CORTE GIUSTIZIA UNIONE EUROPEA, sez. VI, 05 settembre 2024, n.344
Se è vero che le etichette rivestite di materia plastica o realizzate con astine di polietilene e applicate ai pesci, al fine di monitorarne la migrazione e la crescita nell’ambito di ricerche, possono essere atte ad essere utilizzate a fini scientifici, occorre tuttavia osservare che non sembra abbiano caratteristiche risultanti dalla loro fabbricazione o dal loro adattamento che consentano loro di realizzare prestazioni di alto livello superiori a quelle richieste per usi industriali o commerciali. Tali etichette sembrano poter trovare un uso appropriato anche nell’ambito dell’acquacoltura o della pesca sportiva, a fini industriali o commerciali e quindi non possono essere qualificati come veri e propri ‘strumenti scientifici’ e, di conseguenza, non possono beneficiare dell’esenzione dai dazi doganali.
Nella causa C-344/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Augstaka tiesa (Senats) (Corte suprema, Lettonia), con decisione del 30 maggio 2023, pervenuta in cancelleria il 31 maggio 2023, nel procedimento
Partikas drošibas, dzivnieku veselibas un vides zinatniskais instituts «BIOR»
contro
Valsts ienemumu dienests,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, P.G. Xuereb e A. Kumin (relatore), giudici,
avvocato generale: N. Emiliou
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il Valsts ienemumu dienests, da I. Jaunzeme, generaldirektore;
– per la Commissione europea, da M. Salyková e A. Sauka, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione, da un lato, dell’articolo 46, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU 2009, L 324, pag. 23) e, dall’altro, delle sottovoci tariffarie 3926 90 92 e 3926 90 97 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000 (GU 2000, L 28, pag. 16) (in prosieguo: il «regolamento n. 2658/87»), nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017 (GU 2017, L 282, pag. 1) (in prosieguo: la «NC»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Partikas drošibas, dzivnieku veselibas un vides zinatniskais instituts «BIOR» (Istituto scientifico per la sicurezza alimentare, la salute animale e l’ambiente «BIOR», Lettonia) (in prosieguo: il «BIOR») e il Valsts ienemumu dienests (amministrazione tributaria, Lettonia) in merito alla classificazione doganale e, quindi, ai dazi all’importazione dovuti dal BIOR sulle etichette destinate alla marchiatura di pesci.
Contesto normativo
Il SA
3 Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, nell’ambito dell’Organizzazione mondiale delle Dogane (OMD), e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1). Le note esplicative del SA sono elaborate nell’ambito dell’OMD conformemente alle disposizioni di tale convenzione.
4 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di detta convenzione, ogni parte contraente si impegna a far sì che le sue nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA, in primo luogo, utilizzando tutte le voci e le sottovoci del SA, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici, in secondo luogo, applicando le regole generali per l’interpretazione del SA, nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci senza modificarne la portata, e, in terzo luogo, seguendo l’ordine di numerazione del SA.
5 La regola 3 delle regole generali per l’interpretazione del SA prevede quanto segue:
«Qualora per il disposto della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:
a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o ad una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.
b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.
c) Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione».
6 La nota esplicativa relativa alla regola 3 b) delle regole generali per l’interpretazione del SA è così formulata:
«VI) Questo secondo metodo di classificazione riguarda esclusivamente i casi:
1) di prodotti misti;
2) di prodotti composti da materiali diversi:
3) di prodotti costituiti dall’assemblaggio di oggetti diversi;
(…)
VIII) Il fattore che determina il carattere essenziale varia secondo il tipo di merce in esame. Esso può, ad esempio, essere rappresentato dalla natura della materia costitutiva o degli elementi che compongono l’oggetto in esame, dal loro volume, dalla loro quantità, dal loro peso o valore, dall’importanza di uno dei materiali costitutivi in rapporto all’uso cui è destinata la merce.
(…)».
7 Le note esplicative relative alla voce 3926 90 del SA sono formulate come segue:
«Questa voce comprende i lavori non nominati né compresi altrove di materie plastiche (quali sono definiti nella nota 1 di questo capitolo) o di altre materie delle voci da 39.01 a 39.14 (…)».
La NC
8 Come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, la NC, istituita dalla Commissione europea, disciplina la classificazione doganale delle merci importate nell’Unione europea. Tale nomenclatura riprende le voci e le sottovoci a sei cifre del SA, mentre solo la settima e l’ottava cifra formano suddivisioni che le sono proprie.
9 Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, la Commissione adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle relative aliquote dei dazi doganali conformemente all’articolo 1 di tale regolamento, quale risulta dalle decisioni adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione. Il suddetto regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea al più tardi il 31 ottobre e si applica a partire dal 1º gennaio dell’anno successivo.
10 Ai sensi delle regole generali per l’interpretazione della NC, che figurano nella parte prima, titolo I, sezione A, della NC:
«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:
1 I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
2 a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito. Detto riferimento comprende anche l’oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.
b) Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.
3 Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:
a) la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o ad una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa;
b) i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale;
c) nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.
(…)
6 La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».
11 La parte seconda della NC, intitolata «Tabella dei dazi», contiene la sezione VII, intitolata «Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma». Il capitolo 39 di tale sezione è intitolato «Materie plastiche e lavori di tali materie».
