DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 9 agosto 2023 (in Gazz. Uff. 21 settembre 2023, n. 221).
DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 9 agosto 2023 (in Gazz. Uff. 21 settembre 2023, n. 221). – Criteri e modalità di attuazione del Fondo per la sovranità alimentare.
IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108 relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;
Visti i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
Visto il regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Visto l’art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in particolare, l’art.52 che prevede, tra l’altro che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell’art. 52 della legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, e, in particolare, l’art. 6 del regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel registro aiuti di Stato SIAN;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’amministrazione centrale»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente la soppressione dell’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l’istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e successive modificazioni ed integrazioni, che individua l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA quale soggetto gestore per l’attuazione delle attività di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, soggetto gestore della misura;
Visto decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1999, n. 503, relativo a «Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l’art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9361300 del 4 dicembre 2020, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 gennaio 2023, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con cui l’on. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 24 febbraio 2023, n. 14 recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 dicembre 2022, n. 646632, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2023 che istituisce il sistema di qualità nazionale zootecnia e stabilisce le linee guida per la redazione dei disciplinari di produzione afferenti il sistema affinché vengano riconosciuti e autorizzati dal Ministero;
Visto in particolare l’art. 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 istitutivo nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del «Fondo per la sovranità alimentare» finalizzato a rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualità alla riduzione dei costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, capitolo 2332, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026;
Considerato che la sovranità alimentare è il diritto di un popolo a vedersi garantita la tutela delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari nonché della produzione di cibo di qualità attraverso il sostegno delle filiere nazionali agroalimentari, della pesca, e dell’acquacoltura, la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali e la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;
Considerato che alcune filiere agricole/agroalimentari necessitano di misure dedicate per fare fronte alle emergenze e alle situazioni di crisi di mercato e all’innalzamento dei costi di produzione dovuto all’attuale scenario di instabilità geopolitica, a seguito del conflitto russo-ucraino, intervenuto all’indomani della grave crisi di mercato della recente pandemia da covid-19 che ha già duramente colpito il settore agroalimentare;
Considerato che, secondo le rilevazioni Ismea, nell’anno 2022 per gli agricoltori gli esborsi sono aumentati del 23 per cento su base annua, registrando un’ulteriore spinta dopo l’aumento del 6,4 per cento del 2021, di riflesso agli incrementi dei prezzi dei prodotti energetici (aumento del 62 per cento) oltre che degli animali da allevamento (aumento del 10 per cento) e dei mangimi (aumento del 21 per cento);
Considerato che l’aumento dei costi nelle aziende agricole italiane generato dalla crisi Ucraina è registrato dal report del CREA «Agroalimentare e guerra: gli effetti sui costi e sui risultati economici delle aziende agricole italiane» elaborato sulla base dei dati aziendali rilevati dalla rete RICA (rete d’informazione contabile agricola) che attesta un aumento del costo medio nazionale di oltre il 54 per cento con la previsione di stima che prevede per oltre il 30 per cento delle aziende su base nazionale un probabile reddito netto negativo, rispetto al 7 per cento registrato prima dell’attuale crisi internazionale;
Considerata la necessità di sostenere le filiere maidicola, delle proteine vegetali (legumi e soia), del frumento tenero e dell’orzo al fine di rafforzare il sistema agricolo e coprire i maggiori costi determinati anche dalla recente crisi Ucraina, ma anche per ottimizzare i rapporti di filiera;
Considerato che alcune filiere zootecniche necessitano di misure che consentano di aumentare la competitività della produzione anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato impreviste;
Acquisita l’intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 12 luglio 2023;
Decreta:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) «contratto di filiera»: contratto privatistico tra i soggetti della filiera maidicola, delle proteine vegetali (legumi e soia) del frumento tenero, dell’orzo, delle carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello» e carni bovine SQNZ come di seguito definite, finalizzato a favorire la collaborazione e l’integrazione tra i produttori e le imprese di trasformazione, nonché i soggetti attivi nel settore del commercio, il miglioramento della qualità del prodotto e la programmazione degli approvvigionamenti, sottoscritto dai produttori singoli o associati e altri soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione;
b) «Ministero»: il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
c) «registro nazionale aiuti»: il registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
d) «soggetto beneficiario»: l’impresa agricola che partecipa ad un contratto di filiera, iscritta al registro delle imprese e all’anagrafe delle aziende agricole, attraverso il fascicolo aziendale, che coltiva mais, proteine vegetali (legumi e soia), frumento tenero, orzo e/o alleva bovini secondo la linea «vacca-vitello»;
e) «soggetto gestore»: l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e successive modificazioni ed integrazioni;
f) «frumento tenero»: frumento tenero da sementi certificate;
g) «legumi»: pisello, fagiolo, lenticchia, cece, fava e favino;
h) «carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello»: carni di bovino di razze da carne o a duplice attitudine ottenute da animali nati e allevati in Italia nel rispetto della linea «vacca-vitello»;
i) «carni bovine SQNZ»: carni di bovini nati e allevati secondo i disciplinari del Sistema di qualità nazionale zootecnia (SQNZ)»
j) «de minimis»: aiuti ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
k) «domanda unica»: documento previsto dall’art. 7 del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022, n. 660087 e successive modifiche e integrazioni e riferita all’anno 2023. La domanda unica può essere utilizzata ai fini della predisposizione della domanda di aiuto precompilata.
