Designazione dell’autorità di notifica nazionale ed istituzione del registro nazionale degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti fertilizzanti dell’UE.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/1993;
Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 2010 e recante «Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato»;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 25 gennaio 2010 e recante «Prescrizioni relative all’organizzazione e al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008»;
Visto il regolamento (UE) 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione;
Visto il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003;
Visto l’art. 20 del regolamento (UE) 2019/1009 che dispone che gli Stati membri notifichino alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a svolgere, in qualità di terzi, compiti di valutazione della conformità di prodotti fertilizzanti dell’UE a norma del medesimo regolamento;
Visto, in particolare, l’art. 21 del regolamento (UE) 2019/1009 ed in particolare i paragrafi 1 e 2, che dispongono, rispettivamente, la designazione, da parte degli Stati membri, di un’autorità di notifica responsabile dell’elaborazione e dell’esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità di un prodotto fertilizzante e il controllo di tali organismi notificati nonché la possibilità di affidare tale valutazione della conformità e controllo ad un organismo nazionale di accreditamento, in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008;
Visto, in particolare, l’art. 27 del regolamento (UE) 2019/1009, recante disposizioni inerenti la presentazione da parte di un organismo di valutazione della conformità di una domanda di notifica all’autorità di notifica dello Stato membro in cui è stabilito;
Visto l’art. 28 del regolamento (UE) 2019/1009 recante disposizioni inerenti la procedura di notifica organismi di valutazione della conformità da parte dell’autorità di notifica;
Visto l’art. 29, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/1009 che prevede la pubblicazione da parte della Commissione di un elenco pubblico degli organismi notificati, comprensivo dei numeri di identificazione loro assegnati e delle attività per le quali sono stati notificati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 1, comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Vista la direttiva del Ministro 24 febbraio 2022, n. 90017, recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per il 2022, registrata alla Corte dei conti il 1° aprile 2022 al n. 237 e successive modificazioni apportate con direttiva 28 luglio 2022, registrata dalla Corte dei conti il 5 settembre 2022 al n. 996;
Ritenuto necessario designare l’autorità di notifica nazionale responsabile dell’elaborazione e dell’esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità, in applicazione dell’art. 21, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/1009;
Ritenuto altresì necessario, in applicazione dell’art. 21, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/1009, affidare il controllo degli organismi di valutazione della conformità all’organismo nazionale di accreditamento individuato ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008;
Ritenuto necessario, al fine di dare piena applicazione agli articoli 27 e 28 del regolamento (UE) 2019/1009, definire le modalità operative concernenti la presentazione di una domanda di notifica, da parte di un organismo di valutazione della conformità, all’autorità di notifica nazionale nonché identificare la procedura per la successiva notifica alla Commissione da parte della medesima autorità di notifica;
Ritenuto necessario, altresì, istituire un registro nazionale degli organismi di valutazione della conformità registrati e notificati alla Commissione europea;
Considerato che Accredia, ai sensi del decreto 22 dicembre 2009, è Ente unico nazionale di accreditamento designato in applicazione del regolamento (CE) n. 765/2008;
Decreta:
Art. 1 Campo di applicazione
1. Con il presente decreto, in applicazione dell’art. 21, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/1009, è designata l’autorità di notifica nazionale responsabile dell’elaborazione e dell’esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi autorizzati a svolgere compiti di valutazione della conformità di prodotti fertilizzanti dell’UE e il controllo di tali organismi notificati.
2. Il presente decreto, altresì:
a) istituisce un registro nazionale degli organismi di valutazione della conformità autorizzati e notificati, definendone le caratteristiche e la gestione;
b) definisce le modalità operative per la presentazione di una domanda di notifica, da parte di un organismo di valutazione della conformità, all’autorità di notifica nazionale nonché identifica la procedura per la successiva notifica alla Commissione da parte della medesima autorità, in applicazione agli articoli 27 e 28 del regolamento (UE) 2019/1009;
c) individua l’organismo nazionale di accreditamento a cui affidare il controllo degli organismi di valutazione della conformità, in applicazione all’art. 21, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/1009.
Art. 2 Autorità di notifica nazionale
1. In applicazione dell’art. 21, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/1009, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale dello sviluppo rurale – ufficio DISR V, di seguito Ministero, è l’autorità di notifica nazionale.
Art. 3 Registro nazionale degli organismi di valutazione della conformità
1. Presso il Ministero è istituito il «Registro nazionale degli organismi di valutazione della conformità», di seguito «registro», al fine di identificare gli organismi di valutazione della conformità di prodotti fertilizzanti dell’UE, successivamente notificati alla Commissione europea in applicazione dell’art. 28 del regolamento (UE) 2019/1009.
2. Il Ministero cura la gestione e l’aggiornamento del registro di cui al comma 1 e ne assicura la pubblicazione e la consultazione nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all’art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194.
3. Il registro riporta la denominazione dell’organismo autorizzato a svolgere compiti di valutazione della conformità di prodotti fertilizzanti dell’UE, il numero identificativo, nonché il tipo o la categoria di prodotti fertilizzanti dell’UE per i quali è notificato alla Commissione europea.
