posizione di potere sul mercato nazionale (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2003, Milk Marque e National Farmers’ Union, C-137/00, EU:C:2003:429, punto 67).

52 La recente adozione della direttiva 2019/633, entrata in vigore, in forza del suo articolo 14, il 30 aprile 2019, avvalora l’assenza di un’armonizzazione esauriente in materia di lotta contro le pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare, al momento dell’adozione delle disposizioni nazionali di cui trattasi nel procedimento principale.

53 Di conseguenza, alla luce della giurisprudenza citata al punto 30 della presente sentenza, si deve ritenere che gli Stati membri disponessero di una competenza residua per adottare misure in materia di lotta contro le pratiche commerciali sleali, le quali hanno l’effetto di regolamentare il processo di libera negoziazione dei prezzi, anche se tali misure incidono sul principio di libera negoziazione del prezzo da pagare per la consegna di latte crudo risultante dall’articolo 148 del regolamento n. 1308/2013 e, pertanto, sul funzionamento del mercato interno nel settore interessato.

54 L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2019/633 prevede che gli Stati membri adottino e pubblichino, entro il 1º maggio 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a detta direttiva e che applichino tali disposizioni entro il 1º novembre 2021. Dato che il giudice del rinvio ha presentato la sua domanda di pronuncia pregiudiziale prima dell’entrata in vigore della suddetta direttiva, occorre constatare che la Corte non viene interrogata in merito a quest’ultima.

55 Occorre tuttavia ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, in pendenza del termine per il recepimento di una direttiva, gli Stati membri, destinatari di quest’ultima, devono astenersi dall’adottare disposizioni che possano compromettere gravemente il risultato prescritto dalla direttiva stessa (sentenze del 18 dicembre 1997, Inter-Environnement Wallonie, C-129/96, EU:C:1997:628, punto 45; del 22 novembre 2005, Mangold, C-144/04, EU:C:2005:709, punto 67, nonché del 23 aprile 2009, VTB-VAB e Galatea, C-261/07 e C-299/07, EU:C:2009:244, punto 38). Sebbene, nel caso di specie, la legge sul divieto di pratiche sleali sia stata adottata prima dell’entrata in vigore della direttiva 2019/633, le autorità e i giudici nazionali devono astenersi per quanto possibile dall’interpretare tale legge in un modo che rischierebbe di compromettere gravemente, dopo la scadenza del termine di trasposizione di tale direttiva, la realizzazione dell’obiettivo da essa perseguito (v., in tal senso, sentenza del 27 ottobre 2016, Milev, C-439/16 PPU, EU:C:2016:818, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

56 Ciò premesso, occorre rilevare che una normativa nazionale, come quella di cui al punto 53 della presente sentenza, deve, tuttavia, essere idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non deve eccedere quanto necessario per il suo raggiungimento (v., per analogia, sentenze dell’11 giugno 2015, Berlington Hungary e a., C-98/14, EU:C:2015:386, punto 64, nonché del 23 dicembre 2015, Scotch Whisky Association e a., C-333/14, EU:C:2015:845, punto 28).

57 Tale esame della proporzionalità deve essere effettuato tenendo conto, in particolare, degli obiettivi della politica agricola comune, nonché del buon funzionamento dell’organizzazione comune di mercato, il che impone un bilanciamento tra tali obiettivi e quello perseguito dalla citata normativa, che è quello di contrastare le pratiche commerciali sleali (v., in tal senso, sentenza del 23 dicembre 2015, Scotch Whisky Association e a., C-333/14, EU:C:2015:845, punto 28).

58 Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione se detta normativa sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito, si deve rilevare che la legge sul divieto di pratiche sleali, al suo articolo 2, paragrafo 5, suddivide i produttori di latte crudo in dieci gruppi in funzione della quantità giornaliera di latte crudo venduta, quantità che è inferiore a 100 kg per il primo gruppo e superiore a 20 000 kg per l’ultimo. L’articolo 3, paragrafo 3, punto 1, di tale legge vieta all’acquirente di latte crudo conforme a requisiti di qualità di applicare un prezzo di base diverso ai produttori appartenenti al medesimo gruppo, qualora le modalità di consegna siano le stesse.

59 Tale disposizione ha così l’effetto di garantire che l’acquirente offra un prezzo di base identico a tutti i produttori che si trovano in una situazione analoga alla luce di un criterio oggettivo costituito dalla quantità giornaliera di latte venduto. Tale criterio è peraltro ammesso dall’articolo 148, paragrafo 4, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 1308/2013, che consente agli Stati membri di stabilire un obbligo per le parti contrattuali di concordare un rapporto tra un determinato quantitativo consegnato e il prezzo.