Art. 2 Ambito di applicazione
1. Il presente decreto concede un aiuto a sostegno delle filiere del mais, delle proteine vegetali (legumi e soia) del frumento tenero, dell’orzo, delle carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello» e delle carni bovine SQNZ e definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all’art. 1, comma 424 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il perseguimento delle seguenti finalità:
a) sostenere le produzioni di alcuni cereali e proteaginose di base per rafforzare il sistema agricolo a fronte dell’aumento dei costi;
b) valorizzare i contratti di filiera, anche con i soggetti attivi nel settore del commercio, nei comparti maidicolo, delle proteine vegetali (legumi e soia) del frumento tenero, dell’orzo, delle carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello» e delle carni bovine SQNZ;
2. Il presente decreto definisce in particolare:
a) i criteri per la concessione dell’aiuto individuale ai soggetti beneficiari e la determinazione della sua entità;
b) la procedura per l’ammissione all’aiuto;
c) i criteri di verifica e le modalità per garantire il rispetto del limite massimo dell’aiuto.
Art. 3 Risorse disponibili e loro riparto
1. Per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 le somme destinate all’istituto sono pari a 25 milioni di euro per ciascuna annualità nell’ambito delle risorse del Fondo per la sovranità alimentare, di cui all’art. 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
2. Il riparto delle risorse disponibili tra le filiere per ciascun anno è così determinato:
a) filiera del mais: 8 milioni di euro;
b) filiera delle proteine vegetali (legumi e soia): 5 milioni di euro;
c) filiera del frumento tenero: 4 milioni di euro;
d) filiera dell’orzo: 3 milioni di euro;
e) filiera carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello» e delle carni bovine SQNZ: 5 milioni di euro.
3. Eventuali somme residue di una delle lettere di cui al comma 2 possono essere utilizzate dal soggetto gestore per soddisfare le richieste eccedenti delle altre lettere, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili di cui all’art. 3 e nel rispetto dei massimali di cui all’art. 4.
Art. 4 Criteri ed entità dell’aiuto
1. Ai soggetti beneficiari che hanno sottoscritto entro il termine della scadenza della domanda di contributo, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute di cui sono soci, contratti di filiera di durata almeno triennale, è concesso l’aiuto di cui ai successivi commi.
2. Nel caso delle coltivazioni relative a mais, proteine vegetali, frumento tenero e orzo, l’impegno di coltivazione annuale desunto dal contratto deve essere incrementale rispetto alla media delle superfici dichiarate per la coltura oggetto dell’aiuto risultante dai piani di coltivazione grafici utilizzati per la domanda unica, presentata negli ultimi tre anni antecedenti. Sono esclusi dal calcolo della media gli anni in cui il soggetto beneficiario non ha seminato la coltura oggetto dell’aiuto.
3. Il massimale dell’aiuto per ettaro incrementale è così determinato:
a) mais: 400 euro/ettaro;
b) proteine vegetali (legumi e soia): 250 euro/ettaro;
c) frumento tenero: 300 euro/ettaro;
d) orzo: 200 euro/ettaro.
