DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 12 gennaio 2023 (in Gazz. Uff. 13 febbraio 2023, n. 36). – Definizione dei criteri e modalità per la concessione di benefici a fondo perduto a favore di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici fast e ultrafast da realizzare sulle superstrade.
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea, a sostegno della ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione europea, del 22 gennaio 2021, sugli orientamenti agli Stati membri per i piani per la ripresa e la resilienza (SWD (2021)12 final);
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
Visto l’allegato riveduto alla citata decisione del Consiglio e, in particolare, la Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 – «Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica», del PNRR;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
Visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»);
Vista la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili;
Vista la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 3, comma 1, e 4;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;
Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante «Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi»;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale» e, in particolare, l’art. 57;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l’art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica, attribuendo a quest’ultimo, tra l’altro, le competenze in materia di approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale, dei criteri per l’incentivazione dell’energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di piani e misure in materia di combustibili alternativi e relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, nonché ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso in materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico medesimo, e di regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, l’art. 4, che ridenomina il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica»;
Visto il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 (di seguito PNIEC), predisposto dall’Italia in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019, con il quale sono individuati gli obiettivi al 2030 e le relative misure in materia di decarbonizzazione (comprese le fonti rinnovabili), efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell’energia, ricerca, innovazione e competitività;
Vista la comunicazione Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato europeo per l’economia e la società e al Comitato delle regioni COM (2016) 501 final , del 20 luglio 2016, recante «Una strategia europea per la mobilità a bassa emissione»;
Vista la comunicazione COM (2020) 789 final della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 9 dicembre 2020, avente a oggetto la «Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente»;
Visto il Piano nazionale infrastrutturale per la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE), redatto e aggiornato ai sensi dell’art. 17 -septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
Visto il regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 e, in particolare, gli articoli 9 e 17 che definiscono gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, « Do no significant harm »);
Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Visti gli Operational arrangements siglati dalla Commissione europea e dal Ministero dell’economia e delle finanze in data 22 dicembre 2021;
Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione europea;
Visto l’art. 22, paragrafo 2, lettera d) , del citato regolamento (UE) 2021/241 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell’Unione, prevede l’obbligo in capo agli Stati membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell’art. 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell’11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;
Vista la risoluzione del Comitato delle regioni, (2014/C 174/01) – Carta della governance multilivello in Europa;
Visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
Visto il decreto del Ministro per le disabilità 9 febbraio 2022, recante «Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure del PNRR in materia di disabilità», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022;
Visto l’art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», il quale prevede che con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
Visto l’art. 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visto l’art. 1, comma 1044, della ridetta legge n. 178 del 2020, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante « Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», in particolare:
a) l’art. 2, comma 6 -bis , il quale stabilisce che le amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del Piano, almeno il 40% delle risorse territorialmente allocabili, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR;
b) l’art. 6, che ha istituito, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
c) l’art. 8, il quale stabilisce che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
d) l’art. 9, comma 2, in base al quale, al fine di assicurare l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni titolari degli interventi «possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia»;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l’art. 11, comma 2 -bis , ai sensi del quale, con riferimento ai Codici unici di progetto (CUP) di cui al comma 1 del medesimo articolo, «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso»;
