DECRETO DEL MINISTERO, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 22 dicembre 2022 (in Gazz. Uff. 13 febbraio 2023, n. 36).

DECRETO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE 22 dicembre 2022 (in Gazz. Uff. 13 febbraio 2023, n. 36). – Modalità di funzionamento del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica nonché requisiti e criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziate con le risorse del Fondo medesimo.  

IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato», e il relativo regolamento approvato con il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuto nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;

Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi;

Visti gli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020 (2014/C 204/01), la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2022 in ragione dell’impatto della pandemia da COVID-19 (2020/C 424/05);

Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2021) 141 final del 25 marzo 2021, relativa a un piano d’azione per lo sviluppo della produzione biologica e la successiva rettifica di cui alla comunicazione COM (2021) 141 final/2 del 19 aprile 2021;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e in particolare l’art. 59, rubricato «Sviluppo dell’agricoltura biologica e di qualità», come modificato dalla legge 9 marzo 2022, n. 23;

Vista la legge 9 marzo 2022, n. 23, recante «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico»;

Visto l’art. 6, comma 1, della succitata legge 9 marzo 2022, n. 23, che istituisce il marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall’indicazione «Biologico italiano» di cui all’art. 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e, a decorrere dalla data della sua applicazione, all’art. 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018;

Visto l’art. 6, comma 2, della succitata legge 9 marzo 2022, n. 23, che prevede che il logo del marchio biologico italiano debba essere individuato mediante concorso di idee, da bandire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima;

Visto l’art. 7, comma 1, della succitata legge 9 marzo 2022, n. 23, secondo cui il Ministro, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici e gli interventi contenuti nel predetto Piano sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità di cui all’art. 9 della medesima legge;

Visto l’art. 8, comma 1, della succitata legge 9 marzo 2022, n. 23, ai sensi del quale il Ministro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Tavolo tecnico e con il supporto scientifico del CREA, adotta con decreto un Piano nazionale per le sementi biologiche;

Visto l’art. 9, comma 1, della succitata legge 9 marzo 2022, n. 23, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero, il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica (di seguito anche solo «Fondo»), destinato al finanziamento, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea sugli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici di cui all’art. 7, nonché per il finanziamento del Piano nazionale per le sementi biologiche di cui all’art. 8;

Visto l’art. 9, comma 3, della succitata legge 9 marzo 2022, n. 23, secondo cui il Ministro, con proprio decreto aggiornato anche annualmente, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, alla realizzazione del marchio biologico italiano di cui all’art. 6, al finanziamento del Piano nazionale per le sementi biologiche di cui all’art. 8, nonché, sentito il Ministro dell’università e della ricerca, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all’art. 11, comma 2, lettera d) della legge medesima;

Visto l’art. 11, comma 2, lettera d) della succitata legge 9 marzo 2022, n. 23, secondo cui almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo, è destinato al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione, dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui alla lettera a) del comma medesimo e dei programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti;

Visto l’art. 9, comma 7, della succitata legge 9 marzo 2022, n. 23, che dispone la soppressione del Fondo di cui all’art. 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e il trasferimento delle disponibilità esistenti nello stesso al Fondo di cui al comma 1 dell’art. 9 della legge 9 marzo 2022, n. 23, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima;

Visto l’art. 9, comma 2, della succitata legge 9 marzo 2022, n. 23, ai sensi del quale, con decreto del Ministro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse del Fondo medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con cui l’on. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il sig. Luigi D’Eramo è stato nominato Sottosegretario di Stato alle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l’art. 3, che dispone che il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» assuma la denominazione di «Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Visto il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 24 novembre 2022 n. 603905 recante «Delega di attribuzioni del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per taluni atti di competenza dell’amministrazione, al Sottosegretario di Stato, sig. Luigi D’Eramo» e, in particolare all’art. 1 è previsto che sono delegate al Sottosegretario di Stato, sig. Luigi D’Eramo, le funzioni relative all’agricoltura biologica, unitamente alla firma dei relativi atti e provvedimenti;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi del succitato art. 9, comma 2, della legge 9 marzo 2022 n. 23, alla determinazione delle modalità di funzionamento del Fondo e dei requisiti e dei criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziate con le risorse del Fondo medesimo;

Considerato che la puntuale definizione dei soggetti e degli interventi finanziabili con le risorse del Fondo, nonché dei criteri e delle modalità di attuazione degli stessi, della relativa dotazione finanziaria e di ogni ulteriore aspetto di dettaglio potrà essere effettuata, in relazione ai vari ambiti di destinazione del Fondo medesimo, soltanto all’esito dell’adozione dei singoli decreti di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1, 8, comma 1 e 9, comma 3 della legge 9 marzo 2022, n. 23;

Ritenuto, pertanto di dover demandare ad appositi provvedimenti del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – da adottare nei limiti di quanto stabilito dal presente decreto, la puntuale definizione dei soggetti e degli interventi finanziabili con le risorse del Fondo, nonché dei criteri e delle modalità di attuazione degli stessi, della relativa dotazione finanziaria e di ogni ulteriore aspetto di dettaglio, previa emanazione dei singoli decreti di cui ai richiamati articoli 6, comma 3, 7, comma 1, 8, comma 1 e 9, comma 3 della legge 9 marzo 2022, n. 23;

