DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA’ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 8 ottobre 2024 (in Gazz. Uff. 17 ottobre 2024, n. 244)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA’ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 8 ottobre 2024 (in Gazz. Uff. 17 ottobre 2024, n. 244)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA’ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 8 ottobre 2024 (in Gazz. Uff. 17 ottobre 2024, n. 244). – Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (menzione tradizionale specifica: denominazione di origine controllata – DOC) dei vini «Alto Adige» o «dell’Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler»).  

IL DIRIGENTE DELLA PQA I

della Direzione generale per la promozione

della qualità agroalimentare

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con regolamento (UE) 2021/2117 del 2 dicembre 2021;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1606 della Commissione del 30 maggio 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/33 per quanto riguarda alcune disposizioni sulle denominazioni di origine protette e sulle indicazioni geografiche protette dei vini e sulla presentazione delle indicazioni obbligatorie dei prodotti vitivinicoli nonché norme specifiche relative all’indicazione e alla designazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli e il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda la certificazione dei prodotti vitivinicoli importati;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento

(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l’uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1607 della Commissione del 30 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE)

2019/34 per quanto riguarda l’adeguamento di taluni riferimenti giuridici;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell’8 aprile 2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016 concernenti la procedura per la presentazione e l’esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione»;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero – Sezione qualità – vini DOP e IGP, concernente l’approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell’U.E. all’epoca vigente, nonché dei relativi fascicoli tecnici, ivi compreso il disciplinare consolidato della DOP «Alto Adige» o «dell’Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler») e il relativo documento unico riepilogativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione qualità – vini DOP e IGP, con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Alto Adige» o «dell’Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler»);

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione qualità – vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 2 ottobre 2014, con il quale è stato modificato il disciplinare della DOP dei vini «Alto Adige» o «dell’Alto Adige», (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler»);

Vista la Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. C 225 del 5 luglio 2019, concernente la pubblicazione della comunicazione di approvazione della modifica ordinaria, ai sensi del regolamento UE n. 33/2019, art. 61, par. 6, comma 3, lettera b) e comma 4), del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Alto Adige» o «dell’Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler»), di cui al predetto decreto ministeriale del 18 settembre 2014;

Visto il provvedimento ministeriale 12 luglio 2019 pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione qualità – vini DOP e IGP, e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 31 luglio 2019 – comunicati (concernente informazioni agli operatori della pubblicazione della predetta modifica ordinaria nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. C 225 del 5 luglio 2019);

Vista la proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione che comporta modifiche al documento unico, della DOP dei vini «Alto Adige» o «dell’Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 2023;

Vista la successiva pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Alto Adige», riguardante l’art. 5, comma 1, dello stesso disciplinare, limitatamente alla modifica di categoria ordinaria, come riportato nel comunicato «Sospensione della pubblicazione del provvedimento finale di approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini “Alto Adige” o “dell’Alto Adige” (in lingua tedesca “Südtirol” o “Südtiroler”)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 2023;

Viste le successive integrazioni alla proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Alto Adige» o «dell’Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 2023, approvate dal Comitato nazionale vini DOP e IGP nella riunione del 24 giugno 2024 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 30 luglio 2024;

Considerato che a seguito dell’esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all’art. 13, comma 7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i requisiti per approvare, con il presente decreto, le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Alto Adige» conformemente alla citata proposta di modifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 2023 e successive integrazioni di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 2023 e n. 177 del 30 luglio 2024;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Alto Adige» o «dell’Alto Adige» nonché alla comunicazione della stessa modifica alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell’art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento UE n. 34/2019;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell’art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall’Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l’attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall’U.C.B. il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l’art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell’incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall’Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell’art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l’incarico di direttore dell’Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Decreta:

Art. 1

1. Al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Alto Adige» o «dell’Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler») così come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 18 settembre 2014, richiamato in premessa, sono apportate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 2023 come integrate con le modifiche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 287 del 9 dicembre 2023 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 30 luglio 2024.

2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Alto Adige» o «dell’Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler») così come consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, e il relativo documento unico consolidato figurano rispettivamente negli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all’art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell’art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell’Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.

3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche ordinarie di cui all’art. 1 sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2024-2025.

4. L’elenco dei codici previsto dall’art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 25 febbraio 2022, è aggiornato in relazione alle modifiche di cui all’art. 1.

6. Il presente decreto, unitamente al disciplinare di produzione consolidato con le modifiche ordinarie di cui all’art. 1 del presente decreto, sarà pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione qualità – vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 1 Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Alto Adige» o «dell’Alto Adige» (in lingua tedesca «Siidtirol» o «Siidtiroler») è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

1) Tipologie relative ai vini «Alto Adige»:

Spumante (categoria Vino Spumante di Qualità) anche riserva;

Spumante rosè (categoria Vino Spumante di Qualità); Spumante Chardonnay (categoria Vino Spumante di Qualità); Spumante (categoria Vino Spumante di Qualità) Pinot Bianco; Spumante (categoria Vino Spumante di Qualità) Pinot Grigio;

Spumante (categoria Vino Spumante di Qualità) Pinot Nero anche Rosato;

Bianco in lingua tedesca «Weiss», anche passito o vendemmia tardiva o riserva, senza menzione del vitigno;

Rosso in lingua tedesca «Rot» anche riserva, senza menzione del vitigno; Chardonnay, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Kerner, anche passito o vendemmia tardiva o riserva; Moscato Giallo, anche passito o vendemmia tardiva o riserva; Miiller Thurgau, anche passito o vendemmia tardiva e riserva; Pinot Bianco, anche passito o vendemmia tardiva o riserva; Pinot Grigio, anche passito o vendemmia tardiva o riserva; Riesling, anche passito o vendemmia tardiva o riserva; Riesling Italico, anche vendemmia tardiva o riserva; Sauvignon, anche passito o vendemmia tardiva o riserva; Sylvaner, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Traminer Aromatico, anche passito o vendemmia tardiva o riserva; Cabernet o Cabernet Sauvignon o Cabernet Franc, anche riserva; Lagrein, anche riserva;

Lagrein rosato o rosè o Kretzer; Malvasia, anche riserva; Merlot, anche riserva;

Merlot rosato o rosè o Kretzer;

Moscato Rosa, anche passito o vendemmia tardiva o riserva; Pinot Nero, anche riserva;

Pinot Nero rosato o rosè o Kretzer;

Schiava o Schiava Grossa o Schiava Gentile, anche riserva; Schiava Grigia, anche riserva;

Con la menzione di due vitigni:

a) Bivarietali bianchi anche passito o riserva

−    Chardonnay – Pinot Bianco

−    Chardonnay – Pinot Grigio

−    Pinot Bianco – Pinot Grigio

b) Bivarietali rossi anche riserva

−    Cabernet – Merlot

−    Cabernet – Lagrein

−    Lagrein – Merlot

2) «Alto Adige» sottozona «Colli di Bolzano» o «Bozner Leiten», anche riserva;

3) «Alto Adige» sottozona «Meranese di Collina» o «Meranese» o «Meraner», o “Meranese Burggraviato” o «Meraner Hiigel» o “Meraner Burggrafler”, anche con menzione del vitigno Schiava e con la menzione riserva;

4) «Alto Adige» sottozona «Santa Maddalena» o «Sankt Magdalener» o «S. Maddalena» o «St. Magdalener», anche con specificazione aggiuntiva classico e/o riserva;

5) tipologie relative ai vini «Alto Adige» sottozona «Terlano» o «Terlaner» anche con specificazione aggiuntiva classico;

senza menzione di vitigno, anche passito o riserva;

Chardonnay, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Miiller Thurgau, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Pinot Bianco, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Pinot Grigio, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Riesling, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Riesling Italico, anche vendemmia tardiva o riserva;

Sauvignon, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Sylvaner, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

6) tipologie relative ai vini «Alto Adige» sottozona «Valle Isarco» o «Eisacktal» o «Eisacktaler»:

Kerner, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Miiller Thurgau, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Pinot Grigio, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Riesling, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Sylvaner, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Traminer Aromatico, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Veltliner, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Bianco in lingua tedesca «Weiss», anche riserva, senza menzione del vitigno;

Pinot Bianco, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Chardonnay, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Sauvignon, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

«Klausner Laitacher», anche riserva;

7) tipologie relative ai vini «Alto Adige» sottozona «Valle Venosta» o «Vinschgau»:

Chardonnay, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Kerner anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Miiller Thurgau, anche passito o vendemmia tardiva;

Pinot Bianco, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Pinot Grigio, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Riesling, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Sauvignon, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Traminer Aromatico, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Pinot Nero, anche riserva;

Schiava, anche riserva.

Tuttavia la denominazione «Alto Adige» può essere utilizzata quale specificazione aggiuntiva per i vini «Lago di Caldaro» o «Caldaro» recanti la menzione «classico» o «classico superiore», ottenuti  da uve prodotte nei comuni di Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo, come previsto dal disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Caldaro» o «Lago di Caldaro».

Qualora nell’etichettatura siano nominate due o più varietà di vite, o i loro sinonimi, per qualificare le relative tipologie di vini, le varietà di uve da vino devono:

a) figurare in ordine decrescente di percentuale rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute;

b) rappresentare un quantitativo superiore al 15 per cento del totale delle uve utilizzate, salvi i casi di indicazione delle varietà nella parte descrittiva per tipologie di vini non qualificate con il nome dei vitigni;

c) figurare con caratteri aventi le stesse dimensioni, evidenza, colore e intensità colorimetrica.

Art. 2 Base ampelografica

La denominazione di origine controllata di cui all’art. 1 è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

2.1. «Alto Adige» o «dell’Alto Adige», in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler” senza sottozona di cui all’art. 1:

a) con la specificazione di uno dei vitigni di cui all’Art. 1 (anche nella tipologia passito o vendemmia tardiva o riserva) è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dei vigneti aventi in ambito aziendale almeno l’85% dei corrispondenti vitigni. Possono concorrere, fino a un  massimo del 15%, le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella Provincia autonoma di Bolzano.

b) con la specificazione di due vitigni (Cabernet-Merlot, Cabernet-Lagrein, Merlot-Lagrein): vigneti che possono concorrere congiuntamente alla produzione dei mosti e dei vini. Entrambe le varietà devono essere presenti per oltre il 15% del totale. In etichetta il vitigno preponderante precede l’altro ed entrambi sono riportati in caratteri uguali e sulla stessa riga, utilizzando il sinonimo Cabernet per  il Cabernet Franc e il Cabernet Sauvignon;

c) spumante a fermentazione in bottiglia: uve Pinot Bianco e/o Pinot Nero e/o Chardonnay, iscritti allo Schedario. Per il tipo «rosè» il Pinot Nero deve essere presente per almeno il 20%;

d) bianco, in lingua tedesca «Weiss», senza menzione del vitigno, anche nella tipologia passito o vendemmia tardiva o riserva: Chardonnay e/o Pinot Bianco e/o Pinot Grigio e/o Miiller Thurgau e/o Sauvignon, e/o Riesling e/o Silvaner e/o Traminer Aromatico e/o Kerner da soli o congiuntamente  per almeno 80 %. Per la restante parte possono concorrere i vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Provincia autonoma di Bolzano.

e) passito con la specificazione di due vitigni: Chardonnay e/o Pinot Bianco e/o Pinot Grigio devono essere presenti due di tali varietà ed entrambe devono essere presenti per oltre il 15% del totale;

f)   con la specificazione di due vitigni (Chardonnay-Pinot Bianco, Chardonnay-Pinot Grigio, Pinot Bianco-Pinot Grigio): vigneti che possono concorrere congiuntamente alla produzione dei mosti e dei vini. Entrambe le varietà devono essere presenti per oltre il 15% del totale.

g) Rosso, in lingua tedesca «Rot», senza menzione del vitigno, anche riserva: Schiava e/o Lagrein e/o Pinot Nero e/o Merlot e/o Cabernet da soli o congiuntamente per almeno 80 %. Per la restante parte possono concorrere i vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella Provincia autonoma di Bolzano.

2.2. “Alto Adige Colli di Bolzano” in lingua tedesca “Siidtirol Bozner Leiten”; “Alto Adige Meranese di Collina” o “Alto Adige Meranese” in lingua tedesca “Siidtirol Meraner” o “Meraner Hiigel”, “Meranese Burgraviato” in lingua tedesca Meraner Burggrafler; “Alto Adige Santa Maddalena” in lingua tedesca “Siidtirol St. Magdalener”: vigneti con almeno l’85% di vitigni  Schiave. Per la differenza fino al 15% è consentita la presenza di altri vitigni a frutto di colore  analogo e idonei alla coltivazione nella Provincia autonoma di Bolzano;

2.3. «Alto Adige» «Terlano» in lingua tedesca “Siidtirol Terlaner”:

a) con specificazione di vitigno: vigneti costituiti per almeno l’85% dai vitigni della varietà specificata (Pinot Bianco, Chardonnay, Riesling Italico, Riesling, Sauvignon, Sylvaner, Miiller Thurgau, Pinot Grigio). Possono essere presenti nei vigneti, per la differenza fino al 15% altri vitigni a frutto di colore analogo e idonei alla coltivazione nella Provincia autonoma di Bolzano;

b) senza specificazione di vitigno: vigneti con Pinot Bianco e/o Chardonnay non meno del 50% e per la restante percentuale, congiuntamente o disgiuntamente da: Riesling Italico, Riesling, Sauvignon, Sylvaner, Miiller Thurgau e Pinot Grigio, che possono concorrere alla produzione dei mosti e dei  vini. E’ ammessa la presenza di altri vitigni a frutto di colore analogo e idonei alla coltivazione per la Provincia autonoma di Bolzano, nella misura massima del 15%;

2.4. «Alto Adige» «Valle Isarco»: in lingua tedesca “Siidtirol Eisacktaler”:

a) con specificazione di vitigno: vigneti costituiti per almeno l’85% dai vitigni della varietà specificata (Traminer Aromatico, Pinot Grigio, Veltliner, Sylvaner, Miiller Thurgau,  Kerner, Riesling, Pinot Bianco, Chardonnay, Sauvignon). Possono essere presenti nei vigneti, per la  differenza fino al 15% altri vitigni a frutto di colore analogo e idonei alla coltivazione per  la provincia autonoma di Bolzano;

b) bianco, in lingua tedesca «Weiss», senza menzione del vitigno, anche riserva: Miiller Thurgau e/o Silvaner e/o Veltliner e/o Riesling almeno 65 %. Per la restante parte possono concorrere i seguenti vitigni a bacca bianca idonei per la sottozona Valle Isarco: Pinot Grigio, Kerner, Pinot Bianco, Chardonnay, Sauvignon.

c) per i vini designati «Alto Adige Valle Isarco Klausner Laitacher» le uve devono provenire da vigneti costituiti dai vitigni Schiava e/o Portoghese e/o Lagrein e/o Pinot Nero, situati nei comuni di Barbiano, Chiusa, Velturno e Villandro;

2.5. «Alto Adige» «Valle Venosta» in lingua tedesca “Siidtirol Vinschgau” con la menzione obbligatoria del vitigno: Chardonnay, Kerner, Miiller Thurgau, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Riesling, Traminer Aromatico, Sauvignon, Pinot Nero, Schiava: vigneti costituiti per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni. Per il restante 15% possono essere presenti altri vitigni a frutto di colore analogo e idonei alla coltivazione per la provincia autonoma di Bolzano;

2.6. Se la denominazione di origine controllata di cui all’art. 1 è seguita da una delle seguenti “unità geografiche aggiuntive”, come definite nell’ art. 7.2, la base ampelografica definita per ciascuna tipologia di vino nel presente articolo 2, è limitata ai seguenti vitigni, sia per quanto riguarda la  varietà principale che anche per quanto riguarda eventuali varietà complementari:

Nel comune di Aldino:

–     Aldein-Aich: vitigni Pinot Bianco, Pinot Nero;

Nel comune di Appiano:

–     Eppan Berg: vitigni Pinot Bianco, Chardonnay, Pinot Grigio, Sauvignon, Pinot Nero;

–     Eppan-Berg-Schulthaus: vitigno Pinot Bianco;

–     Montiggl: vitigni Sauvignon, Chardonnay, Riesling, Pinot Bianco, Pinot Grigio;

–     Girlan: vitigni Pinot Bianco, Chardonnay, Sauvignon, Pinot Nero, Schiava;

–     Girlan-Gschleier: vitigno Schiava;

–     Kreit: vitigni Pinot Bianco, Chardonnay, Sauvignon, Pinot Grigio, Pinot Nero;

–     St. Anna: vitigni Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay, Sauvignon, Pinot Nero;

–     Maderneid: vitigni Chardonnay, Sauvignon, Pinot Grigio, Pinot Nero, Merlot;

–     Missian: vitigni Pinot Bianco, Chardonnay, Sauvignon, Schiava;

–     Paulsner Feld: vitigni Pinot Grigio, Sauvignon, Traminer Aromatico, Pinot Nero, Merlot;

–     Huberfeld: vitigni: Chardonnay, Schiava, Lagrein, Merlot, Cabernet;

Nel comune di Bolzano:

–     Gries: vitigni Lagrein, Merlot, Cabernet;

–     Gries-Moritzing: vitigno Lagrein;

–     St. Justina: vitigni Schiava, Lagrein;

–     Rentsch: vitigni Schiava, Lagrein;

–     Prazoll: vitigni Schiava, Lagrein;

–     Kampenn: vitigni Sauvignon, Chardonnay, Schiava, Kerner;

–     Kampill: vitigni Cabernet, Lagrein, Chardonnay;

Nei comuni di Bolzano e Renon:

–     Leitach: vitigni Schiava, Lagrein;

–     St. Peter: vitigni Schiava, Lagrein, Sauvignon;

Nei comuni di Bressanone, Naz Sciaves e Varna:

–     Brixner: vitigni Kerner, Silvaner, Riesling e Veltliner;

Nel comune di Caldaro:

–     Plantaditsch: vitigni Schiava, Chardonnay, Merlot;

–     Wadleith: vitigni Chardonnay, Pinot Grigio, Sauvignon, Lagrein, Cabernet;

–     St. Josef: vitigni Schiava, Cabernet, Merlot, Lagrein;

–     Barleit: vitigni Sauvignon, Traminer Aromatico, Chardonnay, Schiava e Pinot Nero;

–     St. Nikolaus: vitigni Sauvignon, Pinot Bianco, Pinot Nero;

–     Planitzing: vitigni Sauvignon, Pinot Bianco, Pinot Nero;

–     Dorf: vitigni Chardonnay, Pinot Grigio, Pinot Nero;

–     Altenburg: vitigni Pinot Bianco, Chardonnay, Pinot Nero;

–     Mezzan: vitigno Pinot Nero;

Nei comuni di Caldaro e Vadena:

–     Feld: vitigni Lagrein, Cabernet, Merlot, Schiava, Moscato Giallo; Nel comune di Castelbello-Ciardes:

–     Kastelbeller: vitigni Pinot Bianco, Riesling, Pinot Nero;

–     Kastelbell-Juvaler: vitigno Riesling;

Nel comune di Chiusa:

–     Frag: vitigno Pinot Grigio;

–     Pardell: vitigni Miiller Thurgau, Sylvaner e Kerner;

Nel comune di Cornedo:

–     Karneid: Vitigni: Sauvignon, Kerner, Pinot Bianco, Chardonnay, Pinot Grigio;

Nel comune di Cortaccia:

–     Graun: vitigno Miiller Thurgau;

–     Penon: vitigni Pinot Bianco, Pinot Grigio, Sauvignon;

–     Penon – Kofl: vitigno Sauvignon;

–     Penon – Hofstatt: vitigno Pinot Bianco;

–     Rain: vitigni Traminer Aromatico, Sauvignon, Pinot Grigio;

–     Brenntal: vitigni Traminer Aromatico, Merlot, Cabernet;

–     Frauenrigl: vitigni Traminer Aromatico, Cabernet, Merlot;

–     Entiklar: vitigni Chardonnay, Cabernet, Merlot;

–     Eggen: vitigni Chardonnay, Cabernet, Schiava;

–     Milla: vitigni Chardonnay, Cabernet, Merlot;

Nel comune di Cortina s.s.d.v.:

–     Giatl: vitigni Chardonnay, Pinot Grigio;

Nel comune di Egna:

–     Griesfeld: vitigno Lagrein;

–     Mazon: vitigno Pinot Nero;

Nei comuni di Egna e Montagna:

–     Lehen: vitigni Chardonnay, Traminer Aromatico, Lagrein;

Nel comune di Funes:

–     Nafen: vitigno Kerner;

Nel comune di Lagundo:

–     Rosengarten: vitigno Schiava;

Nel comune di Magrè:

–     Margreid-Leiten: vitigni Chardonnay, Traminer Aromatico, Cabernet, Merlot, Schiava;

–     Kreuzweg: vitigni Chardonnay, Pinot Grigio, Cabernet, Merlot;

–     Punggl: vitigni Chardonnay, Pinot Grigio, Merlot;

–     Unterfennberg-Hofstatt: vitigno Miiller Thurgau;

Nei comuni di Meltina e Terlano:

–     Vorberg: vitigni Pinot Bianco, Sauvignon, Chardonnay;

Nel comune di Merano:

–     Labers: vitigni Pinot Bianco, Sauvignon, Pinot Nero;

–     Freiberg: vitigni Pinot Bianco, Sauvignon, Pinot Nero;

–     Kiichelberg: vitigno Schiava;

Nel comune di Montagna:

–     Kalditsch: vitigno Pinot Nero;

–     Pinzon-Gebach: vitigno Sauvignon;

–     Pinzon: vitigni Pinot Bianco, Sauvignon, Pinot Nero;

–     Glen: vitigno Pinot Nero;

Nei comuni di Nalles e Tesimo:

–     Sirmian: vitigni Pinot Bianco, Chardonnay, Sauvignon;

Nel comune di Naturno:

–     Naturnser: vitigni Pinot Bianco, Riesling, Pinot Nero;

Nel comune di Ora:

–     Furggl: vitigni Chardonnay, Pinot Grigio, Lagrein;

–     Kiechelberg: vitigni Chardonnay, Pinot Grigio, Pinot Nero;

Nel comune di Parcines:

–     Partschinser: vitigni Pinot Bianco, Riesling, Pinot Nero;

Nel comune di Renon:

–     Ritten: vitigni Pinot Bianco, Chardonnay, Sauvignon, Pinot Nero;

Nel comune di Salorno:

–     Salurn-Pfatten: vitigni Chardonnay, Pinot Grigio;

–     Buchholz: vitigni Pinot Bianco, Chardonnay, Pinot Nero;

Nel comune di Silandro:

–     Vetzaner: vitigni Pinot Bianco, Riesling, Pinot Nero;

Nel comune di Terlano:

–     Siebeneich: vitigni, Cabernet, Lagrein, Merlot, Sauvignon, Chardonnay;

–     Klaus: vitigno Sauvignon;

–     Kreuth: vitigni Chardonnay, Pinot Bianco, Sauvignon;

Nel comune di Termeno:

–     Soll: vitigni Traminer Aromatico, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay;

–     Tramin-Soll: vitigno Traminer Aromatico;

–     Putznai: vitigni Lagrein, Cabernet, Schiava;

–     St. Jacob: vitigni Traminer Aromatico, Merlot;

–     Tramin-St. Jacob: vitigno Traminer Aromatico;

–     Steinacker: vitigni Chardonnay, Lagrein, Merlot

–     Plon: vitigni Traminer Aromatico, Chardonnay;

–     Tramin-Plon: vitigno Traminer Aromatico;

–     Rungg: vitigni Traminer Aromatico, Merlot, Cabernet;

–     Tramin-Rungg: vitigno Traminer Aromatico.

Nel comune di Tirolo:

–     Tirol: vitigni Pinot Bianco, Sauvignon, Pinot Nero;

Nel comune di Velturno:

–     Schrambach: vitigno Sylvaner;

Nel comune di Villandro:

–     Sauders: vitigno Veltliner.

Salvo l’indicazione delle unità geografiche aggiuntive nel contesto della descrizione del vino, l’uso dell’unità geografica aggiuntiva deve essere accompagnato sempre dal pittogramma come descritto nell’ Allegato 1.

Art. 3 Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all’art. 1 è cosi stabilita:

3.1. «Alto Adige» o «dell’Alto Adige» in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler”:

le uve destinate alla produzione dei vini «Alto Adige» devono essere prodotte nella parte del  territorio della provincia di Bolzano idoneo alla produzione dei vini di qualita’ previsti nel presente disciplinare. In particolare, la zona idonea comprende:

a) il territorio viticolo dei comuni di: Aldino, Andriano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caines, Caldaro, Cermes, Cornedo all’Isarco, Cortaccia, Cortina all’Adige, Egna, Fie’, Gargazzone, Lagundo, Laives, Lana, Magre’ all’Adige, Marlengo, Meltina, Merano, Montagna, Nalles, Ora, Postal, Renon, Rifiano, Salorno, San Genesio, San Pancrazio, Scena, Termeno, Terlano, Tesimo, Tirolo, Trodena, Vadena;

b) in parte il territorio dei comuni di Barbiano, Bressanone, Castelrotto, Chiusa, Funes, Laion, Naz- Sciaves, Velturno, Villandro e Varna delimitati nell’art. 3, punto 3.6;

c) in parte il territorio dei comuni di Castelbello-Ciardes, Laces, Naturno, Parcines e Silandro delimitati nell’art. 3, punto 3.7;

3.2. «Alto Adige» sottozona «Colli di Bolzano» in lingua tedesca “Siidtirol Bozner Leiten”: le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende tutto il territorio amministrativo comunale di Laives e in parte quello dei comuni di Terlano, S. Genesio, Bolzano, Renon, Fie’ e Cornedo. Tale zona e’ esternamente cosi’ delimitata: partendo dall’incrocio della strada statale del Brennero n. 12 con il confine comunale di Laives, in prossimita’ del km 427,700, il limite segue in direzione ovest il confine comunale di Laives, fino ad arrivare al fiume Adige. Volge quindi a nord, sempre lungo il confine comunale di Laives, e poi lungo quello di Bolzano nella stessa direzione, identificandosi, salvo brevi tratti con il fiume Adige, fino a raggiungere la localita’ Pie’ di Castello del comune di Bolzano. Prosegue in direzione nord-ovest lungo la sponda sinistra dell’Adige fino a incrociare il confine comunale di Terlano a nordovest di Vilpiano, segue quindi, verso nord-est prima e sud-est poi il confine di Terlano sino al Kaltenbrunen Bach. Dal punto di incrocio con il  corso d’acqua segue una retta verso est passante per le quote 829, 786 e 742 (Masi Schmalz, Egger, Moar e Trattoria Colonna) quest’ultima sul confine comunale di Bolzano. Il limite segue quindi il confine di Bolzano sino a incrociare il rio S. Genesio che risale fino alla quota 788 da dove prosegue per una retta in direzione nord passando per le quote 942, 878 (Moro Le Fosse) e 889. Da quota 889 segue una retta verso sud-est sino a raggiungere al km 4 la strada provinciale della Valle del Sarentino. Prosegue verso nord per tale strada fino al km 6 da dove segue una retta verso est sino al raggungere la quota 872 per piegare poi verso sud lungo una retta che passa per le quote 763 (Lorno), 856 (Masi Alti) e raggiungere quota 780 (Nop). Da qui la retta prosegue verso est, raggiunge quota 1.192 nel centro abitato l’Assunta, piega quindi verso sud, attraversa quota 871 e raggiunge quota 807 (Signato), piega quindi verso est lungo una retta spezzata passante a sud di Selva di Signato per le quote 964, 1.175, 996, 953, 897, 916 e 885 da dove prosegue per la strada che conduce a Ospiti passando per le quote 955, 974, 972 e 847. Da quota 847 prosegue verso nord-est per una retta spezzata passante per le quote 743 (Castelpietra), 998 (Siffiano), 981, 982 (Belvedere), 642, 805 (Molin del Buco) e 868. Da 868 il limite segue una retta verso sud passante per le quote 734, 376 e attraversato il fiume Isarco raggiunge la quota 822 (Selva di Platzhammer) da dove prosegue per la rotabile che in direzione sud raggiunge il centro abitato di Fie’ allo Scillar, prosegue per la strada che porta a Fie’ di sopra, l’attraversa e quindi per la rotabile, in direzione sud-est e poi sud-ovest, raggiunge Molino dopo aver toccato le quote 923, 910 e 842. Da Molino prosegue verso ovest lungo  il corso d’acqua sino a incrociare la provinciale per Fie’, segue questa verso ovest fino al km 5.500 circa, dove per la rotabile verso sud raggiunge Presule (quota 878), da qui in direzione sud-ovest segue una retta spezzata passante per le quote 865, 979, 833, 727, 481, 722 e 823, quest’ultima quota nel centro abitato di Collepietra. Da Collepietra segue la rotabile che prima verso sud e poi verso ovest raggiunge quota 706 poco prima di Mortner. Da quota 706 segue il sentiero verso sud-ovest  fino a raggiungere Maso Wienden da dove segue una retta spezzata verso ovest che passa per Maso Brunner (quota 802), taglia la strada statale n. 241 della Val d’Ega a quota 448, tocca Maso Roll (quota 944) e S. Isidoro (quota 928). Il limite prosegue lungo la rotabile che porta al Colle dei Contadini (quota 1.136) e, quindi, verso sud segue il sentiero che, conduce al rifugio Prati di Kohl.  Da qui il limite segue in direzione sud il confine comunale di Bolzano e poi nella stessa direzione quello di Laives fino ad arrivare al punto di partenza della descrizione. All’interno della zona di cui sopra sono da escludersi tutti i territori appartenenti alla zona di produzione del vino «Santa Maddalena» di cui al successivo punto 3.4;

3.3. «Alto Adige» sottozona «Meranese di Collina» o «Meranese» in lingua tedesca “Siidtirol Meraner” o “Meraner Hiigel” o “Meraner Burggrafler o “Meranese Burggraviato”:

le uve destinate alla produzione del vino «Meranese di Collina» o «Meranese» in lingua tedesca “Siidtirol Meraner” o “Meraner Hiigel” o “Meraner Burggrafler” o “Meranese Burggraviato” devono essere prodotte nelle zone appresso indicate e comprendenti in tutto o in parte i comuni di Merano, Caines, Cermes, Gargazzone, Lagundo, Lana, Marlengo, Postal, Rifiano, S. Pancrazio, Scena, Tesimo, Tirolo. Le zone sono cosi’ delimitate: zona a sinistra del fiume Adige: partendo a sud del centro abitato di Gargazzone, la linea di delimitazione corre in direzione nord lungo il limite del bosco, attraverso i comuni di Gargazzone, Postal, Merano; toccando le quote 392 (ponte sul rio Gargazzone), 282, 455, 345, 530 Wiesler e Kofler in comune di Postal e in comune di Merano: la quota 563, Platt, le quote 523, 525, 575 e 583, le cave (quota 568 – Montefranco) la sorgente a sud dell’Alb. Lastabianca, il Maso, Spessa, la Cava di Argilla, la croce isolata posta a quota 647 sulla mulatteria per maso Kiendl, il maso Kiendl, tocca lasciando il limite di bosco, il limite altimetrico di 650 metri nel comune di Scena passa quindi in prossimita’ di S. Girogio e maso Loth per arrivare al Riopetroso, taglia in questo punto il fiume Passirio dopo aver toccato le quote 634 e 522 e seguendo la linea di confluenza fra pendio e fondovalle, si dirige verso nord, toccando la quota 490, il km 6 della strada statale n. 44, la localita’ di Collina del comune di Rifiano, segue quindi la carrareccia che porta nei pressi di Aica. Dal suddetto punto la linea di delimitazione piega verso sud-ovest e comprendendo la localita’ di S. Maria, segue il bosco non oltrepassando comunque il limite altimetrico di 650 m, tocca la quota 575 in comune di Rifiano quindi la quota 595 in comune di Caines, aggira, includendolo, Fabiato di Caines ed escludendola, la localita’ Finele, tocca la  quota  632 passa a sud del collegio «Johanneum». La elimitazione segue la carrareccia che porta a Tirolo e da Tirolo lungo la strada verso nord, fino alla segheria e, proseguendo lungo la linea altimetrica di  650 metri, si congiunge al Castel Tirolo (quota 647) segue nuovamente il limite naturale formato dal bosco passa a nord dell’abitato di S. Pietro, delle case a quota 628 all’altezza di Collecorona piega verso sud e quindi verso ovest tocca Pozza oltrepassata la quale risale verso nord e in prossimita’  delle case poste a quota 671 ritorna verso ovest sempre lungo il limite di bosco tocca la quota 600, passa a nord dell’abitato di Plars di Sopra fino a incontrare la strada che conduce a Plars. Da tale  punto il confine di zona piega verso sud-ovest in direzione di Tel includendo le case a quota 602 fino a incontrare e seguire verso sud il confine comunale di Lagundo che in tale punto coincide con il fiume Adige. Segue verso est l’Adige fino al ponte della strada statale n. 38 (prossimita’ di  Riomolino) e continua lungo questa, in direzione sud, fino al punto di partenza, a sud del centro abitato di Gargazzone; zona a destra del fiume Adige: partendo a sud di castello Leone la linea di delimitazione segue verso nord la curva di livello di 300 metri fino a giungere al castello di Brandis includendo i vigneti annessi al suddetto castello verso nord la strada che porta a Lana di Sopra, passando per l’Assunzione il cimitero di Lana, costeggia Lanegg e si congiunge con la strada statale n. 238 che segue fino a incontrare il fiume Adige (ponte a quota 299 in comune di Marlengo). Segue verso nord-ovest l’Adige fino a incontrare il confine comunale di Parcines dove si innesta e segue verso sud-est la strada statale n. 38 al km 195,5 circa. Ora il limite di zona segue il limite di bosco rispettando il limite altimetrico di 650 metri, comprende le case a quota 420, Obermaier, attraversa la localita’ Tramontana Zeisalter, la quota 534, aggira escludendo il bosco Larici, tocca la quota 473, prosegue lungo la linea altimetrica di 650 metri, passa per Hillepranter, Sinigher (quota 520), e le quote 520 e 502 in comune di Marlengo. Il limite di zona sempre verso sud e lungo il bosco, aggira includendolo, il castello Monteleone, le quote 545, 587 e 581 in comune di Cermes, le quote 524,  468, 590 e 619 in comune di Lana quindi il confine si congiunge con Punterhof. La zona di produzione comprende anche i vigneti posti al di sotto dei 650 metri s.l.m. dei masi  Eggman, Forsthof e Sottovia in comune di S. Pancrazio, all’imbocco della Val d’Ultimo. La linea di delimitazione risale quindi verso nord-est correndo parallela alla strada Lana di Sopra-S. Pancrazio, fino all’altezza della quota 619 da dove, in direzione est, corre parallelamente e a nord del  rio Valsura, tocca la quota 403, attraversa il rio stesso alla quota 332 e piega in direzione sud lungo il limite di bosco toccando le quote 488, 504, 527 e 367 fino a intersecare la strada statale n. 238 km 30. Da tale punto il limite si sposta alla sinistra della suddetta strada statale e corre parallelamente  alla stessa sempre verso sud, fino al punto di partenza, a sud di castel Leone. In tale zona vanno inclusi pure i vigneti sottostanti il castello S. Erasmo in comune di Tesimo;

3.4. «Alto Adige» sottozona «Santa Maddalena» in lingua tedesca “Siidtirol St. Magdalener o “Sankt Magdalener”: la zona di produzione del vino «Santa Maddalena» in lingua tedesca “Siidtirol St. Magdalener o “Sankt Magdalener” comprende in tutto o in parte i territori delle frazioni e sottofrazioni di: Santa Maddalena, Santa Giustina, Laitago (Coste), San Pietro, Guncina, S. Giorgio, Rena (Sabbia), Santa Giustina di Sopra, Laitago di Sopra, Signato, Laste Basse, Cardano in comune  di Cornedo, Campiglio, Virgolo, Aslago, Rencio e S. Maurizio in comune di Bolzano, Settequerce in comune di S. Genesio, i masi Reiter, Diem, Raindl, Ebnicher e Plattner in comune di Renon. Tale zona è cosi delimitata: partendo in localita’ Bagni di zolfo (km 222,5 della strada statale n. 38 Bolzano-Merano) la linea di delimitazione segue, fino a raggiungere il rio Margherita che risale fino  a quota 500. Devia verso est e sale fino al punto di coordinate est 674.617 / nord 5.154.080,27 arrivando alla linea di quota 550 e prosegue fino al punto di coordinate est 674.773,5 / nord 5.154.128,05 per poi scendere alla linea di quota 520, dove incontra il punto di coordinate est 674.785,85 / nord 5.154.048,44. La zona segue la linea di quota 520 fino al punto in cui interseca la strada forestale; prosegue lungo la strada forestale salendo fino al punto di intersezione con la linea di quota 570. Rimane sulla quota 570 fino all’attraversamento del torrente San Maurizio, poi scende alla linea di quota 500, seguendola fino al raggiungimento della località Guncina.

