DECRETO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 21 settembre 2022 (in Gazz. Uff. 23 settembre 2022, n. 223)

DECRETO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 21 settembre 2022 (in Gazz. Uff. 23 settembre 2022, n. 223). – Condizioni per l’accesso alle agevolazioni sul consumo di energia rinnovabile in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde. 

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale è stato istituito il Ministero della transizione ecologica e, in particolare, l’art. 2, che attribuisce al Ministero della transizione ecologica le competenze in materia di energia già a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 228 del 23 settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che ha istituito uno strumento di supporto straordinario dell’Unione europea, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21, del 6 luglio 2021, relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia (sessione n. 3808, del 13 luglio 2021) allegato – Orientamenti agli Stati membri per i piani per la ripresa e la resilienza – tabella, modello piani per la ripresa e la resilienza, del 22 gennaio 2022;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Vista la Riforma 4 «Misure volte a promuovere la competitività dell’idrogeno», della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», del PNRR, la quale «consiste nel varo di misure fiscali che incentivino la produzione e/o l’utilizzo dell’idrogeno, in linea con le norme UE in materia di tassazione, e nel recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 (direttiva RED II).

Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva

(UE) 2018/2001 o dall’energia elettrica di rete»;

Vista la milestone M2C2-21 della citata Riforma 4, con scadenza 30 giugno 2022, la quale prevede che «La legge deve introdurre incentivi fiscali a sostegno della produzione di idrogeno verde e del consumo di idrogeno verde nel settore dei trasporti. Questa misura deve sostenere unicamente attività legate all’idrogeno che soddisfino il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4% per l’idrogeno [che si traduce in 3 t CO2eq/t H2]»;

Visti gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2020 che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»);

Vista la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione UE, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, ed in particolare i criteri di vaglio tecnico di mitigazione dei cambiamenti climatici di cui all’allegato 1, paragrafo 3.10 «Produzione di idrogeno»;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale

(cosiddetto «tagging»), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visto il regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle comunità;

Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell’11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

Vista la risoluzione del Comitato delle regioni, (2014/C 174/01) –

Carta della governance multilivello in Europa;

Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

Visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);

Visto l’art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto l’art. 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto, altresì, il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge n. 178 del 2020, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare:

l’art. 6, che ha istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

l’art. 8, il quale stabilisce che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia» e, in particolare, l’art. 17-sexies, comma 1, ai sensi del quale «per il Ministero della transizione ecologica l’unità di missione di cui all’art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell’art. 8, comma 1, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 e successive modifiche e integrazioni, che ha disposto in merito all’assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna amministrazione titolare degli investimenti e riforme previsti nel PNRR e ai corrispondenti milestone e target, che, assegna la Riforma 4 della Missione 2, componente 2 alla responsabilità del Ministero della transizione ecologica;

Visti i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna amministrazione sono riportati nella tabella B allegata al predetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, nonché le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, ai sensi delle quali «le singole amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all’art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell’art. 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea»;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d.

tagging), l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 29 novembre 2021, relativo alla istituzione della unità di Missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell’art. 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell’art. 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;

Vista la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, che contiene la «Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l’art. 23 che, nell’introdurre incentivi fiscali a sostegno della produzione di idrogeno verde e del consumo di idrogeno verde nel settore dei trasporti, in linea con quanto stabilito dalla Riforma 4 della Missione 2, componente 2, prevede al comma 2 che «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica sono individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio al ricorrere dei quali si applica il comma 1.

Con il medesimo decreto sono stabilite altresì le modalità con le quali l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

Vista la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili»;

Considerato il ruolo attribuito all’idrogeno nel percorso nazionale di decarbonizzazione, in conformità al Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) al 2030 e nella Strategia a lungo termine (LTS) al 2050;

Vista la comunicazione della Commissione UE COM (2020) 301 final, dell’8 luglio 2020, «Una Strategia europea per l’idrogeno climaticamente neutra», che individua l’esigenza di stimolare la produzione e l’introduzione dell’idrogeno verde nel tessuto produttivo nel panorama europeo;

Viste le «Linee guida preliminari per la Strategia nazionale idrogeno» del Ministero della transizione ecologica del 24 novembre 2020, con le quali è delineato il percorso dello sviluppo dell’idrogeno in sinergia con la Strategia europea;

Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 26 gennaio 2000, recante «Individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico»;

Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 17 aprile 2001, recante «Modifiche al decreto 26 gennaio 2000 del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica di individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico»;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 3 aprile 2006, recante «Modifica dell’art. 9 del decreto 26 gennaio 2000, recante individuazione degli oneri generali afferenti al sistema»;

Visto il decreto legislativo del 16 marzo 1999, n. 79, recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica»;

Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, recante «Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico»;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» ed in particolare dell’art. 39, comma 3;

Visto il regolamento (UE) 2014/651 della Commissione UE, del 17 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ed in particolare l’art. 36 che regola gli aiuti agli investimenti in materia di tutela ambientale intendendo «qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all’ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività di un beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale delle risorse naturali, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l’impiego di fonti di energia rinnovabili»;