4. L’aiuto di cui al comma 3 spettante a ciascun soggetto beneficiario è commisurato alla superficie agricola, espressa in ettari, coltivata a mais, proteine vegetali (legumi e soia), frumento tenero e orzo, nel limite di 50 ettari complessivi per l’insieme delle coltivazioni.
5. La superficie indicata nell’impegno di coltivazione annuale o nel contratto deve essere coerente in termini di ettari alla superficie delle colture corrispondenti riportata nel piano di coltivazione dell’anno di domanda di aiuto.
6. Alle imprese di allevamento di bovini che si impegnano, attraverso il contratto di filiera, ad allevare in Italia bovini di razze da carne o a duplice attitudine dalla nascita fino all’età di almeno di 8 mesi nel rispetto della linea «vacca-vitello», è concesso un aiuto di 100 euro per ogni capo presente in allevamento alla data del termine di presentazione delle domande.
7. Alle imprese di allevamento di bovini che si impegnano, attraverso il contratto di filiera, ad allevare in Italia bovini dalla nascita fino all’età di almeno di sei mesi secondo un disciplinare riconosciuto nell’ambito del Sistema di qualità nazionale zootecnia, è concesso un aiuto di 40 euro per ogni capo presente in allevamento alla data del termine di presentazione delle domande.
8. L’aiuto è concesso al soggetto beneficiario nel limite dell’importo massimo previsto per gli aiuti «de minimis».
9. Ferma restando il massimale degli aiuti determinati nei commi precedenti, in caso di incapienza delle risorse stanziate, l’importo unitario dell’aiuto è determinato in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale richiesta o il numero di capi bovini allevati.
10. Gli aiuti sono riconosciuti previa verifica, da parte del soggetto gestore, dell’ammissibilità in base ai requisiti soggettivi e oggettivi, di cui al presente decreto.
11. Gli aiuti sono concessi nei limiti di spesa indicati all’art. 3 fino ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell’autorizzazione alla fruizione dell’agevolazione.
12. Gli aiuti di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo non sono cumulabili.
Art. 5 Procedura di richiesta dell’aiuto
1. Il soggetto beneficiario presenta al soggetto gestore apposita domanda per il riconoscimento dell’aiuto di cui al presente decreto, secondo modalità definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, attraverso il sito internet del soggetto gestore, sul quale saranno esplicitate le modalità di presentazione delle domande.
2. Alla domanda è allegata copia del contratto di filiera se sottoscritto direttamente dal beneficiario; nel caso in cui il contratto di filiera sia sottoscritto da cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute, è allegata copia dell’impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio, l’organizzazione di produttori e l’impresa agricola socia, contenente l’indicazione dell’impresa di trasformazione/stoccaggio/ingrasso/macellazione/commercializzazione del contratto di filiera. Quanto sopra non viene allegato laddove l’atto sia stato predisposto in modalità informatizzata tramite il SIAN, firmata digitalmente.
Art. 6 Compiti del soggetto gestore
1. Le domande sono istruite dal soggetto gestore.
2. Il soggetto gestore può essere supportato dagli organismi pagatori riconosciuti competenti per territorio, nell’ambito delle attività istituzionali senza determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, ai fini dell’espletamento dei controlli in loco a campione sulla veridicità delle dichiarazioni.
3. Il soggetto gestore effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell’aiuto individuale in regime «de minimis», avvalendosi del supporto del registro nazionale aiuti.
4. Il soggetto gestore, verificate la completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità, determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili di cui all’art. 3 e nel rispetto dei massimali di cui all’art. 4, l’ammontare dell’aiuto concedibile a ciascun soggetto beneficiario.
5. In caso di esito positivo dell’istruttoria, il soggetto gestore registra l’importo dell’aiuto individuale concesso a ciascun soggetto beneficiario nel registro nazionale aiuti e comunica al soggetto beneficiario il riconoscimento dell’aiuto e l’importo effettivamente spettante.
6. Il soggetto gestore trasmette al Ministero il numero complessivo delle domande ricevute, il totale dell’importo richiesto, anche suddividendolo per area geografica, rendendo disponibile l’elenco dei soggetti beneficiari con l’importo dell’aiuto concesso, entro il 30 aprile di ogni anno successivo all’anno di riferimento.
7. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell’aiuto, il soggetto gestore comunica al soggetto beneficiario i motivi ostativi all’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
8. I fondi relativi all’anno 2023 saranno trasferiti al soggetto gestore sulla base di una stima presuntiva comunicata al Ministero entro il 30 settembre 2023 dallo stesso soggetto gestore ed erogati sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal presente decreto. Per le annualità 2024, 2025 e 2026 le risorse saranno trasferite al soggetto gestore, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base di una stima presuntiva che il soggetto gestore è tenuto a comunicare al Ministero entro il 28 febbraio di ogni anno. Il soggetto gestore fornisce al Ministero, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, la puntuale rendicontazione delle somme erogate, con indicazione delle allocazioni sulle filiere di cui all’art. 3, comma 2. Per ciascuna annualità, le eventuali somme non erogate dal soggetto gestore dovranno essere restituite al Ministero e riversate su apposito capitolo in conto entrate. Le somme versate al capitolo di entrata del MASAF restano acquisite all’entrata del bilancio dello Stato.
9. La stima presuntiva di cui al comma 8 del presente articolo deve essere effettuata sulla base delle tendenze storiche, sia delle superfici coltivate sia dei capi bovini, dichiarati.
10. Il soggetto gestore eroga l’aiuto ai soggetti beneficiari in una o più soluzioni sulla base delle risorse disponibili.
Art. 7 Cumulo e massimale
1. Il soggetto gestore concede nuovi aiuti «de minimis» di cui al presente decreto al soggetto beneficiario dopo aver accertato che essi non provocano il superamento del massimale degli aiuti «de minimis».
2. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti ai sensi dell’art. 5 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
3. In ogni caso è fatto divieto ai soggetti beneficiari di ricevere contributi previsti dal presente decreto nel caso in cui abbiano ricevuto o ricevano sovvenzioni, per le medesime finalità, da fonti unionali, ove non sovrapponibili, in contrasto o non compatibili.
Art. 8 Esenzione dalla notifica
1. Gli aiuti concessi in conformità al presente decreto sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ai sensi dell’art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e dell’art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, così come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019.
Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli organi competenti ed entra in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 9 agosto 2023 (in Gazz. Uff. 21 settembre 2023, n. 221).
DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 9 agosto 2023 (in Gazz. Uff. 21 settembre 2023, n. 221). – Criteri e modalità di attuazione del Fondo per la sovranità alimentare.
IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108 relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;
Visti i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
Visto il regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Visto l’art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in particolare, l’art.52 che prevede, tra l’altro che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell’art. 52 della legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, e, in particolare, l’art. 6 del regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel registro aiuti di Stato SIAN;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’amministrazione centrale»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente la soppressione dell’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l’istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e successive modificazioni ed integrazioni, che individua l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA quale soggetto gestore per l’attuazione delle attività di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, soggetto gestore della misura;
Visto decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1999, n. 503, relativo a «Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l’art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9361300 del 4 dicembre 2020, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 gennaio 2023, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con cui l’on. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 24 febbraio 2023, n. 14 recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 dicembre 2022, n. 646632, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2023 che istituisce il sistema di qualità nazionale zootecnia e stabilisce le linee guida per la redazione dei disciplinari di produzione afferenti il sistema affinché vengano riconosciuti e autorizzati dal Ministero;
Visto in particolare l’art. 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 istitutivo nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del «Fondo per la sovranità alimentare» finalizzato a rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualità alla riduzione dei costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, capitolo 2332, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026;
Considerato che la sovranità alimentare è il diritto di un popolo a vedersi garantita la tutela delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari nonché della produzione di cibo di qualità attraverso il sostegno delle filiere nazionali agroalimentari, della pesca, e dell’acquacoltura, la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali e la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;