60 Come risulta dal fascicolo di cui dispone la Corte, l’articolo 3, paragrafo 3, punto 1, di detta legge consente di garantire che i produttori di latte che non appartengono ad un’organizzazione di produttori di latte riconosciuta non siano costretti, per effetto di uno squilibrio dei poteri di negoziazione, ad accettare le condizioni di acquisto di latte crudo che vengono loro imposte dai trasformatori e ad accettare prezzi molto bassi, mentre altri produttori, pur di pari dimensione, beneficiano di prezzi superiori risultanti da una negoziazione più equilibrata. La disposizione summenzionata consente loro, inoltre, di non essere posti in una situazione particolarmente sfavorevole sul mercato rispetto a tali altri produttori. La medesima disposizione è inoltre idonea a rafforzare il potere di negoziazione dei produttori di piccole dimensioni, che fanno quindi parte di un gruppo, a incentivarli ad una maggiore concertazione, nonché a riequilibrare le forze di negoziazione in gioco.

61 Come risulta dal considerando 128 del regolamento n. 1308/2013, è del resto allo scopo di rafforzare il potere contrattuale dei produttori di latte che l’articolo 149 di tale regolamento consente alle organizzazioni e alle associazioni di produttori di negoziare collettivamente le clausole dei contratti, compreso il prezzo, per una parte o per la totalità della produzione di latte crudo dei loro membri.

62 Alla luce di tutti questi elementi, la normativa di cui trattasi nel procedimento principale appare idonea a prevenire il rischio che la parte contrattuale considerata più debole sia costretta ad accettare riduzioni di prezzo ingiustificate e, quindi, a contrastare eventuali pratiche commerciali sleali, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

63 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se la normativa di cui al procedimento principale non ecceda quanto necessario, occorre, da un lato, tener conto delle specificità del settore lattiero-caseario e del mercato lituano del latte crudo, ricordate ai punti da 22 a 24 e 38 della presente sentenza. Tali specificità riguardano l’assenza di concorrenza effettiva sul mercato lituano del latte crudo a causa di pratiche commerciali sleali, la natura del latte crudo, che è un prodotto deperibile, che non consente ai produttori, nella pratica, di rinviare una vendita in presenza di pratiche commerciali sleali, né di entrare in conflitto con tali acquirenti con il rischio di compromettere il rapporto commerciale, nonché l’assenza di una sufficiente cooperazione tra i produttori di latte su detto mercato. Come ha rilevato il giudice del rinvio, prima dell’adozione della legge sul divieto di pratiche sleali gli acquirenti informavano i produttori del prezzo al quale avrebbero acquistato il latte crudo, senza che potesse aver luogo alcuna negoziazione preventiva.

64 Risulta inoltre dalla decisione di rinvio che, nonostante gli sforzi intrapresi per incoraggiare, con diversi mezzi, la cooperazione tra produttori di latte, questi ultimi non sono abbastanza numerosi a cooperare, cosicché non si è potuta formare alcuna organizzazione di produttori di latte crudo ai sensi del regolamento n. 1308/2013.

65 Dall’altro lato, dalla decisione di rinvio risulta che il latte crudo, per poter essere venduto, deve soddisfare alcuni requisiti di qualità stabiliti con decreto ministeriale, relativi al suo tenore di materia grassa e di materia proteica, nonché ad indicatori della sua qualità, come il colore, l’odore, la consistenza, la temperatura, il gusto, l’acidità, la purezza, la densità e le sostanze neutralizzanti e inibitrici.

66 Secondo le informazioni fornite in tale decisione, qualora il latte non sia conforme ad altri indicatori di qualità del latte, come il tenore di germi, il tenore di cellule somatiche e di sostanze inibitrici, nonché il punto di congelamento, si applicano riduzioni all’importo previsto dalle predette norme. Inoltre, per il latte di qualità superiore potrebbero essere previsti supplementi o maggiorazioni, senza limitazioni secondo il governo lituano.

67 Ne consegue, come rileva il giudice del rinvio, che il prezzo di acquisto pagato a un determinato produttore di latte crudo, che non appartiene ad un’organizzazione di produttori di latte riconosciuta, può dipendere dal gruppo di produttori nel quale esso è classificato in considerazione della quantità di latte venduto, delle modalità di consegna di quest’ultimo, nonché della composizione e della qualità di detto prodotto.