12 La nota 1 di tale capitolo 39 recita come segue:
«Nella [NC], per “materie plastiche” si intendono le materie delle voci da 3901 a 3914, che quando sono state sottoposte ad agenti esterni (generalmente il calore e la pressione con il concorso, se necessario, di un solvente o di un plastificante) sono suscettibili o lo sono state al momento della polimerizzazione o ad uno stadio ulteriore, di assumere per stampaggio, colatura, profilatura, laminatura o qualsiasi altro procedimento, una forma che esse conservano anche quando è cessata questa azione.
Nella [NC] l’espressione “materie plastiche” comprende anche la fibra vulcanizzata. Questa espressione non si applica, tuttavia, alle materie considerate come materie tessili della sezione XI».
13 Detto capitolo 39 comprende le seguenti voci e sottovoci della NC:
Codice NC
Aliquota dei dazi convenzionali (%)
Unità supplementare
(…)
3926
(…)
3926 90
(…)
3926 90 92
6,5
3926 90 97
6,5 (…)
Regolamento n. 1798/75
14 L’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all’importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (GU 1975, L 184, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/79 del Consiglio, dell’8 maggio 1979 (GU 1979, L 134, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1798/75»), prevedeva quanto segue:
«1. Gli strumenti e apparecchi scientifici non contemplati all’articolo 2 e importati esclusivamente a fini non commerciali sono ammessi al beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune allorché:
a) sono destinati:
– agli istituti pubblici o di pubblica utilità aventi come attività principale l’insegnamento o la ricerca scientifica nonché ai servizi che dipendono da un istituto pubblico o di pubblica utilità, aventi come attività principale l’insegnamento o la ricerca scientifica;
– ovvero agli istituti privati aventi come attività principale l’insegnamento o la ricerca scientifica e autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia
e purché
b) strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente non siano attualmente fabbricati nella Comunità.
(…)
3 Per l’applicazione del presente articolo,
– per strumento o apparecchio scientifico si intende uno strumento o un apparecchio che a motivo delle sue caratteristiche tecniche oggettive e dei risultati che permette di ottenere è esclusivamente o principalmente atto alla realizzazione di attività scientifiche;
(…)».
15 I considerando 2 e 3 del regolamento n. 1186/2009 così recitano:
«(2) Salvo specifica deroga stabilita in conformità delle disposizioni del trattato, i dazi della tariffa doganale comune sono applicabili a tutte le merci importate nella Comunità. (…)
(3) Tuttavia, una tassazione di questo tipo non si giustifica in alcune circostanze ben definite, per le quali le condizioni particolari dell’importazione delle merci non richiedono l’applicazione delle misure abituali di protezione dell’economia».
16 Ai sensi dell’articolo 1 di tale regolamento:
«Il presente regolamento determina i casi nei quali, a motivo di circostanze particolari, è accordata, secondo i casi, una franchigia dai dazi all’importazione o dai dazi all’esportazione o la deroga alle misure adottate sulla base dell’articolo 133 del trattato al momento dell’immissione in libera pratica di merci nel territorio doganale della Comunità o della loro esportazione dal medesimo».
17 Il capo XI di detto regolamento, intitolato «Scopi a carattere educativo, scientifico o culturale, strumenti e apparecchi scientifici», contiene gli articoli da 42 a 52.
18 L’articolo 43 del medesimo regolamento è così formulato:
«Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione gli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale di cui all’allegato II destinati:
a) a istituti e a organismi pubblici o di pubblica utilità a carattere educativo, scientifico o culturale;
b) a istituti o a organismi rientranti nelle categorie indicate a fronte di ogni oggetto nella terza colonna dell’allegato II, purché siano stati autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia».
19 L’articolo 44 del regolamento n. 1186/2009 prevede quanto segue:
«1. Fatti salvi gli articoli da 45 a 49, sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione gli strumenti e gli apparecchi scientifici, non contemplati dall’articolo 43, importati esclusivamente per scopi non commerciali.
2 La franchigia di cui al paragrafo 1 si applica unicamente agli strumenti e agli apparecchi scientifici destinati:
a) agli istituti pubblici o di pubblica utilità aventi come attività principale l’insegnamento o la ricerca scientifica nonché ai servizi che dipendono da un istituto pubblico o di pubblica utilità aventi come attività principale l’insegnamento o la ricerca scientifica;
b) agli istituti privati aventi come attività principale l’insegnamento o la ricerca scientifica, autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia».
20 Ai sensi dell’articolo 46, lettera a), di tale regolamento:
Ai fini dell’applicazione degli articoli 44 e 45:
a) per “strumento o apparecchio scientifico” si intende uno strumento o un apparecchio che, per le sue caratteristiche tecniche oggettive e i risultati che consente di ottenere, è esclusivamente o principalmente atto allo svolgimento di attività scientifiche;
(…)».