Considerato che alcune filiere agricole/agroalimentari necessitano di misure dedicate per fare fronte alle emergenze e alle situazioni di crisi di mercato e all’innalzamento dei costi di produzione dovuto all’attuale scenario di instabilità geopolitica, a seguito del conflitto russo-ucraino, intervenuto all’indomani della grave crisi di mercato della recente pandemia da covid-19 che ha già duramente colpito il settore agroalimentare;
Considerato che, secondo le rilevazioni Ismea, nell’anno 2022 per gli agricoltori gli esborsi sono aumentati del 23 per cento su base annua, registrando un’ulteriore spinta dopo l’aumento del 6,4 per cento del 2021, di riflesso agli incrementi dei prezzi dei prodotti energetici (aumento del 62 per cento) oltre che degli animali da allevamento (aumento del 10 per cento) e dei mangimi (aumento del 21 per cento);
Considerato che l’aumento dei costi nelle aziende agricole italiane generato dalla crisi Ucraina è registrato dal report del CREA «Agroalimentare e guerra: gli effetti sui costi e sui risultati economici delle aziende agricole italiane» elaborato sulla base dei dati aziendali rilevati dalla rete RICA (rete d’informazione contabile agricola) che attesta un aumento del costo medio nazionale di oltre il 54 per cento con la previsione di stima che prevede per oltre il 30 per cento delle aziende su base nazionale un probabile reddito netto negativo, rispetto al 7 per cento registrato prima dell’attuale crisi internazionale;
Considerata la necessità di sostenere le filiere maidicola, delle proteine vegetali (legumi e soia), del frumento tenero e dell’orzo al fine di rafforzare il sistema agricolo e coprire i maggiori costi determinati anche dalla recente crisi Ucraina, ma anche per ottimizzare i rapporti di filiera;
Considerato che alcune filiere zootecniche necessitano di misure che consentano di aumentare la competitività della produzione anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato impreviste;
Acquisita l’intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 12 luglio 2023;
Decreta:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) «contratto di filiera»: contratto privatistico tra i soggetti della filiera maidicola, delle proteine vegetali (legumi e soia) del frumento tenero, dell’orzo, delle carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello» e carni bovine SQNZ come di seguito definite, finalizzato a favorire la collaborazione e l’integrazione tra i produttori e le imprese di trasformazione, nonché i soggetti attivi nel settore del commercio, il miglioramento della qualità del prodotto e la programmazione degli approvvigionamenti, sottoscritto dai produttori singoli o associati e altri soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione;
b) «Ministero»: il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
c) «registro nazionale aiuti»: il registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
d) «soggetto beneficiario»: l’impresa agricola che partecipa ad un contratto di filiera, iscritta al registro delle imprese e all’anagrafe delle aziende agricole, attraverso il fascicolo aziendale, che coltiva mais, proteine vegetali (legumi e soia), frumento tenero, orzo e/o alleva bovini secondo la linea «vacca-vitello»;
e) «soggetto gestore»: l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e successive modificazioni ed integrazioni;
f) «frumento tenero»: frumento tenero da sementi certificate;
g) «legumi»: pisello, fagiolo, lenticchia, cece, fava e favino;
h) «carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello»: carni di bovino di razze da carne o a duplice attitudine ottenute da animali nati e allevati in Italia nel rispetto della linea «vacca-vitello»;
i) «carni bovine SQNZ»: carni di bovini nati e allevati secondo i disciplinari del Sistema di qualità nazionale zootecnia (SQNZ)»
j) «de minimis»: aiuti ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
k) «domanda unica»: documento previsto dall’art. 7 del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022, n. 660087 e successive modifiche e integrazioni e riferita all’anno 2023. La domanda unica può essere utilizzata ai fini della predisposizione della domanda di aiuto precompilata.
Art. 2 Ambito di applicazione
1. Il presente decreto concede un aiuto a sostegno delle filiere del mais, delle proteine vegetali (legumi e soia) del frumento tenero, dell’orzo, delle carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello» e delle carni bovine SQNZ e definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all’art. 1, comma 424 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il perseguimento delle seguenti finalità:
a) sostenere le produzioni di alcuni cereali e proteaginose di base per rafforzare il sistema agricolo a fronte dell’aumento dei costi;
b) valorizzare i contratti di filiera, anche con i soggetti attivi nel settore del commercio, nei comparti maidicolo, delle proteine vegetali (legumi e soia) del frumento tenero, dell’orzo, delle carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello» e delle carni bovine SQNZ;
2. Il presente decreto definisce in particolare:
a) i criteri per la concessione dell’aiuto individuale ai soggetti beneficiari e la determinazione della sua entità;
b) la procedura per l’ammissione all’aiuto;
c) i criteri di verifica e le modalità per garantire il rispetto del limite massimo dell’aiuto.