Visto l’art. 17 -sexies , comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, ai sensi del quale «per il Ministero della transizione ecologica l’unità di missione di cui all’art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, di assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti nel PNRR e ai corrispondenti milestone e target che, per la misura M2C2 Investimento 4.3, assegna al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica l’importo complessivo di 741.320.000,00 euro;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Considerati i principi trasversali per l’attuazione del PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging ), l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali e il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2021, che definisce le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l’analisi e la valutazione degli interventi;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale» e, in particolare, l’art. 25, comma 2, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del CUP nelle fatture elettroniche ricevute;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021, che disciplina le «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili» e, in particolare l’art. 14, comma 1, lettera g) , secondo cui, in attuazione della misura Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 «Infrastrutture di ricarica elettrica», del PNRR, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica (già Ministro della transizione ecologica) sono definiti criteri e modalità per la concessione di benefici a fondo perduto a favore di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici fast e ultrafast , anche dotate di sistemi di accumulo integrati, ristrutturando la rete di distribuzione dei carburanti al fine di consentire al settore una rapida transizione verso una mobilità sostenibile, nonché misure di efficientamento amministrativo, garantendo il necessario coordinamento del quadro incentivante complessivo per lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici;
Ritenuto di dover garantire una diffusione uniforme sul territorio nazionale delle infrastrutture di ricarica fast e ultra-fast , al fine di favorire la diffusione della mobilità elettrica, con particolare riguardo alla lunga percorrenza, e che tale finalità possa esser perseguita attraverso la predisposizione di lotti e perimetri amministrativi che consentano di individuare una complessiva distribuzione uniforme, che tenga anche conto delle esigenze in termini di volume di traffico;
Considerato che nell’ambito della Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), Investimento 4.3 (Infrastrutture di ricarica elettrica) del PNRR è prevista la realizzazione e l’entrata in funzione di:
1) almeno 7.500 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in strade extra-urbane da almeno 175 kW (nel seguito TIPO A o super veloci);
2) almeno 13.755 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane da almeno 90 kW (nel seguito TIPO B o veloci);
3) un set di stazioni di ricarica pilota con natura sperimentale e stoccaggio di energia;
Considerato che la tipologia tecnologica oggetto di contributo comprende interventi diversi in termini di caratteristiche e modalità di funzionamento per i clienti finali, in quanto:
a) le infrastrutture di ricarica super veloci hanno connessioni in media tensione e servono potenze elevate al fine di garantire ricariche in tempi brevi per itinerari di lunga percorrenza;
b) le infrastrutture di ricarica veloci hanno connessioni in bassa tensione e hanno la finalità di garantire operazioni di ricarica comunque veloci, ma nell’ambito della mobilità cittadina e con potenze inferiori;
c) le infrastrutture di ricarica pilota con impianti di stoccaggio hanno la funzione di sperimentare l’interazione ottimale con la rete elettrica. Dunque, al contrario delle precedenti, sono deputate anche alla sosta medio-lunga in grado di fornire servizi ancillari e di dispacciamento, quali ad esempio V1G e V2G, prevedendo fasi di carica e scarica delle batterie;
Ritenuto opportuno, in considerazione delle diverse peculiarità nelle funzioni, nelle caratteristiche tecnologiche e nei criteri di selezione, adottare un apposito decreto per ciascun tipo di infrastruttura di ricarica sopra elencato;
Ritenuto di dare attuazione, con il presente decreto, al bando per la realizzazione di infrastrutture di ricarica super veloce sulle superstrade con l’obiettivo di:
a) ottenere una copertura omogenea del territorio;
b) massimizzare il ricorso a stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali e alle aree di sosta esistenti, al fine di evitare ulteriore sottrazione di suolo e ottimizzare l’utilizzo delle connessioni alla rete elettrica già presenti;
c) potenziare il servizio nelle zone di maggior percorrenza;
Considerata l’opportunità di definire criteri in linea con la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, che abroga la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento AFIR) di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 559 final , del 14 luglio 2021, la quale prevede l’obbligo per gli Stati membri di collocare una stazione di ricarica ogni 60 km in ogni direzione di marcia;
Considerata la nota prot. n. 13169 del 2 maggio 2022, con la quale il Dipartimento energia del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, in coordinamento con la Direzione generale per la competitività e l’efficienza energetica del medesimo Ministero, ha trasmesso il documento di sintesi dell’analisi tecnica di definizione degli ambiti e del numero minimo di infrastrutture necessarie in ciascuno di essi, nonché la nota prot. n. 355 del 4 gennaio 2023 con la quale si è confermata la coerenza dell’impianto della misura con la dimensione del mercato di riferimento e l’esigenza di liquidità delle procedure di gara, con esiti di efficiente utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione ai fini del raggiungimento del target numerico di colonnine da installare;
