DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 18 aprile 2024 (in Gazz. Uff. 5 giugno 2024, n. 130)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 18 aprile 2024 (in Gazz. Uff. 5 giugno 2024, n. 130)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 18 aprile 2024 (in Gazz. Uff. 5 giugno 2024, n. 130). – Modifica del decreto 20 maggio 2022 – Contratti di filiera settore della pesca e dell’acquacoltura – Definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure per l’attuazione dei contratti di filiera e relative misure agevolative per la realizzazione dei programmi. 

IL DIRETTORE GENERALE

della pesca marittima e dell’acquacoltura

Visto l’art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) che istituisce i contratti di filiera e di distretto, al fine di favorire l’integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate;

Visto l’art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) che stabilisce che i criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4 e, in particolare, l’art. 1 recante l’estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e in particolare, l’art. 10-ter, comma 1;

Visti il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 in materia di orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, il decreto legislativo 25 maggio 2004, n. 154, recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura;

Visto il comma 4-ter dell’art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativo all’introduzione del «contratto di rete» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l’art. 5, rubricato «Procedura valutativa»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2023, ammesso alla registrazione dell’UCB al n. 92 del 16 marzo 2023 e dalla Corte dei conti al n. 434 del 13 aprile 2023, con il quale è stato conferito al dott. Francesco Saverio Abate l’incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178 recante la riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Vista la direttiva generale del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2024, approvata con decreto ministeriale n. 45910 del 31 gennaio 2024 registrata alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280;

Vista la direttiva generale del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica, approvata con decreto prot. n. 64727 del 9 febbraio 2024 per l’attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2024» rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica;

Visti gli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura (2023/C 107/01);

Visto il regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, gli articoli 17, 19 e 30;

Vista la decisione della Commissione europea del 26 marzo 2024, C(2024) 2071 final, relativa all’aiuto di Stato/Italia: SA.109663 (2023/N) – Misure volte ad agevolare l’attuazione dei programmi per i contratti di filiera nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modifiche;

Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/1996, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/1993, (CE) n. 1627/1994 e (CE) n. 1966/2006;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell’8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi;

Visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», con cui è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR;

Visto l’art. 1, comma 2, del citato decreto che ha definito l’elenco degli interventi finanziati tra cui, alla lettera h), i «Contratti di filiera e di distretto per i settori agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo», con una dotazione complessiva di 1.203,3 milioni di euro per le annualità dal 2021 al 2026;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021 emanato ai sensi dell’art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, che individua per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali;

Visto l’allegato 1 al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021 e, in particolare, la Scheda progetto relativa ai «Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo»;

Visto il decreto ministeriale n. 673777 del 22 dicembre 2021 recante i criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione dei contratti di filiera nel settore agroalimentare con le relative misure agevolative per la realizzazione dei programmi ed in particolare l’art. 1, lettera y) recante l’individuazione del soggetto istruttore;

Visto il decreto dipartimentale prot. n. 170550 del 13 aprile 2022 recante la ripartizione delle risorse a valere sul capitolo 7373, per settore ed in particolare l’art. 1 recante l’assegnazione di euro 50.000.000,00 alla filiera della pesca e acquacoltura, registrato in UCB alla data del 15 aprile 2022 con il n. 133 e dalla Corte dei conti alla data del 10 maggio 2022 con il numero n. 435;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e, in particolare, i commi da 354 a 361 dell’art. 1, relativi all’istituzione, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a., del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale;

Vista la delibera del CIPESS n. 6 del 15 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2022, adottata ai sensi del comma 356 dell’art. 1 della citata legge n. 311/2004, con la quale, tra l’altro, è stata fissata la misura minima del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati, la durata massima del piano di rientro, nonché approvata la convenzione-tipo che regola i rapporti tra la CDP S.p.a. e il sistema bancario, nella quale risultano definiti i compiti e le responsabilità dei soggetti firmatari della convenzione e del soggetto finanziatore;

Visto il decreto direttoriale – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura prot. n. 229127 del 20 maggio 2022 «Contratti di filiera settore della pesca e dell’acquacoltura – Definizione criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione dei contratti di filiera e le relative misure agevolative per la realizzazione dei programmi»;

Considerato che l’art. 19, comma 7 del citato decreto direttoriale prot. n. 229127 del 20 maggio 2022, prevede che il Ministero «si impegna a modificare il presente decreto laddove le regole dell’UE in materia di aiuti di Stato applicabili al settore della pesca e dell’acquacoltura dovessero essere modificate»;

Visto il decreto direttoriale con il quale è stato approvato l’avviso n. 300946 del 6 luglio 2022, recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera nei settori della pesca e dell’acquacoltura e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al decreto del direttore della Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura prot. n. 229127 del 20 maggio 2022;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 e, in particolare, l’art. 1, che riprogramma le risorse a valere sul Piano complementare nazionale e, conseguentemente, permette di realizzare i progetti entro il 31 dicembre 2028;

Visto il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 131169 del 19 marzo 2024 recante «Modifiche normative apportate al decreto ministeriale n. 673777 del 22 dicembre 2021 di attuazione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, art. 1»;

Considerato che con il sopracitato decreto ministeriale i programmi a valere sul Piano nazionale complementare devono essere realizzati entro il quarto anno dalla data di sottoscrizione del contratto di filiera ed in ogni caso entro il 31 dicembre 2028;

Ritenuto necessario, in applicazione alla normativa sopra richiamata modificare il decreto direttoriale – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura prot. n. 229127 del 20 maggio 2022;

Decreta:

Art. 1 Modifica

Il decreto direttoriale prot. n. 229127 del 20 maggio 2022 è modificato come segue:

il contenuto dell’art. 1, «Definizioni», è sostituito dal seguente:

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «accordo di filiera»: l’accordo sottoscritto dai diversi soggetti della filiera ittica, operanti in un ambito territoriale multiregionale, ivi comprese le Province autonome di Trento e di Bolzano, che individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari;

b) «avvio dei lavori del progetto o dell’attività»: data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all’investimento o data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l’attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima; l’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell’attività»;

c) «banca finanziatrice»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», aderente alla convenzione da sottoscriversi tra il Ministero e CDP per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla concessione dei finanziamenti;

d) «banca autorizzata»: la banca finanziatrice indicata come tale dal soggetto proponente in sede di domanda per l’accesso al contratto di filiera e individuata fra quelle iscritte nell’apposito elenco gestito dal Ministero e, pertanto, autorizzata ad espletare gli adempimenti previsti dalla convenzione tra il Ministero e CDP.  Resta inteso che la banca autorizzata deve comunque coincidere con una delle banche finanziatrici dello specifico contratto di filiera;

e) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

f) «contratto di filiera»: il contratto tra il Ministero e i soggetti beneficiari che, per il tramite del soggetto proponente, hanno sottoscritto un accordo di filiera, finalizzato alla realizzazione di un programma integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione ittica, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera in un ambito territoriale multiregionale;

g) «contratto di rete»: il contratto di cui all’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;

h) «contributo in conto capitale»: il contributo a fondo perduto, calcolato in percentuale delle spese ammissibili, erogato dal Ministero;

i) «Equivalente sovvenzione lordo»: importo dell’aiuto se fosse stato erogato all’impresa beneficiaria sotto forma di contributo a fondo perduto (sovvenzione), al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

j) «filiera ittica»: l’insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

k) «finanziamento»: l’insieme del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario;

l) «finanziamento agevolato»: il finanziamento a medio-lungo termine, a valere sulle risorse del FRI, concesso da CDP al soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione;

m) «finanziamento bancario»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla banca finanziatrice al soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione;

n) «FRI»: il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all’art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni;

o) «Ministero»: il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

p) «Organismo di ricerca e di diffusione delle conoscenze» o «organismo di ricerca»: come definito dall’art. 2, punto 83 del regolamento (UE) n. 651/2014;

q) «PMI»: le piccole e medie imprese che soddisfano i criteri di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2022/2473 o del regolamento (UE) n. 651/2014;

r) «prodotto della pesca e dell’acquacoltura»: i prodotti della pesca e dell’acquacoltura elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

s) «progetto»: il programma di interventi proposto dal singolo soggetto beneficiario aderente ad un accordo di filiera;

t) «ricerca fondamentale»: come definito dall’art. 2, punto 84 del regolamento (UE) n. 651/2014;

u) «ricerca industriale»: come definito dall’art. 2, punto 85 del regolamento (UE) n. 651/2014;

v) «sviluppo sperimentale»: come definito dall’art. 2, punto 86 del regolamento (UE) n. 651/2014;

w) «programma»: l’insieme dei progetti proposti dai soggetti della filiera aderenti ad un accordo di filiera;