68 A tale riguardo, come indicato al punto 32 della presente sentenza, dall’articolo 148, paragrafo 2, lettera c), i), del regolamento n. 1308/2013 risulta che il prezzo può essere calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, i quali possono comprendere, in particolare, la qualità o la composizione del latte crudo consegnato.

69 In tali circostanze, e tenendo conto degli obiettivi della politica agricola comune, nonché del buon funzionamento dell’organizzazione comune di mercato, la normativa di cui al procedimento principale non eccede quanto necessario per raggiungere gli obiettivi da essa perseguiti. Spetta tuttavia al giudice del rinvio, che è l’unico ad avere una conoscenza diretta della controversia di cui è investito, verificare se le misure adottate al fine di contrastare le pratiche commerciali sleali rafforzando il potere contrattuale dei produttori di latte che non appartengono ad un’organizzazione di produttori di latte riconosciuta e, pertanto, di contribuire allo sviluppo sostenibile della produzione garantendo condizioni eque ai produttori di latte, mediante limiti del principio di libera negoziazione del prezzo, non eccedano quanto necessario.

70 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 148, paragrafo 4, del regolamento n. 1308/2013 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui all’articolo 3, paragrafo 3, punto 1, della legge sul divieto di pratiche sleali, la quale, al fine di contrastare le pratiche commerciali sleali, vieta agli acquirenti di latte crudo di pagare un prezzo d’acquisto diverso a produttori che devono essere considerati appartenere ad un medesimo gruppo in considerazione della quantità giornaliera di latte crudo venduta, di composizione e qualità identiche, nonché consegnata con le medesime modalità, qualora detta normativa sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario per raggiungere detto obiettivo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

sulla seconda questione

71 Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 148, paragrafo 4, del regolamento n. 1308/2013 debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui all’articolo 3, paragrafo 3, punto 3, e all’articolo 5 della legge sul divieto di pratiche sleali, che vieta all’acquirente di latte crudo di ridurre, senza giustificazione, il prezzo concordato con il produttore, e che subordina qualsiasi riduzione del prezzo maggiore del 3% ad un’autorizzazione dell’autorità nazionale competente.

72 In primo luogo, come emerge dai punti da 43 a 45 e da 48 a 54 della presente sentenza, occorre ricordare che l’articolo 148 del regolamento n. 1308/2013 non osta a che gli Stati membri adottino misure in materia di lotta contro le pratiche commerciali sleali, che hanno l’effetto di regolamentare il processo di libera negoziazione dei prezzi, anche se tali misure incidono sul principio di libera negoziazione del prezzo da pagare per la consegna di latte crudo e, pertanto, sul funzionamento del mercato interno nel settore interessato.

73 Una siffatta normativa, tuttavia, come è stato rilevato al punto 56 della presente sentenza, deve essere idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non deve eccedere quanto necessario per il suo raggiungimento.

74 Nel caso di specie, la normativa di cui trattasi nel procedimento principale mira principalmente, come è stato constatato al punto 46 della presente sentenza, a contrastare le pratiche commerciali sleali degli acquirenti di latte crudo nei confronti della parte considerata più debole, vale a dire i produttori di latte.

75 A tale riguardo, il governo lituano ha precisato che l’articolo 3, paragrafo 3, punto 3, e l’articolo 5 della legge sul divieto di pratiche sleali erano diretti a prevedere garanzie del fatto che, una volta concluso il contratto tra l’acquirente e il venditore di latte crudo e una volta che i medesimi hanno concordato il prezzo in tale contratto, non sarà più possibile ridurre tale prezzo in assenza di ragioni oggettive e in modo sleale.

76 In secondo luogo, come osservato da detto governo e dal governo tedesco, tali disposizioni non sembrano incidere sul principio di libera negoziazione del prezzo risultante dall’articolo 148 del regolamento n. 1308/2013. Infatti, le disposizioni citate sembrano vertere non tanto sulla negoziazione stessa del prezzo in parola, né su quella degli altri elementi del contratto, quanto sulla modifica di detto prezzo ad opera di una delle parti successivamente alla conclusione di tale contratto, in modo unilaterale e in assenza di qualsiasi concertazione nonché di qualsiasi clausola contrattuale, nell’esecuzione di detto contratto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

77 In terzo luogo, per quanto riguarda la questione se dette disposizioni siano idonee a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito senza eccedere quanto necessario per raggiungere il medesimo obiettivo, si deve rilevare che l’articolo 3, paragrafo 3, punto 3, e l’articolo 5 della legge sul divieto di pratiche sleali sono tali da garantire il rispetto, da parte dell’acquirente, del prezzo negoziato con il produttore in mancanza di un elemento oggettivo che possa giustificare una riduzione di tale prezzo. Tali disposizioni consentono inoltre di evitare tentativi di pressione da parte degli acquirenti sui produttori di latte al fine di rivedere tale prezzo al ribasso, nonché di tutelare questi ultimi contro l’imposizione di modifiche arbitrarie di detto prezzo. Le disposizioni summenzionate hanno inoltre l’effetto di contribuire, di conseguenza, a garantire la corretta esecuzione del contratto scritto concluso dalle parti, nonché una certa stabilità dei prezzi del latte crudo.

