CORTE GIUSTIZIA UNIONE EUROPEA, sez. I, 04 ottobre 2024, n. 228
L’allegato II, terzo comma, del regolamento di esecuzione n. 1165/2021/UE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale il divieto di utilizzare, su terreni biologici, concimi e ammendanti di origine animale «provenienti da allevamenti industriali» riguarda anche gli effluenti di allevamenti in sistemi fessurati o a griglia integrale e che superano le soglie definite nell’allegato I della direttiva n. 92/2011/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE, nonché quelli di allevamento in gabbie e che superano le stesse soglie.
Tuttavia, ai fini di tale qualificazione, occorre basarsi su un insieme di indizi attinenti, quanto meno, alla salvaguardia del benessere degli animali, al rispetto della biodiversità nonché alla tutela dell’ambiente e del clima.
Nella causa C-228/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), con decisione del 12 aprile 2023, pervenuta in cancelleria il 12 aprile 2023, nel procedimento
Association AFAÏA
contro
Institut national de l’origine et de la qualité (INAO),
con l’intervento di:
Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da A. Arabadjiev (relatore), presidente di sezione, T. von Danwitz, P.G. Xuereb, A. Kumin e I. Ziemele, giudici,
avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona
cancelliere: R. Seres, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 febbraio 2024,
considerate le osservazioni presentate:
– per l’associazione AFAÏA, da B. Le Bret, R. Rard, avocats, e A. Tricaud, esperto;
– per il governo francese, da G. Bain, J.-L. Carré, B. Fodda e M. de Lisi, in qualità di agenti;
– per il governo finlandese, da M. Pere, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, da A. Dawes e B. Hofstötter, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 aprile 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi (GU 2021, L 253, pag. 13, e rettifica in GU 2022, L 115, pag. 230) (in prosieguo: il «regolamento di esecuzione 2021/1165»), adottato ai fini dell’applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU 2018, L 150, pag. 1, e rettifica in GU 2019, L 305, pag. 59) (in prosieguo: il «regolamento 2018/848»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’associazione AFAÏA, un sindacato professionale francese che ha come oggetto la difesa degli interessi collettivi dei produttori di concimi biologici, e l’Institut national de l’origine et de la qualité (Istituto nazionale dell’origine e della qualità, INAO), un ente pubblico amministrativo francese, in merito alla definizione della nozione di «allevamento industriale» utilizzata dall’INAO nella sua Guida alla lettura per l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 [(GU 2007, L 189, pag. 1)], e (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli [(GU 2008, L 250, pag. 1)] (in prosieguo: la «guida alla lettura»).
Contesto normativo
Direttiva VIA
3 L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (GU 2014, L 124, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva VIA»), dispone quanto segue:
«Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto sull’ambiente. Detti progetti sono definiti dall’articolo 4».
4 L’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, così prevede:
«Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 4, i progetti elencati nell’allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10».
5 Ai sensi dell’allegato I, punto 17, di detta direttiva:
«Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
a) 85 000 posti per polli da ingrasso, 60 000 posti per galline;
b) 3 000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg); o
c) 900 posti per scrofe».
Regolamento 2018/848
6 I considerando 1, 2, 4, 6, 15, 40, 43, 44, 63 e 123 del regolamento 2018/848 recitano come segue:
«(1) La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione alimentare basato sull’interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e norme rigorose di produzione confacenti alle preferenze di un numero crescente di consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. La produzione biologica esplica pertanto una duplice funzione sociale, provvedendo, da un lato, a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici da parte dei consumatori e, dall’altro, fornendo al pubblico beni che contribuiscono alla tutela dell’ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale.
(2) Il rispetto di norme rigorose in materia di salute, di ambiente e di benessere degli animali nell’ambito della produzione biologica è intrinsecamente legato all’elevata qualità di tali prodotti. Come sottolineato nella comunicazione della Commissione [europea] del 28 maggio 2009 sulla politica di qualità dei prodotti agricoli, la produzione biologica rientra tra i regimi di qualità dei prodotti agricoli dell’Unione [europea], insieme alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite, in conformità del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, pag. 1),] e ai prodotti delle regioni ultraperiferiche dell’Unione, in conformità del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU 2013, L 78, pag. 23)]. In questo senso, la produzione biologica persegue gli stessi obiettivi della politica agricola comune (“PAC”), che sono parte integrante di tutti i regimi di qualità dell’Unione applicabili ai prodotti agricoli.
(…)
(4) Inoltre, la produzione biologica è un sistema che contribuisce all’integrazione dei requisiti di tutela ambientale nella PAC e promuove una produzione agricola sostenibile. (…)
(…)
(6) Tenuto conto degli obiettivi della politica dell’Unione in materia di produzione biologica, il quadro giuridico definito per l’attuazione di tale politica dovrebbe essere volto a garantire condizioni di concorrenza leale e l’efficace funzionamento del mercato interno dei prodotti biologici, a mantenere e giustificare la fiducia dei consumatori nei prodotti etichettati come biologici e a creare le condizioni propizie all’evoluzione della suddetta politica, in linea con gli sviluppi della produzione e del mercato.
(…)
(15) I progetti di ricerca hanno dimostrato che la fiducia dei consumatori è fondamentale per il mercato degli alimenti biologici. A lungo termine, l’applicazione di norme inaffidabili può compromettere la fiducia del pubblico e comportare disfunzioni del mercato. Lo sviluppo sostenibile della produzione biologica nell’Unione dovrebbe pertanto basarsi su norme di produzione rigorose e armonizzate a livello di Unione che soddisfino le aspettative degli operatori e dei consumatori per quanto riguarda la qualità dei prodotti biologici e il rispetto dei principi e delle norme stabiliti nel presente regolamento.