x) «provvedimenti»: i bandi emanati dal Ministero in attuazione del presente decreto;

y) «prodotti della pesca e dell’acquacoltura»: i prodotti elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

z) «settore della pesca e dell’acquacoltura»: il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca o dell’acquacoltura;

aa) «soggetto beneficiario»: l’impresa ammessa alle agevolazioni previste da ciascun provvedimento;

bb) «soggetti della filiera»: le imprese che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione;

cc) «soggetto gestore»: il Ministero, ovvero il soggetto da questo incaricato, ai sensi dell’art. 10-ter del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sulla base di quanto indicato nei provvedimenti;

dd) «soggetto istruttore»: la banca autorizzata o, nel caso di agevolazioni concesse nella sola forma di contributo in conto capitale, la società di cui all’art. 8 del decreto ministeriale n. 174/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, che svolgono i compiti di cui all’art. 8, comma 2, del presente decreto. La facoltà di avvalersi del soggetto istruttore e le specifiche attività a esso demandate sono stabilite nei singoli provvedimenti;

ee) «soggetto proponente»: il soggetto, individuato dai soggetti beneficiari, che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa l’esecuzione del programma, nonché la rappresentanza dei soggetti beneficiari per tutti i rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione del contributo in conto capitale, con esclusione dei provvedimenti di revoca delle agevolazioni;

ff) «trasformazione e commercializzazione»: l’intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco o del prelievo e l’ottenimento del prodotto finale.

il contenuto dell’art. 2 «Ambito operativo» è sostituito dal seguente:

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall’art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione dei contratti di filiera e le relative misure agevolative per la realizzazione dei programmi.

Gli interventi di cui al presente decreto sono diretti a concedere aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, par. 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Questi possono essere concessi nel rispetto delle seguenti modalità:

a) per quanto riguarda gli aiuti di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto: gli aiuti sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto e alle citate tabelle. Per questi aiuti si procede alla notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3 del TFUE. Nessun aiuto viene concesso prima che la procedura di notifica abbia condotto a una decisione finale di autorizzazione della Commissione europea.

b) per quanto riguarda gli aiuti di cui alla tabella 4 dell’allegato A, che fa parte integrante del presente decreto: gli aiuti sono concessi nel rispetto delle disposizioni contenute nella citata tabella 4, che riprende l’art. 30 del regolamento (UE) n. 651/2014, e nel Capo I del medesimo regolamento, che esenta dall’obbligo di notifica. In caso di contrasto tra le norme contenute nel presente decreto, o nella tabella 4 dell’allegato A, e quelle di cui al citato regolamento, prevalgono le norme di quest’ultimo. Qualora gli aiuti individuali dovessero superare le soglie di cui all’art. 4 del citato regolamento, si procede a notifica dei singoli aiuti individuali;

c) in deroga alla disposizione di cui alla lettera a), nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del presente decreto e la data di adozione della decisione di autorizzazione della Commissione a conclusione della procedura di notifica di cui alla lettera a), gli aiuti sono concessi sulla base del regolamento (UE) 2022/2473. In particolare, gli aiuti di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono concessi nel rispetto di dette tabelle, che riprendono i pertinenti articoli del regolamento (UE) 2022/2473, e del Capo I (disposizioni comuni, articoli da 1 a 9) del medesimo regolamento. In particolare, possono beneficiare degli aiuti di cui alle citate tabelle solamente le PMI, nel rispetto delle soglie di notifica di cui all’art. 3 del citato regolamento e dell’effetto di incentivazione di cui all’art. 6 del medesimo regolamento. Qualora gli aiuti individuali dovessero superare le soglie di cui all’art. 3 del citato regolamento, si procede a notifica dei singoli aiuti individuali oppure si attende la conclusione della procedura di notifica di cui alla lettera. Nel periodo sopra indicato, in caso di contrasto tra le norme contenute nel presente decreto, o nell’allegato A, e quelle di cui al regolamento (UE) 2022/2473, prevalgono le norme di quest’ultimo.

2. Gli interventi agevolativi sono attuati con provvedimenti che individuano, nel rispetto di quanto già previsto nel presente decreto, l’ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l’intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti.

il contenuto dell’art. 3 «Misure agevolative» è sostituito dal seguente:

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nella forma del contributo in conto capitale e/o del finanziamento agevolato. I provvedimenti, stabiliscono la combinazione tra le due forme di agevolazione in base a elementi obiettivi, quali la localizzazione del beneficiario, la dimensione dell’impresa, le caratteristiche della filiera interessata, la tipologia e l’entità dell’intervento e l’importo dell’aiuto richiesto. L’agevolazione viene concessa prevalentemente (o esclusivamente) sotto forma di contributo in conto capitale solo a imprese di piccole e medie dimensioni. Alle imprese di grandi dimensioni, l’agevolazione sotto forma di contributo in conto capitale viene combinata con il finanziamento agevolato in maniera tale da non essere prevalente.

2. Le agevolazioni sono concesse con procedura valutativa applicata alle domande presentate dai soggetti proponenti, per la selezione dei programmi/progetti, sulla base dei criteri e dei parametri di valutazione previsti nei provvedimenti.

3. Possono essere ammessi alle agevolazioni i contratti di filiera che prevedono programmi i cui progetti riguardano le seguenti iniziative:

a) investimenti nelle imprese di pesca e acquacoltura connessi con l’attività produttiva;

b) investimenti per la trasformazione di prodotti ittici;

c) investimenti per la commercializzazione di prodotti ittici, per la partecipazione dei produttori di prodotti ittici ai regimi di qualità e per la realizzazione di campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura sostenibili;

d) progetti di ricerca e sviluppo nel settore ittico.

4. Gli aiuti ammissibili nell’ambito delle iniziative di cui al comma 3 sono definiti nell’allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.

5. Gli aiuti di cui al presente decreto:

a) non riguardano le misure di cui al punto (135) degli «Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura» (2023/C 107/01);

b) non comportano il mancato rispetto delle norme di cui al regolamento (UE) n. 1379/2013 che disciplina l’organizzazione comune dei mercati;

c) non comportano un aumento della capacità di pesca o la costruzione di nuovi pescherecci e che direttamente e automaticamente provocano il mancato rispetto, da parte dello Stato membro, dell’art. 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dei limiti di capacità di pesca di cui all’allegato II dello stesso.

6. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto sono individuate:

a) a valere sul capitolo 7373 dello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, avente a oggetto «Contributi per i contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo e su cui trovano copertura le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, per le agevolazioni concesse nella forma del contributo in conto capitale;

b) a valere sulle disponibilità del FRI, nei limiti della quota e secondo i criteri e le modalità stabiliti dal CIPE ai sensi dell’art. 1, comma 355 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato;

c) a valere su ulteriori disponibilità del Ministero.

7. Per quanto riguarda le agevolazioni di cui al paragrafo 3, lettera a), b), c) e d) del presente articolo, non è previsto il finanziamento di interventi che comportano una violazione indissociabile del diritto dell’UE, in particolare:

a) aiuti la cui concessione è subordinata all’obbligo per il beneficiario di avere la propria sede in Italia o di essere ivi prevalentemente stabilito. E’ tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale in Italia al momento del pagamento dell’aiuto;

b) aiuti la cui concessione è subordinata all’obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;

c) aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione;

d) aiuti per attività connesse all’esportazione, verso paesi terzi o Stati membri, che siano direttamente legati ai quantitativi esportati;

e) aiuti subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione o per la costituzione e il funzionamento di una rete di distribuzione o per coprire altre spese connesse all’attività di esportazione.

il contenuto dell‘art. 5 «Soggetti proponenti e soggetti beneficiari» è sostituito dal seguente:

1. Sono soggetti proponenti del contratto di filiera:

a) le società cooperative e loro consorzi, i consorzi di imprese, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori ittici riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

b) le organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi della normativa vigente che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

c) gli enti pubblici; le società costituite tra soggetti che esercitano l’attività ittica e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori ittici, cooperative e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;

d) le associazioni temporanee di impresa tra i soggetti beneficiari, già costituite all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;

e) le reti di imprese che hanno già sottoscritto un contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;

2. Ai soggetti proponenti si applicano i requisiti soggettivi previsti dal presente articolo per i soggetti beneficiari laddove applicabili.

3. Sono soggetti beneficiari delle agevolazioni del contratto di filiera le grandi, piccole e medie imprese classificate nelle seguenti categorie:

a) imprese che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

b) le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;

c) le società costituite tra soggetti che esercitano l’attività ittica e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori ittici, cooperative e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente. Il capitale delle predette società può essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese, ittiche o commerciali.

