DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 26 febbraio 2024 (in Gazz. Uff. 26 aprile 2024, n. 97)
DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 26 febbraio 2024 (in Gazz. Uff. 26 aprile 2024, n. 97). – Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità «rafforzata» 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027.
IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
Visto l’art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee, con il quale si dispone che il Ministro dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, nell’ambito di sua competenza, d’intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvede con decreto all’applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dall’Unione europea;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 4, 5, 33 e 34;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e in particolare l’art. 8, comma 3, ai sensi del quale è previsto che fino all’adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all’art. 7, comma 3, ciascuna struttura ministeriale opererà avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina;
Visto l’art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante «modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al Sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni»;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
Visto il regolamento delegato (UE) 2023/744 della Commissione del 2 febbraio 2023 che rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/1172 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad agevolare i controlli della condizionalità inerenti a taluni pagamenti basati sulle superfici nell’ambito della politica agricola comune;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA 7 e 8) per l’anno di domanda 2023;
Vista la decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 con la quale la Commissione ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell’Italia ai fini del sostegno dell’Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sue successive modifiche e integrazioni;
Vista la decisione di esecuzione C(2023) 6990 final che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell’Italia ai fini del sostegno dell’Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
Visto il decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;
Visto il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 15 dicembre 2023, n. 690602, che modifica l’art. 17 «pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il benessere animale» e l’art. 19 «pagamento per la salvaguardia di olivi di interesse paesaggistico» del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti», in corso di registrazione;
Visto il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 marzo 2023, n. 185145, che modifica il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti» e del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, recante «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale»;
Visto il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 1° marzo 2021, n. 99707, recante attuazione delle misure, nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall’art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385, recante la «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale» e successive modifiche;
Visto il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 marzo 2023, n. 185101, recante «Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola»;
Visto il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 maggio 2023, n. 263980, recante «Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, recante «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune»;
Visto il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, n. 410739, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità;
Visto il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, n. 410727, recante modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema integrato di gestione e controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116;
Visto il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 ottobre 2023, n. 580425, in corso di pubblicazione, recante disposizioni applicative in materia di destinazione del 25 per cento degli importi risultanti dall’applicazione delle riduzioni ed esclusioni per inosservanza delle norme di condizionalità;
Ritenuto opportuno stabilire, ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili previste dagli articoli 8, comma 1, 10, comma 1, 12, 13, 14, 15, dello stesso decreto;
Condivisi i contenuti definitivi del presente schema di decreto con il tavolo partecipato dalle regioni e province autonome;
Decreta:
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente decreto fissa le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili, come previsto dall’art. 25 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, e in particolare ai Capi di seguito elencati:
Capo IV, gliarticoli 7 e 8 per la violazione delle regole di condizionalità rafforzata, ai sensi delregolamento (UE) 2021/2115;
Capo V, l’art. 10 per la violazione degli impegni per gli eco-schemi;
Capo VI, gli articoli da 11 al 15 per la violazione di disposizioni specifiche in materia di sviluppo rurale.
2. Le sanzioni amministrative si calcolano sulla base dei pagamenti concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto o alle domande di pagamento che sono state presentate nel corso degli anni civili in cui si è verificata l’inosservanza.
3. Le sanzioni previste dal decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, sono applicate dagli organismi pagatori, ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116.
4. Ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, non si applicano sanzioni nei seguenti casi:
a) inosservanza dovuta a un errore dell’organismo pagatore competente o di un’altra autorità, ove l’errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
b) riduzione non superiore a 100 euro;
c) inosservanza dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all’art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116.
5. L’applicazione di riduzioni od esclusioni non incide sulla legalità e sulla correttezza dei pagamenti ai quali si applica.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
Definizioni comuni:
a) «PSP»: il Piano strategico PAC;
b) «AGEA»: l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
c) «AGEA Coordinamento»: l’organismo di coordinamento di cui all‘art. 10 del regolamento (UE) n. 2021/2116;
d) «FEASR»: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
e) «beneficiario» si intende l’agricoltore e/o l’allevatore e/o gruppi o associazioni di beneficiari e/o soggetti che non sono imprese agricole e che gestiscono le superfici agricole/forestali che riceve pagamenti diretti a norma del Capo II o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e72 del regolamento (UE) n. 2021/2115 e sottoposto al regime di condizionalità ai sensi dell’art. 12 del regolamento (UE) n. 2021/2115 oppure l’agricoltore e/o l’allevatore e/o gruppi o associazioni di beneficiari o altre persone che riceve pagamenti a norma deli articoli da 73 a 78 oltre a interventi di cui all’art. 70 del regolamento (UE) n. 2021/2115 che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema integrato di gestione e controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II delregolamento (UE) n. 2021/2116;
f) «inosservanza»: qualsiasi irregolarità o altri casi di inadempienza per effetto del mancato rispetto, violazione o infrazione delle regole della condizionalità e della condizionalità rafforzata o degli impegni previsti dai i regimi ecologici per il clima, l’ambiente e il benessere animale e dagli interventi dello sviluppo rurale;
g) «anno della constatazione o di accertamento»: l’anno civile in cui è stato effettuato il controllo amministrativo o in loco a seguito del quale è accertata l’inosservanza, secondo quanto stabilito dall’art. 6 del regolamento delegato (UE) 2022/1172;
h) «anni considerati»: i tre anni civili consecutivi a partire dall’anno in cui l’inosservanza si è verificata, incluso l’anno in cui si è verificata l’inadempienza;
i) «portata o entità» di un’inosservanza: parametro determinato tenendo conto in particolare dell’impatto dell’inosservanza stessa, che può essere limitato all’azienda oppure più ampio;
j) «gravità» di un’inosservanza: parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell’inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
k) «durata» o «persistenza» di un’inosservanza: parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l’effetto o dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli;
l) «sanzione»: riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche;
m) «cessione» si intende qualsiasi tipo di operazione mediante la quale la superficie agricola o l’azienda agricola, o parte di essa, cessa di essere a disposizione del cedente;
n) «contratto di compartecipazione»: contratto in cui due soggetti si associano per la coltivazione di una superficie;
o) «ripetizione o reiterazione dell’inosservanza»: l’inosservanza accertata più di una volta di uno stesso CGO o di una stessa BCAA o di uno stesso impegno o gruppo di impegni dello sviluppo rurale nell’arco di un periodo di tre anni civili consecutivi, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza;
p) «ripetizione giustificata»: si intende un comportamento non conforme generato da eventi ascrivibili alle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell’art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116;
Definizioni specifiche per la condizionalità rafforzata:
q) «CGO»: ciascuno dei criteri di gestione obbligatori previsto dal diritto dell’Unione di cui all’art. 12, comma 4 del regolamento (UE) 2021/2115. A livello nazionale, i CGO sono descritti nell’allegato 1 del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023, n. 147385 e successive modifiche;
r) «BCAA»: ciascuna norma per il mantenimento delle superfici agricole in buone condizioni agronomiche e ambientali, fissata dagli Stati membri in conformità all‘art. 13 del regolamento (UE) 2021/2115. A livello nazionale, le BCAA sono descritte nell‘allegato 1 del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023, n. 147385 e successive modifiche;
s) «anno civile considerato»: ai fini della condizionalità, è l’anno civile nel quale il beneficiario presenta la domanda di aiuto o la domanda di pagamento ed entro il cui termine sono svolti i controlli in loco da conteggiare ai fini del raggiungimento della percentuale minima di controlli;
t) «inadempienze non intenzionali»: tutte le inadempienze ad uno o più obblighi di condizionalità (CGO e BCAA) a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità;
u) «inadempienze senza conseguenze o con conseguenze insignificanti»: l’inadempienza che non abbia conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell’obiettivo della BCAA o del CGO interessati o qualora produca conseguenze insignificanti, i cui effetti possono essere sanati con eventuali opportune misure correttive, i cui parametri di portata, gravità e durata siano tutti a livello basso;
v) «inadempienze non intenzionali gravi»: le inadempienze ad uno o più obblighi di condizionalità a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità ma che abbiano gravi conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell’obiettivo della norma o del requisito interessati ovvero costituisca un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali;
w) «inadempienze intenzionali»: alle inadempienze rilevate, a livello di CGO o BCAA, si attribuisce carattere di intenzionalità quando: si verificano le condizioni di seconda reiterazione, se commessa senza giustificato motivo; gli indici di verifica superino i limiti fissati per alcune BCAA e CGO; il carattere di intenzionalità sia riscontrato dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per l’osservanza dei CGO;
x) «misura correttiva»: eventuale azione di natura agronomica, strutturale o amministrativa, che ha come obiettivo il ripristino delle condizioni precedenti all’inadempienza di livello basso oppure l’eliminazione degli effetti negativi dell’inadempienza stessa, eseguita dall’agricoltore a correzione di un’inadempienza che non ha conseguenze significative rispetto al raggiungimento dell’obiettivo della prescrizione;
y) «impegno di ripristino»: intervento obbligatorio eseguito dall’agricoltore a correzione di un’inadempienza di condizionalità.
