DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 17 settembre 2024 (in Gazz. Uff. 13 novembre 2024, n. 266)
DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 17 settembre 2024 (in Gazz. Uff. 13 novembre 2024, n. 266). – Criteri modalità e procedure per l’attuazione dei contratti di distretto e delle relative misure agevolative riguardanti i Distretti del cibo.
IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
Vista la legge n. 241 del 1990 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e in particolare l’art. 12;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare, gli articoli 17, 19 e 41 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) riguardante gli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Vista la decisione della Commissione europea C (2015) 9742 final del 6 gennaio 2016 relativa all’aiuto di Stato SA42821 – Contratti di filiera e di distretto, così come modificata con decisione C (2020) 5920 final del 7 settembre 2020;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l’art. 5, rubricato «Procedura valutativa»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche e integrazioni riguardante orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Visto in particolare l’art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche e integrazioni, concernente «Distretti del cibo», che al comma 2 definisce i Distretti del cibo;
Visto in particolare l’art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche e integrazioni, concernente i «Distretti del cibo», che al comma 4 stabilisce che «al fine di sostenere gli interventi di creazione e il consolidamento dei Distretti del cibo si applicano le disposizioni relative ai contratti di distretto, di cui all’art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289»;
Visto l’art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2003), contenuto al Capo V «finanziamenti degli investimenti», che istituisce i contratti di filiera e di distretto, al fine di favorire l’integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate;
Visto l’art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che stabilisce che «i criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101, recante «Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell’agricoltura e delle foreste a norma dell’art. 1, comma 2 della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed in particolare l’art. 3, comma 4-ter, relativo all’introduzione del «Contratto di rete», e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari» e, in particolare, l’art. 1 recante l’estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità» convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;
Visto l’art. 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 di modifica dell’art. 13 del decreto legislativo n. 228/2001 con cui sono stati istituiti i Distretti del cibo;
Visto il decreto ministeriale. n. 7775 del 22 luglio 2019 recante i criteri le modalità e le procedure per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 1, comma 499 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Distretti del cibo);
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 72/2019 nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la quale, richiamando che «il comma 4 del novellato art. 13 prevede, inoltre, che «al fine di sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei Distretti del cibo si applicano le disposizioni relative ai contratti di distretto di cui all’art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289», chiarisce che «i contratti di distretto sono i contratti tra il MIPAAF e le imprese facenti parte dei distretti, volti ad agevolare le attività agricole e agroalimentari»;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 7845 del 15 novembre 2019, la quale prevede che «qualora lo stanziamento finanziario sia contingentato, l’individuazione dei beneficiari richiede una comparazione tra tutti gli interessati, preceduta da un avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse, sì da valutare, anche mediante l’intervento di una commissione di esperti appositamente nominata, la maggiore rispondenza delle diverse proposte ai criteri precedentemente determinati e definire così chi sia maggiormente meritevole di ricevere il pubblico denaro»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» convertito con modificazioni con la legge n. 204 del 2022, con cui il Ministero delle politiche agricole agroalimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;
Ritenuta la opportunità di prevedere una razionalizzazione e semplificazione dei processi amministrativi nell’ottica di garantire la maggiore efficacia ed efficienza dell’azione pubblica;
Ritenuta la opportunità di sostenere ulteriori interventi per la creazione e il consolidamento dei Distretti del cibo;
Ritenuta, la necessità di ridefinire ai sensi dell’art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) «i criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione delle iniziative di cui al comma 1» con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Ritenuta la necessità di definire, ai sensi del richiamato art. 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, i nuovi criteri, modalità e procedure per l’attuazione degli interventi per la creazione e il consolidamento dei Distretti del cibo;
Considerato che i Distretti del cibo sono stati istituiti al fine di fornire a livello nazionale risorse e opportunità per la crescita e il rilancio sia delle filiere sia dei territori nel loro complesso mirando a favorire lo sviluppo territoriale, la coesione, e l’inclusione sociale, favorendo l’integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale;
Considerato che i Distretti del cibo hanno come ulteriori scopi la sicurezza alimentare, la diminuzione dell’impatto ambientale delle produzioni e la riduzione dello spreco alimentare e la salvaguardia del territorio e del paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari;
Considerato il ruolo imprescindibile delle regioni per il riconoscimento dei Distretti del cibo e per la conoscenza dei fabbisogni dei territori regionali in cui ricadono i suddetti distretti al fine di raggiungere gli scopi sopra citati;
Considerata, altresì, l’opportunità di valorizzare un prodotto agroalimentare tipico del territorio del distretto, come previsto dall’art. 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 228/2001 come modificato dall’art. 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Considerata la necessità di creare un nuovo strumento quadro in grado di costituire il presupposto giuridico per i successivi interventi attuativi dei Distretti del cibo, nella misura che verrà autorizzata con decisione della Commissione europea;
Considerata la necessità che la base giuridica costituita dal presente decreto sia idonea a utilizzare fonti di finanziamento diverse e ulteriori rispetto a quelle ad oggi disponibili, nei limiti della decisione di autorizzazione dell’aiuto;
Visto che le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto sono individuate a valere sulle disponibilità presenti sul capitolo di spesa 7049 «Contributi per sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei Distretti del cibo» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
Acquisito il formale concerto sul testo di provvedimento in oggetto, con nota MIMIT Ministero delle imprese e del made in Italy prot. n. 0018329 del 9 settembre 2024;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 12 settembre 2024;
Decreta:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo;
b) «Accordo di distretto»: l’accordo sottoscritto dai diversi soggetti operanti nel territorio del Distretto del cibo, che individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari;
c) «Contratto di distretto»: il contratto tra il Ministero e i soggetti proponenti che hanno sottoscritto un accordo di distretto, e che, in base alla normativa regionale, rappresenta il distretto di cui all’art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e sue modificazioni, finalizzato alla realizzazione di un programma volto a rafforzare lo sviluppo economico e sociale dei distretti stessi;
d) «Contratto di rete»: il contratto di cui all’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;
e) «Contributo in conto capitale»: il contributo a fondo perduto, calcolato in percentuale delle spese ammissibili, erogato dal Ministero e/o dalle regioni e province autonome;
f) «Imprese del distretto»: le micro, piccole, medie o grandi imprese del distretto che hanno sede o unità produttive nel territorio distrettuale e che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e agroalimentari;
g) «Ministero»: il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
h) «PMI»: le piccole e medie imprese che soddisfano i criteri di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2022/2472 o all’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014;
i) «Prodotto agricolo»: i prodotti elencati nell’allegato I del trattato ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
j) «Progetto»: il programma di interventi proposto dal singolo soggetto beneficiario aderente ad un accordo di distretto;
k) «Programma»: l’insieme dei progetti proposti dai soggetti della filiera aderenti ad un accordo di distretto;
l) «Provvedimenti»: i bandi emanati dal Ministero in attuazione del presente decreto;
m) «Settore agricolo»: l’insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;
n) «Soggetto beneficiario»: soggetto ammesso alle agevolazioni previste da ciascun provvedimento, sottoscrittore del contratto di distretto;
o) «Soggetto istruttore»: il competente ufficio della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, che svolge i compiti di cui all’art. 9 del presente decreto;
p) «Soggetto proponente»: il soggetto individuato dai soggetti beneficiari, che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero e della regione circa l’esecuzione del programma, nonché la rappresentanza dei soggetti beneficiari per tutti i rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione delle agevolazioni;
q) «Trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento subito da un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta un prodotto agricolo o è trasformato in un prodotto non agricolo per il quale troveranno applicazione le condizioni di cui all’art. 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, eccezion fatta per le attività realizzate nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
r) «Prodotto tipico»: DOP e IGP dei prodotti agricoli ed alimentari e del settore vitivinicolo e PAT iscritti nell’elenco nazionale presenti nel distretto;
s) «Portale»: piattaforma informatica predisposta dal Ministero per il caricamento da parte dei soggetti proponenti e dei soggetti beneficiari della domanda e della ulteriore documentazione richiesta nonché per la gestione della procedura di istruttoria e valutazione da parte del Ministero.
Art. 2 Ambito operativo
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi del comma 5, dell’art. 13, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione dei contratti di distretto e delle relative misure agevolative riguardanti i Distretti del cibo, ai sensi delle disposizioni relative ai contratti di distretto di cui all’art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e di cui all’art. 1, comma 499 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017. I Distretti del cibo, ai sensi del comma 3 dell’art. 13 del medesimo decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono individuati dalle regioni e dalle province autonome.
2. Gli interventi previsti dal presente decreto sono diretti, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, a concedere:
a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, soggetti all’obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell’art. 108 del medesimo trattato;
b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, esentati dall’obbligo di notifica.
3. Il presente decreto individua, ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, l’ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei programmi e dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l’intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti.
4. Con successivi decreti da emanarsi ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 innanzi citata, possono essere emanate modificazioni e integrazioni ai criteri e alle modalità per l’erogazione delle agevolazioni.
Art. 3 Misure agevolative
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nella forma del Contributo in conto capitale.
2. Possono essere ammessi alle agevolazioni i contratti di distretto che prevedono programmi con un ammontare delle spese ammissibili compreso tra 3 e 25 milioni di euro fino a esaurimento delle risorse disponibili.
3. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto sono individuate:
a) a valere sul capitolo di spesa 7049 «Contributi per sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei Distretti del cibo» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
b) a valere su ulteriori successive disponibilità del Ministero.
Art. 4 Contratto di distretto
1. Il contratto di distretto ha lo scopo di:
a) promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l’inclusione sociale, nonché favorire l’integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l’impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari;
b) favorire processi di riorganizzazione delle relazioni tra i differenti soggetti del distretto operanti nel territorio del Distretto del cibo, al fine di promuovere la collaborazione e l’integrazione fra i soggetti del distretto, stimolare la creazione di migliori relazioni organizzative o di mercato e garantire ricadute positive sulla produzione agricola e agroalimentare o sull’accesso all’innovazione per il miglioramento dei prodotti, dei processi o della sostenibilità ambientale del territorio di riferimento, nonché la promozione e valorizzazione di un prodotto agroalimentare tipico del territorio del distretto;
c) sviluppare e sostenere in modo condiviso la conoscenza, la diffusione delle innovazioni e dei processi di digitalizzazione tra i differenti soggetti del distretto.