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1225/2011
21 L’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1225/2011 della Commissione, del 28 novembre 2011, relativo agli articoli da 42 a 52 e agli articoli 57 e 58 del regolamento n. 1186/2009 (GU 2011, L 314, pag. 20), è contenuto nel capo IV di tale regolamento di esecuzione, intitolato «Disposizioni particolari relative all’importazione in franchigia di strumenti o apparecchi scientifici ai sensi degli articoli 44 e 46 del [regolamento n. 1186/2009]». Tale articolo prevede quanto segue:
«Ai fini dell’applicazione dell’articolo 46, lettera a), del [regolamento n. 1186/2009], le “caratteristiche tecniche oggettive” di uno strumento o apparecchio scientifico sono le caratteristiche risultanti dalla fabbricazione di tale strumento o apparecchio o dagli adattamenti che ad esso sono stati apportati rispetto ad uno strumento o apparecchio di tipo corrente, che gli consentono di realizzare prestazioni di alto livello, superiori a quelle normalmente richieste per usi industriali o commerciali.
Qualora, in base alle sue caratteristiche tecniche oggettive, non sia possibile determinare con certezza se uno strumento o un apparecchio debba essere considerato strumento o apparecchio scientifico, occorre accertare l’uso dello strumento o apparecchio di cui è chiesta l’importazione in franchigia. Se da tale verifica risulta che detto strumento o apparecchio è utilizzato per scopi scientifici, gli è riconosciuto il carattere scientifico».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
22 Il BIOR, ricorrente nel procedimento principale, ha importato etichette del tipo «T-bar tag», «streamer tag», «Standard anchor t-bar tag» e «tagging applicators», ossia etichette rivestite di materia plastica o realizzate con astine di polietilene, destinate ad essere applicate ai pesci vivi, al fine di monitorarne la migrazione e la crescita nell’ambito di ricerche scientifiche (in prosieguo: le «etichette di cui trattasi»).
23 Nel giugno 2018 il BIOR ha dichiarato che le etichette di cui trattasi rientravano nella sottovoce 3926 90 92 della NC in quanto «[a]ltri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914» che sono «ottenuti da fogli». Il BIOR ha sostenuto che tali etichette erano «strumenti o apparecchi scientifici» importati esclusivamente per scopi non commerciali. Considerata tale classificazione, dette etichette sono state esentate dai dazi doganali.
24 Con decisione del 20 novembre 2018, l’amministrazione tributaria ha classificato le etichette di cui trattasi nella sottovoce 3926 90 97 della NC come «[a]ltri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914» che non sono «ottenuti da fogli», assoggettati ad un’aliquota di dazio doganale del 6,5%, in quanto tali etichette non potevano essere considerate «strumenti o apparecchi scientifici», ai sensi dell’articolo 46, lettera a), del regolamento n. 1186/2009, poiché dette etichette erano destinate alla marcatura dell’oggetto dello studio scientifico, rendendo possibile la raccolta di informazioni necessarie per la ricerca, ma non a svolgere operazioni specifiche normalmente effettuate con strumenti. Pertanto, con tale decisione, detta amministrazione ha imposto al BIOR il pagamento di dazi doganali per un importo di EUR 612,20 e per un importo di imposta sul valore aggiunto (IVA) pari a EUR 128,56 oltre a penalità di mora.
25 Il BIOR ha proposto ricorso diretto all’annullamento di tale decisione per ottenere l’esenzione dai dazi all’importazione relativi alle etichette di cui trattasi. Con sentenza del 18 settembre 2020, l’Administrativa apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia), pronunciandosi in appello, ha annullato detta decisione e ha accolto l’esenzione. Essa ha ritenuto che le etichette potessero essere considerate «strumenti scientifici», ai sensi dell’articolo 44 e dell’articolo 46, lettera a), del regolamento n. 1186/2009, in quanto utilizzate esclusivamente per scopi scientifici e non commerciali.
26 L’amministrazione tributaria ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza dinanzi all’Augstaka tiesa (Senats) (Corte suprema, Lettonia), giudice del rinvio, lamentando che l’Administrativa apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) aveva interpretato erroneamente la portata dell’esenzione dai dazi all’importazione ai sensi dell’articolo 44 del regolamento n. 1186/2009, in combinato disposto con l’articolo 46, lettera a), dello stesso, in quanto le etichette di cui trattasi sarebbero di natura puramente informativa e non potrebbero essere qualificate come «strumento» ai sensi di tali disposizioni. Inoltre, tale esenzione dovrebbe essere interpretata in modo restrittivo, in conformità alla giurisprudenza della Corte.
27 Il BIOR sostiene che, senza la marcatura dei pesci, non sarebbe possibile per gli scienziati né studiare le tendenze migratorie di tali animali né determinare il loro tasso di sopravvivenza né studiarne la crescita, per cui le etichette di cui trattasi devono essere considerate «strumenti» destinati alla marcatura di oggetti di ricerca scientifica che, in considerazione delle loro caratteristiche tecniche oggettive e dei risultati che consentono di ottenere, sono esclusivamente o principalmente atti allo svolgimento di attività scientifiche. Inoltre, il BIOR sostiene che le etichette sono state importate esclusivamente per scopi non commerciali, il che non è contestato dall’amministrazione tributaria.