Ritenuto di provvedere alle predette finalità definendo una ripartizione delle 7500 stazioni di ricarica in ambiti regionali con lotti corrispondenti a perimetri amministrativi di area pari a circa 20×20 chilometri, all’interno dei quali individuare una distribuzione che tenga conto:
a) del livello minimo di infrastrutture di ricarica per chilometro quadrato necessario a garantire una base uniforme;
b) del numero di stazioni di servizio di carburanti tradizionali presenti in ciascun lotto, al fine di privilegiarne l’utilizzo;
c) della necessità di garantire che almeno il 40% delle infrastrutture di ricarica sia realizzato nel Sud Italia;
Considerato il supporto tecnico che la società Ricerca sul sistema energetico – RSE S.p.a. ha fornito al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica nella stima dei costi delle infrastrutture pubbliche di ricarica dei veicoli elettrici, sulla base dei dati di costo attuale del mercato italiano e delle regole di connessione per le reti di bassa e media tensione in vigore in Italia;
Ritenuto opportuno considerare separatamente le voci di costo che compongono l’investimento, parametrando le spese di connessione e progettazione in funzione di quelle relative alle infrastrutture di ricarica;
Ritenuto congruo, sulla base delle risultanze dell’attività di supporto svolta da RSE S.p.a., stimare il valore unitario per le infrastrutture di ricarica di TIPO A pari a 81.000 euro;
Considerati gli esiti della consultazione pubblica delle parti interessate e degli stakeholder sulla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 «Infrastrutture di ricarica elettrica», del PNRR, avviata il 20 maggio 2022 con comunicazione avvenuta tramite pubblicazione sul portale web del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e chiusasi il 6 giugno 2022;
Visti, in particolare, gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e nello specifico:
a) la milestone M2C2-27, in scadenza al T2 2023: notifica dell’aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la costruzione di 2.500 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici lungo le superstrade [ freeways ] e almeno 4.000 in zone urbane (tutti i comuni). Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia;
b) la milestone M2C2-28, in scadenza al T4 2024: aggiudicazione degli appalti per la costruzione di 5000 stazioni di ricarica ultrafast per veicoli elettrici lungo le superstrade [freeways] e almeno 9755 in zone urbane (tutti i comuni). Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia;
c) il target M2C2-29, in scadenza al T2 2024: entrata in funzione di almeno 2500 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici lungo le superstrade [ freeways ] da almeno 175 kW;
d) Il target M2C2-30, in scadenza al T4 2025: entrata in funzione di 7500 stazioni di ricarica ultrafast di TIPO A lungo le superstrade [ freeways ] da almeno 175 kW. Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia;
Considerato che l’allegato 1 agli Operational arrangements associa ai citati milestonee target i seguenti meccanismi di verifica:
M2C2-27 e M2C2-28: documento di sintesi che giustifichi debitamente come il traguardo (compresi tutti gli elementi costitutivi) sia stato conseguito in modo soddisfacente. Tale documento include in allegato le seguenti prove documentali: a) copia della notifica di aggiudicazione dell’appalto b) estratto delle sezioni pertinenti delle specifiche tecniche del progetto comprovanti l’allineamento con la descrizione del CID dell’investimento e del target intermedio;
M2C2- 29 e M2C2-30: documento esplicativo che giustifichi debitamente il modo in cui l’obiettivo è stato raggiunto in modo soddisfacente. Tale documento contiene in allegato le seguenti prove documentali: a) elenco dei certificati di completamento rilasciati conformemente alla legislazione nazionale vigente; b) relazione di un ingegnere indipendente approvata dal ministero competente, compresa la giustificazione che le specifiche tecniche del progetto o dei progetti siano allineate alla descrizione dell’investimento e dell’obiettivo del CID;
Visto che, per raggiungere i predetti milestone e target, considerando i costi tipici rilevati e il contributo massimo ammissibile tenuto conto della riduzione percentuale minima prevista, è necessario prevedere uno stanziamento pari a 359.943.750 euro per la realizzazione di infrastrutture di TIPO A, a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 «Infrastrutture di ricarica elettrica», del PNRR, pari a 741.320.000 euro;
Considerato che saranno implementati ulteriori interventi normativi finalizzati al raggiungimento delle altre milestone e target previste nella Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3;
Considerato inoltre, che per raggiungere le milestone intermedie e al contempo garantire una buona partecipazione alle procedure di gara nel tempo, anche alla luce del progressivo sviluppo della domanda di servizi di ricarica elettrica degli autoveicoli, è necessario ripartire le predette risorse destinate esclusivamente alle infrastrutture di TIPO A sulle tre annualità secondo la seguente cadenza: 2023, 149.352.660 euro; 2024, 143.017.650 euro; 2025, 67.573.440 euro;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 29 novembre 2021, n. 492, che ha istituito l’Unità di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell’art. 8 del citato decretolegge n. 77 del 2021 e dell’art. 17 -sexies , comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 ottobre 202, n. 21, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze del 29 ottobre 2021, n. 25, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, n. 32, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, n. 33, recante «Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 – Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;
