DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 18 agosto 2023 (in Gazz. Uff. 30 agosto 2023, n. 202).
DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 18 agosto 2023 (in Gazz. Uff. 30 agosto 2023, n. 202). – Conferma dell’incarico al Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini «Salice Salentino DOP» e dei vini «Salento IGP» a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all’articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOP «Salice Salentino».
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualità agroalimentare e dell’ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto l’art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell’art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l’uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 2023 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica n. 118468 del 22 febbraio 2023, in particolare l’art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2008, ed in particolare l’art. 15;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
Visto in particolare l’art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12, prevede l’emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell’art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 2013, n. 49702, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 249 del 23 ottobre 2013, successivamente confermato, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini «Salice Salentino DOP» e dei vini «Salento IGP» ed attribuito per un triennio al citato consorzio di tutela l’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOP «Salice Salentino»;
Visto l’art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini «Salice Salentino DOP» e dei vini «Salento IGP», approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all’art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;
Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini «Salice Salentino DOP» e dei vini «Salento IGP», deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;
Considerato altresì che il Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini «Salice Salentino DOP» e dei vini «Salento IGP» può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all’art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;
Considerato che nel citato statuto il Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini «Salice Salentino DOP» e dei vini «Salento IGP» richiede il conferimento dell’incarico a svolgere le funzioni di cui all’art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOP «Salice Salentino» e per la IGP «Salento»;
Considerato che il Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini «Salice Salentino DOP» e dei vini «Salento IGP» ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell’art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la sola DOP «Salice Salentino». Tale verifica è stata eseguita sulla base dell’attestazione rilasciata con la nota prot. n. 1548/2023 del 31 maggio 2023 (prot. Masaf n. 291819 del 6 giugno 2023) dall’organismo di controllo, agroqualità S.p.a., autorizzato a svolgere l’attività di controllo sulle citate indicazioni geografiche;
Considerato altresì che dalla verifica effettuata dall’organismo di controllo Agroqualità s.p.a., con la nota citata, il Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini «Salice Salentino DOP» e dei vini «Salento IGP» non ha dimostrato di possedere la rappresentatività di cui all’art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la IGP «Salento»;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell’incarico al Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini «Salice Salentino DOP» e dei vini «Salento IGP» a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all’art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla sola DOP «Salice Salentino»;
Decreta:
Articolo Unico
1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l’incarico concesso con il decreto ministeriale 9 ottobre 2013, n. 49702, al Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini «Salice Salentino DOP» e dei vini «Salento IGP», con sede legale in Salice Salentino (LE) – via P. Leone c/o casina Ripa – a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all’art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOP «Salice Salentino».
2. Il predetto incarico, che comporta l’obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 9 ottobre 2013, n. 49702, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.