Modalità per la concessione del contributo per l’acquisto di carburante destinato all’alimentazione di autobus ad alta sostenibilità a favore di imprese che erogano servizi di trasporto di persone non soggetti a obblighi di servizio pubblico.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Visto l’art. 9, commi 3 e 4, decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali»;
Vista la comunicazione della Commissione 2022/C 131 «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina»;
Visto il punto 59, sezione 4, comunicazione della Commissione 2022/C 131, in base al quale la stessa si applica a partire dal 1° febbraio 2022;
Visto il punto 16, sezione 2, comunicazione della Commissione 2022/C 5342 del 20 luglio 2022, recante «Modifica del quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina», che ha elevato il limite dell’importo complessivo degli aiuti per impresa da 400.000 EUR a 500.000 EUR previsto dal punto 41, lettera a), sezione 2.1, comunicazione della Commissione (2022/C 131);
Considerato che è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2022, al fine di fronteggiare il turbamento economico e la crisi di liquidità che hanno subito le imprese di trasporto di persone mediante autobus, provocati dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, derivanti dall’aggressione della Russia all’Ucraina;
Considerato che, fino a concorrenza delle risorse disponibili, il contributo è concedibile, entro il limite di 500.000 EUR previsto dal punto 41, lettera a), sezione 2.1, comunicazione della Commissione (2022/C 131), a favore di ciascuna impresa di trasporto esercente servizi di linea, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali, ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché esercente servizi di noleggio con conducente, resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218;
Considerato che il contributo è concedibile fino al 20 per cento della spesa sostenuta da ciascuna impresa nel secondo quadrimestre dell’anno 2022, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, per l’acquisto di carburante destinato all’alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ovvero a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009;
Considerato che il contributo erogato ai sensi del comma 3 del decreto-legge n. 115 del 2022 non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Visto il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70;
Considerato che sono benificiarie del contributo di cui al comma 1, del medesimo citato art. 9 del decreto-legge n. 115 del 2022, per l’acquisto del carburante per l’alimentazione degli autobus, le imprese che erogano servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, sottoposto a obbligo di servizio pubblico;
Considerato che rientrano tra le imprese beneficiarie del contributo di cui al comma 1 del medesimo citato art. 9 del decreto-legge n. 115 del 2022 quelle che erogano servizi, svolti mediante autobus, di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, sottoposto a obblighi di servizio pubblico;
Considerato che tra le imprese beneficiarie del contributo di cui al citato art. 9, comma 3, del decreto-legge n. 115 del 2022 rientrano le imprese che erogano servizi di linea sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
Ritenuto che, al fine di non avere i medesimi costi ammissibili oggetto di entrambe le misure previste rispettivamente dai commi 1 e 3 dell’art. 9 del decreto-legge n. 115 del 2022, il trasporto, effettuato mediante autobus, dalle imprese di cui al comma 3 dell’art. 9 del decreto-legge n. 115 del 2022, è quello che non è soggetto a obblighi di servizio pubblico, anche quando è svolto sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
Considerato che, allo scopo di aumentare la trasparenza e di evitare le sovvenzioni incrociate, quando un operatore di servizio di trasporto di persone su strada presta sia servizi compensati soggetti a obblighi di servizio di trasporto pubblico sia altre attività di trasporto commerciali, la contabilità dei suddetti servizi pubblici è tenuta separata;
Visti gli articoli 107 e 108 del trattato dell’Unione europea;
Considerato che i contributi finanziari di cui al presente decreto costituiscono fattispecie di aiuti di Stato ai sensi e per gli effetti degli articoli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea» (legge europea 2014) in materia di istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.);
Considerata la grave crisi di liquidità economica della totalità delle imprese di trasporto su strada di persone, rientrante tra i settori maggiormente colpiti dalla crisi economica per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi delle fonti di energia e dei carburanti;
Vista la sezione 1, punto 3, della comunicazione della Commissione (2022/C 131), che così tra l’altro recita: «Il mercato dell’energia ha risentito in modo significativo di questa situazione facendo registrare un aumento dei prezzi dell’elettricità e del gas nell’UE.
