DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 18 settembre 2024 (in Gazz. Uff. 26 settembre 2024, n. 226)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 18 settembre 2024 (in Gazz. Uff. 26 settembre 2024, n. 226)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 18 settembre 2024 (in Gazz. Uff. 26 settembre 2024, n. 226). – Modalità di registrazione, nell’ambito del sistema informativo agricolo nazionale, delle consegne delle olive da olio ai frantoi oleari da parte dei commercianti di olive. 

IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA,

DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/2104 della Commissione del 29 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione dell’olio di oliva e che abroga il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della commissione del 29 luglio 2022 che stabilisce norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell’olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell’olio di oliva;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2009 recante «Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 gennaio 2010, n. 12;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2013 recante «Disposizioni nazionali concernenti l’attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 febbraio 2014, n. 32;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2015 recante «Modifiche alle disposizioni nazionali concernenti le caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2013 e alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva di cui al decreto ministeriale 10 novembre 2009»;

Vista la legge 27 dicembre 2023, n. 206 recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy» ed in particolare l’art. 9, recante valorizzazione della filiera degli oli di oliva vergini, che al comma 1 dispone «Al fine di valorizzare la filiera produttiva degli oli di oliva vergini garantendone una maggiore qualità, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabilite le modalità di registrazione, nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale, delle consegne delle olive da olio ai frantoi oleari da parte dei commercianti di olive di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010. Le consegne e le registrazioni di cui al primo periodo devono avvenire entro sei ore dalla consegna delle olive ai commercianti da parte degli olivicoltori»;

Ritenuto di dare attuazione alla disposizione di cui al sopra citato art. 9 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, emanando il previsto decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Decreta:

Art. 1 Registrazione nel Sistema informativo agricolo nazionale delle consegne delle olive da olio ai frantoi oleari da parte di commercianti di olive

1. Il presente decreto disciplina le modalità applicative di registrazione, nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), delle consegne delle olive da olio ai frantoi oleari da parte dei commercianti di olive.

2. Le consegne delle olive da olio ai frantoi oleari da parte dei commercianti di olive e le registrazioni nell’ambito del SIAN avvengono entro sei ore dalla consegna delle olive ai commercianti da parte degli olivicoltori.

3. Le modalità di registrazione delle consegne di olive da olio di cui al presente articolo avvengono secondo le modalità previste dall’allegato 1 al presente decreto.

Art. 2 Disposizioni finali

1. L’allegato 1 costituisce parte integrante del presente decreto ed è modificabile con decreto dipartimentale.

2. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3 Entrata in vigore

1. Al fine di consentire ai commercianti di olive l’adeguamento alle disposizioni recate dall’allegato del presente decreto, il presente decreto si applica a decorrere dal 1° luglio 2025.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1

Commercianti di olive – istruzioni per la compilazione dei registri telematici dell’olio di cui al decreto ministeriale 10 novembre 2009 edecreto ministeriale 23 dicembre 2013

Si riportano di seguito le modalità operative a cui devono attenersi i commercianti di olive (di seguito commercianti) per annotare l’orario della consegna delle olive da parte degli olivicoltori e della successiva cessione delle singole partite.

Operazioni interessate

Le presenti disposizioni di applicano alle operazioni di acquisizione/cessione delle olive di seguito schematizzate:

dagli olivicoltori ai commercianti;

dai commercianti ad altri commercianti;

dai commercianti ai frantoi.

La consegna delle olive dal primo acquirente al frantoio oleario e le relative annotazioni nel registro telematico degli oli devono avvenire entro le sei ore dall’acquisizione delle olive stesse.

Codici operazione interessati

I codici operazione interessati sono elencati nella seguente tabella:

=====================================================================

|  Codici operazione  |           Descrizione operazione            |

+=====================+=============================================+

|         A4          |carico di olive da ditta italiana            |

+———————+———————————————+

|         A5          |carico di olive da ditta comunitaria         |

+———————+———————————————+

|         A6          |carico di olive da ditta extracomunitaria    |

+———————+———————————————+

|         A9          |scarico/vendita olive a ditta italiana       |

+———————+———————————————+

|         A10         |scarico/vendita di olive a ditta estera      |

+———————+———————————————+

|         T1          |conto terzi – carico di olive                |

+———————+———————————————+

|                     |conto terzi – scarico/vendita olive a ditta  |

|         T18         |italiana                                     |

+———————+———————————————+

|                     |conto terzi – scarico/vendita olive a ditta  |

|         T19         |estera                                       |

+———————+———————————————+

|          Z          |operazione generica                          |

+———————+———————————————+

Modalità indicazione dell’orario e della data

1. L’orario della consegna delle olive da parte degli olivicoltori e della cessione delle singole partite di olive da parte dei commercianti dovrà essere riportato nel campo «Note» dei codici indicati nella suddetta tabella.

2. L’orario di acquisizione delle olive da indicare deve essere arrotondato all’ora successiva. Da tale orario parte il conteggio delle sei ore per la loro cessione al frantoio e per le relative annotazioni.

3. Se la cessione riguarda una partita di olive formata da un coacervo di più acquisizioni, il conteggio delle sei ore parte dall’orario di acquisizione della partita di olive componente il massale oggetto di cessione, acquisita per prima.

4. La data di acquisizione e di cessione può essere omessa se coincide con quella del documento commerciale annotato nell’operazione del registro.

DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 18 settembre 2024 (in Gazz. Uff. 26 settembre 2024, n. 226)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 18 settembre 2024 (in Gazz. Uff. 26 settembre 2024, n. 226). – Modalità di registrazione, nell’ambito del sistema informativo agricolo nazionale, delle consegne delle olive da olio ai frantoi oleari da parte dei commercianti di olive. 

IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA,

DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/2104 della Commissione del 29 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione dell’olio di oliva e che abroga il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della commissione del 29 luglio 2022 che stabilisce norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell’olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell’olio di oliva;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2009 recante «Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 gennaio 2010, n. 12;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2013 recante «Disposizioni nazionali concernenti l’attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 febbraio 2014, n. 32;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2015 recante «Modifiche alle disposizioni nazionali concernenti le caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2013 e alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva di cui al decreto ministeriale 10 novembre 2009»;

Vista la legge 27 dicembre 2023, n. 206 recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy» ed in particolare l’art. 9, recante valorizzazione della filiera degli oli di oliva vergini, che al comma 1 dispone «Al fine di valorizzare la filiera produttiva degli oli di oliva vergini garantendone una maggiore qualità, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabilite le modalità di registrazione, nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale, delle consegne delle olive da olio ai frantoi oleari da parte dei commercianti di olive di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010. Le consegne e le registrazioni di cui al primo periodo devono avvenire entro sei ore dalla consegna delle olive ai commercianti da parte degli olivicoltori»;

Ritenuto di dare attuazione alla disposizione di cui al sopra citato art. 9 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, emanando il previsto decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Decreta:

Art. 1 Registrazione nel Sistema informativo agricolo nazionale delle consegne delle olive da olio ai frantoi oleari da parte di commercianti di olive

1. Il presente decreto disciplina le modalità applicative di registrazione, nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), delle consegne delle olive da olio ai frantoi oleari da parte dei commercianti di olive.

2. Le consegne delle olive da olio ai frantoi oleari da parte dei commercianti di olive e le registrazioni nell’ambito del SIAN avvengono entro sei ore dalla consegna delle olive ai commercianti da parte degli olivicoltori.

3. Le modalità di registrazione delle consegne di olive da olio di cui al presente articolo avvengono secondo le modalità previste dall’allegato 1 al presente decreto.

Art. 2 Disposizioni finali

1. L’allegato 1 costituisce parte integrante del presente decreto ed è modificabile con decreto dipartimentale.

2. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3 Entrata in vigore

1. Al fine di consentire ai commercianti di olive l’adeguamento alle disposizioni recate dall’allegato del presente decreto, il presente decreto si applica a decorrere dal 1° luglio 2025.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1

Commercianti di olive – istruzioni per la compilazione dei registri telematici dell’olio di cui al decreto ministeriale 10 novembre 2009 edecreto ministeriale 23 dicembre 2013

Si riportano di seguito le modalità operative a cui devono attenersi i commercianti di olive (di seguito commercianti) per annotare l’orario della consegna delle olive da parte degli olivicoltori e della successiva cessione delle singole partite.

Operazioni interessate

Le presenti disposizioni di applicano alle operazioni di acquisizione/cessione delle olive di seguito schematizzate:

dagli olivicoltori ai commercianti;

dai commercianti ad altri commercianti;

dai commercianti ai frantoi.

La consegna delle olive dal primo acquirente al frantoio oleario e le relative annotazioni nel registro telematico degli oli devono avvenire entro le sei ore dall’acquisizione delle olive stesse.

Codici operazione interessati

I codici operazione interessati sono elencati nella seguente tabella:

=====================================================================

|  Codici operazione  |           Descrizione operazione            |

+=====================+=============================================+

|         A4          |carico di olive da ditta italiana            |

+———————+———————————————+

|         A5          |carico di olive da ditta comunitaria         |

+———————+———————————————+

|         A6          |carico di olive da ditta extracomunitaria    |

+———————+———————————————+

|         A9          |scarico/vendita olive a ditta italiana       |

+———————+———————————————+

|         A10         |scarico/vendita di olive a ditta estera      |

+———————+———————————————+

|         T1          |conto terzi – carico di olive                |

+———————+———————————————+

|                     |conto terzi – scarico/vendita olive a ditta  |

|         T18         |italiana                                     |

+———————+———————————————+

|                     |conto terzi – scarico/vendita olive a ditta  |

|         T19         |estera                                       |

+———————+———————————————+

|          Z          |operazione generica                          |

+———————+———————————————+

Modalità indicazione dell’orario e della data

1. L’orario della consegna delle olive da parte degli olivicoltori e della cessione delle singole partite di olive da parte dei commercianti dovrà essere riportato nel campo «Note» dei codici indicati nella suddetta tabella.

2. L’orario di acquisizione delle olive da indicare deve essere arrotondato all’ora successiva. Da tale orario parte il conteggio delle sei ore per la loro cessione al frantoio e per le relative annotazioni.

3. Se la cessione riguarda una partita di olive formata da un coacervo di più acquisizioni, il conteggio delle sei ore parte dall’orario di acquisizione della partita di olive componente il massale oggetto di cessione, acquisita per prima.

4. La data di acquisizione e di cessione può essere omessa se coincide con quella del documento commerciale annotato nell’operazione del registro.