DECRETO DIRETTORIALE n.427 del 23 dicembre 2022

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

COMUNICATO

Attuazione dell’articolo 7, comma 2, del decreto 21 ottobre 2022, n. 463, finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», Investimento 3.1 «Produzione in aree industriali dismesse», finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. (22A07397) (GU Serie Generale n.1 del 02-01-2023)

VISTO il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016);

VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell’Unione europea, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19; 

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza ed in particolare l’articolo 22, paragrafo 2, lettera d), che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell’Unione, prevede l’obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il Regolamento (UE) 2015/1017;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato in Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021, trasmesso alla Commissione Europea;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTO l’allegato riveduto alla citata Decisione del Consiglio recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR e, in particolare, l’Investimento 3.1 “Produzione in aree industriali dismesse” previsto nell’ambito della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” del medesimo PNRR, volto a promuovere la produzione locale e l’uso di idrogeno nell’industria e nel trasporto locale, con la creazione delle cosiddette hydrogen valleys;

VISTI, altresì, i traguardi, gli obiettivi e le ulteriori disposizioni definiti per l’Investimento 3.1 dal medesimo allegato alla citata decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, il quale stabilisce, in particolare, che:

  1. la Milestone dell’Investimento M2C2-48, da raggiungere entro il 31 marzo 2023, è costituita dall’aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse. Sarà finanziata la produzione di idrogeno verde che comporta meno di 3 t

CO2eq/t H2 onde conseguire il miglior risultato in termini di decarbonizzazione;

  • il Target M2C2-49 dello stesso Investimento, da conseguire entro il 30 giugno 2026, è costituito dal completamento di almeno 10 progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse con capacità media di almeno 1-5 MW ciascuno;

VISTI gli Operational Arrangements, sottoscritti dalla Commissione europea e dall’Italia in data 22 dicembre 2021, che per i suddetti traguardi e obiettivi prevedono i seguenti meccanismi di verifica: 

  • M2C2-48: “Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone c) report of the evaluation committee regarding its assessment of the submitted applications against the Call’s demands”:
  • M2C2-49: “Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them – a brief description; – a official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation. b) justification of compliance with the CID’s description of the investment and targets.” 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTE le indicazioni riferite all’Investimento 3.1 contenute nell’allegato riveduto della citata decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, con le quali è specificato, tra l’altro, che lo scopo del progetto è riadibire le aree industriali dismesse a unità sperimentali per la produzione di idrogeno con impianti FER locali ubicati nello stesso complesso industriale o in aree limitrofe e che la misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall’energia elettrica di rete;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE)

2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;

CONSIDERATO il ruolo attribuito all’idrogeno nel percorso nazionale di decarbonizzazione, in conformità al Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) al 2030 e nella Strategia a Lungo Termine (LTS) al 2050;

VISTA la comunicazione COM (2020) 301 final della Commissione del 8 luglio 2020 “Una Strategia

Europea per l’Idrogeno climaticamente neutra”, che individua l’esigenza di stimolare la produzione e l’introduzione dell’idrogeno verde nel tessuto produttivo nel panorama europeo;

VISTA la pubblicazione delle “Linee Guida Preliminari per la Strategia Nazionale Idrogeno” del Ministero della transizione ecologica del 24 novembre 2020, con le quali è delineato il percorso dello sviluppo dell’idrogeno in sinergia con la Strategia Europea;

VISTI gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

VISTI i Principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del

TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e gli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

VISTO il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell’11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

ATTESO l’obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l’assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241

VISTA la risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) – Carta della governance multilivello in Europa;

VISTA la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

VISTO il decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999, recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011, recante “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il Codice dei contratti pubblici;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

VISTO l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto; 

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l’articolo 2, comma 6-bis, del predetto Decreto-legge, che stabilisce che “le amministrazioni di cui al comma 1 dell’articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR”;

VISTO, in particolare, l’articolo 6 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021, con il quale è istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

VISTO, inoltre, l’articolo 8 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia» e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l’articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale “per il Ministero della transizione ecologica l’unità di missione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l’individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021; 

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, relativo alla istituzione della Unità di Missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto legge n. 77 del 2021 e dell’articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all’assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti nel PNRR e ai corrispondenti milestone e target, che, per il sopra richiamato Investimento 3.1, ha assegnato al Ministero della transizione ecologica l’importo complessivo di 500 milioni di euro;