Definizioni specifiche per gli ecoschemi e lo sviluppo rurale:
z) «impegno»: ogni impegno a cui il beneficiario si sottopone volontariamente in relazione a pratiche agricole previste dai regimi ecologici per il clima, l’ambiente e il benessere animale e dagli interventi dello sviluppo rurale, così come descritto nel PSP e nei complementi di programmazione regionale;
aa) «gruppo di impegni»: l’insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei;
bb) «azione correttiva»: intervento obbligatorio che il beneficiario deve eseguire per sanare un’inosservanza ad un impegno, che non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell’intervento. L’organismo pagatore può sospendere il sostegno fino alla verifica dell’ottemperanza dell’azione correttiva.
Art. 3 Disposizioni comuni per la condizionalità rafforzata, per gli eco-schemi e per gli interventi connessi alla superficie e agli animali di cui al regolamento (UE) n. 2021/2115
1. Qualora ci sia una cessione, a qualsiasi titolo, di tutta o parte dell’azienda, gli obblighi del cedente, gli adempimenti necessari per beneficiare dell’aiuto, nonché le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al rilevatario. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7 dell‘art. 16 del decreto ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022 e successive modifiche, le autorità di gestione regionali e provinciali prevedono specifiche modalità di attribuzione delle conseguenze per inosservanze imputabili al cedente o al rilevatario.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’allegato I, punto 2 «Attività di controllo», lettera a) «Procedura di autorizzazione delle domande», punti iii) del regolamento (UE) 2022/127, salvo in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, le domande di aiuto o di pagamento sono respinte o decadono qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.
Art. 4 Regole di condizionalità
1. Le regole di condizionalità comprendono i CGO e le BCAA, elencate nell’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e descritte nell’allegato 1 del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 e successive modifiche, con riferimento alle zone specifiche «clima e ambiente», «salute pubblica e salute delle piante» e «benessere degli animali» e interessano i beneficiari che ricevono:
a) pagamenti diretti come previsto al Titolo III, Capo II, delregolamento (UE) 2021/2115;
b) pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e72 del regolamento (UE) n. 2021/2115 come specificato all’art. 83 del regolamento (UE) n. 2021/2116;
c) pagamenti a superficie e/o a capo che abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027; come specificato all‘art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 e successive modifiche.
Art. 5 Conseguenze delle inadempienze di condizionalità
1. Al beneficiario che non rispetti le regole di condizionalità stabilite nell‘allegato 1 del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 e successive modifiche, è applicata una sanzione amministrativa. Le sanzioni amministrative si applicano mediante riduzione od esclusione dell’importo totale dei pagamenti di cui all’art. 4, concessi o da concedere al beneficiario interessato, in relazione alle domande di aiuto o di pagamento che ha presentato o che presenterà nel corso dell’anno civile in cui è verificata l’inosservanza.
2. Qualora non sia possibile determinare l’anno civile in cui si è verificata l’inosservanza, l’ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell’«anno della constatazione».
3. Le riduzioni ed esclusioni sono applicate al beneficiario dell’aiuto o del sostegno, tra cui le persone fisiche o giuridiche, compresi i gruppi o le associazioni di tali beneficiari o altre persone, vincolati dagli obblighi di condizionalità.
4. Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di cui al primo comma non si applica se non è richiesto alcun sostegno per la zona interessata conformemente agliarticoli 70 e71 del regolamento (UE) 2021/2115.
5. Nei casi in cui l’operatore (detentore) ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto e/o pagamento e siano rilevate inosservanze relative alla gestione degli animali e dell’allevamento condiviso, la riduzione corrispondente all’infrazione rilevata si applica sia ai pagamenti dell’operatore (detentore) che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida, secondo le modalità specificate nelle vigenti circolari AGEA.
6. Nei casi in cui due soggetti si associano per la coltivazione di una superficie tramite contratti di compartecipazione o affini e siano rilevate inosservanze relative alla gestione delle superfici condivise, la riduzione corrispondente all’infrazione rilevata si applica sia ai pagamenti del concedente che a quelli del compartecipante/utilizzatore secondo le modalità specificate nelle vigenti circolari di AGEA.
Art. 6 Applicazione delle riduzioni o delle esclusioni per inosservanza della condizionalità
1. Le riduzioni od esclusioni di cui all’art. 5 si applicano se, in qualsiasi momento di un dato anno civile, inteso come «anno civile considerato», le regole di condizionalità non sono rispettate e tale inosservanza è imputabile direttamente al beneficiario che ha presentato la domanda di aiuto o la domanda di pagamento nell’«anno civile considerato».
2. Il disposto del primo comma si applica anche ai beneficiari per i quali si constati che non hanno rispettato le regole di condizionalità negli «anni considerati»; cioè, la sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 8 del regolamento delegato (UE) 2022/1172, è imposta solo se l’inosservanza è accertata entro tre anni civili a partire dall’anno in cui l’inosservanza si è verificata, incluso l’anno in cui si è verificata l’inosservanza.
Art. 7 Calcolo della riduzione od esclusione per inosservanze non intenzionali ed intenzionali della condizionalità
1. Ai fini del calcolo delle riduzioni o delle esclusioni, si tiene conto della gravità, portata, durata e ripetizione, nonché dell’intenzionalità dell’inosservanza constatata. Le sanzioni amministrative sono calcolate in modo da essere effettive, proporzionate e dissuasive. Ai sensi dell’art. 8, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, in caso di inadempienza non intenzionale che non abbia conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell’obiettivo della norma o del requisito interessati o qualora produca conseguenze insignificanti, valutati sulla base dei parametri di portata, gravità e durata definiti secondo le modalità dell’allegato 2 del presente decreto e come specificato nella circolare AGEA pubblicata ogni anno ai sensi dell’art. 5, comma 4 del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 (nel seguito «Circolare di AGEA») e successive modifiche, non si applica sanzione. In tal caso, i beneficiari sono informati della inadempienza accertata e delle eventuali misure correttive da adottare.
2. Ai sensi dell’art. 8, comma 2 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, in caso di inadempienza non intenzionale che abbia conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell’obiettivo della norma o del requisito interessati, la riduzione applicata è, come regola generale, pari al 3 per cento del totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità.
3. Ai sensi dell’art. 8, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, nel caso in cui la natura dell’inadempienza non intenzionale produca effetti negativi superiori ai limiti fissati per le inadempienze di cui al comma 2 e tali da non consentire il ripristino di una situazione conforme a quella prescritta dalle disposizioni violate, in base dei parametri di portata, gravità e durata definiti secondo le modalità dell’allegato 2 del presente decreto, l’organismo pagatore può applicare un aumento fino al 10 per cento della percentuale di riduzione sul totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità.
4. Ai sensi dell’art. 8, comma 6 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, se l’inadempienza accertata è stata commessa intenzionalmente dal beneficiario, la riduzione da applicare all’importo complessivo risultante dai pagamenti e dai premi annuali è stabilita nella misura del 15 per cento, salvo i casi di cumulo di cui all’art. 8 del presente decreto.
5. Si considera intenzionale l’inadempienza rilevata in uno dei seguenti casi:
a) quando l’inadempienza agli impegni di condizionalità supera i livelli stabiliti dalla circolare di AGEA;
b) quando il carattere di intenzionalità è riscontrato dagli organismi di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per la verifica dell’osservanza obbligatoria degli impegni di condizionalità;
c) quando si verificano le condizioni di ripetuta ricorrenza dell’infrazione, secondo quanto previsto dell’art. 11 del regolamento (UE) 2022/1172.
6. Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, per gli obblighi di condizionalità controllati con il monitoraggio da satellite, ai sensi dell’art. 66, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2116, le sanzioni possono essere ridotte dall’organismo pagatore fino alla percentuale dello 0,5 per cento del totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità rafforzata.
7. In ogni caso, l’ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni per un anno civile non supera l’importo totale dei pagamenti percepibili dalla partecipazione agli interventi di cui all’art. 4 del presente decreto.
Art. 8 Cumulo delle riduzioni per inosservanze della condizionalità
1. Fatto salvo il disposto di cui agli articoli 9, 10 e11 del regolamento (UE) 2022/1172, nel caso di inadempienze della condizionalità, di carattere non intenzionale o intenzionale, riscontrate nel corso del medesimo anno civile, o nel caso di infrazioni ripetute, l’organismo pagatore applica il cumulo delle riduzioni secondo le modalità stabilite nell’allegato 2.
Art. 9 Importi risultanti dalla condizionalità
1. Ai sensi dell’art. 86 del regolamento (UE) 2021/2116, si dispone di trattenere il 25 per cento degli importi risultanti dall’applicazione delle riduzioni ed esclusioni ai beneficiari di cui all’art. 4 del presente decreto. Le disposizioni applicative sono descritte nel decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 19 ottobre 2023, n. 580425, in corso di pubblicazione.