Art. 3 Risorse disponibili e loro riparto
1. Per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 le somme destinate all’istituto sono pari a 25 milioni di euro per ciascuna annualità nell’ambito delle risorse del Fondo per la sovranità alimentare, di cui all’art. 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
2. Il riparto delle risorse disponibili tra le filiere per ciascun anno è così determinato:
a) filiera del mais: 8 milioni di euro;
b) filiera delle proteine vegetali (legumi e soia): 5 milioni di euro;
c) filiera del frumento tenero: 4 milioni di euro;
d) filiera dell’orzo: 3 milioni di euro;
e) filiera carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello» e delle carni bovine SQNZ: 5 milioni di euro.
3. Eventuali somme residue di una delle lettere di cui al comma 2 possono essere utilizzate dal soggetto gestore per soddisfare le richieste eccedenti delle altre lettere, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili di cui all’art. 3 e nel rispetto dei massimali di cui all’art. 4.
Art. 4 Criteri ed entità dell’aiuto
1. Ai soggetti beneficiari che hanno sottoscritto entro il termine della scadenza della domanda di contributo, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute di cui sono soci, contratti di filiera di durata almeno triennale, è concesso l’aiuto di cui ai successivi commi.
2. Nel caso delle coltivazioni relative a mais, proteine vegetali, frumento tenero e orzo, l’impegno di coltivazione annuale desunto dal contratto deve essere incrementale rispetto alla media delle superfici dichiarate per la coltura oggetto dell’aiuto risultante dai piani di coltivazione grafici utilizzati per la domanda unica, presentata negli ultimi tre anni antecedenti. Sono esclusi dal calcolo della media gli anni in cui il soggetto beneficiario non ha seminato la coltura oggetto dell’aiuto.
3. Il massimale dell’aiuto per ettaro incrementale è così determinato:
a) mais: 400 euro/ettaro;
b) proteine vegetali (legumi e soia): 250 euro/ettaro;
c) frumento tenero: 300 euro/ettaro;
d) orzo: 200 euro/ettaro.
4. L’aiuto di cui al comma 3 spettante a ciascun soggetto beneficiario è commisurato alla superficie agricola, espressa in ettari, coltivata a mais, proteine vegetali (legumi e soia), frumento tenero e orzo, nel limite di 50 ettari complessivi per l’insieme delle coltivazioni.
5. La superficie indicata nell’impegno di coltivazione annuale o nel contratto deve essere coerente in termini di ettari alla superficie delle colture corrispondenti riportata nel piano di coltivazione dell’anno di domanda di aiuto.
6. Alle imprese di allevamento di bovini che si impegnano, attraverso il contratto di filiera, ad allevare in Italia bovini di razze da carne o a duplice attitudine dalla nascita fino all’età di almeno di 8 mesi nel rispetto della linea «vacca-vitello», è concesso un aiuto di 100 euro per ogni capo presente in allevamento alla data del termine di presentazione delle domande.
7. Alle imprese di allevamento di bovini che si impegnano, attraverso il contratto di filiera, ad allevare in Italia bovini dalla nascita fino all’età di almeno di sei mesi secondo un disciplinare riconosciuto nell’ambito del Sistema di qualità nazionale zootecnia, è concesso un aiuto di 40 euro per ogni capo presente in allevamento alla data del termine di presentazione delle domande.
8. L’aiuto è concesso al soggetto beneficiario nel limite dell’importo massimo previsto per gli aiuti «de minimis».
9. Ferma restando il massimale degli aiuti determinati nei commi precedenti, in caso di incapienza delle risorse stanziate, l’importo unitario dell’aiuto è determinato in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale richiesta o il numero di capi bovini allevati.
10. Gli aiuti sono riconosciuti previa verifica, da parte del soggetto gestore, dell’ammissibilità in base ai requisiti soggettivi e oggettivi, di cui al presente decreto.
11. Gli aiuti sono concessi nei limiti di spesa indicati all’art. 3 fino ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell’autorizzazione alla fruizione dell’agevolazione.
