TRIBUNALE I GRADO UNIONE EUROPEA, sez. III, 13 novembre 2024, n. 82

TRIBUNALE I GRADO UNIONE EUROPEA, sez. III, 13 novembre 2024, n. 82

Una frase ampiamente impiegata e diffusa dai media, subito dopo la sua prima utilizzazione, in un contesto non commerciale e al fine di testimoniare sostegno all’Ucraina non può essere depositata come marchio in quanto non sarà percepita dal pubblico di riferimento, il cd. consumatore medio, come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti e dei servizi da essa ma unicamente come un messaggio politico.

Nella causa T-82/24,

Administration of the State Border Guard Service of Ukraine, con sede in Kiev (Ucraina), rappresentata da P. Holý, avocat,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da D. Hanf, in qualità di agente,

convenuto,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto, in sede di deliberazione, da P. Škvarilová-Pelzl, facente funzione di presidente, I. Nõmm e G. Steinfatt (relatrice), giudici,

cancelliere: V. Di Bucci

vista la fase scritta del procedimento,

visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire omettendo la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente, la Administration of the State Border Guard Service of Ukraine (Amministrazione della guardia di frontiera dell’Ucraina), chiede l’annullamento della decisione della Prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 1º dicembre 2023 (procedimento R 438/2023-1) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Fatti

2 Il 16 marzo 2022, il dante causa della ricorrente ha presentato all’EUIPO una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea per il seguente segno figurativo:

3 Il marchio richiesto designava prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 14, 16, 18, 25, 28 e 41 ai sensi dell’accordo di Nizza concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, che corrispondevano, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

– classe 9: «Dispositivi di navigazione, guida, tracciamento, segnaletica e cartografia; dispositivi di misura, rilevamento, sorveglianza e controllo; magneti, magnetizzatori e demagnetizzatori; dispositivi ottici, miglioratori e correttori di immagini; contenuti registrati; dispositivi di salvataggio, sicurezza, protezione e segnalazione; software da utilizzare come portafoglio per file multimediali scaricabili contenenti opere d’arte, testi, audio e video relativi all’attacco militare russo contro l’Ucraina autenticati da un token non fungibile (NFT)»;

– classe 14: «Oreficeria; gemme, perle e metalli preziosi e loro imitazioni; portachiavi e portachiavi a catenella, e ciondoli a essi destinati; orologeria; strumenti cronometrici; dischetti di ceramica da usare come gettoni di valore; monete; monete da collezione; monete commemorative; targhe commemorative; coppe commemorative a forma di statua in metalli preziosi; articoli decorativi [ciondoli o gioielleria] per uso personale; portachiavi ornamentali in metalli preziosi; braccialetti d’identificazione [gioielleria]; targhe d’identificazione in metallo prezioso; set di monete da collezione; monete non in corso; oggetti d’arte in metallo prezioso»;

– classe 16: «Sacche ed articoli per imballaggio, impacchettatura e immagazzinaggio di carta, cartone o plastica; materiali decorativi e artistici e loro supporti; sottocaraffe di carta; sottocaraffe di cartone; striscioni di carta; bavaglini di carta; tovagliette segnaposto [di cartone]; tovaglioli di carta usa e getta; asciugamani di carta per le mani; rotoli da cucina [carta]; runner da tavola in carta; tovaglioli di carta; carta e cartone; stampati, cartoleria e materiale di insegnamento; oggetti d’arte, figurine in carta o cartone, modelli di architetti»;

– classe 18: «Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili; ombrelli e ombrelloni; etichette adesive in pelle per borse; custodie in finta pelle per tessere; custodie in pelle per tessere; casse in cuoio o in cartone-cuoio; etichette in pelle; pelle e finta pelle»;

– classe 25: «Abbigliamento; calzature; cappelleria; parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria»;

– classe 28: «Attrezzatura sportiva e per esercizio fisico; giochi, giocattoli e balocchi»;

– classe 41: «Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; educazione, tempo libero e sport».

4 Il 13 settembre 2022, è stato iscritto nel registro il trasferimento del marchio richiesto alla ricorrente.

5 Con decisione del 22 dicembre 2022, l’esaminatore ha respinto integralmente la domanda di registrazione sul fondamento dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento.

6 Il 21 febbraio 2023, la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione dell’esaminatore.

7 Il 13 giugno 2023, il presidente e relatore della Prima commissione di ricorso ha inviato una comunicazione alla ricorrente informandola che, a seguito di un esame preliminare del caso e fatta salva l’applicabilità o meno dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2017/1001, il segno in questione sembrava privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento. La ricorrente ha presentato le sue osservazioni il 13 luglio 2023.