Piega quindi a nord, per includere il maso Pichler (quota 529), e prosegue lungo la linea di quota 700 per raggiungere il rio Fago sul confine comunale Bolzano-San Genesio. Segue detto confine comunale e, raggiunto il rio San Genesio, lo discende fino alla sua affluenza sul torrente Talvera. Discende il Talvera fino alla valle che scende tra il cotonificio e Castel Roncolo. Risale la valle fino a quota 600 e lungo questa linea di quota, in direzione sud, raggiunge il confine comunale di Bolzano che segue verso est fino alla quota 853. Da detta quota la linea di delimitazione si scosta dal confine comunale per dirigersi a nord lungo la carrareccia (quota 832) proveniente dall’Assunta; passa rispettivamente a nord e nord-ovest dei masi Ebnicher e Plattner, che sono inclusi nella zona, per raggiungere il tracciato della cremagliera del Renon (quota 843) che discende per incrociare di nuovo il confine comunale finche’ questo corre lungo il rio Rivellone (quota 525), quindi volge a est per passare a nord del maso Loosmann e prosegue lungo le quote 784, 777, 765 fino a raggiungere la strada che porta al Renon che discende fino alla quota 651. Da detta quota si dirige verso il canalone di Laste-Basse per raggiungere l’ansa a gomito del fiume Isarco (quota 296 km 445 della strada statale n. 12). Da questo punto la linea di delimitazione si sposta alla sinistra del fiume Isarco per includere il maso Hochklausenhof e proseguire, prima in direzione sud e poi ovest lungo la strada statale n. 12 fino al km 444. Dal km 444 volge a sud per raggiungere la linea di quota 500; prosegue, verso ovest, per detta linea di quota e dopo aver attraversato l’abitato di Cornedo, sale per la carrareccia che conduce a quota 551 e passando a sud del maso Bischof, che resta incluso, oltrepassa in linea retta la valle del rio d’Ega, per raggiungere, sul versante sinistro, la linea di quota 500, che segue fino al punto di coordinate 683.375,99 / 5.151.153,82, per poi raggiungere la linea di quota 540. La zona segue la linea di quota 540 fino al punto di coordinate 682.977,52 / 5.151.128, poi scende nuovamente alla linea di quota 500 e prosegue fino al raggiungimento della localita’ S. Geltrude, Campiglio, Virgolo e Aslago. Da S. Geltrude piega, a ovest, lungo la via Castel Flavon, alla periferia della citta’, segue in direzione nord la ferrovia fino al fiume Isarco, quindi la sponda sinistra dello stesso fino alla localita’ Pronzegg (quota 267), attraversa il fiume e in direzione nord-ovest raggiunge e costeggia la ferrovia fino alla stazione di valle della funivia del Renon. Da detta stazione la linea di delimitazione prosegue per via Brennero, Dodiciville, S. Giovanni, via S. Oswaldo, via Weggenstein, via S. Arrigo e raggiunge il torrente Talvera al ponte S. Antonio. Oltrepassato il ponte, prosegue sulla linea altimetrica di m 300, a pie’ di monte e a nord della citta’, passa per le localita’ Fago e Guncina. All’altezza della quota 325, lascia la quota altimetrica predetta per seguire via Cologna e raggiungere la vecchia strada Gries-Merano, continuando lungo quest’ultima fino alla localita’ Bagni di zolfo, punto di partenza della delimitazione;

Per i vini «Alto Adige Santa Maddalena» in lingua tedesca “Siidtirol St. Magdalener o “Sankt  Magdalener” prodotti da uve ottenute da vigneti siti nella zona d’origine più antica, già indicata  dal  decreto ministeriale del 23 ottobre 1931 (in Gazzetta Ufficiale n. 290 del 17 dicembre 1931) concernente  la delimitazione del territorio di produzione del vino tipico Santa Maddalena unità geografiche aggiuntive Prazoll, St. Peter, St. Justina, Leitach e Rentsch), è consentito l’uso della specificazione aggiuntiva «classico».

3.5. «Alto Adige» sottozona «Terlano» in lingua tedesca “Terlaner”: la zona di produzione dei vini «Terlano», in lingua tedesca «Terlaner», comprende: il territorio del comune di Terlano, salvo la  parte non idonea a produzioni vinicole con le caratteristiche previste dal presente disciplinare e parte del territorio dei comuni di S. Genesio, Meltina, Tesimo, Nalles, Andriano, Appiano, Caldaro. Essa è composta da due territori distinti e delimitati:

a) Terlano e Meltina: partendo a nord della zona da delimitare, il limite si identifica con la strada statale dello Stelvio n. 38, e precisamente al km 212,200 della stessa, ove incrocia il  confine comunale di Terlano. Il limite segue poi la statale in direzione sud fino al km 218,500 (bivio) ove si identifica con la strada comunale che passa per le quote: 246, 245, 247. Taglia quindi il rio  Margherita (quota 243) e prosegue lungo il fosso denominato «Chiaro di luna» fino a intersecare di nuovo il confine comunale di Terlano (quota 240). Di qui il limite della zona volge a est, identificandosi con il confine comunale. Seguendo lo stesso confine in senso orario la linea tocca il  rio Petroso al di sopra della localita’ Settequerce. Sale il greto di detto rio nel comune di S. Genesio fino a quota 600 e prosegue verso est su questa quota fino a toccare il rio S. Maurizio. Il confine sale nuovamente fino all’attraversamento della strada consorziale di Cologna di Sotto (quota 800). La strada in direzione verso est costituisce il confine fino al punto in cui la strada incrocia il confine comunale tra S. Genesio e Bolzano (quota 725). Ivi il confine si piega a ovest identificandosi con il confine comunale di S. Genesio fino ad arrivare al punto di partenza della descrizione. In questa zona sono compresi i vigneti del maso Soglia del comune di Meltina, posto a ridosso del confine comunale di Terlano a est della frazione Vilpiano; sempre in comune di Meltina sono compresi i vigneti dei masi Gorl, Bergjosel e Legar;

b) Tesimo, Nalles, Andriano, Appiano e Caldaro: partendo da nord-ovest della zona da delimitare il confine si identifica con il confine comunale di Tesimo. Piu’ precisamente la delimitazione inizia in localita’ monte del Cambio (quota 1.772) e si dirige verso sud, seguendo il confine comunale. Prosegue, quindi, lungo il confine comunale di Appiano che e’ anche confine provinciale. Raggiunge il confine comunale di Caldaro e si dirige, sempre a sud, lungo il confine comunale e provinciale,  fino alla localita’ «Cerva» o «Col di Sopra» (quota 1.856), volge quindi a est, lungo il confine comunale di Caldaro, fino a incrociare la strada provinciale Caldaro-Termeno (strada del vino) al km 10,700 circa (quota 220). Segue tale strada in direzione nord fino al km 9,200 (quota 235) quindi la strada comunale che porta al maso Vogelmaier. Di qui il limite prosegue lungo il sentiero che porta a quota 238. Prosegue verso nord, lungo la strada comunale (via Barleit) fino al punto di coordinate 672.876,25 / 5.140.315,42. Poi segue la strada di campagna, passa accanto al Castel Ringberg e giunge sulla strada del vino. Tramite la strada del vino in direzione Caldaro raggiunge il limite di quota 290. Prosegue lungo questa quota in direzione est fino all’imbocco della strada comunale che porta ai “Campi al lago”. Di qui in direzione est prima e nord poi segue nuovamente il confine comunale di Caldaro e quindi di Appiano fino a intersecare nella frazione di Frangarto la traccia della ferrovia Bolzano-Caldaro. Prima in direzione ovest poi a sud il limite della zona segue la ferrovia  fino alla localita’ Crocevia, ove interseca la provinciale Appiano-Caldaro al km 1 (quota 405). Lungo quest’ultima il limite ritorna a nord fino alla frazione S. Michele. Di qui segue la strada che porta a Missiano passando per le quote 447, 450. Prima del centro abitato di Missiano, il limite volge a sud- est lungo la strada che da Missiano porta a S. Paolo, fino al bivio con la strada che da S. Paolo conduce a Riva di Sotto. Segue quest’ultima in direzione nord, oltrepassa la frazione di Riva di Sotto  e prosegue lungo la vecchia strada Riva di Sotto-Andriano passando per le quote 255, 244 fino a intersecare il confine comunale di Andriano. Lungo tale confine volge quindi a nord-est fino a raggiungere la fossa d’Adige. Segue per breve tratto la fossa fino a toccare al km 2 la strada provinciale Terlano-Andriano. Prosegue lungo la carrareccia che corre parallela a ovest della fossa (quota 250), si identifica quindi il nuovo con il confine comunale di Andriano fino all’incrocio con la vecchia strada Andriano-Nalles (quota 250). Segue la strada fino a quota 256, di qui con una linea spezzata, il limite tocca le quote 244 a nord-est 258 (Flierhof) a nord, 268, 271 ancora a nord 268,  658 (Castel Katzenzungen) a ovest, 577, 598, 646 e 711 (acquedotto) ancora a ovest. Risale quindi lungo l’acquedotto (quote 804, 778) in direzione ovest e prima della quota 832, volge decisamente a sud lungo il corso d’acqua che confluisce in questo punto nel rio di Prissiano. Seguendo il corso d’acqua tocca le quote 938, 983, 1.216, prosegue poi lungo il sentiero che passa per quota 1.337 per giungere infine al confine comunale di Tesimo in localita’ monte del Cambio (quota 1.772) punto di partenza della descrizione;

c) Gargazzone e Postal: partendo a nord della zona da delimitare, il limite si identifica con la strada provinciale Merano-Bolzano e precisamente al km 205,5 della stessa, ove incrocia il confine comunale di Postal. Il limite segue poi la strada provinciale Merano-Bolzano in direzione sud fino il km 206,89, include li sulla sua destra la p.f. 264/1 del c.c. Postal e prosegue sulla strada provinciale fino al km 209,80 (bivio) ove si identifica con la strada comunale che passa per le quote 260 e 270  per arrivare fino al punto est 668668 /nord 5161106. Da qui il limite volge verso est fino ad intersecarsi con la strada provinciale Merano/Bolzano al km 210,42. Il limite della zona da qui segue nuovamente la strada provinciale fino ad intersecare il confine comunale di Terlano.

Il limite della zona segue poi il confine comunale fra Gargazzone Terlano in direzione est per seguire poi verso nord il confine comunale fra Gargazzone e Meltina, fino ad inersecarsi con il rio Eschio. Sale lungo il rio Eschio fino al punto est 669501 / nord 516992 e da li sale lungo la quota 650 in direzione nord fino al confine comunale tra Postal e Maia. Da qui il limite scende in direzione ovest identificandosi con il confine comunale per arrivare al punto di partenza in cui il confine comunale interseca la strada provinciale Merano /Bolzano al km 205,5.

Per i vini «Alto Adige Terlano» in lingua tedesca “Terlaner” prodotti da uve ottenute da vigneti siti nella zona di origine piu’ antica, costituita dai comuni di Terlano, Andriano e Nalles, è consentito  l’uso della specificazione aggiuntiva «classico».

3.6. «Alto Adige» sottozona «Valle Isarco» in lingua tedesca “Siidtirol Eisacktaler”: le uve destinate alla produzione dei vini «Valle Isarco» in lingua tedesca “Siidtirol Eisacktaler” devono essere prodotte nella zona che comprende in parte il territorio dei seguenti comuni: Barbiano, Bressanone, Castelrotto, Chiusa, Fie’, Funes, Laion, Naz-Sciaves, Renon, Velturno, Villandro e Varna. Tale zona di produzione e’ costituita: la delimitazione inizia nel comune di Renon nell’abitato di Signato a quota 848 per seguire in direzione nord-est sulla curva di livello a m 900 fino a intersecare la strada provinciale alle porte dell’abitato di Auna di Sotto, passa per le quote 887 e 885, attraversa il rio degli Ospiti, passa per la quota 842 e continua in direzione nord sulla curva di livello di m 900, attraversa il rio del Passo per toccare la quota 858 e 888 in localita’ Sifiano, continua per quota 784 ivi scende nel greto del rio Fosco da dove sale alla curva di livello di m 800 che segue attraversando le localita’ Antlas e Pietra Rossa fino a quota 772, tocca il rio Rosa, passa per la quota 791 (Saubach) nel  comune di Barbiano per proseguire sulla curva di livello di m 800 tagliando il rio Grande. Poi nel comune di Barbiano sempre in direzione nord, passando per le quote 840, 830, 786, 681, costeggia il rio degli Orli salendo fino a quota 770 di qui sale a quota 880 e segue essa fino al ruscello Parnle, passando dopo a quota 850. Lungo la linea di quota 850 attraversa il centro del comune di Villandro e sale dopo l’abitato di Villandro a livello 800 e continua fino a quota 825 in località San Valentino.

Penetra cosi nel comune di Chiusa e prosegue per la quota 760, attraversa il torrente Tina salendo sul lato orografico sinistro di detto torrente fino alla cava di sabbia a quota 800 m e tocca la quota 863  (S. Giuseppe), entra quindi nel comune di Velturno e prosegue per la quota 860, 840 (localita’ Pedraz), 817, 802, 800, 849 (localita’ Gioviniano), passa per S. Croce e tocca la quota 860 (Holtzer). Continua nel comune di Bressanone a quota 836 (localita’ Teccelinga di Sotto), taglia il rio dell’Orso continua per le quote 778 (localita’ Perara), 766, passa sotto la localita’ Pinzago, raggiunge a quota 827 la localita’ S. Cirillo, prosegue per le quote 733 (Pian di Sopra), 710, 744 (Borghetto), 728, 770 (Seminario), 788 (Castel Salerno) e 694. Taglia quindi la strada statale 12 al km 483,500 (quota 677) tocca le quote 696, 692 e 631, volge quindi a sud, passa per quota 624 (Rigo di Dentro), 684, taglia la strada statale della Pusteria al km 3, tocca la quota 761 passando a quota 819 sulla strada provinciale di Rasa attraversando l’abitato con inclusione del vigneto del maso Moser, giungendo a quota 804 (Rotzetzer) taglia il confine comunale e volgendo in linea retta a est raggiunge la strada provinciale   di Elvas (quota 834). Gira nuovamente a sud fino a quota 824 per raggiungere all’altezza del maso Colcucco di Sotto (quota 748) il fiume Rienza che segue fino alla confluenza con l’Isarco. Volge quindi a nord lungo il fiume Isarco, fino al ponte della strada statale n. 49, segue questa fino al km 1, poi la comunale che porta a Novacella, quindi verso sud il fiume Isarco fino alla confluenza del rio Scaleres. In direzione nord-ovest il confine prosegue lungo il rio Scaleres, fino a incontrare  la ferrovia del Brennero che segue fino che questa interseca la strada statale n. 12 al km 477. Segue poi la strada statale n. 12 in direzione sud fino al km 469,200, volge quindi a est, taglia il fiume Isarco e  la ferrovia, tocca quota 645, piega a sud-est fino a quota 703, include il maso Neidegg (quota 597), Stark (quota 662), tocca le quote 636, 650, 671 (Laghedo) comprende il maso Oberfundneid (quota 710) passa per le quote 670, 732 (Fontana), 685 (Gschloier). Il confine volge quindi a est (Val Gardena) passa per le quote 693 (S. Caterina), 822 e scendendo lungo la strada provinciale per Laion arriva a quota 838 per scendere dalla quota 852 (Novale di Sopra) a quota 635 nel rio Gardena, che segue in direzione ovest fino alla confluenza del fiume Isarco. Piega a sud lungo la strada statale 12, dal km 461 fino al km 453 (ponte coperto) volge quindi di nuovo a est e raggiunge quota 763, piega a sud intersecando la strada comunale per Novale, tocca le quote 809 e 712, segue la curva di livello m 800 passando per le quote 812, 805, volge a est, include Fie’ di Sotto, tocca la provinciale di Fie’ (km 7), segue la provinciale in direzione sud fino alla quota 610, prosegue in linea retta verso est per giungere alla provinciale di Tires all’altezza del bivio di Presule, segue la provinciale n. 65  includendo Aica di Sopra e S. Caterina fino al torrente alla quota 868 che segna il confine comunale tra Fiè e Tires quindi segue la linea del confine verso sud fino al torrente di Tires quindi segue il percorso del torrente per arrivare a incrociare la strada statale n. 12, ivi prosegue sulla strada statale  in direzione nord fino al km 448 per proseguire in direzione sud-ovest a quota 618, comprende i masi Sacker (quota 506), Frommer (quota 664), Dornacher, piega a ovest in linea retta per toccare quota 689 sulla strada provinciale e segue la curva di livello m 700 fino a toccare il confine comunale sulla strada per Signato, ivi prende la strada fino alla quota 623 per seguire la curva di livello m 625 in direzione verso il torrente Rivellone, piegando nella gola di detto torrente a est e raggiunge il punto di partenza della descrizione (Signato quota 848). Nella zona di produzione testè descritta sono da includere anche i vigneti:

a) della frazione di Tiso nel comune di Funes, compresi entro la seguente delimitazione: il confine, partendo a quota 604, segue in direzione est la strada provinciale della Val di Funes fino a quota 920. Ivi volge a ovest, seguendo la curva di livello m 920, raggiunge il colle antistante alla località Tiso.  Di qui scende a quota 900, prosegue su questa linea di quota per allinearsi alla strada per Nave, poi scende a livello di quota 850; passa per le quote 810, 797 (S. Bartolomeo), 764 per congiungersi al punto di partenza (quota 604) sulla strada provinciale di Funes;

b) della frazione di Naz nel comune di Naz-Sciaves e precisamente entro i seguenti confini: la fascia di terreno posta a sud-est dell’abitato di Naz e delimitata a est e a ovest rispettivamente dalle curve di livello di m 800 e 850 e a sud e nord della quota 826 e 891;

c) nel comune catastale di Millan e S. Andrea sempre in comune di Bressanone entro la seguente delimitazione: il confine partendo da quota 570 in direzione est (vincolo S. Giuseppe) per seguire sulla curva di livello m 600 fino al rio Tramezzo, sale detto rio fino a 650 m, passa per quota 823 e 867 in localita’ S. Andrea per ricongiungersi al rio Tramezzo scendendo fino alla curva di livello m 700. Prosegue indi fino al km 4 della strada della Plose e segue il tracciato fino al fosso Bodenbiihler La zona prosegue in direzione ovest accanto al fosso fino alla strada provinciale di Sarnes. Ivi piega  in direzione nord seguendo la strada attraverso l’abitato di Millan per congiungersi al punto di partenza (quota 570);

d) della frazione di Albes del comune di Bressanone a nord-est dell’abitato stesso, entro i seguenti confini: a sud il rio Eores fino a quota 635, a nord-est la curva di livello di m 700, a ovest la strada comunale Sarnes-Albes fino al rio di Eores;

e) della frazione di Tisana nel comune di Castelrotto compresi entro la seguente delimitazione: il confine partendo da quota 520 (confine con il comune di Ponte Gardena) segue in direzione sud la strada provinciale per Castelrotto fino alla linea di quota 700. A fianco al rio di Tisana il confine scende fino al punto di coordinate est 693517 / nord 5160318, volge in direzione sud in linea retta fino alla deviazione della strada comunale S. Osvaldo dalla strada comunale via Untersiedler ovvero fino al punto di coordinate est 693282 / nord 5158835. Prosegue la via S. Osvaldo in direzione Siusi finchè questa interseca il rio Zarod. Ivi scende lungo il rio Zarod fino a raggiungere il rio Schwarzgries. Segue il Rio Schwarzgries fino alla confluenza con il fiume Isarco, poi si congiunge lungo la sponda sinistra di detto fiume al punto di partenza lungo il confine comunale. Tuttavia per il vino rosso «Alto Adige Valle Isarco Klausner Laitacher» in lingua tedesca “Siidtirol Eisacktaler Klausner Laitacher” la zona di produzione delle uve è limitata al territorio  delimitato precedentemente e facente parte dei comuni di Velturno, Chiusa, Villandro e Barbiano;

3.7. «Alto Adige» sottozona «Valle Venosta» in lingua tedesca “Siidtirol Vinschgau”: le uve destinate alla produzione del vino «Valle Venosta» in lingua tedesca “Siidtirol Vinschgau” devono essere prodotte nella zona appresso indicata, che comprende tutto o in parte le zone vocate dei  comuni di Castelbello-Ciardes, Laces, Naturno, Parcines e Silandro. Tale zona è cosi delimitata: partendo dal km 163 della s.s. dello Stelvio (n. 38) nel comune di Silandro la linea di delimitazione sale in direzione nord fino a quota 900 slm. Ivi piega in direzione est seguendo la curva di livello  della quota 900 lungo le coste del Monte di Mezzodi’ fino al punto est 650.286 / nord 5.168.197, poi in direzione nord fino raggiungere la quota 930 e da qui in direzione est fino a intersecarsi con la quota 900. Su questa prosegue fino al Castello di Juvale nel comune di Castelbello-Ciardes. Da  questo punto (coordinate nord 5168301,0759/est 650640,4451) la linea di delimitazione prosegue in direzione nordest fino al rio di Senales (nord 5168624,8976 / est 650861,8876) con il quale si identifica scendendo fino all’attraversamento della s.s. dello Stelvio. Di qui la linea segue la statale fino al km 184 per piegare in direzione nord sino quota 900 m. Ivi piega nuovamente in direzione est seguendo la curva di livello della quota 900 e raggiunge il confine comunale di Parcines nel greto del torrente Tel. Indi devia seguendo il confine comunale a raggiungere la s.s. dello Stelvio. La delimitazione meridionale della zona di produzione è costituita dalla s.s. dello Stelvio in direzione occidentale fino al km 177 nell’abitato di Castelbello. Indi prosegue nel sottostante greto del fiume Adige per salire al km 174 di nuovo sulla statale proseguendo su tale fino km 163, punto di partenza della delimitazione. Sul lato orografico destro della valle nel territorio del comune di Parcines sono compresi i vigneti esposti ad ovest del maso il Piano di sotto (Niedereben).

Art. 4 Norme per la viticoltura

4.1. Condizioni naturali dell’ambiente.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione d’origine controllata «Alto Adige» o «dell’Alto Adige» in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler”, con o senza sottozona, devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.

Relativamente alle Unità Geografiche Aggiuntive il vino dovrà derivare da uve al 100% provenienti dalle singole Unità Geografiche Aggiuntive.

4.2. Densità di impianto.

Per i nuovi impianti o reimpianti la densità minima deve essere di 3.300 ceppi a ettaro.

4.3. E’ consentita l’irrigazione di soccorso.

4.4. Resa a ettaro e gradazione naturale minima.

La produzione massima di uve ammesse per i vini «Alto Adige» o «dell’Alto Adige» in lingua  tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler” con o senza menzione di vitigno e per i vini «Alto Adige» in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler” con le sottozone di cui all’art. 1, per ettaro di coltura specializzata, non deve essere superiore, e il titolo alcolometrico volumico naturale dei mosti non deve essere inferiore ai sottoelencati limiti:

Alto Adigeprod. max uva t/hatitolo alcol. nat. min. (vol.%)
Bianco (o «Weiss»)1010,5
Chardonnay1310,5
Chardonnay con U.G.A.9,811
Chardonnay Spumante1310
Kerner1210,5
Kerner con U.G.A.911
Moscato Giallo1010
Moscato Giallo con U.G.A7,510,5
Milller Thurgau1310
Milller Thurgau con U.G.A9,810,5
Pinot Bianco1310,5
Pinot Bianco con U.G.A9,811
Pinot Bianco Spumante1310
Pinot Grigio1310,5
Pinot Grigio con U.G.A9,811
Pinot Grigio Spumante1310,5
Riesling1310,5
Riesling con U.G.A9,811
Riesling Italico1310,5
Riesling Italico con U.G.A9,811
Sauvignon1311
Sauvignon con U.G.A9,811,5
Sylvaner1310
Sylvaner con U.G.A9,810,5
Traminer Aromatico1211
Traminer Aromatico con U.G.A.911,50
Rosso (o «Rot»)1011,5
Cabernet1111
Cabernet con U.G.A8,311,5
Lagrein1411
Lagrein con U.G.A10,511,5
Lagrein rosato1410
Lagrein rosato con U.G.A10,510,5
Malvasia1111
Merlot anche rosato1310,5
Merlot anche rosato con U.G.A9,811
Moscato Rosa612
Pinot Nero anche rosato1211
Pinot Nero anche rosato con U.G.A.911,5
Pinot Nero spumante1210,5
Schiava149,5
Schiava con U.G.A10,510
Schiava Grigia1410,5
Schiava Grigia con U.G.A.10,511
  Alto Adige sottozona “Colli di Bolzano” in lingua tedesca “Siidtirol Bozner Leiten”  prod. max uva t/ha  titolo alcol. nat. min. (vol.%)
“Colli di Bolzano” in lingua tedesca “Siidtirol  Bozner Leiten”1310
Alto Adige sottozona “Meranese” in lingua tedesca “Siidtirol Meraner” o “Meraner Hiigel” o “Meraner Burggrafler” o “Meranese Burggraviato”prod. max uva t/hatitolo alcol. nat. min. (vol.%)
“Meranese” in lingua tedesca “Siidtirol Meraner” o “Meraner Hiigel” o Meraner Burggrafler” o “Meranese Burggraviato”12,510
“Meranese” in lingua tedesca “Siidtirol Meraner” o “Meraner Hiigel” o “Meraner Burggrafler” o o “Meranese Burggraviato” con U.G.A.10,510,5
Alto Adige sottozona “S. Maddalena” in lingua tedesca “Sildtirol St.Magdalener o Sankt Magdalener”prod. max uva t/hatitolo alcol. nat. min. (vol.%)
“S. Maddalena” in lingua tedesca “Sildtirol St.Magdalener o Sankt Magdalener”12,510,5
“S. Maddalena” in lingua tedesca “Sildtirol St.Magdalener o Sankt Magdalener” con U.G.A.10,511
  Alto Adige sottozona “Terlano” in lingua tedesca “Terlaner”  prod. max uva t/ha  titolo alcol. nat. min. (vol.%)
“Terlano” in lingua tedesca “Terlaner”12,510,5
“Terlano” in lingua tedesca “Terlaner” con U.G.A.9,411
Chardonnay12,510,5
Chardonnay con U.G.A.9,811
Milller Thurgau12,510,5
Pinot Bianco12,510,5
Pinot Bianco con U.G.A.9,811
Pinot Grigio12,511
Riesling12,510,5
Riesling Italico12,510,5
Sauvignon12,511
Sauvignon con U.G.A.9,811,5
Sylvaner12,510,5
Alto Adige sottozona “Valle Isarco” in lingua tedesca “Sildtirol Eisacktaler”prod. max uva t/hatitolo alcol. nat. min. (vol.%)
Kerner1110,5
Kerner con U.G.A.9,011
Milller Thurgau1310
Milller Thurgau con U.G.A.9,810,5
Pinot Grigio1011
Pinot Grigio con U.G.A.9,811,5
Riesling1010,5
Riesling con U.G.A.9,811
Sylvaner12,510
Sylvaner con U.G.A.9,810,5
Traminer Aromatico1011
Veltliner1210
Veltliner con U.G.A.910,5
Pinot Bianco1211
Chardonnay1211
Sauvignon1211
Bianco (o «Weiss»)911
Klausner Laitacher12,59,5
Alto Adige sottozona “Valle Venosta” in lingua tedesca “Sildtirol Vinschgau”prod. max uva t/hatitolo alcol. nat. min. (vol.%)
Chardonnay1110
Kerner1110
Milller Thurgau1210
Pinot Bianco1110
Pinot Bianco con U.G.A.9,810,5
Pinot Grigio1010,5
Riesling1010
Riesling con U.G.A.9,810,5
Sauvignon1010
Traminer Aromatico910,5
Pinot Nero811
Schiava129,5

Tutti i vini “Alto Adige” in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler” con l’indicazione delle Unità Geografiche Aggiuntive devono derivare al 100% da uve raccolte all’interno delle singole Unità Geografiche Aggiuntive.

La resa massima si intende a partire dal terzo anno in avanti.

Per il secondo anno la resa massima è quella realmente ottenuta, con un massimo del 50% delle cifre anzidette, senza la tolleranza del 20%.

Per l’anno di impianto la resa è zero.

Nelle annate più favorevoli le quantità di uve destinate alla produzione dei vini Alto Adige devono essere riportate ai limiti massimi di cui sopra, sempre che la resa unitaria non superi per più del 20% i limiti stessi. La provincia autonoma di Bolzano, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all’andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione all’organismo di  controllo.

Per i prodotti derivanti dalle superfici vitate iscritte allo schedario viticolo dei vini a denominazione  di origine controllata “Alto Adige” in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler” è consentita la scelta vendemmiale e l’eventuale successiva scelta di cantina a favore delle denominazioni di origine controllate o delle indicazioni geografiche tipiche riconosciute per la provincia di Bolzano ai sensi della normativa vigente.

Art. 5 Norme per la vinificazione

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

5.1. Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio e l’appassimento, la spumantizzazione delle tipologie di vino previste nel presente disciplinare, devono avvenire esclusivamente all’interno della Provincia Autonoma di Bolzano. Sono fatte salve le autorizzazioni in deroga per la vinificazione rilasciate sulla base del previgente disciplinare.

5.2. Correzioni.

L’aumento del titolo alcolometrico ed altre pratiche correttive sono consentite ai sensi delle norme vigenti.

E’ consentita l’aggiunta di mosti e vini di colore analogo ed anche di annate diverse appartenenti alla denominazione «Alto Adige» in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler”, nel limite massimo del  15%, comprensivo delle eventuali aggiunte di uve previste nell’art. 2.

Tuttavia l’aggiunta di mosti e vini appartenenti alla denominazione «Alto Adige» in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler” con specificazione di sottozona è consentita solo con mosti o vini di colore analogo ed anche di annate diverse appartenenti alla medesima sottozona.

In particolare è ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che concorrono alla produzione delle tipologie elencate all’art. 2 con l’esclusione delle tipologie monovitigno.

L’aggiunta di mosti e vini appartenenti alla denominazione “Alto Adige” in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler” con specificazione dell’unità geografica aggiuntiva è consentita se 100% del vino provengono dall’unità geografica aggiuntiva indicata.