2. Il contratto di distretto è stipulato tra il Ministero e il soggetto proponente così come individuato nell’accordo di distretto e delegato dai soggetti beneficiari e individua gli obiettivi, le azioni, incluso il programma, i soggetti beneficiari, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci delle parti e dei soggetti beneficiari deleganti alla sottoscrizione.
3. Il programma deve essere articolato in diverse tipologie di interventi ammissibili in relazione all’attività svolta dai singoli contraenti-soggetti beneficiari e documentare, oltreché la valorizzazione, l’integrazione fra i differenti soggetti distrettuali in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa, commerciale, territoriale e in termini di incremento del reddito e in particolare a vantaggio dei produttori primari, e di miglioramento delle possibilità di accesso all’innovazione finalizzata all’incremento della qualità dei prodotti, dei processi e della sostenibilità ambientale.
4. Il programma deve, altresì, contribuire al raggiungimento degli obiettivi di carattere ambientale e di sostenibilità previsti dalle strategie nazionali e unionali applicabili, nonché al rafforzamento del sistema della conoscenza e della digitalizzazione dei processi, nella misura e secondo le modalità definite negli eventuali provvedimenti successivi.
Art. 5 Cofinanziamento regionale
1. La regione o la provincia autonoma che ha riconosciuto il distretto, nel cui ambito territoriale sono realizzati i progetti, informata dal soggetto proponente della presentazione della domanda di agevolazione, provvede a trasmettere, per ciascuna domanda al Ministero l’eventuale disponibilità al cofinanziamento, nella forma di contributo in conto capitale, indicando l’ammontare massimo e le fonti di copertura entro un massimo di trenta giorni dalla data ultima per il caricamento della domanda sul portale. Il silenzio della regione o della provincia autonoma interessata viene inteso quale diniego al cofinanziamento. Alla regione e alla provincia autonoma interessata è consentito l’accesso al portale.
2. Il cofinanziamento di cui al comma 1, non costituisce elemento di premialità in favore delle domande presente.
Art. 6 Soggetto proponente e soggetti beneficiari
1. Sono soggetti proponenti del contratto di distretto le rappresentanze dei Distretti del cibo, riconosciuti alla data di presentazione della domanda dalla regione e dalle province autonome, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, così come modificato dall’art. 1, comma 499 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che sono individuati, con apposita delega da caricare sul portale, quale delegati formali ai rapporti con il Ministero. I distretti possono presentare la domanda sia in forma singola che aggregata.
2. Sono soggetti beneficiari delle agevolazioni i contraenti sottoscrittori dell’accordo e del contratto di distretto, appartenenti al distretto, individuato dalla regione e iscritto nell’apposito registro tenuto presso il Ministero, rientranti tra le seguenti categorie di soggetti:
a) le imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile, le società cooperative e loro consorzi, nonché le imprese organizzate in reti di imprese, che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
b) le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente;
c) le società costituite tra soggetti che esercitano l’attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente. Il capitale delle già menzionate società può essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese, agricole o commerciali;
d) i Distretti del cibo, di cui al comma 1, individuati e costituiti in conformità alle disposizioni regionali e laddove costituiti in forma societaria o in forma associativa conforme all’ordinamento in materia;
e) gli organismi di ricerca come definiti dal regolamento (UE) 2022/2472 e dagli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, iscritti all’Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell’università e della ricerca.
3. I soggetti beneficiari di cui al comma 2, alla data di presentazione della domanda, devono comunque possedere i seguenti requisiti soggettivi, che verranno dichiarati sul portale:
a. avere una stabile organizzazione in Italia essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese, ove tenuti alla relativa iscrizione;
b. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
c. essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero e non trovarsi nella condizione di aver ricevuto e non rimborsato aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno;
d. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
e. non essere stati sottoposti alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
f. non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nella Parte I, capitolo 2, paragrafo 2.4, punto 63) degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali o dall’art. 2, punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014 o dall’art. 2, punto 59) del regolamento (UE) 2022/2472.
4. Per ogni programma è previsto un numero massimo non superiore a venticinque soggetti beneficiari compreso il Distretto del cibo riconosciuto.
5. In fase di valutazione delle domande sarà attribuito un punteggio aggiuntivo ai programmi/progetti che siano presentati da soggetti proponenti e beneficiari che, anche singolarmente, non abbiano mai usufruito dei contributi di cui aldecreto ministeriale n. 7775 del 22 luglio 2019 e conseguenti avvisi nonché di cui all’ avviso per la selezione di proposte progettuali da parte di distretti biologici per favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica del 27 marzo 2023 e del 6 marzo 2024.
6. I soggetti beneficiari non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese. Per tali soggetti beneficiari operanti nel territorio del distretto deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dalle stesse. Resta fermo il possesso da parte di tali soggetti beneficiari degli ulteriori requisiti previsti dal precedente comma alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
7. I soggetti beneficiari devono disporre di un conto corrente bancario dedicato agli investimenti che intendono effettuare, nell’ambito del contratto di distretto, sul quale, a titolo esclusivo, dovranno essere emessi gli ordini di pagamento connessi ai predetti investimenti. Il codice IBAN del conto corrente dedicato dovrà essere formalmente comunicato al Ministero tramite il soggetto proponente.
Art. 7 Interventi ammissibili
1. Gli interventi ammissibili alle agevolazioni di cui all’art. 3 comprendono le seguenti tipologie:
a. investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;
b. investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari;
c. costi per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali a favore dei prodotti agricoli;
d. progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo e agroalimentare;
e. investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli, nei limiti individuati nei provvedimenti;
f. aiuti relativi allo sviluppo del sistema della conoscenza ed alla condivisione e diffusione delle innovazioni:
azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, compresi corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attività dimostrative e azioni di formazione nonché promozione dell’innovazione, che contribuiscono al conseguimento di uno o più obiettivi specifici di cui all’art. 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115;
servizi di consulenza conformi a quanto previsto dagli orientamenti, Parte I, capitolo 3, alle condizioni generali degli aiuti per l’assistenza tecnica indicata ai punti (279), (280), (281) e (292);
g. contributi al Distretto del cibo in qualità di soggetto beneficiario e/o proponente relativi ad attività di animazione e comunicazione del Programma del contratto di distretto, conformemente a quanto previsto dall’art. 77 del regolamento UE 2115/2021 e dai commi 2, lettera b), punto ii e 12 dell’art. 59 del regolamento (UE) 2022/2472;
h. gestione dell’attività immateriale da parte dei Distretti del cibo;
i. investimenti per attività connesse all’attività agricola ex art. 2135 del codice civile.
2. Per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dall’art. 38 del regolamento (UE) 2022/2472.
3. Per i progetti inerenti alla diffusione della conoscenza e delle innovazioni (AKIS) le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dall’art. 78 del regolamento UE 2115/2021, dagli articoli 21 e22 del regolamento (UE) 2022/2472 e dal PSP Italia 2023 2027.
4. Per gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per la partecipazione alle fiere e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili effettuati da imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
5. Gli interventi ammissibili possono riguardare una o più unità produttive relative ad uno stesso soggetto beneficiario.
6. In caso di partecipazione di grandi imprese, i progetti devono includere la descrizione dell’effetto di incentivazione dell’aiuto, ossia della situazione in assenza e in presenza di aiuti. A tal fine deve essere altresì specificato quale situazione è indicata come scenario controfattuale o progetto o attività alternative e fornita tutta la documentazione necessaria alla dimostrazione di tale scenario. In caso di aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale, quando non è noto uno specifico scenario controfattuale, l’effetto di incentivazione può essere altresì dimostrato in presenza di un deficit di finanziamento, vale a dire quando i costi di investimento superano il valore attuale netto (VAN) degli utili di esercizio attesi dall’investimento sulla base di un piano aziendale ex ante.
7. In caso di partecipazione di grandi imprese o soggetti a notifica individuale, i progetti devono includere la dimostrazione che l’importo dell’aiuto corrisponda ai sovraccosti netti di attuazione dell’investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. A tal fine si dovrà dimostrare che l’importo dell’aiuto non supera il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio.
8. Gli interventi devono essere realizzati entro tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto di distretto e comunque non oltre i termini indicati nei successivi eventuali provvedimenti.
Art. 8 Aiuti concedibili
1. Le spese ammissibili e le misure di sostegno di cui al presente decreto sono concesse nei limiti e alle condizioni di cui alla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. La misura degli aiuti è fissata da provvedimenti in percentuale delle spese ammissibili e nel rispetto delle intensità massime stabilite per ciascuna tipologia di aiuto nell’allegato A.
2. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull’IVA.
3. Gli interventi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda da parte del soggetto proponente di cui all’art. 6.
4. Le agevolazioni concedibili sono articolate nella forma di contributo in conto capitale, tenuto conto della tipologia di interventi e della dimensione dell’impresa, come segue:
a. investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria: nella forma di contributo in conto capitale, fino al 65% della spesa ammissibile dell’investimento;
b. investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli: nella forma di contributo in conto capitale, fino al 65% della spesa ammissibile dell’investimento; gli investimenti con costi ammissibili superiori a 25 milioni di euro o il cui equivalente sovvenzione lordo supera i 12 milioni di euro saranno appositamente notificati alla Commissione a norma dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
c. spese per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità, per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli e per la ricerca e sviluppo nel settore agricolo: nella forma di contributo in conto capitale fino al 100% delle spese ammissibili;
d. spese per ricerca e sviluppo nel settore agricolo e agroalimentare fino al 100% delle spese ammissibili, purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa unionale vigente;
e. spese per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli nel limite della soglia di notifica dell’aiuto pari a 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto di investimento, nella forma di contributo in conto capitale, fino al 20% dei costi ammissibili per le piccole imprese; fino al 10% dei costi ammissibili per le medie imprese;
f. spese per lo sviluppo del sistema della conoscenza ed alla condivisione e diffusione delle innovazioni fino a 100% delle spese ammissibili, purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa unionale vigente;
g. spese per attività di animazione e comunicazione del Programma del contratto di distretto, fino al 100% delle spese ammissibili, purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa unionale vigente.
Per gli investimenti di cui alle lettere a) e b), proposti da grandi imprese, che non soddisfano i criteri di cui all‘allegato I del regolamento (UE) 2022/2472, la forma e l’intensità dell’aiuto sono subordinati alla verifica dell’effetto di incentivazione e della proporzionalità dell’aiuto, ai sensi di quanto disposto nel presente decreto.
