DECRETO-LEGGE 30 gennaio 2025, n. 5 (in Gazz. Uff. n. 24 del 30 gennaio 2025)
DECRETO-LEGGE 30 gennaio 2025, n. 5 (in G.U. n. 24 del 30 gennaio 2025: Misure urgenti per il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri», e, in particolare, l’articolo 15;
Vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale»;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 recante «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa»;
Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale»;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto»;
Visto il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, recante «Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento»;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, recante «Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale»;
Visto il decreto-legge 18 gennaio 2024 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, recante «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico»;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
Vista la sentenza della Corte di Giustizia 25 giugno 2024, C626/2022;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di predisporre misure di attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, alla luce della richiamata sentenza della Corte di Giustizia, tese a rafforzare la protezione della salute pubblica nell’esercizio di impianti di interesse strategico nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della sicurezza energetica e della salute;
EMANA
il seguente decreto-legge:
1. Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, afferenti, in particolare, al rapporto tra valutazioni sanitarie e riesame del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA) secondo l’interpretazione datane dalla sentenza della Corte di Giustizia 25 giugno 2024, C-626/2022, all’articolo 1-bis del decretolegge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il decreto adottato ai sensi del comma 2 è aggiornato, almeno ogni dieci anni, includendo criteri predittivi in ragione degli sviluppi delle conoscenze scientifiche relative al rischio per la salute associato all’esposizione ad emissioni industriali. In sede di prima applicazione, il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 28 agosto 2013, è aggiornato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2-ter. Il rapporto di VDS, in quanto elaborato alla luce delle risultanze correlate a un’installazione esistente e operante, ha l’obiettivo, in coerenza con la normativa dell’Unione europea in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, di fornire elementi di valutazione di carattere sanitario, rilevanti anche ai fini del riesame dell’autorizzazione integrata ambientale. 2-quater. Resta fermo, in ordine ai rapporti tra valutazione del danno sanitario e AIA, quanto previsto dall’articolo 1 comma 7 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.».
1. Nel caso di procedimenti di riesame di cui all’articolo 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e aventi a oggetto impianti strategici gli atti già prodotti dal gestore rimangono validi se conformi a quanto previsto dall’articolo 2, il parere dell’ISS è reso entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Commissione di cui all’articolo 8-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, integrata con un esperto in materia sanitaria designato dal Ministero della salute, rilascia il proprio parere nei successivi trenta giorni e la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi è rilasciata nei successivi trenta giorni.
1. All’attuazione delle disposizioni previste dal presente provvedimento le amministrazioni provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.