5.3. Elaborazione.

L’elaborazione per la produzione dei vini spumanti deve essere effettuata con il metodo della fermentazione naturale in bottiglia (metodo classico).

I vini spumanti devono essere affinati per almeno 15 mesi in bottiglia e immessi al consumo non prima di 20 mesi dal 1° ottobre dell’anno di raccolta della partita più recente.

I vini «Alto Adige» «bianco» in lingua tedesca “Weiss” e i vini a denominazione di origine  controllata «Alto Adige» in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler con o senza sottozona ottenuti dalle uve delle varietà di vite Pinot Bianco o Chardonnay o Pinot Grigio o Riesling o Sauvignon o Traminer Aromatico o Moscato Giallo o Miiller Thurgau o Sylvaner o Kerner o Veltliner o Moscato Rosa possono essere elaborati nella tipologia «passito». 

I vini «Alto Adige» in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler «passito» con la specificazione di due vitigni e i vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige» in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler con o senza sottozona ottenuti delle uva delle varietà di cui sopra con la specificazione «passito» devono essere elaborati nel rispetto delle norme vigenti per tale tipologia, con parziale appassimento delle uve sulla pianta oppure dopo la raccolta fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico non inferiore al 16% e a condizione che la resa dell’uva in vino pronto per il consumo non ecceda i 40 ettolitri/ettaro. E’ vietata ogni aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati. Il vino non deve essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell’anno successivo la vendemmia.

I vini «Alto Adige bianco» in lingua tedesca “Weiss”, «Alto Adige Moscato Rosa» e i vini «Alto Adige» in lingua tedesca “Siidtirol” o  “Siidtiroler  monovarietali a bacca bianca possono essere ottenuti da uve raccolte dopo parziale appassimento sulla pianta che assicuri un titolo alcolometrico naturale non inferiore al 13,5% e una resa dell’uva in vino pronto per il consumo non superiore a 50 ettolitri/ettaro. In tal caso è esclusa qualsiasi correzione del titolo alcolometrico ed è consentita la designazione del vino come «vendemmia tardiva».

5.4. Resa uva/vino.

La resa massima di uva in vino non deve superare il 70% per tutti i vini.

Qualora la resa superi i limiti suddetti, ma non il 80%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione d’origine controllata, ma può essere presa in carico, se ne ha i requisiti, come vino. Oltre questi ultimi limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

5.5. Invecchiamento.

I vini Alto Adige Lagrein, Alto Adige Merlot, Alto Adige Pinot Nero, Alto Adige Cabernet, Alto Adige Cabernet-Merlot, Alto Adige Cabernet-Lagrein e Alto Adige Merlot-Lagrein, Alto Adige Schiava (e sinonimi), Alto Adige Meranese, Alto Adige S. Maddalena, Alto Adige Valle Isarco Klausner Leitacher, Alto Adige Colli di Bolzano e tutti i vini bianchi Alto Adige possono essere destinati a «riserva» con un periodo di invecchiamento di almeno due anni a far tempo dal 1° ottobre dell’anno della vendemmia, purchè presentino un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 11,5%.

Il vino spumante «Alto Adige spumante» senza indicazione di vitigno ad eccezione del spumante «Alto Adige» «rosè» può essere destinato a «riserva» se sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia di almeno 36 mesi e immesso al consumo non prima di 42 mesi dal 1° ottobre dell’anno  della vendemmia della partita più recente.

Art. 6 Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione d’origine controllata «Alto Adige» o «dell’Alto Adige» in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler di cui all’art. 1 del presente disciplinare di produzione, all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

− «Alto Adige» Spumante anche riserva:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi verdolini o dorati; odore: bouquet fine, gentile, ampio e composito;

sapore: sapido, fresco, fine e armonico, da “brut nature” o “pas dosè” o dosaggio zero a brut; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

− «Alto Adige» Spumante rosè:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato più o meno intenso;

odore: bouquet proprio della fermentazione in bottiglia, gentile, fine, ampio e composito; sapore: sapido, fresco, fine e armonico, da “brut nature” o “pas dosè” o dosaggio zero a brut; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

−    «Alto Adige» Spumante con menzione di vitigno Chardonnay o Pinot Grigio o Pinot Nero o Pinot Bianco:

spuma: fine, e persistente;

colore: giallo, paglierino con riflessi verdolini; odore: fine, delicato, leggermente da lievito;

sapore: morbido, giustamente pieno, da “brut nature” o “pas dosè” o dosaggio zero a brut;

gradazione minima alla produzione: 10,50;

titolo alcolometrico complessivo minimo al consumo: 11,50% vol.; acidita’ totale minima:5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

–     «Alto Adige» Vendemmia tardiva con menzione di vitigno con o senza indicazione della sottozona: colore: caratteristico del vitigno di provenienza;

odore: gradevole, delicato, caratteristico;

sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol. di cui effettivo almeno 7,00% vol.; acidita’ totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

–     «Alto Adige» Bianco passito, o passito con menzione di uno o due vitigni escluso Moscato Rosa con o senza sottozona :

colore: caratteristico del vitigno di provenienza; odore: gradevole, delicato, caratteristico;

sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del o dei vitigni di provenienza;  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. di cui effettivo almeno 7,00% vol.; acidita’ totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

–     «Alto Adige» Bianco, in lingua tedesca «Weiss» anche riserva con o senza sottozona: colore: giallo paglierino;

odore: gradevole, fruttato, talvolta anche aromatico; sapore: secco, pieno, aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidita’ totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

–     «Alto Adige» Chardonnay anche riserva con o senza sottozona: colore: giallo verdognolo;

odore: delicato, caratteristico, fruttato; sapore: sapido, secco, pieno, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidita’ totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

–     «Alto Adige» Kerner anche riserva con o senza sottozona: colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: leggermente aromatico, fine; sapore: secco, pieno, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

–     «Alto Adige» Moscato Giallo anche riserva:

colore: giallo paglierino;

odore: aromatico, caratteristico di moscato, intenso; sapore: da secco a dolce, aromatico, gradevole;

titolo alcolometrico min. compl.: 11,00 di cui effettivo almeno 10,00% vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

–     «Alto Adige» Miiller Thurgau, anche riserva, con o senza sottozona: colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;

odore: delicato, leggermente aromatico; sapore: secco, morbido, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol., con la sottozona Valle Venosta e Valle Isarco 10,50% vol.; Terlano 11,50% vol.;

acidita’ totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

–     «Alto Adige» Pinot Bianco, anche riserva, con o senza sottozona:

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo; odore: gradevole, caratteristico;

sapore: secco, gradevolmente amarognolo, giustamente acido, sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol., con la sottozona Valle Venosta 10,50% vol.; acidita’ totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

–     «Alto Adige» Pinot Grigio, anche riserva, con o senza sottozona:

colore: giallo paglierino;

odore: non molto spiccato, gradevole;

sapore: secco, pieno, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; con la sottozona Valle Venosta 11,00%vol.;

acidita’ totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

–     «Alto Adige» Riesling, anche riserva, con o senza sottozona:

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo; odore: delicato, gradevole, caratteristico; sapore: secco, gradevolmente acidulo, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; con la sottozona Terlano 11,50% vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

–     «Alto Adige» Riesling Italico, anche riserva, con o senza sottozona:

colore: giallo paglierino, chiaro, verdolino; odore: delicato gradevole;

sapore: secco, pieno, leggero di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; con la sottozona Terlano 11,50% vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

–     «Alto Adige» Sauvignon, anche riserva, con o senza sottozona:

colore: giallo tendente al verdognolo; odore: gradevole fruttato;

sapore: secco, con aroma caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; con la sottozona Terlano 12,00% vol. e Valle Venosta 11,00% vol.;

acidita’ totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

–     «Alto Adige» Sylvaner, anche riserva, con o senza sottozona: colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;

odore: caratteristico, gradevole, fruttato;

sapore: secco, delicato, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; con la sottozona Terlano 11,50% vol. e Valle Isarco 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l, con la sottozona Valle Isarco 16,0 g/l.

–     «Alto Adige» Traminer Aromatico, anche riserva, con o senza sottozona: colore: giallo paglierino fino a dorato;

odore: leggermente aromatico fino a intenso;

sapore: pieno, gradevolmente aromatico, da secco ad abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol. di cui effettivo almeno 11,00% vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l,

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Alto Adige» «Valle Isarco» o «Eisacktal» o «Eisacktaler» Veltliner, anche riserva: colore: giallo tendente al verdolino;

odore: vinoso e leggero profumo gradevole, caratteristico del vitigno; sapore: secco, fresco, di fruttato, sapido, giustamente di corpo, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidita’ totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

– «Alto Adige» «Terlano» senza menzione di vitigno, anche riserva: colore: giallo paglierino chiaro;

odore: caratteristico, fruttato e delicato; sapore: secco, giustamente acido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

– «Alto Adige» Rosso, in lingua tedesca Rot, anche riserva colore: dal rosso rubino al rosso granato;

odore: gradevole, caratteristico con sentore di frutti rossi; sapore: secco, morbido, vellutato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l

«Alto Adige» Cabernet Sauvignon o Cabernet Franc o Cabernet anche riserva: colore: rubino intenso fino a granato carico;

odore: caratteristico, leggermente erbaceo, etereo; sapore: secco, pieno, lievemente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

– «Alto Adige» Lagrein anche riserva:

colore: rubino intenso fino a granato carico; odore: secco, gradevole tipico della varietà sapore: secco, morbido, vellutato, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

– «Alto Adige» Lagrein rosato:

colore: rubino chiaro, rosato con riflessi salmone; odore: delicato, gradevole;

sapore: secco, non molto di corpo, armonico, elegante, fresco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

– «Alto Adige» Malvasia, con o senza menzione di riserva colore: rosso rubino chiaro con riflessi arancioni;

odore: gradevole, profumato;

sapore: secco, morbido, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidita’ totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

– «Alto Adige» Merlot con o senza menzione di riserva colore: rosso rubino;

odore: caratteristico, gradevole, erbaceo; sapore: secco, fresco, leggermente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

– «Alto Adige» Merlot rosato:

colore: rosato con riflessi arancioni;

odore: leggermente erbaceo, caratteristico, gradevole; sapore: secco, fresco, leggermente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidita’ totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

– «Alto Adige» Moscato Rosa, anche passito o vendemmia tardiva o riserva colore: da rosso a rosso rubino chiaro;

odore: delicato e gradevole;

sapore: dolce, gradevolmente di moscato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol. o 16,00% vol. se passito di cui effettivo almeno 10,00% vol.;

acidita’ totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

-«Alto Adige» Pinot Nero anche riserva con o senza sottozona colore: rubino con sfumature arancione se invecchiato;  odore: etereo, gradevole, caratteristico;

sapore: secco morbido o pieno con retrogusto amarognolo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol., con la sottozona Valle Venosta 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

– «Alto Adige» Pinot Nero rosato:

colore: rosato;

odore: fruttato, armonico, gradevole; sapore: secco, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidita’ totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

– «Alto Adige» Schiava anche riserva con o senza sottozona colore: da rosso rubino chiaro a medio;

odore: gradevole, fruttato caratteristico; sapore: secco, morbido, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Alto Adige» Schiava Grigia anche riserva:

colore: rosso rubino chiaro fino a medio;

odore: delicato, gradevole, caratteristico, fruttato; sapore: secco, morbido, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

– «Alto Adige» «Colli di Bolzano» o «Bozner Leiten», anche riserva:

colore: rosso rubino da chiaro a medio; odore: profumato caratteristico;

sapore: secco, pieno, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidita’ totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

– «Alto Adige» «Meranese» o «Alto Adige» «Meranese di Collina» «Meranese Burgraviato»

«Meraner» “Meraner Hiigel” o “Meraner Burggrafler” con o senza indicazione del vitigno Schiava, anche riserva:

colore: rosso rubino da chiaro fino a medio; odore: caratteristico con leggero profumo; sapore: secco, armonico, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

– «Alto Adige» «Santa Maddalena» o “S. Maddalena” o “Sankt Magdalener” o «St. Magdalener»  anche riserva:

colore: da rosso rubino a granato intenso;

odore: vinoso, caratteristico, con profumo ricordante quello della viola, etereo dopo breve invecchiamento;

sapore: secco, pieno, vellutato, leggermente di mandorla, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

– «Alto Adige» «Valle Isarco» o «Eisacktal» o «Eisacktaler» «Klausner Laitacher» anche riserva colore: rosso chiaro fino a rubino;

odore: non molto intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, leggermente acidulo, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidita’ totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Per le caratteristiche al consumo delle tipologie con indicazione di due varietà, si fa riferimento ai parametri descritti per le tipologie monovarietali e, in particolare, alla varietà presente in maggiore quantità.

Tutti i vini di cui all’art. 6, possono presentare il caratteristico sapore di legno se invecchiati in botti  di legno.

Art. 7 Designazione e presentazione

7.1. Qualificazioni.

Alla denominazione di origine controllata «Alto Adige» è vietata l’aggiunta di qualsiasi  qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.

E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purchè non abbiano significato laudativo e non siano suscettibili di trarre in inganno il consumatore. Le menzioni consentite nell’etichettatura possono essere utilizzate nelle lingue italiana e/o tedesca in base alle norme sul bilinguismo in vigore per la provincia autonoma di Bolzano.

7.2. Riferimento alle Unità Geografiche Aggiuntive

La denominazione di origine controllata “Alto Adige” in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler” con o senza sottozona può essere seguita da una delle seguenti “unità geografiche aggiuntive” alle condizioni di cui all’articolo 4.

Nel comune di Aldino:

Aldein-Aich.

Nel comune di Appiano:

Eppan Berg, Eppan-Berg-Schulthaus, Montiggl, Girlan, Girlan-Gschleier, Kreit, St. Anna, Maderneid, Missian, Paulsner Feld, Huberfeld.

Nel comune di Bolzano:

Gries, Gries-Moritzing, St. Justina, Rentsch, Prazoll, Kampenn, Kampill.

Nei comuni di Bolzano e Renon:

Leitach, St. Peter.

Nei comuni di Bressanone, Naz Sciaves e Varna:

Brixner.

Nel comune di Caldaro:

Plantaditsch, Wadleith, St. Josef, Barleit, St. Nikolaus, Planitzing, Dorf, Altenburg, Mezzan.

Nei comuni di Caldaro e Vadena:

Feld.

Nel comune di Castelbello-Ciardes:

Kastelbeller, Kastelbell-Juvaler.

Nel Comune di Chiusa:

Frag, Pardell.

Nel comune di Cornedo:

Karneid.

Nel comune di Cortaccia:

Graun, Penon, Penon – Kofl, Penon – Hofstatt, Rain, Brenntal, Frauenrigl, Entiklar, Eggen, Milla.

Nel comune di Cortina s.s.d.v.:

Giatl.

Nel comune di Egna:

Griesfeld, Mazon.

Nei comuni di Egna e Montagna:

Lehen.

Nel comune di Funes:

Nafen.

Nel comune di Lagundo:

Rosengarten.

Nel comune di Magrè:

Margreid-Leiten, Kreuzweg Punggl ,Unterfennberg-Hofstatt.

Nei comuni di Meltina e Terlano: Vorberg.

Nel comune di Merano:

Labers, Freiberg, Kiichelberg.

Nel comune di Montagna:

Kalditsch, Pinzon-Gebach, Pinzon, Glen.

Nei comuni di Nalles e Tesimo: Sirmian.

Nel comune di Naturno:

Naturnser.

Nel comune di Ora:

Furggl, Kiechelberg.

Nel comune di Parcines:

Partschinser.

Nel comune di Renon:

Ritten.

Nel comune di Salorno:

Salurn-Pfatten Buchholz.

Nel comune di Silandro:

Vetzaner.

Nel comune di Terlano:

Siebeneich, Klaus, Kreuth.

Nel comune di Termeno:

Soll o, nel caso di utilizzo solo del vitigno Traminer Aromatico, anche “Tramin-Soll”; Putznai;

St. Jacob o, nel caso di utilizzo solo del vitigno Traminer Aromatico, anche “Tramin-St. Jacob”; Steinacker;

Plon o, nel caso di utilizzo solo del vitigno Traminer Aromatico, anche “Tramin-Plon”; Rungg o, nel caso di utilizzo solo del vitigno Traminer Aromatico, anche “Tramin-Rungg.”.

Nel comune di Tirolo:

Tirol.

Nel comune di Velturno:

Schrambach.

Nel comune di Villandro:

Sauders.

Le delimitazioni delle Unità Geografiche Aggiuntive sono indicate nello schedario viticolo e nel sito web della Provincia Autonoma di Bolzano alla seguente sezione: https://www.provincia.bz.it/agricoltura-foreste/agricoltura/frutti-viticoltura/vino.asp

In etichettatura l’uso dell’unità geografica aggiuntiva deve essere accompagnato dal pittogramma come descritto nell’ Allegato 1.

7.3. Caratteri e posizione in etichetta.

La menzione tradizionale «denominazione d’origine controllata» o la relativa sigla DOC (articolo 28, comma 4 della legge 238/2016) deve essere riportata in etichetta immediatamente al di sotto del  nome di origine «Alto Adige» o «dell’Alto Adige» in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler accompagnato o no dal nome di vitigno o di sottozona o al di sotto del nome d’origine “Alto Adige” e della sottozona di cui all’articolo 1.

Il nome del vitigno, se del caso, può precedere o accompagnare nell’etichetta il nome geografico d’origine per i vini «Alto Adige» o «dell’Alto Adige» in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler”.

Nella designazione e presentazione dei vini “Alto Adige” in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler” le menzioni tradizionali riserva e/o classico e/o le unità geografiche aggiuntive e/o la menzione vigna e/o devono essere riportate nell’etichettatura dove risultano tutte le indicazioni obbligatorie. Dette menzioni devono essere riportate immediatamente sotto la denominazione “Alto Adige” in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler” accompagnata o no dalla sottozona e dal vitigno.

7.4. Annata

Fatta eccezione per i vini spumanti senza l’indicazione del millesimo, per tutte le altre tipologie di vini, è obbligatoria l’indicazione in etichetta dell’annata di produzione delle uve.

7.5. Vigna.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Alto Adige” in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler”di cui all’art.1 può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione  che  sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’articolo 31, comma 10 della legge 238/2016.

L’indicazione della vigna è cumulabile con le indicazioni delle sottozone e delle unità geografiche aggiuntive a condizione che siano rispettate le norme previste dal presente disciplinare in riguardo a dette menzioni.

Art. 8 Confezionamento

8.1. Recipienti – Volumi nominali e sistemi di chiusura.

I vini “Alto Adige” in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler” devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro o in recipienti tradizionali di ceramica o in legno della capacità nominale da 0,375 litri o da 0,750 litri e rispettivi multipli o di capacità nominale di 0,5 litri non del tipo “uni” o di capacità nominale di 5 litri.

Inoltre, fatta esclusione per le tipologie qualificate con le sottozone, le unità geografiche aggiuntive,  le menzioni tradizionali e la menzione vigna, sono consentiti altri tipi di contenitori previsti dalla vigente normativa della capacità non inferiore alla capacità minima prevista dalla normativa nazionale e dell’Unione europea.

Sono consentiti tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.

Art. 9 Legame con l’ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica.

Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata comprende una modesta parte del territorio della Provincia di Bolzano idoneo alla produzione di vini circoscritta lungo la valle superiore percorso dal fiume Adige e lungo  la Valle Isarco nella parte inferiore. La denominazione include l’insieme della superficie vitata della Provincia di Bolzano.

Circa l’86% della superficie provinciale si trova ad un livello del mare superiore ai 1000 metri.

Nel fondovalle dove vive il 65% della popolazione altoatesina è collocato solamente l’8% del territorio provinciale. I vigneti, situati nella fascia che va dai 220 fino ad oltre 1.000 m s.l.m., rappresentano l’anello di congiunzione tra il fondovalle ben sviluppato ed economicamente  importante e la zona con l’agricoltura di montagna ad elevate altitudini.

La distribuzione altimetrica dei vigneti della realta viticola altoatesina è la seguente:

29% della superficie vitata ubicata tra 220 e 300 m s.l.m., 

57% della superficie vitata ubicata tra 300 e 500 m s.l.m., 

14% della superficie vitata ubicata tra 500 e oltre m s.l.m.

Una peculiarità del vigneto dell’Alto Adige consiste nel fatto che solamente il 15% di esso si trova in piano mentre il 55% è impiantato in zona collinare con leggera a media pendenza. La residua parte (30%) è caratterizzata da vigneti in forte pendenza con oltre il 30% d’inclinazione, zona favorita da insolazione diretta e prolungata. L’esposizione dei terreni vitati generalmente è orientata da est a sud  a sudovest.

I terreni vitati sono riconducibili a due formazione geo-pedologici. Nel fondovalle prevale un terreno alluvionale, fertile e permeabile. Nelle vigne di collina e montagna, dove si concentra la viticoltura, prevale invece un terreno ghiaioso, formatosi attraverso le morene dei ghiacciai e la loro successiva erosione avvenuta dopo l’ultima era glaciale. Nella zona viticola tra Merano e Bolzano, il suolo  spesso si è genererato principalmente da roccia vulcanica, ovvero porfido di quarzo, frequentemente mescolato con argilla e sabbia. In questi terreni aridi e poveri di humus la vite, per adattarsi, deve sviluppare un apparato radicale profondo per poter nutrirsi bene ed estrarre l’acqua. Nelle sottozone viticole settentrionali dell’Alto Adige, sopratutto nella Valle Isarco ma parzialmente anche nella Val Venosta, le viti radicano in un terreno derivante da roccia primitiva composta da quarzo e mica. La capacità di questi suoli d’immagazzinare l’acqua è superiore a quella dei terreni derivanti dal porfido ed è fondamentale poichè le precipitazioni nell’area vitivinicola settentrionale sono nettamente inferiori rispetto alle parti restanti della superficie vitata di Bolzano. Nella parte sud della regione vitivinicola altoatesina il terreno è calcareo ed è derivante dalla disgregazione della  roccia  dolomitica.

La maggior parte (60 %) dei suoli è composto da terreni leggeri (sabbiosi, ghiaiosi a limosi) il 30% sono terreni limosi-calcarei e il restante 10% è di tipo argilloso-calcareo.

La provincia di Bolzano si trova sul versante sud delle Alpi, e quindi gode di favorevoli influssi del clima caldo a sud delle Alpi. L’arco alpino protegge il territorio da gelidi venti e da perturbazioni provenienti dal nord, mentre a sud la Valle dell’Adige si apre ai caldi venti del Lago di Garda e del bacino mediterraneo, dal quale giunge anche la necessaria umidità. Nella zona pit’. a sud della realta viticola altoatesina le precipitazioni arrivano mediamente a 860 mm/anno sono quindi più consistenti rispetto a quelle registrate più a nord (450 – 600 mm). Oltre l’andamento siccitoso invernale si registrono frequentemente periodi prolungati (4 – 6 settimane) senza precipitazioni di rilievo durante  i mesi estivi.

Benchè l’Alto Adige sia una delle aree vinicole più piccole d’Europa, questa provincia  si presenta  con caratteristiche pedoclimatiche svariate, che permettono un ampio ventaglio di vini diversi.

Il clima è da classificare come continentale, visto che ci si trova all’interno alle Alpi con punte di piovosità estiva e precipitazione spesso contenute nel periodo invernale. La temperatura media nelle zone viticole varia da 9,5° a 13° C con un numero di ore di sole annue che va da 1.800 fino a 2.300. Le rilevazioni metereologiche sono contraddistinte da assenza di nebbia e oltre la metà con presenza di vento. Molto caratteristiche per questa zona sono elevate escursioni termiche tra giorno e notte che di media arrivano fino ai 15° C nel periodo vegetativo e che si potraggono con punte di 20° C nei mesi di settembre e ottobre nella fase finale della maturazione.

Fattori umani rilevanti per il legame.

La viticoltura costituisce insieme al turismo e alla frutticoltura una delle tre colonne importanti dell’economia altoatesina e sotto il profilo della tradizione la più antica.

I seguenti fattori umani hanno contribuito all’evoluzione della produzione vitivinicola del territorio.

−    Base ampelografica:

Partendo dalle varietà tradizionali come Lagrein, Schiave, Moscato Giallo che sono tuttora presenti,  si sono aggiunti nell’ottocento le varietà bordolesi (Cabernet, Merlot, Sauvignon), delle varieta derivanti dalla Borgogna (diversi Pinot) e del Reno (Riesling, Silvaner, Traminer Aromatico). Da ca. 50 anni sono stati introdotti Miiller Thurgau e Kerner.

La pecularietà della produzione vinicola dell’Alto Adige consiste nell’ampia base ampelografica.

−    Le forme di allevamento sono rimaste quelle tradizionali a pergola o si è passato alla spalliera con rispettivamente 3.500 a 5.000 fino a 7.000 ceppi per ettaro.

−    La ridotta consistenza delle superfici vitate per azienda (intorno all’ettaro) costringe i produttori a dedicarsi accuratamene alla coltivazione dell’uva caratterizzata un elevato impiego di ore lavorative (600 – 800 ore per ettaro) ottenendo produzioni contenute (60 – 70 hl/ha) ad alto livello qualitativo. La restrizione delle rese avviene mediante la pratica del diradamento manuale del grappolo usato largamente da decenni che inoltre apporta di benefici dal punto del grado zuccherino e della salubrità dell’uva.

−    L’inerbimento totale del vigneto praticato da oltre 50 anni consociato con un impianto d’irrigazione in parte a goccia contribuiscono a un’equilibrata crescita delle piante  anche  in situazione meteorologiche di siccità, tecniche agronomiche che a loro volta portano a vini caratterizzati da finezza ed eleganza.

−    Le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono rivolti ad eccezione dei passiti e spumanti all’ottenimento di vini tranquilli di gusto secco. Per i vini rossi maggiormente strutturati (in  particolare per la tipologia riserva) la vinificazione comporta un’elaborazione per determinati periodi di invecchiamento in piccole o grandi tini di legno. Per tradizione si vinificano e si presentano i vini monovarietali ad eccezione di qualche uvaggio di tipo bordolese.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.

I vini Alto Adige si contraddistinguono qualitativamente soprattutto per i loro spiccati aromi primari per esempio dalle note di sambuco del Sauvignon, al profumo di rosa del Traminer Aromatico, al bouquet di frutti di bosco del Pinot Nero o del Lagrein, note di ciliegia e viola anche nella Schiava. I vini bianchi coltivati nelle zone poste in altitudine (oltre 300 – 400 m) spiccono per la loro freschezza dovuta a un tenore di acidità compreso tra 5,5 e 7 g/l. Data l’ottima insolazione i vini si presentano contemporaneamente fruttati ma allo stesso tempo con buona struttura. I vini rossi prodotti per di più sotto le 400 m s.l.m. approfittano delle condizioni di più alte temperature ottenendo vini corposi con tannini morbidi.

C)     Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

La topografia delle aree viticole altoatesine ricorda un mosaico complesso, con un’alternanza di  monti e valli e una miriade di vigneti con esposizioni diverse, a quote variabili e immersi in microclimi assai eterogenei. Siccome in Alto Adige la viticoltura si pratica dai 200 a sopra i 1000 metri di quota, il vignaiolo ha a disposizione un ventaglio di condizioni climatiche che consentono di coltivare con presupposti ideali 20 vitigni diversi.

L’orografia molto variabile consente di esprimere per un grande numero di  varietà  secondo  l’esigenza varietale la tipicità delle singole varietà. La particolarità dei vini “Alto Adige” viene accentuata dall’elevata escursione termica in tutte le fasi fenologiche.

L’ultramillenaria storia vitivinicola del territorio da prova della stretta connessione tra i fattori  naturali e umani con le peculiari caratteristiche dei vini menzionati da primo in letteratura con i rinomati luoghi di produzione come Bolzano, Caldaro o Termeno. L’ininterrotta esportazione di vino verso paesi oltralpi testimonia la notorietà del vino del Tirolo (l’attuale Siidtirol) dal medioevo in sù.

Art. 10 Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e Indirizzo: Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Bolzano

Via Alto Adige, 60

39100 Bolzano

Telefono 0471 945519

Fax 0471 945540

E-mail: agri@camcom.bz.it

La C.C.I.A.A. di Bolzano è l’Autorità pubblica autorizzata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei  controlli,  approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il D.M. 2 agosto 2018 (G.U. n. 253 del 30.10.2018) e modificato con D.M. 3 marzo 2022 (G.U. n. 62 del 15.03.2022).

Allegato 1

Pittogramma per unità geografica aggiuntiva

Scarica allegato

Allegato B

DOCUMENTO UNICO

DENOMINAZIONE/DENOMINAZIONI

Alto Adige o dell’Alto Adige Siidtirol Siidtiroler

TIPO DI INDICAZIONE GEOGRAFICA:

DOP – Denominazione di origine protetta

CATEGORIE DI PRODOTTI VITIVINICOLI

1. Vino

5. Vino spumante di qualità

15. Vino ottenuto da uve appassite

16. Vino di uve stramature

Codice della nomenclatura combinata

•   22 – BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

2204 – Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

DESCRIZIONE DEI VINI:

1. “Alto Adige” spumante anche riserva

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Spuma: fine e persistente

Colore: giallo paglierino più o meno intenso con riflessi verdolini o dorati; Odore: bouquet fine, gentile, ampio e composito;

Sapore: sapido, fresco, fine e armonico, secco de del tipo “brut nature”, “Pas dosè” o “extra brut” o lievemente amabile se del tipo “brut”

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %vol Estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche  analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,5

Acidità totale minima (g/l) 5 Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

2. “Alto Adige” Spumante Rosé

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Spuma: fine e persistente

Colore: rosato più o meno intenso;

Odore: bouquet proprio della fermentazione in bottiglia, gentile, fine, ampio e composito; Sapore: sapido, fresco, fine e armonico, da “brut nature” o “Pas dosè” o dosaggio zero a brut; Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %vol

Estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,50% Acidità totale minima (g/l) 5

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

3. “Alto Adige” Spumante con menzione di Vitigno Chardonnay o Pinot grigio o Pinot nero o Pinot bianco

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Spuma: fine e persistente;

Colore: giallo, paglierino con riflessi verdolini; Odore: fine, delicato, leggermente da lievito;

Sapore: morbido, giustamente pieno; da “brut nature” o “Pas dosè” o dosaggio zero a brut; Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %vol

Estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,50 Acidità totale minima (g/l) 5

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

4. “Alto Adige” Vendemmia tardiva con menzione di vitigno con o senza indicazione della sottozona

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Per la produzione dei vini “Alto Adige” / “Siidtiroler” Vendemmia tardiva sono consentiti i vitigni: Chardonnay, Kerner, Moscato giallo, Miiller Thurgau, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Riesling italico, Sauvignon, Sylvaner, Traminer aromatico, Moscato rosa.

Colore: caratteristico del vitigno di provenienza; Odore: gradevole, delicato, caratteristico;

Sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50 %vol di cui effettivo almeno 7,00 % vol Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 7,00 Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

5. “Alto Adige” Bianco passito o passito con menzione di uno o due vitigni escluso Moscato rosa con o senza sottozona

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Possono essere indicati i consentiti vitigni: Chardonnay, Kerner, Moscato giallo, Miiller Thurgau, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Riesling italico, Sauvignon, Sylvaner, Traminer aromatico.

Il vino “Alto Adige” / “Siidtiroler” bianco passito è composto da Chardonnay e/o Pinot Bianco e/o Pinot Grigio e/o Miiller Thurgau e/o Sauvignon e/o Riesling e/o Silvaner e/o Traminer aromatico e/o Kerner da soli o congiuntamente per almeno 80%. Per la restante parte possono concorrere i vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Provincia di Bolzano.

Colore: caratteristico del vitigno di provenienza; Odore: gradevole, delicato, caratteristico;

Sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del o dei vitigni di provenienza; Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00 %vol di cui effettivo almeno 7,00 vol Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 7,00 Acidità totale minima (g/l)4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

6. “Alto Adige” Bianco, in lingua tedesca “Weiss”, anche riserva con o senza sottozona

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Il vino “Alto Adige” / “Siidtiroler” bianco è composto da Chardonnay e/o Pinot Bianco e/o Pinot Grigio e/o Miiller Thurgau e/o Sauvignon e/o Riesling e/o Silvaner e/o Traminer aromatico e/o Kerner da soli o congiuntamente per almeno 80%. Per la restante parte possono concorrere i vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Provincia di Bolzano.

Colore: giallo paglierino;

Odore: gradevole, fruttato, talvolta anche aromatico; Sapore: secco, pieno, aromatico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %vol Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,50 Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

7. «Alto Adige» Chardonnay, anche riserva con o senza sottozona

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: giallo verdognolo;

Odore: delicato, caratteristico, fruttato; Sapore: sapido, secco, pieno, aromatico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 %vol Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,00 Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

8. “Alto Adige” Kerner, anche riserva con o senza sottozona

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli; Odore: leggermente aromatico, fine;

Sapore: secco, pieno, caratteristico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 %vol Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,00 Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

9. “Alto Adige” Moscato giallo, anche riserva

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: giallo paglierino;

Odore: aromatico, caratteristico di moscato, intenso; Sapore: da secco a dolce, aromatico, gradevole;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 %vol di cui effettivo almeno 10% vol Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,00 Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

10. “Alto Adige” Miiller Thurgau, anche riserva, con o senza sottozona

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: giallo paglierino tendente al verdognolo; Odore: delicato, leggermente aromatico;

Sapore: secco, morbido, fruttato;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 %vol Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,00; Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

11. “Alto Adige” Pinot Bianco, anche riserva, con o senza sottozona

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: giallo paglierino tendente al verdognolo; Odore: gradevole, caratteristico;

Sapore: secco, gradevolmente amarognolo, giustamente acido, sapido, caratteristico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 %vol, con la sottozona Valle Venosta 10,50% vol.

Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,00, con la sottozona Valle Venosta 10,50%;

Acidità totale minima (g/l) 4 Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

12. “Alto Adige” Pinot Grigio, con o senza sottozona

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: giallo paglierino;

Odore: non molto spiccato, gradevole; Sapore: secco, pieno, armonico, caratteristico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %vol; con la sottozona Valle Venosta 11,00%;

Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,50; con la sottozona Valle Venosta 11,00%;

Acidità totale minima (g/l) 4 Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

13. “Alto Adige” Riesling, anche riserva con o senza sottozona

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: giallo paglierino tendente al verdognolo; Odore: delicato, gradevole, caratteristico; Sapore: secco, gradevolmente acidulo, fresco;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 %vol; con la sottozona Terlano 11,50 vol.;

Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,00; con la sottozona Terlano 11,50 vol.;

Acidità totale minima (g/l) 4 Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

14. “Alto Adige” Riesling italico, anche riserva con o senza sottozona

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: giallo paglierino, chiaro, verdolino; Odore: delicato, gradevole;

Sapore: secco, pieno, leggero di corpo;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %vol Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,50 Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

15. “Alto Adige” Sauvignon, anche riserva con o senza sottozona

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: giallo tendente al verdognolo; Odore: gradevole, fruttato;

Sapore: secco, con aroma caratteristico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %vol; con la sottozona Terlano 12,00% e Valle Venosta 11,00% vol.;

Estratto non riduttore minimo: 16,0g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,50; con la sottozona Terlano 12,00% e Valle Venosta 11,00% vol.;

Acidità totale minima (g/l) 4 Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

16. “Alto Adige” Sylvaner, anche riserva, con o senza sottozona

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;

Odore: caratteristico, gradevole, fruttato; Sapore: secco, delicato, fruttato;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 %vol; con la sottozona Terlano 11,50% e Valle Isarco 10,50% vol.;

Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l, con la sottozona Valle Isarco 16,00 g/l;

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,00; con la sottozona Terlano 11,50% e Valle Isarco 10,50% vol.;

Acidità totale minima (g/l) 4 Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

17. “Alto Adige” Traminer Aromatico anche riserva con o senza sottozona

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: giallo paglierino fino a dorato; Odore: leggermente aromatico fino a intenso;

Sapore: pieno, gradevolmente aromatico, da secco a abboccato;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %vol di cui effettivo almeno 11,00% Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,00 Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

18. “Alto Adige” “Valle Isarco” o “Eisacktal” o “Eisacktaler” Veltliner, anche riserva

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: giallo tendente al verdolino;

Odore: vinoso e dal leggero profumo gradevole caratteristico del vitigno; Sapore: secco, fresco, fruttato, sapido, giustamente di corpo, caratteristico; Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%vol

Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 10,50 Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

19. “Alto Adige” Terlano senza menzione di vitigno, anche riserva

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: giallo paglierino chiaro;

Odore: caratteristico, fruttato e delicato; Sapore: secco, giustamente acido;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol Estratto non riduttore minimo: 15,0g/l

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,50 Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

20. “Alto Adige” Rosso, anche riserva

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: dal rosso rubino al rosso granato;

Odore: gradevole, caratteristico con sentore di frutti rossi; Sapore: secco, morbido, vellutato, armonico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %vol Estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,50 Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

21. “Alto Adige” Cabernet Sauvignon o Cabernet Franc o Cabernet, anche riserva

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: rubino intenso fino a granato carico; Odore: caratteristico, leggermente erbaceo, etereo; Sapore: secco, pieno, lievemente tannico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %vol Estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,50 Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

22. “Alto Adige” Lagrein, anche riserva

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: rubino intenso fino a granato carico; Odore: secco, gradevole, tipico della varietà; Sapore: secco, morbido, vellutato, pieno;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %vol Estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,50 Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

23. “Alto Adige” Lagrein rosato

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: rubino chiaro, rosato con riflessi salmone; Odore: delicato, gradevole;

Sapore: secco, non molto di corpo, armonico, elegante, fresco; Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 %vol Estratto non riduttore minimo:16,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,00 Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

24. “Alto Adige” Malvasia, con o senza menzione di riserva

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: rosso rubino chiaro con riflessi arancioni; Odore: gradevole, profumato;

Sapore: secco, morbido, pieno, armonico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %vol Estratto non riduttore minimo:18,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,50 Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

25. “Alto Adige” Merlot, con o senza menzione riserva

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: rosso rubino;

Odore: caratteristico, gradevole, erbaceo; Sapore: secco, fresco, leggermente erbaceo;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 %vol Estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,00 Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

26. “Alto Adige” Merlot rosato

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: rosato con riflessi arancioni;

Odore: leggermente erbaceo, caratteristico, gradevole; Sapore: secco, fresco, leggermente erbaceo;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%vol Estratto non riduttore minimo: 16,0g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,00 Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

27. “Alto Adige” Moscato rosa, anche passito o vendemmia tardiva o riserva

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: da rosso a rubino chiaro; Odore: delicato e gradevole;

Sapore: dolce, gradevolmente di moscato;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%vol o 16,00% se passito di cui effettivo almeno 10,00% vol;

Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 12,50 o 10,00% se passito

Acidità totale minima (g/l) 4 Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

28. “Alto Adige” Pinot nero, anche riserva con o senza sottozona

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: rubino con sfumature arancioni se invecchiato; Odore: etereo, gradevole, caratteristico;

Sapore: secco, morbido o pieno con retrogusto amarognolo, armonico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol, con la sottozona Valle Venosta 11,00%;

Estratto non riduttore minimo: 20,0g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,50, con la sottozona Valle Venosta 11,00%;

Acidità totale minima (g/l) 4 Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

29. “Alto Adige” Pinot nero rosato

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: rosato;

Odore: fruttato, armonico, gradevole; Sapore: secco, armonico, gradevole;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,50 Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

30. “Alto Adige” Schiava, anche riserva con o senza sottozona

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: da rosso rubino chiaro a medio; Odore: gradevole, fruttato, caratteristico,; Sapore: secco, morbido, gradevole;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%vol Estratto non riduttore minimo: 18,0g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 10,50 Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l) Titolo – Nome del prodotto

31. “Alto Adige” Schiava Grigia, anche riserva

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: rosso rubino chiaro fino a medio;

Odore: delicato, gradevole, caratteristico fruttato; Sapore: secco, morbido, gradevole;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol Estratto non riduttore minimo: 18,0g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,50 Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

32. “Alto Adige” “Colli di Bolzano o Bozner Leiten, anche riserva

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: rosso rubino da chiaro a medio; Odore: profumato, caratteristico;

Sapore: secco, pieno, morbido, armonico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%vol Estratto non riduttore minimo: 20,0g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,00 Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

33. “Alto Adige Meranese” o “Alto Adige” “”Meranese di Collina” o “Meranese Burgraviato” o “Meraner” o “Meraner Hiigel” o “Meraner Biirgggrafker” con o senza indicazione del vitigno schiava, anche riserva

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: rosso rubino da chiaro fino a medio; Odore: caratteristico con leggero profumo Sapore: secco, armonico, sapido;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%vol Estratto non riduttore minimo: 18,0g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,00 Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

34. “Alto Adige Santa Maddalena” o “S. Maddalena” o “Sankt Magdalener” o “St. Magdalener” anche riserva

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: da rosso rubino a granato intenso;

Odore: vinoso, caratteristico, con profumo ricordante quello della viola, etereo dopo breve invecchiamento;

Sapore: secco, pieno, vellutato, leggermente di mandorla, sapido; Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol Estratto non riduttore minimo: 20,0g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,50 Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

35. “Alto Adige” “Valle Isarco” o “Eisacktal” o “Eisacktaler” “Klausner Leitacher” anche riserva

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: rosso chiaro fino a rubino;

Odore: non molto intenso, gradevole, caratteristico; Sapore: secco, leggermente acidulo, di corpo;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%vol Estratto non riduttore minimo: 18,0g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,00 Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l).

Tutti i vini possono presentare il caratteristico sapore di legno se invecchiati in botti di legno.

1. Pratiche di vinificazione

5.1. Pratiche enologiche specifiche

1. Pratica enologica dell’aumento del titolo alcolometrico volumico minimo naturale

Descrizione della pratica

Sono consentite le varie tecniche di “arricchimento” delle uve, dei mosti, dei vini ancora in fermentazione e dei vini previste dalla pertinente normativa dell’Unione europea.

2. Pratica enologica del taglio dei mosti e dei vini – Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche

Descrizione della pratica

Il taglio dei mosti e dei vini consentito dalla pertinente normativa dell’Unione europea nella misura del 15% è ammesso dal disciplinare con mosti e vini, purchè ottenuti da varietà di vite classificate “idonee alla coltivazione” nella provincia autonoma di Bolzano.

L’aggiunta di mosti e vini appartenenti alla denominazione “Alto Adige” / “Siidtiroler” con specificazione della sottozona è consentita solamente con mosti o vini di colore analogo ed anche di annate diverse appartenenti alla medesima sottozona.

E’ consentita la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che concorrono alla produzione delle tipologie bivarietali elencate all’art. 2 del Disciplinare con esclusione delle tipologie monovitigno.

L’aggiunta di mosti e vini appartenenti alla denominazione “Alto Adige” in lingua tedesca “Sudtirol” o “Sudtiroler” con specificazione dell’unità geografica aggiuntiva è consentita se 100% del vino provengono dall’unità geografica aggiuntiva indicata.

3. Elaborazione Spumante

Descrizione della pratica

I vini “Alto Adige”/”Siidtiroler” Spumante di qualità devono essere elaborati esclusivamente nella tipologia spumante a fermentazione naturale in bottiglia (metodo classico).

I vini spumanti devono essere affinati per almeno 15 mesi in bottiglia e immessi al consumo non prima di 20 mesi dal 1 ottobre dell’anno di raccolta della partita più recente.

4. Elaborazione passito

I vini «Alto Adige» «bianco» in lingua tedesca “Weiss” e i vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige» in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler con o senza sottozona ottenuti dalle uve delle varietà di vite Pinot Bianco o Chardonnay o Pinot Grigio o Riesling o Sauvignon o Traminer Aromatico o Moscato Giallo o Miiller Thurgau o Sylvaner o Kerner o Veltliner o Moscato Rosa possono essere elaborati nella tipologia «passito».

I vini «Alto Adige» in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler «passito» con la specificazione di due vitigni e i vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige» in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler con o senza sottozona ottenuti delle uva delle varietà di cui sopra con la specificazione «passito» devono essere elaborati nel rispetto delle norme vigenti per tale tipologia, con parziale appassimento delle uve sulla pianta oppure dopo la raccolta fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico non inferiore al 16% e a condizione che la resa dell’uva in vino pronto per il consumo non ecceda i 40 ettolitri/ettaro. E’ vietata ogni aggiunta  di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati. Il vino non deve essere immesso al consumo prima del 1O giugno dell’anno successivo la vendemmia.

5. Uve parzialmente appassite

Descrizione della pratica

I vini «Alto Adige bianco» in lingua tedesca “Weiss”, «Alto Adige Moscato Rosa» e i vini

«Alto Adige» in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler monovarietali a bacca bianca possono essere ottenuti da uve raccolte dopo parziale appassimento sulla pianta che assicuri un titolo alcolometrico naturale non inferiore al 13,5% e una resa dell’uva in vino pronto per il consumo non superiore a 50 ettolitri/ettaro. In tal caso è esclusa qualsiasi correzione del titolo alcolometrico ed è consentita la designazione del vino come «vendemmia tardiva».

6. Invecchiamento

Descrizione della pratica

I vini Alto Adige Lagrein, Alto Adige Merlot, Alto Adige Pinot nero, Alto Adige Cabernet, Alto Adige Cabernet-Merlot, Alto Adige Cabernet-Lagrein, Alto Adige Merlot-Lagrein, Alto Adige Schiava (e sinonimi), Alto Adige Meranese, Alto Adige S. Maddalena, Alto Adige Valle Isarco Klausner Leitacher, Alto Adige Colli di Bolzano e tutti i vini bianchi “Alto Adige” possono essere destinati a «riserva» con un periodo di invecchiamento di almeno due anni a far tempo dal 1O ottobre dell’anno della vendemmia, purchè presentino un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 11,5%.

Il vino spumante «Alto Adige spumante» senza indicazione di vitigno ad eccezione dello spumante «Alto Adige» «rosè» può essere destinato a «riserva» se sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia di almeno 36 mesi e immesso al consumo non prima di 42 mesi dal 1O ottobre dell’anno della vendemmia della partita più recente

5.2. Rese massime

1. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Bianco /Weiss

10.000 Chilogrammi di uve per ettaro

2. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Chardonnay

13.000 Chilogrammi di uve per ettaro

3. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Chardonnay con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

4. “Alto Adige” / Chardonnay Spumante

13.000 Chilogrammi di uve per ettaro

5. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Kerner

12.000 Chilogrammi di uve per ettaro

6. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Kerner con indicazione della menzione geografica

9.000 Chilogrammi di uve per ettaro

7. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Moscato giallo

10.000 Chilogrammi di uve per ettaro

8. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Moscato giallo con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

7.500 Chilogrammi di uve per ettaro

9. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Miiller Thurgau

13.000 Chilogrammi di uve per ettaro

10. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Miiller Thurgau con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

11. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Pinot Bianco

13.000 Chilogrammi di uve per ettaro

12. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Pinot Bianco con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

13. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Pinot Bianco Spumante

13.000 Chilogrammi di uve per ettaro

14. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Pinot grigio

13.000 Chilogrammi di uve per ettaro

15. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Pinot grigio con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

16. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Pinot grigio Spumante

13.000 Chilogrammi di uve per ettaro

17. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Riesling

13.000 Chilogrammi di uve per ettaro

18. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Riesling indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

19. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Riesling Italico

13.000 Chilogrammi di uve per ettaro

20. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Riesling Italico con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

21. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Sauvignon

13.000 Chilogrammi di uve per ettaro

22. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Sauvignon con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

23. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Sylvaner

13.000 – Chilogrammi di uve per ettaro

24. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Sylvaner con indicazione della vigna

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

25. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Traminer aromatico

12000 Chilogrammi di uve per ettaro

26. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Traminer aromatico con indicazione geografica aggiuntiva

9.000 Chilogrammi di uve per ettaro

27. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Rosso / Rot

10.000 Chilogrammi di uve per ettaro

28. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Cabernet

11.000 Chilogrammi di uve per ettaro

29. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Cabernet con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

8.300 Chilogrammi di uve per ettaro

30. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Lagrein

14.000 Chilogrammi di uve per ettaro

31. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Lagrein con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

10.500 Chilogrammi di uve per ettaro

32. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Lagrein Rosato /Lagrein Kretzer

14.000 Chilogrammi di uve per ettaro

33. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Lagrein Rosato / Lagrein Kretzer con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

10.500 Chilogrammi di uve per ettaro

34. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Malvasia

11.000 Chilogrammi di uve per ettaro

35. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Merlot e “Alto Adige” / “Siidtiroler” Merlot Rosato

13000 Chilogrammi di uve per ettaro

36. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Merlot e “Alto Adige” / “Siidtiroler” Merlot Rosato con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9800 Chilogrammi di uve per ettaro

37. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Moscato Rosa

6.000 Chilogrammi di uve per ettaro

38. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Pinot nero e “Alto Adige” / “Siidtiroler” Pinot nero Rosato

12000 Chilogrammi di uve per ettaro

39. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Pinot Nero e “Alto Adige” / “Siidtiroler” Pinot nero Rosato con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.000 Chilogrammi di uve per ettaro

40. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Pinot Nero Spumante

12.000 Chilogrammi di uve per ettaro

41. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Schiava

14.000 Chilogrammi di uve per ettaro

42. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Schiava con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

10.500 Chilogrammi di uve per ettaro

43. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Schiava grigia

14.000 Chilogrammi di uve per ettaro

44. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Schiava grigia con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

10.500 Chilogrammi di uve per ettaro

45. “Alto Adige Colli di Bolzano” / “Siidtiroler Bozner Leiten”

13.000 Chilogrammi di uve per ettaro

46. “Alto Adige Meranese di Collina” / “Siidtiroler Meraner Hiigel” o sinonimi

12.500 Chilogrammi di uve per ettaro

47. “Alto Adige Meranese di Collina” / “Siidtiroler Meraner Hiigel” o sinonimi con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

10.500 Chilogrammi di uve per ettaro

48. “Alto Adige Santa Maddalena” / “Siidtiroler St. Magdalener” o sinonimi

12.500 Chilogrammi di uve per ettaro

49. “Alto Adige Santa Maddalena” / “Siidtiroler St. Magdalener” con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

10.500 Chilogrammi di uve per ettaro

50. “Alto Adige Terlano” / “Siidtiroler Terlaner”

12.500 Chilogrammi di uve per ettaro

51. “Alto Adige Terlano” / “Siidtiroler Terlaner” con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.400 Chilogrammi di uve per ettaro

52. “Alto Adige Terlano” / “Siidtiroler Terlaner” Chardonnay

12.500 Chilogrammi di uve per ettaro

53. “Alto Adige Terlano” / “Siidtiroler Terlaner” Chardonnay con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

54. “Alto Adige Terlano” / “Siidtiroler Terlaner” Miiller Thurgau

12.500 Chilogrammi di uve per ettaro

55. “Alto Adige Terlano” / “Siidtiroler Terlaner” Pinot Bianco

12.500 Chilogrammi di uve per ettaro

56. “Alto Adige Terlano” / “Siidtiroler Terlaner” Pinot Bianco con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

57. “Alto Adige Terlano” / “Siidtiroler Terlaner” Pinot Grigio

12500 Chilogrammi di uve per ettaro

58. “Alto Adige Terlano” / “Siidtiroler Terlaner” Riesling

12.500 Chilogrammi di uve per ettaro

59. “Alto Adige Terlano” / “Siidtiroler Terlaner” Riesling Italico

12.500 Chilogrammi di uve per ettaro

60. “Alto Adige Terlano” / “Siidtiroler Terlaner” Sauvignon

12.500 Chilogrammi di uve per ettaro

61. “Alto Adige Terlano” / “Siidtiroler Terlaner” Sauvignon con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

62. “Alto Adige Terlano” / “Siidtiroler Terlaner” Sylvaner

12.500 Chilogrammi di uve per ettaro

63. “Alto Adige Valle Isarco” / “Siidtiroler Eisacktaler” Kerner

11.000 Chilogrammi di uve per ettaro

64. “Alto Adige Valle Isarco” / “Siidtiroler Eisacktaler” Kerner con indicazione della vigna

9.000 Chilogrammi di uve per ettaro

65. “Alto Adige Valle Isarco” / “Siidtiroler Eisacktaler” Miiller Thurgau

13.000 Chilogrammi di uve per ettaro

66. “Alto Adige Valle Isarco” / “Siidtiroler Eisacktaler” Miiller Thurgau con indicazione della vigna

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

67. “Alto Adige Valle Isarco” / “Siidtiroler Eisacktaler” Pinot Grigio

10.000 Chilogrammi di uve per ettaro

68. “Alto Adige Valle Isarco” / “Siidtiroler Eisacktaler” Pinot Grigio con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

69. “Alto Adige Valle Isarco” / “Siidtiroler Eisacktaler” Riesling

10.000 Chilogrammi di uve per ettaro

70. “Alto Adige Valle Isarco” / “Siidtiroler Eisacktaler” Riesling con indicazione della menzione geografica aggiuntiva della vigna

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

71. “Alto Adige Valle Isarco” / “Siidtiroler Eisacktaler” Sylvaner

12500 Chilogrammi di uve per ettaro

72. “Alto Adige Valle Isarco” / “Siidtiroler Eisacktaler” Sylvaner con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

73. “Alto Adige Valle Isarco” / “Siidtiroler Eisacktaler” Traminer Aromatico

10.000 Chilogrammi di uve per ettaro

74. “Alto Adige Valle Isarco” / “Siidtiroler Eisacktaler” Veltliner

12.000 Chilogrammi di uve per ettaro

75. “Alto Adige Valle Isarco” / “Siidtiroler Eisacktaler” Veltliner con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.000 Chilogrammi di uve per ettaro

76. “Alto Adige Valle Isarco” / “Siidtiroler Eisacktaler” Pinot Bianco

12.000 Chilogrammi di uve per ettaro

77. “Alto Adige Valle Isarco” / “Siidtiroler Eisacktaler” Chardonnay

12.000 Chilogrammi di uve per ettaro

78. “Alto Adige Valle Isarco” / “Siidtiroler Eisacktaler” Sauvignon

12.000 Chilogrammi di uve per ettaro

79. “Alto Adige Valle Isarco” / “Siidtiroler Eisacktaler” Bianco o Weiss

9.000 Chilogrammi di uve per ettaro

80. Alto Adige Valle Isarco” / “Siidtiroler Eisacktaler” Klausner Leitacher

12.500 Chilogrammi di uve per ettaro

81. “Alto Adige Valle Venosta” / “Siidtiroler Vinschgau” Chardonnay

11.000 Chilogrammi di uve per ettaro

82. “Alto Adige Valle Venosta” / “Siidtiroler Vinschgau” Kerner

11.000 Chilogrammi di uve per ettaro

83. “Alto Adige Valle Venosta” / “Siidtiroler Vinschgau” Miiller Thurgau

12.000 Chilogrammi di uve per ettaro

84. “Alto Adige Valle Venosta” / “Siidtiroler Vinschgau” Pinot Bianco

11.000 Chilogrammi di uve per ettaro

85. “Alto Adige Valle Venosta” / “Siidtiroler Vinschgau” Pinot Bianco con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

86. “Alto Adige Valle Venosta” / “Siidtiroler Vinschgau” Pinot Grigio

10.000 Chilogrammi di uve per ettaro

87. “Alto Adige Valle Venosta” / “Siidtiroler Vinschgau” Riesling

10.000 Chilogrammi di uve per ettaro

88. Alto Adige Valle Venosta” / “Siidtiroler Vinschgau” Riesling con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

89. “Alto Adige Valle Venosta” / “Siidtiroler Vinschgau” Sauvignon

10.000 Chilogrammi di uve per ettaro

90. “Alto Adige Valle Venosta” / “Siidtiroler Vinschgau” Traminer aromatico

9.000 Chilogrammi di uve per ettaro

91. “Alto Adige Valle Venosta” / “Siidtiroler Vinschgau” Pinot Nero

8000 Chilogrammi di uve per ettaro

92. “Alto Adige Valle Venosta” / “Siidtiroler Vinschgau” Schiava

12.000 Chilogrammi di uve per ettaro

2. ZONA GEOGRAFICA DELIMITATA

Descrizione sintetica della zona geografica delimitata

I vigneti devono trovarsi su terreni idonei per le produzioni dei vini DO. “Alto Adige” / “Siidtiroler”

La zona idonea comprende:

•   il territorio viticolo dei comuni di: Aldino, Andriano, Appiano, Barbiano, Bolzano,Bronzolo, Caines, Caldaro, Cermes, Cornedo all’Isarco, Cortaccia, Cortina all’Adige, Egna, Fie’, Gargazzone, Lagundo, Laives, Lana, Magre’ all’Adige, Marlengo, Meltina, Merano, Montagna, Nalles,  Ora, Postal, Renon, Rifiano, Salorno, San Genesio, San Pancrazio, Scena, Termeno, Terlano, Tesimo, Tirolo, Trodena, Vadena,

•   in parte il territorio dei comuni di Barbiano, Bressanone, Castelbello-Ciardes, Castelrotto Chiusa, Funes, Laces, Laion, Naturno, Naz-Sciaves Parcines, Silandro, Velturno, Villandro e Varna come delimitata nel disciplinare allegato.

“Alto Adige” sottozona “Colli di Bolzano”: le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende tutto il territorio amministrativo comunale di Laives e in parte quello dei comuni di Terlano, S. Genesio, Bolzano, Renon, Fiè e Cornedo come delimitata nel disciplinare allegato.

“Alto Adige” sottozona “Meranese” o “Meranese Burgraviato”: le uve destinate alla produzione del vino “Meranese” devono essere prodotte nelle zone appresso indicate e comprendenti in tutto o in parte i comuni di Merano, Caines, Cermes, Gargazzone, Lagundo, Lana, Marlengo, Postal, Rifiano,

S. Pancrazio, Scena, Tesimo, Tirolo come delimitata nel disciplinare allegato.

“Alto Adige” sottozona “S. Maddalena”: la zona di produzione del vino “S. Maddalena” comprende in tutto o in parte i territori delle frazioni e sottofrazioni di: S. Maddalena, S. Giustina, Laitago (Coste), S. Pietro, Guncina, S. Giorgio, Rena (Sabbia), S. Giustina di Sopra, Laitago di Sopra, Signato, Laste Basse, Cardano in comune di Cornedo, Campiglio, Virgolo, Aslago, Rencio e S. Maurizio in comune di Bolzano, Settequerce in comune di S. Genesio, i masi Reiter, Diem, Raindl, Ebnicher e Plattner in comune di Renon come delimitata nel disciplinare allegato.

“Alto Adige” sottozona “Terlano”: la zona di produzione dei vini “Terlano” comprende il territorio  del comune di Terlano, salvo la parte non idonea a produzioni vinicole con le caratteristiche previste dal presente disciplinare e parte del territorio dei comuni di Gargazzone, S. Genesio, Meltina, Postal, Tesimo, Nalles, Andriano, Appiano, Caldaro come delimitata nel disciplinare allegato.

“Alto Adige” sottozona “Valle Isarco”: le uve destinate alla produzione dei vini  “Valle  Isarco” devono essere prodotte nella zona che comprende in parte il territorio dei seguenti comuni: Barbiano, Bressanone, Castelrotto, Chiusa, Fiè, Funes, Laion, Naz-Sciaves, Renon, Velturno, Villandro e Varna come delimitata nel disciplinare allegato.

“Alto Adige” sottozona “Valle Venosta”: le uve destinate alla produzione del vino “Valle Venosta” devono essere prodotte nella zona appresso indicata che comprende tutto o in parte le zone vocate nei comuni Castelbello-Ciardes, Laces, Naturno, Parcines e Silandro come delimitata nel disciplinare allegato.

3. VARIETÀ PRINCIPALE/I DI UVE DA VINO

Varietà idonee alla coltivazione:

Cabernet Franc o Cabernet N

Cabernet Sauvignon o Cabernet N

Chardonnay B

Kerner B

Lagrein N

Malvasia N

Merlot N

Moscato giallo B

Moscato rosa N

Miiller Thurgau B

Pinot bianco B

Pinot grigio G

Pinot nero N

Riesling (Riesling Renano) B

Riesling italico B

Sauvignon B

Schiava N

Schiava gentile N

Schiava grigia N

Schiava grossa N

Sylvaner (Silvaner verde) B

Traminer aromatico RS

Veltliner B

4. Descrizione del legame/dei legami Alto Adige con o senza sottozona

I vini Alto Adige si contraddistinguono qualitativamente soprattutto per i loro spiccati aromi primari I vini bianchi coltivati nelle zone poste in altitudine (oltre 300 – 400 m) spiccono per la loro freschezza dovuta a un tenore di acidità contenuta. Data l’ottima insolazione i vini si presentano contemporaneamente fruttati ma allo stesso tempo con buona struttura. I vini rossi prodotti per di più sotto le 400 m s.l.m. approfittano delle condizioni di più alte temperature ottenendo vini corposi con tannini morbidi.

5. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Ulteriori condizioni (indicare obbligatoriamente “si” o “no”) Si

1. “Alto Adige”/”Siidtiroler” con o senza sottozona con indicazione Riserva

Quadro di riferimento giuridico: Legislazione nazionale – Legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare: Disposizioni supplementari in materia di etichettatura Descrizione della condizione

I Vini “Alto Adige”/”Siidtiroler” con o senza sottozona (ad eccezione i vini rosati) possono essere destinati a “riserva” con un periodo di invecchiamento di almeno due anni a far tempo dal 1O ottobre dell’anno della vendemmia, purchè presentino un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 11,5%

2. “Alto Adige”/”Siidtiroler” Spumante con indicazione Riserva

Quadro di riferimento giuridico: Legislazione nazionale – Legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare: Disposizioni supplementari in materia di etichettatura Descrizione della condizione

I Vini “Alto Adige”/”Siidtiroler” Spumante possono essere destinati a “riserva” con un periodo di affinamento in bottiglia di almeno 36 mesi e immesso al consumo non prima di 42 mesi dal 1O ottobre dell’anno della vendemmia della partita più recente.

3. “Alto Adige”/ “Siidtiroler” con indicazione di una delle unità geografiche aggiuntive:

Aldein-Aich, Altenburg, Barleit, Eppan Berg, Eppan Berg-Schulthaus, Brenntal, Brixner, Buchholz, Dorf, Eggen, Entiklar, Feld, Frag, Fraunriegl, Freiberg, Furggl, Giatl, Girlan, Girlan- Gschleier, Glen, Graun, Griesfeld, Gries, Gries-Moritzing, Huberfeld, Kalditsch, Kampenn, Kampill, Karneid, Kastelbeller, Kastelbell-Juvaler, Kiechelberg, Klaus, Kreit, Kreuth, Kreuzweg, Kiichelberg, Labers, Lehen, Leitach, Maderneid, Margreid-Leiten, Mazon, Mezzan, Milla, Missian, Montiggl, Nafen, Naturnser, Pardell, Partschinser, Paulsner Feld, Penon, Penon- Hofstatt, Penon-Kofl, Pinzon, Pinzon-Gebach, Planitzing, Plantadisch, Plon, Prazoll, Punggl, Putznai, Rain, Rentsch, Ritten, Rosengarten, Rungg, Salurn-Pfatten, Sauders, Schrambach, Siebeneich, Sirmian, Soll, St. Anna, St. Jacob, St. Josef, St. Justina, St. Nikolaus, St. Peter, Steinacker, Tirol, Tramin-Plon, Tramin-Rungg, Tramin-St. Jacob, Tramin-Soll, Unterfennberg- Hofstatt, Vetzaner, Vorberg, Wadleith Quadro di riferimento giuridico: Legislazione nazionale – Legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare: Disposizioni supplementari in materia di etichettatura Descrizione della condizione

Le uve per produrre i vini con la unità geografica aggiuntiva devono provenire dalla zona geografica specificatamente delimitata.

Le unità geografiche aggiuntive possono essere accompagnate anche dalla menzione “Vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale.

La delimitazione fa parte integrante del disciplinare ed è stata fatta da esperti locali e enologi sul territorio. Nella fase della delimitazione sono stati rispettai i seguenti fattori: geologia, microclima, morfologia, qualità dei vini.

In etichettatura l’uso dell’unità geografica aggiuntiva deve essere accompagnato dal pittogramma come descritto nell’ Allegato 1 del Disciplinare.

Nella designazione e presentazione dei vini “Alto Adige” in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler” le menzioni tradizionali riserva e/o classico e/o le unità geografiche aggiuntive e/o la menzione vigna e/o devono essere riportate nell’etichettatura dove risultano tutte le indicazioni obbligatorie. Dette menzioni devono essere riportate immediatamente sotto la denominazione “Alto Adige” in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler” accompagnata o no dalla sottozona e dal vitigno.

4. Etichettatura in caso di due o più varietà di vite

Quadro di riferimento giuridico: Legislazione nazionale – Legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare: Disposizioni supplementari in materia di etichettatura Descrizione della condizione

Qualora nell’etichettatura siano nominate due o più varietà di vite, o i loro sinonimi, per qualificare le relative tipologie di vini, le varietà di uve da vino devono:

a) figurare in ordine decrescente di percentuale rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute;

b) rappresentare un quantitativo superiore al 15 per cento del totale delle uve utilizzate, salvi i casi di indicazione delle varietà nella parte descrittiva per tipologie di vini non qualificate con il nome dei vitigni;

c) figurare con caratteri aventi le stesse dimensioni, evidenza, colore e intensità colorimetrica.

5. Annata

Quadro di riferimento giuridico: Legislazione nazionale – Legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare: Disposizioni supplementari in materia di etichettatura Descrizione della condizione

Fatta eccezione per i vini spumanti senza l’indicazione del millesimo, per tutte le altre tipologie di vini, è obbligatoria l’indicazione in etichetta dell’annata di produzione delle uve.

6. Menzione vigna

Quadro di riferimento giuridico: Legislazione nazionale – Legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare: Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Alto Adige” in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler”di cui all’art.1 può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi della normativa vigente.

L’indicazione della vigna è cumulabile con le indicazioni delle sottozone e delle unità geografiche aggiuntive a condizione che siano rispettate le norme previste dal presente disciplinare in riguardo a dette menzioni.

7. “Alto Adige” / “Siidtiroler” confezionamento

Quadro di riferimento giuridico: Legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare: Altri Requisiti

Descrizione della condizione

Tutti i Vini “Alto Adige” / “Siidtiroler” devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità nominale da 0,375 litri o da 0,750 litri e rispettivi multipli o di capacità nominale di 0,5 l non del tipo “uni” o di capacità nominale di 5 l.

8. Scelta vendemmiale

Quadro di riferimento giuridico: Legislazione nazionale – Legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare: Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

Per i prodotti derivanti dalle superfici vitate iscritte allo schedario viticolo dei vini a denominazione di origine controllata “Alto Adige” in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler” è consentita la scelta vendemmiale e l’eventuale successiva scelta di cantina a favore delle denominazioni di origine controllate o delle indicazioni geografiche tipiche riconosciute per la provincia di Bolzano ai sensi della normativa vigente.

DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA’ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 8 ottobre 2024 (in Gazz. Uff. 17 ottobre 2024, n. 244)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA’ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 8 ottobre 2024 (in Gazz. Uff. 17 ottobre 2024, n. 244). – Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (menzione tradizionale specifica: denominazione di origine controllata – DOC) dei vini «Alto Adige» o «dell’Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler»).  

IL DIRIGENTE DELLA PQA I

della Direzione generale per la promozione

della qualità agroalimentare

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con regolamento (UE) 2021/2117 del 2 dicembre 2021;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1606 della Commissione del 30 maggio 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/33 per quanto riguarda alcune disposizioni sulle denominazioni di origine protette e sulle indicazioni geografiche protette dei vini e sulla presentazione delle indicazioni obbligatorie dei prodotti vitivinicoli nonché norme specifiche relative all’indicazione e alla designazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli e il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda la certificazione dei prodotti vitivinicoli importati;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento

(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l’uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1607 della Commissione del 30 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE)

2019/34 per quanto riguarda l’adeguamento di taluni riferimenti giuridici;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell’8 aprile 2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016 concernenti la procedura per la presentazione e l’esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione»;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero – Sezione qualità – vini DOP e IGP, concernente l’approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell’U.E. all’epoca vigente, nonché dei relativi fascicoli tecnici, ivi compreso il disciplinare consolidato della DOP «Alto Adige» o «dell’Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler») e il relativo documento unico riepilogativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione qualità – vini DOP e IGP, con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Alto Adige» o «dell’Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler»);

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione qualità – vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 2 ottobre 2014, con il quale è stato modificato il disciplinare della DOP dei vini «Alto Adige» o «dell’Alto Adige», (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler»);

Vista la Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. C 225 del 5 luglio 2019, concernente la pubblicazione della comunicazione di approvazione della modifica ordinaria, ai sensi del regolamento UE n. 33/2019, art. 61, par. 6, comma 3, lettera b) e comma 4), del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Alto Adige» o «dell’Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler»), di cui al predetto decreto ministeriale del 18 settembre 2014;

Visto il provvedimento ministeriale 12 luglio 2019 pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione qualità – vini DOP e IGP, e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 31 luglio 2019 – comunicati (concernente informazioni agli operatori della pubblicazione della predetta modifica ordinaria nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. C 225 del 5 luglio 2019);

Vista la proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione che comporta modifiche al documento unico, della DOP dei vini «Alto Adige» o «dell’Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 2023;

Vista la successiva pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Alto Adige», riguardante l’art. 5, comma 1, dello stesso disciplinare, limitatamente alla modifica di categoria ordinaria, come riportato nel comunicato «Sospensione della pubblicazione del provvedimento finale di approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini “Alto Adige” o “dell’Alto Adige” (in lingua tedesca “Südtirol” o “Südtiroler”)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 2023;

Viste le successive integrazioni alla proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Alto Adige» o «dell’Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 2023, approvate dal Comitato nazionale vini DOP e IGP nella riunione del 24 giugno 2024 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 30 luglio 2024;

Considerato che a seguito dell’esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all’art. 13, comma 7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i requisiti per approvare, con il presente decreto, le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Alto Adige» conformemente alla citata proposta di modifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 2023 e successive integrazioni di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 2023 e n. 177 del 30 luglio 2024;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Alto Adige» o «dell’Alto Adige» nonché alla comunicazione della stessa modifica alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell’art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento UE n. 34/2019;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell’art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall’Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l’attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall’U.C.B. il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l’art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell’incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall’Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell’art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l’incarico di direttore dell’Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Decreta:

Art. 1

1. Al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Alto Adige» o «dell’Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler») così come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 18 settembre 2014, richiamato in premessa, sono apportate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 2023 come integrate con le modifiche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 287 del 9 dicembre 2023 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 30 luglio 2024.

2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Alto Adige» o «dell’Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler») così come consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, e il relativo documento unico consolidato figurano rispettivamente negli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all’art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell’art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell’Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.

3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche ordinarie di cui all’art. 1 sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2024-2025.

4. L’elenco dei codici previsto dall’art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 25 febbraio 2022, è aggiornato in relazione alle modifiche di cui all’art. 1.

6. Il presente decreto, unitamente al disciplinare di produzione consolidato con le modifiche ordinarie di cui all’art. 1 del presente decreto, sarà pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione qualità – vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 1 Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Alto Adige» o «dell’Alto Adige» (in lingua tedesca «Siidtirol» o «Siidtiroler») è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

1) Tipologie relative ai vini «Alto Adige»:

Spumante (categoria Vino Spumante di Qualità) anche riserva;

Spumante rosè (categoria Vino Spumante di Qualità); Spumante Chardonnay (categoria Vino Spumante di Qualità); Spumante (categoria Vino Spumante di Qualità) Pinot Bianco; Spumante (categoria Vino Spumante di Qualità) Pinot Grigio;

Spumante (categoria Vino Spumante di Qualità) Pinot Nero anche Rosato;

Bianco in lingua tedesca «Weiss», anche passito o vendemmia tardiva o riserva, senza menzione del vitigno;

Rosso in lingua tedesca «Rot» anche riserva, senza menzione del vitigno; Chardonnay, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Kerner, anche passito o vendemmia tardiva o riserva; Moscato Giallo, anche passito o vendemmia tardiva o riserva; Miiller Thurgau, anche passito o vendemmia tardiva e riserva; Pinot Bianco, anche passito o vendemmia tardiva o riserva; Pinot Grigio, anche passito o vendemmia tardiva o riserva; Riesling, anche passito o vendemmia tardiva o riserva; Riesling Italico, anche vendemmia tardiva o riserva; Sauvignon, anche passito o vendemmia tardiva o riserva; Sylvaner, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Traminer Aromatico, anche passito o vendemmia tardiva o riserva; Cabernet o Cabernet Sauvignon o Cabernet Franc, anche riserva; Lagrein, anche riserva;

Lagrein rosato o rosè o Kretzer; Malvasia, anche riserva; Merlot, anche riserva;

Merlot rosato o rosè o Kretzer;

Moscato Rosa, anche passito o vendemmia tardiva o riserva; Pinot Nero, anche riserva;

Pinot Nero rosato o rosè o Kretzer;

Schiava o Schiava Grossa o Schiava Gentile, anche riserva; Schiava Grigia, anche riserva;

Con la menzione di due vitigni:

a) Bivarietali bianchi anche passito o riserva

−    Chardonnay – Pinot Bianco

−    Chardonnay – Pinot Grigio

−    Pinot Bianco – Pinot Grigio

b) Bivarietali rossi anche riserva

−    Cabernet – Merlot

−    Cabernet – Lagrein

−    Lagrein – Merlot

2) «Alto Adige» sottozona «Colli di Bolzano» o «Bozner Leiten», anche riserva;

3) «Alto Adige» sottozona «Meranese di Collina» o «Meranese» o «Meraner», o “Meranese Burggraviato” o «Meraner Hiigel» o “Meraner Burggrafler”, anche con menzione del vitigno Schiava e con la menzione riserva;

4) «Alto Adige» sottozona «Santa Maddalena» o «Sankt Magdalener» o «S. Maddalena» o «St. Magdalener», anche con specificazione aggiuntiva classico e/o riserva;

5) tipologie relative ai vini «Alto Adige» sottozona «Terlano» o «Terlaner» anche con specificazione aggiuntiva classico;

senza menzione di vitigno, anche passito o riserva;

Chardonnay, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Miiller Thurgau, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Pinot Bianco, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Pinot Grigio, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Riesling, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Riesling Italico, anche vendemmia tardiva o riserva;

Sauvignon, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Sylvaner, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

6) tipologie relative ai vini «Alto Adige» sottozona «Valle Isarco» o «Eisacktal» o «Eisacktaler»:

Kerner, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Miiller Thurgau, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Pinot Grigio, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Riesling, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Sylvaner, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Traminer Aromatico, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Veltliner, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Bianco in lingua tedesca «Weiss», anche riserva, senza menzione del vitigno;

Pinot Bianco, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Chardonnay, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Sauvignon, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

«Klausner Laitacher», anche riserva;

7) tipologie relative ai vini «Alto Adige» sottozona «Valle Venosta» o «Vinschgau»:

Chardonnay, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Kerner anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Miiller Thurgau, anche passito o vendemmia tardiva;

Pinot Bianco, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Pinot Grigio, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Riesling, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Sauvignon, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Traminer Aromatico, anche passito o vendemmia tardiva o riserva;

Pinot Nero, anche riserva;

Schiava, anche riserva.

Tuttavia la denominazione «Alto Adige» può essere utilizzata quale specificazione aggiuntiva per i vini «Lago di Caldaro» o «Caldaro» recanti la menzione «classico» o «classico superiore», ottenuti  da uve prodotte nei comuni di Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo, come previsto dal disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Caldaro» o «Lago di Caldaro».

Qualora nell’etichettatura siano nominate due o più varietà di vite, o i loro sinonimi, per qualificare le relative tipologie di vini, le varietà di uve da vino devono:

a) figurare in ordine decrescente di percentuale rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute;

b) rappresentare un quantitativo superiore al 15 per cento del totale delle uve utilizzate, salvi i casi di indicazione delle varietà nella parte descrittiva per tipologie di vini non qualificate con il nome dei vitigni;

c) figurare con caratteri aventi le stesse dimensioni, evidenza, colore e intensità colorimetrica.

Art. 2 Base ampelografica

La denominazione di origine controllata di cui all’art. 1 è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

2.1. «Alto Adige» o «dell’Alto Adige», in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler” senza sottozona di cui all’art. 1:

a) con la specificazione di uno dei vitigni di cui all’Art. 1 (anche nella tipologia passito o vendemmia tardiva o riserva) è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dei vigneti aventi in ambito aziendale almeno l’85% dei corrispondenti vitigni. Possono concorrere, fino a un  massimo del 15%, le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella Provincia autonoma di Bolzano.

b) con la specificazione di due vitigni (Cabernet-Merlot, Cabernet-Lagrein, Merlot-Lagrein): vigneti che possono concorrere congiuntamente alla produzione dei mosti e dei vini. Entrambe le varietà devono essere presenti per oltre il 15% del totale. In etichetta il vitigno preponderante precede l’altro ed entrambi sono riportati in caratteri uguali e sulla stessa riga, utilizzando il sinonimo Cabernet per  il Cabernet Franc e il Cabernet Sauvignon;

c) spumante a fermentazione in bottiglia: uve Pinot Bianco e/o Pinot Nero e/o Chardonnay, iscritti allo Schedario. Per il tipo «rosè» il Pinot Nero deve essere presente per almeno il 20%;

d) bianco, in lingua tedesca «Weiss», senza menzione del vitigno, anche nella tipologia passito o vendemmia tardiva o riserva: Chardonnay e/o Pinot Bianco e/o Pinot Grigio e/o Miiller Thurgau e/o Sauvignon, e/o Riesling e/o Silvaner e/o Traminer Aromatico e/o Kerner da soli o congiuntamente  per almeno 80 %. Per la restante parte possono concorrere i vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Provincia autonoma di Bolzano.

e) passito con la specificazione di due vitigni: Chardonnay e/o Pinot Bianco e/o Pinot Grigio devono essere presenti due di tali varietà ed entrambe devono essere presenti per oltre il 15% del totale;

f)   con la specificazione di due vitigni (Chardonnay-Pinot Bianco, Chardonnay-Pinot Grigio, Pinot Bianco-Pinot Grigio): vigneti che possono concorrere congiuntamente alla produzione dei mosti e dei vini. Entrambe le varietà devono essere presenti per oltre il 15% del totale.

g) Rosso, in lingua tedesca «Rot», senza menzione del vitigno, anche riserva: Schiava e/o Lagrein e/o Pinot Nero e/o Merlot e/o Cabernet da soli o congiuntamente per almeno 80 %. Per la restante parte possono concorrere i vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella Provincia autonoma di Bolzano.

2.2. “Alto Adige Colli di Bolzano” in lingua tedesca “Siidtirol Bozner Leiten”; “Alto Adige Meranese di Collina” o “Alto Adige Meranese” in lingua tedesca “Siidtirol Meraner” o “Meraner Hiigel”, “Meranese Burgraviato” in lingua tedesca Meraner Burggrafler; “Alto Adige Santa Maddalena” in lingua tedesca “Siidtirol St. Magdalener”: vigneti con almeno l’85% di vitigni  Schiave. Per la differenza fino al 15% è consentita la presenza di altri vitigni a frutto di colore  analogo e idonei alla coltivazione nella Provincia autonoma di Bolzano;

2.3. «Alto Adige» «Terlano» in lingua tedesca “Siidtirol Terlaner”:

a) con specificazione di vitigno: vigneti costituiti per almeno l’85% dai vitigni della varietà specificata (Pinot Bianco, Chardonnay, Riesling Italico, Riesling, Sauvignon, Sylvaner, Miiller Thurgau, Pinot Grigio). Possono essere presenti nei vigneti, per la differenza fino al 15% altri vitigni a frutto di colore analogo e idonei alla coltivazione nella Provincia autonoma di Bolzano;

b) senza specificazione di vitigno: vigneti con Pinot Bianco e/o Chardonnay non meno del 50% e per la restante percentuale, congiuntamente o disgiuntamente da: Riesling Italico, Riesling, Sauvignon, Sylvaner, Miiller Thurgau e Pinot Grigio, che possono concorrere alla produzione dei mosti e dei  vini. E’ ammessa la presenza di altri vitigni a frutto di colore analogo e idonei alla coltivazione per la Provincia autonoma di Bolzano, nella misura massima del 15%;

2.4. «Alto Adige» «Valle Isarco»: in lingua tedesca “Siidtirol Eisacktaler”:

a) con specificazione di vitigno: vigneti costituiti per almeno l’85% dai vitigni della varietà specificata (Traminer Aromatico, Pinot Grigio, Veltliner, Sylvaner, Miiller Thurgau,  Kerner, Riesling, Pinot Bianco, Chardonnay, Sauvignon). Possono essere presenti nei vigneti, per la  differenza fino al 15% altri vitigni a frutto di colore analogo e idonei alla coltivazione per  la provincia autonoma di Bolzano;

b) bianco, in lingua tedesca «Weiss», senza menzione del vitigno, anche riserva: Miiller Thurgau e/o Silvaner e/o Veltliner e/o Riesling almeno 65 %. Per la restante parte possono concorrere i seguenti vitigni a bacca bianca idonei per la sottozona Valle Isarco: Pinot Grigio, Kerner, Pinot Bianco, Chardonnay, Sauvignon.

c) per i vini designati «Alto Adige Valle Isarco Klausner Laitacher» le uve devono provenire da vigneti costituiti dai vitigni Schiava e/o Portoghese e/o Lagrein e/o Pinot Nero, situati nei comuni di Barbiano, Chiusa, Velturno e Villandro;

2.5. «Alto Adige» «Valle Venosta» in lingua tedesca “Siidtirol Vinschgau” con la menzione obbligatoria del vitigno: Chardonnay, Kerner, Miiller Thurgau, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Riesling, Traminer Aromatico, Sauvignon, Pinot Nero, Schiava: vigneti costituiti per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni. Per il restante 15% possono essere presenti altri vitigni a frutto di colore analogo e idonei alla coltivazione per la provincia autonoma di Bolzano;

2.6. Se la denominazione di origine controllata di cui all’art. 1 è seguita da una delle seguenti “unità geografiche aggiuntive”, come definite nell’ art. 7.2, la base ampelografica definita per ciascuna tipologia di vino nel presente articolo 2, è limitata ai seguenti vitigni, sia per quanto riguarda la  varietà principale che anche per quanto riguarda eventuali varietà complementari:

Nel comune di Aldino:

–     Aldein-Aich: vitigni Pinot Bianco, Pinot Nero;

Nel comune di Appiano:

–     Eppan Berg: vitigni Pinot Bianco, Chardonnay, Pinot Grigio, Sauvignon, Pinot Nero;

–     Eppan-Berg-Schulthaus: vitigno Pinot Bianco;

–     Montiggl: vitigni Sauvignon, Chardonnay, Riesling, Pinot Bianco, Pinot Grigio;

–     Girlan: vitigni Pinot Bianco, Chardonnay, Sauvignon, Pinot Nero, Schiava;

–     Girlan-Gschleier: vitigno Schiava;

–     Kreit: vitigni Pinot Bianco, Chardonnay, Sauvignon, Pinot Grigio, Pinot Nero;

–     St. Anna: vitigni Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay, Sauvignon, Pinot Nero;

–     Maderneid: vitigni Chardonnay, Sauvignon, Pinot Grigio, Pinot Nero, Merlot;

–     Missian: vitigni Pinot Bianco, Chardonnay, Sauvignon, Schiava;

–     Paulsner Feld: vitigni Pinot Grigio, Sauvignon, Traminer Aromatico, Pinot Nero, Merlot;

–     Huberfeld: vitigni: Chardonnay, Schiava, Lagrein, Merlot, Cabernet;

Nel comune di Bolzano:

–     Gries: vitigni Lagrein, Merlot, Cabernet;

–     Gries-Moritzing: vitigno Lagrein;

–     St. Justina: vitigni Schiava, Lagrein;

–     Rentsch: vitigni Schiava, Lagrein;

–     Prazoll: vitigni Schiava, Lagrein;

–     Kampenn: vitigni Sauvignon, Chardonnay, Schiava, Kerner;

–     Kampill: vitigni Cabernet, Lagrein, Chardonnay;

Nei comuni di Bolzano e Renon:

–     Leitach: vitigni Schiava, Lagrein;

–     St. Peter: vitigni Schiava, Lagrein, Sauvignon;

Nei comuni di Bressanone, Naz Sciaves e Varna:

–     Brixner: vitigni Kerner, Silvaner, Riesling e Veltliner;

Nel comune di Caldaro:

–     Plantaditsch: vitigni Schiava, Chardonnay, Merlot;

–     Wadleith: vitigni Chardonnay, Pinot Grigio, Sauvignon, Lagrein, Cabernet;

–     St. Josef: vitigni Schiava, Cabernet, Merlot, Lagrein;

–     Barleit: vitigni Sauvignon, Traminer Aromatico, Chardonnay, Schiava e Pinot Nero;

–     St. Nikolaus: vitigni Sauvignon, Pinot Bianco, Pinot Nero;

–     Planitzing: vitigni Sauvignon, Pinot Bianco, Pinot Nero;

–     Dorf: vitigni Chardonnay, Pinot Grigio, Pinot Nero;

–     Altenburg: vitigni Pinot Bianco, Chardonnay, Pinot Nero;

–     Mezzan: vitigno Pinot Nero;

Nei comuni di Caldaro e Vadena:

–     Feld: vitigni Lagrein, Cabernet, Merlot, Schiava, Moscato Giallo; Nel comune di Castelbello-Ciardes:

–     Kastelbeller: vitigni Pinot Bianco, Riesling, Pinot Nero;

–     Kastelbell-Juvaler: vitigno Riesling;

Nel comune di Chiusa:

–     Frag: vitigno Pinot Grigio;

–     Pardell: vitigni Miiller Thurgau, Sylvaner e Kerner;

Nel comune di Cornedo:

–     Karneid: Vitigni: Sauvignon, Kerner, Pinot Bianco, Chardonnay, Pinot Grigio;

Nel comune di Cortaccia:

–     Graun: vitigno Miiller Thurgau;

–     Penon: vitigni Pinot Bianco, Pinot Grigio, Sauvignon;

–     Penon – Kofl: vitigno Sauvignon;

–     Penon – Hofstatt: vitigno Pinot Bianco;

–     Rain: vitigni Traminer Aromatico, Sauvignon, Pinot Grigio;

–     Brenntal: vitigni Traminer Aromatico, Merlot, Cabernet;

–     Frauenrigl: vitigni Traminer Aromatico, Cabernet, Merlot;

–     Entiklar: vitigni Chardonnay, Cabernet, Merlot;

–     Eggen: vitigni Chardonnay, Cabernet, Schiava;

–     Milla: vitigni Chardonnay, Cabernet, Merlot;

Nel comune di Cortina s.s.d.v.:

–     Giatl: vitigni Chardonnay, Pinot Grigio;

Nel comune di Egna:

–     Griesfeld: vitigno Lagrein;

–     Mazon: vitigno Pinot Nero;

Nei comuni di Egna e Montagna:

–     Lehen: vitigni Chardonnay, Traminer Aromatico, Lagrein;

Nel comune di Funes:

–     Nafen: vitigno Kerner;

Nel comune di Lagundo:

–     Rosengarten: vitigno Schiava;

Nel comune di Magrè:

–     Margreid-Leiten: vitigni Chardonnay, Traminer Aromatico, Cabernet, Merlot, Schiava;

–     Kreuzweg: vitigni Chardonnay, Pinot Grigio, Cabernet, Merlot;

–     Punggl: vitigni Chardonnay, Pinot Grigio, Merlot;

–     Unterfennberg-Hofstatt: vitigno Miiller Thurgau;

Nei comuni di Meltina e Terlano:

–     Vorberg: vitigni Pinot Bianco, Sauvignon, Chardonnay;

Nel comune di Merano:

–     Labers: vitigni Pinot Bianco, Sauvignon, Pinot Nero;

–     Freiberg: vitigni Pinot Bianco, Sauvignon, Pinot Nero;

–     Kiichelberg: vitigno Schiava;

Nel comune di Montagna:

–     Kalditsch: vitigno Pinot Nero;

–     Pinzon-Gebach: vitigno Sauvignon;

–     Pinzon: vitigni Pinot Bianco, Sauvignon, Pinot Nero;

–     Glen: vitigno Pinot Nero;

Nei comuni di Nalles e Tesimo:

–     Sirmian: vitigni Pinot Bianco, Chardonnay, Sauvignon;

Nel comune di Naturno:

–     Naturnser: vitigni Pinot Bianco, Riesling, Pinot Nero;

Nel comune di Ora:

–     Furggl: vitigni Chardonnay, Pinot Grigio, Lagrein;

–     Kiechelberg: vitigni Chardonnay, Pinot Grigio, Pinot Nero;

Nel comune di Parcines:

–     Partschinser: vitigni Pinot Bianco, Riesling, Pinot Nero;

Nel comune di Renon:

–     Ritten: vitigni Pinot Bianco, Chardonnay, Sauvignon, Pinot Nero;

Nel comune di Salorno:

–     Salurn-Pfatten: vitigni Chardonnay, Pinot Grigio;

–     Buchholz: vitigni Pinot Bianco, Chardonnay, Pinot Nero;

Nel comune di Silandro:

–     Vetzaner: vitigni Pinot Bianco, Riesling, Pinot Nero;

Nel comune di Terlano:

–     Siebeneich: vitigni, Cabernet, Lagrein, Merlot, Sauvignon, Chardonnay;

–     Klaus: vitigno Sauvignon;

–     Kreuth: vitigni Chardonnay, Pinot Bianco, Sauvignon;

Nel comune di Termeno:

–     Soll: vitigni Traminer Aromatico, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay;

–     Tramin-Soll: vitigno Traminer Aromatico;

–     Putznai: vitigni Lagrein, Cabernet, Schiava;

–     St. Jacob: vitigni Traminer Aromatico, Merlot;

–     Tramin-St. Jacob: vitigno Traminer Aromatico;

–     Steinacker: vitigni Chardonnay, Lagrein, Merlot

–     Plon: vitigni Traminer Aromatico, Chardonnay;

–     Tramin-Plon: vitigno Traminer Aromatico;

–     Rungg: vitigni Traminer Aromatico, Merlot, Cabernet;

–     Tramin-Rungg: vitigno Traminer Aromatico.

Nel comune di Tirolo:

–     Tirol: vitigni Pinot Bianco, Sauvignon, Pinot Nero;

Nel comune di Velturno:

–     Schrambach: vitigno Sylvaner;

Nel comune di Villandro:

–     Sauders: vitigno Veltliner.

Salvo l’indicazione delle unità geografiche aggiuntive nel contesto della descrizione del vino, l’uso dell’unità geografica aggiuntiva deve essere accompagnato sempre dal pittogramma come descritto nell’ Allegato 1.

Art. 3 Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all’art. 1 è cosi stabilita:

3.1. «Alto Adige» o «dell’Alto Adige» in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler”:

le uve destinate alla produzione dei vini «Alto Adige» devono essere prodotte nella parte del  territorio della provincia di Bolzano idoneo alla produzione dei vini di qualita’ previsti nel presente disciplinare. In particolare, la zona idonea comprende:

a) il territorio viticolo dei comuni di: Aldino, Andriano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caines, Caldaro, Cermes, Cornedo all’Isarco, Cortaccia, Cortina all’Adige, Egna, Fie’, Gargazzone, Lagundo, Laives, Lana, Magre’ all’Adige, Marlengo, Meltina, Merano, Montagna, Nalles, Ora, Postal, Renon, Rifiano, Salorno, San Genesio, San Pancrazio, Scena, Termeno, Terlano, Tesimo, Tirolo, Trodena, Vadena;

b) in parte il territorio dei comuni di Barbiano, Bressanone, Castelrotto, Chiusa, Funes, Laion, Naz- Sciaves, Velturno, Villandro e Varna delimitati nell’art. 3, punto 3.6;

c) in parte il territorio dei comuni di Castelbello-Ciardes, Laces, Naturno, Parcines e Silandro delimitati nell’art. 3, punto 3.7;

3.2. «Alto Adige» sottozona «Colli di Bolzano» in lingua tedesca “Siidtirol Bozner Leiten”: le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende tutto il territorio amministrativo comunale di Laives e in parte quello dei comuni di Terlano, S. Genesio, Bolzano, Renon, Fie’ e Cornedo. Tale zona e’ esternamente cosi’ delimitata: partendo dall’incrocio della strada statale del Brennero n. 12 con il confine comunale di Laives, in prossimita’ del km 427,700, il limite segue in direzione ovest il confine comunale di Laives, fino ad arrivare al fiume Adige. Volge quindi a nord, sempre lungo il confine comunale di Laives, e poi lungo quello di Bolzano nella stessa direzione, identificandosi, salvo brevi tratti con il fiume Adige, fino a raggiungere la localita’ Pie’ di Castello del comune di Bolzano. Prosegue in direzione nord-ovest lungo la sponda sinistra dell’Adige fino a incrociare il confine comunale di Terlano a nordovest di Vilpiano, segue quindi, verso nord-est prima e sud-est poi il confine di Terlano sino al Kaltenbrunen Bach. Dal punto di incrocio con il  corso d’acqua segue una retta verso est passante per le quote 829, 786 e 742 (Masi Schmalz, Egger, Moar e Trattoria Colonna) quest’ultima sul confine comunale di Bolzano. Il limite segue quindi il confine di Bolzano sino a incrociare il rio S. Genesio che risale fino alla quota 788 da dove prosegue per una retta in direzione nord passando per le quote 942, 878 (Moro Le Fosse) e 889. Da quota 889 segue una retta verso sud-est sino a raggiungere al km 4 la strada provinciale della Valle del Sarentino. Prosegue verso nord per tale strada fino al km 6 da dove segue una retta verso est sino al raggungere la quota 872 per piegare poi verso sud lungo una retta che passa per le quote 763 (Lorno), 856 (Masi Alti) e raggiungere quota 780 (Nop). Da qui la retta prosegue verso est, raggiunge quota 1.192 nel centro abitato l’Assunta, piega quindi verso sud, attraversa quota 871 e raggiunge quota 807 (Signato), piega quindi verso est lungo una retta spezzata passante a sud di Selva di Signato per le quote 964, 1.175, 996, 953, 897, 916 e 885 da dove prosegue per la strada che conduce a Ospiti passando per le quote 955, 974, 972 e 847. Da quota 847 prosegue verso nord-est per una retta spezzata passante per le quote 743 (Castelpietra), 998 (Siffiano), 981, 982 (Belvedere), 642, 805 (Molin del Buco) e 868. Da 868 il limite segue una retta verso sud passante per le quote 734, 376 e attraversato il fiume Isarco raggiunge la quota 822 (Selva di Platzhammer) da dove prosegue per la rotabile che in direzione sud raggiunge il centro abitato di Fie’ allo Scillar, prosegue per la strada che porta a Fie’ di sopra, l’attraversa e quindi per la rotabile, in direzione sud-est e poi sud-ovest, raggiunge Molino dopo aver toccato le quote 923, 910 e 842. Da Molino prosegue verso ovest lungo  il corso d’acqua sino a incrociare la provinciale per Fie’, segue questa verso ovest fino al km 5.500 circa, dove per la rotabile verso sud raggiunge Presule (quota 878), da qui in direzione sud-ovest segue una retta spezzata passante per le quote 865, 979, 833, 727, 481, 722 e 823, quest’ultima quota nel centro abitato di Collepietra. Da Collepietra segue la rotabile che prima verso sud e poi verso ovest raggiunge quota 706 poco prima di Mortner. Da quota 706 segue il sentiero verso sud-ovest  fino a raggiungere Maso Wienden da dove segue una retta spezzata verso ovest che passa per Maso Brunner (quota 802), taglia la strada statale n. 241 della Val d’Ega a quota 448, tocca Maso Roll (quota 944) e S. Isidoro (quota 928). Il limite prosegue lungo la rotabile che porta al Colle dei Contadini (quota 1.136) e, quindi, verso sud segue il sentiero che, conduce al rifugio Prati di Kohl.  Da qui il limite segue in direzione sud il confine comunale di Bolzano e poi nella stessa direzione quello di Laives fino ad arrivare al punto di partenza della descrizione. All’interno della zona di cui sopra sono da escludersi tutti i territori appartenenti alla zona di produzione del vino «Santa Maddalena» di cui al successivo punto 3.4;

3.3. «Alto Adige» sottozona «Meranese di Collina» o «Meranese» in lingua tedesca “Siidtirol Meraner” o “Meraner Hiigel” o “Meraner Burggrafler o “Meranese Burggraviato”:

le uve destinate alla produzione del vino «Meranese di Collina» o «Meranese» in lingua tedesca “Siidtirol Meraner” o “Meraner Hiigel” o “Meraner Burggrafler” o “Meranese Burggraviato” devono essere prodotte nelle zone appresso indicate e comprendenti in tutto o in parte i comuni di Merano, Caines, Cermes, Gargazzone, Lagundo, Lana, Marlengo, Postal, Rifiano, S. Pancrazio, Scena, Tesimo, Tirolo. Le zone sono cosi’ delimitate: zona a sinistra del fiume Adige: partendo a sud del centro abitato di Gargazzone, la linea di delimitazione corre in direzione nord lungo il limite del bosco, attraverso i comuni di Gargazzone, Postal, Merano; toccando le quote 392 (ponte sul rio Gargazzone), 282, 455, 345, 530 Wiesler e Kofler in comune di Postal e in comune di Merano: la quota 563, Platt, le quote 523, 525, 575 e 583, le cave (quota 568 – Montefranco) la sorgente a sud dell’Alb. Lastabianca, il Maso, Spessa, la Cava di Argilla, la croce isolata posta a quota 647 sulla mulatteria per maso Kiendl, il maso Kiendl, tocca lasciando il limite di bosco, il limite altimetrico di 650 metri nel comune di Scena passa quindi in prossimita’ di S. Girogio e maso Loth per arrivare al Riopetroso, taglia in questo punto il fiume Passirio dopo aver toccato le quote 634 e 522 e seguendo la linea di confluenza fra pendio e fondovalle, si dirige verso nord, toccando la quota 490, il km 6 della strada statale n. 44, la localita’ di Collina del comune di Rifiano, segue quindi la carrareccia che porta nei pressi di Aica. Dal suddetto punto la linea di delimitazione piega verso sud-ovest e comprendendo la localita’ di S. Maria, segue il bosco non oltrepassando comunque il limite altimetrico di 650 m, tocca la quota 575 in comune di Rifiano quindi la quota 595 in comune di Caines, aggira, includendolo, Fabiato di Caines ed escludendola, la localita’ Finele, tocca la  quota  632 passa a sud del collegio «Johanneum». La elimitazione segue la carrareccia che porta a Tirolo e da Tirolo lungo la strada verso nord, fino alla segheria e, proseguendo lungo la linea altimetrica di  650 metri, si congiunge al Castel Tirolo (quota 647) segue nuovamente il limite naturale formato dal bosco passa a nord dell’abitato di S. Pietro, delle case a quota 628 all’altezza di Collecorona piega verso sud e quindi verso ovest tocca Pozza oltrepassata la quale risale verso nord e in prossimita’  delle case poste a quota 671 ritorna verso ovest sempre lungo il limite di bosco tocca la quota 600, passa a nord dell’abitato di Plars di Sopra fino a incontrare la strada che conduce a Plars. Da tale  punto il confine di zona piega verso sud-ovest in direzione di Tel includendo le case a quota 602 fino a incontrare e seguire verso sud il confine comunale di Lagundo che in tale punto coincide con il fiume Adige. Segue verso est l’Adige fino al ponte della strada statale n. 38 (prossimita’ di  Riomolino) e continua lungo questa, in direzione sud, fino al punto di partenza, a sud del centro abitato di Gargazzone; zona a destra del fiume Adige: partendo a sud di castello Leone la linea di delimitazione segue verso nord la curva di livello di 300 metri fino a giungere al castello di Brandis includendo i vigneti annessi al suddetto castello verso nord la strada che porta a Lana di Sopra, passando per l’Assunzione il cimitero di Lana, costeggia Lanegg e si congiunge con la strada statale n. 238 che segue fino a incontrare il fiume Adige (ponte a quota 299 in comune di Marlengo). Segue verso nord-ovest l’Adige fino a incontrare il confine comunale di Parcines dove si innesta e segue verso sud-est la strada statale n. 38 al km 195,5 circa. Ora il limite di zona segue il limite di bosco rispettando il limite altimetrico di 650 metri, comprende le case a quota 420, Obermaier, attraversa la localita’ Tramontana Zeisalter, la quota 534, aggira escludendo il bosco Larici, tocca la quota 473, prosegue lungo la linea altimetrica di 650 metri, passa per Hillepranter, Sinigher (quota 520), e le quote 520 e 502 in comune di Marlengo. Il limite di zona sempre verso sud e lungo il bosco, aggira includendolo, il castello Monteleone, le quote 545, 587 e 581 in comune di Cermes, le quote 524,  468, 590 e 619 in comune di Lana quindi il confine si congiunge con Punterhof. La zona di produzione comprende anche i vigneti posti al di sotto dei 650 metri s.l.m. dei masi  Eggman, Forsthof e Sottovia in comune di S. Pancrazio, all’imbocco della Val d’Ultimo. La linea di delimitazione risale quindi verso nord-est correndo parallela alla strada Lana di Sopra-S. Pancrazio, fino all’altezza della quota 619 da dove, in direzione est, corre parallelamente e a nord del  rio Valsura, tocca la quota 403, attraversa il rio stesso alla quota 332 e piega in direzione sud lungo il limite di bosco toccando le quote 488, 504, 527 e 367 fino a intersecare la strada statale n. 238 km 30. Da tale punto il limite si sposta alla sinistra della suddetta strada statale e corre parallelamente  alla stessa sempre verso sud, fino al punto di partenza, a sud di castel Leone. In tale zona vanno inclusi pure i vigneti sottostanti il castello S. Erasmo in comune di Tesimo;

3.4. «Alto Adige» sottozona «Santa Maddalena» in lingua tedesca “Siidtirol St. Magdalener o “Sankt Magdalener”: la zona di produzione del vino «Santa Maddalena» in lingua tedesca “Siidtirol St. Magdalener o “Sankt Magdalener” comprende in tutto o in parte i territori delle frazioni e sottofrazioni di: Santa Maddalena, Santa Giustina, Laitago (Coste), San Pietro, Guncina, S. Giorgio, Rena (Sabbia), Santa Giustina di Sopra, Laitago di Sopra, Signato, Laste Basse, Cardano in comune  di Cornedo, Campiglio, Virgolo, Aslago, Rencio e S. Maurizio in comune di Bolzano, Settequerce in comune di S. Genesio, i masi Reiter, Diem, Raindl, Ebnicher e Plattner in comune di Renon. Tale zona è cosi delimitata: partendo in localita’ Bagni di zolfo (km 222,5 della strada statale n. 38 Bolzano-Merano) la linea di delimitazione segue, fino a raggiungere il rio Margherita che risale fino  a quota 500. Devia verso est e sale fino al punto di coordinate est 674.617 / nord 5.154.080,27 arrivando alla linea di quota 550 e prosegue fino al punto di coordinate est 674.773,5 / nord 5.154.128,05 per poi scendere alla linea di quota 520, dove incontra il punto di coordinate est 674.785,85 / nord 5.154.048,44. La zona segue la linea di quota 520 fino al punto in cui interseca la strada forestale; prosegue lungo la strada forestale salendo fino al punto di intersezione con la linea di quota 570. Rimane sulla quota 570 fino all’attraversamento del torrente San Maurizio, poi scende alla linea di quota 500, seguendola fino al raggiungimento della località Guncina.