Ritenuto di dover procedere, a seguito della soppressione del Fondo di cui all’art. 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e del trasferimento delle disponibilità esistenti nello stesso al Fondo di cui al comma 1 dell’art. 9 della legge 9 marzo 2022, n. 23, come disposto dall’art. 9, comma 7, della legge medesima, all’abrogazione del decreto del Ministro del 17 maggio 2013 n. 5424, con il quale sono state determinate le modalità di funzionamento del Fondo ormai soppresso, della tipologia dei soggetti, dei progetti e delle spese di ricerca ammissibili, e all’abrogazione del decreto direttoriale del 1° giugno 2021 n. 253667, con il quale sono state definiti i criteri e le modalità per la concessione di contributi per il finanziamento di programmi di ricerca e sperimentazione nel settore dell’agricoltura biologica e biodinamica e per la stipula di accordi di collaborazione a valere sul precitato Fondo;

Sentito il Tavolo tecnico per l’agricoltura biologica nella seduta del 14 luglio 2022;

Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022, rep. atti n 210/CSR del 28 settembre 2022;

Decreta:

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell’art. 9, comma 2, della legge 9 marzo 2022 n. 23, le modalità di funzionamento del «Fondo per lo sviluppo della produzione biologica», istituito ai sensi del comma 1 del medesimo art. 9, nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziate con le relative risorse, per il perseguimento delle finalità o obiettivi che saranno previsti anche dal «Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici» ed in particolare:

a) promuovere i prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia;

b) promuovere lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico;

c) favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell’acquacoltura convenzionali;

d) sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare l’organizzazione della filiera dei prodotti biologici;

e) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche ambientale e alimentare;

f) monitorare l’andamento del settore al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per la produzione biologica;

g) sostenere e promuovere i distretti biologici di cui all’art. 13 della legge 9 marzo 2022, n. 23;

h) favorire l’insediamento di nuove aziende nelle aree rurali montane;

i) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l’utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione;

j) stimolare le istituzioni e gli enti pubblici affinché utilizzino i metodi della produzione biologica nella gestione del verde pubblico e prevedano il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione;

k) incentivare e sostenere la ricerca e l’innovazione in materia di produzione biologica;

l) promuovere progetti di tracciabilità dei prodotti biologici provenienti dai distretti biologici di cui all’art. 13 della legge 9 marzo 2022, n. 23;

m) valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche;

n) promuovere la sostenibilità ambientale con la definizione di azioni per l’incremento e il mantenimento della fertilità naturale del terreno e l’uso di metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi dell’ambiente;

o) aumentare la disponibilità delle sementi per le aziende e migliorarne l’aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all’agricoltura biologica e biodinamica;

p) promuovere il miglioramento genetico partecipativo, con la collaborazione di agricoltori, tecnici e ricercatori, per selezionare piante che rispondano ai bisogni degli agricoltori, adattandosi ai diversi contesti ambientali e climatici e ai diversi sistemi colturali;

q) sostenere la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione biologica.

Art. 2 Iniziative finanziabili

1. Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente art. 1 sono finanziate attraverso il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica le seguenti iniziative:

a) iniziative finalizzate alla realizzazione del marchio biologico italiano di cui all’art. 6 della legge 9 marzo 2022, n. 23;

b) iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici di cui all’art. 7 della legge 9 marzo 2022, n. 23;

c) iniziative finalizzate ad aumentare la disponibilità delle sementi per le aziende e a migliorarne l’aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all’agricoltura biologica e biodinamica, come definite nel Piano nazionale per le sementi biologiche di cui all’art. 8 della legge 9 marzo 2022, n. 23;

d) programmi di ricerca e innovazione e programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti di cui all’art. 11, comma 2, lettera d) della legge 9 marzo 2022, n. 23;

e) percorsi formativi e di aggiornamento di cui all’art. 11, comma 2, alla lettera a) della legge 9 marzo 2022, n. 23.

Art. 3 Modalità di funzionamento del Fondo

1. Le risorse del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica possono essere assegnate utilizzando le seguenti modalità:

a) affidamento di contributi mediante procedure ad evidenza pubblica per l’erogazione di contributi ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) affidamento diretto di contributi ad enti o società vigilati e/o istituiti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, relativamente agli ambiti che rientrano nelle rispettive competenze istituzionali, se adeguatamente motivato;

c) accordi di collaborazione istituzionale ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

d) procedure ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 4 Soggetti

1. Nel caso di cui al precedente articolo, lettera a) e lettera b), trovano applicazione le diposizioni di cui al regolamento (UE) n. 702/2014 in tema di soggetti e spese ammissibili.

2. Per l’attuazione delle iniziative di cui al precedente art. 2, il Ministero può altresì attivare:

a) accordi di collaborazione istituzionale ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con enti e organismi pubblici o enti o società vigilati e/o istituiti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

b) procedure ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 5 Modalità attuative

1. La puntuale definizione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi finanziabili, della relativa dotazione finanziaria e di ogni ulteriore aspetto di dettaglio, è demandata ad appositi provvedimenti del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica, Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, da adottare nei limiti di quanto stabilito dal presente decreto, previa emanazione, in relazione ai vari ambiti di destinazione del Fondo medesimo, dei singoli decreti di cui gli articoli 6, comma 3, 7, comma 1, 8, comma 1 e 9, comma 3 della legge 9 marzo 2022, n. 23.

Art. 6 Disposizioni finali

1. Il decreto ministeriale 17 maggio 2013, n. 5424 e il decreto direttoriale 1° giugno 2021, n. 253667 sono abrogati.

2. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del ministero.