Vista la proposta di modifica del citato regolamento (UE) 2014/651, oggetto di consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea il 6 ottobre 2021 e conclusa l’8 dicembre 2021;

Vista la comunicazione della Commissione UE, del 18 febbraio 2022, 2022/C 80/01, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022»;

Vista la comunicazione della Commissione del 20 luglio 2022, C(2022) 5342 final, recante «Modifica del quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina»;

Considerato che le amministrazioni titolari degli interventi adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l’efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi;

Considerata la necessità di definire le modalità di attuazione previste all’art. 23, comma 2 del decreto-legge del 30 aprile 2022, n. 36 in linea con quanto stabilito dalla milestone M2C2-21 della Riforma 4 della Missione 2, componente 2, adottando il presente decreto e pubblicandolo sul sito istituzionale;

Ritenuto opportuno, in considerazione degli elevati costi di investimento e di esercizio connessi alla produzione di idrogeno verde, garantire la cumulabilità delle agevolazioni di cui al presente decreto con altre agevolazioni concesse ai medesimi impianti di produzione di idrogeno verde;

DECRETA:

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 23, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il presente decreto individua i casi e le condizioni tecniche al ricorrere dei quali il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde accede alle agevolazioni di cui all’art. 4.

Art. 2 Soggetti beneficiari

1. Accedono alle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti, pubblici o privati, in relazione ai consumi annui di energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per la produzione di idrogeno verde, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4.

Art. 3 Condizioni tecniche per l’accesso alle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui all’art. 4 si applicano all’energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per alimentare impianti di produzione di idrogeno verde, ossia l’idrogeno che soddisfa il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4% rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO2e/MJ ovvero l’idrogeno che comporta meno di 3 tCO2eq/tH2. L’idrogeno di cui al primo periodo è prodotto mediante processo elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile e/o dall’energia elettrica di rete.

2. Gli impianti di produzione di idrogeno verde di cui al comma 1 soddisfano i seguenti requisiti:

a) sono collegati agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi. In tal caso, l’energia elettrica fornita agli elettrolizzatori è munita di garanzie di origine rinnovabile ai sensi dell’art. 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

b) utilizzano energia elettrica prodotta da impianti a fonte rinnovabile direttamente connessi all’elettrolizzatore.

3. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni di cui all’art. 4, sono altresì rispettate le seguenti condizioni:

a) l’energia elettrica da fonti rinnovabili rispetta quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

b) il calcolo e la verifica del requisito di riduzione delle emissioni di cui al comma 1 sono effettuati con riferimento a quanto previsto dall’art. 25, paragrafo 2 e dall’allegato V della direttiva 2018/2011/UE o, in alternativa, secondo le norme ISO 14067:2018 o ISO 14064-1:2018, considerando la media annuale dei contributi apportati da:

1) l’energia elettrica prelevata dalla rete, alla quale si attribuisce un fattore emissivo nel ciclo di vita pari al valore medio annuale dei consumi elettrici su base nazionale dell’anno precedente;

2) l’energia elettrica prelevata dalla rete con garanzia di origine rinnovabile ai sensi dell’art. 46 del decreto legislativo n. 199 del 2021, il cui fattore emissivo è considerato nullo;

3) l’energia elettrica rinnovabile con collegamento diretto all’impianto, il cui fattore emissivo è considerato nullo.

Art. 4 Agevolazioni e disciplina delle modalità di fruizione

1. Conformemente a quanto previsto all’art. 23, comma 2, del decreto-legge n. 36 del 2022, l’energia elettrica rinnovabile impiegata in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde che rispettano le condizioni di cui all’art. 3, non è assoggettata al pagamento della quota variabile degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all’art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

2. L’agevolazione di cui al comma 1 è riconosciuta a consuntivo a titolo di ristoro degli oneri versati, secondo le modalità definite dal comma 3 e nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente determina le modalità di fruizione dell’agevolazione di cui al comma 1, nonché le modalità per la copertura degli oneri generali di sistema ai sensi del presente decreto.

4. Successivamente all’adozione del provvedimento di cui al comma 3, con apposito decreto ai sensi dell’art. 23, comma 2, del decreto-legge n. 36 del 2022 sono definite le condizioni per la compatibilità dell’agevolazione di cui al comma 1 con la normativa sugli aiuti di Stato, da notificare alla Commissione europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono altresì definite le modalità di monitoraggio delle agevolazioni di cui al comma 1, al fine di verificarne l’impatto sulle tariffe per gli utenti del servizio elettrico.

Art. 5 Cumulabilità

1. L’agevolazione di cui al comma 4 è cumulabile con altre agevolazioni di qualunque natura concesse in favore di impianti di produzione di idrogeno verde, in relazione sia ai costi di investimento che ai costi di funzionamento, nel rispetto di quanto stabilito ai sensi dell’art. 4, comma 4, primo periodo e comunque nel rispetto dei limiti e delle condizioni della normativa sugli aiuti di Stato.

Art. 6 Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto è pubblicato altresì sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.