(…)
(40) Poiché la produzione animale comporta naturalmente la gestione dei terreni agricoli su cui il letame viene utilizzato come concime per la produzione vegetale, la produzione animale «senza terra» dovrebbe essere vietata, ad eccezione del caso dell’apicoltura. (…)
(…)
(43) La gestione della salute degli animali dovrebbe mirare soprattutto alla prevenzione delle malattie. Inoltre, dovrebbero essere applicate misure specifiche in materia di pulizia e disinfezione. L’utilizzo preventivo di medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica, compresi gli antibiotici, non dovrebbe essere consentito nella produzione biologica. In caso di malattia o di ferita di un animale che necessiti di un trattamento immediato, l’utilizzo di tali prodotti dovrebbe limitarsi al minimo necessario al fine di ristabilire il benessere dell’animale. (…)
(44) Le condizioni di stabulazione e le pratiche zootecniche degli animali biologici dovrebbero soddisfare le esigenze comportamentali degli animali e garantire un livello elevato di benessere degli animali, alcuni aspetti del quale dovrebbero andare oltre le norme dell’Unione in materia di benessere animale applicabili alla produzione zootecnica in generale. Nella maggior parte dei casi gli animali dovrebbero avere accesso continuo a spazi all’aria aperta per fare del moto. È opportuno evitare o ridurre al minimo sofferenze, dolore o angoscia agli animali, in tutte le fasi della loro vita. Tenere gli animali legati e praticare loro mutilazioni, come il taglio della coda per le pecore, la spuntatura del becco nei primi tre giorni di vita e la decornazione, dovrebbe essere possibile solo se consentito dalle autorità competenti e solo a determinate condizioni.
(…)
(63) L’uso, nella produzione biologica, di taluni prodotti o sostanze quali sostanze attive destinate a essere usate in prodotti fitosanitari che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1)], concimi, ammendanti, sostanze nutrienti, componenti non biologici dell’alimentazione animale di varia origine, additivi per mangimi, coadiuvanti tecnologici e prodotti per la pulizia e la disinfezione dovrebbe essere limitato al minimo e assoggettato alle condizioni specifiche previste dal presente regolamento. (…)
(…)
(123) (…) gli obiettivi del presente regolamento (…) consistono in particolare nel garantire condizioni di concorrenza leale e l’efficace funzionamento del mercato interno dei prodotti biologici, nonché la fiducia dei consumatori in tali prodotti e nel logo di produzione biologica dell’Unione europea, (…)».
7 L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2018/848 prevede che la «produzione biologica» designa «l’impiego (…) di metodi di produzione conformi al presente regolamento in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione».
8 L’articolo 4 di tale regolamento cita, tra gli obiettivi generali della produzione biologica:
«a) contribuire a tutelare l’ambiente e il clima;
b) conservare a lungo termine la fertilità dei suoli;
c) contribuire a un alto livello di biodiversità;
d) contribuire efficacemente a un ambiente non tossico;
e) contribuire a criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfare, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie;
(…)».
9 Ai sensi dell’articolo 5 di detto regolamento, intitolato «Principi generali»:
«La produzione biologica è un sistema di gestione sostenibile che si basa sui seguenti principi generali:
a) rispettare i sistemi e i cicli naturali e mantenere e migliorare lo stato dei suoli, delle acque e dell’aria, la salute dei vegetali e degli animali e l’equilibrio tra di essi;
(…)
d) produrre un’ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli e dell’acquacoltura di elevata qualità che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con procedimenti che non danneggino l’ambiente, la salute umana, la salute dei vegetali o la salute e il benessere degli animali;
e) garantire l’integrità della produzione biologica in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione di alimenti e mangimi;
(…)
g) limitare l’uso di fattori di produzione esterni; qualora siano necessari fattori di produzione esterni ovvero non esistano le pratiche e i metodi di gestione appropriati di cui alla lettera f), i fattori di produzione esterni si limitano a:
i) fattori di produzione provenienti da produzione biologica; (…)
ii) sostanze naturali o derivate da sostanze naturali;
(…)
(…)
j) mantenere un elevato livello di benessere degli animali rispettando le esigenze specifiche delle specie».
10 L’articolo 6 del medesimo regolamento così prevede:
«Per quanto riguarda le attività agricole e dell’acquacoltura, la produzione biologica si basa, in particolare, sui seguenti principi specifici:
a) mantenere e potenziare la vita e la fertilità naturale del suolo, la sua stabilità, la sua capacità di ritenzione idrica e la sua biodiversità, prevenire e combattere l’impoverimento in sostanza organica, la compattazione e l’erosione del suolo e nutrire i vegetali soprattutto attraverso l’ecosistema del suolo;
b) ridurre al minimo l’impiego di risorse non rinnovabili e di fattori di produzione di origine esterna;
(…)
k) praticare una produzione animale adatta al luogo di allevamento e legata alla terra;
l) ricorrere a pratiche zootecniche che rafforzano il sistema immunitario e stimolano le difese naturali contro le malattie, compresi l’esercizio fisico regolare e l’accesso a spazi all’aria aperta e ai pascoli;
(…)».
11 L’articolo 9, paragrafo 3, primo comma, del regolamento 2018/848 dispone quanto segue:
«Per i fini e gli usi di cui agli articoli 24 e 25 e all’allegato II, solo i prodotti e le sostanze autorizzati a norma di tali disposizioni possono essere utilizzati nella produzione biologica, purché il loro uso sia stato autorizzato anche nella produzione non biologica in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione e, se del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione».