Art. 4 Presentazione della domanda di notifica
1. L’organismo di valutazione della conformità che intende essere notificato, in applicazione dell’art. 28 del regolamento (UE) 2019/1009, presenta domanda al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, Direzione generale dello sviluppo rurale – ufficio DISR V, per mezzo PEC aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it utilizzando il modello di cui all’allegato I al presente decreto e reso disponibile nel sito web www.protezionedellepiante.it
2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere gli elementi di cui all’art. 27, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/1009 nonché le seguenti informazioni e documenti:
a) descrizione della tipologia o categoria di prodotti fertilizzanti dell’UE per i quali è richiesta la notifica dell’attività di valutazione della conformità, per i quali tale organismo dichiara di essere competente;
b) certificato di accreditamento rilasciato dall’organismo nazionale di accreditamento ACCREDIA che attesti che l’organismo di valutazione della conformità soddisfa le prescrizioni dell’art. 24 del regolamento 2019/1009.
3. L’accettazione della domanda di cui al presente articolo è subordinata, oltre che al certificato di accreditamento di cui al comma 2, lettera b), alla regolarità e alla completezza della domanda medesima.
Art. 5 Valutazione e registrazione dell’organismo di valutazione della conformità e suo rinnovo
1. Il Ministero, valutato l’organismo di valutazione della conformità e verificata la congruità e la completezza delle informazioni di cui all’art. 4, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, autorizza l’organismo di valutazione della conformità con proprio provvedimento, e lo registra, nel registro di cui all’art. 3.
2. La registrazione ha durata quadriennale, non è trasferibile ed è rinnovabile a seguito di richiesta di rinnovo da presentarsi almeno novanta giorni prima la scadenza con apposita istanza da presentare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale dello sviluppo rurale – Ufficio DISR V via PEC aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it
3. L’accoglimento della richiesta di rinnovo di cui al comma 2 è subordinata all’esito positivo dei controlli esercitati da Accredia di cui all’art. 7.
Art. 6 Notifica degli organismi di valutazione della conformità
1 Il Ministero notifica, senza indugio, alla Commissione e agli altri Stati membri, gli organismi di valutazione alla conformità autorizzati e registrati, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 28 del regolamento (UE) 2019/1009, ai fini della loro pubblicazione nell’elenco comunitario di cui all’art. 29 del regolamento medesimo.
Art. 7 Controllo degli organismi di valutazione della conformità
1. Il controllo per il mantenimento dell’accreditamento degli organismi autorizzati a svolgere attività di valutazione della conformità dei prodotti fertilizzanti dell’UE, in applicazione dell’art. 21, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/1009, è affidato ad ACCREDIA, quale ente unico nazionale di accreditamento designato ai sensi del decreto ministeriale 22 dicembre 2009.
2. Le attività di controllo degli organismi di valutazione della conformità, di cui al comma 1, sono esercitate da ACCREDIA secondo modalità da definirsi nell’ambito di una specifica Convenzione da stipularsi con il Ministero.
3. Il Ministero può effettuare ulteriori verifiche sugli aspetti concernenti il regolamento (UE) 1009/2019.
Art. 8 Sospensione e revoca delle notifiche
1. Qualora i controlli di cui all’art. 7 accertino che l’organismo di valutazione della conformità registrato e notificato non sia più conforme ad una o più prescrizioni di cui all’art. 24 del regolamento (UE) 2019/1009, il Ministero sospende la notifica, in funzione del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell’inadempimento di tali obblighi e, comunque, nei casi di:
i. perdita dei requisiti di idoneità morale, imparzialità, ed assenza di conflitto di interesse dei propri rappresentanti, degli amministratori, del personale addetto all’attività di controllo e certificazione;
ii. mancata adeguatezza delle strutture e delle risorse umane e strumentali rispetto all’autorizzazione concessa;
iii. mancato espletamento o gravi inadempienze dell’attività di certificazione, nonché mancato espletamento delle funzioni di valutazione, di riesame e di decisione.
2. La sospensione di cui al comma 1, a seconda della gravità dell’inadempimento, può avere una durata dai tre ai nove mesi, decorsi i quali l’organismo di valutazione della conformità deve dare evidenza al Ministero di aver risolto le criticità rilevate. L’organismo, durante il periodo di sospensione, non può rilasciare certificati di conformità.
3. Qualora nei confronti di un organismo di valutazione siano emanati tre provvedimenti di sospensione ovvero sia raggiunto un periodo cumulativo di sospensione superiore a nove mesi nel quinquennio di durata dell’autorizzazione, il Ministero procede, con proprio provvedimento, alla revoca della notifica.
4. In caso di perdita del requisito di accreditamento alla norma UNI CEI EN 17065/2012 il Ministero procede, con proprio provvedimento, alla revoca della notifica.
5. In caso di cessata attività, l’organismo di valutazione della conformità ne dà immediata comunicazione al Ministero il quale, ne revoca la notifica e ne dispone la cancellazione con proprio provvedimento.
6. La revoca di cui ai commi 3, 4 e 5 ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data della notifica del provvedimento. Entro lo stesso termine, i produttori di fertilizzanti dell’organismo revocato provvedono alla scelta di un altro organismo di valutazione della conformità.
7. In caso di revoca, l’organismo non può presentare richiesta di nuova registrazione prima che siano trascorsi tre anni dalla pubblicazione del provvedimento di cui ai commi precedenti, o prima di aver dimostrato il superamento delle criticità ai fini dell’esecuzione dei compiti ad esso assegnati.
8. I casi di sospensione e di revoca di cui al presente articolo sono notificati alla Commissione e agli atri Stati membri in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 30 del regolamento (UE) 2019/1009.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.