28 Il giudice del rinvio fa presente che il BIOR e l’amministrazione tributaria controvertono sulla questione di stabilire se le etichette di cui trattasi debbano essere classificate nella sottovoce 3926 90 92 o 3926 90 97 della NC. Tuttavia, tale giudice precisa che, poiché a entrambe le sottovoci si applica la stessa aliquota del dazio doganale, la questione è di secondaria importanza. Il fattore decisivo sarebbe sapere se tali etichette rientrino nella nozione di «strumento o apparecchio scientifico», ai sensi dell’articolo 46, lettera a), del regolamento n. 1186/2009, nozione che non è stata ancora interpretata dalla Corte.
29 Ciò premesso, il giudice del rinvio fa presente che la Corte ha interpretato tale nozione nel contesto del regolamento n. 1798/75 che, a differenza dell’articolo 44 del regolamento n. 1186/2009, prevedeva un’ulteriore condizione per l’esenzione dai dazi all’importazione, vale a dire il fatto che strumenti e apparecchi di valore scientifico equivalente non fossero fabbricati nella Comunità.
30 Anzitutto, il giudice del rinvio sottolinea che dalla giurisprudenza derivante dalla sentenza del 26 giugno 1986, Nicolet Instrument (203/85, EU:C:1986:269, punto 21) si evince che per «caratteristiche tecniche oggettive» di uno strumento si intendono quelle che, risultanti dalla fabbricazione di tale strumento o dagli adattamenti che ad esso sono stati apportati rispetto ad uno strumento di tipo corrente, gli consentono di realizzare prestazioni superiori a quelle normalmente richieste per usi industriali o commerciali.
31 Dalla giurisprudenza derivante dalle sentenze del 2 febbraio 1978, Universiteitskliniek (72/77, EU:C:1978:21, punto 15), del 29 gennaio 1985, Gesamthochschule Duisburg (234/83, EU:C:1985:30, punto 27), e del 21 gennaio 1987, Control Data Belgium/Commissione (13/84, EU:C:1987:16, punto 16), emergerebbe, poi, che il criterio secondo il quale, per essere considerato uno «strumento o apparecchio scientifico», lo strumento o l’apparecchio in questione deve essere, in considerazione delle sue caratteristiche tecniche oggettive e dei risultati che esso consente di ottenere, «esclusivamente o principalmente atto» allo svolgimento di attività scientifiche, richiederebbe unicamente che tale strumento sia prima di tutto adatto allo svolgimento di attività scientifiche, senza che il fatto che sia anche, ancorché in modo secondario, idoneo ad altri scopi, come lo sfruttamento industriale, costituisca un motivo di squalificazione.
32 Infine, dalla giurisprudenza derivante dalle sentenze del 10 novembre 1983, Gesamthochschule Essen (300/82, EU:C:1983:324, punto 15) e del 26 gennaio 1984, Ludwig-Maximilians-Universität München (45/83, EU:C:1984:31, punti 11, 12 e 14), si evincerebbe che un oggetto che, per sua stessa natura, non è un mezzo di studio, ma uno strumento per la realizzazione di una ricerca scientifica non può rientrare nella nozione di «strumento o apparecchio scientifico», mentre un materiale che, in base alla sua stessa progettazione tecnica e al suo funzionamento serve esso stesso e direttamente come strumento di ricerca scientifica può rientrare in tale nozione.
33 Tuttavia, si porrebbe la questione se la giurisprudenza menzionata ai punti da 30 a 32 della presente sentenza sia applicabile nel caso di specie. A tal riguardo, il giudice del rinvio ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di tale disposizione né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche, dovendo tali disposizioni essere interpretate e applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione.
34 A tal riguardo, dunque, il giudice del rinvio rileva che, secondo il loro significato abituale nel linguaggio corrente, i termini «apparecchio» e «strumento» hanno significati diversi nelle lingue tedesca, inglese, francese e lettone. Quindi, da un lato, per quanto riguarda il termine «apparecchio» si porrebbe la questione se esso debba essere definito come un dispositivo tecnico, un utensile o un’attrezzatura che svolge una funzione o piuttosto come un insieme di elementi tecnici, di utensili o di parti di attrezzatura che svolge una siffatta funzione. Dall’altro, il termine «strumento» potrebbe essere interpretato in modo estensivo in quanto utensile o mezzo che può essere utilizzato per svolgere un lavoro o un compito specifico, oppure in modo restrittivo imponendo l’ulteriore requisito che tale utensile o tale mezzo deve servire a svolgere operazioni concrete normalmente eseguite con strumenti.
35 Date tali circostanze, l’Augstaka tiesa (Senats) (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la nozione di “strumento o apparecchio scientifico” di cui all’articolo 46, lettera a), del [regolamento n. 1186/2009] debba essere interpretata nel senso che esso può includere oggetti che, data la loro struttura tecnica e il loro funzionamento, vengono usati di per sé e direttamente come mezzo di ricerca scientifica.
2) Se la [NC] debba essere interpretata nel senso che la sottovoce [3926 90 92] della [NC] può includere i marcatori di materia plastica per i pesci».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
36 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 46, lettera a), del regolamento n. 1186/2009 debba essere interpretato nel senso che le etichette rivestite di materia plastica o realizzate con astine di polietilene, e che, in base alla loro progettazione tecnica e al loro funzionamento, servono, in quanto tali, come utensile di ricerca scientifica, in quanto apposte a pesci vivi al fine di monitorarne la migrazione e la crescita, rientrano nella nozione di «strumenti» o di «apparecchi», che possono essere definiti «scientifici» ai sensi di tale disposizione.