Vista la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2022, n. 4, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze del 24 gennaio 2022, n. 6, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze del 10 febbraio 2022, n. 9, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze del 29 aprile 2022, n. 21, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari – Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze del 21 giugno 2022, n. 27, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 luglio 2022, n. 28, recante «Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze del 26 luglio 2022, n. 29, recante «Modalità di erogazione delle risorse PNRR»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze dell’11 agosto 2022, n. 30, recante «Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 ottobre 2022, n. 33, recante «Aggiornamento guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze del 17 ottobre 2022, n. 34, recante «Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze del 9 novembre 2022, n. 37, recante «Procedura semplificata di cui all’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022 e art. 29 del decretolegge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post »;
Vista la circolare del Dipartimento per l’unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica prot. n. 62625 del 19 maggio 2022, recante «PNRR – Indicazioni e trasmissione format per l’attuazione delle misure»;
Vista la circolare del Dipartimento per l’unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica prot. n. 62711 del 19 maggio 2022, recante «PNRR – Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento – Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti»;
Vista la circolare del Dipartimento per l’unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica prot. n. 62671 del 19 maggio 2022, recante «PNRR – Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano»;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare:
a) l’art. 1, comma 1, lettera c) , che prevede l’applicazione specifica del regolamento per aiuti per la tutela dell’ambiente;
b) l’art. 4, rubricato «Soglie di notifica»;
c) l’art. 36 -bis , rubricato «Aiuti agli investimenti per infrastrutture di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico per veicoli stradali a emissioni zero o a basse emissioni»;
Considerato che risultano rispettate le condizioni previste dal combinato disposto dei citati articoli 4 e 36 -bis del regolamento (UE) n. 651/2014 e, in particolare, verificato che:
a) i costi ammissibili sono coerenti con quanto previsto all’art. 36 -bis , comma 3;
b) è rispettato il limite di aiuto previsto ad uno stesso beneficiario di cui all’art. 36 -bis , comma 5;
c) è rispettato il limite di 150 milioni di euro l’anno per segmento tecnologico, qui identificato con le infrastrutture su superstrada, e quello di 15 milioni di euro per impresa per progetto, di cui all’art. 4;
d) gli aiuti sono concessi esclusivamente per la costruzione, l’installazione o l’ammodernamento di infrastrutture di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico che forniscono un accesso non discriminatorio agli utenti, anche in relazione alle tariffe, ai metodi di autenticazione e di pagamento e ad altri termini e condizioni d’uso (art. 36 -bis , comma 6);
e) è necessario implementare una misura di aiuto a favore delle infrastrutture di ricarica poiché i veicoli elettrici a batteria oggi presenti in Italia rappresentano meno del 2% del numero complessivo di veicoli della stessa categoria immatricolati nello Stato membro interessato (art. 36 -bis , comma 8);
f) l’intensità di aiuto non supera il 40 % dei costi ammissibili.
Ritenuto quindi, per il presente aiuto, di procedere con la comunicazione ai sensi del predetto regolamento (UE) n. 651/2014;
Vista la nota prot. n. 0106909 del 5 settembre 2022 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Dipartimento dell’unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al PNRR e la conferma della relativa disponibilità finanziaria;
Decreta:
Art. 1 Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, nonché le seguenti:
a) «Ministero»: Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
b) «soggetto gestore»: soggetto incaricato delle attività di supporto tecnico-operativo per l’efficace e tempestiva attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 «Infrastrutture di ricarica elettrica», del PNRR;
c) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
d) «ambito»: l’ambito regionale definito all’allegato 2;
e) «lotto»: il perimetro amministrativo di area pari a circa 20×20 km di cui all’allegato 2;
f) «stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali»: le stazioni ove sono ubicati impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano non appartenenti alla rete autostradale, iscritti presso l’anagrafe degli impianti di cui all’art. 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
g) «superstrade»: le strade extraurbane principali e secondarie, come definite all’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
h) «parcheggio esistente»: l’area impermeabilizzata, esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dedicata alla sosta di autovetture e che risulta sempre aperta e accessibile al pubblico per la sosta;
i) «impresa»: l’impresa di qualsiasi dimensione, operante in tutti i settori;
l) «RTI»: il raggruppamento temporaneo di imprese;
m) «soggetti beneficiari» o «soggetti attuatori»: le imprese e gli RTI ammessi a beneficiare dell’agevolazione di cui al presente decreto e tenuti all’avvio, all’attuazione e alla messa in funzione dei progetti oggetto dell’agevolazione medesima;
n) «infrastrutture di ricarica»: l’infrastruttura di cui all’art. 2, comma 1, lettera e -ter), del decreto legislativo n. 257 del 2016, ubicata su superstrade al di fuori dei centri urbani, ovvero in uno spazio a destra, per ciascun senso di marcia, avente distanza non superiore a 500 metri dal limite della superstrada;
o) «stazione di ricarica»: la stazione di cui all’art. 2, comma 1, lettera e -quater ), del decreto legislativo n. 257 del 2016.