4. Inoltre, possono accedere alle agevolazioni gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, come definiti all’art. 1 del presente decreto, iscritti all’Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell’università e della ricerca;

5. I soggetti beneficiari di cui ai commi 3 e 4, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti soggettivi:

a. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese, ove tenuti alla relativa iscrizione;

b. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;

c. essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero e non trovarsi nella condizione di aver ricevuto e non rimborsato aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno;

d. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;

e. non essere stati sottoposti alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

f. non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come definita dai criteri di cui alla sezione 2.2 degli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01) o impresa che le succede. Per gli aiuti alla ricerca e sviluppo di cui alla tabella 4 dell’allegato A per imprese in difficoltà si intendono quelle di cui all’art. 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014;

g. non essere imprese che non possono beneficiare del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura per i motivi indicati all’art. 11, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) n. 2021/1139;

h. non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che non hanno rimborsato o versato in un conto bloccato l’importo totale dell’aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero;

i. non trovarsi nella condizione di non essere conformi alle norme della PCP. Il beneficiario del contributo deve mantenere detta conformità per tutto il periodo di attuazione del progetto («periodo di concessione») e per un periodo di cinque anni dopo il pagamento finale dell’aiuto all’impresa;

j. non aver commesso infrazioni a norma dell’art. 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell’art. 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e quelle che costituiscono o sostengono la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);

k. non essere imprese i cui pescherecci sono inclusi nell’elenco unionale delle navi INN di cui all’art. 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di una nave battente bandiera di un paese identificato come paese terzo non cooperante ai sensi dell’art. 33 di tale regolamento;

l. Per gli aiuti di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell’allegato A al presente decreto che fanno riferimento agli articoli da 32 a39 del regolamento (UE) 2023/2473: non aver commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e4 della direttiva 2008/99/CE (1) , come stabilito dall’autorità nazionale compete;

m. ogni ulteriore requisito previsto nei provvedimenti.

6. I soggetti beneficiari non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese. Per tali soggetti beneficiari la disponibilità di almeno una sede sul territorio nazionale deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dalle stesse. Resta fermo il possesso da parte di tali soggetti beneficiari degli ulteriori requisiti previsti dal precedente punto 5 alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

il contento dell‘art. 6 «Interventi ammissibili» è sostituito dal seguente:

1. Gli interventi ammissibili alle agevolazioni di cui all’art. 3 comprendono le seguenti tipologie:

a. investimenti nelle imprese di pesca e acquacoltura connessi con l’attività produttiva;

b. investimenti per la trasformazione di prodotti ittici;

c. investimenti per la commercializzazione di prodotti ittici, per la partecipazione dei produttori di prodotti ittici ai regimi di qualità e per la realizzazione di campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali;

d. progetti di ricerca e sviluppo nel settore ittico.

2. Gli aiuti ammissibili nell’ambito delle tipologie di cui al comma 1, lettere a, b e c sono disciplinati dal presente decreto e dall’allegato A, che fa parte integrante del presente decreto. Per i progetti di ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell’acquacoltura, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dall’art. 30 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, riportato nella tabella 4 dell’allegato A al presente decreto, oltre che dal Capo I del medesimo regolamento.

3. Gli interventi ammissibili possono riguardare una o più unità produttive relative ad uno stesso soggetto beneficiario.

4. Gli interventi devono essere realizzati entro 4 anni dalla data di sottoscrizione del contratto di filiera e comunque non oltre i termini indicati nei singoli provvedimenti; in merito agli interventi a valere sul Piano nazionale complementare, questi devono essere realizzati entro 4 anni dalla data di sottoscrizione del contratto di filiera e in ogni caso entro il 31 dicembre 2028.

il contenuto dell‘art. 7 «Aiuti concedibili» è sostituito dal seguente:

1. Le spese ammissibili e le intensità massime di aiuto sono riportate nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Nel caso del finanziamento agevolato, gli aiuti (erogabili in più rate) e i costi ammissibili sono attualizzati al momento della concessione dell’aiuto. L’importo dell’aiuto è espresso in equivalente sovvenzione lordo e corrisponde al valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell’attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione applicabile alla data della concessione dell’aiuto, calcolato in accordo con la comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Il tasso di interesse ordinario è determinato sulla base del tasso di riferimento calcolato conformemente alla suddetta comunicazione.

3. La misura degli aiuti è fissata dai provvedimenti, in percentuale delle spese ammissibili e nel rispetto delle intensità massime stabilite per ciascuna tipologia di aiuto nell’allegato A al presente decreto.

4. Nel calcolo dell’intensità di aiuto e dei costi ammissibili tutte le cifre saranno intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

5. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull’IVA.

6. Gli interventi devono rispettare l’effetto di incentivazione di cui all’art. 9.

7. Per i contratti di filiera le agevolazioni concedibili sono articolate nella forma di contributo in conto capitale e/o di finanziamento agevolato, tenuto conto della localizzazione, della tipologia di interventi e della dimensione dell’impresa

8. L’ammontare complessivo del contributo in conto capitale, del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario non può superare l’importo delle spese ammissibili e le agevolazioni concesse devono comunque rispettare i limiti di intensità massime di aiuto previsti.

9. Le caratteristiche del finanziamento e delle relative componenti di finanziamento agevolato e di finanziamento bancario sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 357 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Per le grandi imprese, l’importo dell’aiuto corrisponde ai sovraccosti netti di attuazione dell’investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. Il metodo illustrato al comma 11 deve essere utilizzato in combinazione con le intensità massime di aiuto per stabilire il limite massimo.

11. L’importo dell’aiuto non supera il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio. Ad esempio, non dovrebbe portare il tasso di rendimento interno (TRI) oltre i normali tassi di rendimento applicati dall’impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, aumentare il TRI oltre il costo del capitale dell’impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.

12. I contributi di cui al presente decreto possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili al tipo di aiuto in questione.

13. I contributi di cui al presente decreto non sono cumulabili:

a. con i pagamenti di cui alregolamento (UE) 2021/1139 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un’intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti, per ciascun tipo di aiuto, nell’allegato A al presente decreto;

b. con gli aiuti «de minimis» in relazione agli stessi costi ammissibili ove tale cumulo dia luogo a un’intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti, per ciascun tipo di aiuto, nell’allegato A al presente decreto.

14. Qualora dei finanziamenti dell’Unione europea gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell’Unione europea che non sono direttamente o indirettamente controllate dagli Stati membri sono combinati con aiuti di cui al presente decreto, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica dell’intensità massima di aiuto, a condizione che l’importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento previsto dal presente decreto o, se più favorevoli, dalle norme applicabili ai finanziamenti dell’Unione europea in questione.

15. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi.

all’art. 8 «Banche finanziatrici e soggetto istruttore», comma 4, ultima parte, l’espressione «…decreto di cui al precedente art. 7, comma 8» è sostituita dalla seguente «…decreto di cui al precedente art. 7, comma 9».

il contenuto dell’art. 9 «Presentazione e istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni» è sostituito dal seguente:

1. Gli aiuti di cui al presente decreto devono avere un effetto di incentivazione. Si ha effetto di incentivazione quando l’aiuto modifica il comportamento di un’impresa spingendola a intraprendere un’attività supplementare che contribuisce allo sviluppo del settore e che essa non avrebbe realizzato senza l’aiuto o che avrebbe realizzato solo in modo limitato o diverso.

2. Gli aiuti sono considerati privi di effetto di incentivazione per l’impresa beneficiaria se, nel momento in cui questa inoltra domanda di aiuto al Ministero, il lavoro relativo al progetto o all’attività ha già avuto inizio.

3. La domanda è presentata dal soggetto proponente, che intende richiedere le agevolazioni previste dal presente decreto, prima che il lavoro relativo al progetto o all’attività abbia avuto inizio. La domanda di aiuto deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) nome e dimensioni dell’impresa;

b) descrizione del progetto o dell’attività, comprese le date di inizio e fine;

c) ubicazione del progetto o dell’attività;

d) elenco dei costi ammissibili;

e) tipologia dell’aiuto ed importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto o l’attività e i costi ammissibili.

Per le categorie di aiuto di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell’allegato A, si procede ad una valutazione approfondita dell’effetto incentivazione per gli aiuti individuali alle grandi imprese. In questo caso, le grandi imprese devono descrivere nella domanda la situazione in assenza di aiuti e la situazione indicata come scenario controfattuale o progetto o attività alternativi, e trasmettere documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda, conformemente a quanto previsto dall’allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. Tale prescrizione non si applica ai comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5000 abitanti.

