DECRETO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 31 luglio 2023 (in Gazz. Uff. 25 agosto 2023, n. 198).

DECRETO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 31 luglio 2023 (in Gazz. Uff. 25 agosto 2023, n. 198).

DECRETO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 31 luglio 2023 (in Gazz. Uff. 25 agosto 2023, n. 198) – Definizione dei criteri e delle modalità per l’erogazione del contributo relativo alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto l’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» (di seguito denominato «decreto-legge n. 34 del 2020»);

Visto l’art. 9 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante: «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 (di seguito denominato «decreto-legge n. 176 del 2022») e, in particolare, il comma 1, che ha modificato l’art. 119, commi 8-bis e 8-bis.1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

Visto il comma 3 del medesimo art. 9 del citato decreto-legge n. 176 del 2022, con il quale è stata prevista la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui ai citati commi 8-bis e 8-bis.1 dell’art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, per gli interventi di cui al suddetto comma 8-bis, primo e terzo periodo, entro un limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2023, ed è stato stabilito che il contributo è erogato dall’Agenzia delle entrate secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

Visto l’art. 25, comma 12, del decreto-legge n. 34 del 2020, recante: «Disposizioni per il recupero dei contributi non spettanti»;

Visto l’art. 9, comma 5, del predetto decreto-legge n. 176 del 2022, relativo alla copertura finanziaria del contributo di cui al comma 3 dello stesso articolo;

Ritenuta, in considerazione dell’ammontare delle risorse stanziate per l’erogazione del contributo, la necessità di individuare specifici criteri di selezione dei possibili beneficiari del medesimo;

Ritenuto, al fine di consentire l’erogazione del contributo nell’anno 2023, di limitare detta erogazione in relazione alle spese sostenute fino al 31 ottobre 2023;

Decreta:

Art. 1 Oggetto

1. Il presente decreto reca i criteri e le modalità per l’erogazione del contributo previsto dall’art. 9, comma 3, del decreto-legge n. 176 del 2022 (di seguito denominato «il contributo»).

2. Il contributo di cui al presente decreto è un contributo a fondo perduto che non produce effetti fiscali per il beneficiario.

3. Il contributo è erogato entro il limite complessivo di spesa autorizzato pari a 20 milioni di euro per l’anno 2023.

Art. 2  Beneficiari del contributo

1. Il contributo è erogato alle persone fisiche che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, sostengono spese per gli interventi di cui all’art. 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) che il richiedente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi dell’art. 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge n. 34 del 2020, non superiore a 15.000 euro;

b) che il richiedente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto dell’intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull’unità immobiliare facente parte del condominio;

c) che l’unità immobiliare di cui alla lettera b) sia adibita ad abitazione principale del richiedente.

Art. 3  Spese ammesse al contributo 

1. Il contributo è erogato in relazione alle spese agevolabili sostenute per gli interventi di cui all’art. 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, per le quali, ai sensi di tali disposizioni, spetta la detrazione limitatamente al 90 per cento del loro ammontare.

2. Il contributo è determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute direttamente dal richiedente, ovvero, per gli interventi condominiali, imputate al medesimo, entro un limite massimo di spesa di 96.000 euro, ancorché la detrazione spettante sia stata oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi dell’art. 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020.

3. Ai fini dell’erogazione del contributo rilevano soltanto le spese sostenute per le quali i relativi bonifici, di cui all’art. 1, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, del 18 febbraio 1998, n. 41, e all‘art. 6, comma 1, lettera e), del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 6 agosto 2020, recante «Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus», risultano effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023.

4. Il limite massimo di spesa di cui al comma 2 è riferito all’ammontare complessivo della spesa sostenuta a fronte degli interventi individuati al comma 1. Nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da più soggetti titolari di quote di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sulla stessa unità immobiliare, il limite massimo per ciascun richiedente è ridotto applicando la percentuale derivante dal rapporto tra l’importo della spesa sostenuta dal richiedente e l’importo complessivo della spesa sostenuta da tutti i soggetti titolari di quote di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare stessa.

5. Il contributo spetta, in ogni caso, soltanto per le spese sostenute in relazione all’abitazione principale del richiedente.

Art. 4 Richiesta del contributo

1. Ai fini dell’erogazione del contributo, le persone fisiche di cui all’art. 2 trasmettono entro il 31 ottobre 2023, in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate nella quale attestano il possesso dei requisiti indicati all’art. 2. Non può essere presentata più di una richiesta di contributo per ciascun richiedente.

2. L’istanza di cui al comma 1 può essere presentata, per conto del richiedente, anche da un intermediario di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate.

3. Le modalità di compilazione dell’istanza di cui al comma 1, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario all’erogazione del contributo sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 5 Modalità di determinazione del contributo

1. Nell’istanza di cui all’art. 4, comma 1, il richiedente indica l’importo del contributo richiesto che non può essere superiore al 10 per cento delle spese ammesse al contributo ai sensi dell’art. 3.

2. L’Agenzia delle entrate determina l’ammontare del contributo da erogarsi a ciascun richiedente tenendo conto del rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti con le istanze di cui all’art. 4. Detto ammontare è determinato come segue:

a) se il rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è superiore al 100 per cento, il contributo è pari al 100 per cento dell’importo richiesto;

b) se il rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è compreso fra il 10 e il 100 per cento, il contributo si determina applicando all’importo richiesto la percentuale risultante;

c) se il rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è inferiore al 10 per cento, il contributo si determina applicando all’importo richiesto la percentuale del 10 per cento.

3. Nel caso in cui il contributo è determinato secondo quanto previsto al comma 2, lettera c), il contributo stesso è erogato, fino ad esaurimento delle risorse stanziate, sulla base dell’ordine cronologico delle date del primo bonifico effettuato dai richiedenti nel periodo di cui all’art. 3, comma 3.

4. La percentuale di cui al comma 2 è comunicata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro il termine fissato nel provvedimento di cui all’art. 4, comma 3.

Art. 6 Erogazione del contributo

1. Il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza di cui all’art. 4, comma 1, e intestato o cointestato al richiedente.

Art. 7 Controlli

1. L’Agenzia delle entrate, qualora accerti che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero del relativo importo secondo le disposizioni di cui all’art. 25, comma 12, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Art. 8 Disposizioni finanziarie

 1. I fondi occorrenti per l’erogazione del contributo di cui al presente decreto, nel limite dello stanziamento di bilancio iscritto in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sono accreditati alla contabilità speciale n. 1778 rubricata «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».

2. Alle attività previste dal presente decreto si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.