8 Con la decisione impugnata, la commissione di ricorso ha respinto il ricorso con la motivazione che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo per i prodotti e i servizi di cui trattasi e doveva quindi essere escluso dalla registrazione in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

Conclusioni delle parti

9 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– condannare l’EUIPO alle spese.

10 L’EUIPO conclude che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese in caso di udienza.

In diritto

11 La ricorrente deduce tre motivi, che vertono, il primo, sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, il secondo, sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione e, il terzo, sulla violazione dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001.

Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001

12 La ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver applicato erroneamente l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 constatando che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo per tutti i prodotti e i servizi di cui trattasi.

13 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo. In virtù dell’articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento, l’articolo 7, paragrafo 1, si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte dell’Unione europea.

14 Il carattere distintivo di un marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 significa che tale marchio permette di identificare il prodotto o il servizio per il quale è chiesta la registrazione come proveniente da un’impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto o tale servizio da quelli di altre imprese [v. sentenza dell’8 febbraio 2011, Paroc/UAMI (INSULATE FOR LIFE), T-157/08, EU:T:2011:33, punto 44 e giurisprudenza ivi citata].

15 Detto carattere distintivo dev’essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall’altro, della percezione che il pubblico di riferimento ha del marchio [v. sentenza del 25 settembre 2014, Giorgis/UAMI – Comigel (Forma di due boccali imballati), T-474/12, EU:T:2014:813, punto 13 e giurisprudenza ivi citata].

16 I segni privi di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 sono considerati incapaci di esercitare la funzione essenziale del marchio, segnatamente quella di identificare l’origine commerciale del prodotto o del servizio per permettere così al consumatore che acquista il prodotto o il servizio indicato dal marchio di fare la stessa scelta al momento di un acquisto ulteriore, se l’esperienza si rivela positiva, o di fare un’altra scelta, se essa si rivela negativa [sentenza del 27 febbraio 2002, Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL), T-34/00, EU:T:2002:41, punto 37; v., altresì, sentenze del 15 settembre 2009, Wella/UAMI (TAME IT), T-471/07, EU:T:2009:328, punto 14 e giurisprudenza ivi citata, e del 13 marzo 2024, Quality First/EUIPO (MORE-BIOTIC), T-243/23, non pubblicata, EU:T:2024:162, punto 19 e giurisprudenza ivi citata].

Sul pubblico di riferimento

17 Al punto 26 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che i prodotti e i servizi contrassegnati dal marchio richiesto fossero prevalentemente prodotti e servizi di uso quotidiano, destinati principalmente al grande pubblico, sebbene taluni di essi destinati anche a professionisti del settore. In funzione delle caratteristiche del singolo prodotto o servizio, il livello di attenzione del pubblico di riferimento varierebbe tra debole ed elevato.

18 Non vi è motivo di rimettere in discussione tali valutazioni, del resto non contestate dalla ricorrente.

Sul carattere distintivo del marchio richiesto

19 Ai punti da 27 a 37 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che la frase oggetto del marchio richiesto fosse uno dei simboli della lotta dell’Ucraina contro l’occupazione russa. Secondo la commissione di ricorso, essa è associata a un soldato dell’esercito ucraino e al paese nonché all’evento storico nel cui contesto è stata pronunciata. Pertanto, il pubblico di riferimento vedrebbe solo il messaggio politico trasmesso da tale frase e non percepirebbe né memorizzerebbe il segno in quanto marchio, vale a dire come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti e dei servizi che esso designa. Il segno di cui trattasi sarebbe percepito dal pubblico di riferimento come promozionale, ma nel senso che esso chiamerebbe al coraggio in un contesto di estrema avversità, e non nel senso di promuovere un’impresa economica o commerciale. Si tratterebbe dunque di uno slogan politico privo di carattere distintivo. A tal riguardo, l’identità della ricorrente sarebbe irrilevante. Secondo la commissione di ricorso, il messaggio espresso in russo e in inglese sarà compreso dal pubblico russofono dell’Unione. La frase in inglese conterrebbe parole inglesi di base facilmente comprese da qualsiasi russofono avente una conoscenza elementare dell’inglese.