12 Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento:
«Gli operatori che producono vegetali o prodotti vegetali si conformano, in particolare, alle norme dettagliate di cui all’allegato II, parte I».
13 L’articolo 24, di detto regolamento, intitolato «Autorizzazione di prodotti e sostanze utilizzati per l’uso nella produzione biologica», così dispone:
«1. La Commissione può autorizzare l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica, includendo i prodotti e le sostanze autorizzati in elenchi ristretti per i seguenti scopi:
(…)
b) come concimi, ammendanti e nutrienti;
(…)».
14 L’allegato II del medesimo regolamento comprende una parte I, intitolata «Norme di produzione vegetale», che prevede quanto segue:
«(…)
1.9.2. La fertilità e l’attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate:
(…)
c) in tutti i casi, mediante la concimazione con effluenti di allevamento o con sostanza organica, entrambi preferibilmente compostati, di produzione biologica.
(…)
1.9.3. Se le esigenze nutrizionali dei vegetali non possono essere soddisfatte mediante le misure di cui ai punti 1.9.1 e 1.9.2, è consentito utilizzare unicamente, e solo nella misura necessaria, i concimi e gli ammendanti autorizzati a norma dell’articolo 24 per l’uso nella produzione biologica. (…)».
Regolamento di esecuzione 2021/1165
15 L’articolo 2 del regolamento di esecuzione 2021/1165 così dispone:
«Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [2018/848], soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato II del presente regolamento possono essere utilizzati nella produzione biologica come concimi, ammendanti e nutrienti per il nutrimento dei vegetali (…), a condizione che siano conformi alle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione (…)».
16 L’allegato II di tale regolamento di esecuzione prevede quanto segue:
«I concimi, gli ammendanti e i nutrienti (…) elencati nel presente allegato possono essere utilizzati nella produzione biologica, a condizione che siano conformi:
– alle pertinenti normative nazionali e dell’Unione in materia di prodotti fertilizzanti, in particolare, ove del caso, al regolamento (CE) n. 2003/2003 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (GU 2003, L 304, pag. 1),] e al regolamento (UE) 2019/1009 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU 2019, L 170, pag. 1)]; e
– alla normativa dell’Unione sui sottoprodotti di origine animale, in particolare al regolamento (CE) n. 1069/2009 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU 2009, L 300, pag. 1),] e al regolamento [(UE) n. 142/2011, della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU 2011, L 54, pag. 1)], in particolare gli allegati V e XI.
Conformemente all’allegato II, parte I, punto 1.9.6, del regolamento (UE) 2018/848, è consentito l’uso di preparati a base di microrganismi per migliorare le condizioni generali del suolo o per migliorare la disponibilità di elementi nutritivi nel suolo o nelle colture.
Tali preparati possono essere utilizzati soltanto in conformità delle specifiche e delle restrizioni sull’uso previste dalle rispettive normative nazionali e dell’Unione. Condizioni più restrittive per l’uso nella produzione biologica sono specificate nella colonna di destra delle tabelle.
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| Nome | Descrizione, condizioni e limiti specifici |
| Prodotti composti o | |
| contenenti unicamente le | |
| sostanze di seguito elencate | |
|——————————|—————————————————-|
| | prodotto costituito da un miscuglio di deiezioni |
| Letame | animali e materiali vegetali (lettiera e materie |
| | prime per mangimi) |
| | proibito se proveniente da allevamenti industriali |
|——————————|—————————————————-|
| Letame essiccato e pollina | proibiti se provenient[i] da allevamenti |
| disidratata | industriali |
|——————————|—————————————————-|
| Effluenti di allevamento | proibiti se provenient[i] da allevamenti |
| compostati, compresi | industriali |
| pollina e stallatico | |
| compostato | |
|——————————|—————————————————-|
| | uso: previa fermentazione controllata e/o |
| Effluenti di allevamento | diluizione adeguata |
| Liquidi | proibiti se provenient[i] da allevamenti |
| | industriali |
————————————————————————————-
(…)».
Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali
17 Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che nel gennaio 2020 l’INAO ha modificato la sua guida alla lettura. In tale occasione, esso ha interpretato il divieto – enunciato nell’allegato I del regolamento n. 889/2008 e che figura ormai nell’allegato II del regolamento di esecuzione 2021/1165 – dell’uso su terreni biologici di concimi e ammendanti di origine animale «provenient[i] da allevamenti industriali» nel senso che escludeva gli effluenti «di allevamenti in sistemi fessurati o a griglia integrale e che superano le soglie definite nell’allegato I della direttiva [2011/92]» nonché quelli «di allevamento in gabbie e che superano» le stesse soglie.
18 Dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), giudice del rinvio, l’associazione AFAÏA ha chiesto di annullare la decisione del 4 febbraio 2020 con cui l’INAO ha respinto la sua domanda di modifica della guida alla lettura nella parte in cui definisce la nozione di «allevamento industriale», che esso utilizza, e di ingiungere all’INAO di modificare di conseguenza tale guida entro un mese dalla notifica della decisione di tale giudice nonché di corredare la modifica in questione di misure di pubblicità tali da mettere in evidenza che l’interpretazione di tale nozione che era contenuta in detta guida non era più in vigore.