37 Ai sensi dell’articolo 46, lettera a), del regolamento n. 1186/2009, uno «strumento o apparecchio» può essere definito «scientifico» quando, «per le sue caratteristiche tecniche oggettive e i risultati che consente di ottenere», è «esclusivamente o principalmente atto allo svolgimento di attività scientifiche».
38 In primo luogo, occorre verificare se le etichette di cui trattasi possano essere definite «strumento» o «apparecchio», ai sensi di tale disposizione.
39 A questo proposito, va rilevato che né il regolamento n. 1186/2009 né il regolamento di esecuzione n. 1225/2011 forniscono una definizione della nozione di «strumento» o di «apparecchio» né, a tal riguardo, rinviano al diritto nazionale.
40 Ebbene, da una giurisprudenza costante si evince che la determinazione del significato e della portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione e non effettua alcun rinvio al diritto degli Stati membri va operata conformemente al loro significato abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte (v., in tal senso, sentenze del 5 maggio 2022, DSR – Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes, C-218/21, EU:C:2022:355, punto 29, e del 22 febbraio 2024, Randstad Empleo e a., C-649/22, EU:C:2024:156, punto 41 e giurisprudenza citata).
41 Nel caso di specie, da un lato, secondo il suo significato abituale nel linguaggio corrente, la nozione di «apparecchio» è intesa come un assemblaggio di pezzi destinati a funzionare insieme o un insieme di elementi tecnici organizzati in un insieme più completo di un utensile e che ha una funzione. Ebbene, tenuto conto di quanto emerge dalla decisione di rinvio, non si può ritenere che le etichette di cui trattasi costituiscano un siffatto assemblaggio di pezzi o un siffatto insieme di elementi tecnici, per cui esse non possono rientrare in tale nozione.
42 Dall’altro lato, la nozione di «strumento» designa, secondo il suo significato abituale nel linguaggio corrente, un utensile o un manufatto che consente di eseguire un’operazione o un lavoro. Pertanto, tale nozione è sufficientemente ampia da poter comprendere le etichette di cui trattasi che, secondo le informazioni fornite dal giudice del rinvio, sono utensili o manufatti che servono a marcare pesci vivi.
43 Per quanto riguarda il contesto in cui la nozione di «strumento» si inserisce nella normativa di cui essa fa parte, occorre rilevare che l’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento n. 1186/2009 esenta dai dazi all’importazione gli «strumenti scientifici» importati esclusivamente per scopi non commerciali.
44 Ebbene, secondo una giurisprudenza costante in materia di IVA, applicabile anche in materia di dazi doganali, i termini utilizzati per designare le esenzioni devono essere interpretati restrittivamente, dato che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni cessione di beni e ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo (sentenza del 19 luglio 2012, Lietuvos geležinkeliai, C-250/11, EU:C:2012:496, punto 35 e giurisprudenza citata).
45 A tal riguardo, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione nelle osservazioni scritte, il fatto che il termine «any» compaia prima del termine «instrument» nella versione in lingua inglese dell’articolo 46, lettera a), del regolamento n. 1186/2009 non può suffragare un’interpretazione ampia della nozione di «strumento». Infatti, altre versioni linguistiche di tale disposizione, in particolare, le versioni in lingua tedesca e francese, che fanno rispettivamente riferimento a «diejenigen Instrumente» e a «un instrument», non contengono il termine equivalente «any». Ebbene, secondo costante giurisprudenza, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può fungere da unico fondamento per l’interpretazione di tale disposizione o vedersi riconosciuto carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le disposizioni del diritto dell’Unione devono infatti essere interpretate e applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione. In caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un testo di diritto dell’Unione, la disposizione di cui trattasi deve essere interpretata in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte (sentenza del 21 marzo 2024, Cobult, C-76/23, EU:C:2024:253, punto 25 e giurisprudenza citata).
46 Tuttavia, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che la nozione di «strumento scientifico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1798/75, deve essere interpretata nel senso di includere materiale che serve non già come oggetto, bensì come strumento di ricerca scientifica, vale a dire quando la ricerca viene svolta per mezzo di tale materiale, in modo che il ruolo di detto materiale nell’ambito del processo di ricerca non sia puramente passivo (v., in tal senso, sentenze del 10 novembre 1983, Gesamthochschule Essen, 300/82, EU:C:1983:324, punto 15, e del 26 gennaio 1984, Ludwig-Maximilians-Universität München, 45/83, EU:C:1984:31, punto 11).
47 Ebbene, a parte l’ulteriore condizione per l’esenzione prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1798/75, secondo la quale «strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente [non fossero] fabbricati nella Comunità», che non compare più all’articolo 44, paragrafi 1 e 2, del regolamenton. 1186/2009, condizione che non è determinante ai fini della valutazione della nozione di «strumento scientifico», quest’ultima disposizione è formulata in termini sostanzialmente identici a quelli di tale articolo 3, paragrafo 1. In più, è giocoforza rilevare che l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 1798/75 e l’articolo 46, lettera a), del regolamento n. 1186/2009 definiscono tale nozione in modo assolutamente identico. Pertanto, si deve ritenere che la giurisprudenza relativa all’interpretazione di detta nozione nel contesto del regolamento n. 1798/75, menzionata al punto precedente, sia pertinente ai fini della definizione della stessa nozione ai sensi del regolamento n. 1186/2009.