20 Secondo la ricorrente, in primo luogo, la commissione di ricorso ha qualificato erroneamente il marchio richiesto come «slogan politico». Tale marchio sarebbe un grido di guerra emesso da una guardia di frontiera ucraina sull’Isola dei serpenti (Snake Island) il 24 febbraio 2022, primo giorno dell’invasione russa su larga scala dell’Ucraina. Si tratterebbe, pertanto, piuttosto di una frase originale ricollegabile ad un’unica fonte e ad un momento definito nel tempo. Peraltro, quand’anche il marchio richiesto sia stato successivamente utilizzato per testimoniare sostegno all’Ucraina, in quanto esso sarebbe legato in modo così unico alla risposta ucraina all’aggressione militare della Federazione russa, sarebbe inopportuno applicare a tale segno, ai fini della valutazione del suo carattere distintivo, criteri più restrittivi di quelli applicabili ad altri tipi di segni. Il fatto che un segno sia considerato uno slogan politico non ne escluderebbe automaticamente e totalmente il carattere distintivo rispetto a qualsiasi prodotto o servizio. Il pubblico di riferimento dell’Unione sarebbe abituato ad associare slogan politici all’origine di prodotti o di servizi, senza neppure che tali slogan abbiano acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso.

21 In secondo luogo, la ricorrente fa valere che il marchio richiesto presenta un carattere distintivo intrinseco rispetto a ciascuna categoria di beni e di servizi oggetto della domanda di registrazione, poiché un consumatore medio dell’Unione non sa cosa il segno, in lingua straniera, significhi e pochi di tali consumatori hanno sentito tale espressione prima del deposito del marchio richiesto. Le tre settimane intercorse tra l’evento da cui sarebbe scaturita la frase ripresa nel marchio richiesto e il deposito della domanda di marchio non sarebbero quindi bastate perché il segno fosse ampiamente utilizzato o percepito come privo di carattere distintivo al momento del deposito della domanda di registrazione. Omettendo di valutare il carattere distintivo del marchio richiesto rispetto ai prodotti e ai servizi specifici cui esso si riferisce, la commissione di ricorso sarebbe giunta ad una conclusione errata quanto all’applicazione della giurisprudenza relativa agli slogan pubblicitari al caso di specie. Infatti, la commissione di ricorso avrebbe, a torto, applicato la giurisprudenza sugli slogan pubblicitari, mentre il marchio richiesto non ha una funzione pubblicitaria intrinseca e non è pertanto una formula promozionale. Essa non avrebbe quindi valutato il carattere distintivo del marchio richiesto tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie.

22 In terzo luogo, secondo la ricorrente, la commissione di ricorso avrebbe dovuto prendere in considerazione la circostanza secondo cui il marchio richiesto era direttamente e senza ambiguità associato alla guardia di frontiera ucraina autore della frase ripresa nel marchio nonché alla ricorrente. La prassi dell’EUIPO dimostrerebbe che, nel caso di marchi composti da slogan politici, l’identità del richiedente il marchio può essere presa in considerazione nell’ambito della valutazione del carattere distintivo di tali marchi, al fine di evitare che altre imprese inducano il pubblico in errore. Ritenendo, nella fattispecie, che l’identità del richiedente il marchio non avesse alcuna incidenza sulla valutazione del carattere distintivo del marchio richiesto, la commissione di ricorso avrebbe omesso di tener conto di una delle circostanze cruciali del caso di specie.

23 La ricorrente sostiene che, quando un segno è così strettamente e senza ambiguità associato a una determinata persona o entità giuridica che si trovi dietro la creazione di detto segno o all’origine della sua creazione, il pubblico di riferimento colloca tale persona o entità all’origine commerciale dei prodotti o dei servizi recanti tale segno e associa quest’ultimo a tali soggetti. In ragione del suo simbolismo, i consumatori dell’Unione non potrebbero logicamente associare il marchio richiesto a nessun’altra fonte se non allo Stato ucraino e ai suoi difensori. Pertanto, un consumatore medio che acquistasse un prodotto commercializzato con il marchio richiesto stabilirebbe un nesso mentale tra il prodotto e l’autore della frase e crederebbe che, acquistando il prodotto, sostiene l’Ucraina. Si tratterebbe di un modo di pensare abituale dei consumatori di riferimento, che sarebbero esposti da anni a pratiche simili da parte di diverse organizzazioni.

24 L’EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente.

25 A tal riguardo, in primo luogo, la ricorrente sostiene invano che la commissione di ricorso ha commesso un errore qualificando il marchio richiesto come «slogan politico».