12. Gli aiuti di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo non sono cumulabili.
Art. 5 Procedura di richiesta dell’aiuto
1. Il soggetto beneficiario presenta al soggetto gestore apposita domanda per il riconoscimento dell’aiuto di cui al presente decreto, secondo modalità definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, attraverso il sito internet del soggetto gestore, sul quale saranno esplicitate le modalità di presentazione delle domande.
2. Alla domanda è allegata copia del contratto di filiera se sottoscritto direttamente dal beneficiario; nel caso in cui il contratto di filiera sia sottoscritto da cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute, è allegata copia dell’impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio, l’organizzazione di produttori e l’impresa agricola socia, contenente l’indicazione dell’impresa di trasformazione/stoccaggio/ingrasso/macellazione/commercializzazione del contratto di filiera. Quanto sopra non viene allegato laddove l’atto sia stato predisposto in modalità informatizzata tramite il SIAN, firmata digitalmente.
Art. 6 Compiti del soggetto gestore
1. Le domande sono istruite dal soggetto gestore.
2. Il soggetto gestore può essere supportato dagli organismi pagatori riconosciuti competenti per territorio, nell’ambito delle attività istituzionali senza determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, ai fini dell’espletamento dei controlli in loco a campione sulla veridicità delle dichiarazioni.
3. Il soggetto gestore effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell’aiuto individuale in regime «de minimis», avvalendosi del supporto del registro nazionale aiuti.
4. Il soggetto gestore, verificate la completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità, determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili di cui all’art. 3 e nel rispetto dei massimali di cui all’art. 4, l’ammontare dell’aiuto concedibile a ciascun soggetto beneficiario.
5. In caso di esito positivo dell’istruttoria, il soggetto gestore registra l’importo dell’aiuto individuale concesso a ciascun soggetto beneficiario nel registro nazionale aiuti e comunica al soggetto beneficiario il riconoscimento dell’aiuto e l’importo effettivamente spettante.
6. Il soggetto gestore trasmette al Ministero il numero complessivo delle domande ricevute, il totale dell’importo richiesto, anche suddividendolo per area geografica, rendendo disponibile l’elenco dei soggetti beneficiari con l’importo dell’aiuto concesso, entro il 30 aprile di ogni anno successivo all’anno di riferimento.
7. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell’aiuto, il soggetto gestore comunica al soggetto beneficiario i motivi ostativi all’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
8. I fondi relativi all’anno 2023 saranno trasferiti al soggetto gestore sulla base di una stima presuntiva comunicata al Ministero entro il 30 settembre 2023 dallo stesso soggetto gestore ed erogati sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal presente decreto. Per le annualità 2024, 2025 e 2026 le risorse saranno trasferite al soggetto gestore, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base di una stima presuntiva che il soggetto gestore è tenuto a comunicare al Ministero entro il 28 febbraio di ogni anno. Il soggetto gestore fornisce al Ministero, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, la puntuale rendicontazione delle somme erogate, con indicazione delle allocazioni sulle filiere di cui all’art. 3, comma 2. Per ciascuna annualità, le eventuali somme non erogate dal soggetto gestore dovranno essere restituite al Ministero e riversate su apposito capitolo in conto entrate. Le somme versate al capitolo di entrata del MASAF restano acquisite all’entrata del bilancio dello Stato.
9. La stima presuntiva di cui al comma 8 del presente articolo deve essere effettuata sulla base delle tendenze storiche, sia delle superfici coltivate sia dei capi bovini, dichiarati.
10. Il soggetto gestore eroga l’aiuto ai soggetti beneficiari in una o più soluzioni sulla base delle risorse disponibili.
Art. 7 Cumulo e massimale
1. Il soggetto gestore concede nuovi aiuti «de minimis» di cui al presente decreto al soggetto beneficiario dopo aver accertato che essi non provocano il superamento del massimale degli aiuti «de minimis».
2. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti ai sensi dell’art. 5 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
3. In ogni caso è fatto divieto ai soggetti beneficiari di ricevere contributi previsti dal presente decreto nel caso in cui abbiano ricevuto o ricevano sovvenzioni, per le medesime finalità, da fonti unionali, ove non sovrapponibili, in contrasto o non compatibili.
Art. 8 Esenzione dalla notifica
1. Gli aiuti concessi in conformità al presente decreto sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ai sensi dell’art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e dell’art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, così come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019.
Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli organi competenti ed entra in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.