Le attività di cui al punto f, comma 1 dell’art. 7 devono essere realizzate da organismi di consulenza ed enti di formazione riconosciuti dalla regione territorialmente competente.
Gli investimenti di cui al punto g) del presente articolo non possono superare il 10% della spesa prevista nel programma presentato.
Gli investimenti riguardanti la ricerca, la comunicazione e la promozione possono essere realizzati dagli organismi di ricerca e/o dai soggetti beneficiari avvalendosi per la ricerca obbligatoriamente degli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, come definiti dal regolamento (UE) 2022/2472 e dagli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, iscritti all’Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell’università e della ricerca. Tali investimenti devono rappresentare minimo il 20% e massimo il 35% della spesa prevista nel programma presentato.
Gli investimenti previsti dai soggetti beneficiari devono essere coerenti sia con l’accordo di distretto che con il programma presentato dallo stesso.
6. Le aliquote di aiuto di cui al comma precedente possono essere maggiorate nella misura e alle condizioni previste negli orientamenti.
7. L’ammontare complessivo del contributo in conto capitale non può superare l’importo delle spese ammissibili e le agevolazioni concesse devono comunque rispettare i limiti di intensità massime di aiuto previsti in relazione alle regioni di intervento. I provvedimenti possono stabilire eventuali limiti massimi di agevolazioni concedibili per singolo progetto.
8. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato e gli aiuti «de minimis», nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto, dalla vigente normativa.
9. Gli aiuti di cui al presente decreto potranno essere concessi esclusivamente dopo che il relativo regime di aiuto sia stato istituito e autorizzato con decisione della Commissione europea.
Art. 9 Soggetto istruttore
1. Il soggetto istruttore è incaricato di adempiere l’attività istruttoria relativa alle domande presentate sul portale ed è autorizzato ad espletare gli adempimenti previsti dal presente decreto e dai successivi eventuali provvedimenti, in materia di:
a) istruttoria della documentazione presentata a corredo della domanda con accertamento della completezza e della regolarità della documentazione caricata sul portale;
b) istruttoria della ricevibilità e ammissibilità delle domande.
Art. 10 Commissione valutatrice
1. La commissione valutatrice, nominata con successivo decreto ministeriale, valuta le domande ritenute ammissibili dal soggetto istruttore e seleziona i programmi e i progetti sulla base dei criteri di qualità e rilevanza dei progetti altresì definiti in successivi atti e provvedimenti, secondo l’ordine cronologico di arrivo, tenendo conto di quanto disposto dall’art. 6, comma 5 e all’art. 12. La commissione esercita le sue funzioni a titolo gratuito senza oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 11 Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni
1. Il soggetto proponente, che intende richiedere le agevolazioni previste dal presente decreto, deve caricare apposita domanda di accesso e relativa documentazione sul portale a tale scopo predisposto e raggiungibile dal sito XXX, con indicazione di tutti i dati richiesti sulle apposite voci inserite sul portale. Deve, altresì, caricare l’accordo di distretto e la delega sottoscritta da tutti i soggetti beneficiari al soggetto proponente.
2. La domanda di accesso alle agevolazioni e relativa documentazione di cui anche al successivo comma 3, sottoscritta digitalmente dal soggetto proponente, è caricata sul portale entro e non oltre il termine che sarà definito in successivo provvedimento, a pena di esclusione e di non ricevibilità, seguendo le istruzioni operative successivamente emanate. Saranno caricati il programma del contratto di distretto, completo della descrizione degli elementi e le informazioni relative all’intero programma del contratto di distretto e alla totalità dei soggetti beneficiari in esso coinvolti. In caso di interventi che richiedano un titolo abilitativo, lo stesso dovrà essere presente e caricato al momento della sottoscrizione del contratto di distretto.
3. Ciascun soggetto beneficiario deve caricare sul portale, entro il medesimo termine di cui al comma 2, per quanto di propria competenza, la scheda sintetica del proprio progetto, contenente la descrizione del progetto e delle principali linee di intervento, l’elenco di dettaglio degli investimenti e le spese ammissibili inerenti a ciascun intervento previsto, compreso il piano dei flussi finanziari previsionali, le fonti di finanziamento utilizzate per gli investimenti, e un business plan che descrive in sintesi ed in modo analitico il valore aggiunto e le finalità del programma ed il cronoprogramma di spesa, con indicazione altresì delle scadenze di pagamento relative a richieste di anticipo, acconto o SAL.
4. Deve essere inoltre caricata, nei tempi di cui al precedente comma, la dichiarazione del soggetto beneficiario relativa alla disponibilità degli immobili (suolo e fabbricati) ove sarà realizzato il progetto nonché dell’attestazione della regolarità del suolo o degli immobili interessati dall’intervento. L’ulteriore documentazione da produrre a corredo della domanda di accesso alle agevolazioni sarà indicata nei provvedimenti.
Dovranno altresì essere caricati i titoli di possesso, conduzione e proprietà degli immobili ovvero dei terreni sui quali dovrà essere realizzato l’investimento.
5. Tutta la documentazione di cui al presente articolo deve essere caricata sul portale entro i termini indicati nei precedenti commi a pena di non ricevibilità ed esclusione.
6. Il programma del contratto di distretto e la scheda sintetica di ciascun progetto dovranno altresì contenere gli ulteriori dati e informazioni previsti dalle istruzioni operative e dai successivi provvedimenti.
Art. 12 Istruttoria delle domande di agevolazione e provvedimento di concessione del contributo
1. Il Ministero entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di accesso alle agevolazioni, accerta la ricevibilità, ammissibilità nonché la completezza e la regolarità della documentazione caricata sul portale relativa alla domanda stessa.
2. Il Ministero richiede ai soggetti beneficiari la documentazione e/o i chiarimenti utili alla fase istruttoria, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni nel rispetto del principio di par condicio dei partecipanti. Il Ministero, in caso di soccorso istruttorio, assegna al soggetto proponente o ai soggetti beneficiari, per il tramite del soggetto proponente, un congruo termine non inferiore a dieci giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. In caso di inutile decorso del termine, il Ministero procede all’esclusione. Nel caso in cui venga escluso uno dei soggetti beneficiari l’agevolazione sarà considerata totalmente inammissibile.
3. Il Ministero può altresì chiedere al soggetto proponente, in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare chiarimenti e/o documenti, qualora sia necessario per il corretto svolgimento della procedura. I chiarimenti e/o i documenti richiesti devono pervenire entro il termine indicato, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate.
4. Il Ministero accerta la completezza e la regolarità della documentazione delle domande presentate dai soggetti proponenti, per la selezione dei programmi e dei progetti, anche tramite una check list per la «verifica» del rispetto delle voci da compilare sul portale.
5. Successivamente, la commissione valutatrice verifica la pertinenza, la fattibilità e l’idoneità al raggiungimento degli scopi, dei progetti e dei programmi, tenuto conto di:
a. organicità e pertinenza del programma di investimenti;
b. idoneità dei singoli progetti a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed ambientali, prefissati e a realizzare ovvero consolidare sistemi di distretto;
c. requisiti specifici posseduti dai soggetti beneficiari in relazione al programma.
6. Al termine dei lavori la commissione valutatrice redige apposita graduatoria dei programmi ammessi e trasmette i verbali delle riunioni alla Direzione PQA per gli atti di competenza.
7. Il termine è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni del Ministero al soggetto istruttore e/o al soggetto proponente. I chiarimenti e/o le integrazioni richiesti devono pervenire entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, ovvero nel diverso termine indicato dal Ministero, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate.
8. Con decreto emanato dalla competente Direzione generale della promozione della qualità agroalimentare sulla base della proposta presentata dalla commissione viene approvata la graduatoria di cui al comma 6.
Con successivo decreto direttoriale di concessione viene effettuato l’impegno della somma ammissibile a finanziamento, nell’ambito e nei limiti delle risorse assegnate in bilancio di cui di cui all’art. 3, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni nascenti dal decreto di concessione sono esigibili ed in presenza delle necessarie disponibilità finanziarie in termini di competenza e di cassa, in favore dei soggetti in graduatoria, nel rispetto del piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma). Nel decreto di concessione sono specificate le ragioni del debito, gli importi da pagare, l’esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze di pagamento ed i soggetti creditori (soggetti beneficiari).
9. Successivamente ad avvenuta registrazione del decreto di cui sopra, da parte degli organi di controllo, il Ministero trasmette le risultanze entro dieci giorni lavorativi ai soggetti proponenti, alle regioni e province autonome interessate specificando, per ciascuno dei progetti, l’ammontare delle spese ammesse e le relative agevolazioni.
10. Per le domande per le quali l’attività istruttoria dei progetti si conclude con esito negativo, il Ministero comunica al soggetto proponente, alle regioni o province autonome interessate le relative motivazioni, anche al fine di consentire l’eventuale presentazione, nel termine di dieci giorni, di osservazioni o documenti, ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
11. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.
Art. 13 Sottoscrizione del contratto di distretto
1. Emanato il provvedimento di concessione del contributo viene stipulato dal Ministero e dal soggetto proponente, all’uopo delegato con apposito mandato di accettazione e delega da parte di tutti i soggetti beneficiari, il contratto di distretto che, ai sensi del presente decreto, individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il programma, i soggetti beneficiari, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci delle parti e dei soggetti beneficiari e che regola le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio e alle attività di accertamento finale dell’avvenuta realizzazione dei progetti nonché di controllo ed ispezione, e quanto altro necessario ai fini della realizzazione dei programmi e dei progetti previsti. Allegato al contratto, è il cronoprogramma di spesa aggiornato, che del contratto di distretto costituisce parte integrante, redatto dal proponente.
2. La sottoscrizione del contratto di distretto avviene a seguito della effettiva esibizione, mediante caricamento sull’apposito portale, della documentazione comprovante la presentazione della domanda per il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni da parte del soggetto proponente.
3. Nel caso di mancata esibizione della documentazione di cui al precedente comma nei termini, il contratto non verrà sottoscritto e il soggetto beneficiario non avrà diritto all’erogazione del contributo. Ugualmente, nel caso non vengano rilasciati i nulla osta di cui al paragrafo 2 entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, verrà revocato il contributo. Di tale circostanza il Ministero darà comunicazione al soggetto proponente.
4. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.
5. Il contratto di distretto è sottoscritto per il Ministero dal direttore dell’ufficio dirigenziale non generale competente in materia di Distretti del cibo; il contratto medesimo è approvato dal competente direttore generale.
Art. 14 Provvedimento di approvazione all’erogazione del contributo e documentazione di spesa
1. L’erogazione del contributo in conto capitale avviene con il provvedimento di approvazione all’erogazione del contributo di cui ai successivi articoli. Le quote del contributo in conto capitale sono erogate, a titolo di anticipazione, acconto (SAL) e di saldo per un totale di tre erogazioni, incluso l’anticipo ed il pagamento del saldo. Per l’erogazione a titolo di SAL e saldo, subordinatamente all’effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili, è necessaria la presentazione della documentazione di spesa sostenuta, inclusi i giustificativi di spesa, debitamente quietanzati dai fornitori e dell’estratto del conto corrente dedicato dal quale sarà necessario evincere, in rapporto di un giustificativo per un movimento bancario, la corrispondenza tra giustificativi e ordinativi di pagamento a favore dei fornitori.
2. Il soggetto proponente presenta per conto di ciascuno dei soggetti beneficiari una sola domanda anticipazione, una sola domanda di SAL e la domanda di saldo. La ripartizione del contributo in conto capitale è pari: al 40% per l’anticipazione, al 35% per l’unico SAL intermedio ed al 35% per il pagamento di saldo.
3. La quota relativa all’anticipazione del contributo in conto capitale, può essere erogata, su richiesta, da effettuarsi sempre nell’apposito portale nella sezione dedicata previa presentazione di:
a) fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare di durata adeguata secondo il modello che verrà allegato ai successivi provvedimenti;
b) documentazione di spesa attestante l’avvenuta realizzazione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) comprovante il raggiungimento del primo obiettivo nel rispetto del principio di corrispondenza di cui al comma 1.
4. I soggetti beneficiari, ai fini dell’erogazione delle agevolazioni caricano sul portale la documentazione bancaria, tecnica e di spesa necessaria per i riscontri e le verifiche sugli interventi realizzati. Nel caso di richiesta di erogazione del saldo finale i soggetti beneficiari delle agevolazioni caricano sul portale la documentazione finale di spesa entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di ultimazione degli interventi del progetto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate.
5. Il Ministero invia le risultanze ai Soggetti proponenti, e, nel caso di cofinanziamento regionale, alle regioni o province autonome.
6. Il Ministero e le regioni o province autonome provvedono ad erogare il contributo in conto capitale per le quote di rispettiva competenza.
7. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.
Art. 15 Subentri e variazioni
1. Al fine di garantire l’attuazione della misura nei tempi previsti e nelle modalità approvate dalla commissione di cui all’art. 10, non sono consentiti subentri o modifiche relative ai soggetti proponenti e beneficiari, nonché variazioni al piano degli investimenti caricato sul portale, salvo i casi di forza maggiore debitamente comprovati da idonea documentazione in analogia a quanto disposto dall’art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116.
2. Le modalità di attestazione e di verifica delle cause di forza maggiore, nonché l’elenco tassativo delle stesse verranno dettagliate nei successivi provvedimenti.
3. Per variazioni si intendono quelle relative a singoli interventi ammessi a finanziamento rispetto a quanto definito nel contratto di distretto sottoscritto, inclusa la tipologia degli interventi stessi, e quelle relative alla localizzazione territoriale degli interventi.
4. Non sono considerate variazioni, le modifiche tecniche di dettaglio, le soluzioni migliorative e i cambi di preventivo decisi in corso d’opera e per i quali il soggetto beneficiario possa dare evidenza in sede di stato di avanzamento/rendicontazione, a condizione che:
a) la componente dell’investimento realizzata coinvolta venga espressamente e univocamente individuata dal beneficiario in sede di rendicontazione dello stato di avanzamento;
b) il beneficiario produca, per il tramite del soggetto proponente, una relazione tecnica asseverata che dimostri che gli investimenti realizzati confermano le finalità del progetto e sono coerenti con gli obiettivi del contratto di distretto e il termine per la realizzazione degli investimenti stessi.
Art. 16 Revoca delle agevolazioni
1. Le agevolazioni concesse sono revocate in tutto o in parte nelle ipotesi previste dal presente articolo; la revoca è comunicata contestualmente al soggetto proponente e, ove previsto, anche alle regioni o province autonome.
2. La revoca delle agevolazioni è parziale nei seguenti casi:
a) qualora, per i beni del medesimo intervento oggetto della concessione siano state erogate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o dell’Unione europea o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, che comportino il superamento dell’intensità di aiuto stabilita dalla normativa vigente;
b) qualora vengano distolte dall’uso previsto, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell’agevolazione, prima di cinque anni dalla data di completamento dell’investimento;
c) qualora gli interventi non siano ultimati entro i termini previsti dai precedenti articoli, del presente decreto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate;
d) qualora venga meno in capo ai singoli soggetti beneficiari una delle condizioni di ammissibilità di cui al presente decreto nonché delle condizioni di ammissibilità previste dai successivi eventuali provvedimenti.
3. La revoca delle agevolazioni è totale:
a) qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità del Programma di investimenti;
b) qualora venga meno una delle condizioni di ammissibilità previste dal presente decreto, laddove applicabili;
c) per qualsiasi altra causa indicata dagli eventuali successivi provvedimenti.
4. Il Ministero può procedere alla revoca parziale o totale delle agevolazioni nei confronti dei soggetti beneficiari nei seguenti ulteriori casi:
a) qualora non sia trasmessa la documentazione finale di spesa entro tre mesi dalla data di ultimazione degli interventi del progetto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate;
b) qualora venga dichiarato il fallimento di un soggetto beneficiario, ovvero l’apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale con finalità liquidatoria e cessazione dell’attività;
c) per qualsiasi altra causa indicata dagli eventuali successivi provvedimenti.
5. L’avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni è comunicato dal Ministero al soggetto proponente ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990; quest’ultimo può presentare, per conto dei soggetti beneficiari, entro il termine indicato nella comunicazione, memorie scritte e documenti.
6. Ferme restando le ipotesi di sospensione del procedimento previste dalla legge, il Ministero, valutati gli eventuali elementi di cui al punto precedente, adotta, entro trenta giorni, il provvedimento di revoca totale o parziale, provvedendo a darne comunicazione al soggetto proponente e, eventualmente, al soggetto istruttore e alle regioni o province autonome per il recupero delle relative quote di contributo in conto capitale.
7. La revoca delle agevolazioni comporta, per il contributo in conto capitale, l’obbligo di restituire l’importo erogato.
8. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, per il contributo in conto capitale, si procede alla rideterminazione delle quote erogabili. Le maggiori agevolazioni già erogate vengono recuperate anche mediante detrazione dalle successive erogazioni. In caso di recupero delle somme erogate, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca o a seguito di altre inadempienze del soggetto beneficiario, le medesime vengono maggiorate di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) fissato a livello dell’Unione europea vigente alla data di erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all’art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
Art. 17 Provvedimento di erogazione delle agevolazioni
1. A seguito del ricevimento della documentazione di spesa di cui al presente decreto, il Ministero dispone tutte le necessarie e/o opportune verifiche documentali.
2. Sulla base degli accertamenti di cui al comma 1 e della prevista relazione finale del soggetto istruttore, il Ministero provvede all’eventuale ricalcolo delle agevolazioni spettanti al soggetto beneficiario, anche al fine di verificare il rispetto delle intensità massime di aiuto di cui alla normativa vigente applicabile e adotta il provvedimento di erogazione del saldo o dispone la revoca delle agevolazioni entro sei mesi dal ricevimento della documentazione finale sul progetto realizzato. Al fine di garantire la partecipazione del soggetto beneficiario al procedimento di ricalcolo delle agevolazioni spettanti, gli esiti degli accertamenti di cui al comma 1 e la relazione finale, sono portati a conoscenza del soggetto beneficiario stesso, per il tramite del soggetto proponente.
3. A seguito del provvedimento di erogazione del saldo, il Ministero e la regione o provincia autonoma, ove applicabile, provvede ad erogare, relativamente al contributo in conto capitale, quanto eventualmente ancora dovuto ai soggetti beneficiari.
Art. 18 Monitoraggio, controlli e ispezioni
1. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero può disporre controlli e ispezioni sui soggetti beneficiari, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, e sulla regolarità dei procedimenti, nonché l’attuazione dei progetti finanziati e i risultati conseguiti per effetto degli interventi realizzati.
2. Ai fini del monitoraggio del programma agevolato, il soggetto proponente si fa carico di inviare trimestralmente al Ministero e alla regione o provincia autonoma che cofinanziano il progetto le dichiarazioni, rese dai soggetti beneficiari, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti lo stato d’avanzamento dei progetti e l’indicazione degli eventuali beni dismessi, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero. Il soggetto beneficiario ha l’obbligo di conservare per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione degli interventi i titoli di spesa ovvero ogni altro documento originale utilizzato per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del progetto.
Art. 19 Aiuti di Stato
1. Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, soggetti all’obbligo di notifica ai sensi dell’art. 108 del medesimo trattato entrano in vigore dalla data di ricevimento della decisione di approvazione della CE.
2. Le agevolazioni concesse in conformità alla vigente normativa unionale sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ai sensi dell‘art. 3 del regolamento (UE) 2022/2472 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
3. Informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esente dall’obbligo di notifica, sono inviate alla Commissione europea entro venti giorni lavorativi dalla loro entrata in vigore.
4. Alcune agevolazioni concesse in conformità alla vigente normativa unionale sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ai sensi dell’art. 3 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli art. 107 e 108 del trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.
5. Informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esenti dall’obbligo di notifica sono inviate alla Commissione europea entro venti giorni lavorativi dalla loro entrata in vigore.
6. Sono rispettate le condizioni previste all’art. 9, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2022/2472, quelle degli orientamenti di cui ai punti (112), (114) e (115) e quelle previste all‘art. 9, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 651/2014, in materia di pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato da parte degli Stati membri.
Con l’entrata in vigore del presente decreto viene abrogato il precedente decreto ministeriale n. 7775 del 22 luglio 2019 e i conseguenti avvisi.
DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 17 settembre 2024 (in Gazz. Uff. 13 novembre 2024, n. 266)
DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 17 settembre 2024 (in Gazz. Uff. 13 novembre 2024, n. 266). – Criteri modalità e procedure per l’attuazione dei contratti di distretto e delle relative misure agevolative riguardanti i Distretti del cibo.
IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
Vista la legge n. 241 del 1990 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e in particolare l’art. 12;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare, gli articoli 17, 19 e 41 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) riguardante gli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Vista la decisione della Commissione europea C (2015) 9742 final del 6 gennaio 2016 relativa all’aiuto di Stato SA42821 – Contratti di filiera e di distretto, così come modificata con decisione C (2020) 5920 final del 7 settembre 2020;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l’art. 5, rubricato «Procedura valutativa»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche e integrazioni riguardante orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Visto in particolare l’art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche e integrazioni, concernente «Distretti del cibo», che al comma 2 definisce i Distretti del cibo;
Visto in particolare l’art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche e integrazioni, concernente i «Distretti del cibo», che al comma 4 stabilisce che «al fine di sostenere gli interventi di creazione e il consolidamento dei Distretti del cibo si applicano le disposizioni relative ai contratti di distretto, di cui all’art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289»;
Visto l’art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2003), contenuto al Capo V «finanziamenti degli investimenti», che istituisce i contratti di filiera e di distretto, al fine di favorire l’integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate;
Visto l’art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che stabilisce che «i criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101, recante «Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell’agricoltura e delle foreste a norma dell’art. 1, comma 2 della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed in particolare l’art. 3, comma 4-ter, relativo all’introduzione del «Contratto di rete», e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari» e, in particolare, l’art. 1 recante l’estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità» convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;
Visto l’art. 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 di modifica dell’art. 13 del decreto legislativo n. 228/2001 con cui sono stati istituiti i Distretti del cibo;
Visto il decreto ministeriale. n. 7775 del 22 luglio 2019 recante i criteri le modalità e le procedure per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 1, comma 499 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Distretti del cibo);
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 72/2019 nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la quale, richiamando che «il comma 4 del novellato art. 13 prevede, inoltre, che «al fine di sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei Distretti del cibo si applicano le disposizioni relative ai contratti di distretto di cui all’art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289», chiarisce che «i contratti di distretto sono i contratti tra il MIPAAF e le imprese facenti parte dei distretti, volti ad agevolare le attività agricole e agroalimentari»;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 7845 del 15 novembre 2019, la quale prevede che «qualora lo stanziamento finanziario sia contingentato, l’individuazione dei beneficiari richiede una comparazione tra tutti gli interessati, preceduta da un avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse, sì da valutare, anche mediante l’intervento di una commissione di esperti appositamente nominata, la maggiore rispondenza delle diverse proposte ai criteri precedentemente determinati e definire così chi sia maggiormente meritevole di ricevere il pubblico denaro»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» convertito con modificazioni con la legge n. 204 del 2022, con cui il Ministero delle politiche agricole agroalimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;
Ritenuta la opportunità di prevedere una razionalizzazione e semplificazione dei processi amministrativi nell’ottica di garantire la maggiore efficacia ed efficienza dell’azione pubblica;
Ritenuta la opportunità di sostenere ulteriori interventi per la creazione e il consolidamento dei Distretti del cibo;
Ritenuta, la necessità di ridefinire ai sensi dell’art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) «i criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione delle iniziative di cui al comma 1» con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Ritenuta la necessità di definire, ai sensi del richiamato art. 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, i nuovi criteri, modalità e procedure per l’attuazione degli interventi per la creazione e il consolidamento dei Distretti del cibo;
Considerato che i Distretti del cibo sono stati istituiti al fine di fornire a livello nazionale risorse e opportunità per la crescita e il rilancio sia delle filiere sia dei territori nel loro complesso mirando a favorire lo sviluppo territoriale, la coesione, e l’inclusione sociale, favorendo l’integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale;
Considerato che i Distretti del cibo hanno come ulteriori scopi la sicurezza alimentare, la diminuzione dell’impatto ambientale delle produzioni e la riduzione dello spreco alimentare e la salvaguardia del territorio e del paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari;
Considerato il ruolo imprescindibile delle regioni per il riconoscimento dei Distretti del cibo e per la conoscenza dei fabbisogni dei territori regionali in cui ricadono i suddetti distretti al fine di raggiungere gli scopi sopra citati;
Considerata, altresì, l’opportunità di valorizzare un prodotto agroalimentare tipico del territorio del distretto, come previsto dall’art. 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 228/2001 come modificato dall’art. 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Considerata la necessità di creare un nuovo strumento quadro in grado di costituire il presupposto giuridico per i successivi interventi attuativi dei Distretti del cibo, nella misura che verrà autorizzata con decisione della Commissione europea;
Considerata la necessità che la base giuridica costituita dal presente decreto sia idonea a utilizzare fonti di finanziamento diverse e ulteriori rispetto a quelle ad oggi disponibili, nei limiti della decisione di autorizzazione dell’aiuto;
Visto che le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto sono individuate a valere sulle disponibilità presenti sul capitolo di spesa 7049 «Contributi per sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei Distretti del cibo» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
Acquisito il formale concerto sul testo di provvedimento in oggetto, con nota MIMIT Ministero delle imprese e del made in Italy prot. n. 0018329 del 9 settembre 2024;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 12 settembre 2024;
Decreta:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo;
b) «Accordo di distretto»: l’accordo sottoscritto dai diversi soggetti operanti nel territorio del Distretto del cibo, che individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari;
c) «Contratto di distretto»: il contratto tra il Ministero e i soggetti proponenti che hanno sottoscritto un accordo di distretto, e che, in base alla normativa regionale, rappresenta il distretto di cui all’art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e sue modificazioni, finalizzato alla realizzazione di un programma volto a rafforzare lo sviluppo economico e sociale dei distretti stessi;
d) «Contratto di rete»: il contratto di cui all’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;
e) «Contributo in conto capitale»: il contributo a fondo perduto, calcolato in percentuale delle spese ammissibili, erogato dal Ministero e/o dalle regioni e province autonome;
f) «Imprese del distretto»: le micro, piccole, medie o grandi imprese del distretto che hanno sede o unità produttive nel territorio distrettuale e che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e agroalimentari;
g) «Ministero»: il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
h) «PMI»: le piccole e medie imprese che soddisfano i criteri di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2022/2472 o all’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014;
i) «Prodotto agricolo»: i prodotti elencati nell’allegato I del trattato ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
j) «Progetto»: il programma di interventi proposto dal singolo soggetto beneficiario aderente ad un accordo di distretto;
k) «Programma»: l’insieme dei progetti proposti dai soggetti della filiera aderenti ad un accordo di distretto;
l) «Provvedimenti»: i bandi emanati dal Ministero in attuazione del presente decreto;
m) «Settore agricolo»: l’insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;
n) «Soggetto beneficiario»: soggetto ammesso alle agevolazioni previste da ciascun provvedimento, sottoscrittore del contratto di distretto;
o) «Soggetto istruttore»: il competente ufficio della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, che svolge i compiti di cui all’art. 9 del presente decreto;
p) «Soggetto proponente»: il soggetto individuato dai soggetti beneficiari, che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero e della regione circa l’esecuzione del programma, nonché la rappresentanza dei soggetti beneficiari per tutti i rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione delle agevolazioni;
q) «Trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento subito da un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta un prodotto agricolo o è trasformato in un prodotto non agricolo per il quale troveranno applicazione le condizioni di cui all’art. 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, eccezion fatta per le attività realizzate nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
r) «Prodotto tipico»: DOP e IGP dei prodotti agricoli ed alimentari e del settore vitivinicolo e PAT iscritti nell’elenco nazionale presenti nel distretto;
s) «Portale»: piattaforma informatica predisposta dal Ministero per il caricamento da parte dei soggetti proponenti e dei soggetti beneficiari della domanda e della ulteriore documentazione richiesta nonché per la gestione della procedura di istruttoria e valutazione da parte del Ministero.
Art. 2 Ambito operativo
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi del comma 5, dell’art. 13, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione dei contratti di distretto e delle relative misure agevolative riguardanti i Distretti del cibo, ai sensi delle disposizioni relative ai contratti di distretto di cui all’art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e di cui all’art. 1, comma 499 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017. I Distretti del cibo, ai sensi del comma 3 dell’art. 13 del medesimo decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono individuati dalle regioni e dalle province autonome.
2. Gli interventi previsti dal presente decreto sono diretti, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, a concedere:
a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, soggetti all’obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell’art. 108 del medesimo trattato;
b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, esentati dall’obbligo di notifica.
3. Il presente decreto individua, ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, l’ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei programmi e dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l’intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti.
4. Con successivi decreti da emanarsi ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 innanzi citata, possono essere emanate modificazioni e integrazioni ai criteri e alle modalità per l’erogazione delle agevolazioni.
Art. 3 Misure agevolative
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nella forma del Contributo in conto capitale.
2. Possono essere ammessi alle agevolazioni i contratti di distretto che prevedono programmi con un ammontare delle spese ammissibili compreso tra 3 e 25 milioni di euro fino a esaurimento delle risorse disponibili.
3. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto sono individuate:
a) a valere sul capitolo di spesa 7049 «Contributi per sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei Distretti del cibo» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
b) a valere su ulteriori successive disponibilità del Ministero.
Art. 4 Contratto di distretto
1. Il contratto di distretto ha lo scopo di:
a) promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l’inclusione sociale, nonché favorire l’integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l’impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari;
b) favorire processi di riorganizzazione delle relazioni tra i differenti soggetti del distretto operanti nel territorio del Distretto del cibo, al fine di promuovere la collaborazione e l’integrazione fra i soggetti del distretto, stimolare la creazione di migliori relazioni organizzative o di mercato e garantire ricadute positive sulla produzione agricola e agroalimentare o sull’accesso all’innovazione per il miglioramento dei prodotti, dei processi o della sostenibilità ambientale del territorio di riferimento, nonché la promozione e valorizzazione di un prodotto agroalimentare tipico del territorio del distretto;
c) sviluppare e sostenere in modo condiviso la conoscenza, la diffusione delle innovazioni e dei processi di digitalizzazione tra i differenti soggetti del distretto.