VISTI, in particolare, i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al predetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, nonché le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, ai sensi delle quali «le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione Europea»;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, ed in particolare l’articolo 10, comma 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l’analisi e la valutazione degli interventi;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;

VISTO l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

VISTA la circolare RGS-MEF 14 ottobre 2021, n. 21, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”; 

VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 29 ottobre 2021, n. 25, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;

VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto “Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 – Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target”;

VISTA la circolare RGS-MEF 30 dicembre 2021, n. 32, che contiene la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH);

VISTA la circolare RGS-MEF 31 dicembre 2021, n. 33, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

VISTA la circolare RGS-MEF 18 gennaio 2022, n. 4, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative”;

VISTA la circolare RGS-MEF 24 gennaio 2022, n. 6 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;

VISTA la circolare RGS-MEF 10 febbraio 2022, n. 9 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”.

VISTA la circolare RGS-MEF 29 aprile 2022, n. 21, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari – Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

VISTA la circolare RGS-MEF 21 giugno 2022, n. 27, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)– Monitoraggio delle misure PNRR”;

VISTA la circolare RGS-MEF 4 luglio 2022, n. 28, recante “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative”;

VISTA la circolare RGS-MEF 26 luglio 2022, n. 29, recante “Procedure finanziarie PNRR”;

VISTA la circolare RGS-MEF 11 agosto 2022, n. 30, recante “Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;

VISTA la circolare RGS-MEF 21 settembre 2022, n. 31, recante “Modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;

VISTA la circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;

VISTA la circolare RGS-MEF 17 ottobre 2022, n. 34, recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

CONSIDERATO che l’articolo unico, comma 7, del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 prevede che “Le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020,

n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea”;

VISTA la circolare n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica,

Dipartimento dell’unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante “PNRR – Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano”;

VISTA la circolare n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica,

Dipartimento dell’unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante “PNRR –

Indicazioni e trasmissione format per l’attuazione delle misure”;

VISTA la circolare n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica,

Dipartimento dell’unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante “PNRR – Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento – Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti”; 

VISTO l’Avviso pubblico del Ministro della transizione ecologica del 15 dicembre 2021, pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 21 del 27 Gennaio 2022, con il quale le Regioni e le Province autonome sono state invitate a manifestare interesse per la selezione di proposte volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse, da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, Investimento 3.1 “Produzione in aree industriali dismesse”;

VISTO in particolare il paragrafo 2.3 del predetto Avviso pubblico del Ministro della transizione ecologica del 15 dicembre 2021, in quale prevede che ogni sito presso cui deve essere realizzato l’intervento deve essere già dotato di una “connessione alla rete gas”;

CONSIDERATA la specificità della regione Sardegna il cui territorio risulta essere in minima parte metanizzato;

RITENUTO opportuno permettere la piena attuazione dell’Investimento 3.1 sull’intero territorio della regione Sardegna garantendo il rispetto della condizione prevista dal paragrafo 2.3 del predetto Avviso pubblico del Ministro della transizione ecologica del 15 dicembre 2021 relativa alla presenza di una “connessione alla rete gas”, anche solo tramite la presenza di una potenziale rete gas a cui collegarsi entro la distanza massima di 50 chilometri dal perimetro del sito presso cui è installato l’elettrolizzatore;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

VISTO in particolare che, secondo il citato Regolamento delegato (UE) 2021/2139, la produzione di idrogeno che contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici è quella che si traduce in emissioni di gas serra nel ciclo di vita inferiori a 3 tCO2e/tH2;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022, recante “Condizioni per l’accesso alle agevolazioni sul consumo di energia rinnovabile in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde”, che definisce l’idrogeno verde come l’idrogeno che rispetta le citate condizioni di emissioni di gas serra nel ciclo di vita del Regolamento delegato (UE) 2021/2139;

VISTO il decreto del Ministero della transizione ecologica 21 ottobre 2022, recante “Attuazione dell’Investimento 3.1 «Produzione in aree industriali dismesse» e dell’Investimento 3.2 «Utilizzo dell’idrogeno in settori hard-to-abate», della Missione 2, Componente 2 del PNRR” e, in particolare:

  1. l’articolo 3, comma 2, che definisce l’idrogeno rinnovabile come l’idrogeno verde prodotto a partire da fonti di energia rinnovabili;
  2. l’articolo 4, comma 1, ai sensi del quale la dotazione finanziaria assegnata al Ministero della transizione ecologica per l’attuazione del predetto Investimento 3.1 è stata destinata:
    1. per l’ammontare di euro 450.000.000,00 (quattrocentocinquanta milioni) alla realizzazione di progetti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse. Dette risorse concorrono al raggiungimento dei target M2C2-48 e M2C2-49 di cui alla decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
    1. per l’ammontare di euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni) alla realizzazione di “Progetti bandiera” ai sensi del protocollo di intesa del 15 aprile 2022 tra il Ministero per gli affari regionali e le autonomie ed il Ministero della transizione ecologica. 

VISTA la comunicazione della Commissione europea (2022/C 131 I/01) del 24 marzo 2022 “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, la Sezione 2.5 recante “Aiuti per accelerare la diffusione, prevista dal piano REPowerEU, delle energie rinnovabili, dello stoccaggio e del calore rinnovabile”, la quale considera compatibile con il mercato interno gli aiuti alla promozione dell’idrogeno rinnovabile “prodotto da fonti energetiche rinnovabili conformemente alle metodologie stabilite nella direttiva (UE) 2018/2001 per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto”;

RITENUTO opportuno limitare l’ambito di incentivazione dell’Investimento 3.1 al solo idrogeno rinnovabile, in linea con quanto previsto dalla Sezione 2.5 della comunicazione della Commissione europea (2022/C 131 I/01) del 24 marzo 2022;

CONSIDERATO che ad oggi non è stato ancora pubblicato l’atto delegato di cui all’articolo 27, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/2001, pertanto non risultano note le effettive condizioni che definiscono l’idrogeno rinnovabile stabilite dalla Commissione europea;

RITENUTO opportuno che, nelle more della pubblicazione dell’atto delegato di cui all’articolo 27, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/2001, ai fini dell’attuazione dell’Investimento 3.1, l’idrogeno rinnovabile compatibile con quanto previsto dalla Sezione 2.5 della comunicazione della Commissione europea (2022/C 131 I/01) del 24 marzo 2022 sia quello di cui all’articolo 3, comma 2 del richiamato decreto del Ministero della transizione ecologica 21 ottobre 2022, fermo restando l’applicazione di quanto previsto dal citato atto delegato, qualora operante prima della concessione delle agevolazioni connesse all’Investimento 3.1 stesso;

VISTO il decreto-legge n. 173 del 11 novembre2022 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

RITENUTO opportuno che, ai fini dell’efficacia e dell’efficienza dell’operato della pubblica amministrazione, considerata altresì la scadenza previste dalla milestone M2C2-48, la notifica alla Commissione europea del regime di aiuto istituito con il presente Avviso sia presentata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con la definizione di uno schema di “bando tipo” comune per tutte le regioni e province autonome, al fine di garantire un’adeguata gestione del procedimento di notifica alla Commissione europea;

RITENUTO altresì utile concedere alle regioni e province autonome, la possibilità di poter modificare alcuni elementi predefiniti del “bando tipo”, purché detti elementi non impattino sui punti fondanti della notifica alla Commissione europea;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); VISTO il decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l’interno, 2 aprile 1968, n. 1444, recante “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge n.

765 del 1967″;

VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” e convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il Regolamento 2015/1222 della Commissione Europea, del 24 luglio 2015 che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione;

VISTA la Delibera 461/16/R/eel dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente del 04 agosto 2016, recante “Disposizioni in merito alla suddivisione della rete rilevante in zone”;

VISTA la nota prot. n. 162580 del 22 dicembre 2022 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell’Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al PNRR e la conferma della relativa disponibilità finanziaria del presente decreto;

DECRETA

Art. 1 (Finalità e oggetto)