26 Infatti, come spiegato dalla commissione di ricorso al punto 31 della decisione impugnata, la frase ripresa nel marchio richiesto è stata ampiamente utilizzata, subito dopo essere stata pronunciata la prima volta, per testimoniare sostegno all’Ucraina ed è quindi divenuta, molto rapidamente, un simbolo della lotta dell’Ucraina contro l’aggressione della Federazione russa. Tale frase è stata così utilizzata in un contesto politico, ripetutamente e con l’obiettivo di esprimere e di promuovere sostegno all’Ucraina. Una situazione del genere corrisponde perfettamente alla definizione dell’espressione «slogan politico», addotta dalla ricorrente stessa al punto 22 del ricorso, vale a dire un’espressione utilizzata in un contesto politico o sociale, ripetitiva di un’idea o di uno scopo, finalizzata a persuadere il pubblico o un gruppo target del pubblico.

27 Anche se la ricorrente fa valere che la frase ripresa nel marchio richiesto non è uno slogan politico ma, al contrario, una reazione espressiva ad una minaccia imminente di pericolo mortale, ciò non toglie che, direttamente dopo l’evento che ha suscitato tale reazione, detta frase è divenuta uno slogan politico nel senso testé indicato al punto 26.

28 Parimenti a torto la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver ritenuto che uno slogan politico fosse necessariamente e automaticamente privo di qualsiasi carattere distintivo. È vero che la commissione di ricorso ha constatato, al punto 31 della decisione impugnata, che dal fatto che la frase ripresa nel marchio richiesto fosse immediatamente divenuta uno slogan politico risultava che il segno doveva essere considerato connesso all’evento storico nell’ambito del quale tale frase era stata pronunciata. Tuttavia, essa ha poi spiegato, facendo riferimento alle particolarità del marchio richiesto, che i consumatori vedrebbero solo il messaggio politico risultante con chiarezza dal segno, di modo che tale marchio non sarebbe percepito dal pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti e dei servizi da esso contrassegnati. Ne consegue che la commissione di ricorso non ha né applicato un ragionamento automatico, nel senso che qualsiasi slogan politico sarebbe necessariamente privo di carattere distintivo, né applicato criteri più restrittivi di quelli applicati ai segni che non sono composti da slogan politici.

29 In secondo luogo, anzitutto e come giustamente constatato dalla commissione di ricorso al punto 36 della decisione impugnata, il significato della frase in russo che figura nel marchio richiesto sarà compreso dalla parte del pubblico di riferimento che conosce il russo. Il segno contiene, peraltro, una frase composta da parole inglesi di base che sarà facilmente compresa dalla parte anglofona del pubblico di riferimento, vale a dire dal pubblico di riferimento dell’Irlanda e di Malta, nonché da quanti nel pubblico di riferimento dispongono di una conoscenza di base dell’inglese.

30 La frase ripresa nel marchio richiesto è stata utilizzata in netta prevalenza in un contesto non commerciale e sarà necessariamente associata strettissimamente dal pubblico di riferimento a tale contesto. Infatti, come giustamente rilevato dalla commissione di ricorso, la frase ripresa nel marchio richiesto è divenuta molto rapidamente uno dei simboli della lotta dell’Ucraina contro l’aggressione russa, associato a un soldato dell’esercito ucraino e, quindi, all’Ucraina. Tenuto conto dell’ampiezza della copertura mediatica di tale evento, la frase sarà associata a questo momento storico recente, ben noto al consumatore medio dell’Unione.

31 Quanto all’addebito secondo cui la commissione di ricorso avrebbe proceduto ad affermazioni indimostrate, occorre ricordare che nulla vieta all’EUIPO di prendere in considerazione, nella sua valutazione, fatti notori [v., in tal senso, sentenza del 13 aprile 2011, Smart. Technologies/UAMI (WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH), T-523/09, non pubblicata, EU:T:2011:175, punto 41 e giurisprudenza ivi citata]. Orbene, la ricorrente non ha contestato il fatto che la frase ripresa nel marchio richiesto sia stata, immediatamente dopo l’evento del 24 febbraio 2022, ampiamente diffusa dai media, di modo da essere divenuta rapidamente il simbolo della lotta dell’Ucraina contro l’aggressione russa. Infatti, la ricorrente si è limitata ad affermare che tre settimane non erano sufficienti a far sì che il segno in questione fosse largamente utilizzato e che nulla dimostrava che esso fosse stato utilizzato intensamente, nell’Unione, nel corso delle tre settimane successive all’invasione russa in Ucraina, per quanto la notizia di tale invasione sia stata senz’altro un tema importante nei media in quel momento. Peraltro, la ricorrente stessa ha dichiarato valere, nella domanda di registrazione depositata il 16 marzo 2022, ossia alla data che, conformemente alla giurisprudenza [v., in tal senso, sentenza del 21 maggio 2014, Bateaux mouches/UAMI (BATEAUX-MOUCHES), T-553/12, non pubblicata, EU:T:2014:264, punto 23 e giurisprudenza ivi citata], è pertinente al fine di valutare l’esistenza di un impedimento assoluto alla registrazione, che la frase ripresa nel marchio richiesto era una frase emblematica che era divenuta celebre in tutti i paesi del mondo nel corso delle tre settimane successive all’inizio dell’aggressione militare della Federazione russa contro l’Ucraina.