Piega quindi a nord, per includere il maso Pichler (quota 529), e prosegue lungo la linea di quota 700 per raggiungere il rio Fago sul confine comunale Bolzano-San Genesio. Segue detto confine comunale e, raggiunto il rio San Genesio, lo discende fino alla sua affluenza sul torrente Talvera. Discende il Talvera fino alla valle che scende tra il cotonificio e Castel Roncolo. Risale la valle fino a quota 600 e lungo questa linea di quota, in direzione sud, raggiunge il confine comunale di Bolzano che segue verso est fino alla quota 853. Da detta quota la linea di delimitazione si scosta dal confine comunale per dirigersi a nord lungo la carrareccia (quota 832) proveniente dall’Assunta; passa rispettivamente a nord e nord-ovest dei masi Ebnicher e Plattner, che sono inclusi nella zona, per raggiungere il tracciato della cremagliera del Renon (quota 843) che discende per incrociare di nuovo il confine comunale finche’ questo corre lungo il rio Rivellone (quota 525), quindi volge a est per passare a nord del maso Loosmann e prosegue lungo le quote 784, 777, 765 fino a raggiungere la strada che porta al Renon che discende fino alla quota 651. Da detta quota si dirige verso il canalone di Laste-Basse per raggiungere l’ansa a gomito del fiume Isarco (quota 296 km 445 della strada statale n. 12). Da questo punto la linea di delimitazione si sposta alla sinistra del fiume Isarco per includere il maso Hochklausenhof e proseguire, prima in direzione sud e poi ovest lungo la strada statale n. 12 fino al km 444. Dal km 444 volge a sud per raggiungere la linea di quota 500; prosegue, verso ovest, per detta linea di quota e dopo aver attraversato l’abitato di Cornedo, sale per la carrareccia che conduce a quota 551 e passando a sud del maso Bischof, che resta incluso, oltrepassa in linea retta la valle del rio d’Ega, per raggiungere, sul versante sinistro, la linea di quota 500, che segue fino al punto di coordinate 683.375,99 / 5.151.153,82, per poi raggiungere la linea di quota 540. La zona segue la linea di quota 540 fino al punto di coordinate 682.977,52 / 5.151.128, poi scende nuovamente alla linea di quota 500 e prosegue fino al raggiungimento della localita’ S. Geltrude, Campiglio, Virgolo e Aslago. Da S. Geltrude piega, a ovest, lungo la via Castel Flavon, alla periferia della citta’, segue in direzione nord la ferrovia fino al fiume Isarco, quindi la sponda sinistra dello stesso fino alla localita’ Pronzegg (quota 267), attraversa il fiume e in direzione nord-ovest raggiunge e costeggia la ferrovia fino alla stazione di valle della funivia del Renon. Da detta stazione la linea di delimitazione prosegue per via Brennero, Dodiciville, S. Giovanni, via S. Oswaldo, via Weggenstein, via S. Arrigo e raggiunge il torrente Talvera al ponte S. Antonio. Oltrepassato il ponte, prosegue sulla linea altimetrica di m 300, a pie’ di monte e a nord della citta’, passa per le localita’ Fago e Guncina. All’altezza della quota 325, lascia la quota altimetrica predetta per seguire via Cologna e raggiungere la vecchia strada Gries-Merano, continuando lungo quest’ultima fino alla localita’ Bagni di zolfo, punto di partenza della delimitazione;

Per i vini «Alto Adige Santa Maddalena» in lingua tedesca “Siidtirol St. Magdalener o “Sankt  Magdalener” prodotti da uve ottenute da vigneti siti nella zona d’origine più antica, già indicata  dal  decreto ministeriale del 23 ottobre 1931 (in Gazzetta Ufficiale n. 290 del 17 dicembre 1931) concernente  la delimitazione del territorio di produzione del vino tipico Santa Maddalena unità geografiche aggiuntive Prazoll, St. Peter, St. Justina, Leitach e Rentsch), è consentito l’uso della specificazione aggiuntiva «classico».

3.5. «Alto Adige» sottozona «Terlano» in lingua tedesca “Terlaner”: la zona di produzione dei vini «Terlano», in lingua tedesca «Terlaner», comprende: il territorio del comune di Terlano, salvo la  parte non idonea a produzioni vinicole con le caratteristiche previste dal presente disciplinare e parte del territorio dei comuni di S. Genesio, Meltina, Tesimo, Nalles, Andriano, Appiano, Caldaro. Essa è composta da due territori distinti e delimitati:

a) Terlano e Meltina: partendo a nord della zona da delimitare, il limite si identifica con la strada statale dello Stelvio n. 38, e precisamente al km 212,200 della stessa, ove incrocia il  confine comunale di Terlano. Il limite segue poi la statale in direzione sud fino al km 218,500 (bivio) ove si identifica con la strada comunale che passa per le quote: 246, 245, 247. Taglia quindi il rio  Margherita (quota 243) e prosegue lungo il fosso denominato «Chiaro di luna» fino a intersecare di nuovo il confine comunale di Terlano (quota 240). Di qui il limite della zona volge a est, identificandosi con il confine comunale. Seguendo lo stesso confine in senso orario la linea tocca il  rio Petroso al di sopra della localita’ Settequerce. Sale il greto di detto rio nel comune di S. Genesio fino a quota 600 e prosegue verso est su questa quota fino a toccare il rio S. Maurizio. Il confine sale nuovamente fino all’attraversamento della strada consorziale di Cologna di Sotto (quota 800). La strada in direzione verso est costituisce il confine fino al punto in cui la strada incrocia il confine comunale tra S. Genesio e Bolzano (quota 725). Ivi il confine si piega a ovest identificandosi con il confine comunale di S. Genesio fino ad arrivare al punto di partenza della descrizione. In questa zona sono compresi i vigneti del maso Soglia del comune di Meltina, posto a ridosso del confine comunale di Terlano a est della frazione Vilpiano; sempre in comune di Meltina sono compresi i vigneti dei masi Gorl, Bergjosel e Legar;

b) Tesimo, Nalles, Andriano, Appiano e Caldaro: partendo da nord-ovest della zona da delimitare il confine si identifica con il confine comunale di Tesimo. Piu’ precisamente la delimitazione inizia in localita’ monte del Cambio (quota 1.772) e si dirige verso sud, seguendo il confine comunale. Prosegue, quindi, lungo il confine comunale di Appiano che e’ anche confine provinciale. Raggiunge il confine comunale di Caldaro e si dirige, sempre a sud, lungo il confine comunale e provinciale,  fino alla localita’ «Cerva» o «Col di Sopra» (quota 1.856), volge quindi a est, lungo il confine comunale di Caldaro, fino a incrociare la strada provinciale Caldaro-Termeno (strada del vino) al km 10,700 circa (quota 220). Segue tale strada in direzione nord fino al km 9,200 (quota 235) quindi la strada comunale che porta al maso Vogelmaier. Di qui il limite prosegue lungo il sentiero che porta a quota 238. Prosegue verso nord, lungo la strada comunale (via Barleit) fino al punto di coordinate 672.876,25 / 5.140.315,42. Poi segue la strada di campagna, passa accanto al Castel Ringberg e giunge sulla strada del vino. Tramite la strada del vino in direzione Caldaro raggiunge il limite di quota 290. Prosegue lungo questa quota in direzione est fino all’imbocco della strada comunale che porta ai “Campi al lago”. Di qui in direzione est prima e nord poi segue nuovamente il confine comunale di Caldaro e quindi di Appiano fino a intersecare nella frazione di Frangarto la traccia della ferrovia Bolzano-Caldaro. Prima in direzione ovest poi a sud il limite della zona segue la ferrovia  fino alla localita’ Crocevia, ove interseca la provinciale Appiano-Caldaro al km 1 (quota 405). Lungo quest’ultima il limite ritorna a nord fino alla frazione S. Michele. Di qui segue la strada che porta a Missiano passando per le quote 447, 450. Prima del centro abitato di Missiano, il limite volge a sud- est lungo la strada che da Missiano porta a S. Paolo, fino al bivio con la strada che da S. Paolo conduce a Riva di Sotto. Segue quest’ultima in direzione nord, oltrepassa la frazione di Riva di Sotto  e prosegue lungo la vecchia strada Riva di Sotto-Andriano passando per le quote 255, 244 fino a intersecare il confine comunale di Andriano. Lungo tale confine volge quindi a nord-est fino a raggiungere la fossa d’Adige. Segue per breve tratto la fossa fino a toccare al km 2 la strada provinciale Terlano-Andriano. Prosegue lungo la carrareccia che corre parallela a ovest della fossa (quota 250), si identifica quindi il nuovo con il confine comunale di Andriano fino all’incrocio con la vecchia strada Andriano-Nalles (quota 250). Segue la strada fino a quota 256, di qui con una linea spezzata, il limite tocca le quote 244 a nord-est 258 (Flierhof) a nord, 268, 271 ancora a nord 268,  658 (Castel Katzenzungen) a ovest, 577, 598, 646 e 711 (acquedotto) ancora a ovest. Risale quindi lungo l’acquedotto (quote 804, 778) in direzione ovest e prima della quota 832, volge decisamente a sud lungo il corso d’acqua che confluisce in questo punto nel rio di Prissiano. Seguendo il corso d’acqua tocca le quote 938, 983, 1.216, prosegue poi lungo il sentiero che passa per quota 1.337 per giungere infine al confine comunale di Tesimo in localita’ monte del Cambio (quota 1.772) punto di partenza della descrizione;

c) Gargazzone e Postal: partendo a nord della zona da delimitare, il limite si identifica con la strada provinciale Merano-Bolzano e precisamente al km 205,5 della stessa, ove incrocia il confine comunale di Postal. Il limite segue poi la strada provinciale Merano-Bolzano in direzione sud fino il km 206,89, include li sulla sua destra la p.f. 264/1 del c.c. Postal e prosegue sulla strada provinciale fino al km 209,80 (bivio) ove si identifica con la strada comunale che passa per le quote 260 e 270  per arrivare fino al punto est 668668 /nord 5161106. Da qui il limite volge verso est fino ad intersecarsi con la strada provinciale Merano/Bolzano al km 210,42. Il limite della zona da qui segue nuovamente la strada provinciale fino ad intersecare il confine comunale di Terlano.

Il limite della zona segue poi il confine comunale fra Gargazzone Terlano in direzione est per seguire poi verso nord il confine comunale fra Gargazzone e Meltina, fino ad inersecarsi con il rio Eschio. Sale lungo il rio Eschio fino al punto est 669501 / nord 516992 e da li sale lungo la quota 650 in direzione nord fino al confine comunale tra Postal e Maia. Da qui il limite scende in direzione ovest identificandosi con il confine comunale per arrivare al punto di partenza in cui il confine comunale interseca la strada provinciale Merano /Bolzano al km 205,5.

Per i vini «Alto Adige Terlano» in lingua tedesca “Terlaner” prodotti da uve ottenute da vigneti siti nella zona di origine piu’ antica, costituita dai comuni di Terlano, Andriano e Nalles, è consentito  l’uso della specificazione aggiuntiva «classico».

3.6. «Alto Adige» sottozona «Valle Isarco» in lingua tedesca “Siidtirol Eisacktaler”: le uve destinate alla produzione dei vini «Valle Isarco» in lingua tedesca “Siidtirol Eisacktaler” devono essere prodotte nella zona che comprende in parte il territorio dei seguenti comuni: Barbiano, Bressanone, Castelrotto, Chiusa, Fie’, Funes, Laion, Naz-Sciaves, Renon, Velturno, Villandro e Varna. Tale zona di produzione e’ costituita: la delimitazione inizia nel comune di Renon nell’abitato di Signato a quota 848 per seguire in direzione nord-est sulla curva di livello a m 900 fino a intersecare la strada provinciale alle porte dell’abitato di Auna di Sotto, passa per le quote 887 e 885, attraversa il rio degli Ospiti, passa per la quota 842 e continua in direzione nord sulla curva di livello di m 900, attraversa il rio del Passo per toccare la quota 858 e 888 in localita’ Sifiano, continua per quota 784 ivi scende nel greto del rio Fosco da dove sale alla curva di livello di m 800 che segue attraversando le localita’ Antlas e Pietra Rossa fino a quota 772, tocca il rio Rosa, passa per la quota 791 (Saubach) nel  comune di Barbiano per proseguire sulla curva di livello di m 800 tagliando il rio Grande. Poi nel comune di Barbiano sempre in direzione nord, passando per le quote 840, 830, 786, 681, costeggia il rio degli Orli salendo fino a quota 770 di qui sale a quota 880 e segue essa fino al ruscello Parnle, passando dopo a quota 850. Lungo la linea di quota 850 attraversa il centro del comune di Villandro e sale dopo l’abitato di Villandro a livello 800 e continua fino a quota 825 in località San Valentino.

Penetra cosi nel comune di Chiusa e prosegue per la quota 760, attraversa il torrente Tina salendo sul lato orografico sinistro di detto torrente fino alla cava di sabbia a quota 800 m e tocca la quota 863  (S. Giuseppe), entra quindi nel comune di Velturno e prosegue per la quota 860, 840 (localita’ Pedraz), 817, 802, 800, 849 (localita’ Gioviniano), passa per S. Croce e tocca la quota 860 (Holtzer). Continua nel comune di Bressanone a quota 836 (localita’ Teccelinga di Sotto), taglia il rio dell’Orso continua per le quote 778 (localita’ Perara), 766, passa sotto la localita’ Pinzago, raggiunge a quota 827 la localita’ S. Cirillo, prosegue per le quote 733 (Pian di Sopra), 710, 744 (Borghetto), 728, 770 (Seminario), 788 (Castel Salerno) e 694. Taglia quindi la strada statale 12 al km 483,500 (quota 677) tocca le quote 696, 692 e 631, volge quindi a sud, passa per quota 624 (Rigo di Dentro), 684, taglia la strada statale della Pusteria al km 3, tocca la quota 761 passando a quota 819 sulla strada provinciale di Rasa attraversando l’abitato con inclusione del vigneto del maso Moser, giungendo a quota 804 (Rotzetzer) taglia il confine comunale e volgendo in linea retta a est raggiunge la strada provinciale   di Elvas (quota 834). Gira nuovamente a sud fino a quota 824 per raggiungere all’altezza del maso Colcucco di Sotto (quota 748) il fiume Rienza che segue fino alla confluenza con l’Isarco. Volge quindi a nord lungo il fiume Isarco, fino al ponte della strada statale n. 49, segue questa fino al km 1, poi la comunale che porta a Novacella, quindi verso sud il fiume Isarco fino alla confluenza del rio Scaleres. In direzione nord-ovest il confine prosegue lungo il rio Scaleres, fino a incontrare  la ferrovia del Brennero che segue fino che questa interseca la strada statale n. 12 al km 477. Segue poi la strada statale n. 12 in direzione sud fino al km 469,200, volge quindi a est, taglia il fiume Isarco e  la ferrovia, tocca quota 645, piega a sud-est fino a quota 703, include il maso Neidegg (quota 597), Stark (quota 662), tocca le quote 636, 650, 671 (Laghedo) comprende il maso Oberfundneid (quota 710) passa per le quote 670, 732 (Fontana), 685 (Gschloier). Il confine volge quindi a est (Val Gardena) passa per le quote 693 (S. Caterina), 822 e scendendo lungo la strada provinciale per Laion arriva a quota 838 per scendere dalla quota 852 (Novale di Sopra) a quota 635 nel rio Gardena, che segue in direzione ovest fino alla confluenza del fiume Isarco. Piega a sud lungo la strada statale 12, dal km 461 fino al km 453 (ponte coperto) volge quindi di nuovo a est e raggiunge quota 763, piega a sud intersecando la strada comunale per Novale, tocca le quote 809 e 712, segue la curva di livello m 800 passando per le quote 812, 805, volge a est, include Fie’ di Sotto, tocca la provinciale di Fie’ (km 7), segue la provinciale in direzione sud fino alla quota 610, prosegue in linea retta verso est per giungere alla provinciale di Tires all’altezza del bivio di Presule, segue la provinciale n. 65  includendo Aica di Sopra e S. Caterina fino al torrente alla quota 868 che segna il confine comunale tra Fiè e Tires quindi segue la linea del confine verso sud fino al torrente di Tires quindi segue il percorso del torrente per arrivare a incrociare la strada statale n. 12, ivi prosegue sulla strada statale  in direzione nord fino al km 448 per proseguire in direzione sud-ovest a quota 618, comprende i masi Sacker (quota 506), Frommer (quota 664), Dornacher, piega a ovest in linea retta per toccare quota 689 sulla strada provinciale e segue la curva di livello m 700 fino a toccare il confine comunale sulla strada per Signato, ivi prende la strada fino alla quota 623 per seguire la curva di livello m 625 in direzione verso il torrente Rivellone, piegando nella gola di detto torrente a est e raggiunge il punto di partenza della descrizione (Signato quota 848). Nella zona di produzione testè descritta sono da includere anche i vigneti:

a) della frazione di Tiso nel comune di Funes, compresi entro la seguente delimitazione: il confine, partendo a quota 604, segue in direzione est la strada provinciale della Val di Funes fino a quota 920. Ivi volge a ovest, seguendo la curva di livello m 920, raggiunge il colle antistante alla località Tiso.  Di qui scende a quota 900, prosegue su questa linea di quota per allinearsi alla strada per Nave, poi scende a livello di quota 850; passa per le quote 810, 797 (S. Bartolomeo), 764 per congiungersi al punto di partenza (quota 604) sulla strada provinciale di Funes;

b) della frazione di Naz nel comune di Naz-Sciaves e precisamente entro i seguenti confini: la fascia di terreno posta a sud-est dell’abitato di Naz e delimitata a est e a ovest rispettivamente dalle curve di livello di m 800 e 850 e a sud e nord della quota 826 e 891;

c) nel comune catastale di Millan e S. Andrea sempre in comune di Bressanone entro la seguente delimitazione: il confine partendo da quota 570 in direzione est (vincolo S. Giuseppe) per seguire sulla curva di livello m 600 fino al rio Tramezzo, sale detto rio fino a 650 m, passa per quota 823 e 867 in localita’ S. Andrea per ricongiungersi al rio Tramezzo scendendo fino alla curva di livello m 700. Prosegue indi fino al km 4 della strada della Plose e segue il tracciato fino al fosso Bodenbiihler La zona prosegue in direzione ovest accanto al fosso fino alla strada provinciale di Sarnes. Ivi piega  in direzione nord seguendo la strada attraverso l’abitato di Millan per congiungersi al punto di partenza (quota 570);

d) della frazione di Albes del comune di Bressanone a nord-est dell’abitato stesso, entro i seguenti confini: a sud il rio Eores fino a quota 635, a nord-est la curva di livello di m 700, a ovest la strada comunale Sarnes-Albes fino al rio di Eores;

e) della frazione di Tisana nel comune di Castelrotto compresi entro la seguente delimitazione: il confine partendo da quota 520 (confine con il comune di Ponte Gardena) segue in direzione sud la strada provinciale per Castelrotto fino alla linea di quota 700. A fianco al rio di Tisana il confine scende fino al punto di coordinate est 693517 / nord 5160318, volge in direzione sud in linea retta fino alla deviazione della strada comunale S. Osvaldo dalla strada comunale via Untersiedler ovvero fino al punto di coordinate est 693282 / nord 5158835. Prosegue la via S. Osvaldo in direzione Siusi finchè questa interseca il rio Zarod. Ivi scende lungo il rio Zarod fino a raggiungere il rio Schwarzgries. Segue il Rio Schwarzgries fino alla confluenza con il fiume Isarco, poi si congiunge lungo la sponda sinistra di detto fiume al punto di partenza lungo il confine comunale. Tuttavia per il vino rosso «Alto Adige Valle Isarco Klausner Laitacher» in lingua tedesca “Siidtirol Eisacktaler Klausner Laitacher” la zona di produzione delle uve è limitata al territorio  delimitato precedentemente e facente parte dei comuni di Velturno, Chiusa, Villandro e Barbiano;

3.7. «Alto Adige» sottozona «Valle Venosta» in lingua tedesca “Siidtirol Vinschgau”: le uve destinate alla produzione del vino «Valle Venosta» in lingua tedesca “Siidtirol Vinschgau” devono essere prodotte nella zona appresso indicata, che comprende tutto o in parte le zone vocate dei  comuni di Castelbello-Ciardes, Laces, Naturno, Parcines e Silandro. Tale zona è cosi delimitata: partendo dal km 163 della s.s. dello Stelvio (n. 38) nel comune di Silandro la linea di delimitazione sale in direzione nord fino a quota 900 slm. Ivi piega in direzione est seguendo la curva di livello  della quota 900 lungo le coste del Monte di Mezzodi’ fino al punto est 650.286 / nord 5.168.197, poi in direzione nord fino raggiungere la quota 930 e da qui in direzione est fino a intersecarsi con la quota 900. Su questa prosegue fino al Castello di Juvale nel comune di Castelbello-Ciardes. Da  questo punto (coordinate nord 5168301,0759/est 650640,4451) la linea di delimitazione prosegue in direzione nordest fino al rio di Senales (nord 5168624,8976 / est 650861,8876) con il quale si identifica scendendo fino all’attraversamento della s.s. dello Stelvio. Di qui la linea segue la statale fino al km 184 per piegare in direzione nord sino quota 900 m. Ivi piega nuovamente in direzione est seguendo la curva di livello della quota 900 e raggiunge il confine comunale di Parcines nel greto del torrente Tel. Indi devia seguendo il confine comunale a raggiungere la s.s. dello Stelvio. La delimitazione meridionale della zona di produzione è costituita dalla s.s. dello Stelvio in direzione occidentale fino al km 177 nell’abitato di Castelbello. Indi prosegue nel sottostante greto del fiume Adige per salire al km 174 di nuovo sulla statale proseguendo su tale fino km 163, punto di partenza della delimitazione. Sul lato orografico destro della valle nel territorio del comune di Parcines sono compresi i vigneti esposti ad ovest del maso il Piano di sotto (Niedereben).

Art. 4 Norme per la viticoltura

4.1. Condizioni naturali dell’ambiente.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione d’origine controllata «Alto Adige» o «dell’Alto Adige» in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler”, con o senza sottozona, devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.

Relativamente alle Unità Geografiche Aggiuntive il vino dovrà derivare da uve al 100% provenienti dalle singole Unità Geografiche Aggiuntive.

4.2. Densità di impianto.

Per i nuovi impianti o reimpianti la densità minima deve essere di 3.300 ceppi a ettaro.

4.3. E’ consentita l’irrigazione di soccorso.

4.4. Resa a ettaro e gradazione naturale minima.

La produzione massima di uve ammesse per i vini «Alto Adige» o «dell’Alto Adige» in lingua  tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler” con o senza menzione di vitigno e per i vini «Alto Adige» in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler” con le sottozone di cui all’art. 1, per ettaro di coltura specializzata, non deve essere superiore, e il titolo alcolometrico volumico naturale dei mosti non deve essere inferiore ai sottoelencati limiti:

Alto Adigeprod. max uva t/hatitolo alcol. nat. min. (vol.%)
Bianco (o «Weiss»)1010,5
Chardonnay1310,5
Chardonnay con U.G.A.9,811
Chardonnay Spumante1310
Kerner1210,5
Kerner con U.G.A.911
Moscato Giallo1010
Moscato Giallo con U.G.A7,510,5
Milller Thurgau1310
Milller Thurgau con U.G.A9,810,5
Pinot Bianco1310,5
Pinot Bianco con U.G.A9,811
Pinot Bianco Spumante1310
Pinot Grigio1310,5
Pinot Grigio con U.G.A9,811
Pinot Grigio Spumante1310,5
Riesling1310,5
Riesling con U.G.A9,811
Riesling Italico1310,5
Riesling Italico con U.G.A9,811
Sauvignon1311
Sauvignon con U.G.A9,811,5
Sylvaner1310
Sylvaner con U.G.A9,810,5
Traminer Aromatico1211
Traminer Aromatico con U.G.A.911,50
Rosso (o «Rot»)1011,5
Cabernet1111
Cabernet con U.G.A8,311,5
Lagrein1411
Lagrein con U.G.A10,511,5
Lagrein rosato1410
Lagrein rosato con U.G.A10,510,5
Malvasia1111
Merlot anche rosato1310,5
Merlot anche rosato con U.G.A9,811
Moscato Rosa612
Pinot Nero anche rosato1211
Pinot Nero anche rosato con U.G.A.911,5
Pinot Nero spumante1210,5
Schiava149,5
Schiava con U.G.A10,510
Schiava Grigia1410,5
Schiava Grigia con U.G.A.10,511
  Alto Adige sottozona “Colli di Bolzano” in lingua tedesca “Siidtirol Bozner Leiten”  prod. max uva t/ha  titolo alcol. nat. min. (vol.%)
“Colli di Bolzano” in lingua tedesca “Siidtirol  Bozner Leiten”1310
Alto Adige sottozona “Meranese” in lingua tedesca “Siidtirol Meraner” o “Meraner Hiigel” o “Meraner Burggrafler” o “Meranese Burggraviato”prod. max uva t/hatitolo alcol. nat. min. (vol.%)
“Meranese” in lingua tedesca “Siidtirol Meraner” o “Meraner Hiigel” o Meraner Burggrafler” o “Meranese Burggraviato”12,510
“Meranese” in lingua tedesca “Siidtirol Meraner” o “Meraner Hiigel” o “Meraner Burggrafler” o o “Meranese Burggraviato” con U.G.A.10,510,5
Alto Adige sottozona “S. Maddalena” in lingua tedesca “Sildtirol St.Magdalener o Sankt Magdalener”prod. max uva t/hatitolo alcol. nat. min. (vol.%)
“S. Maddalena” in lingua tedesca “Sildtirol St.Magdalener o Sankt Magdalener”12,510,5
“S. Maddalena” in lingua tedesca “Sildtirol St.Magdalener o Sankt Magdalener” con U.G.A.10,511
  Alto Adige sottozona “Terlano” in lingua tedesca “Terlaner”  prod. max uva t/ha  titolo alcol. nat. min. (vol.%)
“Terlano” in lingua tedesca “Terlaner”12,510,5
“Terlano” in lingua tedesca “Terlaner” con U.G.A.9,411
Chardonnay12,510,5
Chardonnay con U.G.A.9,811
Milller Thurgau12,510,5
Pinot Bianco12,510,5
Pinot Bianco con U.G.A.9,811
Pinot Grigio12,511
Riesling12,510,5
Riesling Italico12,510,5
Sauvignon12,511
Sauvignon con U.G.A.9,811,5
Sylvaner12,510,5
Alto Adige sottozona “Valle Isarco” in lingua tedesca “Sildtirol Eisacktaler”prod. max uva t/hatitolo alcol. nat. min. (vol.%)
Kerner1110,5
Kerner con U.G.A.9,011
Milller Thurgau1310
Milller Thurgau con U.G.A.9,810,5
Pinot Grigio1011
Pinot Grigio con U.G.A.9,811,5
Riesling1010,5
Riesling con U.G.A.9,811
Sylvaner12,510
Sylvaner con U.G.A.9,810,5
Traminer Aromatico1011
Veltliner1210
Veltliner con U.G.A.910,5
Pinot Bianco1211
Chardonnay1211
Sauvignon1211
Bianco (o «Weiss»)911
Klausner Laitacher12,59,5
Alto Adige sottozona “Valle Venosta” in lingua tedesca “Sildtirol Vinschgau”prod. max uva t/hatitolo alcol. nat. min. (vol.%)
Chardonnay1110
Kerner1110
Milller Thurgau1210
Pinot Bianco1110
Pinot Bianco con U.G.A.9,810,5
Pinot Grigio1010,5
Riesling1010
Riesling con U.G.A.9,810,5
Sauvignon1010
Traminer Aromatico910,5
Pinot Nero811
Schiava129,5

Tutti i vini “Alto Adige” in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler” con l’indicazione delle Unità Geografiche Aggiuntive devono derivare al 100% da uve raccolte all’interno delle singole Unità Geografiche Aggiuntive.

La resa massima si intende a partire dal terzo anno in avanti.

Per il secondo anno la resa massima è quella realmente ottenuta, con un massimo del 50% delle cifre anzidette, senza la tolleranza del 20%.

Per l’anno di impianto la resa è zero.

Nelle annate più favorevoli le quantità di uve destinate alla produzione dei vini Alto Adige devono essere riportate ai limiti massimi di cui sopra, sempre che la resa unitaria non superi per più del 20% i limiti stessi. La provincia autonoma di Bolzano, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all’andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione all’organismo di  controllo.

Per i prodotti derivanti dalle superfici vitate iscritte allo schedario viticolo dei vini a denominazione  di origine controllata “Alto Adige” in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler” è consentita la scelta vendemmiale e l’eventuale successiva scelta di cantina a favore delle denominazioni di origine controllate o delle indicazioni geografiche tipiche riconosciute per la provincia di Bolzano ai sensi della normativa vigente.

Art. 5 Norme per la vinificazione

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

5.1. Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio e l’appassimento, la spumantizzazione delle tipologie di vino previste nel presente disciplinare, devono avvenire esclusivamente all’interno della Provincia Autonoma di Bolzano. Sono fatte salve le autorizzazioni in deroga per la vinificazione rilasciate sulla base del previgente disciplinare.

5.2. Correzioni.

L’aumento del titolo alcolometrico ed altre pratiche correttive sono consentite ai sensi delle norme vigenti.

E’ consentita l’aggiunta di mosti e vini di colore analogo ed anche di annate diverse appartenenti alla denominazione «Alto Adige» in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler”, nel limite massimo del  15%, comprensivo delle eventuali aggiunte di uve previste nell’art. 2.

Tuttavia l’aggiunta di mosti e vini appartenenti alla denominazione «Alto Adige» in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler” con specificazione di sottozona è consentita solo con mosti o vini di colore analogo ed anche di annate diverse appartenenti alla medesima sottozona.

In particolare è ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che concorrono alla produzione delle tipologie elencate all’art. 2 con l’esclusione delle tipologie monovitigno.

L’aggiunta di mosti e vini appartenenti alla denominazione “Alto Adige” in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler” con specificazione dell’unità geografica aggiuntiva è consentita se 100% del vino provengono dall’unità geografica aggiuntiva indicata.

5.3. Elaborazione.

L’elaborazione per la produzione dei vini spumanti deve essere effettuata con il metodo della fermentazione naturale in bottiglia (metodo classico).