Art. 2 Finalità dell’intervento
1. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera g) , del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, al fine di incentivare la realizzazione sulle superstrade di almeno 7.500 infrastrutture di ricarica super-veloci per veicoli elettrici.
Titolo I
RISORSE DISPONIBILI E REQUISITI GENERALI
Art. 3 Risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie destinate alla copertura dei benefici di cui al presente decreto sono complessivamente pari a 359.943.750 euro, cui si provvede mediante l’impiego delle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite annualmente come di seguito:
a) anno 2023: 149.352.660 euro;
b) anno 2024: 143.017.650 euro;
c) anno 2025: 67.573.440 euro.
Art. 4 Soggetto gestore
1. Per l’attuazione dell’investimento di cui al presente decreto e la definizione di misure di efficientamento amministrativo ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera g) , secondo periodo, del decreto legislativo n. 199 del 2021, il Ministero si avvale, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, del supporto tecnico-operativo di un soggetto gestore da individuarsi con il decreto di cui all’art. 15.
2. Le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 1 sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta dal Ministero e dal soggetto gestore, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021. Gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 1 sono coperti a valere sulle risorse finanziarie di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, nella misura massima dello 0,5% delle risorse di cui all’art. 3, comma 1 e comunque nei limiti delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti, ferma restando la relativa ammissibilità ai sensi della normativa vigente in materia di PNRR e delle disposizioni attuative adottate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze.
Art. 5 Soggetti beneficiari
1. Al fine di garantire la necessaria esperienza ed affidabilità per una corretta gestione e un ottimale funzionamento delle infrastrutture nel tempo, accedono alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese o gli RTI che, alla data di presentazione dell’istanza di ammissione al beneficio stesso, dimostrano di aver gestito infrastrutture di ricarica operative sul territorio dell’Unione europea, in misura pari ad almeno il 5% del numero di infrastrutture di ricarica per cui hanno presentato istanza e che sono stati selezionati ai sensi degli articoli 9 e 10.
Art. 6 Progetti ammissibili
1. Sono ammissibili al beneficio di cui al presente decreto i progetti che:
a) sono avviati successivamente alla data di presentazione dell’istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto. Per data di avvio ai sensi del primo periodo si intende la data di assunzione della prima obbligazione relativa alla realizzazione dei progetti di cui al presente articolo;
b) garantiscono, per ciascuno degli ambiti e per ciascuno dei lotti, la realizzazione del numero minimo di infrastrutture di ricarica stabilito all’allegato 2;
c) qualora sia necessario procedere a una nuova connessione alla rete ovvero all’adeguamento di una connessione esistente, sono forniti del preventivo di connessione;
d) qualora le infrastrutture di ricarica siano ubicate presso stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali e l’istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto sia presentata da un soggetto diverso dal gestore della stazione, sono corredati da un accordo con il gestore della stazione per la realizzazione delle nuove infrastrutture redatto secondo lo schema tipo definito ai sensi dell’art. 15;
e) qualora le infrastrutture di ricarica siano ubicate presso aree private ad accesso pubblico, sono corredati da un accordo con il proprietario per la realizzazione delle nuove infrastrutture, redatto secondo lo schema tipo definito ai sensi dell’art. 15;
f) rispettano i requisiti tecnici individuati nell’allegato 1.
2. I soggetti che presentano istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto devono disporre, ai sensi dell’art. 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dei titoli autorizzativi per la costruzione e l’esercizio dei progetti di cui al presente articolo.
Art. 7 Spese ammissibili
1. Sono ammissibili al beneficio di cui al presente decreto, le spese, al netto di IVA, per:
a) l’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica da almeno 175 kW di potenza, ivi comprese le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie all’istallazione delle infrastrutture e dei dispositivi per il monitoraggio delle stesse. Per tale voce di costo si considera un costo specifico massimo ammissibile pari a 81.000 euro per infrastruttura di ricarica;
b) i costi per la connessione alla rete elettrica come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 40% del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera dell’infrastruttura di ricarica di cui alla lettera a) ;
c) le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi e i costi sostenuti per ottenere le pertinenti autorizzazioni, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera della infrastruttura di ricarica di cui alla lettera a) .