Il Ministero verifica la credibilità dello scenario controfattuale e conferma che l’aiuto produce l’effetto di incentivazione richiesto. Lo scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa al progetto o all’attività in questione da parte dell’impresa beneficiaria. Per effettuare dette verifiche, il Ministero si attiene a quanto indicato ai punti da 56 a 59 degli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura (2023/C 107/01), conformemente a quanto previsto dall’allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

L’aiuto non deve essere inteso a sovvenzionare i costi di un’attività che l’impresa sosterrebbe comunque e non deve compensare il normale rischio d’impresa di un’attività economica.

4. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.

5. La domanda di accesso alle agevolazioni, sottoscritta digitalmente dal soggetto proponente, è redatta, secondo l’apposito modello che sarà allegato ai provvedimenti, predisposto dal Ministero e disponibile sul sito internet del Ministero stesso. Alla domanda devono essere allegati il programma del contratto di filiera, completo della descrizione degli elementi e le informazioni relativi all’intero programma del contratto di filiera e alla totalità dei soggetti beneficiari in esso coinvolti; l’accordo di filiera, sottoscritto da tutti i soggetti beneficiari e da eventuali altri soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di filiera; la scheda sintetica del progetto, predisposta da ciascun soggetto beneficiario, contenente la descrizione del progetto e delle principali linee di intervento, l’elenco di dettaglio degli investimenti e le spese ammissibili inerenti a ciascun intervento previsto, compreso il piano dei flussi finanziari previsionali, le fonti di finanziamento utilizzate per gli investimenti e l’individuazione degli interventi di cui agli articoli da 10 a15 del regolamento (UE) 2020/852. Il programma del contratto di filiera e la scheda sintetica del progetto dovranno altresì contenere gli ulteriori dati e informazioni previsti dai provvedimenti.

6. Nel caso in cui le agevolazioni individuate dal provvedimento comprendano un finanziamento, alla domanda di accesso alle agevolazioni deve essere allegata, per ciascun soggetto beneficiario, l’attestazione, resa da una banca finanziatrice, della disponibilità a concedere al soggetto beneficiario un finanziamento bancario per la copertura finanziaria del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni.

7. La domanda deve essere corredata, inoltre, delle dichiarazioni del soggetto beneficiario relative alla disponibilità degli immobili (suolo e fabbricati) ove sarà realizzato il progetto nonché dell’attestazione della regolarità del suolo o degli immobili interessati dall’intervento. Nel caso di reti d’impresa, invece, è richiesta copia del contratto di rete. L’ulteriore documentazione da produrre a corredo della domanda di accesso alle agevolazioni sarà indicata nei provvedimenti. Il Ministero rende disponibile attraverso il proprio sito internet l’elenco della documentazione da presentare a corredo della domanda d’accesso e necessaria ai fini delle verifiche e valutazioni da effettuare.

8. Il Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di accesso alle agevolazioni, accerta la completezza e la regolarità della domanda stessa.

9. Il Ministero richiede al soggetto proponente o ai soggetti beneficiari, per il tramite del soggetto proponente, la documentazione e/o i chiarimenti utili alla fase istruttoria, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni nel rispetto del principio di par condicio dei partecipanti. Il Ministero, in caso di soccorso istruttorio, assegna al soggetto proponente o ai soggetti beneficiari, per il tramite del soggetto proponente, un congruo termine non inferiore a dieci giorni, salvo proroghe concesse per cause debita mente motivate. In caso di inutile decorso del termine, il Ministero procede all’esclusione. Nel caso in cui venga escluso il soggetto proponente, la domanda di accesso alle agevolazioni sarà considerata totalmente inammissibile.

10. Il Ministero, accertata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità soggettive e oggettive stabilite dall’art. 5 del presente decreto e dai provvedimenti, comunica al soggetto proponente i motivi che ostano all’ammissibilità totale o parziale della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni o documenti, ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

11. Il Ministero può altresì chiedere al soggetto proponente, in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare chiarimenti e/o documenti, qualora sia necessario per il corretto svolgimento della procedura. I chiarimenti e/o i documenti richiesti devono pervenire entro il termine indicato, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate.

12. Il Ministero, all’esito delle operazioni di cui al precedente comma, provvede a comunicare al soggetto proponente l’ammissibilità totale o parziale della domanda di accesso alle agevolazioni.

13. L’attività istruttoria di cui ai punti precedenti è svolta dal Ministero, che può avvalersi di un gruppo di lavoro istituito ad hoc da nominare con atto del Ministero stesso.

14. La valutazione dei programmi e dei progetti è effettuata sulla base di uno o più dei seguenti ambiti di valutazione:

a. qualità dell’accordo di filiera e del programma di investimenti;

b. idoneità del progetto a conseguire gli obiettivi ambientali prefissati, di cui all’art. 9 del regolamento (UE) n. 2020/852;

c. requisiti specifici posseduti dai soggetti beneficiari in relazione al programma.

15. Il sistema di punteggi attribuito a ciascun ambito di valutazione è individuato nei provvedimenti. I provvedimenti precisano la procedura di valutazione dei programmi e dei progetti, all’interno della quale vengono stabiliti un punteggio massimo ed uno minimo; il mancato raggiungimento del punteggio minimo determina la non ammissibilità a finanziamento del singolo progetto del soggetto beneficiario.

16. Per la valutazione delle domande, il Ministero può avvalersi di una Commissione da nominare con atto del Ministero stesso.

17. Concluse le attività di valutazione, il Ministero procede alla pubblicazione della graduatoria sulla base dei punteggi conseguiti. Entro dieci giorni dalla pubblicazione, i soggetti proponenti possono presentare richiesta motivata di riesame della propria posizione in graduatoria. La richiesta di riesame non consente l’integrazione, la modificazione o la precisazione della domanda di accesso alle agevolazioni e può riguardare esclusivamente errori materiali connessi all’attribuzione del punteggio.

18. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.

all’art. 10 «Presentazione della proposta definitiva di contratto di filiera», comma 1, prima frase, l’espressione «…di cui all’art. 9, comma 14» è sostituita dalla seguente «…di cui all’art. 9, comma 17».

la rubrica dell’art. 19 è sostituita dalla seguente: «Entrata in vigore e norma transitoria».

il contenuto dell’art. 19 «Entrata in vigore e norma transitoria» è sostituito dal seguente:

1. Come disposto dall’art. 2, comma 1, lettera a), gli aiuti di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono notificati alla Commissione europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3 del TFUE. Nessun aiuto viene concesso prima che la procedura di notifica di cui dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea abbia condotto a una decisione finale di autorizzazione della Commissione europea.

2. Come disposto dall’art. 2, comma 1, lettera b), gli aiuti di cui alla tabella 4 dell’allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sono esentati dall’obbligo di notifica e si procede all’invio delle informazioni sintetiche, conformemente a quanto stabilito dall’art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014, entro venti giorni lavorativi dall’entrata vigore del presente decreto.

3. In deroga alla disposizione di cui al comma 1 e conformemente a quanto disposto dall’art. 2, comma 1, lettera c), nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del presente decreto e la data di adozione della decisione di autorizzazione della Commissione a conclusione della procedura di notifica di cui al comma 1, gli aiuti di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono esentati dall’obbligo di notifica e si procede all’invio delle informazioni sintetiche, conformemente a quanto stabilito dall’art. 11 del regolamento (UE) 2022/2473, entro venti giorni lavorativi dall’entrata vigore del presente decreto. Qualora gli aiuti individuali dovessero superare le soglie di cui all’art. 3 del citato regolamento, si procede a notifica dei singoli aiuti individuali oppure si attende la conclusione della procedura di notifica di cui al comma 1.

4. Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste si impegna a rispettare le condizioni previste all‘art. 9, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2022/2473, ed all’art. 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 651/2014, in materia di pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato da parte degli Stati membri.

5. Possono essere concessi aiuti sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto ai programmi e progetti selezionati a seguito dell’avviso n. 300946 del 6 luglio 2022 recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera nei settori della pesca e dell’acquacoltura e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al decreto del direttore della Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura prot. n. 229127 del 20 maggio 2022 e non ancora finanziati. Gli aiuti a questi programmi e progetti devono rispettare le condizioni stabilite nel presente decreto.

6. Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste si impegna a modificare il presente decreto laddove le regole dell’UE in materia di aiuti di Stato applicabili al settore della pesca e dell’acquacoltura dovessero essere modificate.

L‘allegato A «Contratti di filiera settore ittico tipologie di interventi e intensità di aiuto» è sostituito dall’allegato A di cui al presente decreto.

È aggiunto l’allegato B «Effetto di incentivazione per le grandi imprese» di cui al presente decreto.

Resta invariato tutto quanto altro previsto dal decreto direttoriale prot. n. 229127 del 20 maggio 2022.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo, divulgato attraverso il sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste www.politicheagricole.it ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(1) Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6 dicembre 2008, pag. 28).