  1. Il presente decreto è finalizzato alla definizione degli adempimenti in capo alle regioni e alle province autonome, nonché alla definizione dello schema di Bando tipo per la concessione delle agevolazioni da parte delle regioni e delle province autonome medesime che disciplina le modalità tecnico-operative per la concessione delle agevolazioni in favore di proposte progettuali volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare nell’ambito dell’Investimento 3.1 “Produzione in aree industriali dismesse”, previsto nella Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, del PNRR. 
  2. Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 7, comma 2 del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463, regola altresì: 
    1. le specifiche tecniche rispetto alle caratteristiche dei siti ammissibili di cui all’avviso del

Ministro della transizione ecologica del 15 dicembre 2021;

  • i requisiti di ammissibilità degli interventi; 
    • le modalità di presentazione dei progetti e i criteri di valutazione dei medesimi;  d) i costi ammissibili; 
    • le modalità di gestione finanziaria dei progetti, nonché di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei medesimi; 
    • le modalità di gestione delle varianti di progetto e di revoca totale o parziale delle agevolazioni; 
    • le modalità per la disciplina dei rapporti e gli obblighi in capo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e alle regioni e province autonome; 
    • gli adempimenti in capo ai Soggetti beneficiari delle progettualità ammesse a finanziamento;
    • il regime di aiuto da applicare.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Avviso, si intende per:

  1. “Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR”: ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell’attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle Misure) previsti nel PNRR;
  2. “contratto di rete”: il contratto di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;
  3. “Bando tipo”: Avviso pubblico di cui all’Allegato 1;
  4. “Corruzione”: fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli;
  5. “CUP”: il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;
  6. “decreto del 21.10.2022”: il decreto del Ministro della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 2022;
  7. “decreto direttoriale”: il decreto del Direttore Generale Incentivi Energia del Ministero attuativo dell’articolo 7, comma 2 del decreto del 21.10.2022;
  8. “DGIE”: Direzione generale incentivi energia del Ministero;
  9. “Divisione IV”: la Divisione IV “Incentivi alle nuove tecnologie e alla ricerca sul settore energetico” della DGIE del Ministero;
  10. “domanda di rimborso o richiesta di pagamento al soggetto attuatore delegato”: richiesta di pagamento presentata dal Soggetto attuatore esterno al Soggetto attuatore delegato a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute;
  11. “energia da fonti rinnovabili” o “energia rinnovabile”: l’energia elettrica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, attuativo della direttiva (UE)

2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili;

  • “frode” o “frodi”: comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee la “frode” in materia di spese è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: (i) all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti

dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; (ii) alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; (iii) alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;

  • “frode sospetta” o “frodi sospette”: irregolarità che a livello nazionale determina l’inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l’esistenza di un comportamento intenzionale e, in particolare, l’esistenza di una frode ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, punto a), della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea;
  • “funzione di monitoraggio”: funzione responsabile del monitoraggio dell’avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti ammessi a finanziamento e del conseguimento dei relativi milestone e target per la quota parte di competenza;
  • “funzione di controllo”: funzione, di pertinenza del soggetto attuatore delegato, consistente nella verifica della regolarità di procedure e spese, nonché del conseguimento di milestone e target;
  • “idrogeno rinnovabile”: l’idrogeno ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del decreto del 21.10.2022;
  • “impianti addizionali”: impianti di produzione di energia rinnovabile di nuova costruzione, ivi inclusi quelli autorizzati, il cui avvio dei lavori rispetta quanto previso dall’articolo 5, comma 2, lettera b), del Bando tipo localizzati nella zona geografica e virtuale di mercato dell’elettrolizzatore, entrati in esercizio entro 24 mesi dell’entrata in esercizio degli elettrolizzatori, nei casi di impianti regolati da accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all’articolo 28 del decreto legislativo n. 199/2021, ovvero entrati in esercizio nello stesso anno dell’entrata in esercizio degli elettrolizzatori, nei casi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022, salvo diverse prescrizioni previste dall’atto delegato di cui all’articolo 27, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/2001, qualora operante prima del provvedimento di concessione di cui all’articolo 14 del presente decreto;
  • “impianti asserviti”: impianti di energia da fonti rinnovabili a servizio esclusivo dell’elettrolizzatore, ovvero:
    • impianti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022 che rispettano quanto previsto dall’articolo 30, comma 1, lettera a), punto 2.2) del decreto legislativo n. 199/2021;
    • impianti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022;
  • “Investimento 3.1”: l’Investimento 3.1 denominato “Produzione in aree industriali dismesse”, previsto nella Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, del PNRR;
  • “milestone”: traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);
  • “Ministero o MASE”: il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
  • “OLAF”: Ufficio europeo per la lotta antifrode; 
  • “PNRR”: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 e approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
  • “Principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH)”: principio definito all’articolo 17 Regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241;
  • “Progetto o Intervento: specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell’ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un CUP. Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica; 
  • “Registro nazionale aiuti”: la banca dati istituita presso il Ministero delle Imprese e del Made in

