DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 19 dicembre 2023 (in Gazz. Uff. 6 giugno 2024, n. 131)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 19 dicembre 2023 (in Gazz. Uff. 6 giugno 2024, n. 131)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 19 dicembre 2023 (in Gazz. Uff. 6 giugno 2024, n. 131). – Proroga dei regimi sperimentali dell’indicazione di origine da riportare nell’etichetta degli alimenti.

IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA,

DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE

E DELLE FORESTE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE IMPRESE

E DEL MADE IN ITALY

e con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

Visto, in particolare, l’art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario usato nella preparazione degli alimenti, subordinandone, ai sensi del successivo paragrafo 8, l’applicazione all’adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 2018, recante modalità di applicazione dell’art. 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2017;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2017, recante «Indicazione dell’origine in etichetta del riso»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2017, recante «Indicazione dell’origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 16 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018, recante «Indicazione dell’origine in etichetta del pomodoro»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2020, n. 3356, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 dell’8 luglio 2020, recante la proroga al 31 dicembre 2021 del termine indicato all’art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell’origine in etichetta del grano duro per paste di semola di grano duro», del termine indicato all’art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell’origine, in etichetta, del riso», nonché del termine indicato dall’art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell’origine in etichetta del pomodoro»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute del 6 agosto 2020, recante «Disposizioni per l’indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell’etichetta delle carni suine trasformate», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 16 settembre 2020;

Visto il decreto interministeriale n. 680636 del 28 dicembre 2021 «Proroga della etichettatura di origine obbligatoria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2022, recante la proroga al 31 dicembre 2022 del termine finale di efficacia del regime sperimentale previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell’origine in etichetta del riso»; dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell’origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro»; dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell’origine in etichetta del pomodoro»; dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute del 6 agosto 2020, recante «Disposizioni per l’indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell’etichetta delle carni suine trasformate»; nonché, dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari»;

Visto il decreto interministeriale n. 655237 del 21 dicembre 2022 «Proroga dei regimi sperimentali dell’indicazione di origine da riportare nell’etichetta degli alimenti, alla luce delle consultazioni in corso di modifica del regolamento UE n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2023, recante la proroga al 31 dicembre 2023 del termine di efficacia del regime sperimentale previsto dai citati decreti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visti l’art. 1, comma 1, lettere a) e b); l’art. 2 e l’art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, con il quale il «Ministero dello sviluppo economico» assume la denominazione «Ministero delle imprese e del made in Italy» ed il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» assume la denominazione «Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Considerata l’esigenza di prorogare il termine finale di efficacia dei regimi sperimentali riguardanti l’indicazione di origine da riportare nell’etichetta, alla luce delle consultazioni in corso sulla modifica del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;

Decretano:

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) al riso come definito dalla legge 18 marzo 1958, n. 325 (di cui al codice doganale 1006);

b) alle paste alimentari di grano duro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, ad eccezione delle paste di cui agli articoli 9 e 12 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica;

c) ai derivati del pomodoro di cui all’art. 24 della legge 28 luglio 2016, n. 154;

d) ai sughi e salse preparate a base di pomodoro (di cui al codice doganale 21032000), ottenuti mescolando uno o più dei derivati di cui al punto c) con altri prodotti di origine vegetale o animale, il cui peso netto totale è costituito per almeno il 50% dai derivati di cui al punto c);

e) a tutti i tipi di latte ed ai prodotti lattiero-caseari di cui all’allegato 1 del decreto ministeriale 9 dicembre 2016, preimballati ai sensi dell’art. 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011, destinati al consumo umano;

f) carni di ungulati domestici della specie suina macinate, separate meccanicamente, preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina.

2. Resta fermo il criterio di acquisizione dell’origine ai sensi della vigente normativa europea.

Art. 2 Termine finale di efficacia del regime sperimentale

1. È fissato al 31 dicembre 2024 il termine finale di efficacia del regime sperimentale previsto:

a) daldecreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell’origine in etichetta del grano duro per paste di semola di grano duro»;

b) dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell’origine, in etichetta, del riso»;

c) dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell’origine in etichetta del pomodoro»;

d) dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute del 6 agosto 2020, recante «Disposizioni per l’indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell’etichetta delle carni suine trasformate»;

e) dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori»;

Il presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 19 dicembre 2023 (in Gazz. Uff. 6 giugno 2024, n. 131)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 19 dicembre 2023 (in Gazz. Uff. 6 giugno 2024, n. 131). – Proroga dei regimi sperimentali dell’indicazione di origine da riportare nell’etichetta degli alimenti.

IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA,

DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE

E DELLE FORESTE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE IMPRESE

E DEL MADE IN ITALY

e con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

Visto, in particolare, l’art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario usato nella preparazione degli alimenti, subordinandone, ai sensi del successivo paragrafo 8, l’applicazione all’adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 2018, recante modalità di applicazione dell’art. 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2017;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2017, recante «Indicazione dell’origine in etichetta del riso»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2017, recante «Indicazione dell’origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 16 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018, recante «Indicazione dell’origine in etichetta del pomodoro»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2020, n. 3356, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 dell’8 luglio 2020, recante la proroga al 31 dicembre 2021 del termine indicato all’art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell’origine in etichetta del grano duro per paste di semola di grano duro», del termine indicato all’art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell’origine, in etichetta, del riso», nonché del termine indicato dall’art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell’origine in etichetta del pomodoro»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute del 6 agosto 2020, recante «Disposizioni per l’indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell’etichetta delle carni suine trasformate», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 16 settembre 2020;

Visto il decreto interministeriale n. 680636 del 28 dicembre 2021 «Proroga della etichettatura di origine obbligatoria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2022, recante la proroga al 31 dicembre 2022 del termine finale di efficacia del regime sperimentale previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell’origine in etichetta del riso»; dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell’origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro»; dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell’origine in etichetta del pomodoro»; dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute del 6 agosto 2020, recante «Disposizioni per l’indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell’etichetta delle carni suine trasformate»; nonché, dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari»;

Visto il decreto interministeriale n. 655237 del 21 dicembre 2022 «Proroga dei regimi sperimentali dell’indicazione di origine da riportare nell’etichetta degli alimenti, alla luce delle consultazioni in corso di modifica del regolamento UE n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2023, recante la proroga al 31 dicembre 2023 del termine di efficacia del regime sperimentale previsto dai citati decreti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visti l’art. 1, comma 1, lettere a) e b); l’art. 2 e l’art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, con il quale il «Ministero dello sviluppo economico» assume la denominazione «Ministero delle imprese e del made in Italy» ed il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» assume la denominazione «Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Considerata l’esigenza di prorogare il termine finale di efficacia dei regimi sperimentali riguardanti l’indicazione di origine da riportare nell’etichetta, alla luce delle consultazioni in corso sulla modifica del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;

Decretano:

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) al riso come definito dalla legge 18 marzo 1958, n. 325 (di cui al codice doganale 1006);

b) alle paste alimentari di grano duro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, ad eccezione delle paste di cui agli articoli 9 e 12 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica;

c) ai derivati del pomodoro di cui all’art. 24 della legge 28 luglio 2016, n. 154;

d) ai sughi e salse preparate a base di pomodoro (di cui al codice doganale 21032000), ottenuti mescolando uno o più dei derivati di cui al punto c) con altri prodotti di origine vegetale o animale, il cui peso netto totale è costituito per almeno il 50% dai derivati di cui al punto c);

e) a tutti i tipi di latte ed ai prodotti lattiero-caseari di cui all’allegato 1 del decreto ministeriale 9 dicembre 2016, preimballati ai sensi dell’art. 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011, destinati al consumo umano;

f) carni di ungulati domestici della specie suina macinate, separate meccanicamente, preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina.

2. Resta fermo il criterio di acquisizione dell’origine ai sensi della vigente normativa europea.

Art. 2 Termine finale di efficacia del regime sperimentale

1. È fissato al 31 dicembre 2024 il termine finale di efficacia del regime sperimentale previsto:

a) daldecreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell’origine in etichetta del grano duro per paste di semola di grano duro»;

b) dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell’origine, in etichetta, del riso»;

c) dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell’origine in etichetta del pomodoro»;

d) dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute del 6 agosto 2020, recante «Disposizioni per l’indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell’etichetta delle carni suine trasformate»;

e) dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori»;

Il presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.