2. Agea coordinamento trasmette al MASAF i dati relativi ai campioni estratti, ai controlli svolti e ai relativi esiti riferiti all’anno precedente, entro il 15 ottobre di ogni anno, secondo il formato dell’allegato 1.
Art. 10 Applicazione delle riduzioni o esclusioni per violazioni degli eco-schemi
1. Ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, sono sanzionati i beneficiari che presentano domanda per gli eco-schemi e che non rispettano gli impegni assunti ai sensi dell’art. 31 del regolamento (UE) 2021/2115.
2. La sanzione per ogni violazione accertata è determinata nella misura del 30 per cento, del 50 per cento o del 100 per cento, in base alla gravità, all’entità, alla durata della violazione, secondo le modalità descritte nell’allegato 3. I criteri comuni di controllo e gli indici di verifica degli impegni sono dettagliati in un’apposita circolare di AGEA coordinamento.
3. Nel caso di impegni biennali, si procede al recupero dell’aiuto erogato nell’anno precedente nella stessa misura determinata dell’anno dell’accertamento.
4. Per l’anno 2023, è sospesa l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 per l’eco-schema 1.
5. Per l’anno 2023, l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 è sospesa per gli eco-schemi dal 2 al 5, a condizione che la violazione sia di grado basso e che il beneficiario inadempiente presenti domanda per il medesimo regime nel 2024, ai sensi dell’art.
8 del decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013. Se i beneficiari per i quali la sanzione è stata sospesa nel 2023, compiono ulteriori violazioni nel 2024, la sanzione sospesa per il 2023 verrà applicata unitamente a quella comminata per il 2024.
Art. 11 Inosservanza dei criteri di ammissibilità diversi dalla dimensione della superficie o dal numero di animali finanziati dal FEASR
1. Ai fini e per gli effetti dell’art. 11 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente se viene accertato in via definitiva il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, non connessi alla dimensione delle superfici o al numero degli animali.
Art. 12 Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni o altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali di cui al regolamento (UE) n. 2021/2115 pagate con il FEASR e per omesse o inesatte dichiarazioni – Errore palese in buona fede
1. Ai fini e per gli effetti dell’art. 12, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, in caso di mancato rispetto:
a) degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell’aiuto per gli interventi connessi alla superficie e agli animali del regolamento (UE) 2021/2115;
b) oppure degli altri obblighi dell’intervento, se pertinenti, stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione nazionale o previsti dal PSP (es. requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e del benessere animale; «mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione»);
si applica per ogni inosservanza, una riduzione o l’esclusione, ove per esclusione si intende la riduzione totale del pagamento, dell’importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell’anno civile dell’accertamento per intervento o azione, o macrogruppo coltura, o gruppo coltura, o coltura, o parcella, UBA o capo, a cui si riferiscono gli impegni violati.
2. La percentuale della riduzione è fissata in ragione del 3 per cento, del 5 per cento o del 10 per cento ed è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna inosservanza, secondo le modalità di cui all’allegato 4.
3. In caso di impegni o pagamenti pluriennali, la medesima percentuale di recupero dell’anno di accertamento si applica anche agli importi già pagati negli anni precedenti per lo stesso intervento/azione/macrogruppo coltura/gruppo coltura/coltura/parcella/UBA o capo.
4. Le autorità di gestione possono, tuttavia, decidere di applicare agli anni precedenti un livello di recupero diverso da quello dell’anno di accertamento, o la non applicazione, se l’obiettivo perseguito dall’intervento non è compromesso e il livello di non conformità è diverso o l’inosservanza non è rilevata.
5. L’autorità di gestione può prevedere un’azione correttiva, nei casi individuati dall’autorità stessa, relativamente ad un’inosservanza ad un impegno che non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell’intervento stesso e a cui il beneficiario può porre rimedio entro un periodo massimo di 3 mesi, durante i quali l’applicazione della sanzione è sospesa. L’ottemperanza all’azione correttiva assegnata comporta l’annullamento della sanzione amministrativa.
6. Relativamente agli interventi del PSP, le autorità di gestione regionali/provinciali del PSP, sentito l’organismo pagatore competente, individuano con propri provvedimenti:
a) le fattispecie di inosservanza di impegni collegati ai montanti riferiti a intervento/azione/macrogruppo/coltura/unit amount (gruppo coltura/coltura/parcella /UBA o capo), impegni pertinenti di condizionalità;
b) i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna inosservanza ai sensi dell’allegato 4;
c) ulteriori fattispecie di inosservanze che costituiscono violazioni gravi;
d) eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di intervento che comportano l’esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall’intervento stesso.
7. Ai sensi dell‘art. 59 del regolamento (UE) 2021/2116, nell’ambito del Sistema integrato di gestione e controllo, le domande di aiuto e le domande di pagamento sono rettificate dopo la loro presentazione senza incidere sul diritto all’aiuto, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dall’autorità competente, e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l’autorità competente abbia preso una decisione in merito alla domanda.
Art. 13 Riduzioni o esclusioni per inosservanze contestuali di impegni connessi agli art. 70 e 72 del regolamento (UE) n. 2021/2115 nonché dei pertinenti impegni di condizionalità
1. In caso di accertamento nel corso dello stesso anno civile di inosservanze contestuali di uno o più impegni previsti a norma degli art. 70 e72 del regolamento (UE) n. 2021/2115 , nonché di uno o più impegni pertinenti di condizionalità ad essi chiaramente ricollegabili, al beneficiario è applicata una riduzione, nel corrispondente anno civile, determinata dall’autorità di gestione in base alla gravità, entità durata e ripetizione, secondo le modalità di cui all’allegato 4, doppia rispetto alle percentuali del 3 per cento, del 5 per cento o del 10 per cento, del pagamento ammesso o della domanda ammessa per l’intervento in questione. L’autorità di controllo informa il beneficiario che, in caso di ulteriore commissione della stessa inosservanza nel corso del residuo periodo di impegno, la relativa infrazione si considera di livello grave, con le conseguenze previste dal successivo art. 14, comma 2.
Art. 14 Ripetizione dell’infrazione e infrazioni gravi per violazioni di impegni connessi agli art. 70 e 72
1. Ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, la ripetizione di un’inosservanza ricorre quando sono state accertate due inosservanze analoghe negli ultimi tre anni a carico dello stesso beneficiario e per lo stesso intervento. La ripetizione si determina a partire dall’anno dell’accertamento, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze.
2. Qualora, in esito alla valutazione generale fondata sui criteri di cui all’art. 13, sia accertata un’inosservanza grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente e altresì è escluso dal pagamento per lo stesso intervento/azione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo. Un’inosservanza si definisce grave quando gravità, entità e durata sono di livello massimo e la violazione risulta ripetuta con i medesimi livelli massimi.
3. Qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure non abbia fornito all’autorità di controllo per negligenza le necessarie informazioni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente e il beneficiario è altresì escluso dal pagamento per lo stesso intervento per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo.
4. In presenza di ripetizioni di un’inosservanza non grave, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione, riferita all’impegno violato o al gruppo di impegni violati, doppia del 3 per cento, del 5 per cento o del 10 per cento, a loro volta determinate in base alla gravità, entità, durata di ciascuna violazione, secondo le modalità di cui all’allegato 4.
Art. 15 Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza di impegni o altri obblighi relativi a interventi non connessi alla superficie e agli animali
1. Ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, per gli interventi non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell’intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l’esclusione dell’importo complessivo dell’operazione o di parte dell’operazione ammesso al pagamento, per ciascuna operazione/parte dell’operazione a cui si riferiscono gli impegni violati. Con riferimento alle violazioni di cui al comma 3, per importo complessivo si intende il montante dei pagamenti relativi agli investimenti interessati dalla violazione.
2. Per ciascuna infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni, la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata, secondo le modalità definite nell’allegato 5, tenendo conto anche della reiterazione.
3. Nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, previste dal Piano strategico della PAC, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo. Il parametro della durata è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti. Le autorità di gestione del PSP, sentiti i competenti organismi pagatori, possono definire il periodo di tempo per il quale il mancato rispetto dell’impegno può portare all’esclusione dal sostegno.
4. Nel caso di interventi di esclusivo livello nazionale, la percentuale di riduzione è fissata in ragione del 3 per cento, del 5 per cento, del 10 per cento e può giungere sino all’esclusione. I criteri comuni di controllo e gli indici di verifica degli impegni con carattere esclusivamente nazionale sono dettagliati a livello nazionale.
5. Nel caso di interventi nazionali con elementi regionali e nel caso di interventi esclusivamente regionali, l’autorità di gestione regionale/provinciale può individuare altre percentuali di riduzione e può giungere sino all’esclusione.
6. I beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall’organismo pagatore competente sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l’esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all’autorità competente di non essere responsabile dell’inclusione dell’importo non ammissibile o se l’autorità competente accerta altrimenti che l’interessato non è responsabile.
7. Nel caso di contestuale accertamento di inadempienze e scostamenti di cui al comma 6, si applica prima la riduzione di cui a quest’ultimo comma e poi la riduzione relativa alle inadempienze.