19 L’INAO sostiene di aver tratto, nella guida alla lettura, le conseguenze del cambio di terminologia operato dal legislatore dell’Unione nella versione francese dei regolamenti n. 834/2007 e n. 889/2008, abrogati dal regolamento 2018/848, in quanto tale legislatore vi ha sostituito la nozione di «allevamento industriale» alla nozione di «allevamento senza terra», che figurava nel regolamento precedente i regolamenti n. 834/2007 e n. 889/2008. Interpretando la nozione di «allevamento industriale» come riferita alle condizioni di stabulazione degli animali, sia in termini di libertà di muoversi e di accesso a spazi esterni sia in termini di densità di popolamento, e seguendo l’accezione corrente di tale nozione, vale a dire nel senso che si riferisce alla meccanizzazione dei procedimenti e al carattere massivo della produzione, le autorità francesi avrebbero inteso escludere le aziende le cui dimensioni e condizioni di allevamento non sono compatibili con gli obiettivi del regolamento 2018/848, tra i quali figurano il benessere degli animali e la fiducia dei consumatori nella catena di produzione dell’agricoltura biologica.
20 Il giudice del rinvio rileva che, dalle disposizioni pertinenti del regolamento 2018/848 e del regolamento di esecuzione 2121/1165 risulta che per la produzione vegetale biologica, gli effluenti d’allevamento utilizzati a fini della fertilizzazione del suolo devono provenire in linea di principio a loro volta dalla produzione biologica, ma che qualora ciò non consenta di soddisfare il fabbisogno nutrizionale delle piante, e solo nella misura necessaria, è consentito utilizzare concimi e ammendanti autorizzati in agricoltura biologica, come definiti nell’allegato II di tale regolamento di esecuzione.
21 Da tali disposizioni risulterebbe anche che, in materia di produzione animale biologica, la produzione senza terra è vietata, le gabbie, i recinti e le gabbie «flat decks» non sono utilizzati per l’allevamento di nessuna specie animale, e i fabbricati che ospitano gli animali devono, per i bovini, gli ovini e i suini, disporre di un’area notte o di riposo pavimentata non provvista di fessure e, per il pollame, avente almeno un terzo di superficie pavimentata, non costituita da fessure o griglie, e per le galline ovaiole, una parte sufficiente di superficie destinata alla raccolta delle deiezioni. Tuttavia, tali elementi non sarebbero sufficienti a determinare se la nozione di «allevamento industriale» di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione 2021/1165 debba essere equiparata alla nozione di «allevamento senza terra» e se, in mancanza, essa includa necessariamente, al di là di un certo numero di animali, l’uso di sistemi integralmente composti da fessure, da griglie o da gabbie.
22 Il giudice del rinvio rileva che la nozione di «allevamento industriale», utilizzata nella versione francese del regolamento di esecuzione 2021/1165, non è definita né da quest’ultimo, né dal regolamento 2018/848, né dai regolamenti anteriori che utilizzavano tale nozione. Sebbene detta nozione si ritrovi nella maggior parte delle versioni linguistiche di tale regolamento di esecuzione, alcune versioni comprendono la nozione di «allevamento senza terra», nozione che neppure è definita in tale regolamento e nel suddetto regolamento di esecuzione.
23 Tale giudice precisa inoltre che, dalla nota del gruppo di esperti riunito dalla Commissione nel maggio 2021 al fine di individuare la portata della nozione di «allevamento industriale» risulta che, non potendo fornirne una definizione precisa, l’elaborazione di tale nozione dovrebbe avvenire sulla base di una serie di indizi.
24 Il giudice del rinvio rileva altresì che la summenzionata divergenza tra le diverse versioni linguistiche del regolamento di esecuzione 2021/1165 esisteva già tra le versioni linguistiche del regolamento n. 889/2008 e che la nozione di «allevamento industriale» è oggetto di un’interpretazione diversa a seconda degli Stati membri.
25 In tale contesto, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’allegato II al regolamento [di esecuzione 2021/1165], adottato ai fini dell’applicazione del regolamento [2018/848] debba essere interpretato nel senso che la nozione di allevamento industriale ivi contenuta è equivalente a quella di allevamento “senza terra”.
2) Qualora la nozione di allevamento industriale sia distinta dalla nozione di allevamento “senza terra”, quali siano i criteri da prendere in considerazione per stabilire se un allevamento debba essere qualificato come industriale ai sensi dell’allegato II al regolamento [di esecuzione 2021/1165]».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
26 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’allegato II, terzo comma, del regolamento di esecuzione 2021/1165 debba essere interpretato nel senso che, per quanto riguarda i preparati a base di microrganismi che possono essere utilizzati per migliorare le condizioni generali del suolo o per migliorare la disponibilità di elementi nutritivi nel suolo o nelle colture, l’espressione «proibito se proveniente da allevamenti industriali», utilizzata nella tabella contenuta in tale allegato, equivale a un divieto dei soli preparati provenienti dagli allevamenti «senza terra».
27 In via preliminare, occorre rilevare che tale regolamento di esecuzione è stato adottato sulla base del regolamento 2018/848, il cui articolo 12 prevede che gli operatori che producono vegetali o prodotti vegetali si conformino, in particolare, alle norme dettagliate di cui all’allegato II, parte I, di tale regolamento.
28 Il punto 1.9.1 di tale parte I prevede, per la gestione e la fertilizzazione del suolo, che nella produzione biologica vegetale si impieghino tecniche di lavorazione del suolo e pratiche colturali atte a salvaguardare o ad aumentare il contenuto di sostanza organica del suolo, ad accrescerne la stabilità e la biodiversità, nonché a prevenirne la compattazione e l’erosione. Conformemente al punto 1.9.2, lettera c), della suddetta parte I, la fertilità e l’attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate, in linea di principio, mediante la concimazione con effluenti di allevamento o con sostanza organica, entrambi preferibilmente compostati, di produzione biologica.
29 Ciò posto, come risulta dal punto 1.9.3 della medesima parte I, se le esigenze nutrizionali dei vegetali non possono essere soddisfatte mediante le misure di cui a tali punti 1.9.1 e 1.9.2, è consentito utilizzare unicamente, e solo nella misura necessaria, i concimi e gli ammendanti autorizzati a norma dell’articolo 24 del regolamento 2018/848 per l’uso nella produzione biologica.