Avvertenza:

Il testo integrale del presente decreto direttoriale con relativi allegati sono pubblicati sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, www.politicheagricole.it

DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 18 aprile 2024 (in Gazz. Uff. 5 giugno 2024, n. 130)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 18 aprile 2024 (in Gazz. Uff. 5 giugno 2024, n. 130). – Modifica del decreto 20 maggio 2022 – Contratti di filiera settore della pesca e dell’acquacoltura – Definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure per l’attuazione dei contratti di filiera e relative misure agevolative per la realizzazione dei programmi. 

IL DIRETTORE GENERALE

della pesca marittima e dell’acquacoltura

Visto l’art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) che istituisce i contratti di filiera e di distretto, al fine di favorire l’integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate;

Visto l’art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) che stabilisce che i criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4 e, in particolare, l’art. 1 recante l’estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e in particolare, l’art. 10-ter, comma 1;

Visti il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 in materia di orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, il decreto legislativo 25 maggio 2004, n. 154, recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura;

Visto il comma 4-ter dell’art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativo all’introduzione del «contratto di rete» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l’art. 5, rubricato «Procedura valutativa»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2023, ammesso alla registrazione dell’UCB al n. 92 del 16 marzo 2023 e dalla Corte dei conti al n. 434 del 13 aprile 2023, con il quale è stato conferito al dott. Francesco Saverio Abate l’incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178 recante la riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Vista la direttiva generale del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2024, approvata con decreto ministeriale n. 45910 del 31 gennaio 2024 registrata alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280;

Vista la direttiva generale del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica, approvata con decreto prot. n. 64727 del 9 febbraio 2024 per l’attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2024» rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica;

Visti gli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura (2023/C 107/01);

Visto il regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, gli articoli 17, 19 e 30;

Vista la decisione della Commissione europea del 26 marzo 2024, C(2024) 2071 final, relativa all’aiuto di Stato/Italia: SA.109663 (2023/N) – Misure volte ad agevolare l’attuazione dei programmi per i contratti di filiera nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modifiche;

Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/1996, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/1993, (CE) n. 1627/1994 e (CE) n. 1966/2006;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell’8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi;

Visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», con cui è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR;

Visto l’art. 1, comma 2, del citato decreto che ha definito l’elenco degli interventi finanziati tra cui, alla lettera h), i «Contratti di filiera e di distretto per i settori agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo», con una dotazione complessiva di 1.203,3 milioni di euro per le annualità dal 2021 al 2026;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021 emanato ai sensi dell’art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, che individua per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali;

Visto l’allegato 1 al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021 e, in particolare, la Scheda progetto relativa ai «Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo»;

Visto il decreto ministeriale n. 673777 del 22 dicembre 2021 recante i criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione dei contratti di filiera nel settore agroalimentare con le relative misure agevolative per la realizzazione dei programmi ed in particolare l’art. 1, lettera y) recante l’individuazione del soggetto istruttore;

Visto il decreto dipartimentale prot. n. 170550 del 13 aprile 2022 recante la ripartizione delle risorse a valere sul capitolo 7373, per settore ed in particolare l’art. 1 recante l’assegnazione di euro 50.000.000,00 alla filiera della pesca e acquacoltura, registrato in UCB alla data del 15 aprile 2022 con il n. 133 e dalla Corte dei conti alla data del 10 maggio 2022 con il numero n. 435;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e, in particolare, i commi da 354 a 361 dell’art. 1, relativi all’istituzione, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a., del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale;

Vista la delibera del CIPESS n. 6 del 15 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2022, adottata ai sensi del comma 356 dell’art. 1 della citata legge n. 311/2004, con la quale, tra l’altro, è stata fissata la misura minima del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati, la durata massima del piano di rientro, nonché approvata la convenzione-tipo che regola i rapporti tra la CDP S.p.a. e il sistema bancario, nella quale risultano definiti i compiti e le responsabilità dei soggetti firmatari della convenzione e del soggetto finanziatore;

Visto il decreto direttoriale – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura prot. n. 229127 del 20 maggio 2022 «Contratti di filiera settore della pesca e dell’acquacoltura – Definizione criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione dei contratti di filiera e le relative misure agevolative per la realizzazione dei programmi»;

Considerato che l’art. 19, comma 7 del citato decreto direttoriale prot. n. 229127 del 20 maggio 2022, prevede che il Ministero «si impegna a modificare il presente decreto laddove le regole dell’UE in materia di aiuti di Stato applicabili al settore della pesca e dell’acquacoltura dovessero essere modificate»;

Visto il decreto direttoriale con il quale è stato approvato l’avviso n. 300946 del 6 luglio 2022, recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera nei settori della pesca e dell’acquacoltura e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al decreto del direttore della Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura prot. n. 229127 del 20 maggio 2022;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 e, in particolare, l’art. 1, che riprogramma le risorse a valere sul Piano complementare nazionale e, conseguentemente, permette di realizzare i progetti entro il 31 dicembre 2028;

Visto il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 131169 del 19 marzo 2024 recante «Modifiche normative apportate al decreto ministeriale n. 673777 del 22 dicembre 2021 di attuazione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, art. 1»;

Considerato che con il sopracitato decreto ministeriale i programmi a valere sul Piano nazionale complementare devono essere realizzati entro il quarto anno dalla data di sottoscrizione del contratto di filiera ed in ogni caso entro il 31 dicembre 2028;

Ritenuto necessario, in applicazione alla normativa sopra richiamata modificare il decreto direttoriale – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura prot. n. 229127 del 20 maggio 2022;

Decreta:

Art. 1 Modifica

Il decreto direttoriale prot. n. 229127 del 20 maggio 2022 è modificato come segue:

il contenuto dell’art. 1, «Definizioni», è sostituito dal seguente:

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «accordo di filiera»: l’accordo sottoscritto dai diversi soggetti della filiera ittica, operanti in un ambito territoriale multiregionale, ivi comprese le Province autonome di Trento e di Bolzano, che individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari;

b) «avvio dei lavori del progetto o dell’attività»: data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all’investimento o data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l’attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima; l’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell’attività»;

c) «banca finanziatrice»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», aderente alla convenzione da sottoscriversi tra il Ministero e CDP per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla concessione dei finanziamenti;

d) «banca autorizzata»: la banca finanziatrice indicata come tale dal soggetto proponente in sede di domanda per l’accesso al contratto di filiera e individuata fra quelle iscritte nell’apposito elenco gestito dal Ministero e, pertanto, autorizzata ad espletare gli adempimenti previsti dalla convenzione tra il Ministero e CDP.  Resta inteso che la banca autorizzata deve comunque coincidere con una delle banche finanziatrici dello specifico contratto di filiera;

e) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

f) «contratto di filiera»: il contratto tra il Ministero e i soggetti beneficiari che, per il tramite del soggetto proponente, hanno sottoscritto un accordo di filiera, finalizzato alla realizzazione di un programma integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione ittica, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera in un ambito territoriale multiregionale;

g) «contratto di rete»: il contratto di cui all’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;

h) «contributo in conto capitale»: il contributo a fondo perduto, calcolato in percentuale delle spese ammissibili, erogato dal Ministero;

i) «Equivalente sovvenzione lordo»: importo dell’aiuto se fosse stato erogato all’impresa beneficiaria sotto forma di contributo a fondo perduto (sovvenzione), al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

j) «filiera ittica»: l’insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

k) «finanziamento»: l’insieme del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario;

l) «finanziamento agevolato»: il finanziamento a medio-lungo termine, a valere sulle risorse del FRI, concesso da CDP al soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione;

m) «finanziamento bancario»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla banca finanziatrice al soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione;

n) «FRI»: il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all’art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni;

o) «Ministero»: il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

p) «Organismo di ricerca e di diffusione delle conoscenze» o «organismo di ricerca»: come definito dall’art. 2, punto 83 del regolamento (UE) n. 651/2014;

q) «PMI»: le piccole e medie imprese che soddisfano i criteri di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2022/2473 o del regolamento (UE) n. 651/2014;

r) «prodotto della pesca e dell’acquacoltura»: i prodotti della pesca e dell’acquacoltura elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

s) «progetto»: il programma di interventi proposto dal singolo soggetto beneficiario aderente ad un accordo di filiera;

t) «ricerca fondamentale»: come definito dall’art. 2, punto 84 del regolamento (UE) n. 651/2014;

u) «ricerca industriale»: come definito dall’art. 2, punto 85 del regolamento (UE) n. 651/2014;

v) «sviluppo sperimentale»: come definito dall’art. 2, punto 86 del regolamento (UE) n. 651/2014;

w) «programma»: l’insieme dei progetti proposti dai soggetti della filiera aderenti ad un accordo di filiera;

x) «provvedimenti»: i bandi emanati dal Ministero in attuazione del presente decreto;