8. Relativamente agli interventi descritti ai precedenti commi 5, per quanto di competenza, le autorità di gestione regionali/provinciali del PSP, sentiti i rispettivi organismi pagatori, individuano con propri provvedimenti:
a) le fattispecie di violazioni di impegni riferiti agli interventi/azioni;
b) i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi dell’allegato 5;
c) i casi di violazione che pregiudicano il conseguimento dell’obiettivo dell’intervento e che comportano l’esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall’intervento stesso;
d) i casi di violazione di lieve entità per i quali, a fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non è applicata.
9. L’autorità di gestione può prevedere un’azione correttiva, nei casi individuati dall’autorità stessa, relativamente ad un’inosservanza ad un impegno che non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell’intervento stesso e a cui il beneficiario può porre rimedio. Nel frattempo, l’applicazione della sanzione è sospesa. L’ottemperanza all’azione correttiva assegnata comporta l’annullamento della sanzione amministrativa.
10. Qualora sia accertata un’inadempienza grave, relativa ad impegno od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo. Qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure non abbia fornito all’autorità di controllo per negligenza le necessarie informazioni, si applicano le medesime conseguenze previste per un’inosservanza grave.
Art. 16 Autorità competente al coordinamento dei controlli
1. L’AGEA coordinamento svolge la funzione di autorità competente al coordinamento dei controlli, ai sensi dell’art. 13, comma 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
Art. 17 Disposizioni finali e transitorie
1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2020, n. 2588, «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale» continuano ad applicarsi per le fattispecie indicate nelle disposizioni transitorie di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche.
2. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 18 Entrata in vigore
1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1
Allegato 1 – Tabelle per la trasmissione dei dati relativi ai campioni estratti, ai controlli svolti e ai relativi esiti, riferiti all’anno precedente, per la Condizionalità
Tabella 1 – Popolazione
Tabella 2a – Campione soggetto al controllo per Ente
Tabella 2b – Campione soggetto al controllo
Tabella 3a – Importi ridotti ed esclusi per Regione/PPAA
Tabella 3b – Importi ridotti ed esclusi per OP
Tabella 4a – Infrazioni riscontrate per impegno per Ente
Tabella 4b – Infrazioni riscontrate per impegno
Allegato 2
Allegato 2 – Modalità di calcolo delle riduzioni derivanti dalla condizionalità (articoli 6 e 7)
Allegato 3
Allegato 3 – Riduzioni per violazione degli impegni previsti dagli ecoschemi (articolo 10)
Tabella di applicazione delle riduzioni per la violazione di impegni previsti dai regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali (eco-schemi).
Applicazione delle riduzioni/esclusioni da parte dell’Organismo pagatore:
Punteggio | Percentuale di riduzione |
1,00 <= x < = 3,00 | 30% |
3,00 < x < =5,00 | 50% |
x > 5,00 | 100% |
– Si considera di grado basso la percentuale del 30% ai sensi del comma 5 dell’art. 10 del presente decreto.
Allegato 4
Allegato 4 – Riduzione per violazione degli impegni connessi alla superficie e agli animali (articolo 12)
Tabella di applicazione delle riduzioni per la violazione di impegni per interventi connessi alla superficie e agli animali oppure altri obblighi dell’operazione stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal Piano Strategico della PAC, in particolare per quanto riguarda altri requisiti e norme obbligatori, come i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e del benessere animale o ancora del “mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione” di cui al decreto Masaf del 23 dicembre 2022, n. 660087 e successive modifiche.
A. Modalità di individuazione delle fattispecie di violazioni di tipi impegni riferiti ai macrogruppi coltura, alle colture, parcella/UBA o capo, agli unit amount, agli interventi, alle azioni e agli impegni pertinenti di condizionalità e dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione (articolo 12).
B. Per “gruppo di impegni”: si intende l’insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei.
L’autorità di gestione riferisce ciascun tipo di impegno a intervento/azione/macrogruppo coltura/unit amount (gruppo coltura/coltura/UBA o capo), secondo la pertinenza. Ciò al fine di identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni ed esclusioni. Supponiamo che il tipo di impegno AA sia riferito all’intervento, mentre il tipo di impegno BB sia riferito solo ad uno specifico unit amount. Nel caso di violazione del tipo di impegno AA la riduzione/esclusione sarà operata a carico dell’importo complessivo dell’intervento, mentre nel caso di infrazione del tipo di impegno BB sarà ridotto o escluso l’importo corrispondente allo unit amount. Quindi l’Autorità di gestione fissa, per ogni impegno, un triplice livello di inosservanza riscontrabile (basso = 1; medio = 3; alto = 5) indicando i corrispondenti parametri di valutazione delle gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice:
Livello di infrazione dell’impegno AA | Gravità | Entità | Durata | |
Basso (1) | ||||
Medio (3) | ||||
Alto (5) |
C. Applicazione delle riduzioni/esclusioni da parte dell’Organismo pagatore:
Punteggio | Percentuale di riduzione |
1,00 <= x < 3,00 | 3% |
3,00 <= x < 5,00 | 5% |
x => 5,00 | 10% |
– Per ciascun gruppo di impegni violato si giunge, in tal modo, al calcolo di una percentuale di riduzione o di esclusione. Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni e delle esclusioni calcolate per ciascun gruppo di impegni, e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti a intervento/azione/macrogruppo coltura/unit amount (gruppo coltura/coltura/UBA o capo).
A titolo esemplificativo, supponendo che sia riscontrata la violazione di un gruppo di impegni e che i gruppi di impegni risultino violati come indicato nella seguente tabella:
GRUPPO di impegni | Impegni di misura | Calcolo GED x infrazione agli impegni di misura | Media GED dei singoli impegni | Somma medie singoli impegni | % di decurtazione cumulativa per GRUPPO di impegni |
IMPEGNO VIOLATO A | Impegno A | G=3, E= 1, D= 5 | 3 | 3+3,66+1=7,66 | 10% |
Impegno A2 | G=5, E= 3, D= 3 | 3,66 | |||
Impegno A3 | G=1, E= 1, D= 1 | 1 | |||
IMPEGNO VIOLATO C | Impegno C | G=1, E= 1, D= 1 | 1 | 1+1=2 | 3% |
Impegno C2 | G=1, E= 1, D= 1 | 1 | |||
TOTALE SANZIONE | 13% |
Ne consegue che la sanzione totale da applicare ad un determinato montante, è la risultante della somma delle due % di riduzione calcolate separatamente per i gruppi di impegni violati.
Allegato 5
Allegato 5 – Riduzioni per la violazione di impegni e altri obblighi
(di seguito Impegni) per operazioni non connesse alle superfici e gli animali (articolo 15)
Tabella di applicazione delle riduzioni per la violazione di impegni e altri obblighi per operazioni non connesse alle superfici e gli animali (articolo 15 del decreto).
Modalità di individuazione delle fattispecie di violazioni di impegni o gruppi di impegni e dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione. In caso di reiterazione dell’inosservanza, è applicata una maggiorazione della riduzione dell’importo, riferita all’impegno violato, rispetto alle percentuali di riduzione definite per gravità-entità e durata (articolo 15).
A. Per “gruppo di impegni”: si intende l’insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei.
L’autorità di gestione riferisce ciascun impegno o gruppo di impegni alla tipologia di azione/intervento, a seconda della pertinenza. L’Autorità di gestione fissa, per ogni impegno, un triplice livello di infrazione riscontrabile (basso = 1; medio = 3; alto = 5) indicando i corrispondenti parametri di valutazione delle gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice:
Livello di infrazione dell’impegno AA | Gravità | Entità | Durata |
Basso (1) | |||
Medio (3) | |||
Alto (5) | |||
B. Applicazione delle riduzioni/esclusioni da parte dell’organismo pagatore:
Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno afferente ad un determinato intervento e che l’impegno risulti violato come indicato nella seguente tabella:
Livello di infrazione del tipo di impegno AA | Gravità | Entità | Durata |
Basso (1) | 1 | ||
Medio (3) | 3 | 3 | |
Alto (5) | |||
si procede alla somma dei tre valori (3+1+3) = 7 e si calcola la media aritmetica che risulta pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3)
– Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato. Nell’ambito di un dato gruppo di impegni, se c’è più d’un impegno violato, il valore ottenuto per un impegno si somma al valore dell’impegno affine, ottenendo un unico punteggio che viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:
Punteggio | Percentuale di riduzione |
1,00 <= x < 3,00 | x% |
3,00 <= x < 4,00 | y% |
x => 4,00 | z% |
Nell’esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe a x% (2,3 rientra nell’intervallo 1-3) dell’importo totale dell’intervento a cui si riferisce l’impegno violato.
Per ciascun gruppo di impegni violati si calcola la percentuale di riduzione o di esclusione. Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni od esclusioni dei gruppi di impegni afferenti ad un dato intervento o una data azione/tipologia di intervento, previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti all’intervento, all’azione/tipologia di intervento.
DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 26 febbraio 2024 (in Gazz. Uff. 26 aprile 2024, n. 97)
DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 26 febbraio 2024 (in Gazz. Uff. 26 aprile 2024, n. 97). – Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità «rafforzata» 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027.
IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
Visto l’art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee, con il quale si dispone che il Ministro dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, nell’ambito di sua competenza, d’intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvede con decreto all’applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dall’Unione europea;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 4, 5, 33 e 34;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e in particolare l’art. 8, comma 3, ai sensi del quale è previsto che fino all’adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all’art. 7, comma 3, ciascuna struttura ministeriale opererà avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina;
Visto l’art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante «modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al Sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni»;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
Visto il regolamento delegato (UE) 2023/744 della Commissione del 2 febbraio 2023 che rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/1172 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad agevolare i controlli della condizionalità inerenti a taluni pagamenti basati sulle superfici nell’ambito della politica agricola comune;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA 7 e 8) per l’anno di domanda 2023;
Vista la decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 con la quale la Commissione ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell’Italia ai fini del sostegno dell’Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sue successive modifiche e integrazioni;
Vista la decisione di esecuzione C(2023) 6990 final che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell’Italia ai fini del sostegno dell’Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
Visto il decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;
Visto il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 15 dicembre 2023, n. 690602, che modifica l’art. 17 «pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il benessere animale» e l’art. 19 «pagamento per la salvaguardia di olivi di interesse paesaggistico» del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti», in corso di registrazione;
Visto il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 marzo 2023, n. 185145, che modifica il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti» e del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, recante «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale»;
Visto il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 1° marzo 2021, n. 99707, recante attuazione delle misure, nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall’art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385, recante la «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale» e successive modifiche;
Visto il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 marzo 2023, n. 185101, recante «Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola»;
Visto il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 maggio 2023, n. 263980, recante «Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, recante «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune»;
Visto il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, n. 410739, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità;
Visto il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, n. 410727, recante modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema integrato di gestione e controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116;
Visto il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 ottobre 2023, n. 580425, in corso di pubblicazione, recante disposizioni applicative in materia di destinazione del 25 per cento degli importi risultanti dall’applicazione delle riduzioni ed esclusioni per inosservanza delle norme di condizionalità;
Ritenuto opportuno stabilire, ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili previste dagli articoli 8, comma 1, 10, comma 1, 12, 13, 14, 15, dello stesso decreto;
Condivisi i contenuti definitivi del presente schema di decreto con il tavolo partecipato dalle regioni e province autonome;
Decreta:
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente decreto fissa le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili, come previsto dall’art. 25 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, e in particolare ai Capi di seguito elencati:
Capo IV, gliarticoli 7 e 8 per la violazione delle regole di condizionalità rafforzata, ai sensi delregolamento (UE) 2021/2115;
Capo V, l’art. 10 per la violazione degli impegni per gli eco-schemi;
Capo VI, gli articoli da 11 al 15 per la violazione di disposizioni specifiche in materia di sviluppo rurale.
2. Le sanzioni amministrative si calcolano sulla base dei pagamenti concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto o alle domande di pagamento che sono state presentate nel corso degli anni civili in cui si è verificata l’inosservanza.
3. Le sanzioni previste dal decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, sono applicate dagli organismi pagatori, ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116.
4. Ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, non si applicano sanzioni nei seguenti casi:
a) inosservanza dovuta a un errore dell’organismo pagatore competente o di un’altra autorità, ove l’errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
b) riduzione non superiore a 100 euro;
c) inosservanza dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all’art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116.
5. L’applicazione di riduzioni od esclusioni non incide sulla legalità e sulla correttezza dei pagamenti ai quali si applica.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
Definizioni comuni:
a) «PSP»: il Piano strategico PAC;
b) «AGEA»: l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
c) «AGEA Coordinamento»: l’organismo di coordinamento di cui all‘art. 10 del regolamento (UE) n. 2021/2116;
d) «FEASR»: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
e) «beneficiario» si intende l’agricoltore e/o l’allevatore e/o gruppi o associazioni di beneficiari e/o soggetti che non sono imprese agricole e che gestiscono le superfici agricole/forestali che riceve pagamenti diretti a norma del Capo II o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e72 del regolamento (UE) n. 2021/2115 e sottoposto al regime di condizionalità ai sensi dell’art. 12 del regolamento (UE) n. 2021/2115 oppure l’agricoltore e/o l’allevatore e/o gruppi o associazioni di beneficiari o altre persone che riceve pagamenti a norma deli articoli da 73 a 78 oltre a interventi di cui all’art. 70 del regolamento (UE) n. 2021/2115 che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema integrato di gestione e controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II delregolamento (UE) n. 2021/2116;
f) «inosservanza»: qualsiasi irregolarità o altri casi di inadempienza per effetto del mancato rispetto, violazione o infrazione delle regole della condizionalità e della condizionalità rafforzata o degli impegni previsti dai i regimi ecologici per il clima, l’ambiente e il benessere animale e dagli interventi dello sviluppo rurale;
g) «anno della constatazione o di accertamento»: l’anno civile in cui è stato effettuato il controllo amministrativo o in loco a seguito del quale è accertata l’inosservanza, secondo quanto stabilito dall’art. 6 del regolamento delegato (UE) 2022/1172;
h) «anni considerati»: i tre anni civili consecutivi a partire dall’anno in cui l’inosservanza si è verificata, incluso l’anno in cui si è verificata l’inadempienza;
i) «portata o entità» di un’inosservanza: parametro determinato tenendo conto in particolare dell’impatto dell’inosservanza stessa, che può essere limitato all’azienda oppure più ampio;
j) «gravità» di un’inosservanza: parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell’inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
k) «durata» o «persistenza» di un’inosservanza: parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l’effetto o dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli;
l) «sanzione»: riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche;
m) «cessione» si intende qualsiasi tipo di operazione mediante la quale la superficie agricola o l’azienda agricola, o parte di essa, cessa di essere a disposizione del cedente;
n) «contratto di compartecipazione»: contratto in cui due soggetti si associano per la coltivazione di una superficie;
o) «ripetizione o reiterazione dell’inosservanza»: l’inosservanza accertata più di una volta di uno stesso CGO o di una stessa BCAA o di uno stesso impegno o gruppo di impegni dello sviluppo rurale nell’arco di un periodo di tre anni civili consecutivi, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza;
p) «ripetizione giustificata»: si intende un comportamento non conforme generato da eventi ascrivibili alle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell’art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116;
Definizioni specifiche per la condizionalità rafforzata:
q) «CGO»: ciascuno dei criteri di gestione obbligatori previsto dal diritto dell’Unione di cui all’art. 12, comma 4 del regolamento (UE) 2021/2115. A livello nazionale, i CGO sono descritti nell’allegato 1 del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023, n. 147385 e successive modifiche;
r) «BCAA»: ciascuna norma per il mantenimento delle superfici agricole in buone condizioni agronomiche e ambientali, fissata dagli Stati membri in conformità all‘art. 13 del regolamento (UE) 2021/2115. A livello nazionale, le BCAA sono descritte nell‘allegato 1 del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023, n. 147385 e successive modifiche;
s) «anno civile considerato»: ai fini della condizionalità, è l’anno civile nel quale il beneficiario presenta la domanda di aiuto o la domanda di pagamento ed entro il cui termine sono svolti i controlli in loco da conteggiare ai fini del raggiungimento della percentuale minima di controlli;
t) «inadempienze non intenzionali»: tutte le inadempienze ad uno o più obblighi di condizionalità (CGO e BCAA) a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità;
u) «inadempienze senza conseguenze o con conseguenze insignificanti»: l’inadempienza che non abbia conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell’obiettivo della BCAA o del CGO interessati o qualora produca conseguenze insignificanti, i cui effetti possono essere sanati con eventuali opportune misure correttive, i cui parametri di portata, gravità e durata siano tutti a livello basso;
v) «inadempienze non intenzionali gravi»: le inadempienze ad uno o più obblighi di condizionalità a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità ma che abbiano gravi conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell’obiettivo della norma o del requisito interessati ovvero costituisca un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali;
w) «inadempienze intenzionali»: alle inadempienze rilevate, a livello di CGO o BCAA, si attribuisce carattere di intenzionalità quando: si verificano le condizioni di seconda reiterazione, se commessa senza giustificato motivo; gli indici di verifica superino i limiti fissati per alcune BCAA e CGO; il carattere di intenzionalità sia riscontrato dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per l’osservanza dei CGO;
x) «misura correttiva»: eventuale azione di natura agronomica, strutturale o amministrativa, che ha come obiettivo il ripristino delle condizioni precedenti all’inadempienza di livello basso oppure l’eliminazione degli effetti negativi dell’inadempienza stessa, eseguita dall’agricoltore a correzione di un’inadempienza che non ha conseguenze significative rispetto al raggiungimento dell’obiettivo della prescrizione;
y) «impegno di ripristino»: intervento obbligatorio eseguito dall’agricoltore a correzione di un’inadempienza di condizionalità.