32 Inoltre, non può essere accolta neppure la censura della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso ha applicato a torto la giurisprudenza sugli slogan pubblicitari, mentre il marchio richiesto non avrebbe una funzione pubblicitaria intrinseca e non sarebbe pertanto una formula promozionale, dato che tale censura risulta da una lettura erronea della decisione impugnata.

33 Certamente, ai punti da 22 a 24 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ricordato la giurisprudenza relativa agli slogan pubblicitari. Tuttavia, essa non ha affatto applicato direttamente tale giurisprudenza al caso di specie. Ha piuttosto tratto da tale giurisprudenza il principio secondo cui il pubblico di riferimento è poco attento nei confronti di un segno che non gli dà immediatamente un’indicazione sulla provenienza o sulla destinazione di ciò che desidera acquistare, dato che non lo percepirebbe né lo memorizzerebbe come marchio, e ha trasposto tale principio al caso di specie. Essa ha altresì precisato, al punto 31 della decisione impugnata, che la frase ripresa nel marchio richiesto era uno dei simboli della lotta dell’Ucraina per la libertà e contro l’occupazione russa e, al punto 33 della decisione impugnata, che i consumatori vedrebbero solo il messaggio politico che risulterebbe con chiarezza dal marchio richiesto. Ha infine precisato, al punto 34 della decisione impugnata, che il marchio richiesto non sarebbe percepito come pubblicità per un’impresa economica o commerciale, ma tutt’al più nel senso che promuoverebbe il coraggio in un contesto di estrema avversità.

34 Ne consegue, da un lato, che la commissione di ricorso non ha considerato il marchio richiesto come uno slogan pubblicitario.

35 Dall’altro lato, la commissione di ricorso non è incorsa in alcun errore di diritto ritenendo che il principio generale secondo cui il pubblico di riferimento è poco attento nei confronti di un segno che non gli fornisce immediatamente un’indicazione sulla provenienza dei prodotti e dei servizi di cui trattasi, dato che non lo percepirebbe né lo memorizzerebbe come marchio, si applichi anche a segni il cui messaggio principale è di natura politica.

36 Orbene, tenuto conto della funzione essenziale di un marchio, quale ricordata al precedente punto 16, un segno non è in grado di svolgere tale funzione se il consumatore medio non percepisce, in sua presenza, l’indicazione dell’origine del prodotto o del servizio, bensì unicamente un messaggio politico.

37 E ancora, qualora lo stesso impedimento sia opposto per una categoria o un gruppo di prodotti o servizi, l’autorità competente può limitarsi ad una motivazione globale per tutti i prodotti o i servizi interessati [v. sentenza del 21 marzo 2014, FTI Touristik/UAMI (BigXtra), T-81/13, non pubblicata, EU:T:2014:140, punto 43 e giurisprudenza ivi citata]. Se è vero che la giurisprudenza ha precisato che una siffatta facoltà si estende solo a prodotti e servizi che presentano, tra loro, un nesso sufficientemente diretto e concreto, al punto da formare una categoria o un gruppo di prodotti o di servizi sufficientemente omogeneo, essa ha tuttavia indicato che occorre tener conto, al fine di valutare se i prodotti e i servizi presentino, tra loro, un nesso sufficientemente diretto e concreto e possano essere ripartiti in categorie o gruppi sufficientemente omogenei, dell’obiettivo di tale esercizio, ossia consentire e facilitare la valutazione in concreto della questione se il marchio oggetto della domanda di registrazione incorra o meno in uno degli impedimenti assoluti alla registrazione [v. sentenza del 13 maggio 2020, Koenig & Bauer/EUIPO (we’re on it), T-156/19, non pubblicata, EU:T:2020:200, punto 60 e giurisprudenza ivi citata]. Così, la ripartizione dei prodotti e servizi di cui trattasi in uno o più gruppi o categorie deve essere effettuata segnatamente sulla base delle caratteristiche che sono loro comuni e che sono pertinenti per l’analisi dell’opponibilità o meno al marchio richiesto, per detti prodotti e servizi, di un determinato impedimento assoluto alla registrazione (v. sentenza del 13 maggio 2020, we’re on it, T-156/19, non pubblicata, EU:T:2020:200, punto 61 e giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che una siffatta valutazione deve essere effettuata in concreto per l’esame di ciascuna domanda di registrazione e, se del caso, per ciascuno dei diversi impedimenti assoluti alla registrazione eventualmente applicabili (sentenza del 17 maggio 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C-437/15 P, EU:C:2017:380, punto 33).