y) «prodotti della pesca e dell’acquacoltura»: i prodotti elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

z) «settore della pesca e dell’acquacoltura»: il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca o dell’acquacoltura;

aa) «soggetto beneficiario»: l’impresa ammessa alle agevolazioni previste da ciascun provvedimento;

bb) «soggetti della filiera»: le imprese che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione;

cc) «soggetto gestore»: il Ministero, ovvero il soggetto da questo incaricato, ai sensi dell’art. 10-ter del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sulla base di quanto indicato nei provvedimenti;

dd) «soggetto istruttore»: la banca autorizzata o, nel caso di agevolazioni concesse nella sola forma di contributo in conto capitale, la società di cui all’art. 8 del decreto ministeriale n. 174/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, che svolgono i compiti di cui all’art. 8, comma 2, del presente decreto. La facoltà di avvalersi del soggetto istruttore e le specifiche attività a esso demandate sono stabilite nei singoli provvedimenti;

ee) «soggetto proponente»: il soggetto, individuato dai soggetti beneficiari, che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa l’esecuzione del programma, nonché la rappresentanza dei soggetti beneficiari per tutti i rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione del contributo in conto capitale, con esclusione dei provvedimenti di revoca delle agevolazioni;

ff) «trasformazione e commercializzazione»: l’intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco o del prelievo e l’ottenimento del prodotto finale.

il contenuto dell’art. 2 «Ambito operativo» è sostituito dal seguente:

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall’art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione dei contratti di filiera e le relative misure agevolative per la realizzazione dei programmi.

Gli interventi di cui al presente decreto sono diretti a concedere aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, par. 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Questi possono essere concessi nel rispetto delle seguenti modalità:

a) per quanto riguarda gli aiuti di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto: gli aiuti sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto e alle citate tabelle. Per questi aiuti si procede alla notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3 del TFUE. Nessun aiuto viene concesso prima che la procedura di notifica abbia condotto a una decisione finale di autorizzazione della Commissione europea.

b) per quanto riguarda gli aiuti di cui alla tabella 4 dell’allegato A, che fa parte integrante del presente decreto: gli aiuti sono concessi nel rispetto delle disposizioni contenute nella citata tabella 4, che riprende l’art. 30 del regolamento (UE) n. 651/2014, e nel Capo I del medesimo regolamento, che esenta dall’obbligo di notifica. In caso di contrasto tra le norme contenute nel presente decreto, o nella tabella 4 dell’allegato A, e quelle di cui al citato regolamento, prevalgono le norme di quest’ultimo. Qualora gli aiuti individuali dovessero superare le soglie di cui all’art. 4 del citato regolamento, si procede a notifica dei singoli aiuti individuali;

c) in deroga alla disposizione di cui alla lettera a), nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del presente decreto e la data di adozione della decisione di autorizzazione della Commissione a conclusione della procedura di notifica di cui alla lettera a), gli aiuti sono concessi sulla base del regolamento (UE) 2022/2473. In particolare, gli aiuti di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono concessi nel rispetto di dette tabelle, che riprendono i pertinenti articoli del regolamento (UE) 2022/2473, e del Capo I (disposizioni comuni, articoli da 1 a 9) del medesimo regolamento. In particolare, possono beneficiare degli aiuti di cui alle citate tabelle solamente le PMI, nel rispetto delle soglie di notifica di cui all’art. 3 del citato regolamento e dell’effetto di incentivazione di cui all’art. 6 del medesimo regolamento. Qualora gli aiuti individuali dovessero superare le soglie di cui all’art. 3 del citato regolamento, si procede a notifica dei singoli aiuti individuali oppure si attende la conclusione della procedura di notifica di cui alla lettera. Nel periodo sopra indicato, in caso di contrasto tra le norme contenute nel presente decreto, o nell’allegato A, e quelle di cui al regolamento (UE) 2022/2473, prevalgono le norme di quest’ultimo.

2. Gli interventi agevolativi sono attuati con provvedimenti che individuano, nel rispetto di quanto già previsto nel presente decreto, l’ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l’intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti.

il contenuto dell’art. 3 «Misure agevolative» è sostituito dal seguente:

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nella forma del contributo in conto capitale e/o del finanziamento agevolato. I provvedimenti, stabiliscono la combinazione tra le due forme di agevolazione in base a elementi obiettivi, quali la localizzazione del beneficiario, la dimensione dell’impresa, le caratteristiche della filiera interessata, la tipologia e l’entità dell’intervento e l’importo dell’aiuto richiesto. L’agevolazione viene concessa prevalentemente (o esclusivamente) sotto forma di contributo in conto capitale solo a imprese di piccole e medie dimensioni. Alle imprese di grandi dimensioni, l’agevolazione sotto forma di contributo in conto capitale viene combinata con il finanziamento agevolato in maniera tale da non essere prevalente.

2. Le agevolazioni sono concesse con procedura valutativa applicata alle domande presentate dai soggetti proponenti, per la selezione dei programmi/progetti, sulla base dei criteri e dei parametri di valutazione previsti nei provvedimenti.

3. Possono essere ammessi alle agevolazioni i contratti di filiera che prevedono programmi i cui progetti riguardano le seguenti iniziative:

a) investimenti nelle imprese di pesca e acquacoltura connessi con l’attività produttiva;

b) investimenti per la trasformazione di prodotti ittici;

c) investimenti per la commercializzazione di prodotti ittici, per la partecipazione dei produttori di prodotti ittici ai regimi di qualità e per la realizzazione di campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura sostenibili;

d) progetti di ricerca e sviluppo nel settore ittico.

4. Gli aiuti ammissibili nell’ambito delle iniziative di cui al comma 3 sono definiti nell’allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.

5. Gli aiuti di cui al presente decreto:

a) non riguardano le misure di cui al punto (135) degli «Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura» (2023/C 107/01);

b) non comportano il mancato rispetto delle norme di cui al regolamento (UE) n. 1379/2013 che disciplina l’organizzazione comune dei mercati;

c) non comportano un aumento della capacità di pesca o la costruzione di nuovi pescherecci e che direttamente e automaticamente provocano il mancato rispetto, da parte dello Stato membro, dell’art. 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dei limiti di capacità di pesca di cui all’allegato II dello stesso.

6. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto sono individuate:

a) a valere sul capitolo 7373 dello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, avente a oggetto «Contributi per i contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo e su cui trovano copertura le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, per le agevolazioni concesse nella forma del contributo in conto capitale;

b) a valere sulle disponibilità del FRI, nei limiti della quota e secondo i criteri e le modalità stabiliti dal CIPE ai sensi dell’art. 1, comma 355 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato;

c) a valere su ulteriori disponibilità del Ministero.

7. Per quanto riguarda le agevolazioni di cui al paragrafo 3, lettera a), b), c) e d) del presente articolo, non è previsto il finanziamento di interventi che comportano una violazione indissociabile del diritto dell’UE, in particolare:

a) aiuti la cui concessione è subordinata all’obbligo per il beneficiario di avere la propria sede in Italia o di essere ivi prevalentemente stabilito. E’ tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale in Italia al momento del pagamento dell’aiuto;

b) aiuti la cui concessione è subordinata all’obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;

c) aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione;

d) aiuti per attività connesse all’esportazione, verso paesi terzi o Stati membri, che siano direttamente legati ai quantitativi esportati;

e) aiuti subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione o per la costituzione e il funzionamento di una rete di distribuzione o per coprire altre spese connesse all’attività di esportazione.

il contenuto dell‘art. 5 «Soggetti proponenti e soggetti beneficiari» è sostituito dal seguente:

1. Sono soggetti proponenti del contratto di filiera:

a) le società cooperative e loro consorzi, i consorzi di imprese, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori ittici riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

b) le organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi della normativa vigente che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

c) gli enti pubblici; le società costituite tra soggetti che esercitano l’attività ittica e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori ittici, cooperative e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;

d) le associazioni temporanee di impresa tra i soggetti beneficiari, già costituite all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;

e) le reti di imprese che hanno già sottoscritto un contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;

2. Ai soggetti proponenti si applicano i requisiti soggettivi previsti dal presente articolo per i soggetti beneficiari laddove applicabili.

3. Sono soggetti beneficiari delle agevolazioni del contratto di filiera le grandi, piccole e medie imprese classificate nelle seguenti categorie:

a) imprese che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

b) le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;

c) le società costituite tra soggetti che esercitano l’attività ittica e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori ittici, cooperative e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente. Il capitale delle predette società può essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese, ittiche o commerciali.