Definizioni specifiche per gli ecoschemi e lo sviluppo rurale:
z) «impegno»: ogni impegno a cui il beneficiario si sottopone volontariamente in relazione a pratiche agricole previste dai regimi ecologici per il clima, l’ambiente e il benessere animale e dagli interventi dello sviluppo rurale, così come descritto nel PSP e nei complementi di programmazione regionale;
aa) «gruppo di impegni»: l’insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei;
bb) «azione correttiva»: intervento obbligatorio che il beneficiario deve eseguire per sanare un’inosservanza ad un impegno, che non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell’intervento. L’organismo pagatore può sospendere il sostegno fino alla verifica dell’ottemperanza dell’azione correttiva.
Art. 3 Disposizioni comuni per la condizionalità rafforzata, per gli eco-schemi e per gli interventi connessi alla superficie e agli animali di cui al regolamento (UE) n. 2021/2115
1. Qualora ci sia una cessione, a qualsiasi titolo, di tutta o parte dell’azienda, gli obblighi del cedente, gli adempimenti necessari per beneficiare dell’aiuto, nonché le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al rilevatario. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7 dell‘art. 16 del decreto ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022 e successive modifiche, le autorità di gestione regionali e provinciali prevedono specifiche modalità di attribuzione delle conseguenze per inosservanze imputabili al cedente o al rilevatario.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’allegato I, punto 2 «Attività di controllo», lettera a) «Procedura di autorizzazione delle domande», punti iii) del regolamento (UE) 2022/127, salvo in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, le domande di aiuto o di pagamento sono respinte o decadono qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.
Art. 4 Regole di condizionalità
1. Le regole di condizionalità comprendono i CGO e le BCAA, elencate nell’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e descritte nell’allegato 1 del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 e successive modifiche, con riferimento alle zone specifiche «clima e ambiente», «salute pubblica e salute delle piante» e «benessere degli animali» e interessano i beneficiari che ricevono:
a) pagamenti diretti come previsto al Titolo III, Capo II, delregolamento (UE) 2021/2115;
b) pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e72 del regolamento (UE) n. 2021/2115 come specificato all’art. 83 del regolamento (UE) n. 2021/2116;
c) pagamenti a superficie e/o a capo che abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027; come specificato all‘art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 e successive modifiche.
Art. 5 Conseguenze delle inadempienze di condizionalità
1. Al beneficiario che non rispetti le regole di condizionalità stabilite nell‘allegato 1 del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 e successive modifiche, è applicata una sanzione amministrativa. Le sanzioni amministrative si applicano mediante riduzione od esclusione dell’importo totale dei pagamenti di cui all’art. 4, concessi o da concedere al beneficiario interessato, in relazione alle domande di aiuto o di pagamento che ha presentato o che presenterà nel corso dell’anno civile in cui è verificata l’inosservanza.
2. Qualora non sia possibile determinare l’anno civile in cui si è verificata l’inosservanza, l’ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell’«anno della constatazione».
3. Le riduzioni ed esclusioni sono applicate al beneficiario dell’aiuto o del sostegno, tra cui le persone fisiche o giuridiche, compresi i gruppi o le associazioni di tali beneficiari o altre persone, vincolati dagli obblighi di condizionalità.
4. Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di cui al primo comma non si applica se non è richiesto alcun sostegno per la zona interessata conformemente agliarticoli 70 e71 del regolamento (UE) 2021/2115.
5. Nei casi in cui l’operatore (detentore) ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto e/o pagamento e siano rilevate inosservanze relative alla gestione degli animali e dell’allevamento condiviso, la riduzione corrispondente all’infrazione rilevata si applica sia ai pagamenti dell’operatore (detentore) che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida, secondo le modalità specificate nelle vigenti circolari AGEA.
6. Nei casi in cui due soggetti si associano per la coltivazione di una superficie tramite contratti di compartecipazione o affini e siano rilevate inosservanze relative alla gestione delle superfici condivise, la riduzione corrispondente all’infrazione rilevata si applica sia ai pagamenti del concedente che a quelli del compartecipante/utilizzatore secondo le modalità specificate nelle vigenti circolari di AGEA.
Art. 6 Applicazione delle riduzioni o delle esclusioni per inosservanza della condizionalità
1. Le riduzioni od esclusioni di cui all’art. 5 si applicano se, in qualsiasi momento di un dato anno civile, inteso come «anno civile considerato», le regole di condizionalità non sono rispettate e tale inosservanza è imputabile direttamente al beneficiario che ha presentato la domanda di aiuto o la domanda di pagamento nell’«anno civile considerato».
2. Il disposto del primo comma si applica anche ai beneficiari per i quali si constati che non hanno rispettato le regole di condizionalità negli «anni considerati»; cioè, la sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 8 del regolamento delegato (UE) 2022/1172, è imposta solo se l’inosservanza è accertata entro tre anni civili a partire dall’anno in cui l’inosservanza si è verificata, incluso l’anno in cui si è verificata l’inosservanza.
Art. 7 Calcolo della riduzione od esclusione per inosservanze non intenzionali ed intenzionali della condizionalità
1. Ai fini del calcolo delle riduzioni o delle esclusioni, si tiene conto della gravità, portata, durata e ripetizione, nonché dell’intenzionalità dell’inosservanza constatata. Le sanzioni amministrative sono calcolate in modo da essere effettive, proporzionate e dissuasive. Ai sensi dell’art. 8, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, in caso di inadempienza non intenzionale che non abbia conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell’obiettivo della norma o del requisito interessati o qualora produca conseguenze insignificanti, valutati sulla base dei parametri di portata, gravità e durata definiti secondo le modalità dell’allegato 2 del presente decreto e come specificato nella circolare AGEA pubblicata ogni anno ai sensi dell’art. 5, comma 4 del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 (nel seguito «Circolare di AGEA») e successive modifiche, non si applica sanzione. In tal caso, i beneficiari sono informati della inadempienza accertata e delle eventuali misure correttive da adottare.
2. Ai sensi dell’art. 8, comma 2 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, in caso di inadempienza non intenzionale che abbia conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell’obiettivo della norma o del requisito interessati, la riduzione applicata è, come regola generale, pari al 3 per cento del totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità.
3. Ai sensi dell’art. 8, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, nel caso in cui la natura dell’inadempienza non intenzionale produca effetti negativi superiori ai limiti fissati per le inadempienze di cui al comma 2 e tali da non consentire il ripristino di una situazione conforme a quella prescritta dalle disposizioni violate, in base dei parametri di portata, gravità e durata definiti secondo le modalità dell’allegato 2 del presente decreto, l’organismo pagatore può applicare un aumento fino al 10 per cento della percentuale di riduzione sul totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità.
4. Ai sensi dell’art. 8, comma 6 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, se l’inadempienza accertata è stata commessa intenzionalmente dal beneficiario, la riduzione da applicare all’importo complessivo risultante dai pagamenti e dai premi annuali è stabilita nella misura del 15 per cento, salvo i casi di cumulo di cui all’art. 8 del presente decreto.
5. Si considera intenzionale l’inadempienza rilevata in uno dei seguenti casi:
a) quando l’inadempienza agli impegni di condizionalità supera i livelli stabiliti dalla circolare di AGEA;
b) quando il carattere di intenzionalità è riscontrato dagli organismi di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per la verifica dell’osservanza obbligatoria degli impegni di condizionalità;
c) quando si verificano le condizioni di ripetuta ricorrenza dell’infrazione, secondo quanto previsto dell’art. 11 del regolamento (UE) 2022/1172.
6. Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, per gli obblighi di condizionalità controllati con il monitoraggio da satellite, ai sensi dell’art. 66, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2116, le sanzioni possono essere ridotte dall’organismo pagatore fino alla percentuale dello 0,5 per cento del totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità rafforzata.
7. In ogni caso, l’ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni per un anno civile non supera l’importo totale dei pagamenti percepibili dalla partecipazione agli interventi di cui all’art. 4 del presente decreto.
Art. 8 Cumulo delle riduzioni per inosservanze della condizionalità
1. Fatto salvo il disposto di cui agli articoli 9, 10 e11 del regolamento (UE) 2022/1172, nel caso di inadempienze della condizionalità, di carattere non intenzionale o intenzionale, riscontrate nel corso del medesimo anno civile, o nel caso di infrazioni ripetute, l’organismo pagatore applica il cumulo delle riduzioni secondo le modalità stabilite nell’allegato 2.
Art. 9 Importi risultanti dalla condizionalità
1. Ai sensi dell’art. 86 del regolamento (UE) 2021/2116, si dispone di trattenere il 25 per cento degli importi risultanti dall’applicazione delle riduzioni ed esclusioni ai beneficiari di cui all’art. 4 del presente decreto. Le disposizioni applicative sono descritte nel decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 19 ottobre 2023, n. 580425, in corso di pubblicazione.