38 Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha considerato, ai punti 34 e 37 della decisione impugnata, che il marchio richiesto non sarebbe percepito dal pubblico di riferimento come indicativo di un’origine commerciale. Peraltro, essa ha precisato, al punto 36 della decisione impugnata, che la frase ripresa nel marchio richiesto sarebbe interpretata anzitutto come un messaggio politico e che tale percezione sarebbe identica per tutti i prodotti o i servizi designati da tale marchio.

39 Conseguentemente la commissione di ricorso ha ritenuto che i prodotti e i servizi oggetto del marchio richiesto costituissero un gruppo sufficientemente omogeneo, tenuto conto dell’impedimento assoluto alla registrazione in cui ricadeva, a suo avviso, la registrazione di detto marchio.

40 Avendo, correttamente, considerato che il marchio richiesto non sarebbe percepito dal pubblico di riferimento come indicativo di un’origine commerciale, ma come un messaggio politico che promuove il sostegno alla lotta dell’Ucraina contro l’aggressione militare della Federazione russa, la commissione di ricorso poteva validamente raggruppare tutti i prodotti e i servizi oggetto del marchio richiesto in un’unica categoria, sebbene essi presentassero caratteristiche intrinseche diverse.

41 Pertanto, tenuto conto della specificità del marchio richiesto e della sua identica percezione da parte del pubblico di riferimento rispetto all’insieme dei prodotti e dei servizi oggetto della domanda di registrazione, la commissione di ricorso non è incorsa in alcun errore di valutazione nel ritenere che detti prodotti e servizi facessero parte di un solo gruppo al quale si applicava, alla stessa maniera, l’impedimento alla registrazione da essa individuato.

42 In terzo luogo, secondo una giurisprudenza costante, il carattere distintivo di un marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 dev’essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall’altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento (v. sentenza del 29 aprile 2004, Henkel/UAMI, C-456/01 P e C-457/01 P, EU:C:2004:258, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

43 L’argomento della ricorrente secondo cui il marchio richiesto è direttamente e senza ambiguità associato alla guardia di frontiera ucraina autore della frase ripresa in tale marchio e sarà pertanto percepito dal pubblico di riferimento come un segno distintivo che permette di identificare i prodotti e i servizi cui è apposto come provenienti dalla ricorrente rientra, tutt’al più, nell’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, e non dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, dato che la sua analisi implica la valutazione delle qualità che il marchio richiesto potrebbe aver acquisito in seguito all’uso presso il pubblico di riferimento, tali che quest’ultimo identifichi i prodotti e i servizi di cui trattasi come provenienti dalla ricorrente. Un simile argomento non può pertanto essere preso in considerazione in sede di valutazione del carattere distintivo intrinseco di tale marchio [v., in tal senso, sentenza del 24 settembre 2019, Crédit Mutuel Arkéa/EUIPO – Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel), T-13/18, EU:T:2019:673, punto 62]. Orbene, la ricorrente non ha invocato l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, né sostenuto che il marchio richiesto avesse acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso che ne era stato fatto, ai sensi di tale disposizione.

44 Da quanto precede risulta che la commissione di ricorso ha correttamente concluso che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

45 Ne consegue che il primo motivo della ricorrente deve essere respinto in quanto infondato.

Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione

46 Secondo la ricorrente, la commissione di ricorso ha violato i principi di parità di trattamento e di buona amministrazione applicando criteri di valutazione del carattere distintivo del marchio richiesto diversi da quelli applicati, in passato, nell’ambito della valutazione del carattere distintivo di segni simili, in particolare di slogan politici.

47 Visto che la commissione di ricorso ha affermato che il marchio richiesto non era distintivo per nessun prodotto o servizio per il fatto di essere stato ampiamente utilizzato in un contesto non commerciale, nessun marchio similmente composto da slogan politici, o da altri segni oggetto di un uso intensivo in un contesto non commerciale, politico o storico, avrebbe mai dovuto essere registrato per un prodotto o servizio, quale che fosse.