Italy – Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;

  • “Rendicontazione delle spese”: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto da parte del soggetto attuatore esterno, tramite la trasmissione di apposite domande di rimborso;
  • “Rendicontazione dei milestone e target”: attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (milestone e target, UE e nazionali) quale condizione abilitante per la trasmissione delle richieste di pagamento alla Commissione europea. Non è necessariamente legata all’avanzamento finanziario del progetto;
  • “Servizio centrale per il PNRR”: struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l’attuazione del Piano ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241;
  • “Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PNRR”: il Si.Ge.Co. consiste nell’organizzazione, negli strumenti e nelle procedure complessivamente adottate per l’attuazione del PNRR e al fine di fornire all’UE la garanzia di regolarità e correttezza dei finanziamenti erogati per la realizzazione delle operazioni/progetti attuati a livello nazionale (per il PNRR anche target e milestone) grazie al sostegno dei fondi UE. Il Si.Ge.Co. risponde pertanto all’esigenza di assicurare l’efficace attuazione degli interventi e la sana gestione finanziaria, nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile;
  • “Sistema ReGiS”: il sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del PNRR;
  • “Soggetto attuatore delegato”: il soggetto a cui sono delegate da parte del MASE, mediante stipula di Accordo in base a quanto disposto dalla Circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9, le funzioni di monitoraggio, controllo e rendicontazione delle spese e milestone e target, fermo restando in capo al MASE stesso il ruolo di punto unico di contatto con il Servizio centrale per il PNRR e la responsabilità in tema di supervisione complessiva sulla regolarità dell’investimento esercitabile anche attraverso controlli di quality review. Nel quadro delle sue responsabilità, il soggetto attuatore delegato esercita altresì la funzione di gestione finanziaria, nel caso in cui lo stesso abbia optato per la modalità di gestione finanziaria “accentrata”, ai sensi dell’articolo 15 del Bando Tipo, dei progetti ammessi a finanziamento. Secondo quanto previsto dall’articolo 7 del decreto del 21.10.2022 i soggetti attuatori delegati coincidono con le Regioni e Province autonome; ee) “Soggetto beneficiario” o “Soggetto attuatore esterno”: soggetto responsabile della realizzazione operativa dei progetti di propria competenza, incluso il conseguimento di milestone e target per la quota parte di competenza. I soggetti attuatori esterni coincidono con i Soggetti beneficiari delle agevolazioni;
  • “target”: traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato;
  • “Temporary Framework Russia-Ucraina”: la comunicazione della Commissione europea (2022/C 131 I/01) del 24 marzo 2022 “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” e successive modificazioni e integrazioni;
  • “zona geografica e virtuale di mercato”: zona della rete rilevante definita all’atto di entrata in esercizio dell’elettrizzatore dalla Delibera 461/16/R/eel dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente del 04 agosto 2016, così come aggiornata ai sensi degli articoli 32 e 33 del Regolamento

2015/1222 della Commissione Europea, del 24 luglio 2015 dall’Autorità medesima.

Art. 3 (Dotazione finanziaria)

  1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto del 21.10.2022, le risorse finanziarie destinate agli interventi di cui all’articolo 5 sono pari a 450.000.000,00 (quattrocentocinquanta milioni) di euro a valere sulle risorse attribuite all’Investimento 3.1.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra regioni e province autonome secondo quanto previsto dall’Allegato 1 al decreto del 21.10.2022.

Art. 4 (Soggetti beneficiari o soggetti attuatori esterni)

1. La concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 1 è rilasciata in favore dei soggetti beneficiari di cui all’articolo 4 del Bando tipo.

Art. 5 (Interventi ammissibili)

1. La concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 1 è rilasciata per gli interventi di cui all’articolo 5 del Bando tipo. Gli interventi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) del Bando tipo sono realizzati nei siti di cui all’articolo 6 del medesimo Bando tipo. 