Il rischio di un’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina aveva già avuto effetti sul mercato dell’energia nelle settimane precedenti l’aggressione fisica. I prezzi elevati dell’energia hanno un impatto su diversi settori economici, tra cui alcuni di quelli particolarmente colpiti dalla pandemia di COVID-19, come i trasporti e il turismo»;
Considerato che nell’ambito dello sforzo complessivo degli Stati membri per affrontare i problemi dovuti alla situazione geopolitica, la comunicazione della Commissione (2022/C 131), individua le possibilità di cui dispongono gli Stati membri ai sensi delle norme dell’UE sugli aiuti di Stato per garantire la liquidità per le imprese, in particolare le PMI, che si trovano a dover far fronte a difficoltà economiche nel contesto dell’attuale crisi;
Considerato che l’aggressione della Russia contro l’Ucraina, le sanzioni imposte dall’UE o dai suoi partner internazionali e le contromisure adottate dalla Russia, hanno creato notevoli incertezze economiche, perturbato i flussi commerciali e le catene di approvvigionamento e provocato aumenti di prezzo eccezionalmente elevati e imprevisti, in particolare per quanto riguarda il gas naturale e l’energia elettrica, per molte altre materie prime e conseguentemente per ogni bene e servizio che rientra nella filiera di produzione del servizio di trasporto. Le interruzioni della catena di approvvigionamento, l’accresciuta incertezza e l’aumento dei prezzi dell’energia e soprattutto di quella da trazione incidono praticamente su ogni attività economica, tra cui senz’altro quella del trasporto di persone mediante autobus, che è pertanto colpita da una crisi di liquidità e un grave turbamento economico;
Considerato che, ai sensi della sezione 2.4, punto 51, della comunicazione della Commissione (2022/C 131), i contributi in parola potrebbero attenuare le conseguenze per le imprese e aiutare queste ultime a far fronte ai forti aumenti dei costi dovuti alla crisi attuale;
Ritenuto che, per porre rimedio a questo grave turbamento dell’economia della Repubblica italiana, risulta necessaria, adeguata e proporzionata e, pertanto, compatibile con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettera b), Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e nel rispetto delle condizioni individuate dalla sezione 2.1., punto 41, comunicazione della Commissione (2022/C 131), la misura di aiuto di Stato, di cui all’art. 9, comma 3, decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, del ristoro del 20% della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre dell’anno 2022, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, per l’acquisto di carburante destinato all’alimentazione degli autobus a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ovvero a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
Tenuto conto che – ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 – si provvede a pubblicare sovvenzioni/liquidazioni sul sito predisposto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili alla voce «Amministrazione trasparente» – «Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici» – «Atti di concessione» – beneficiario;
Visto l’art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell’amministrazione dello Stato;
Sentite le associazioni di categoria;
DECRETA:
Art. 1 Oggetto e finalità del contributo
1. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all’erogazione di servizi di trasporto mediante autobus, le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalità di erogazione, alle imprese che ne fanno domanda, per l’annualità 2022, delle risorse finanziarie nel limite di spesa pari a quindici milioni di euro, di cui all’art. 9, comma 3, decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, nonché le modalità ed i termini di presentazione delle domande di ammissione, le connesse fasi istruttorie e la ripartizione delle risorse fra le imprese istanti, fatto salvo quanto dovuto nel limite massimo del 2% alla società CONSAP Concessionaria servizi assicurativi pubblici pubblica amministrazione con unico socio, quale soggetto gestore dell’attività istruttoria della misura di cui al presente decreto, ai sensi dell’art. 4.
Art. 2 Criteri di ristoro
1. Le risorse disponibili, ai sensi dell’art. 1, comma 1, sono attribuite a ciascuna impresa richiedente in misura massima pari al limite di cui alla lettera a), sezione 2.1, comunicazione della Commissione (2022/C 131), per il ristoro fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre dell’anno 2022, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, per l’acquisto, comprovato mediante le relative fatture quietanzate, di carburante destinato all’alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ovvero a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.
2. Le imprese richiedenti, autorizzate all’esercizio alla professione di trasportatore su strada di persone, sono esercenti i servizi di trasporto, non soggetti a obblighi di servizio pubblico, resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché esercenti i servizi di trasporto resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.
3. Il ristoro non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Qualora, al termine delle attività istruttorie di cui all’art. 4, comma 1, le risorse finanziarie disponibili siano inferiori alla somma dei ristori richiesti ed ammissibili, il contributo da erogare alle imprese richiedenti è proporzionalmente ridotto per ciascuna impresa beneficiaria.
5. L’impresa, qualora le sia stata riconosciuta o abbia percepito un ristoro in eccedenza, è tenuta a comunicare, entro il 30 luglio 2023, tale circostanza al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nel caso il pagamento sia già stato effettuato, a restituire all’erario dello Stato la compensazione eventualmente ricevuta in eccedenza. Qualora il soggetto gestore accerti, a seguito dei controlli di cui all’art. 4, comma 2, ultimo periodo, che tale comunicazione non è stata effettuata o che l’impresa non restituisce la parte del ristoro ai sensi del periodo precedente, l’impresa decade dal diritto al ristoro e l’intero importo eventualmente erogato è recuperato all’erario dello Stato.