48 L’EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente.

49 L’EUIPO è tenuto ad esercitare le proprie competenze in conformità con i principi generali del diritto dell’Unione, quali il principio della parità di trattamento e il principio di buona amministrazione [sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, punto 73, e ordinanza del 12 dicembre 2013, Getty Images (US)/UAMI, C-70/13 P, non pubblicata, EU:C:2013:875, punto 41; v., altresì, sentenza del 4 luglio 2018, Deluxe Entertainment Services Group/EUIPO (deluxe), T-222/14 RENV, non pubblicata, EU:T:2018:402, punto 65 e giurisprudenza ivi citata].

50 Sebbene, in ossequio ai principi di parità di trattamento e di buona amministrazione, l’EUIPO debba prendere in considerazione le decisioni già adottate per domande simili e chiedersi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso, l’applicazione di tali principi deve tuttavia essere conciliata con il rispetto del principio di legalità, cosicché non può esservi parità di trattamento nell’illegittimità e la persona che chiede la registrazione di un segno come marchio non può invocare a proprio vantaggio un’eventuale illegittimità commessa a suo favore o a beneficio di altri al fine di ottenere una decisione identica. Peraltro, per ragioni di certezza del diritto e, segnatamente, di buona amministrazione, l’esame di qualsiasi domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo, per evitare registrazioni indebite di marchi. Un esame del genere deve essere eseguito, pertanto, in ogni caso concreto. Infatti, la registrazione di un segno come marchio dipende da criteri specifici, applicabili nell’ambito delle circostanze di fatto del caso di specie, destinati a verificare se il segno di cui trattasi ricada in un impedimento alla registrazione [v. sentenze del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, punti da 73 a 77 e giurisprudenza ivi citata, e del 14 febbraio 2019, Bayer Intellectual Property/EUIPO (Raffigurazione di un cuore), T-123/18, EU:T:2019:95, punto 34 e giurisprudenza ivi citata].

51 Dalla giurisprudenza della Corte risulta che tali considerazioni valgono anche se il segno di cui si chiede la registrazione è composto in modo identico a un marchio la cui registrazione è già stata accettata, il quale si riferisca a prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali è chiesta la registrazione del segno di cui trattasi [ordinanza del 12 dicembre 2013, Getty Images (US)/UAMI, C-70/13 P, non pubblicata, EU:C:2013:875, punto 45].

52 Infatti, la legittimità delle decisioni della commissione di ricorso, che rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non di un potere discrezionale, dev’essere valutata unicamente sulla base del regolamento 2017/1001, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale anteriore dell’EUIPO, che non può, comunque, vincolare il giudice dell’Unione [v. sentenze del 26 aprile 2007, Alcon/UAMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, punto 65 e giurisprudenza ivi citata, e del 26 giugno 2019, Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (200 PANORAMICZNYCH e a.), da T-117/18 a T-121/18, EU:T:2019:447, punto 114 e giurisprudenza ivi citata].

53 Nel caso di specie, come risulta dal precedente punto 44, la commissione di ricorso ha correttamente concluso, sulla base di un esame completo e concreto e tenendo conto delle circostanze pertinenti della fattispecie, che al marchio richiesto ostava l’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, cosicché la ricorrente non può utilmente invocare, al fine di inficiare tale conclusione, decisioni anteriori dell’EUIPO o una prassi decisionale dell’EUIPO che la commissione di ricorso non avrebbe seguito.

54 In considerazione di quanto precede, occorre respingere il secondo motivo in quanto infondato.

Sul terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001

55 La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha violato l’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 rifiutando di esaminare, nella decisione impugnata, l’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), di detto regolamento, sul quale l’esaminatore aveva fondato la sua decisione di rigetto del 22 dicembre 2022.

56 La ricorrente non rimette in discussione il diritto della commissione di ricorso di invocare un nuovo impedimento alla registrazione. Tuttavia, ritiene di aver diritto ad una decisione della commissione di ricorso sulla fondatezza dei motivi assunti dall’esaminatore, dato che essa ha investito tempo e sforzi per proporre il ricorso e ha pagato tasse ufficiali affinché tale decisione fosse riesaminata. L’esistenza di un diritto in tal senso sarebbe corroborata dal considerando 30 del regolamento 2017/1001.