2. Agea coordinamento trasmette al MASAF i dati relativi ai campioni estratti, ai controlli svolti e ai relativi esiti riferiti all’anno precedente, entro il 15 ottobre di ogni anno, secondo il formato dell’allegato 1.
Art. 10 Applicazione delle riduzioni o esclusioni per violazioni degli eco-schemi
1. Ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, sono sanzionati i beneficiari che presentano domanda per gli eco-schemi e che non rispettano gli impegni assunti ai sensi dell’art. 31 del regolamento (UE) 2021/2115.
2. La sanzione per ogni violazione accertata è determinata nella misura del 30 per cento, del 50 per cento o del 100 per cento, in base alla gravità, all’entità, alla durata della violazione, secondo le modalità descritte nell’allegato 3. I criteri comuni di controllo e gli indici di verifica degli impegni sono dettagliati in un’apposita circolare di AGEA coordinamento.
3. Nel caso di impegni biennali, si procede al recupero dell’aiuto erogato nell’anno precedente nella stessa misura determinata dell’anno dell’accertamento.
4. Per l’anno 2023, è sospesa l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 per l’eco-schema 1.
5. Per l’anno 2023, l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 è sospesa per gli eco-schemi dal 2 al 5, a condizione che la violazione sia di grado basso e che il beneficiario inadempiente presenti domanda per il medesimo regime nel 2024, ai sensi dell’art.
8 del decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013. Se i beneficiari per i quali la sanzione è stata sospesa nel 2023, compiono ulteriori violazioni nel 2024, la sanzione sospesa per il 2023 verrà applicata unitamente a quella comminata per il 2024.
Art. 11 Inosservanza dei criteri di ammissibilità diversi dalla dimensione della superficie o dal numero di animali finanziati dal FEASR
1. Ai fini e per gli effetti dell’art. 11 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente se viene accertato in via definitiva il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, non connessi alla dimensione delle superfici o al numero degli animali.
Art. 12 Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni o altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali di cui al regolamento (UE) n. 2021/2115 pagate con il FEASR e per omesse o inesatte dichiarazioni – Errore palese in buona fede
1. Ai fini e per gli effetti dell’art. 12, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, in caso di mancato rispetto:
a) degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell’aiuto per gli interventi connessi alla superficie e agli animali del regolamento (UE) 2021/2115;
b) oppure degli altri obblighi dell’intervento, se pertinenti, stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione nazionale o previsti dal PSP (es. requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e del benessere animale; «mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione»);
si applica per ogni inosservanza, una riduzione o l’esclusione, ove per esclusione si intende la riduzione totale del pagamento, dell’importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell’anno civile dell’accertamento per intervento o azione, o macrogruppo coltura, o gruppo coltura, o coltura, o parcella, UBA o capo, a cui si riferiscono gli impegni violati.
2. La percentuale della riduzione è fissata in ragione del 3 per cento, del 5 per cento o del 10 per cento ed è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna inosservanza, secondo le modalità di cui all’allegato 4.
3. In caso di impegni o pagamenti pluriennali, la medesima percentuale di recupero dell’anno di accertamento si applica anche agli importi già pagati negli anni precedenti per lo stesso intervento/azione/macrogruppo coltura/gruppo coltura/coltura/parcella/UBA o capo.
4. Le autorità di gestione possono, tuttavia, decidere di applicare agli anni precedenti un livello di recupero diverso da quello dell’anno di accertamento, o la non applicazione, se l’obiettivo perseguito dall’intervento non è compromesso e il livello di non conformità è diverso o l’inosservanza non è rilevata.
5. L’autorità di gestione può prevedere un’azione correttiva, nei casi individuati dall’autorità stessa, relativamente ad un’inosservanza ad un impegno che non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell’intervento stesso e a cui il beneficiario può porre rimedio entro un periodo massimo di 3 mesi, durante i quali l’applicazione della sanzione è sospesa. L’ottemperanza all’azione correttiva assegnata comporta l’annullamento della sanzione amministrativa.
6. Relativamente agli interventi del PSP, le autorità di gestione regionali/provinciali del PSP, sentito l’organismo pagatore competente, individuano con propri provvedimenti:
a) le fattispecie di inosservanza di impegni collegati ai montanti riferiti a intervento/azione/macrogruppo/coltura/unit amount (gruppo coltura/coltura/parcella /UBA o capo), impegni pertinenti di condizionalità;
b) i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna inosservanza ai sensi dell’allegato 4;
c) ulteriori fattispecie di inosservanze che costituiscono violazioni gravi;
d) eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di intervento che comportano l’esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall’intervento stesso.
7. Ai sensi dell‘art. 59 del regolamento (UE) 2021/2116, nell’ambito del Sistema integrato di gestione e controllo, le domande di aiuto e le domande di pagamento sono rettificate dopo la loro presentazione senza incidere sul diritto all’aiuto, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dall’autorità competente, e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l’autorità competente abbia preso una decisione in merito alla domanda.
Art. 13 Riduzioni o esclusioni per inosservanze contestuali di impegni connessi agli art. 70 e 72 del regolamento (UE) n. 2021/2115 nonché dei pertinenti impegni di condizionalità
1. In caso di accertamento nel corso dello stesso anno civile di inosservanze contestuali di uno o più impegni previsti a norma degli art. 70 e72 del regolamento (UE) n. 2021/2115 , nonché di uno o più impegni pertinenti di condizionalità ad essi chiaramente ricollegabili, al beneficiario è applicata una riduzione, nel corrispondente anno civile, determinata dall’autorità di gestione in base alla gravità, entità durata e ripetizione, secondo le modalità di cui all’allegato 4, doppia rispetto alle percentuali del 3 per cento, del 5 per cento o del 10 per cento, del pagamento ammesso o della domanda ammessa per l’intervento in questione. L’autorità di controllo informa il beneficiario che, in caso di ulteriore commissione della stessa inosservanza nel corso del residuo periodo di impegno, la relativa infrazione si considera di livello grave, con le conseguenze previste dal successivo art. 14, comma 2.
Art. 14 Ripetizione dell’infrazione e infrazioni gravi per violazioni di impegni connessi agli art. 70 e 72
1. Ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, la ripetizione di un’inosservanza ricorre quando sono state accertate due inosservanze analoghe negli ultimi tre anni a carico dello stesso beneficiario e per lo stesso intervento. La ripetizione si determina a partire dall’anno dell’accertamento, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze.
2. Qualora, in esito alla valutazione generale fondata sui criteri di cui all’art. 13, sia accertata un’inosservanza grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente e altresì è escluso dal pagamento per lo stesso intervento/azione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo. Un’inosservanza si definisce grave quando gravità, entità e durata sono di livello massimo e la violazione risulta ripetuta con i medesimi livelli massimi.
3. Qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure non abbia fornito all’autorità di controllo per negligenza le necessarie informazioni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente e il beneficiario è altresì escluso dal pagamento per lo stesso intervento per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo.
4. In presenza di ripetizioni di un’inosservanza non grave, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione, riferita all’impegno violato o al gruppo di impegni violati, doppia del 3 per cento, del 5 per cento o del 10 per cento, a loro volta determinate in base alla gravità, entità, durata di ciascuna violazione, secondo le modalità di cui all’allegato 4.
Art. 15 Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza di impegni o altri obblighi relativi a interventi non connessi alla superficie e agli animali
1. Ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, per gli interventi non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell’intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l’esclusione dell’importo complessivo dell’operazione o di parte dell’operazione ammesso al pagamento, per ciascuna operazione/parte dell’operazione a cui si riferiscono gli impegni violati. Con riferimento alle violazioni di cui al comma 3, per importo complessivo si intende il montante dei pagamenti relativi agli investimenti interessati dalla violazione.
2. Per ciascuna infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni, la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata, secondo le modalità definite nell’allegato 5, tenendo conto anche della reiterazione.
3. Nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, previste dal Piano strategico della PAC, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo. Il parametro della durata è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti. Le autorità di gestione del PSP, sentiti i competenti organismi pagatori, possono definire il periodo di tempo per il quale il mancato rispetto dell’impegno può portare all’esclusione dal sostegno.
4. Nel caso di interventi di esclusivo livello nazionale, la percentuale di riduzione è fissata in ragione del 3 per cento, del 5 per cento, del 10 per cento e può giungere sino all’esclusione. I criteri comuni di controllo e gli indici di verifica degli impegni con carattere esclusivamente nazionale sono dettagliati a livello nazionale.
5. Nel caso di interventi nazionali con elementi regionali e nel caso di interventi esclusivamente regionali, l’autorità di gestione regionale/provinciale può individuare altre percentuali di riduzione e può giungere sino all’esclusione.
6. I beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall’organismo pagatore competente sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l’esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all’autorità competente di non essere responsabile dell’inclusione dell’importo non ammissibile o se l’autorità competente accerta altrimenti che l’interessato non è responsabile.
7. Nel caso di contestuale accertamento di inadempienze e scostamenti di cui al comma 6, si applica prima la riduzione di cui a quest’ultimo comma e poi la riduzione relativa alle inadempienze.