2. Il contratto di distretto è stipulato tra il Ministero e il soggetto proponente così come individuato nell’accordo di distretto e delegato dai soggetti beneficiari e individua gli obiettivi, le azioni, incluso il programma, i soggetti beneficiari, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci delle parti e dei soggetti beneficiari deleganti alla sottoscrizione.
3. Il programma deve essere articolato in diverse tipologie di interventi ammissibili in relazione all’attività svolta dai singoli contraenti-soggetti beneficiari e documentare, oltreché la valorizzazione, l’integrazione fra i differenti soggetti distrettuali in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa, commerciale, territoriale e in termini di incremento del reddito e in particolare a vantaggio dei produttori primari, e di miglioramento delle possibilità di accesso all’innovazione finalizzata all’incremento della qualità dei prodotti, dei processi e della sostenibilità ambientale.
4. Il programma deve, altresì, contribuire al raggiungimento degli obiettivi di carattere ambientale e di sostenibilità previsti dalle strategie nazionali e unionali applicabili, nonché al rafforzamento del sistema della conoscenza e della digitalizzazione dei processi, nella misura e secondo le modalità definite negli eventuali provvedimenti successivi.
Art. 5 Cofinanziamento regionale
1. La regione o la provincia autonoma che ha riconosciuto il distretto, nel cui ambito territoriale sono realizzati i progetti, informata dal soggetto proponente della presentazione della domanda di agevolazione, provvede a trasmettere, per ciascuna domanda al Ministero l’eventuale disponibilità al cofinanziamento, nella forma di contributo in conto capitale, indicando l’ammontare massimo e le fonti di copertura entro un massimo di trenta giorni dalla data ultima per il caricamento della domanda sul portale. Il silenzio della regione o della provincia autonoma interessata viene inteso quale diniego al cofinanziamento. Alla regione e alla provincia autonoma interessata è consentito l’accesso al portale.
2. Il cofinanziamento di cui al comma 1, non costituisce elemento di premialità in favore delle domande presente.
Art. 6 Soggetto proponente e soggetti beneficiari
1. Sono soggetti proponenti del contratto di distretto le rappresentanze dei Distretti del cibo, riconosciuti alla data di presentazione della domanda dalla regione e dalle province autonome, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, così come modificato dall’art. 1, comma 499 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che sono individuati, con apposita delega da caricare sul portale, quale delegati formali ai rapporti con il Ministero. I distretti possono presentare la domanda sia in forma singola che aggregata.
2. Sono soggetti beneficiari delle agevolazioni i contraenti sottoscrittori dell’accordo e del contratto di distretto, appartenenti al distretto, individuato dalla regione e iscritto nell’apposito registro tenuto presso il Ministero, rientranti tra le seguenti categorie di soggetti:
a) le imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile, le società cooperative e loro consorzi, nonché le imprese organizzate in reti di imprese, che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
b) le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente;
c) le società costituite tra soggetti che esercitano l’attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente. Il capitale delle già menzionate società può essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese, agricole o commerciali;
d) i Distretti del cibo, di cui al comma 1, individuati e costituiti in conformità alle disposizioni regionali e laddove costituiti in forma societaria o in forma associativa conforme all’ordinamento in materia;
e) gli organismi di ricerca come definiti dal regolamento (UE) 2022/2472 e dagli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, iscritti all’Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell’università e della ricerca.
3. I soggetti beneficiari di cui al comma 2, alla data di presentazione della domanda, devono comunque possedere i seguenti requisiti soggettivi, che verranno dichiarati sul portale:
a. avere una stabile organizzazione in Italia essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese, ove tenuti alla relativa iscrizione;
b. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
c. essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero e non trovarsi nella condizione di aver ricevuto e non rimborsato aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno;
d. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
e. non essere stati sottoposti alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
f. non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nella Parte I, capitolo 2, paragrafo 2.4, punto 63) degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali o dall’art. 2, punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014 o dall’art. 2, punto 59) del regolamento (UE) 2022/2472.
4. Per ogni programma è previsto un numero massimo non superiore a venticinque soggetti beneficiari compreso il Distretto del cibo riconosciuto.
5. In fase di valutazione delle domande sarà attribuito un punteggio aggiuntivo ai programmi/progetti che siano presentati da soggetti proponenti e beneficiari che, anche singolarmente, non abbiano mai usufruito dei contributi di cui aldecreto ministeriale n. 7775 del 22 luglio 2019 e conseguenti avvisi nonché di cui all’ avviso per la selezione di proposte progettuali da parte di distretti biologici per favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica del 27 marzo 2023 e del 6 marzo 2024.
6. I soggetti beneficiari non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese. Per tali soggetti beneficiari operanti nel territorio del distretto deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dalle stesse. Resta fermo il possesso da parte di tali soggetti beneficiari degli ulteriori requisiti previsti dal precedente comma alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
7. I soggetti beneficiari devono disporre di un conto corrente bancario dedicato agli investimenti che intendono effettuare, nell’ambito del contratto di distretto, sul quale, a titolo esclusivo, dovranno essere emessi gli ordini di pagamento connessi ai predetti investimenti. Il codice IBAN del conto corrente dedicato dovrà essere formalmente comunicato al Ministero tramite il soggetto proponente.
Art. 7 Interventi ammissibili
1. Gli interventi ammissibili alle agevolazioni di cui all’art. 3 comprendono le seguenti tipologie:
a. investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;
b. investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari;
c. costi per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali a favore dei prodotti agricoli;
d. progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo e agroalimentare;
e. investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli, nei limiti individuati nei provvedimenti;
f. aiuti relativi allo sviluppo del sistema della conoscenza ed alla condivisione e diffusione delle innovazioni:
azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, compresi corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attività dimostrative e azioni di formazione nonché promozione dell’innovazione, che contribuiscono al conseguimento di uno o più obiettivi specifici di cui all’art. 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115;
servizi di consulenza conformi a quanto previsto dagli orientamenti, Parte I, capitolo 3, alle condizioni generali degli aiuti per l’assistenza tecnica indicata ai punti (279), (280), (281) e (292);
g. contributi al Distretto del cibo in qualità di soggetto beneficiario e/o proponente relativi ad attività di animazione e comunicazione del Programma del contratto di distretto, conformemente a quanto previsto dall’art. 77 del regolamento UE 2115/2021 e dai commi 2, lettera b), punto ii e 12 dell’art. 59 del regolamento (UE) 2022/2472;
h. gestione dell’attività immateriale da parte dei Distretti del cibo;
i. investimenti per attività connesse all’attività agricola ex art. 2135 del codice civile.
2. Per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dall’art. 38 del regolamento (UE) 2022/2472.
3. Per i progetti inerenti alla diffusione della conoscenza e delle innovazioni (AKIS) le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dall’art. 78 del regolamento UE 2115/2021, dagli articoli 21 e22 del regolamento (UE) 2022/2472 e dal PSP Italia 2023 2027.
4. Per gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per la partecipazione alle fiere e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili effettuati da imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
5. Gli interventi ammissibili possono riguardare una o più unità produttive relative ad uno stesso soggetto beneficiario.
6. In caso di partecipazione di grandi imprese, i progetti devono includere la descrizione dell’effetto di incentivazione dell’aiuto, ossia della situazione in assenza e in presenza di aiuti. A tal fine deve essere altresì specificato quale situazione è indicata come scenario controfattuale o progetto o attività alternative e fornita tutta la documentazione necessaria alla dimostrazione di tale scenario. In caso di aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale, quando non è noto uno specifico scenario controfattuale, l’effetto di incentivazione può essere altresì dimostrato in presenza di un deficit di finanziamento, vale a dire quando i costi di investimento superano il valore attuale netto (VAN) degli utili di esercizio attesi dall’investimento sulla base di un piano aziendale ex ante.
7. In caso di partecipazione di grandi imprese o soggetti a notifica individuale, i progetti devono includere la dimostrazione che l’importo dell’aiuto corrisponda ai sovraccosti netti di attuazione dell’investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. A tal fine si dovrà dimostrare che l’importo dell’aiuto non supera il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio.
8. Gli interventi devono essere realizzati entro tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto di distretto e comunque non oltre i termini indicati nei successivi eventuali provvedimenti.
Art. 8 Aiuti concedibili
1. Le spese ammissibili e le misure di sostegno di cui al presente decreto sono concesse nei limiti e alle condizioni di cui alla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. La misura degli aiuti è fissata da provvedimenti in percentuale delle spese ammissibili e nel rispetto delle intensità massime stabilite per ciascuna tipologia di aiuto nell’allegato A.
2. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull’IVA.
3. Gli interventi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda da parte del soggetto proponente di cui all’art. 6.
4. Le agevolazioni concedibili sono articolate nella forma di contributo in conto capitale, tenuto conto della tipologia di interventi e della dimensione dell’impresa, come segue:
a. investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria: nella forma di contributo in conto capitale, fino al 65% della spesa ammissibile dell’investimento;
b. investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli: nella forma di contributo in conto capitale, fino al 65% della spesa ammissibile dell’investimento; gli investimenti con costi ammissibili superiori a 25 milioni di euro o il cui equivalente sovvenzione lordo supera i 12 milioni di euro saranno appositamente notificati alla Commissione a norma dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
c. spese per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità, per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli e per la ricerca e sviluppo nel settore agricolo: nella forma di contributo in conto capitale fino al 100% delle spese ammissibili;
d. spese per ricerca e sviluppo nel settore agricolo e agroalimentare fino al 100% delle spese ammissibili, purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa unionale vigente;
e. spese per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli nel limite della soglia di notifica dell’aiuto pari a 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto di investimento, nella forma di contributo in conto capitale, fino al 20% dei costi ammissibili per le piccole imprese; fino al 10% dei costi ammissibili per le medie imprese;
f. spese per lo sviluppo del sistema della conoscenza ed alla condivisione e diffusione delle innovazioni fino a 100% delle spese ammissibili, purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa unionale vigente;
g. spese per attività di animazione e comunicazione del Programma del contratto di distretto, fino al 100% delle spese ammissibili, purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa unionale vigente.
Per gli investimenti di cui alle lettere a) e b), proposti da grandi imprese, che non soddisfano i criteri di cui all‘allegato I del regolamento (UE) 2022/2472, la forma e l’intensità dell’aiuto sono subordinati alla verifica dell’effetto di incentivazione e della proporzionalità dell’aiuto, ai sensi di quanto disposto nel presente decreto.