48 Quindi, occorre ritenere che il termine «strumento», quando deve essere qualificato come «scientifico», può essere inteso nel senso che comprende non solo gli utensili e gli oggetti fabbricati per realizzare un’attività specifica, ma anche il materiale che, in base alla propria progettazione tecnica e al proprio funzionamento, è destinato a servire da strumento di ricerca scientifica, come sembra essere il caso delle etichette di cui trattasi, che sono applicate a pesci vivi, per monitorarne la migrazione e la crescita.
49 Per il resto, il contesto in cui il termine «strumento» si inserisce nel regolamento n. 1186/2009, nel regolamento di esecuzione n. 1225/2011 e nella NC, così come gli obiettivi perseguiti da tali normative, sono poco concludenti per determinare il significato di tale termine.
50 Alla luce di quanto precede, si deve ritenere che, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio svolgere, le etichette di cui trattasi rientrano nella nozione di «strumento», ai sensi dell’articolo 46, lettera a), del regolamento n. 1186/2009.
51 In secondo luogo, per poter essere definite «strumenti scientifici», ai sensi dell’articolo 46, lettera a), del regolamento n. 1186/2009, tali etichette, in considerazione delle loro caratteristiche tecniche oggettive e dei risultati che consentono di ottenere, dovrebbero essere esclusivamente o principalmente atte allo svolgimento di attività scientifiche.
52 Per quanto riguarda la questione se le etichette di cui trattasi presentino «caratteristiche tecniche oggettive», ai sensi di tale disposizione, che le rendono atte allo svolgimento di attività scientifiche, occorre rilevare che, in forza dell’articolo 5, primo comma, del regolamento di esecuzione n. 1225/2011, le «caratteristiche tecniche oggettive» di uno strumento scientifico sono definite come «le caratteristiche risultanti dalla fabbricazione di tale strumento (…) o dagli adattamenti che ad esso sono stati apportati rispetto ad uno strumento (…) di tipo corrente, che gli consentono di realizzare prestazioni di alto livello, superiori a quelle normalmente richieste per usi industriali o commerciali».
53 Nel caso di specie, si tratta di etichette rivestite di materia plastica o realizzate con astine di polietilene e applicate ai pesci, al fine di monitorarne la migrazione e la crescita nell’ambito di ricerche scientifiche. Se è vero che, in base a quanto emerge dalla decisione di rinvio, siffatte etichette sembrano atte ad essere utilizzate a fini scientifici, occorre tuttavia osservare che non sembra abbiano caratteristiche risultanti dalla loro fabbricazione o dal loro adattamento che consentano loro di realizzare prestazioni di alto livello superiori a quelle richieste per usi industriali o commerciali. Infatti, come rilevato in sostanza dalla Commissione nelle osservazioni scritte, etichette come le etichette di cui trattasi sembrano poter trovare un uso appropriato anche nell’ambito dell’acquacoltura o della pesca sportiva, a fini industriali o commerciali.
54 Se è vero che, conformemente all’articolo 5, secondo comma, del regolamento di esecuzione n. 1225/2011, si ritiene che uno strumento utilizzato ai fini di attività scientifiche abbia carattere scientifico, è giocoforza rilevare che tale presunzione si applica unicamente quando non è possibile determinare senza ambiguità, sulla base delle sue caratteristiche tecniche oggettive, se lo strumento in questione debba essere considerato uno «strumento scientifico». Ebbene, alla luce di quanto emerge dal punto precedente, nel caso di specie risulta possibile determinare senza ambiguità che le etichette di cui trattasi non presentano siffatte «caratteristiche tecniche oggettive» che le rendano atte allo svolgimento di attività scientifiche.
55 Pertanto, fatte salve le verifiche spettanti al giudice del rinvio, le etichette di cui trattasi non presentano «caratteristiche tecniche oggettive», ai sensi dell’articolo 46, lettera a), del regolamento n. 1186/2009, in combinato disposto con l’articolo 5 del regolamento di esecuzione n. 1225/2011, che le rendano atte allo svolgimento di attività scientifiche.
56 In ogni caso, anche supponendo che le etichette di cui trattasi abbiano siffatte «caratteristiche tecniche oggettive», esse non sembrano essere, in considerazione di tali caratteristiche e dei risultati che consentono di ottenere, «esclusivamente o principalmente att[e] allo svolgimento di attività scientifiche», ai sensi dell’articolo 46, lettera a), del regolamento n. 1186/2009. Infatti, occorre ricordare che tale requisito implica di verificare se lo strumento di cui trattasi sia, prima di tutto, adatto alle attività scientifiche, vale a dire all’acquisizione e all’approfondimento di conoscenze scientifiche, senza escludere la possibilità che esso sia anche, ancorché in via secondaria, adeguato ad altri scopi, come lo sfruttamento industriale o commerciale (v., per analogia, sentenze del 29 gennaio 1985, Gesamthochschule Duisburg, 234/83, EU:C:1985:30, punto 27, e del 21 gennaio 1987, Control Data Belgium/Commissione, 13/84, EU:C:1987:16, punto 16).