30 Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, la Commissione può autorizzare l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica, includendo poi i prodotti e le sostanze autorizzati in elenchi ristretti come concimi, ammendanti e nutrienti.
31 Tali concimi, ammendanti e nutrienti sono oggetto dell’allegato II del regolamento di esecuzione 2021/1165, il quale, al suo secondo comma, prevede che, conformemente all’allegato II, parte I, punto 1.9.6, del regolamento 2018/848, è consentito l’uso di preparati a base di microrganismi per migliorare le condizioni generali del suolo o per migliorare la disponibilità di elementi nutritivi nel suolo o nelle colture.
32 In forza del terzo comma di tale allegato, tali preparati possono essere utilizzati soltanto in conformità delle specifiche e delle restrizioni sull’uso previste dalle rispettive normative nazionali e dell’Unione. Condizioni più restrittive per l’uso nella produzione biologica sono specificate nella colonna di destra della tabella che si trova sotto tale comma.
33 Tale tabella precisa che nella produzione biologica sono «proibiti se provenient[i] da allevamenti industriali» prodotti quali il letame, il letame essiccato e la pollina disidratata, gli effluenti di allevamento compostati, compresi la pollina e lo stallatico compostato, nonché gli effluenti di allevamento liquidi.
34 Pertanto, dal combinato disposto delle suddette disposizioni del regolamento 2018/848 e del regolamento di esecuzione 2021/1165 risulta che gli operatori che producono vegetali o prodotti vegetali in produzione biologica possono, in via derogatoria e solo nella misura necessaria, utilizzare taluni prodotti e sostanze di produzione non biologica autorizzati dalla Commissione, tra cui quelli menzionati al punto precedente della presente sentenza, a condizione che questi ultimi non provengano da «allevamenti industriali».
35 I dubbi del giudice del rinvio si spiegano, in particolare, per il fatto che l’espressione «allevamento industriale» nonché l’espressione «allevamento senza terra» sono entrambe presenti nelle diverse versioni linguistiche del regolamento 2018/848 e del regolamento di esecuzione 2021/1165, e che sono state utilizzate in modo alternativo o successivo nei regolamenti che li hanno preceduti.
36 Si deve rilevare che, nella versione in lingua francese del regolamento di esecuzione 2021/1165, l’allegato II del medesimo utilizza una sola e unica espressione, vale a dire «Provenance d’élevages industriels interdite» [letteralmente: «La provenienza da allevamenti industriali è proibita»]. La maggior parte delle altre versioni linguistiche di tale allegato, come le versioni tedesca, estone, greca, inglese, italiana o rumena, utilizzano parimenti una sola e unica espressione (rispettivamente, «Erzeugnis darf nicht aus industrieller Tierhaltung stammen», «tööstuslikust tootmisest pärit toote kasutamine on keelatud», «η προέλευση από εντατικοποιημένη εκτροφή απαγορεύεται», «factory farming origin forbidden», «proibiti se provenient[i] da allevamenti industriali» e «proveniența din ferme industriale este interzisa»), il cui senso corrisponde a quello dell’espressione utilizzata nella versione in lingua francese, o le espressioni vicine come significato a «allevamento intensivo» o «allevamento su vasta scala», nelle versioni bulgara, spagnola o ceca (rispettivamente, «забранен е произходът от интензивни животновъдни стопанства», «Prohibida la procedencia de ganaderías intensivas» e «Nesmí pocházet z velkochovu»).
37 Tre versioni linguistiche di tale allegato, vale a dire le versioni danese, neerlandese e portoghese utilizzano invece le nozioni distinte di «allevamento senza terra» o «fuori terra» (rispettivamente, «ikke fra jordløst husdyrbrug», «Het product mag niet afkomstig zijn van niet-grondgebonden veehouderij» e «Proibidos os produtos provenientes das explorações pecuárias “sem terra”»).
38 Al riguardo, occorre ricordare che, dal momento che a tutte le versioni linguistiche di un atto dell’Unione è, per principio, riconosciuto lo stesso valore, in caso di divergenze fra tali versioni, occorre interpretare la disposizione di cui trattasi in funzione dell’impianto generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte [sentenza del 15 giugno 2023, Saint-Louis Sucre (Riconoscimento di un’organizzazione di produttori), C-183/22, EU:C:2023:486, punto 28 e giurisprudenza citata].
39 Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, dalle esigenze inerenti sia all’applicazione uniforme del diritto dell’Unione sia al principio di parità discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione non contenente alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri al fine di determinare il senso e la portata della disposizione stessa devono di norma ricevere, in tutta l’Unione, un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa in questione (sentenze del 18 gennaio 1984, Ekro, 327/82, EU:C:1984:11, punto 11, e del 30 marzo 2023, Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer, C-34/21, EU:C:2023:270, punto 40).
40 Infatti, un approccio sostanzialmente diverso potrebbe determinare differenze tra gli Stati membri che potrebbero ostacolare il funzionamento del mercato interno (v., in tal senso, sentenza del 18 novembre 2021, Visma Enterprise, C-306/20, EU:C:2021:935, punto 38).
41 Nel caso di specie, risulta proprio dal fascicolo di cui dispone la Corte che, tenuto conto delle versioni, anch’esse divergenti, delle disposizioni applicabili precedentemente alle disposizioni pertinenti del regolamento di esecuzione 2021/1165, taluni Stati membri equiparano la nozione di «allevamento industriale» a quella di allevamento «senza terra», mentre altri Stati membri distinguono le due nozioni e definiscono la nozione di «allevamento industriale» con riferimento a requisiti tecnici e a soglie in materia di numero di animali, che sono variabili, o persino a requisiti in termini di alimentazione. Orbene, simili divergenze possono creare distorsioni della concorrenza e pregiudicare la realizzazione degli obiettivi della politica dell’Unione in materia di produzione biologica nonché in materia ambientale.