I vini spumanti devono essere affinati per almeno 15 mesi in bottiglia e immessi al consumo non prima di 20 mesi dal 1° ottobre dell’anno di raccolta della partita più recente.

I vini «Alto Adige» «bianco» in lingua tedesca “Weiss” e i vini a denominazione di origine  controllata «Alto Adige» in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler con o senza sottozona ottenuti dalle uve delle varietà di vite Pinot Bianco o Chardonnay o Pinot Grigio o Riesling o Sauvignon o Traminer Aromatico o Moscato Giallo o Miiller Thurgau o Sylvaner o Kerner o Veltliner o Moscato Rosa possono essere elaborati nella tipologia «passito». 

I vini «Alto Adige» in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler «passito» con la specificazione di due vitigni e i vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige» in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler con o senza sottozona ottenuti delle uva delle varietà di cui sopra con la specificazione «passito» devono essere elaborati nel rispetto delle norme vigenti per tale tipologia, con parziale appassimento delle uve sulla pianta oppure dopo la raccolta fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico non inferiore al 16% e a condizione che la resa dell’uva in vino pronto per il consumo non ecceda i 40 ettolitri/ettaro. E’ vietata ogni aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati. Il vino non deve essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell’anno successivo la vendemmia.

I vini «Alto Adige bianco» in lingua tedesca “Weiss”, «Alto Adige Moscato Rosa» e i vini «Alto Adige» in lingua tedesca “Siidtirol” o  “Siidtiroler  monovarietali a bacca bianca possono essere ottenuti da uve raccolte dopo parziale appassimento sulla pianta che assicuri un titolo alcolometrico naturale non inferiore al 13,5% e una resa dell’uva in vino pronto per il consumo non superiore a 50 ettolitri/ettaro. In tal caso è esclusa qualsiasi correzione del titolo alcolometrico ed è consentita la designazione del vino come «vendemmia tardiva».

5.4. Resa uva/vino.

La resa massima di uva in vino non deve superare il 70% per tutti i vini.

Qualora la resa superi i limiti suddetti, ma non il 80%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione d’origine controllata, ma può essere presa in carico, se ne ha i requisiti, come vino. Oltre questi ultimi limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

5.5. Invecchiamento.

I vini Alto Adige Lagrein, Alto Adige Merlot, Alto Adige Pinot Nero, Alto Adige Cabernet, Alto Adige Cabernet-Merlot, Alto Adige Cabernet-Lagrein e Alto Adige Merlot-Lagrein, Alto Adige Schiava (e sinonimi), Alto Adige Meranese, Alto Adige S. Maddalena, Alto Adige Valle Isarco Klausner Leitacher, Alto Adige Colli di Bolzano e tutti i vini bianchi Alto Adige possono essere destinati a «riserva» con un periodo di invecchiamento di almeno due anni a far tempo dal 1° ottobre dell’anno della vendemmia, purchè presentino un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 11,5%.

Il vino spumante «Alto Adige spumante» senza indicazione di vitigno ad eccezione del spumante «Alto Adige» «rosè» può essere destinato a «riserva» se sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia di almeno 36 mesi e immesso al consumo non prima di 42 mesi dal 1° ottobre dell’anno  della vendemmia della partita più recente.

Art. 6 Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione d’origine controllata «Alto Adige» o «dell’Alto Adige» in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler di cui all’art. 1 del presente disciplinare di produzione, all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

− «Alto Adige» Spumante anche riserva:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi verdolini o dorati; odore: bouquet fine, gentile, ampio e composito;

sapore: sapido, fresco, fine e armonico, da “brut nature” o “pas dosè” o dosaggio zero a brut; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

− «Alto Adige» Spumante rosè:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato più o meno intenso;

odore: bouquet proprio della fermentazione in bottiglia, gentile, fine, ampio e composito; sapore: sapido, fresco, fine e armonico, da “brut nature” o “pas dosè” o dosaggio zero a brut; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

−    «Alto Adige» Spumante con menzione di vitigno Chardonnay o Pinot Grigio o Pinot Nero o Pinot Bianco:

spuma: fine, e persistente;

colore: giallo, paglierino con riflessi verdolini; odore: fine, delicato, leggermente da lievito;

sapore: morbido, giustamente pieno, da “brut nature” o “pas dosè” o dosaggio zero a brut;

gradazione minima alla produzione: 10,50;

titolo alcolometrico complessivo minimo al consumo: 11,50% vol.; acidita’ totale minima:5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

–     «Alto Adige» Vendemmia tardiva con menzione di vitigno con o senza indicazione della sottozona: colore: caratteristico del vitigno di provenienza;

odore: gradevole, delicato, caratteristico;

sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol. di cui effettivo almeno 7,00% vol.; acidita’ totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

–     «Alto Adige» Bianco passito, o passito con menzione di uno o due vitigni escluso Moscato Rosa con o senza sottozona :

colore: caratteristico del vitigno di provenienza; odore: gradevole, delicato, caratteristico;

sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del o dei vitigni di provenienza;  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. di cui effettivo almeno 7,00% vol.; acidita’ totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

–     «Alto Adige» Bianco, in lingua tedesca «Weiss» anche riserva con o senza sottozona: colore: giallo paglierino;

odore: gradevole, fruttato, talvolta anche aromatico; sapore: secco, pieno, aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidita’ totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

–     «Alto Adige» Chardonnay anche riserva con o senza sottozona: colore: giallo verdognolo;

odore: delicato, caratteristico, fruttato; sapore: sapido, secco, pieno, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidita’ totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

–     «Alto Adige» Kerner anche riserva con o senza sottozona: colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: leggermente aromatico, fine; sapore: secco, pieno, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

–     «Alto Adige» Moscato Giallo anche riserva:

colore: giallo paglierino;

odore: aromatico, caratteristico di moscato, intenso; sapore: da secco a dolce, aromatico, gradevole;

titolo alcolometrico min. compl.: 11,00 di cui effettivo almeno 10,00% vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

–     «Alto Adige» Miiller Thurgau, anche riserva, con o senza sottozona: colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;

odore: delicato, leggermente aromatico; sapore: secco, morbido, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol., con la sottozona Valle Venosta e Valle Isarco 10,50% vol.; Terlano 11,50% vol.;

acidita’ totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

–     «Alto Adige» Pinot Bianco, anche riserva, con o senza sottozona:

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo; odore: gradevole, caratteristico;

sapore: secco, gradevolmente amarognolo, giustamente acido, sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol., con la sottozona Valle Venosta 10,50% vol.; acidita’ totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

–     «Alto Adige» Pinot Grigio, anche riserva, con o senza sottozona:

colore: giallo paglierino;

odore: non molto spiccato, gradevole;

sapore: secco, pieno, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; con la sottozona Valle Venosta 11,00%vol.;

acidita’ totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

–     «Alto Adige» Riesling, anche riserva, con o senza sottozona:

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo; odore: delicato, gradevole, caratteristico; sapore: secco, gradevolmente acidulo, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; con la sottozona Terlano 11,50% vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

–     «Alto Adige» Riesling Italico, anche riserva, con o senza sottozona:

colore: giallo paglierino, chiaro, verdolino; odore: delicato gradevole;

sapore: secco, pieno, leggero di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; con la sottozona Terlano 11,50% vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

–     «Alto Adige» Sauvignon, anche riserva, con o senza sottozona:

colore: giallo tendente al verdognolo; odore: gradevole fruttato;

sapore: secco, con aroma caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; con la sottozona Terlano 12,00% vol. e Valle Venosta 11,00% vol.;

acidita’ totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

–     «Alto Adige» Sylvaner, anche riserva, con o senza sottozona: colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;

odore: caratteristico, gradevole, fruttato;

sapore: secco, delicato, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; con la sottozona Terlano 11,50% vol. e Valle Isarco 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l, con la sottozona Valle Isarco 16,0 g/l.

–     «Alto Adige» Traminer Aromatico, anche riserva, con o senza sottozona: colore: giallo paglierino fino a dorato;

odore: leggermente aromatico fino a intenso;

sapore: pieno, gradevolmente aromatico, da secco ad abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol. di cui effettivo almeno 11,00% vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l,

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Alto Adige» «Valle Isarco» o «Eisacktal» o «Eisacktaler» Veltliner, anche riserva: colore: giallo tendente al verdolino;

odore: vinoso e leggero profumo gradevole, caratteristico del vitigno; sapore: secco, fresco, di fruttato, sapido, giustamente di corpo, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidita’ totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

– «Alto Adige» «Terlano» senza menzione di vitigno, anche riserva: colore: giallo paglierino chiaro;

odore: caratteristico, fruttato e delicato; sapore: secco, giustamente acido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

– «Alto Adige» Rosso, in lingua tedesca Rot, anche riserva colore: dal rosso rubino al rosso granato;

odore: gradevole, caratteristico con sentore di frutti rossi; sapore: secco, morbido, vellutato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l

«Alto Adige» Cabernet Sauvignon o Cabernet Franc o Cabernet anche riserva: colore: rubino intenso fino a granato carico;

odore: caratteristico, leggermente erbaceo, etereo; sapore: secco, pieno, lievemente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

– «Alto Adige» Lagrein anche riserva:

colore: rubino intenso fino a granato carico; odore: secco, gradevole tipico della varietà sapore: secco, morbido, vellutato, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

– «Alto Adige» Lagrein rosato:

colore: rubino chiaro, rosato con riflessi salmone; odore: delicato, gradevole;

sapore: secco, non molto di corpo, armonico, elegante, fresco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

– «Alto Adige» Malvasia, con o senza menzione di riserva colore: rosso rubino chiaro con riflessi arancioni;

odore: gradevole, profumato;

sapore: secco, morbido, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidita’ totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

– «Alto Adige» Merlot con o senza menzione di riserva colore: rosso rubino;

odore: caratteristico, gradevole, erbaceo; sapore: secco, fresco, leggermente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

– «Alto Adige» Merlot rosato:

colore: rosato con riflessi arancioni;

odore: leggermente erbaceo, caratteristico, gradevole; sapore: secco, fresco, leggermente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidita’ totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

– «Alto Adige» Moscato Rosa, anche passito o vendemmia tardiva o riserva colore: da rosso a rosso rubino chiaro;

odore: delicato e gradevole;

sapore: dolce, gradevolmente di moscato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol. o 16,00% vol. se passito di cui effettivo almeno 10,00% vol.;

acidita’ totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

-«Alto Adige» Pinot Nero anche riserva con o senza sottozona colore: rubino con sfumature arancione se invecchiato;  odore: etereo, gradevole, caratteristico;

sapore: secco morbido o pieno con retrogusto amarognolo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol., con la sottozona Valle Venosta 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

– «Alto Adige» Pinot Nero rosato:

colore: rosato;

odore: fruttato, armonico, gradevole; sapore: secco, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidita’ totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

– «Alto Adige» Schiava anche riserva con o senza sottozona colore: da rosso rubino chiaro a medio;

odore: gradevole, fruttato caratteristico; sapore: secco, morbido, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Alto Adige» Schiava Grigia anche riserva:

colore: rosso rubino chiaro fino a medio;

odore: delicato, gradevole, caratteristico, fruttato; sapore: secco, morbido, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

– «Alto Adige» «Colli di Bolzano» o «Bozner Leiten», anche riserva:

colore: rosso rubino da chiaro a medio; odore: profumato caratteristico;

sapore: secco, pieno, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidita’ totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

– «Alto Adige» «Meranese» o «Alto Adige» «Meranese di Collina» «Meranese Burgraviato»

«Meraner» “Meraner Hiigel” o “Meraner Burggrafler” con o senza indicazione del vitigno Schiava, anche riserva:

colore: rosso rubino da chiaro fino a medio; odore: caratteristico con leggero profumo; sapore: secco, armonico, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

– «Alto Adige» «Santa Maddalena» o “S. Maddalena” o “Sankt Magdalener” o «St. Magdalener»  anche riserva:

colore: da rosso rubino a granato intenso;

odore: vinoso, caratteristico, con profumo ricordante quello della viola, etereo dopo breve invecchiamento;

sapore: secco, pieno, vellutato, leggermente di mandorla, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

– «Alto Adige» «Valle Isarco» o «Eisacktal» o «Eisacktaler» «Klausner Laitacher» anche riserva colore: rosso chiaro fino a rubino;

odore: non molto intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, leggermente acidulo, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidita’ totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Per le caratteristiche al consumo delle tipologie con indicazione di due varietà, si fa riferimento ai parametri descritti per le tipologie monovarietali e, in particolare, alla varietà presente in maggiore quantità.

Tutti i vini di cui all’art. 6, possono presentare il caratteristico sapore di legno se invecchiati in botti  di legno.

Art. 7 Designazione e presentazione

7.1. Qualificazioni.

Alla denominazione di origine controllata «Alto Adige» è vietata l’aggiunta di qualsiasi  qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.

E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purchè non abbiano significato laudativo e non siano suscettibili di trarre in inganno il consumatore. Le menzioni consentite nell’etichettatura possono essere utilizzate nelle lingue italiana e/o tedesca in base alle norme sul bilinguismo in vigore per la provincia autonoma di Bolzano.

7.2. Riferimento alle Unità Geografiche Aggiuntive

La denominazione di origine controllata “Alto Adige” in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler” con o senza sottozona può essere seguita da una delle seguenti “unità geografiche aggiuntive” alle condizioni di cui all’articolo 4.

Nel comune di Aldino:

Aldein-Aich.

Nel comune di Appiano:

Eppan Berg, Eppan-Berg-Schulthaus, Montiggl, Girlan, Girlan-Gschleier, Kreit, St. Anna, Maderneid, Missian, Paulsner Feld, Huberfeld.

Nel comune di Bolzano:

Gries, Gries-Moritzing, St. Justina, Rentsch, Prazoll, Kampenn, Kampill.

Nei comuni di Bolzano e Renon:

Leitach, St. Peter.

Nei comuni di Bressanone, Naz Sciaves e Varna:

Brixner.

Nel comune di Caldaro:

Plantaditsch, Wadleith, St. Josef, Barleit, St. Nikolaus, Planitzing, Dorf, Altenburg, Mezzan.

Nei comuni di Caldaro e Vadena:

Feld.

Nel comune di Castelbello-Ciardes:

Kastelbeller, Kastelbell-Juvaler.

Nel Comune di Chiusa:

Frag, Pardell.

Nel comune di Cornedo:

Karneid.

Nel comune di Cortaccia:

Graun, Penon, Penon – Kofl, Penon – Hofstatt, Rain, Brenntal, Frauenrigl, Entiklar, Eggen, Milla.

Nel comune di Cortina s.s.d.v.:

Giatl.

Nel comune di Egna:

Griesfeld, Mazon.

Nei comuni di Egna e Montagna:

Lehen.

Nel comune di Funes:

Nafen.

Nel comune di Lagundo:

Rosengarten.

Nel comune di Magrè:

Margreid-Leiten, Kreuzweg Punggl ,Unterfennberg-Hofstatt.

Nei comuni di Meltina e Terlano: Vorberg.

Nel comune di Merano:

Labers, Freiberg, Kiichelberg.

Nel comune di Montagna:

Kalditsch, Pinzon-Gebach, Pinzon, Glen.

Nei comuni di Nalles e Tesimo: Sirmian.

Nel comune di Naturno:

Naturnser.

Nel comune di Ora:

Furggl, Kiechelberg.

Nel comune di Parcines:

Partschinser.

Nel comune di Renon:

Ritten.

Nel comune di Salorno:

Salurn-Pfatten Buchholz.

Nel comune di Silandro:

Vetzaner.

Nel comune di Terlano:

Siebeneich, Klaus, Kreuth.

Nel comune di Termeno:

Soll o, nel caso di utilizzo solo del vitigno Traminer Aromatico, anche “Tramin-Soll”; Putznai;

St. Jacob o, nel caso di utilizzo solo del vitigno Traminer Aromatico, anche “Tramin-St. Jacob”; Steinacker;

Plon o, nel caso di utilizzo solo del vitigno Traminer Aromatico, anche “Tramin-Plon”; Rungg o, nel caso di utilizzo solo del vitigno Traminer Aromatico, anche “Tramin-Rungg.”.

Nel comune di Tirolo:

Tirol.

Nel comune di Velturno:

Schrambach.

Nel comune di Villandro:

Sauders.

Le delimitazioni delle Unità Geografiche Aggiuntive sono indicate nello schedario viticolo e nel sito web della Provincia Autonoma di Bolzano alla seguente sezione: https://www.provincia.bz.it/agricoltura-foreste/agricoltura/frutti-viticoltura/vino.asp

In etichettatura l’uso dell’unità geografica aggiuntiva deve essere accompagnato dal pittogramma come descritto nell’ Allegato 1.

7.3. Caratteri e posizione in etichetta.

La menzione tradizionale «denominazione d’origine controllata» o la relativa sigla DOC (articolo 28, comma 4 della legge 238/2016) deve essere riportata in etichetta immediatamente al di sotto del  nome di origine «Alto Adige» o «dell’Alto Adige» in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler accompagnato o no dal nome di vitigno o di sottozona o al di sotto del nome d’origine “Alto Adige” e della sottozona di cui all’articolo 1.

Il nome del vitigno, se del caso, può precedere o accompagnare nell’etichetta il nome geografico d’origine per i vini «Alto Adige» o «dell’Alto Adige» in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler”.

Nella designazione e presentazione dei vini “Alto Adige” in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler” le menzioni tradizionali riserva e/o classico e/o le unità geografiche aggiuntive e/o la menzione vigna e/o devono essere riportate nell’etichettatura dove risultano tutte le indicazioni obbligatorie. Dette menzioni devono essere riportate immediatamente sotto la denominazione “Alto Adige” in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler” accompagnata o no dalla sottozona e dal vitigno.

7.4. Annata

Fatta eccezione per i vini spumanti senza l’indicazione del millesimo, per tutte le altre tipologie di vini, è obbligatoria l’indicazione in etichetta dell’annata di produzione delle uve.

7.5. Vigna.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Alto Adige” in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler”di cui all’art.1 può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione  che  sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’articolo 31, comma 10 della legge 238/2016.

L’indicazione della vigna è cumulabile con le indicazioni delle sottozone e delle unità geografiche aggiuntive a condizione che siano rispettate le norme previste dal presente disciplinare in riguardo a dette menzioni.

Art. 8 Confezionamento

8.1. Recipienti – Volumi nominali e sistemi di chiusura.

I vini “Alto Adige” in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler” devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro o in recipienti tradizionali di ceramica o in legno della capacità nominale da 0,375 litri o da 0,750 litri e rispettivi multipli o di capacità nominale di 0,5 litri non del tipo “uni” o di capacità nominale di 5 litri.

Inoltre, fatta esclusione per le tipologie qualificate con le sottozone, le unità geografiche aggiuntive,  le menzioni tradizionali e la menzione vigna, sono consentiti altri tipi di contenitori previsti dalla vigente normativa della capacità non inferiore alla capacità minima prevista dalla normativa nazionale e dell’Unione europea.

Sono consentiti tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.

Art. 9 Legame con l’ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica.

Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata comprende una modesta parte del territorio della Provincia di Bolzano idoneo alla produzione di vini circoscritta lungo la valle superiore percorso dal fiume Adige e lungo  la Valle Isarco nella parte inferiore. La denominazione include l’insieme della superficie vitata della Provincia di Bolzano.

Circa l’86% della superficie provinciale si trova ad un livello del mare superiore ai 1000 metri.

Nel fondovalle dove vive il 65% della popolazione altoatesina è collocato solamente l’8% del territorio provinciale. I vigneti, situati nella fascia che va dai 220 fino ad oltre 1.000 m s.l.m., rappresentano l’anello di congiunzione tra il fondovalle ben sviluppato ed economicamente  importante e la zona con l’agricoltura di montagna ad elevate altitudini.

La distribuzione altimetrica dei vigneti della realta viticola altoatesina è la seguente:

29% della superficie vitata ubicata tra 220 e 300 m s.l.m., 

57% della superficie vitata ubicata tra 300 e 500 m s.l.m., 

14% della superficie vitata ubicata tra 500 e oltre m s.l.m.

Una peculiarità del vigneto dell’Alto Adige consiste nel fatto che solamente il 15% di esso si trova in piano mentre il 55% è impiantato in zona collinare con leggera a media pendenza. La residua parte (30%) è caratterizzata da vigneti in forte pendenza con oltre il 30% d’inclinazione, zona favorita da insolazione diretta e prolungata. L’esposizione dei terreni vitati generalmente è orientata da est a sud  a sudovest.

I terreni vitati sono riconducibili a due formazione geo-pedologici. Nel fondovalle prevale un terreno alluvionale, fertile e permeabile. Nelle vigne di collina e montagna, dove si concentra la viticoltura, prevale invece un terreno ghiaioso, formatosi attraverso le morene dei ghiacciai e la loro successiva erosione avvenuta dopo l’ultima era glaciale. Nella zona viticola tra Merano e Bolzano, il suolo  spesso si è genererato principalmente da roccia vulcanica, ovvero porfido di quarzo, frequentemente mescolato con argilla e sabbia. In questi terreni aridi e poveri di humus la vite, per adattarsi, deve sviluppare un apparato radicale profondo per poter nutrirsi bene ed estrarre l’acqua. Nelle sottozone viticole settentrionali dell’Alto Adige, sopratutto nella Valle Isarco ma parzialmente anche nella Val Venosta, le viti radicano in un terreno derivante da roccia primitiva composta da quarzo e mica. La capacità di questi suoli d’immagazzinare l’acqua è superiore a quella dei terreni derivanti dal porfido ed è fondamentale poichè le precipitazioni nell’area vitivinicola settentrionale sono nettamente inferiori rispetto alle parti restanti della superficie vitata di Bolzano. Nella parte sud della regione vitivinicola altoatesina il terreno è calcareo ed è derivante dalla disgregazione della  roccia  dolomitica.

La maggior parte (60 %) dei suoli è composto da terreni leggeri (sabbiosi, ghiaiosi a limosi) il 30% sono terreni limosi-calcarei e il restante 10% è di tipo argilloso-calcareo.

La provincia di Bolzano si trova sul versante sud delle Alpi, e quindi gode di favorevoli influssi del clima caldo a sud delle Alpi. L’arco alpino protegge il territorio da gelidi venti e da perturbazioni provenienti dal nord, mentre a sud la Valle dell’Adige si apre ai caldi venti del Lago di Garda e del bacino mediterraneo, dal quale giunge anche la necessaria umidità. Nella zona pit’. a sud della realta viticola altoatesina le precipitazioni arrivano mediamente a 860 mm/anno sono quindi più consistenti rispetto a quelle registrate più a nord (450 – 600 mm). Oltre l’andamento siccitoso invernale si registrono frequentemente periodi prolungati (4 – 6 settimane) senza precipitazioni di rilievo durante  i mesi estivi.

Benchè l’Alto Adige sia una delle aree vinicole più piccole d’Europa, questa provincia  si presenta  con caratteristiche pedoclimatiche svariate, che permettono un ampio ventaglio di vini diversi.

Il clima è da classificare come continentale, visto che ci si trova all’interno alle Alpi con punte di piovosità estiva e precipitazione spesso contenute nel periodo invernale. La temperatura media nelle zone viticole varia da 9,5° a 13° C con un numero di ore di sole annue che va da 1.800 fino a 2.300. Le rilevazioni metereologiche sono contraddistinte da assenza di nebbia e oltre la metà con presenza di vento. Molto caratteristiche per questa zona sono elevate escursioni termiche tra giorno e notte che di media arrivano fino ai 15° C nel periodo vegetativo e che si potraggono con punte di 20° C nei mesi di settembre e ottobre nella fase finale della maturazione.

Fattori umani rilevanti per il legame.

La viticoltura costituisce insieme al turismo e alla frutticoltura una delle tre colonne importanti dell’economia altoatesina e sotto il profilo della tradizione la più antica.

I seguenti fattori umani hanno contribuito all’evoluzione della produzione vitivinicola del territorio.

−    Base ampelografica:

Partendo dalle varietà tradizionali come Lagrein, Schiave, Moscato Giallo che sono tuttora presenti,  si sono aggiunti nell’ottocento le varietà bordolesi (Cabernet, Merlot, Sauvignon), delle varieta derivanti dalla Borgogna (diversi Pinot) e del Reno (Riesling, Silvaner, Traminer Aromatico). Da ca. 50 anni sono stati introdotti Miiller Thurgau e Kerner.

La pecularietà della produzione vinicola dell’Alto Adige consiste nell’ampia base ampelografica.

−    Le forme di allevamento sono rimaste quelle tradizionali a pergola o si è passato alla spalliera con rispettivamente 3.500 a 5.000 fino a 7.000 ceppi per ettaro.

−    La ridotta consistenza delle superfici vitate per azienda (intorno all’ettaro) costringe i produttori a dedicarsi accuratamene alla coltivazione dell’uva caratterizzata un elevato impiego di ore lavorative (600 – 800 ore per ettaro) ottenendo produzioni contenute (60 – 70 hl/ha) ad alto livello qualitativo. La restrizione delle rese avviene mediante la pratica del diradamento manuale del grappolo usato largamente da decenni che inoltre apporta di benefici dal punto del grado zuccherino e della salubrità dell’uva.

−    L’inerbimento totale del vigneto praticato da oltre 50 anni consociato con un impianto d’irrigazione in parte a goccia contribuiscono a un’equilibrata crescita delle piante  anche  in situazione meteorologiche di siccità, tecniche agronomiche che a loro volta portano a vini caratterizzati da finezza ed eleganza.

−    Le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono rivolti ad eccezione dei passiti e spumanti all’ottenimento di vini tranquilli di gusto secco. Per i vini rossi maggiormente strutturati (in  particolare per la tipologia riserva) la vinificazione comporta un’elaborazione per determinati periodi di invecchiamento in piccole o grandi tini di legno. Per tradizione si vinificano e si presentano i vini monovarietali ad eccezione di qualche uvaggio di tipo bordolese.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.

I vini Alto Adige si contraddistinguono qualitativamente soprattutto per i loro spiccati aromi primari per esempio dalle note di sambuco del Sauvignon, al profumo di rosa del Traminer Aromatico, al bouquet di frutti di bosco del Pinot Nero o del Lagrein, note di ciliegia e viola anche nella Schiava. I vini bianchi coltivati nelle zone poste in altitudine (oltre 300 – 400 m) spiccono per la loro freschezza dovuta a un tenore di acidità compreso tra 5,5 e 7 g/l. Data l’ottima insolazione i vini si presentano contemporaneamente fruttati ma allo stesso tempo con buona struttura. I vini rossi prodotti per di più sotto le 400 m s.l.m. approfittano delle condizioni di più alte temperature ottenendo vini corposi con tannini morbidi.

C)     Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

La topografia delle aree viticole altoatesine ricorda un mosaico complesso, con un’alternanza di  monti e valli e una miriade di vigneti con esposizioni diverse, a quote variabili e immersi in microclimi assai eterogenei. Siccome in Alto Adige la viticoltura si pratica dai 200 a sopra i 1000 metri di quota, il vignaiolo ha a disposizione un ventaglio di condizioni climatiche che consentono di coltivare con presupposti ideali 20 vitigni diversi.

L’orografia molto variabile consente di esprimere per un grande numero di  varietà  secondo  l’esigenza varietale la tipicità delle singole varietà. La particolarità dei vini “Alto Adige” viene accentuata dall’elevata escursione termica in tutte le fasi fenologiche.

L’ultramillenaria storia vitivinicola del territorio da prova della stretta connessione tra i fattori  naturali e umani con le peculiari caratteristiche dei vini menzionati da primo in letteratura con i rinomati luoghi di produzione come Bolzano, Caldaro o Termeno. L’ininterrotta esportazione di vino verso paesi oltralpi testimonia la notorietà del vino del Tirolo (l’attuale Siidtirol) dal medioevo in sù.

Art. 10 Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e Indirizzo: Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Bolzano

Via Alto Adige, 60

39100 Bolzano

Telefono 0471 945519

Fax 0471 945540

E-mail: agri@camcom.bz.it

La C.C.I.A.A. di Bolzano è l’Autorità pubblica autorizzata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei  controlli,  approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il D.M. 2 agosto 2018 (G.U. n. 253 del 30.10.2018) e modificato con D.M. 3 marzo 2022 (G.U. n. 62 del 15.03.2022).

Allegato 1

Pittogramma per unità geografica aggiuntiva

Scarica allegato

Allegato B

DOCUMENTO UNICO

DENOMINAZIONE/DENOMINAZIONI

Alto Adige o dell’Alto Adige Siidtirol Siidtiroler

TIPO DI INDICAZIONE GEOGRAFICA:

DOP – Denominazione di origine protetta

CATEGORIE DI PRODOTTI VITIVINICOLI

1. Vino

5. Vino spumante di qualità

15. Vino ottenuto da uve appassite

16. Vino di uve stramature

Codice della nomenclatura combinata

•   22 – BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

2204 – Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

DESCRIZIONE DEI VINI:

1. “Alto Adige” spumante anche riserva

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Spuma: fine e persistente

Colore: giallo paglierino più o meno intenso con riflessi verdolini o dorati; Odore: bouquet fine, gentile, ampio e composito;

Sapore: sapido, fresco, fine e armonico, secco de del tipo “brut nature”, “Pas dosè” o “extra brut” o lievemente amabile se del tipo “brut”

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %vol Estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche  analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,5

Acidità totale minima (g/l) 5 Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

2. “Alto Adige” Spumante Rosé

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Spuma: fine e persistente

Colore: rosato più o meno intenso;

Odore: bouquet proprio della fermentazione in bottiglia, gentile, fine, ampio e composito; Sapore: sapido, fresco, fine e armonico, da “brut nature” o “Pas dosè” o dosaggio zero a brut; Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %vol

Estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,50% Acidità totale minima (g/l) 5

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

3. “Alto Adige” Spumante con menzione di Vitigno Chardonnay o Pinot grigio o Pinot nero o Pinot bianco

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Spuma: fine e persistente;

Colore: giallo, paglierino con riflessi verdolini; Odore: fine, delicato, leggermente da lievito;

Sapore: morbido, giustamente pieno; da “brut nature” o “Pas dosè” o dosaggio zero a brut; Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %vol

Estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,50 Acidità totale minima (g/l) 5

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

4. “Alto Adige” Vendemmia tardiva con menzione di vitigno con o senza indicazione della sottozona

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Per la produzione dei vini “Alto Adige” / “Siidtiroler” Vendemmia tardiva sono consentiti i vitigni: Chardonnay, Kerner, Moscato giallo, Miiller Thurgau, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Riesling italico, Sauvignon, Sylvaner, Traminer aromatico, Moscato rosa.

Colore: caratteristico del vitigno di provenienza; Odore: gradevole, delicato, caratteristico;

Sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50 %vol di cui effettivo almeno 7,00 % vol Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 7,00 Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

5. “Alto Adige” Bianco passito o passito con menzione di uno o due vitigni escluso Moscato rosa con o senza sottozona

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Possono essere indicati i consentiti vitigni: Chardonnay, Kerner, Moscato giallo, Miiller Thurgau, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Riesling italico, Sauvignon, Sylvaner, Traminer aromatico.

Il vino “Alto Adige” / “Siidtiroler” bianco passito è composto da Chardonnay e/o Pinot Bianco e/o Pinot Grigio e/o Miiller Thurgau e/o Sauvignon e/o Riesling e/o Silvaner e/o Traminer aromatico e/o Kerner da soli o congiuntamente per almeno 80%. Per la restante parte possono concorrere i vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Provincia di Bolzano.

Colore: caratteristico del vitigno di provenienza; Odore: gradevole, delicato, caratteristico;

Sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del o dei vitigni di provenienza; Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00 %vol di cui effettivo almeno 7,00 vol Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 7,00 Acidità totale minima (g/l)4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

6. “Alto Adige” Bianco, in lingua tedesca “Weiss”, anche riserva con o senza sottozona

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Il vino “Alto Adige” / “Siidtiroler” bianco è composto da Chardonnay e/o Pinot Bianco e/o Pinot Grigio e/o Miiller Thurgau e/o Sauvignon e/o Riesling e/o Silvaner e/o Traminer aromatico e/o Kerner da soli o congiuntamente per almeno 80%. Per la restante parte possono concorrere i vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Provincia di Bolzano.

Colore: giallo paglierino;

Odore: gradevole, fruttato, talvolta anche aromatico; Sapore: secco, pieno, aromatico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %vol Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,50 Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

7. «Alto Adige» Chardonnay, anche riserva con o senza sottozona

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: giallo verdognolo;

Odore: delicato, caratteristico, fruttato; Sapore: sapido, secco, pieno, aromatico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 %vol Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,00 Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

8. “Alto Adige” Kerner, anche riserva con o senza sottozona

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli; Odore: leggermente aromatico, fine;

Sapore: secco, pieno, caratteristico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 %vol Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,00 Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

9. “Alto Adige” Moscato giallo, anche riserva

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: giallo paglierino;

Odore: aromatico, caratteristico di moscato, intenso; Sapore: da secco a dolce, aromatico, gradevole;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 %vol di cui effettivo almeno 10% vol Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,00 Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

10. “Alto Adige” Miiller Thurgau, anche riserva, con o senza sottozona

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: giallo paglierino tendente al verdognolo; Odore: delicato, leggermente aromatico;

Sapore: secco, morbido, fruttato;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 %vol Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,00; Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

11. “Alto Adige” Pinot Bianco, anche riserva, con o senza sottozona

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: giallo paglierino tendente al verdognolo; Odore: gradevole, caratteristico;

Sapore: secco, gradevolmente amarognolo, giustamente acido, sapido, caratteristico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 %vol, con la sottozona Valle Venosta 10,50% vol.

Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,00, con la sottozona Valle Venosta 10,50%;

Acidità totale minima (g/l) 4 Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

12. “Alto Adige” Pinot Grigio, con o senza sottozona

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: giallo paglierino;

Odore: non molto spiccato, gradevole; Sapore: secco, pieno, armonico, caratteristico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %vol; con la sottozona Valle Venosta 11,00%;

Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,50; con la sottozona Valle Venosta 11,00%;

Acidità totale minima (g/l) 4 Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

13. “Alto Adige” Riesling, anche riserva con o senza sottozona

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: giallo paglierino tendente al verdognolo; Odore: delicato, gradevole, caratteristico; Sapore: secco, gradevolmente acidulo, fresco;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 %vol; con la sottozona Terlano 11,50 vol.;

Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,00; con la sottozona Terlano 11,50 vol.;

Acidità totale minima (g/l) 4 Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

14. “Alto Adige” Riesling italico, anche riserva con o senza sottozona

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: giallo paglierino, chiaro, verdolino; Odore: delicato, gradevole;

Sapore: secco, pieno, leggero di corpo;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %vol Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,50 Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

15. “Alto Adige” Sauvignon, anche riserva con o senza sottozona

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: giallo tendente al verdognolo; Odore: gradevole, fruttato;

Sapore: secco, con aroma caratteristico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %vol; con la sottozona Terlano 12,00% e Valle Venosta 11,00% vol.;

Estratto non riduttore minimo: 16,0g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,50; con la sottozona Terlano 12,00% e Valle Venosta 11,00% vol.;

Acidità totale minima (g/l) 4 Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

16. “Alto Adige” Sylvaner, anche riserva, con o senza sottozona

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;

Odore: caratteristico, gradevole, fruttato; Sapore: secco, delicato, fruttato;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 %vol; con la sottozona Terlano 11,50% e Valle Isarco 10,50% vol.;

Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l, con la sottozona Valle Isarco 16,00 g/l;

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,00; con la sottozona Terlano 11,50% e Valle Isarco 10,50% vol.;

Acidità totale minima (g/l) 4 Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

17. “Alto Adige” Traminer Aromatico anche riserva con o senza sottozona

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: giallo paglierino fino a dorato; Odore: leggermente aromatico fino a intenso;

Sapore: pieno, gradevolmente aromatico, da secco a abboccato;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %vol di cui effettivo almeno 11,00% Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,00 Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

18. “Alto Adige” “Valle Isarco” o “Eisacktal” o “Eisacktaler” Veltliner, anche riserva

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: giallo tendente al verdolino;

Odore: vinoso e dal leggero profumo gradevole caratteristico del vitigno; Sapore: secco, fresco, fruttato, sapido, giustamente di corpo, caratteristico; Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%vol

Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 10,50 Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

19. “Alto Adige” Terlano senza menzione di vitigno, anche riserva

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: giallo paglierino chiaro;

Odore: caratteristico, fruttato e delicato; Sapore: secco, giustamente acido;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol Estratto non riduttore minimo: 15,0g/l

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,50 Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

20. “Alto Adige” Rosso, anche riserva

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: dal rosso rubino al rosso granato;

Odore: gradevole, caratteristico con sentore di frutti rossi; Sapore: secco, morbido, vellutato, armonico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %vol Estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,50 Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

21. “Alto Adige” Cabernet Sauvignon o Cabernet Franc o Cabernet, anche riserva

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: rubino intenso fino a granato carico; Odore: caratteristico, leggermente erbaceo, etereo; Sapore: secco, pieno, lievemente tannico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %vol Estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,50 Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

22. “Alto Adige” Lagrein, anche riserva

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: rubino intenso fino a granato carico; Odore: secco, gradevole, tipico della varietà; Sapore: secco, morbido, vellutato, pieno;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %vol Estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,50 Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

23. “Alto Adige” Lagrein rosato

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: rubino chiaro, rosato con riflessi salmone; Odore: delicato, gradevole;

Sapore: secco, non molto di corpo, armonico, elegante, fresco; Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 %vol Estratto non riduttore minimo:16,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,00 Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

24. “Alto Adige” Malvasia, con o senza menzione di riserva

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: rosso rubino chiaro con riflessi arancioni; Odore: gradevole, profumato;

Sapore: secco, morbido, pieno, armonico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %vol Estratto non riduttore minimo:18,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,50 Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

25. “Alto Adige” Merlot, con o senza menzione riserva

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: rosso rubino;

Odore: caratteristico, gradevole, erbaceo; Sapore: secco, fresco, leggermente erbaceo;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 %vol Estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,00 Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

26. “Alto Adige” Merlot rosato

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: rosato con riflessi arancioni;

Odore: leggermente erbaceo, caratteristico, gradevole; Sapore: secco, fresco, leggermente erbaceo;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%vol Estratto non riduttore minimo: 16,0g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,00 Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

27. “Alto Adige” Moscato rosa, anche passito o vendemmia tardiva o riserva

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: da rosso a rubino chiaro; Odore: delicato e gradevole;

Sapore: dolce, gradevolmente di moscato;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%vol o 16,00% se passito di cui effettivo almeno 10,00% vol;

Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 12,50 o 10,00% se passito

Acidità totale minima (g/l) 4 Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

28. “Alto Adige” Pinot nero, anche riserva con o senza sottozona

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: rubino con sfumature arancioni se invecchiato; Odore: etereo, gradevole, caratteristico;

Sapore: secco, morbido o pieno con retrogusto amarognolo, armonico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol, con la sottozona Valle Venosta 11,00%;

Estratto non riduttore minimo: 20,0g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,50, con la sottozona Valle Venosta 11,00%;

Acidità totale minima (g/l) 4 Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

29. “Alto Adige” Pinot nero rosato

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: rosato;

Odore: fruttato, armonico, gradevole; Sapore: secco, armonico, gradevole;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,50 Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

30. “Alto Adige” Schiava, anche riserva con o senza sottozona

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: da rosso rubino chiaro a medio; Odore: gradevole, fruttato, caratteristico,; Sapore: secco, morbido, gradevole;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%vol Estratto non riduttore minimo: 18,0g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 10,50 Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l) Titolo – Nome del prodotto

31. “Alto Adige” Schiava Grigia, anche riserva

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: rosso rubino chiaro fino a medio;

Odore: delicato, gradevole, caratteristico fruttato; Sapore: secco, morbido, gradevole;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol Estratto non riduttore minimo: 18,0g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,50 Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

32. “Alto Adige” “Colli di Bolzano o Bozner Leiten, anche riserva

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: rosso rubino da chiaro a medio; Odore: profumato, caratteristico;

Sapore: secco, pieno, morbido, armonico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%vol Estratto non riduttore minimo: 20,0g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,00 Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

33. “Alto Adige Meranese” o “Alto Adige” “”Meranese di Collina” o “Meranese Burgraviato” o “Meraner” o “Meraner Hiigel” o “Meraner Biirgggrafker” con o senza indicazione del vitigno schiava, anche riserva

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: rosso rubino da chiaro fino a medio; Odore: caratteristico con leggero profumo Sapore: secco, armonico, sapido;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%vol Estratto non riduttore minimo: 18,0g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,00 Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

34. “Alto Adige Santa Maddalena” o “S. Maddalena” o “Sankt Magdalener” o “St. Magdalener” anche riserva

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: da rosso rubino a granato intenso;

Odore: vinoso, caratteristico, con profumo ricordante quello della viola, etereo dopo breve invecchiamento;

Sapore: secco, pieno, vellutato, leggermente di mandorla, sapido; Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol Estratto non riduttore minimo: 20,0g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,50 Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)

35. “Alto Adige” “Valle Isarco” o “Eisacktal” o “Eisacktaler” “Klausner Leitacher” anche riserva

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: rosso chiaro fino a rubino;

Odore: non molto intenso, gradevole, caratteristico; Sapore: secco, leggermente acidulo, di corpo;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%vol Estratto non riduttore minimo: 18,0g/l

“Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): –

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) 11,00 Acidità totale minima (g/l) 4

Acidità volatile massima (meq/l)

Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l).

Tutti i vini possono presentare il caratteristico sapore di legno se invecchiati in botti di legno.

1. Pratiche di vinificazione

5.1. Pratiche enologiche specifiche

1. Pratica enologica dell’aumento del titolo alcolometrico volumico minimo naturale

Descrizione della pratica

Sono consentite le varie tecniche di “arricchimento” delle uve, dei mosti, dei vini ancora in fermentazione e dei vini previste dalla pertinente normativa dell’Unione europea.

2. Pratica enologica del taglio dei mosti e dei vini – Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche

Descrizione della pratica

Il taglio dei mosti e dei vini consentito dalla pertinente normativa dell’Unione europea nella misura del 15% è ammesso dal disciplinare con mosti e vini, purchè ottenuti da varietà di vite classificate “idonee alla coltivazione” nella provincia autonoma di Bolzano.

L’aggiunta di mosti e vini appartenenti alla denominazione “Alto Adige” / “Siidtiroler” con specificazione della sottozona è consentita solamente con mosti o vini di colore analogo ed anche di annate diverse appartenenti alla medesima sottozona.

E’ consentita la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che concorrono alla produzione delle tipologie bivarietali elencate all’art. 2 del Disciplinare con esclusione delle tipologie monovitigno.

L’aggiunta di mosti e vini appartenenti alla denominazione “Alto Adige” in lingua tedesca “Sudtirol” o “Sudtiroler” con specificazione dell’unità geografica aggiuntiva è consentita se 100% del vino provengono dall’unità geografica aggiuntiva indicata.

3. Elaborazione Spumante

Descrizione della pratica

I vini “Alto Adige”/”Siidtiroler” Spumante di qualità devono essere elaborati esclusivamente nella tipologia spumante a fermentazione naturale in bottiglia (metodo classico).

I vini spumanti devono essere affinati per almeno 15 mesi in bottiglia e immessi al consumo non prima di 20 mesi dal 1 ottobre dell’anno di raccolta della partita più recente.

4. Elaborazione passito

I vini «Alto Adige» «bianco» in lingua tedesca “Weiss” e i vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige» in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler con o senza sottozona ottenuti dalle uve delle varietà di vite Pinot Bianco o Chardonnay o Pinot Grigio o Riesling o Sauvignon o Traminer Aromatico o Moscato Giallo o Miiller Thurgau o Sylvaner o Kerner o Veltliner o Moscato Rosa possono essere elaborati nella tipologia «passito».

I vini «Alto Adige» in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler «passito» con la specificazione di due vitigni e i vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige» in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler con o senza sottozona ottenuti delle uva delle varietà di cui sopra con la specificazione «passito» devono essere elaborati nel rispetto delle norme vigenti per tale tipologia, con parziale appassimento delle uve sulla pianta oppure dopo la raccolta fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico non inferiore al 16% e a condizione che la resa dell’uva in vino pronto per il consumo non ecceda i 40 ettolitri/ettaro. E’ vietata ogni aggiunta  di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati. Il vino non deve essere immesso al consumo prima del 1O giugno dell’anno successivo la vendemmia.

5. Uve parzialmente appassite

Descrizione della pratica

I vini «Alto Adige bianco» in lingua tedesca “Weiss”, «Alto Adige Moscato Rosa» e i vini

«Alto Adige» in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler monovarietali a bacca bianca possono essere ottenuti da uve raccolte dopo parziale appassimento sulla pianta che assicuri un titolo alcolometrico naturale non inferiore al 13,5% e una resa dell’uva in vino pronto per il consumo non superiore a 50 ettolitri/ettaro. In tal caso è esclusa qualsiasi correzione del titolo alcolometrico ed è consentita la designazione del vino come «vendemmia tardiva».

6. Invecchiamento

Descrizione della pratica

I vini Alto Adige Lagrein, Alto Adige Merlot, Alto Adige Pinot nero, Alto Adige Cabernet, Alto Adige Cabernet-Merlot, Alto Adige Cabernet-Lagrein, Alto Adige Merlot-Lagrein, Alto Adige Schiava (e sinonimi), Alto Adige Meranese, Alto Adige S. Maddalena, Alto Adige Valle Isarco Klausner Leitacher, Alto Adige Colli di Bolzano e tutti i vini bianchi “Alto Adige” possono essere destinati a «riserva» con un periodo di invecchiamento di almeno due anni a far tempo dal 1O ottobre dell’anno della vendemmia, purchè presentino un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 11,5%.

Il vino spumante «Alto Adige spumante» senza indicazione di vitigno ad eccezione dello spumante «Alto Adige» «rosè» può essere destinato a «riserva» se sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia di almeno 36 mesi e immesso al consumo non prima di 42 mesi dal 1O ottobre dell’anno della vendemmia della partita più recente

5.2. Rese massime

1. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Bianco /Weiss

10.000 Chilogrammi di uve per ettaro

2. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Chardonnay

13.000 Chilogrammi di uve per ettaro

3. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Chardonnay con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

4. “Alto Adige” / Chardonnay Spumante

13.000 Chilogrammi di uve per ettaro

5. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Kerner

12.000 Chilogrammi di uve per ettaro

6. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Kerner con indicazione della menzione geografica

9.000 Chilogrammi di uve per ettaro

7. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Moscato giallo

10.000 Chilogrammi di uve per ettaro

8. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Moscato giallo con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

7.500 Chilogrammi di uve per ettaro

9. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Miiller Thurgau

13.000 Chilogrammi di uve per ettaro

10. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Miiller Thurgau con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

11. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Pinot Bianco

13.000 Chilogrammi di uve per ettaro

12. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Pinot Bianco con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

13. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Pinot Bianco Spumante

13.000 Chilogrammi di uve per ettaro

14. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Pinot grigio

13.000 Chilogrammi di uve per ettaro

15. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Pinot grigio con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

16. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Pinot grigio Spumante

13.000 Chilogrammi di uve per ettaro

17. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Riesling

13.000 Chilogrammi di uve per ettaro

18. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Riesling indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

19. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Riesling Italico

13.000 Chilogrammi di uve per ettaro

20. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Riesling Italico con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

21. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Sauvignon

13.000 Chilogrammi di uve per ettaro

22. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Sauvignon con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

23. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Sylvaner

13.000 – Chilogrammi di uve per ettaro

24. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Sylvaner con indicazione della vigna

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

25. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Traminer aromatico

12000 Chilogrammi di uve per ettaro

26. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Traminer aromatico con indicazione geografica aggiuntiva

9.000 Chilogrammi di uve per ettaro

27. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Rosso / Rot

10.000 Chilogrammi di uve per ettaro

28. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Cabernet

11.000 Chilogrammi di uve per ettaro

29. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Cabernet con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

8.300 Chilogrammi di uve per ettaro

30. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Lagrein

14.000 Chilogrammi di uve per ettaro

31. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Lagrein con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

10.500 Chilogrammi di uve per ettaro

32. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Lagrein Rosato /Lagrein Kretzer

14.000 Chilogrammi di uve per ettaro

33. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Lagrein Rosato / Lagrein Kretzer con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

10.500 Chilogrammi di uve per ettaro

34. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Malvasia

11.000 Chilogrammi di uve per ettaro

35. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Merlot e “Alto Adige” / “Siidtiroler” Merlot Rosato

13000 Chilogrammi di uve per ettaro

36. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Merlot e “Alto Adige” / “Siidtiroler” Merlot Rosato con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9800 Chilogrammi di uve per ettaro

37. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Moscato Rosa

6.000 Chilogrammi di uve per ettaro

38. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Pinot nero e “Alto Adige” / “Siidtiroler” Pinot nero Rosato

12000 Chilogrammi di uve per ettaro

39. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Pinot Nero e “Alto Adige” / “Siidtiroler” Pinot nero Rosato con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.000 Chilogrammi di uve per ettaro

40. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Pinot Nero Spumante

12.000 Chilogrammi di uve per ettaro

41. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Schiava

14.000 Chilogrammi di uve per ettaro

42. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Schiava con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

10.500 Chilogrammi di uve per ettaro

43. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Schiava grigia

14.000 Chilogrammi di uve per ettaro

44. “Alto Adige” / “Siidtiroler” Schiava grigia con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

10.500 Chilogrammi di uve per ettaro

45. “Alto Adige Colli di Bolzano” / “Siidtiroler Bozner Leiten”

13.000 Chilogrammi di uve per ettaro

46. “Alto Adige Meranese di Collina” / “Siidtiroler Meraner Hiigel” o sinonimi

12.500 Chilogrammi di uve per ettaro

47. “Alto Adige Meranese di Collina” / “Siidtiroler Meraner Hiigel” o sinonimi con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

10.500 Chilogrammi di uve per ettaro

48. “Alto Adige Santa Maddalena” / “Siidtiroler St. Magdalener” o sinonimi

12.500 Chilogrammi di uve per ettaro

49. “Alto Adige Santa Maddalena” / “Siidtiroler St. Magdalener” con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

10.500 Chilogrammi di uve per ettaro

50. “Alto Adige Terlano” / “Siidtiroler Terlaner”

12.500 Chilogrammi di uve per ettaro

51. “Alto Adige Terlano” / “Siidtiroler Terlaner” con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.400 Chilogrammi di uve per ettaro

52. “Alto Adige Terlano” / “Siidtiroler Terlaner” Chardonnay

12.500 Chilogrammi di uve per ettaro

53. “Alto Adige Terlano” / “Siidtiroler Terlaner” Chardonnay con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

54. “Alto Adige Terlano” / “Siidtiroler Terlaner” Miiller Thurgau

12.500 Chilogrammi di uve per ettaro

55. “Alto Adige Terlano” / “Siidtiroler Terlaner” Pinot Bianco

12.500 Chilogrammi di uve per ettaro

56. “Alto Adige Terlano” / “Siidtiroler Terlaner” Pinot Bianco con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

57. “Alto Adige Terlano” / “Siidtiroler Terlaner” Pinot Grigio

12500 Chilogrammi di uve per ettaro

58. “Alto Adige Terlano” / “Siidtiroler Terlaner” Riesling

12.500 Chilogrammi di uve per ettaro

59. “Alto Adige Terlano” / “Siidtiroler Terlaner” Riesling Italico

12.500 Chilogrammi di uve per ettaro

60. “Alto Adige Terlano” / “Siidtiroler Terlaner” Sauvignon

12.500 Chilogrammi di uve per ettaro

61. “Alto Adige Terlano” / “Siidtiroler Terlaner” Sauvignon con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

62. “Alto Adige Terlano” / “Siidtiroler Terlaner” Sylvaner

12.500 Chilogrammi di uve per ettaro

63. “Alto Adige Valle Isarco” / “Siidtiroler Eisacktaler” Kerner

11.000 Chilogrammi di uve per ettaro

64. “Alto Adige Valle Isarco” / “Siidtiroler Eisacktaler” Kerner con indicazione della vigna

9.000 Chilogrammi di uve per ettaro

65. “Alto Adige Valle Isarco” / “Siidtiroler Eisacktaler” Miiller Thurgau

13.000 Chilogrammi di uve per ettaro

66. “Alto Adige Valle Isarco” / “Siidtiroler Eisacktaler” Miiller Thurgau con indicazione della vigna

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

67. “Alto Adige Valle Isarco” / “Siidtiroler Eisacktaler” Pinot Grigio

10.000 Chilogrammi di uve per ettaro

68. “Alto Adige Valle Isarco” / “Siidtiroler Eisacktaler” Pinot Grigio con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

69. “Alto Adige Valle Isarco” / “Siidtiroler Eisacktaler” Riesling

10.000 Chilogrammi di uve per ettaro

70. “Alto Adige Valle Isarco” / “Siidtiroler Eisacktaler” Riesling con indicazione della menzione geografica aggiuntiva della vigna

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

71. “Alto Adige Valle Isarco” / “Siidtiroler Eisacktaler” Sylvaner

12500 Chilogrammi di uve per ettaro

72. “Alto Adige Valle Isarco” / “Siidtiroler Eisacktaler” Sylvaner con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

73. “Alto Adige Valle Isarco” / “Siidtiroler Eisacktaler” Traminer Aromatico

10.000 Chilogrammi di uve per ettaro

74. “Alto Adige Valle Isarco” / “Siidtiroler Eisacktaler” Veltliner

12.000 Chilogrammi di uve per ettaro

75. “Alto Adige Valle Isarco” / “Siidtiroler Eisacktaler” Veltliner con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.000 Chilogrammi di uve per ettaro

76. “Alto Adige Valle Isarco” / “Siidtiroler Eisacktaler” Pinot Bianco

12.000 Chilogrammi di uve per ettaro

77. “Alto Adige Valle Isarco” / “Siidtiroler Eisacktaler” Chardonnay

12.000 Chilogrammi di uve per ettaro

78. “Alto Adige Valle Isarco” / “Siidtiroler Eisacktaler” Sauvignon

12.000 Chilogrammi di uve per ettaro

79. “Alto Adige Valle Isarco” / “Siidtiroler Eisacktaler” Bianco o Weiss

9.000 Chilogrammi di uve per ettaro

80. Alto Adige Valle Isarco” / “Siidtiroler Eisacktaler” Klausner Leitacher

12.500 Chilogrammi di uve per ettaro

81. “Alto Adige Valle Venosta” / “Siidtiroler Vinschgau” Chardonnay

11.000 Chilogrammi di uve per ettaro

82. “Alto Adige Valle Venosta” / “Siidtiroler Vinschgau” Kerner

11.000 Chilogrammi di uve per ettaro

83. “Alto Adige Valle Venosta” / “Siidtiroler Vinschgau” Miiller Thurgau

12.000 Chilogrammi di uve per ettaro

84. “Alto Adige Valle Venosta” / “Siidtiroler Vinschgau” Pinot Bianco

11.000 Chilogrammi di uve per ettaro

85. “Alto Adige Valle Venosta” / “Siidtiroler Vinschgau” Pinot Bianco con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

86. “Alto Adige Valle Venosta” / “Siidtiroler Vinschgau” Pinot Grigio

10.000 Chilogrammi di uve per ettaro

87. “Alto Adige Valle Venosta” / “Siidtiroler Vinschgau” Riesling

10.000 Chilogrammi di uve per ettaro

88. Alto Adige Valle Venosta” / “Siidtiroler Vinschgau” Riesling con indicazione della menzione geografica aggiuntiva

9.800 Chilogrammi di uve per ettaro

89. “Alto Adige Valle Venosta” / “Siidtiroler Vinschgau” Sauvignon

10.000 Chilogrammi di uve per ettaro

90. “Alto Adige Valle Venosta” / “Siidtiroler Vinschgau” Traminer aromatico

9.000 Chilogrammi di uve per ettaro

91. “Alto Adige Valle Venosta” / “Siidtiroler Vinschgau” Pinot Nero

8000 Chilogrammi di uve per ettaro

92. “Alto Adige Valle Venosta” / “Siidtiroler Vinschgau” Schiava

12.000 Chilogrammi di uve per ettaro

2. ZONA GEOGRAFICA DELIMITATA

Descrizione sintetica della zona geografica delimitata

I vigneti devono trovarsi su terreni idonei per le produzioni dei vini DO. “Alto Adige” / “Siidtiroler”

La zona idonea comprende:

•   il territorio viticolo dei comuni di: Aldino, Andriano, Appiano, Barbiano, Bolzano,Bronzolo, Caines, Caldaro, Cermes, Cornedo all’Isarco, Cortaccia, Cortina all’Adige, Egna, Fie’, Gargazzone, Lagundo, Laives, Lana, Magre’ all’Adige, Marlengo, Meltina, Merano, Montagna, Nalles,  Ora, Postal, Renon, Rifiano, Salorno, San Genesio, San Pancrazio, Scena, Termeno, Terlano, Tesimo, Tirolo, Trodena, Vadena,

•   in parte il territorio dei comuni di Barbiano, Bressanone, Castelbello-Ciardes, Castelrotto Chiusa, Funes, Laces, Laion, Naturno, Naz-Sciaves Parcines, Silandro, Velturno, Villandro e Varna come delimitata nel disciplinare allegato.

“Alto Adige” sottozona “Colli di Bolzano”: le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende tutto il territorio amministrativo comunale di Laives e in parte quello dei comuni di Terlano, S. Genesio, Bolzano, Renon, Fiè e Cornedo come delimitata nel disciplinare allegato.

“Alto Adige” sottozona “Meranese” o “Meranese Burgraviato”: le uve destinate alla produzione del vino “Meranese” devono essere prodotte nelle zone appresso indicate e comprendenti in tutto o in parte i comuni di Merano, Caines, Cermes, Gargazzone, Lagundo, Lana, Marlengo, Postal, Rifiano,

S. Pancrazio, Scena, Tesimo, Tirolo come delimitata nel disciplinare allegato.

“Alto Adige” sottozona “S. Maddalena”: la zona di produzione del vino “S. Maddalena” comprende in tutto o in parte i territori delle frazioni e sottofrazioni di: S. Maddalena, S. Giustina, Laitago (Coste), S. Pietro, Guncina, S. Giorgio, Rena (Sabbia), S. Giustina di Sopra, Laitago di Sopra, Signato, Laste Basse, Cardano in comune di Cornedo, Campiglio, Virgolo, Aslago, Rencio e S. Maurizio in comune di Bolzano, Settequerce in comune di S. Genesio, i masi Reiter, Diem, Raindl, Ebnicher e Plattner in comune di Renon come delimitata nel disciplinare allegato.

“Alto Adige” sottozona “Terlano”: la zona di produzione dei vini “Terlano” comprende il territorio  del comune di Terlano, salvo la parte non idonea a produzioni vinicole con le caratteristiche previste dal presente disciplinare e parte del territorio dei comuni di Gargazzone, S. Genesio, Meltina, Postal, Tesimo, Nalles, Andriano, Appiano, Caldaro come delimitata nel disciplinare allegato.

“Alto Adige” sottozona “Valle Isarco”: le uve destinate alla produzione dei vini  “Valle  Isarco” devono essere prodotte nella zona che comprende in parte il territorio dei seguenti comuni: Barbiano, Bressanone, Castelrotto, Chiusa, Fiè, Funes, Laion, Naz-Sciaves, Renon, Velturno, Villandro e Varna come delimitata nel disciplinare allegato.

“Alto Adige” sottozona “Valle Venosta”: le uve destinate alla produzione del vino “Valle Venosta” devono essere prodotte nella zona appresso indicata che comprende tutto o in parte le zone vocate nei comuni Castelbello-Ciardes, Laces, Naturno, Parcines e Silandro come delimitata nel disciplinare allegato.

3. VARIETÀ PRINCIPALE/I DI UVE DA VINO

Varietà idonee alla coltivazione:

Cabernet Franc o Cabernet N

Cabernet Sauvignon o Cabernet N

Chardonnay B

Kerner B

Lagrein N

Malvasia N

Merlot N

Moscato giallo B

Moscato rosa N

Miiller Thurgau B

Pinot bianco B

Pinot grigio G

Pinot nero N

Riesling (Riesling Renano) B

Riesling italico B

Sauvignon B

Schiava N

Schiava gentile N

Schiava grigia N

Schiava grossa N

Sylvaner (Silvaner verde) B

Traminer aromatico RS

Veltliner B

4. Descrizione del legame/dei legami Alto Adige con o senza sottozona

I vini Alto Adige si contraddistinguono qualitativamente soprattutto per i loro spiccati aromi primari I vini bianchi coltivati nelle zone poste in altitudine (oltre 300 – 400 m) spiccono per la loro freschezza dovuta a un tenore di acidità contenuta. Data l’ottima insolazione i vini si presentano contemporaneamente fruttati ma allo stesso tempo con buona struttura. I vini rossi prodotti per di più sotto le 400 m s.l.m. approfittano delle condizioni di più alte temperature ottenendo vini corposi con tannini morbidi.

5. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Ulteriori condizioni (indicare obbligatoriamente “si” o “no”) Si

1. “Alto Adige”/”Siidtiroler” con o senza sottozona con indicazione Riserva

Quadro di riferimento giuridico: Legislazione nazionale – Legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare: Disposizioni supplementari in materia di etichettatura Descrizione della condizione

I Vini “Alto Adige”/”Siidtiroler” con o senza sottozona (ad eccezione i vini rosati) possono essere destinati a “riserva” con un periodo di invecchiamento di almeno due anni a far tempo dal 1O ottobre dell’anno della vendemmia, purchè presentino un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 11,5%

2. “Alto Adige”/”Siidtiroler” Spumante con indicazione Riserva

Quadro di riferimento giuridico: Legislazione nazionale – Legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare: Disposizioni supplementari in materia di etichettatura Descrizione della condizione

I Vini “Alto Adige”/”Siidtiroler” Spumante possono essere destinati a “riserva” con un periodo di affinamento in bottiglia di almeno 36 mesi e immesso al consumo non prima di 42 mesi dal 1O ottobre dell’anno della vendemmia della partita più recente.

3. “Alto Adige”/ “Siidtiroler” con indicazione di una delle unità geografiche aggiuntive:

Aldein-Aich, Altenburg, Barleit, Eppan Berg, Eppan Berg-Schulthaus, Brenntal, Brixner, Buchholz, Dorf, Eggen, Entiklar, Feld, Frag, Fraunriegl, Freiberg, Furggl, Giatl, Girlan, Girlan- Gschleier, Glen, Graun, Griesfeld, Gries, Gries-Moritzing, Huberfeld, Kalditsch, Kampenn, Kampill, Karneid, Kastelbeller, Kastelbell-Juvaler, Kiechelberg, Klaus, Kreit, Kreuth, Kreuzweg, Kiichelberg, Labers, Lehen, Leitach, Maderneid, Margreid-Leiten, Mazon, Mezzan, Milla, Missian, Montiggl, Nafen, Naturnser, Pardell, Partschinser, Paulsner Feld, Penon, Penon- Hofstatt, Penon-Kofl, Pinzon, Pinzon-Gebach, Planitzing, Plantadisch, Plon, Prazoll, Punggl, Putznai, Rain, Rentsch, Ritten, Rosengarten, Rungg, Salurn-Pfatten, Sauders, Schrambach, Siebeneich, Sirmian, Soll, St. Anna, St. Jacob, St. Josef, St. Justina, St. Nikolaus, St. Peter, Steinacker, Tirol, Tramin-Plon, Tramin-Rungg, Tramin-St. Jacob, Tramin-Soll, Unterfennberg- Hofstatt, Vetzaner, Vorberg, Wadleith Quadro di riferimento giuridico: Legislazione nazionale – Legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare: Disposizioni supplementari in materia di etichettatura Descrizione della condizione

Le uve per produrre i vini con la unità geografica aggiuntiva devono provenire dalla zona geografica specificatamente delimitata.

Le unità geografiche aggiuntive possono essere accompagnate anche dalla menzione “Vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale.

La delimitazione fa parte integrante del disciplinare ed è stata fatta da esperti locali e enologi sul territorio. Nella fase della delimitazione sono stati rispettai i seguenti fattori: geologia, microclima, morfologia, qualità dei vini.

In etichettatura l’uso dell’unità geografica aggiuntiva deve essere accompagnato dal pittogramma come descritto nell’ Allegato 1 del Disciplinare.

Nella designazione e presentazione dei vini “Alto Adige” in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler” le menzioni tradizionali riserva e/o classico e/o le unità geografiche aggiuntive e/o la menzione vigna e/o devono essere riportate nell’etichettatura dove risultano tutte le indicazioni obbligatorie. Dette menzioni devono essere riportate immediatamente sotto la denominazione “Alto Adige” in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler” accompagnata o no dalla sottozona e dal vitigno.

4. Etichettatura in caso di due o più varietà di vite

Quadro di riferimento giuridico: Legislazione nazionale – Legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare: Disposizioni supplementari in materia di etichettatura Descrizione della condizione

Qualora nell’etichettatura siano nominate due o più varietà di vite, o i loro sinonimi, per qualificare le relative tipologie di vini, le varietà di uve da vino devono:

a) figurare in ordine decrescente di percentuale rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute;

b) rappresentare un quantitativo superiore al 15 per cento del totale delle uve utilizzate, salvi i casi di indicazione delle varietà nella parte descrittiva per tipologie di vini non qualificate con il nome dei vitigni;

c) figurare con caratteri aventi le stesse dimensioni, evidenza, colore e intensità colorimetrica.

5. Annata

Quadro di riferimento giuridico: Legislazione nazionale – Legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare: Disposizioni supplementari in materia di etichettatura Descrizione della condizione

Fatta eccezione per i vini spumanti senza l’indicazione del millesimo, per tutte le altre tipologie di vini, è obbligatoria l’indicazione in etichetta dell’annata di produzione delle uve.

6. Menzione vigna

Quadro di riferimento giuridico: Legislazione nazionale – Legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare: Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Alto Adige” in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler”di cui all’art.1 può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi della normativa vigente.

L’indicazione della vigna è cumulabile con le indicazioni delle sottozone e delle unità geografiche aggiuntive a condizione che siano rispettate le norme previste dal presente disciplinare in riguardo a dette menzioni.

7. “Alto Adige” / “Siidtiroler” confezionamento

Quadro di riferimento giuridico: Legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare: Altri Requisiti

Descrizione della condizione

Tutti i Vini “Alto Adige” / “Siidtiroler” devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità nominale da 0,375 litri o da 0,750 litri e rispettivi multipli o di capacità nominale di 0,5 l non del tipo “uni” o di capacità nominale di 5 l.

8. Scelta vendemmiale

Quadro di riferimento giuridico: Legislazione nazionale – Legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare: Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

Per i prodotti derivanti dalle superfici vitate iscritte allo schedario viticolo dei vini a denominazione di origine controllata “Alto Adige” in lingua tedesca “Siidtirol” o “Siidtiroler” è consentita la scelta vendemmiale e l’eventuale successiva scelta di cantina a favore delle denominazioni di origine controllate o delle indicazioni geografiche tipiche riconosciute per la provincia di Bolzano ai sensi della normativa vigente.