2. Non sono, in ogni caso, ammissibili al beneficio di cui al presente decreto:
a) i costi delle unità locali di produzione o stoccaggio di energia elettrica;
b) le spese relative all’acquisizione di terreni e altri beni immobili, nonché gli eventuali costi connessi a diritti reali e/o personali di godimento, quali, a mero titolo esemplificativo, l’affitto, la locazione e la servitù;
c) le spese per consulenze di qualsiasi genere;
d) le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere.
3. Qualora il soggetto beneficiario realizzi progetti con un numero di infrastrutture di ricarica superiore a quello indicato all’allegato 2, il contributo è assegnato esclusivamente in riferimento al numero di infrastrutture di ricarica di cui al medesimo allegato e in relazione a tali infrastrutture è richiesta la rendicontazione delle spese ammissibili.
4. Nel caso in cui il soggetto beneficiario realizzi, nell’ambito delle infrastrutture di ricarica ammesse al contributo di cui al presente decreto, un maggiore numero di punti di ricarica rispetto a quelli indicati nell’allegato 2 ovvero preveda l’implementazione dei punti di ricarica con dotazioni tecnologiche superiori ai requisiti minimi indicati nell’allegato 1, le relative spese, qualora rientranti fra quelle ammissibili, possono accedere al contributo, fermi restando i limiti massimi indicati al comma 1.
Art. 8 Contributo concedibile
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse in forma di contributo in conto capitale per un importo non superiore al 40% delle spese ammissibili di cui all’art. 7, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna annualità in relazione a ciascun ambito ed entro i massimali stabiliti dal regolamento di esenzione.
2. I soggetti beneficiari non hanno individualmente accesso a un finanziamento di importo maggiore del 30% dello stanziamento complessivo di ciascun bando previsto per ciascuna delle annualità di cui all’art. 3, comma 2, anche nel caso di partecipazione in RTI.
3. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati alla realizzazione delle medesime infrastrutture di ricarica oggetto di contribuzione ai sensi del presente decreto.
Titolo II
PROCEDURE E CRITERI DI SELEZIONE
Art. 9 Procedure di selezione
1. Le risorse di cui all’art. 3 sono assegnate all’esito di procedure di selezione nell’ambito del biennio 2023-2024 e sono ripartite per ambiti e lotti secondo quanto previsto nell’allegato 2.
2. Le procedure di selezione si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, della più ampia partecipazione e della tutela della concorrenza, nonché secondo modalità non discriminatorie, definite ai sensi dell’art. 15.
3. I soggetti beneficiari indicano nell’istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto:
a) la riduzione percentuale del costo specifico massimo ammissibile di cui all’art. 7, comma 1, che intendono richiedere, comunque non inferiore all’1,25% e non superiore al 50%;
b) il numero di infrastrutture di ricarica che intendono realizzare, comunque non inferiore ai valori minimi indicati nell’allegato 2 con riferimento a ciascun ambito e lotto.
4. I soggetti beneficiari presentano l’istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto nei termini e secondo le modalità stabilite ai sensi dell’art. 15.
Art. 10 Criteri di selezione
1. Entro il termine stabilito ai sensi dell’art. 15, il soggetto gestore forma una graduatoria per ciascun ambito di cui all’allegato 2, secondo i criteri di selezione di cui al comma 2. In caso di parità di punteggio, si applica il criterio cronologico della data di presentazione della domanda.
2. Il soggetto gestore, nei limiti delle risorse disponibili, forma la graduatoria di ciascun ambito di cui all’allegato 2 attribuendo un punteggio massimo di 100 punti a ciascun progetto, assegnato secondo i seguenti criteri:
a) fino a 70 punti sulla base dell’offerta di riduzione percentuale del contributo massimo concedibile per il progetto, da assegnare sulla base della seguente formula:
dove:
1) R off : è la percentuale di riduzione del contributo concedibile offerta dall’impresa richiedente;
2) R max : è la percentuale di riduzione massima registrata nel bando relativo all’ambito di riferimento;
b) fino a 30 punti sulla base della localizzazione dell’iniziativa, da assegnare secondo la seguente formula:
dove:
1) Src è il numero di stazioni di ricarica realizzate presso stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali;
2) Spe : è il numero di stazioni di ricarica realizzate presso parcheggi esistenti;
3) Stot: è il numero totale di stazioni di ricarica previste per l’ambito in riferimento al quale è presentato il progetto.