42 Conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 38 della presente sentenza, occorre esaminare se le nozioni di «allevamento industriale» e di «allevamento senza terra» abbiano, tenuto conto del loro senso abituale nel linguaggio corrente, lo stesso significato.
43 A tal riguardo, occorre rilevare che né il regolamento di esecuzione 2021/1165 né alcun altro testo del diritto dell’Unione definisce i termini «allevamento industriale» o «allevamento senza terra».
44 Secondo il loro significato abituale, i termini «industriale» o «intensivo» si riferiscono a una forma di allevamento su vasta scala, che mira a ottimizzare la resa di tale attività, in particolare aumentando la densità di animali nell’azienda o affrancandosi più o meno fortemente dall’ambiente circostante mediante confinamento di tali animali. Il bestiame vi è generalmente ammassato, sottoposto a condizioni create e controllate artificialmente e allevato con metodi atti a massimizzare la produzione nel più breve lasso di tempo possibile.
45 Come ha inoltre rilevato l’avvocato generale al paragrafo 38 delle sue conclusioni, l’allevamento industriale richiede in generale cospicui investimenti, il ricorso ad alimenti arricchiti e l’uso preventivo di antibiotici. Esso è caratterizzato da un’elevata produttività e può causare un notevole inquinamento ambientale. Inoltre, la protezione specifica del benessere animale non rientra necessariamente tra le priorità.
46 Per quanto riguarda la nozione di «allevamento senza terra», occorre constatare che l’allegato II, parte II, punto 1.1, del regolamento 2018/848 indica che è vietata la «produzione animale “senza terra”», in cui l’agricoltore che intende produrre animali biologici non gestisce terreni agricoli e non ha stipulato un accordo scritto di cooperazione con un agricoltore per quanto riguarda l’uso di unità di produzione biologiche per tali animali. Inoltre, l’articolo 16 del regolamento n. 889/2008 precisa che la produzione animale senza terra, nell’ambito della quale l’allevatore non gestisce i terreni agricoli e/o non ha stipulato un accordo scritto di cooperazione con un altro operatore ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento, è vietata.
47 Secondo la sua accezione abituale nel linguaggio corrente, un allevamento «senza terra» corrisponde infatti a un sistema di allevamento «industriale» o «intensivo» in cui l’approvvigionamento alimentare degli animali non proviene, essenzialmente o totalmente, dall’azienda agricola in cui si trova l’allevamento.
48 Pertanto, sebbene le nozioni di «allevamento industriale» e «allevamento senza terra» rinviino entrambe alla meccanizzazione dei processi di produzione nonché al carattere massivo della medesima, si deve constatare che, contrariamente a quanto sostenuto dall’associazione AFAÏA, esse non hanno lo stesso significato. Come risulta dai punti da 44 a 47 della presente sentenza, la nozione di «allevamento industriale» è notevolmente più ampia di quella di «allevamento senza terra» e pertanto tali nozioni devono essere considerate diverse.
49 Occorre ancora esaminare l’impianto sistematico generale dell’allegato II del regolamento di esecuzione 2021/1165 e la finalità della normativa di cui esso fa parte.
50 Per quanto riguarda l’impianto sistematico generale di tale allegato, come rilevato ai punti da 27 a 34 della presente sentenza, dal combinato disposto dell’articolo 12, paragrafo 1, dell’articolo 24, paragrafo 1, nonché dell’allegato II, parte I, punto 1.9, del regolamento 2018/848 risulta che gli operatori che producono vegetali o prodotti vegetali in produzione biologica possono derogare alle norme previste da tale allegato, utilizzare taluni prodotti e sostanze di produzione non biologica che sono stati autorizzati dalla Commissione, e ciò solo nella misura necessaria.
51 Al riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, le disposizioni derogatorie devono essere interpretate restrittivamente [v., in tal senso, sentenza del 7 febbraio 2023, Confédération paysanne e a. (Mutagenesi casuale in vitro), C-688/21, EU:C:2023:75, punto 49 nonché giurisprudenza citata].
52 Lo stesso vale per la deroga prevista all’allegato II del regolamento di esecuzione 2021/1165, il che implica che i limiti posti da detto allegato a tale autorizzazione, vale a dire, in particolare, il divieto di utilizzare preparati «provenient[i] da allevamenti industriali», devono, al contrario, essere interpretati estensivamente.
53 Orbene, l’interpretazione, sostenuta dall’associazione AFAÏA, secondo cui la nozione di «allevamento industriale» corrisponde unicamente alla nozione di «allevamento senza terra», fa sì che gli effluenti provenienti da tutti gli allevamenti «industriali» diversi da quelli «senza terra» siano autorizzati ai fini dello spargimento in agricoltura biologica. Tale interpretazione equivale quindi a interpretare estensivamente l’ambito di applicazione di detta deroga ed è quindi contraria al principio ricordato al punto 51 della presente sentenza.
54 L’associazione AFAÏA sostiene inoltre che la produzione animale biologica è intrinsecamente connessa all’uso del suolo, circostanza da cui si dovrebbe dedurre, a contrario, che il divieto di cui al procedimento principale riguarda unicamente i prodotti provenienti da allevamenti «senza terra».