4. Inoltre, possono accedere alle agevolazioni gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, come definiti all’art. 1 del presente decreto, iscritti all’Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell’università e della ricerca;

5. I soggetti beneficiari di cui ai commi 3 e 4, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti soggettivi:

a. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese, ove tenuti alla relativa iscrizione;

b. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;

c. essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero e non trovarsi nella condizione di aver ricevuto e non rimborsato aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno;

d. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;

e. non essere stati sottoposti alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

f. non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come definita dai criteri di cui alla sezione 2.2 degli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01) o impresa che le succede. Per gli aiuti alla ricerca e sviluppo di cui alla tabella 4 dell’allegato A per imprese in difficoltà si intendono quelle di cui all’art. 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014;

g. non essere imprese che non possono beneficiare del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura per i motivi indicati all’art. 11, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) n. 2021/1139;

h. non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che non hanno rimborsato o versato in un conto bloccato l’importo totale dell’aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero;

i. non trovarsi nella condizione di non essere conformi alle norme della PCP. Il beneficiario del contributo deve mantenere detta conformità per tutto il periodo di attuazione del progetto («periodo di concessione») e per un periodo di cinque anni dopo il pagamento finale dell’aiuto all’impresa;

j. non aver commesso infrazioni a norma dell’art. 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell’art. 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e quelle che costituiscono o sostengono la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);

k. non essere imprese i cui pescherecci sono inclusi nell’elenco unionale delle navi INN di cui all’art. 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di una nave battente bandiera di un paese identificato come paese terzo non cooperante ai sensi dell’art. 33 di tale regolamento;

l. Per gli aiuti di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell’allegato A al presente decreto che fanno riferimento agli articoli da 32 a39 del regolamento (UE) 2023/2473: non aver commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e4 della direttiva 2008/99/CE (1) , come stabilito dall’autorità nazionale compete;

m. ogni ulteriore requisito previsto nei provvedimenti.

6. I soggetti beneficiari non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese. Per tali soggetti beneficiari la disponibilità di almeno una sede sul territorio nazionale deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dalle stesse. Resta fermo il possesso da parte di tali soggetti beneficiari degli ulteriori requisiti previsti dal precedente punto 5 alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

il contento dell‘art. 6 «Interventi ammissibili» è sostituito dal seguente:

1. Gli interventi ammissibili alle agevolazioni di cui all’art. 3 comprendono le seguenti tipologie:

a. investimenti nelle imprese di pesca e acquacoltura connessi con l’attività produttiva;

b. investimenti per la trasformazione di prodotti ittici;

c. investimenti per la commercializzazione di prodotti ittici, per la partecipazione dei produttori di prodotti ittici ai regimi di qualità e per la realizzazione di campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali;

d. progetti di ricerca e sviluppo nel settore ittico.

2. Gli aiuti ammissibili nell’ambito delle tipologie di cui al comma 1, lettere a, b e c sono disciplinati dal presente decreto e dall’allegato A, che fa parte integrante del presente decreto. Per i progetti di ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell’acquacoltura, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dall’art. 30 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, riportato nella tabella 4 dell’allegato A al presente decreto, oltre che dal Capo I del medesimo regolamento.

3. Gli interventi ammissibili possono riguardare una o più unità produttive relative ad uno stesso soggetto beneficiario.

4. Gli interventi devono essere realizzati entro 4 anni dalla data di sottoscrizione del contratto di filiera e comunque non oltre i termini indicati nei singoli provvedimenti; in merito agli interventi a valere sul Piano nazionale complementare, questi devono essere realizzati entro 4 anni dalla data di sottoscrizione del contratto di filiera e in ogni caso entro il 31 dicembre 2028.

il contenuto dell‘art. 7 «Aiuti concedibili» è sostituito dal seguente:

1. Le spese ammissibili e le intensità massime di aiuto sono riportate nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Nel caso del finanziamento agevolato, gli aiuti (erogabili in più rate) e i costi ammissibili sono attualizzati al momento della concessione dell’aiuto. L’importo dell’aiuto è espresso in equivalente sovvenzione lordo e corrisponde al valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell’attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione applicabile alla data della concessione dell’aiuto, calcolato in accordo con la comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Il tasso di interesse ordinario è determinato sulla base del tasso di riferimento calcolato conformemente alla suddetta comunicazione.

3. La misura degli aiuti è fissata dai provvedimenti, in percentuale delle spese ammissibili e nel rispetto delle intensità massime stabilite per ciascuna tipologia di aiuto nell’allegato A al presente decreto.

4. Nel calcolo dell’intensità di aiuto e dei costi ammissibili tutte le cifre saranno intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

5. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull’IVA.

6. Gli interventi devono rispettare l’effetto di incentivazione di cui all’art. 9.

7. Per i contratti di filiera le agevolazioni concedibili sono articolate nella forma di contributo in conto capitale e/o di finanziamento agevolato, tenuto conto della localizzazione, della tipologia di interventi e della dimensione dell’impresa

8. L’ammontare complessivo del contributo in conto capitale, del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario non può superare l’importo delle spese ammissibili e le agevolazioni concesse devono comunque rispettare i limiti di intensità massime di aiuto previsti.

9. Le caratteristiche del finanziamento e delle relative componenti di finanziamento agevolato e di finanziamento bancario sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 357 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Per le grandi imprese, l’importo dell’aiuto corrisponde ai sovraccosti netti di attuazione dell’investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. Il metodo illustrato al comma 11 deve essere utilizzato in combinazione con le intensità massime di aiuto per stabilire il limite massimo.

11. L’importo dell’aiuto non supera il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio. Ad esempio, non dovrebbe portare il tasso di rendimento interno (TRI) oltre i normali tassi di rendimento applicati dall’impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, aumentare il TRI oltre il costo del capitale dell’impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.

12. I contributi di cui al presente decreto possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili al tipo di aiuto in questione.

13. I contributi di cui al presente decreto non sono cumulabili:

a. con i pagamenti di cui alregolamento (UE) 2021/1139 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un’intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti, per ciascun tipo di aiuto, nell’allegato A al presente decreto;

b. con gli aiuti «de minimis» in relazione agli stessi costi ammissibili ove tale cumulo dia luogo a un’intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti, per ciascun tipo di aiuto, nell’allegato A al presente decreto.

14. Qualora dei finanziamenti dell’Unione europea gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell’Unione europea che non sono direttamente o indirettamente controllate dagli Stati membri sono combinati con aiuti di cui al presente decreto, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica dell’intensità massima di aiuto, a condizione che l’importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento previsto dal presente decreto o, se più favorevoli, dalle norme applicabili ai finanziamenti dell’Unione europea in questione.

15. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi.

all’art. 8 «Banche finanziatrici e soggetto istruttore», comma 4, ultima parte, l’espressione «…decreto di cui al precedente art. 7, comma 8» è sostituita dalla seguente «…decreto di cui al precedente art. 7, comma 9».

il contenuto dell’art. 9 «Presentazione e istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni» è sostituito dal seguente:

1. Gli aiuti di cui al presente decreto devono avere un effetto di incentivazione. Si ha effetto di incentivazione quando l’aiuto modifica il comportamento di un’impresa spingendola a intraprendere un’attività supplementare che contribuisce allo sviluppo del settore e che essa non avrebbe realizzato senza l’aiuto o che avrebbe realizzato solo in modo limitato o diverso.

2. Gli aiuti sono considerati privi di effetto di incentivazione per l’impresa beneficiaria se, nel momento in cui questa inoltra domanda di aiuto al Ministero, il lavoro relativo al progetto o all’attività ha già avuto inizio.

3. La domanda è presentata dal soggetto proponente, che intende richiedere le agevolazioni previste dal presente decreto, prima che il lavoro relativo al progetto o all’attività abbia avuto inizio. La domanda di aiuto deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) nome e dimensioni dell’impresa;

b) descrizione del progetto o dell’attività, comprese le date di inizio e fine;

c) ubicazione del progetto o dell’attività;

d) elenco dei costi ammissibili;

e) tipologia dell’aiuto ed importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto o l’attività e i costi ammissibili.

Per le categorie di aiuto di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell’allegato A, si procede ad una valutazione approfondita dell’effetto incentivazione per gli aiuti individuali alle grandi imprese. In questo caso, le grandi imprese devono descrivere nella domanda la situazione in assenza di aiuti e la situazione indicata come scenario controfattuale o progetto o attività alternativi, e trasmettere documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda, conformemente a quanto previsto dall’allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. Tale prescrizione non si applica ai comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5000 abitanti.

Il Ministero verifica la credibilità dello scenario controfattuale e conferma che l’aiuto produce l’effetto di incentivazione richiesto. Lo scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa al progetto o all’attività in questione da parte dell’impresa beneficiaria. Per effettuare dette verifiche, il Ministero si attiene a quanto indicato ai punti da 56 a 59 degli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura (2023/C 107/01), conformemente a quanto previsto dall’allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

L’aiuto non deve essere inteso a sovvenzionare i costi di un’attività che l’impresa sosterrebbe comunque e non deve compensare il normale rischio d’impresa di un’attività economica.

4. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.

5. La domanda di accesso alle agevolazioni, sottoscritta digitalmente dal soggetto proponente, è redatta, secondo l’apposito modello che sarà allegato ai provvedimenti, predisposto dal Ministero e disponibile sul sito internet del Ministero stesso. Alla domanda devono essere allegati il programma del contratto di filiera, completo della descrizione degli elementi e le informazioni relativi all’intero programma del contratto di filiera e alla totalità dei soggetti beneficiari in esso coinvolti; l’accordo di filiera, sottoscritto da tutti i soggetti beneficiari e da eventuali altri soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di filiera; la scheda sintetica del progetto, predisposta da ciascun soggetto beneficiario, contenente la descrizione del progetto e delle principali linee di intervento, l’elenco di dettaglio degli investimenti e le spese ammissibili inerenti a ciascun intervento previsto, compreso il piano dei flussi finanziari previsionali, le fonti di finanziamento utilizzate per gli investimenti e l’individuazione degli interventi di cui agli articoli da 10 a15 del regolamento (UE) 2020/852. Il programma del contratto di filiera e la scheda sintetica del progetto dovranno altresì contenere gli ulteriori dati e informazioni previsti dai provvedimenti.

6. Nel caso in cui le agevolazioni individuate dal provvedimento comprendano un finanziamento, alla domanda di accesso alle agevolazioni deve essere allegata, per ciascun soggetto beneficiario, l’attestazione, resa da una banca finanziatrice, della disponibilità a concedere al soggetto beneficiario un finanziamento bancario per la copertura finanziaria del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni.

7. La domanda deve essere corredata, inoltre, delle dichiarazioni del soggetto beneficiario relative alla disponibilità degli immobili (suolo e fabbricati) ove sarà realizzato il progetto nonché dell’attestazione della regolarità del suolo o degli immobili interessati dall’intervento. Nel caso di reti d’impresa, invece, è richiesta copia del contratto di rete. L’ulteriore documentazione da produrre a corredo della domanda di accesso alle agevolazioni sarà indicata nei provvedimenti. Il Ministero rende disponibile attraverso il proprio sito internet l’elenco della documentazione da presentare a corredo della domanda d’accesso e necessaria ai fini delle verifiche e valutazioni da effettuare.

8. Il Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di accesso alle agevolazioni, accerta la completezza e la regolarità della domanda stessa.

9. Il Ministero richiede al soggetto proponente o ai soggetti beneficiari, per il tramite del soggetto proponente, la documentazione e/o i chiarimenti utili alla fase istruttoria, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni nel rispetto del principio di par condicio dei partecipanti. Il Ministero, in caso di soccorso istruttorio, assegna al soggetto proponente o ai soggetti beneficiari, per il tramite del soggetto proponente, un congruo termine non inferiore a dieci giorni, salvo proroghe concesse per cause debita mente motivate. In caso di inutile decorso del termine, il Ministero procede all’esclusione. Nel caso in cui venga escluso il soggetto proponente, la domanda di accesso alle agevolazioni sarà considerata totalmente inammissibile.

10. Il Ministero, accertata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità soggettive e oggettive stabilite dall’art. 5 del presente decreto e dai provvedimenti, comunica al soggetto proponente i motivi che ostano all’ammissibilità totale o parziale della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni o documenti, ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

11. Il Ministero può altresì chiedere al soggetto proponente, in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare chiarimenti e/o documenti, qualora sia necessario per il corretto svolgimento della procedura. I chiarimenti e/o i documenti richiesti devono pervenire entro il termine indicato, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate.

12. Il Ministero, all’esito delle operazioni di cui al precedente comma, provvede a comunicare al soggetto proponente l’ammissibilità totale o parziale della domanda di accesso alle agevolazioni.

13. L’attività istruttoria di cui ai punti precedenti è svolta dal Ministero, che può avvalersi di un gruppo di lavoro istituito ad hoc da nominare con atto del Ministero stesso.

14. La valutazione dei programmi e dei progetti è effettuata sulla base di uno o più dei seguenti ambiti di valutazione:

a. qualità dell’accordo di filiera e del programma di investimenti;

b. idoneità del progetto a conseguire gli obiettivi ambientali prefissati, di cui all’art. 9 del regolamento (UE) n. 2020/852;

c. requisiti specifici posseduti dai soggetti beneficiari in relazione al programma.

15. Il sistema di punteggi attribuito a ciascun ambito di valutazione è individuato nei provvedimenti. I provvedimenti precisano la procedura di valutazione dei programmi e dei progetti, all’interno della quale vengono stabiliti un punteggio massimo ed uno minimo; il mancato raggiungimento del punteggio minimo determina la non ammissibilità a finanziamento del singolo progetto del soggetto beneficiario.

16. Per la valutazione delle domande, il Ministero può avvalersi di una Commissione da nominare con atto del Ministero stesso.

17. Concluse le attività di valutazione, il Ministero procede alla pubblicazione della graduatoria sulla base dei punteggi conseguiti. Entro dieci giorni dalla pubblicazione, i soggetti proponenti possono presentare richiesta motivata di riesame della propria posizione in graduatoria. La richiesta di riesame non consente l’integrazione, la modificazione o la precisazione della domanda di accesso alle agevolazioni e può riguardare esclusivamente errori materiali connessi all’attribuzione del punteggio.

18. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.

all’art. 10 «Presentazione della proposta definitiva di contratto di filiera», comma 1, prima frase, l’espressione «…di cui all’art. 9, comma 14» è sostituita dalla seguente «…di cui all’art. 9, comma 17».

la rubrica dell’art. 19 è sostituita dalla seguente: «Entrata in vigore e norma transitoria».

il contenuto dell’art. 19 «Entrata in vigore e norma transitoria» è sostituito dal seguente:

1. Come disposto dall’art. 2, comma 1, lettera a), gli aiuti di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono notificati alla Commissione europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3 del TFUE. Nessun aiuto viene concesso prima che la procedura di notifica di cui dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea abbia condotto a una decisione finale di autorizzazione della Commissione europea.

2. Come disposto dall’art. 2, comma 1, lettera b), gli aiuti di cui alla tabella 4 dell’allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sono esentati dall’obbligo di notifica e si procede all’invio delle informazioni sintetiche, conformemente a quanto stabilito dall’art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014, entro venti giorni lavorativi dall’entrata vigore del presente decreto.

3. In deroga alla disposizione di cui al comma 1 e conformemente a quanto disposto dall’art. 2, comma 1, lettera c), nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del presente decreto e la data di adozione della decisione di autorizzazione della Commissione a conclusione della procedura di notifica di cui al comma 1, gli aiuti di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono esentati dall’obbligo di notifica e si procede all’invio delle informazioni sintetiche, conformemente a quanto stabilito dall’art. 11 del regolamento (UE) 2022/2473, entro venti giorni lavorativi dall’entrata vigore del presente decreto. Qualora gli aiuti individuali dovessero superare le soglie di cui all’art. 3 del citato regolamento, si procede a notifica dei singoli aiuti individuali oppure si attende la conclusione della procedura di notifica di cui al comma 1.

4. Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste si impegna a rispettare le condizioni previste all‘art. 9, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2022/2473, ed all’art. 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 651/2014, in materia di pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato da parte degli Stati membri.

5. Possono essere concessi aiuti sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto ai programmi e progetti selezionati a seguito dell’avviso n. 300946 del 6 luglio 2022 recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera nei settori della pesca e dell’acquacoltura e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al decreto del direttore della Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura prot. n. 229127 del 20 maggio 2022 e non ancora finanziati. Gli aiuti a questi programmi e progetti devono rispettare le condizioni stabilite nel presente decreto.

6. Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste si impegna a modificare il presente decreto laddove le regole dell’UE in materia di aiuti di Stato applicabili al settore della pesca e dell’acquacoltura dovessero essere modificate.

L‘allegato A «Contratti di filiera settore ittico tipologie di interventi e intensità di aiuto» è sostituito dall’allegato A di cui al presente decreto.

È aggiunto l’allegato B «Effetto di incentivazione per le grandi imprese» di cui al presente decreto.

Resta invariato tutto quanto altro previsto dal decreto direttoriale prot. n. 229127 del 20 maggio 2022.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo, divulgato attraverso il sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste www.politicheagricole.it ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(1) Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6 dicembre 2008, pag. 28).

Avvertenza:

Il testo integrale del presente decreto direttoriale con relativi allegati sono pubblicati sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, www.politicheagricole.it