Art. 6 (Regime di aiuto)

1. La concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 1 da parte dei Soggetti attuatori delegati avviene nel rispetto di quanto previsto dalla Sezione 2.5 del Temporary Framework RussiaUcraina, secondo le modalità e i tempi previsti dal Bando tipo.

Art. 7 (Obblighi del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica)

1. Il Ministero, tramite i competenti Dipartimenti e Direzioni Generali, è obbligato a:

  1. assicurare la supervisione complessiva dell’attuazione dell’Investimento 3.1 e del corretto conseguimento dei target e milestone ad esso associati, anche tramite controlli di quality review;
  2. rappresentare il punto unico di contatto con il Servizio centrale per il PNRR di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, per l’espletamento degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento;
  3. garantire che il Soggetto attuatore delegato riceva tutte le informazioni pertinenti per l’esecuzione dei compiti previsti per l’attuazione degli interventi, in particolare le istruzioni relative al corretto svolgimento delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo, nonché delle attività di gestione finanziaria, qualora il Soggetto attuatore delegato stesso, con la comunicazione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), abbia deciso di adottare la gestione finanziaria “accentrata” di cui all’articolo 15 del Bando tipo.

Art. 8 (Obblighi dei Soggetti attuatori delegati)

  1. I soggetti attuatori delegati, entro il 31 gennaio 2023 dell’entrata in vigore del presente decreto:
    1. pubblicano l’Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, secondo quanto previsto dall’articolo 10;
    1. comunicano alla DGIE la volontà di optare per la gestione finanziaria “accentrata” o

“decentrata”, secondo le opzioni di cui all’articolo 15 del Bando tipo;

  • Nell’ambito dell’Avviso pubblico di cui al comma 1, lettera a), i Soggetti attuatori delegati definiscono i tempi dei procedimenti amministrativi degli atti e provvedimenti di cui al medesimo Avviso, tenendo conto che la graduatoria dei progetti ammissibili deve essere pubblicata entro il 31 marzo 2023. 
  • Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 5, del decreto del 21.10.2022, entro massimo il 5 giugno 2023, i soggetti attuatori delegati comunicano alla DGIE l’eventuale ammontare delle agevolazioni residue e l’elenco di soggetti proponenti utilmente collocati in graduatoria e non finanziati per mancanza di risorse, allegando altresì i provvedimenti di approvazione delle graduatorie di cui all’articolo 13 del Bando tipo.
  • la dotazione finanziaria a disposizione di una o più regioni o province autonome risulti in tutto o in parte inutilizzata e, al contempo, la dotazione finanziaria a disposizione di altre regioni o province autonome risulti insufficiente per finanziare i progetti utilmente collocati in graduatoria ai sensi dell’articolo 7, con decreto del direttore generale della DGIE si provvede alla redistribuzione delle risorse residue, sulla base delle effettive esigenze derivanti dai progetti utilmente collocati in graduatoria e non finanziati per mancanza di risorse
  • Fermo restando in capo al Ministero il ruolo di punto unico di contatto con il Servizio centrale per il PNRR, le regioni e provincia autonome, in qualità di Soggetti attuatori delegati, svolgono le funzioni di monitoraggio, controllo e rendicontazione delle spese, milestone e target. Le regioni e provincia autonome, qualora con la comunicazione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), abbiano deciso di adottare la gestione finanziaria “accentrata” di cui all’articolo 15 del Bando tipo, svolgono altresì la funzione di gestione finanziaria dei progetti ammessi, presidiando e verificando la corretta esecuzione degli adempimenti posti in capo ai Soggetti attuatori esterni di cui all’articolo 9. Nell’esercizio delle proprie funzioni delegate, le regioni e provincia autonome assicurano il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale applicabile al PNRR ed opera secondo le istruzioni e linee guida fornite dal Ministero.