Le attività di cui al punto f, comma 1 dell’art. 7 devono essere realizzate da organismi di consulenza ed enti di formazione riconosciuti dalla regione territorialmente competente.
Gli investimenti di cui al punto g) del presente articolo non possono superare il 10% della spesa prevista nel programma presentato.
Gli investimenti riguardanti la ricerca, la comunicazione e la promozione possono essere realizzati dagli organismi di ricerca e/o dai soggetti beneficiari avvalendosi per la ricerca obbligatoriamente degli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, come definiti dal regolamento (UE) 2022/2472 e dagli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, iscritti all’Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell’università e della ricerca. Tali investimenti devono rappresentare minimo il 20% e massimo il 35% della spesa prevista nel programma presentato.
Gli investimenti previsti dai soggetti beneficiari devono essere coerenti sia con l’accordo di distretto che con il programma presentato dallo stesso.
6. Le aliquote di aiuto di cui al comma precedente possono essere maggiorate nella misura e alle condizioni previste negli orientamenti.
7. L’ammontare complessivo del contributo in conto capitale non può superare l’importo delle spese ammissibili e le agevolazioni concesse devono comunque rispettare i limiti di intensità massime di aiuto previsti in relazione alle regioni di intervento. I provvedimenti possono stabilire eventuali limiti massimi di agevolazioni concedibili per singolo progetto.
8. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato e gli aiuti «de minimis», nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto, dalla vigente normativa.
9. Gli aiuti di cui al presente decreto potranno essere concessi esclusivamente dopo che il relativo regime di aiuto sia stato istituito e autorizzato con decisione della Commissione europea.
Art. 9 Soggetto istruttore
1. Il soggetto istruttore è incaricato di adempiere l’attività istruttoria relativa alle domande presentate sul portale ed è autorizzato ad espletare gli adempimenti previsti dal presente decreto e dai successivi eventuali provvedimenti, in materia di:
a) istruttoria della documentazione presentata a corredo della domanda con accertamento della completezza e della regolarità della documentazione caricata sul portale;
b) istruttoria della ricevibilità e ammissibilità delle domande.
Art. 10 Commissione valutatrice
1. La commissione valutatrice, nominata con successivo decreto ministeriale, valuta le domande ritenute ammissibili dal soggetto istruttore e seleziona i programmi e i progetti sulla base dei criteri di qualità e rilevanza dei progetti altresì definiti in successivi atti e provvedimenti, secondo l’ordine cronologico di arrivo, tenendo conto di quanto disposto dall’art. 6, comma 5 e all’art. 12. La commissione esercita le sue funzioni a titolo gratuito senza oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 11 Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni
1. Il soggetto proponente, che intende richiedere le agevolazioni previste dal presente decreto, deve caricare apposita domanda di accesso e relativa documentazione sul portale a tale scopo predisposto e raggiungibile dal sito XXX, con indicazione di tutti i dati richiesti sulle apposite voci inserite sul portale. Deve, altresì, caricare l’accordo di distretto e la delega sottoscritta da tutti i soggetti beneficiari al soggetto proponente.
2. La domanda di accesso alle agevolazioni e relativa documentazione di cui anche al successivo comma 3, sottoscritta digitalmente dal soggetto proponente, è caricata sul portale entro e non oltre il termine che sarà definito in successivo provvedimento, a pena di esclusione e di non ricevibilità, seguendo le istruzioni operative successivamente emanate. Saranno caricati il programma del contratto di distretto, completo della descrizione degli elementi e le informazioni relative all’intero programma del contratto di distretto e alla totalità dei soggetti beneficiari in esso coinvolti. In caso di interventi che richiedano un titolo abilitativo, lo stesso dovrà essere presente e caricato al momento della sottoscrizione del contratto di distretto.
3. Ciascun soggetto beneficiario deve caricare sul portale, entro il medesimo termine di cui al comma 2, per quanto di propria competenza, la scheda sintetica del proprio progetto, contenente la descrizione del progetto e delle principali linee di intervento, l’elenco di dettaglio degli investimenti e le spese ammissibili inerenti a ciascun intervento previsto, compreso il piano dei flussi finanziari previsionali, le fonti di finanziamento utilizzate per gli investimenti, e un business plan che descrive in sintesi ed in modo analitico il valore aggiunto e le finalità del programma ed il cronoprogramma di spesa, con indicazione altresì delle scadenze di pagamento relative a richieste di anticipo, acconto o SAL.
4. Deve essere inoltre caricata, nei tempi di cui al precedente comma, la dichiarazione del soggetto beneficiario relativa alla disponibilità degli immobili (suolo e fabbricati) ove sarà realizzato il progetto nonché dell’attestazione della regolarità del suolo o degli immobili interessati dall’intervento. L’ulteriore documentazione da produrre a corredo della domanda di accesso alle agevolazioni sarà indicata nei provvedimenti.
Dovranno altresì essere caricati i titoli di possesso, conduzione e proprietà degli immobili ovvero dei terreni sui quali dovrà essere realizzato l’investimento.
5. Tutta la documentazione di cui al presente articolo deve essere caricata sul portale entro i termini indicati nei precedenti commi a pena di non ricevibilità ed esclusione.
6. Il programma del contratto di distretto e la scheda sintetica di ciascun progetto dovranno altresì contenere gli ulteriori dati e informazioni previsti dalle istruzioni operative e dai successivi provvedimenti.
Art. 12 Istruttoria delle domande di agevolazione e provvedimento di concessione del contributo
1. Il Ministero entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di accesso alle agevolazioni, accerta la ricevibilità, ammissibilità nonché la completezza e la regolarità della documentazione caricata sul portale relativa alla domanda stessa.
2. Il Ministero richiede ai soggetti beneficiari la documentazione e/o i chiarimenti utili alla fase istruttoria, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni nel rispetto del principio di par condicio dei partecipanti. Il Ministero, in caso di soccorso istruttorio, assegna al soggetto proponente o ai soggetti beneficiari, per il tramite del soggetto proponente, un congruo termine non inferiore a dieci giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. In caso di inutile decorso del termine, il Ministero procede all’esclusione. Nel caso in cui venga escluso uno dei soggetti beneficiari l’agevolazione sarà considerata totalmente inammissibile.
3. Il Ministero può altresì chiedere al soggetto proponente, in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare chiarimenti e/o documenti, qualora sia necessario per il corretto svolgimento della procedura. I chiarimenti e/o i documenti richiesti devono pervenire entro il termine indicato, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate.
4. Il Ministero accerta la completezza e la regolarità della documentazione delle domande presentate dai soggetti proponenti, per la selezione dei programmi e dei progetti, anche tramite una check list per la «verifica» del rispetto delle voci da compilare sul portale.
5. Successivamente, la commissione valutatrice verifica la pertinenza, la fattibilità e l’idoneità al raggiungimento degli scopi, dei progetti e dei programmi, tenuto conto di:
a. organicità e pertinenza del programma di investimenti;
b. idoneità dei singoli progetti a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed ambientali, prefissati e a realizzare ovvero consolidare sistemi di distretto;
c. requisiti specifici posseduti dai soggetti beneficiari in relazione al programma.
6. Al termine dei lavori la commissione valutatrice redige apposita graduatoria dei programmi ammessi e trasmette i verbali delle riunioni alla Direzione PQA per gli atti di competenza.
7. Il termine è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni del Ministero al soggetto istruttore e/o al soggetto proponente. I chiarimenti e/o le integrazioni richiesti devono pervenire entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, ovvero nel diverso termine indicato dal Ministero, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate.
8. Con decreto emanato dalla competente Direzione generale della promozione della qualità agroalimentare sulla base della proposta presentata dalla commissione viene approvata la graduatoria di cui al comma 6.
Con successivo decreto direttoriale di concessione viene effettuato l’impegno della somma ammissibile a finanziamento, nell’ambito e nei limiti delle risorse assegnate in bilancio di cui di cui all’art. 3, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni nascenti dal decreto di concessione sono esigibili ed in presenza delle necessarie disponibilità finanziarie in termini di competenza e di cassa, in favore dei soggetti in graduatoria, nel rispetto del piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma). Nel decreto di concessione sono specificate le ragioni del debito, gli importi da pagare, l’esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze di pagamento ed i soggetti creditori (soggetti beneficiari).
9. Successivamente ad avvenuta registrazione del decreto di cui sopra, da parte degli organi di controllo, il Ministero trasmette le risultanze entro dieci giorni lavorativi ai soggetti proponenti, alle regioni e province autonome interessate specificando, per ciascuno dei progetti, l’ammontare delle spese ammesse e le relative agevolazioni.
10. Per le domande per le quali l’attività istruttoria dei progetti si conclude con esito negativo, il Ministero comunica al soggetto proponente, alle regioni o province autonome interessate le relative motivazioni, anche al fine di consentire l’eventuale presentazione, nel termine di dieci giorni, di osservazioni o documenti, ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
11. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.
Art. 13 Sottoscrizione del contratto di distretto
1. Emanato il provvedimento di concessione del contributo viene stipulato dal Ministero e dal soggetto proponente, all’uopo delegato con apposito mandato di accettazione e delega da parte di tutti i soggetti beneficiari, il contratto di distretto che, ai sensi del presente decreto, individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il programma, i soggetti beneficiari, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci delle parti e dei soggetti beneficiari e che regola le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio e alle attività di accertamento finale dell’avvenuta realizzazione dei progetti nonché di controllo ed ispezione, e quanto altro necessario ai fini della realizzazione dei programmi e dei progetti previsti. Allegato al contratto, è il cronoprogramma di spesa aggiornato, che del contratto di distretto costituisce parte integrante, redatto dal proponente.
2. La sottoscrizione del contratto di distretto avviene a seguito della effettiva esibizione, mediante caricamento sull’apposito portale, della documentazione comprovante la presentazione della domanda per il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni da parte del soggetto proponente.
3. Nel caso di mancata esibizione della documentazione di cui al precedente comma nei termini, il contratto non verrà sottoscritto e il soggetto beneficiario non avrà diritto all’erogazione del contributo. Ugualmente, nel caso non vengano rilasciati i nulla osta di cui al paragrafo 2 entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, verrà revocato il contributo. Di tale circostanza il Ministero darà comunicazione al soggetto proponente.
4. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.
5. Il contratto di distretto è sottoscritto per il Ministero dal direttore dell’ufficio dirigenziale non generale competente in materia di Distretti del cibo; il contratto medesimo è approvato dal competente direttore generale.
Art. 14 Provvedimento di approvazione all’erogazione del contributo e documentazione di spesa
1. L’erogazione del contributo in conto capitale avviene con il provvedimento di approvazione all’erogazione del contributo di cui ai successivi articoli. Le quote del contributo in conto capitale sono erogate, a titolo di anticipazione, acconto (SAL) e di saldo per un totale di tre erogazioni, incluso l’anticipo ed il pagamento del saldo. Per l’erogazione a titolo di SAL e saldo, subordinatamente all’effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili, è necessaria la presentazione della documentazione di spesa sostenuta, inclusi i giustificativi di spesa, debitamente quietanzati dai fornitori e dell’estratto del conto corrente dedicato dal quale sarà necessario evincere, in rapporto di un giustificativo per un movimento bancario, la corrispondenza tra giustificativi e ordinativi di pagamento a favore dei fornitori.
2. Il soggetto proponente presenta per conto di ciascuno dei soggetti beneficiari una sola domanda anticipazione, una sola domanda di SAL e la domanda di saldo. La ripartizione del contributo in conto capitale è pari: al 40% per l’anticipazione, al 35% per l’unico SAL intermedio ed al 35% per il pagamento di saldo.
3. La quota relativa all’anticipazione del contributo in conto capitale, può essere erogata, su richiesta, da effettuarsi sempre nell’apposito portale nella sezione dedicata previa presentazione di:
a) fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare di durata adeguata secondo il modello che verrà allegato ai successivi provvedimenti;
b) documentazione di spesa attestante l’avvenuta realizzazione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) comprovante il raggiungimento del primo obiettivo nel rispetto del principio di corrispondenza di cui al comma 1.
4. I soggetti beneficiari, ai fini dell’erogazione delle agevolazioni caricano sul portale la documentazione bancaria, tecnica e di spesa necessaria per i riscontri e le verifiche sugli interventi realizzati. Nel caso di richiesta di erogazione del saldo finale i soggetti beneficiari delle agevolazioni caricano sul portale la documentazione finale di spesa entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di ultimazione degli interventi del progetto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate.
5. Il Ministero invia le risultanze ai Soggetti proponenti, e, nel caso di cofinanziamento regionale, alle regioni o province autonome.
6. Il Ministero e le regioni o province autonome provvedono ad erogare il contributo in conto capitale per le quote di rispettiva competenza.
7. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.
Art. 15 Subentri e variazioni
1. Al fine di garantire l’attuazione della misura nei tempi previsti e nelle modalità approvate dalla commissione di cui all’art. 10, non sono consentiti subentri o modifiche relative ai soggetti proponenti e beneficiari, nonché variazioni al piano degli investimenti caricato sul portale, salvo i casi di forza maggiore debitamente comprovati da idonea documentazione in analogia a quanto disposto dall’art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116.
2. Le modalità di attestazione e di verifica delle cause di forza maggiore, nonché l’elenco tassativo delle stesse verranno dettagliate nei successivi provvedimenti.
3. Per variazioni si intendono quelle relative a singoli interventi ammessi a finanziamento rispetto a quanto definito nel contratto di distretto sottoscritto, inclusa la tipologia degli interventi stessi, e quelle relative alla localizzazione territoriale degli interventi.
4. Non sono considerate variazioni, le modifiche tecniche di dettaglio, le soluzioni migliorative e i cambi di preventivo decisi in corso d’opera e per i quali il soggetto beneficiario possa dare evidenza in sede di stato di avanzamento/rendicontazione, a condizione che:
a) la componente dell’investimento realizzata coinvolta venga espressamente e univocamente individuata dal beneficiario in sede di rendicontazione dello stato di avanzamento;
b) il beneficiario produca, per il tramite del soggetto proponente, una relazione tecnica asseverata che dimostri che gli investimenti realizzati confermano le finalità del progetto e sono coerenti con gli obiettivi del contratto di distretto e il termine per la realizzazione degli investimenti stessi.
Art. 16 Revoca delle agevolazioni
1. Le agevolazioni concesse sono revocate in tutto o in parte nelle ipotesi previste dal presente articolo; la revoca è comunicata contestualmente al soggetto proponente e, ove previsto, anche alle regioni o province autonome.
2. La revoca delle agevolazioni è parziale nei seguenti casi:
a) qualora, per i beni del medesimo intervento oggetto della concessione siano state erogate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o dell’Unione europea o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, che comportino il superamento dell’intensità di aiuto stabilita dalla normativa vigente;
b) qualora vengano distolte dall’uso previsto, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell’agevolazione, prima di cinque anni dalla data di completamento dell’investimento;
c) qualora gli interventi non siano ultimati entro i termini previsti dai precedenti articoli, del presente decreto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate;
d) qualora venga meno in capo ai singoli soggetti beneficiari una delle condizioni di ammissibilità di cui al presente decreto nonché delle condizioni di ammissibilità previste dai successivi eventuali provvedimenti.
3. La revoca delle agevolazioni è totale:
a) qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità del Programma di investimenti;
b) qualora venga meno una delle condizioni di ammissibilità previste dal presente decreto, laddove applicabili;
c) per qualsiasi altra causa indicata dagli eventuali successivi provvedimenti.
4. Il Ministero può procedere alla revoca parziale o totale delle agevolazioni nei confronti dei soggetti beneficiari nei seguenti ulteriori casi:
a) qualora non sia trasmessa la documentazione finale di spesa entro tre mesi dalla data di ultimazione degli interventi del progetto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate;
b) qualora venga dichiarato il fallimento di un soggetto beneficiario, ovvero l’apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale con finalità liquidatoria e cessazione dell’attività;
c) per qualsiasi altra causa indicata dagli eventuali successivi provvedimenti.
5. L’avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni è comunicato dal Ministero al soggetto proponente ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990; quest’ultimo può presentare, per conto dei soggetti beneficiari, entro il termine indicato nella comunicazione, memorie scritte e documenti.
6. Ferme restando le ipotesi di sospensione del procedimento previste dalla legge, il Ministero, valutati gli eventuali elementi di cui al punto precedente, adotta, entro trenta giorni, il provvedimento di revoca totale o parziale, provvedendo a darne comunicazione al soggetto proponente e, eventualmente, al soggetto istruttore e alle regioni o province autonome per il recupero delle relative quote di contributo in conto capitale.
7. La revoca delle agevolazioni comporta, per il contributo in conto capitale, l’obbligo di restituire l’importo erogato.
8. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, per il contributo in conto capitale, si procede alla rideterminazione delle quote erogabili. Le maggiori agevolazioni già erogate vengono recuperate anche mediante detrazione dalle successive erogazioni. In caso di recupero delle somme erogate, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca o a seguito di altre inadempienze del soggetto beneficiario, le medesime vengono maggiorate di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) fissato a livello dell’Unione europea vigente alla data di erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all’art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
Art. 17 Provvedimento di erogazione delle agevolazioni
1. A seguito del ricevimento della documentazione di spesa di cui al presente decreto, il Ministero dispone tutte le necessarie e/o opportune verifiche documentali.
2. Sulla base degli accertamenti di cui al comma 1 e della prevista relazione finale del soggetto istruttore, il Ministero provvede all’eventuale ricalcolo delle agevolazioni spettanti al soggetto beneficiario, anche al fine di verificare il rispetto delle intensità massime di aiuto di cui alla normativa vigente applicabile e adotta il provvedimento di erogazione del saldo o dispone la revoca delle agevolazioni entro sei mesi dal ricevimento della documentazione finale sul progetto realizzato. Al fine di garantire la partecipazione del soggetto beneficiario al procedimento di ricalcolo delle agevolazioni spettanti, gli esiti degli accertamenti di cui al comma 1 e la relazione finale, sono portati a conoscenza del soggetto beneficiario stesso, per il tramite del soggetto proponente.
3. A seguito del provvedimento di erogazione del saldo, il Ministero e la regione o provincia autonoma, ove applicabile, provvede ad erogare, relativamente al contributo in conto capitale, quanto eventualmente ancora dovuto ai soggetti beneficiari.
Art. 18 Monitoraggio, controlli e ispezioni
1. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero può disporre controlli e ispezioni sui soggetti beneficiari, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, e sulla regolarità dei procedimenti, nonché l’attuazione dei progetti finanziati e i risultati conseguiti per effetto degli interventi realizzati.
2. Ai fini del monitoraggio del programma agevolato, il soggetto proponente si fa carico di inviare trimestralmente al Ministero e alla regione o provincia autonoma che cofinanziano il progetto le dichiarazioni, rese dai soggetti beneficiari, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti lo stato d’avanzamento dei progetti e l’indicazione degli eventuali beni dismessi, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero. Il soggetto beneficiario ha l’obbligo di conservare per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione degli interventi i titoli di spesa ovvero ogni altro documento originale utilizzato per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del progetto.
Art. 19 Aiuti di Stato
1. Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, soggetti all’obbligo di notifica ai sensi dell’art. 108 del medesimo trattato entrano in vigore dalla data di ricevimento della decisione di approvazione della CE.
2. Le agevolazioni concesse in conformità alla vigente normativa unionale sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ai sensi dell‘art. 3 del regolamento (UE) 2022/2472 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
3. Informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esente dall’obbligo di notifica, sono inviate alla Commissione europea entro venti giorni lavorativi dalla loro entrata in vigore.
4. Alcune agevolazioni concesse in conformità alla vigente normativa unionale sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ai sensi dell’art. 3 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli art. 107 e 108 del trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.
5. Informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esenti dall’obbligo di notifica sono inviate alla Commissione europea entro venti giorni lavorativi dalla loro entrata in vigore.
6. Sono rispettate le condizioni previste all’art. 9, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2022/2472, quelle degli orientamenti di cui ai punti (112), (114) e (115) e quelle previste all‘art. 9, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 651/2014, in materia di pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato da parte degli Stati membri.
Con l’entrata in vigore del presente decreto viene abrogato il precedente decreto ministeriale n. 7775 del 22 luglio 2019 e i conseguenti avvisi.