55 È vero che, conformemente all’approccio globale che caratterizza l’agricoltura biologica, come ricordato, in particolare, al considerando 40 del regolamento 2018/848, e come risulta dai requisiti di cui all’articolo 5, lettere a) e d), di tale regolamento, la produzione animale deve essere legata al suolo. Tuttavia, ciò implica unicamente che il metodo di allevamento «senza terra» non è compatibile con i principi dell’agricoltura biologica e pertanto è puramente e semplicemente vietato in tale ambito.
56 In aggiunta, dall’articolo 6, lettera l), di detto regolamento risulta che l’agricoltura biologica si basa anche sul ricorso a pratiche zootecniche che rafforzano il sistema immunitario e stimolano le difese naturali contro le malattie, compresi l’esercizio fisico regolare e l’accesso a spazi all’aria aperta e ai pascoli. Inoltre, il medesimo regolamento vieta gli organismi geneticamente modificati nei mangimi e limita notevolmente l’uso dei prodotti fitosanitari.
57 Non si può quindi affermare che l’agricoltura biologica è caratterizzata unicamente da una determinata modalità di gestione dei terreni e, pertanto, che il motivo del divieto di cui al procedimento principale è esclusivamente legato all’uso del suolo.
58 Tale metodo di agricoltura è, più in generale, legato a metodi di produzione virtuosi, come sostanzialmente esposto dal considerando 2 del regolamento 2018/848, e, in particolare, alle condizioni di stabulazione degli animali, sia in termini di libertà di muoversi e di accesso a spazi esterni sia in termini di densità di popolamento.
59 Infatti, sottolineando più volte la propria volontà di assicurare un elevato livello di benessere degli animali nel contesto dell’agricoltura biologica, il legislatore dell’Unione ha inteso mettere in evidenza il fatto che tale modo di produzione agricola è caratterizzato dall’osservanza di norme rinforzate in materia di benessere degli animali in tutti i luoghi e in tutte le fasi di detta produzione in cui sia possibile migliorare ulteriormente tale benessere (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2019, Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs, C-497/17, EU:C:2019:137, punto 38).
60 Alla luce di tali requisiti, non si può ammettere che gli effluenti provenienti dagli allevamenti «industriali» o «intensivi» siano autorizzati come effluenti dell’agricoltura biologica.
61 Tale interpretazione è corroborata dagli obiettivi del regolamento n. 2018/848.
62 Infatti, occorre rilevare che la produzione biologica, come risulta dal considerando 1 del regolamento 2018/848, è un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione alimentare basato sull’interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali nonché l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e norme rigorose di produzione confacenti alle preferenze di un numero crescente di consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali.
63 Come previsto dall’articolo 4 del regolamento 2018/848, tale metodo di produzione mira, in generale, alla tutela dell’ambiente e del clima, a un alto livello di biodiversità e alla conservazione a lungo termine della fertilità dei suoli. Esso tende a contribuire efficacemente a un ambiente non tossico nonché a criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e a soddisfare, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie. Cerca inoltre di promuovere le filiere corte e la produzione locale nelle varie zone dell’Unione nonché di incoraggiare il mantenimento delle razze rare e autoctone in via di estinzione.
64 È inoltre importante vigilare affinché ai consumatori sia garantito che i prodotti che recano il logo biologico dell’Unione siano stati effettivamente ottenuti nel rispetto delle norme più elevate, segnatamente in materia di tutela dell’ambiente e di benessere degli animali (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2019, C-497/17, Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs, EU:C:2019:137, punto 51).
65 Come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 52 e 54 delle sue conclusioni, si deve considerare che le legittime aspettative dei consumatori sono garantite se gli effluenti utilizzati nell’agricoltura biologica provengono da fonti biologiche o, qualora queste ultime non siano sufficienti e unicamente in tal caso, se vengono utilizzati effluenti non biologici, ma che non provengono da allevamenti industriali.
66 Pertanto, una deroga che consenta, in generale, di utilizzare prodotti provenienti da allevamenti industriali o intensivi sarebbe manifestamente contraria a tali obiettivi e contravverrebbe ai requisiti di coerenza nonché ai principi etici e ambientali che sono alla base stessa dell’agricoltura biologica.
67 Occorre aggiungere che tale interpretazione è altresì conforme all’obiettivo perseguito dall’allegato II, parte I, punto 1.9.3, del regolamento 2018/848, che mira a fornire agli agricoltori biologici un’alternativa agli effluenti di allevamento biologici qualora questi ultimi non siano disponibili, e ciò solo nella misura necessaria e limitando al contempo la presenza in tali effluenti di residui indesiderati.
68 Pertanto, si deve considerare che la nozione di «allevamento industriale» di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione 2021/1165 non corrisponde a quella di «allevamento senza terra» e che il divieto previsto da tale allegato riguarda tutti gli allevamenti «industriali» e non unicamente gli allevamenti «senza terra».
69 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’allegato II, terzo comma, del regolamento di esecuzione 2021/1165 deve essere interpretato nel senso che, per quanto riguarda i preparati a base di microrganismi che possono essere utilizzati per migliorare le condizioni generali del suolo o per migliorare la disponibilità di elementi nutritivi nel suolo o nelle colture, l’espressione «proibito se proveniente da allevamenti industriali», utilizzata nella tabella contenuta in tale allegato, non equivale a un divieto dei soli preparati provenienti dagli allevamenti «senza terra», con la precisazione che, conformemente a tale disposizione, i concimi, gli ammendanti e i nutrienti di cui detto allegato vieta l’uso in agricoltura biologica sono quelli ottenuti dall’allevamento industriale e non unicamente quelli provenienti dall’allevamento senza terra.