Art. 9 (Obblighi dei Soggetti beneficiari o Soggetti attuatori esterni)

1. I Soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 17 del Bando tipo. 

Art. 10 (Bando tipo)

  1. I Soggetti attuatori delegati pubblicano l’Avviso pubblico di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) secondo il format di Bando tipo dell’Allegato 1. 
  2. Il Bando tipo definisce le modalità tecnico-operative per la concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 1, nonché le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b, c), d), f) e h).
  3. Ai Soggetti attuatori delegati è data facoltà di poter modificare il Bando tipo esclusivamente con riferimento a quanto di seguito indicato:
    1. prevedere una definizione di “aree industriale dismessa” diversa da quella prevista dall’articolo

1, comma 1, lettera a), limitatamente al concetto di “area dismessa”;

  • ridurre i valori di cui all’articolo 1, comma 1, lettera s), punto 1) relativi alle modifiche sostanziali;
    • ridurre la distanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera g);
    • ridurre i valori di cui all’articolo 8, comma 3 relativi al limite massimo dell’agevolazione;
    • modifica dell’articolo 12, prevedendo che le attività di istruttoria e la valutazione delle domande di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo possano gestite diversamente da quanto disposto dal medesimo articolo, fermo restando la possibilità di ricorrere per una sola volta ad una eventuale richiesta di integrazione della documentazione trasmessa con la domanda di agevolazione di cui all’articolo 10, comma 1 del Bando tipo;
    • ridurre i tempi connessi alla rendicontazione di cui all’articolo 15;
    • selezionare la gestione “accentrata” o “decentrata” di cui all’articolo 15;
    • ridurre le distanze di cui alle tabelle 1 e 2 dell’Appendice B;
  • Limitatamente alla Regione Sardegna, il requisito di cui all’articolo 6, comma 1, lettera f), punto iii del Bando tipo è da intendersi anche come possibilità che il sito sia collegabile ad una rete gas entro la distanza massima di 50 chilometri dal perimetro del sito presso cui è installato l’elettrolizzatore.

Art. 11 (Modalità di gestione finanziaria)

  1. La concessione delle agevolazioni ai Soggetti attuatori esterni avviene nel rispetto delle modalità indicate dagli articoli 14 e 15 del Bando tipo.  
  2. Qualora con la comunicazione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), il Soggetto attuatore delegato decida di adottare la gestione finanziaria “accentrata” di cui all’articolo 15 del Bando tipo, il Ministero provvede a trasferire le risorse finanziarie al Soggetto attuatore delegato, al fine di garantire un’adeguata disponibilità di cassa per l’erogazione delle stesse ai Soggetti attuatori esterni. Nello specifico, il Ministero eroga:
    1. una quota di anticipazione, fino al massimo del 10% dell’importo assegnato al Soggetto attuatore delegato, su richiesta da effettuarsi, a cura dello stesso Soggetto attuatore delegato, tramite il format reso disponibile dalla Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Ministero;  
    1. una o più quote, fino al 90% dell’importo assegnato al Soggetto attuatore delegato, sulla base delle spese effettivamente sostenute dai Soggetti attuatori esterni, a seguito della presentazione alla Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Ministero di apposite domande di rimborso, da effettuarsi con le modalità previste dalle linee guida e indicazioni del Ministero medesimo;
    1. una quota a saldo, pari al 10% dell’importo della concessione, sulla base della presentazione della richiesta di rimborso finale da parte del Soggetto attuatore delegato, attestante la conclusione degli interventi ricadenti nella responsabilità dello stesso, nonché il raggiungimento del target per la quota parte di competenza, con le modalità previste dalle linee guida e indicazioni del Ministero.

Art. 12 (Disposizioni finali)

  1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e dell’avvenuta pubblicazione viene data pubblicità tramite comunicato sulla GURI. 
  2. La concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso è subordinata alla notifica da parte del Ministero alla Commissione europea del regime di aiuti istituito ai sensi della sezione 2.5 del Temporary Framework Russia-Ucraina e alla sua approvazione con Decisione da parte della Commissione medesima ai sensi dell’articolo 108 del TFUE.
  3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.
  4. Il responsabile del presente Avviso è il Dirigente pro tempore della Divisione IV della DGIE. Eventuali comunicazioni relative al presente decreto, ad eccezione del bando tipo, possono essere trasmesse al seguente indirizzo email IE@pec.mite.gov.it, indicando nell’oggetto “M2C2, Investimento 3.1 – Produzione in aree industriali dismesse”.

1. L’Allegato 1, nonché le Appendici A, A1, A2, B e C costituiscono parte integrante del presente decreto.