57 Ebbene, alla luce di quanto emerge dal punto 53 della presente sentenza, si deve ritenere che le etichette di cui trattasi non sembrano essere adatte allo svolgimento di attività scientifiche più che ad altri scopi, in particolare industriali o commerciali. Pertanto, sempre fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, tali etichette non sono, in considerazione delle loro caratteristiche tecniche oggettive, quand’anche dimostrate, e dei risultati che consentono di ottenere, «esclusivamente o principalmente atte allo svolgimento di attività scientifiche», ai sensi dell’articolo 46, lettera a), del regolamento n. 1186/2009.
58 Di conseguenza, si deve ritenere, al pari della Commissione e dell’amministrazione tributaria, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, che le etichette di cui trattasi non rientrino nella nozione di «strumento scientifico», ai sensi dell’articolo 46, lettera a), del regolamento n. 1186/2009.
59 Tale constatazione è suffragata sia dalla giurisprudenza menzionata al punto 44 della presente sentenza, secondo la quale i termini impiegati per designare le esenzioni dai dazi all’importazione devono essere interpretati restrittivamente, sia dall’articolo 1 del regolamento n. 1186/2009, letto alla luce dei considerando 2 e 3 di quest’ultimo, ai sensi del quale una franchigia dai dazi all’importazione è giustificata solo in «alcune circostanze ben definite, per le quali le condizioni particolari dell’importazione delle merci non richiedono l’applicazione delle misure abituali di protezione dell’economia».
60 Da quanto precede risulta che occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 46, lettera a), del regolamento n. 1186/2009 deve essere interpretato nel senso che etichette rivestite di materia plastica o realizzate con astine di polietilene e che, in base alla loro progettazione tecnica e al loro funzionamento, servono, in quanto tali, da strumento di ricerca scientifica, essendo applicate a pesci vivi per monitorarne la migrazione e la crescita, non rientrano nella nozione di «strumenti scientifici», ai sensi di tale disposizione.
Sulla seconda questione
61 Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la NC debba essere interpretata nel senso che etichette rivestite di materia plastica o realizzate con astine di polietilene e applicate a pesci vivi a fini di ricerca scientifica rientrino nella sottovoce 3926 90 92 della NC o se siffatte etichette rientrino nella sottovoce 3926 90 97 di tale nomenclatura.
62 In primo luogo, occorre osservare, al pari del giudice del rinvio e della Commissione, che tale questione è di importanza secondaria per poter risolvere la controversia principale, dal momento che l’aliquota del dazio doganale applicabile alle merci rientranti in ciascuna di queste due sottovoci è identica, ossia il 6,5%.
63 Non è tuttavia escluso che il giudice del rinvio debba decidere se l’amministrazione tributaria abbia proceduto ad una classificazione doganale corretta per quanto riguarda le etichette di cui trattasi, anche se ciò non ha alcun impatto sull’aliquota del dazio doganale applicabile.
64 In secondo luogo, occorre ricordare che, quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui applicazione permetterà a quest’ultimo di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione. Infatti, la qualificazione delle merci in questione ai fini della loro classificazione tariffaria è il risultato di un accertamento puramente materiale, che non spetta alla Corte effettuare nell’ambito di un rinvio pregiudiziale (sentenza del 27 aprile 2023, X e Inspecteur van de Belastingdienst Douane, C-107/22, EU:C:2023:346, punto 17 e giurisprudenza citata).
65 Peraltro, ai sensi della regola generale 1 per l’interpretazione della NC, la classificazione doganale delle merci nella NC è determinata secondo il testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, tenendo presente che la formulazione dei titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli ha valore meramente indicativo. Per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce di detta nomenclatura e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli (sentenza del 27 aprile 2023, X e Inspecteur van de Belastingdienst Douane, C-107/22, EU:C:2023:346, punto 18 e giurisprudenza citata).
66 Inoltre, la Corte ha ripetutamente dichiarato che, nonostante il fatto che le note esplicative del SA, da un lato, e della NC, dall’altro, non abbiano efficacia vincolante, esse costituiscono strumenti importanti per garantire l’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e, come tali, forniscono un valido orientamento per l’interpretazione della stessa (sentenza del 27 aprile 2023, X e Inspecteur van de Belastingdienst Douane, C-107/22, EU:C:2023:346, punto 19 e giurisprudenza citata).
67 Dalla formulazione della voce 3926 della NC si evince che questa comprende «[a[ltri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914».
68 Inoltre, la nota 1 del capitolo 39 della NC definisce la nozione di «materie plastiche» come comprendente in particolare «le materie delle voci da 3901 a 3914, che quando sono state sottoposte ad agenti esterni (generalmente il calore e la pressione con il concorso, se necessario, di un solvente o di un plastificante) sono suscettibili o lo sono state al momento della polimerizzazione o ad uno stadio ulteriore, di assumere per stampaggio, colatura, profilatura, laminatura o qualsiasi altro procedimento, una forma che esse conservano anche quando è cessata questa azione».