8. Relativamente agli interventi descritti ai precedenti commi 5, per quanto di competenza, le autorità di gestione regionali/provinciali del PSP, sentiti i rispettivi organismi pagatori, individuano con propri provvedimenti:
a) le fattispecie di violazioni di impegni riferiti agli interventi/azioni;
b) i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi dell’allegato 5;
c) i casi di violazione che pregiudicano il conseguimento dell’obiettivo dell’intervento e che comportano l’esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall’intervento stesso;
d) i casi di violazione di lieve entità per i quali, a fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non è applicata.
9. L’autorità di gestione può prevedere un’azione correttiva, nei casi individuati dall’autorità stessa, relativamente ad un’inosservanza ad un impegno che non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell’intervento stesso e a cui il beneficiario può porre rimedio. Nel frattempo, l’applicazione della sanzione è sospesa. L’ottemperanza all’azione correttiva assegnata comporta l’annullamento della sanzione amministrativa.
10. Qualora sia accertata un’inadempienza grave, relativa ad impegno od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo. Qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure non abbia fornito all’autorità di controllo per negligenza le necessarie informazioni, si applicano le medesime conseguenze previste per un’inosservanza grave.
Art. 16 Autorità competente al coordinamento dei controlli
1. L’AGEA coordinamento svolge la funzione di autorità competente al coordinamento dei controlli, ai sensi dell’art. 13, comma 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
Art. 17 Disposizioni finali e transitorie
1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2020, n. 2588, «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale» continuano ad applicarsi per le fattispecie indicate nelle disposizioni transitorie di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche.
2. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 18 Entrata in vigore
1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1
Allegato 1 – Tabelle per la trasmissione dei dati relativi ai campioni estratti, ai controlli svolti e ai relativi esiti, riferiti all’anno precedente, per la Condizionalità
Tabella 1 – Popolazione
Tabella 2a – Campione soggetto al controllo per Ente
Tabella 2b – Campione soggetto al controllo
Tabella 3a – Importi ridotti ed esclusi per Regione/PPAA
Tabella 3b – Importi ridotti ed esclusi per OP
Tabella 4a – Infrazioni riscontrate per impegno per Ente
Tabella 4b – Infrazioni riscontrate per impegno
Allegato 2
Allegato 2 – Modalità di calcolo delle riduzioni derivanti dalla condizionalità (articoli 6 e 7)
Allegato 3
Allegato 3 – Riduzioni per violazione degli impegni previsti dagli ecoschemi (articolo 10)
Tabella di applicazione delle riduzioni per la violazione di impegni previsti dai regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali (eco-schemi).
Applicazione delle riduzioni/esclusioni da parte dell’Organismo pagatore:
Punteggio | Percentuale di riduzione |
1,00 <= x < = 3,00 | 30% |
3,00 < x < =5,00 | 50% |
x > 5,00 | 100% |
– Si considera di grado basso la percentuale del 30% ai sensi del comma 5 dell’art. 10 del presente decreto.
Allegato 4
Allegato 4 – Riduzione per violazione degli impegni connessi alla superficie e agli animali (articolo 12)
Tabella di applicazione delle riduzioni per la violazione di impegni per interventi connessi alla superficie e agli animali oppure altri obblighi dell’operazione stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal Piano Strategico della PAC, in particolare per quanto riguarda altri requisiti e norme obbligatori, come i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e del benessere animale o ancora del “mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione” di cui al decreto Masaf del 23 dicembre 2022, n. 660087 e successive modifiche.
A. Modalità di individuazione delle fattispecie di violazioni di tipi impegni riferiti ai macrogruppi coltura, alle colture, parcella/UBA o capo, agli unit amount, agli interventi, alle azioni e agli impegni pertinenti di condizionalità e dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione (articolo 12).
B. Per “gruppo di impegni”: si intende l’insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei.
L’autorità di gestione riferisce ciascun tipo di impegno a intervento/azione/macrogruppo coltura/unit amount (gruppo coltura/coltura/UBA o capo), secondo la pertinenza. Ciò al fine di identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni ed esclusioni. Supponiamo che il tipo di impegno AA sia riferito all’intervento, mentre il tipo di impegno BB sia riferito solo ad uno specifico unit amount. Nel caso di violazione del tipo di impegno AA la riduzione/esclusione sarà operata a carico dell’importo complessivo dell’intervento, mentre nel caso di infrazione del tipo di impegno BB sarà ridotto o escluso l’importo corrispondente allo unit amount. Quindi l’Autorità di gestione fissa, per ogni impegno, un triplice livello di inosservanza riscontrabile (basso = 1; medio = 3; alto = 5) indicando i corrispondenti parametri di valutazione delle gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice:
Livello di infrazione dell’impegno AA | Gravità | Entità | Durata | |
Basso (1) | ||||
Medio (3) | ||||
Alto (5) |
C. Applicazione delle riduzioni/esclusioni da parte dell’Organismo pagatore:
Punteggio | Percentuale di riduzione |
1,00 <= x < 3,00 | 3% |
3,00 <= x < 5,00 | 5% |
x => 5,00 | 10% |
– Per ciascun gruppo di impegni violato si giunge, in tal modo, al calcolo di una percentuale di riduzione o di esclusione. Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni e delle esclusioni calcolate per ciascun gruppo di impegni, e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti a intervento/azione/macrogruppo coltura/unit amount (gruppo coltura/coltura/UBA o capo).
A titolo esemplificativo, supponendo che sia riscontrata la violazione di un gruppo di impegni e che i gruppi di impegni risultino violati come indicato nella seguente tabella:
GRUPPO di impegni | Impegni di misura | Calcolo GED x infrazione agli impegni di misura | Media GED dei singoli impegni | Somma medie singoli impegni | % di decurtazione cumulativa per GRUPPO di impegni |
IMPEGNO VIOLATO A | Impegno A | G=3, E= 1, D= 5 | 3 | 3+3,66+1=7,66 | 10% |
Impegno A2 | G=5, E= 3, D= 3 | 3,66 | |||
Impegno A3 | G=1, E= 1, D= 1 | 1 | |||
IMPEGNO VIOLATO C | Impegno C | G=1, E= 1, D= 1 | 1 | 1+1=2 | 3% |
Impegno C2 | G=1, E= 1, D= 1 | 1 | |||
TOTALE SANZIONE | 13% |
Ne consegue che la sanzione totale da applicare ad un determinato montante, è la risultante della somma delle due % di riduzione calcolate separatamente per i gruppi di impegni violati.
Allegato 5
Allegato 5 – Riduzioni per la violazione di impegni e altri obblighi
(di seguito Impegni) per operazioni non connesse alle superfici e gli animali (articolo 15)
Tabella di applicazione delle riduzioni per la violazione di impegni e altri obblighi per operazioni non connesse alle superfici e gli animali (articolo 15 del decreto).
Modalità di individuazione delle fattispecie di violazioni di impegni o gruppi di impegni e dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione. In caso di reiterazione dell’inosservanza, è applicata una maggiorazione della riduzione dell’importo, riferita all’impegno violato, rispetto alle percentuali di riduzione definite per gravità-entità e durata (articolo 15).
A. Per “gruppo di impegni”: si intende l’insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei.
L’autorità di gestione riferisce ciascun impegno o gruppo di impegni alla tipologia di azione/intervento, a seconda della pertinenza. L’Autorità di gestione fissa, per ogni impegno, un triplice livello di infrazione riscontrabile (basso = 1; medio = 3; alto = 5) indicando i corrispondenti parametri di valutazione delle gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice:
Livello di infrazione dell’impegno AA | Gravità | Entità | Durata |
Basso (1) | |||
Medio (3) | |||
Alto (5) | |||
B. Applicazione delle riduzioni/esclusioni da parte dell’organismo pagatore:
Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno afferente ad un determinato intervento e che l’impegno risulti violato come indicato nella seguente tabella:
Livello di infrazione del tipo di impegno AA | Gravità | Entità | Durata |
Basso (1) | 1 | ||
Medio (3) | 3 | 3 | |
Alto (5) | |||
si procede alla somma dei tre valori (3+1+3) = 7 e si calcola la media aritmetica che risulta pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3)
– Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato. Nell’ambito di un dato gruppo di impegni, se c’è più d’un impegno violato, il valore ottenuto per un impegno si somma al valore dell’impegno affine, ottenendo un unico punteggio che viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:
Punteggio | Percentuale di riduzione |
1,00 <= x < 3,00 | x% |
3,00 <= x < 4,00 | y% |
x => 4,00 | z% |
Nell’esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe a x% (2,3 rientra nell’intervallo 1-3) dell’importo totale dell’intervento a cui si riferisce l’impegno violato.
Per ciascun gruppo di impegni violati si calcola la percentuale di riduzione o di esclusione. Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni od esclusioni dei gruppi di impegni afferenti ad un dato intervento o una data azione/tipologia di intervento, previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti all’intervento, all’azione/tipologia di intervento.