Sulla seconda questione
70 Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’allegato II, terzo comma, del regolamento di esecuzione 2021/1165 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale il divieto di utilizzare, su terreni biologici, concimi e ammendanti di origine animale «provenient[i] da allevamenti industriali» riguarda gli effluenti di allevamenti in sistemi fessurati o a griglia integrale e che superano le soglie definite nell’allegato I della direttiva VIA nonché quelli di allevamento in gabbie e che superano le stesse soglie.
71 Anzitutto, occorre rilevare che, sebbene la nozione di «allevamento industriale», ai fini della definizione dell’ambito di applicazione di tale divieto, debba, conformemente alla giurisprudenza menzionata al punto 39 della presente sentenza, essere oggetto di un’interpretazione autonoma e uniforme, ciò non toglie che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, i criteri da prendere in considerazione per determinare se un allevamento debba essere qualificato come «industriale» ai sensi dell’allegato II del regolamento di esecuzione 2021/1165 non sono oggetto di misure generali di armonizzazione.
72 Ciò posto, dalla risposta alla prima questione risulta che occorre adottare un’interpretazione della nozione di «allevamento industriale» che porti ad escludere, come alternativa agli effluenti di allevamenti biologici, gli effluenti provenienti da allevamenti su vasta scala che utilizzano metodi di produzione intensivi.
73 Al fine di determinare l’esistenza di un simile allevamento, l’analisi dei criteri pertinenti deve essere oggetto di una valutazione complessiva, fermo restando che, in linea generale, è un insieme di indizi che sarà idoneo a rivelare tale esistenza.
74 Al riguardo, e come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 64, 66 e 80 delle sue conclusioni, possono essere presi in considerazione criteri quali il sistema di allevamento degli animali, la loro mobilità, la loro densità nonché la disponibilità di terre per l’allevamento, la produttività e gli impatti ambientali del medesimo.
75 Lo stesso vale per quanto riguarda il tipo di alimentazione degli animali, i sistemi di profilassi nonché l’uso generalizzato di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione, oppure di ormoni o di sostanze analoghe al fine, in particolare, di controllare la riproduzione. L’uso preventivo di antibiotici e quello di mangimi contenenti organismi geneticamente modificati, vietati dal regolamento 2018/848, possono anch’essi costituire criteri ai fini di qualificare un allevamento come «industriale».
76 Si deve a questo proposito constatare che l’utilizzo di gabbie, di recinti e di gabbie «flat decks» per l’allevamento degli animali è una caratteristica propria dell’allevamento industriale, così come l’utilizzo di sistemi che impediscono agli animali di muoversi a 360 gradi o i sistemi di allevamento senza terra.
77 Per quanto riguarda, in particolare, l’impatto ambientale dell’allevamento, occorre rilevare che l’articolo 4 della direttiva VIA sottopone a una valutazione dell’impatto ambientale i progetti di cui all’allegato I di tale direttiva, tra i quali figurano taluni «[i]mpianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini».
78 Al riguardo, e al pari dell’avvocato generale al paragrafo 69 delle sue conclusioni, si deve considerare che i criteri minimi previsti da tali disposizioni della direttiva VIA, che riguardano certamente i procedimenti di valutazione ambientale, possono fungere da indizi per determinare il carattere industriale di un determinato allevamento.
79 Ciò posto, nei limiti in cui tali criteri si riferiscono a considerazioni quantitative, essi non possono essere sufficienti per qualificare un’azienda come «allevamento industriale», cosicché occorre, a tal fine, prendere in considerazione anche criteri qualitativi, come quelli menzionati ai punti da 74 a 76 della presente sentenza.
80 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’allegato II, terzo comma, del regolamento di esecuzione 2021/1165 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale il divieto di utilizzare, su terreni biologici, concimi e ammendanti di origine animale «provenient[i] da allevamenti industriali» riguarda anche gli effluenti di allevamenti in sistemi fessurati o a griglia integrale e che superano le soglie definite nell’allegato I della direttiva VIA nonché quelli di allevamento in gabbie e che superano le stesse soglie. Tuttavia, ai fini di tale qualificazione, occorre basarsi su un insieme di indizi attinenti, quanto meno, alla salvaguardia del benessere degli animali, al rispetto della biodiversità nonché alla tutela dell’ambiente e del clima.
Sulle spese
81 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
PQM
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) L’allegato II, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi, adottato ai fini dell’applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio,
deve essere interpretato nel senso che:
per quanto riguarda i preparati a base di microrganismi che possono essere utilizzati per migliorare le condizioni generali del suolo o per migliorare la disponibilità di elementi nutritivi nel suolo o nelle colture, l’espressione «proibito se proveniente da allevamenti industriali», utilizzata nella tabella contenuta in tale allegato, non equivale a un divieto dei soli preparati provenienti dagli allevamenti «senza terra», con la precisazione che, conformemente a tale disposizione, i concimi, gli ammendanti e i nutrienti di cui detto allegato vieta l’uso in agricoltura biologica sono quelli ottenuti dall’allevamento industriale e non unicamente quelli provenienti dall’allevamento senza terra.
2) L’allegato II, terzo comma, del regolamento di esecuzione 2021/1165
deve essere interpretato nel senso che:
esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale il divieto di utilizzare, su terreni biologici, concimi e ammendanti di origine animale «provenient[i] da allevamenti industriali» riguarda anche gli effluenti di allevamenti in sistemi fessurati o a griglia integrale e che superano le soglie definite nell’allegato I della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, nonché quelli di allevamento in gabbie e che superano le stesse soglie.
Tuttavia, ai fini di tale qualificazione, occorre basarsi su un insieme di indizi attinenti, quanto meno, alla salvaguardia del benessere degli animali, al rispetto della biodiversità nonché alla tutela dell’ambiente e del clima.