69 Ebbene, la decisione di rinvio non contiene elementi che destino dubbi sulla pertinenza di una classificazione delle etichette di cui trattasi nella voce 3926 della NC, come definita nella nota 1 del capitolo 39 della NC.
70 Ciò premesso, spetterà al giudice del rinvio verificare se, come sostenuto dalla Commissione nelle osservazioni scritte, le etichette del tipo «streamer tag» contengano, oltre alla striscia di polietilene, una punta metallica utilizzata per fissare le etichette al pesce. Infatti, se così fosse, occorrerebbe procedere alla classificazione doganale di tali etichette in applicazione della regola generale 3 per l’interpretazione della NC.
71 A tal riguardo, dalla regola generale 3, lettera a), per l’interpretazione della NC si evince che la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche. Ebbene, nel caso di etichette che, oltre ad una striscia di polietilene, presentano una punta metallica, occorre notare che le due parti di tali etichette sono costituite da materie che non rientrano nella stessa voce della NC, per cui tali voci devono essere considerate ugualmente specifiche e non appare quindi possibile una classificazione doganale secondo tale regola generale.
72 Se il giudice del rinvio dovesse giungere alla conclusione che è effettivamente così, ai fini della classificazione doganale delle etichette del tipo «streamer tag» occorrerebbe applicare la regola generale 3, lettera b), per l’interpretazione della NC, secondo la quale «[i] prodotti misti [e] i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della [regola generale 3 lettera a), per l’interpretazione della NC], sono classificati (…) secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale».
73 Tale carattere essenziale può essere determinato chiedendosi se il prodotto, privato dell’uno o dell’altro dei suoi componenti, manterrebbe o no le proprietà che lo caratterizzano. Come indicato al punto VIII della nota esplicativa del SA relativa alla regola 3, lettera b), delle regole generali per l’interpretazione del SA, che corrisponde alla regola generale 3, lettera b), per l’interpretazione della NC, il fattore che determina il carattere essenziale può essere ad esempio rappresentato, a seconda del tipo di prodotto, dalla natura della materia costitutiva o degli oggetti che lo compongono, dal loro volume, dalla loro quantità, dal loro peso, dal loro valore o dall’importanza di una delle materie costitutive allo scopo dell’utilizzo di tali prodotti (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2023, PR Pet, C-24/22, EU:C:2023:507, punto 66 e giurisprudenza citata).
74 Nel caso di specie, se, come sostiene la Commissione, la punta metallica di cui sono munite le etichette del tipo «streamer tag» serve unicamente a fissarle sul corpo del pesce, si dovrebbe ritenere che la striscia di polietilene di cui sono fatte tali etichette conferisca alle stesse il loro carattere essenziale, per cui, secondo la regola generale 3, lettera b), per l’interpretazione della NC, dette etichette dovrebbero essere classificate nella voce 3926 della NC, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.
75 In tal caso, il giudice del rinvio dovrà verificare, in base a quanto si evince dalla regola generale 1 per l’interpretazione della NC e dalla giurisprudenza menzionata ai punti da 64 a 66 della presente sentenza, in quale sottovoce della voce 3926 della NC le etichette di cui trattasi possano essere classificate, tenuto conto delle loro caratteristiche e proprietà oggettive, fermo restando che la decisione di rinvio non contiene alcun elemento che possa giustificare la classificazione di tali etichette in una sottovoce diversa dalla sottovoce 3926 90 97 della NC, intitolata «altri».
76 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che la NC deve essere interpretata nel senso che etichette rivestite di materia plastica o realizzate con astine di polietilene e applicate a pesci vivi a fini di ricerca scientifica rientrano nella sottovoce 3926 90 97 della NC, a condizione, tuttavia, che tali etichette siano costituite esclusivamente da «materie plastiche», ai sensi della nota 1 del capitolo 39 della NC, o che la materia plastica conferisca alle stesse il loro carattere essenziale, qualora si tratti di prodotti misti o di lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti, ai sensi della regola generale 3, lettera b), per l’interpretazione della NC, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della lettera a) di tale regola generale.
Sulle spese
77 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
PQM
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:
1) L’articolo 46, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali,
deve essere interpretato nel senso che:
etichette rivestite di materia plastica o realizzate con astine di polietilene e che, in base alla loro progettazione tecnica e al loro funzionamento, servono, in quanto tali, da strumento di ricerca scientifica, essendo applicate a pesci vivi per monitorarne la migrazione e la crescita, non rientrano nella nozione di «strumenti scientifici», ai sensi di tale disposizione.
2) La nomenclatura combinata, contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura doganale e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000, nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017,
deve essere interpretata nel senso che:
etichette rivestite di materia plastica o realizzate con astine di polietilene e applicate a pesci vivi a fini di ricerca scientifica rientrano nella sottovoce 3926 90 97 di tale nomenclatura, a condizione, tuttavia, che tali etichette siano costituite esclusivamente da «materie plastiche», ai sensi della nota 1 del capitolo 39 della suddetta nomenclatura, o che la materia plastica conferisca alle stesse il loro carattere essenziale, qualora si tratti di prodotti misti o di lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti, ai sensi della regola generale 3, lettera b), delle regole generali per l’interpretazione della stessa nomenclatura, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della lettera a) di tale regola generale.