78 Alla luce di tali elementi, la normativa di cui trattasi nel procedimento principale appare idonea a raggiungere l’obiettivo perseguito.

79 Per quanto riguarda, infine, la questione se tale normativa ecceda quanto necessario, occorre tener conto, come risulta dal punto 63 della presente sentenza, delle specificità del settore lattiero-caseario nonché del mercato lituano del latte crudo, riguardanti in particolare l’assenza di concorrenza effettiva sul mercato in questione e la natura deperibile del latte crudo, non consentendo in pratica ai produttori di rinviare una consegna in presenza di pratiche commerciali sleali, né di entrare in conflitto con tali acquirenti con il rischio di compromettere il rapporto commerciale.

80 Si deve altresì rilevare che l’articolo 3, paragrafo 3, punto 3, e l’articolo 5 della legge sul divieto di pratiche sleali non vietano qualsiasi riduzione del prezzo convenuto, ma si limitano a prevedere che tali riduzioni devono essere oggettivamente giustificate, previa autorizzazione dell’autorità amministrativa competente in caso di riduzioni più importanti. Inoltre, le disposizioni in parola non sembrano tali da impedire alle parti di includere nel contratto clausole che consentano di ridurre il prezzo fissato qualora sopraggiungano elementi oggettivi nuovi da esse concordati.

81 Peraltro, occorre osservare che l’articolo 148, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 1308/2013 autorizza gli Stati membri, in deroga al principio di libera negoziazione di tutti gli elementi dei contratti di cessione di latte crudo, compresi i prezzi, a prevedere una durata minima di almeno sei mesi per i contratti scritti tra un agricoltore e il primo acquirente di latte crudo.

82 Tenuto conto di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 148, paragrafo 4, del regolamento n. 1308/2013 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui all’articolo 3, paragrafo 3, punto 3, e all’articolo 5 della legge sul divieto di pratiche sleali, la quale, al fine di contrastare le pratiche commerciali sleali, vieta all’acquirente di latte crudo di ridurre, senza giustificazione, il prezzo concordato con il produttore, e subordina qualsiasi riduzione del prezzo maggiore del 3% ad un’autorizzazione dell’autorità nazionale competente.

sulle spese

83 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1) L’articolo 148, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui all’articolo 3, paragrafo 3, punto 1, del Lietuvos Respublikos Ukio subjektu, perkanciu-parduodanciu žalia piena ir prekiaujanciu pieno gaminiais, nesažiningu veiksmu draudimo istatymas Nr. XII-1907 (legge n. XII-1907 della Repubblica di Lituania, sul divieto di pratiche sleali da parte degli operatori lituani nell’ambito della compravendita del latte crudo e della commercializzazione di prodotti lattiero-caseari), del 25 giugno 2015, come modificata dalla legge del 22 dicembre 2015, la quale, al fine di contrastare le pratiche commerciali sleali, vieta agli acquirenti di latte crudo di pagare un prezzo d’acquisto diverso a produttori che devono essere considerati appartenere ad un medesimo gruppo in considerazione della quantità giornaliera di latte crudo venduta, di composizione e qualità identiche, nonché consegnata con le medesime modalità, qualora detta normativa sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario per raggiungere detto obiettivo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

2) L’articolo 148, paragrafo 4, del regolamento n. 1308/2013, come modificato dal regolamento 2017/2393, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui all’articolo 3, paragrafo 3, punto 3, e all’articolo 5 della legge n. XII-1907 della Repubblica di Lituania sul divieto di pratiche sleali da parte degli operatori lituani nell’ambito della compravendita del latte crudo e della commercializzazione di prodotti lattiero-caseari, del 25 giugno 2015, come modificata dalla legge del 22 dicembre 2015, la quale, al fine di contrastare le pratiche commerciali sleali, vieta all’acquirente di latte crudo di ridurre, senza giustificazione, il prezzo concordato con il produttore, e subordina qualsiasi riduzione del prezzo maggiore del 3% ad un’autorizzazione dell’autorità nazionale competente.