57 L’EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente.

58 Ai termini dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, in seguito all’esame del merito del ricorso la commissione di ricorso delibera su di esso e può, in tal modo, esercitare le competenze dell’organo che ha emesso la decisione impugnata. Da tale disposizione consegue che, per effetto del ricorso contro una decisione dell’esaminatore recante diniego della registrazione, la commissione di ricorso può procedere ad un nuovo esame completo del merito della domanda di registrazione, tanto in diritto quanto in fatto [v. sentenza del 13 febbraio 2019, Nemius Group/EUIPO (DENTALDISK), T-278/18, non pubblicata, EU:T:2019:86, punto 29 e giurisprudenza ivi citata]. La commissione di ricorso è competente a riprendere l’esame della domanda di registrazione alla luce di tutti gli impedimenti assoluti alla registrazione enunciati dall’articolo 7 del regolamento 2017/1001, senza essere limitata dal ragionamento dell’esaminatore, e ciò senza dover presentare motivi specifici al riguardo [v., in tal senso, sentenza del 17 gennaio 2017, Netguru/EUIPO (NETGURU), T-54/16, non pubblicata, EU:T:2017:9, punto 82 e giurisprudenza ivi citata].

59 Peraltro, conformemente all’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, nell’ambito dell’esame degli impedimenti assoluti alla registrazione, gli esaminatori dell’UAMI e, in sede di ricorso, le commissioni di ricorso dell’UAMI devono procedere d’ufficio all’esame dei fatti pertinenti per stabilire se al marchio di cui si chiede la registrazione si applichi o meno uno degli impedimenti alla registrazione enunciati all’articolo 7 del medesimo regolamento. Ne consegue che gli organi competenti dell’EUIPO possono essere indotti a fondare le loro decisioni su fatti che non siano stati invocati dal richiedente [sentenze del 22 giugno 2006, Storck/UAMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422, punto 50, e del 21 aprile 2015, Louis Vuitton Malletier/UAMI – Nanu-Nana (Rappresentazione di un motivo a scacchiera di colore grigio), T-360/12, non pubblicata, EU:T:2015:214, punto 59], a condizione che sia rispettato il diritto del richiedente di essere ascoltato (v., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2019, DENTALDISK, T-278/18, non pubblicata, EU:T:2019:86, punto 31). Orbene, l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 consente alla commissione di ricorso dell’EUIPO di invitare le parti, «ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro il termine da essa assegnato, le loro deduzioni sulle proprie notificazioni».

60 Nel caso di specie, la ricorrente è stata informata, con la comunicazione del 13 giugno 2023 (v. punto 7 supra), che il segno sembrava altresì privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, ed è stata invitata a presentare le sue osservazioni al riguardo. La commissione di ricorso ha tenuto debito conto di tali osservazioni nella decisione impugnata, come risulta, per esempio, dal punto 32 della presente sentenza. Di conseguenza, il diritto della ricorrente di essere ascoltata è stato, nella specie, rispettato.

61 A seguito di un esame completo e specifico della domanda di registrazione del marchio richiesto, la commissione di ricorso ha respinto, con la decisione impugnata, il ricorso della ricorrente volto a contestare il rigetto di tale domanda da parte dell’esaminatore sul fondamento dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, e ha ritenuto che non fosse quindi più necessario esaminare se il marchio richiesto dovesse essere escluso dalla registrazione anche in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento.

62 Così facendo, la commissione di ricorso ha esercitato l’ampio potere discrezionale riconosciutole dall’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 e ha esercitato le competenze dell’esaminatore al fine di procedere ad un nuovo esame completo del merito della domanda di registrazione, tanto in diritto quanto in fatto.

63 Orbene, dalla formulazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 risulta che è sufficiente che sia applicabile uno degli impedimenti assoluti alla registrazione elencati in tale disposizione affinché il segno di cui trattasi non possa essere registrato come marchio dell’Unione europea [v. sentenza del 2 marzo 2022, Pluscard Service/EUIPO (PLUSCARD), T-669/20, non pubblicata, EU:T:2022:106, punto 67 e giurisprudenza ivi citata].

64 Avendo, correttamente, concluso che al marchio richiesto ostava l’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, la commissione di ricorso ha potuto, senza incorrere in errori di diritto, ritenere che non fosse più necessario esaminare se il marchio richiesto dovesse essere escluso dalla registrazione altresì in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), di detto regolamento.

65 Pertanto, il terzo motivo deve essere respinto in quanto infondato e con esso, di conseguenza, il ricorso nel suo insieme.

Sulle spese

66 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

67 Poiché l’EUIPO ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese solo in caso di udienza, occorre, in assenza di udienza, disporre che ciascuna parte si faccia carico delle proprie spese.

PQM

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Administration of the State Border Guard Service of Ukraine e l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si faranno carico ciascuno delle proprie spese.

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 novembre 2024.