Art. 3 Fasi procedimentali
1. La domanda per richiedere il ristoro di cui all’art. 2, comma 1, è sottoscritta digitalmente e trasmessa dal rappresentante legale dell’impresa di cui all’art. 2, comma 2, tramite la piattaforma https//carburantebus2022 del soggetto gestore, che acquisisce i dati secondo specifico modello in essa disponibile.
2. La domanda contiene una dichiarazione del rappresentante legale sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale sono attestati:
i dati dell’impresa, ivi compresi i riferimenti del titolo legale in base al quale svolge almeno uno dei servizi di cui all’art. 2, comma 2, e il numero di iscrizione al registro elettronico nazionale, di cui all’art. 16, regolamento (CE) n. 1071/2009;
i dati di immatricolazione (targa, alimentazione, motorizzazione e etc.) di ciascun autobus per la cui alimentazione è stata emessa la fattura;
l’entità del ristoro richiesto;
gli estremi per l’effettuazione del versamento del ristoro riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.
3. Alla domanda di cui al comma 2 sono allegate copia delle fatture quietanzate – oppure di documentazione attestante il pagamento – dell’acquisto, avvenuto in Italia, del carburante per l’alimentazione degli autobus di cui all’art. 2, comma 1, emesse nel secondo quadrimestre 2022.
4. La Commissione di cui all’art. 4, comma 3, qualora sia conclusa l’istruttoria con esito favorevole dal soggetto gestore, ai sensi dell’art. 4, comma 2, propone il provvedimento di accoglimento della domanda di cui al comma 1 da adottare da parte del direttore generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto.
5. Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto sarà individuata la data di avvio delle procedure da parte del soggetto gestore ai sensi dell’art. 4, comma 2.
Art. 4 Soggetto gestore e commissione di validazione
1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto delega, ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo a quest’ultima, le attività di cui al comma 2 al soggetto gestore di cui all’art. 1 comma 1, mediante atto convenzionale, da sottoscrivere entro quindici giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, che determina, inoltre, ai sensi dell’art. 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le risorse attribuibili a titolo di corrispettivo, comprensivo di I.V.A. al 22% a copertura delle spese di funzionamento e degli oneri di gestione sostenuti e risultanti alla voce «costi della produzione» del bilancio di esercizio, tenuto conto che tale attività di gestione non dà luogo, per il soggetto gestore, a margini di profitto o a conseguimento di utili.
2. Il soggetto gestore, nell’ambito delle risorse allo stesso attribuite sulla base della convenzione di cui al comma 1, provvede alla realizzazione, alla manutenzione dell’applicazione telematica che consente la gestione del flusso documentale, all’assistenza alle imprese in sede di presentazione della domanda, all’istruttoria della documentazione di cui all’art. 3, agli adempimenti in ordine alla concessione di aiuti di Stato, all’esecuzione dei pagamenti e a tutto quanto previsto nel medesimo atto convenzionale di cui al comma 1.
3. Con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto è nominata una commissione, senza oneri per la finanza pubblica, per la validazione dell’istruttoria compiuta dal soggetto gestore delle domande e della documentazione presentate, composta da un presidente, individuato tra i dirigenti di seconda fascia in servizio presso il Dipartimento per la mobilità sostenibile, e da due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonché da un componente individuato tra il personale di area II con le funzioni di segreteria. Ai componenti della commissione non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
Art. 5 Cumulabilità degli aiuti
1. I contributi di cui all’art. 2, comma 1, sono concessi entro e non oltre il termine previsto dalla sezione 2.1, punto 41, della comunicazione della Commissione (2022/C 131) e successive modifiche ed integrazioni, e compatibili con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE.
2. Le misure temporanee di aiuto di cui all’art. 2, comma 1, possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, conformemente alle disposizioni di cui alla sezione 1, punto 39, comunicazione della Commissione (2022/C 131).
Art. 6 Verifiche e controlli
1. In ogni caso è fatta salva la facoltà del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all’erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con la revoca del relativo provvedimento di accoglimento di cui all’art. 3, comma 3, e disporre in ordine alla restituzione all’entrata del bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando si accerti il cumulo di cui all’art. 5, o in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari. Le attività previste al presente articolo sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili senza ulteriori oneri per la finanza pubblica con le risorse già previste a legislazione vigente.
Art. 7 Entrata in vigore
1. L’efficacia della presente misura è subordinata all’approvazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108 del TFUE.
2. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.