3. Nel caso in cui le graduatorie non rispettino il limite di cui all’art. 8, comma 2, il soggetto gestore comunica ai soggetti beneficiari il superamento del limite ivi previsto, invitandoli ad indicare, entro i termini stabiliti dal provvedimento di cui all’art. 15, l’ambito o gli ambiti di cui risulterebbero aggiudicatari e a cui intendono rinunciare ai fini del rispetto del predetto limite.
4. Entro i termini stabiliti ai sensi dell’art. 15, il soggetto gestore invia la graduatoria definitiva dei soggetti beneficiari per ciascun ambito al Ministero, il quale entro trenta giorni la approva e la pubblica sul proprio sito istituzionale.
5. Entro i termini stabiliti ai sensi dell’art. 15, comunque successivi all’approvazione della graduatoria di cui al comma 4, il Ministero provvede in ordine alla concessione dei contributi e alla sottoscrizione dei relativi contratti con i soggetti beneficiari.
6. Il contributo è concesso ai soli soggetti beneficiari risultati primi nelle graduatorie di cui al comma 4.
Titolo III
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E ADEMPIMENTI A CARICO DEI BENEFICIARI
Art. 11 Entrata in esercizio
1. I soggetti beneficiari garantiscono l’entrata in esercizio delle infrastrutture di ricarica previste per l’ambito entro dodici mesi dal provvedimento di concessione del beneficio di cui al presente decreto.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato per un periodo di non oltre tre mesi e limitatamente a una percentuale massima del 5% delle infrastrutture di ricarica agevolate. Ai fini di cui al primo periodo, i soggetti beneficiari presentano al Ministero, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, un’istanza motivata di proroga. Il Ministero decide sull’istanza di cui al secondo periodo entro trenta giorni dalla ricezione della stessa.
3. In conformità alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, le infrastrutture di ricarica oggetto del presente decreto devono in ogni caso entrare in esercizio entro il 31 dicembre 2025.
Art. 12 Erogazione del contributo
1. Per i progetti ammessi al beneficio di cui al presente decreto, il soggetto gestore procede all’erogazione delle agevolazioni a seguito della presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, della richiesta di erogazione, formulata utilizzando lo schema allegato al provvedimento di cui all’art. 15. La richiesta deve contenere, altresì, la documentazione di dettaglio comprovante le spese sostenute e i target conseguiti, secondo quanto stabilito dal provvedimento di cui all’art. 15.
2. Sono ammesse esclusivamente le spese interamente quietanziate entro il 31 dicembre 2025.
3. Il contributo viene trasferito secondo le modalità operative afferenti alla gestione delle risorse relative al PNRR giacenti nei conti correnti di tesoreria statale NGEU, in base a quanto disposto dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze 26 luglio 2022, n. 29, recante «Circolare delle procedure finanziarie PNRR», nonché secondo le direttive della direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Dipartimento per l’Unità di Missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero.
Art. 13 Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari
1. I soggetti beneficiari, oltre al rispetto degli adempimenti previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 e dal provvedimento adottato ai sensi dell’art. 15, sono tenuti a:
a) rispettare le disposizioni previste dalla normativa eurounitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 2021;
b) manutenere e garantire l’accesso del pubblico alla infrastruttura di ricarica nei cinque anni successivi alla sua entrata in esercizio, assicurando, per il medesimo periodo, anche il mantenimento di servizi di assistenza ai clienti sia telefonica che tramite strumenti informatici;
c) riportare su tutte le infrastrutture di ricarica un logo ad alta visibilità che dia evidenza del contributo pubblico ricevuto, secondo modalità definite ai sensi dell’art. 15;
d) adottare una codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR;
e) effettuare i controlli di gestione previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al soggetto gestore, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso all’agevolazione a valere sul PNRR;
f) rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione dei dati di monitoraggio relativi all’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall’art. 22, paragrafo 2, lettera d) , del regolamento (UE) 2021/241, nonché gli obblighi di rendicontazione del conseguimento di milestone e target associati al progetto per la quota parte di competenza e di predisposizione della relativa documentazione giustificativa, assicurandone il tempestivo inserimento nell’apposita piattaforma informatica, nonché garantendone la correttezza, l’affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l’alimentazione del sistema informativo PNRR (ReGiS);
g) trasmettere le informazioni richieste per l’operatività della Piattaforma unica nazionale (PUN), ai sensi del decreto di attuazione dell’art. 45, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nel caso di stazioni di ricarica con accesso pubblico;
h) segnalare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa definita nel cronoprogramma, relazionando all’Amministrazione centrale titolare di intervento, ovvero al soggetto gestore della misura;
i) rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del regolamento (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti «Finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU» e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;
l) assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni, nel rispetto di quanto previsto all’art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021. Tali fascicoli, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, sono messi prontamente a disposizione, su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Organismo di Audit, della Commissione europea, dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), della Corte dei conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione medesima, l’OLAF, la Corte dei conti e l’EPPO a esercitare i diritti di cui all’art. 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);
m) rispettare l’obbligo di indicazione del CUP su tutti i documenti probatori delle spese effettivamente sostenute – o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi – ed esposte a rendicontazione, inerenti alla proposta progettuale ammessa all’agevolazione;
n) comprovare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del tagging clima e digitale, della parità di genere ( Gender Equality ) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
o) garantire una tempestiva e diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero, ovvero il soggetto gestore, sull’avvio e l’andamento di eventuali procedimenti giudiziari, in sede civile, penale o amministrativa, che dovessero interessare le operazioni relative al progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa amministrazione, in linea con quanto indicato dall’art. 22 del regolamento (UE) 2021/241;
p) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché a garantire il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;
q) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti formulate dal Ministero o dal soggetto gestore;
r) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici formulate dal soggetto gestore in attuazione delle regole operative di cui al provvedimento adottato ai sensi dell’art. 15, allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti delle agevolazioni concesse;
s) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, anche effettuati dal soggetto gestore, facilitando altresì le verifiche dell’Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell’Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell’attuazione degli interventi.
2. I soggetti beneficiari possono cedere, previa comunicazione al Ministero e al soggetto gestore, la titolarità delle infrastrutture di ricarica a terzi solo dopo la loro realizzazione e messa in opera. La cessione è subordinata all’assunzione da parte dei nuovi titolari, mediante espressa previsione nel contratto di cessione, di ciascuno degli obblighi previsti in relazione ai soggetti beneficiari, anche nel rispetto dell’art. 8, comma 2. Il Ministero, anche avvalendosi del soggetto gestore, verifica, a seguito della comunicazione della cessione, la sussistenza, in capo al cessionario, dei requisiti di cui al secondo periodo del presente comma, anche agli effetti di quanto disposto dall’art. 14.
Art. 14 Revoca del contributo
1. I contributi sono revocati dal Ministero se il soggetto beneficiario:
a) ha reso, nell’istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto o in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci ovvero ha esibito atti contenenti dati non rispondenti a verità;
b) non ha rispettato i termini di cui all’art. 11.
2. I contributi sono altresì revocati, in tutto o in parte, nei casi individuati con il decreto di cui all’art. 15.
3. Nel caso di cessione delle infrastrutture di ricarica a terzi di cui all’art. 13, comma 2, il Ministero revoca il contributo:
a) se è mancata la comunicazione di cui all’art. 13, comma 2;
b) se il cessionario ha reso dichiarazioni mendaci ovvero ha esibito atti contenenti dati non rispondenti a verità;
b) negli altri casi individuati dal decreto di cui all’art. 15.
4. Il soggetto beneficiario o il cessionario ai sensi dell’art. 13, comma 2, è tenuto a restituire il contributo revocato entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca.
5. Il Ministero può effettuare, in qualunque fase del procedimento, anche delegando il soggetto gestore, ispezioni e controlli, volti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto, sui soggetti beneficiari, sugli eventuali cessionari e sui siti ove sono installate le infrastrutture di ricarica oggetto dei contributi.
6. Il Ministero procede al recupero degli importi eventualmente versati anche avvalendosi del soggetto gestore.
Art. 15 Disposizioni attuative
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero individua il soggetto gestore, definisce i termini e le modalità di presentazione delle istanze di ammissione al beneficio, i requisiti dei soggetti beneficiari, le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi, nonché gli ulteriori elementi utili a disciplinare l’attuazione dell’Investimento di cui al presente decreto, in conformità alle disposizioni in materia di PNRR e alle regole attuative del principio del «non arrecare un danno significativo».
2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, il Ministero individua altresì i casi di revoca totale e parziale del contributo, fatto salvo quanto previsto dall’art. 14 e in ogni caso nel rispetto del principio di proporzionalità.
Art. 16 Entrata in vigore
1. Il presente decreto, di cui gli allegati costituiscono parte integrante, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.