REGOLAMENTO (UE) DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2021 N. 2085

che istituisce le imprese comuni nell’ambito di Orizzonte Europa che abroga i regolamenti (CE) n. 219/2007, (UE) n. 557/2014, (UE) n. 558/2014, (UE) n. 559/2014, (UE) n. 560/2014, (UE) n. 561/2014 e(UE) n. 642/2014

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 187 e l’articolo 188, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di conseguire il maggior impatto possibile dei finanziamenti dell’Unione e il contributo più efficace agli obiettivi strategici dell’Unione, il regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (il «regolamento Orizzonte Europa») ha stabilito il quadro politico e giuridico per i partenariati europei con partner del settore pubblico o privato. I partenariati europei costituiscono un elemento fondamentale dell’approccio strategico di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione («Orizzonte Europa»). Sono istituiti per conseguire le priorità dell’Unione individuate da Orizzonte Europa e garantiscono un chiaro impatto per l’Unione e la sua popolazione, che può essere conseguito in modo più efficace tramite un partenariato, grazie a una visione strategica condivisa nei confronti della quale i partner hanno assunto un impegno, piuttosto che dall’Unione da sola.

(2) In particolare i partenariati europei del pilastro «Sfide globali e competitività industriale europea» di Orizzonte Europa svolgono un ruolo importante nel conseguimento degli obiettivi strategici quali l’accelerazione della transizione verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di un’Europa verde e digitale, e dovrebbero contribuire alla ripresa dalla crisi senza precedenti causata dalla pandemia di COVID-19. I partenariati europei affrontano sfide transfrontaliere complesse che richiedono un approccio integrato. Essi consentono di affrontare le disfunzioni trasformative, sistemiche e del mercato descritte nelle valutazioni di impatto che accompagnano il presente regolamento riunendo una vasta gamma di operatori lungo le catene di valore e nel contesto degli ecosistemi, affinché lavorino a sostegno di una visione comune e la traducano in tabelle di marcia concrete e in un’attuazione coordinata di attività. Inoltre consentono che sforzi e risorse siano concentrati sulle priorità comuni al fine di risolvere le sfide complesse.

(3) Al fine di conseguire risultati in termini di priorità e impatto, i partenariati europei dovrebbero essere istituiti attraverso un ampio coinvolgimento dei portatori di interessi pertinenti in tutta Europa, tra i quali l’industria, le organizzazioni di ricerca, gli organismi aventi una missione di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale, nonché organizzazioni della società civile quali fondazioni che sostengono o svolgono attività di ricerca e innovazione. Dovrebbero inoltre essere una delle misure destinate a rafforzare la cooperazione tra i partner del settore pubblico o privato a livello internazionale, anche aderendo a programmi e ad investimenti transfrontalieri in ricerca e innovazione che apportano vantaggi reciproci per i cittadini e le imprese, garantendo nel contempo che l’Unione possa difendere i propri interessi in settori strategici.

(4) Dalla valutazione intermedia di Orizzonte 2020 istituita dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio è emerso che nel corso del tempo è stato introdotto un repertorio notevole di strumenti e iniziative di partenariato, con sette forme di attuazione e pressoché 120 iniziative di partenariato in corso nell’ambito di Orizzonte 2020. Oltre alla complessità generata dalla proliferazione di strumenti e iniziative, si è ritenuto che la loro capacità di contribuire alle politiche correlate a livello di Unione e nazionale nel loro insieme non è sufficiente, nonostante il contributo positivo che danno al conseguimento dei loro obiettivi, ad esempio, definendo programmi a lungo termine, strutturando la cooperazione in materia di ricerca e innovazione tra soggetti altrimenti dispersi e mobilitando investimenti aggiuntivi. La valutazione d’impatto di Orizzonte Europa individua pertanto la necessità di trattare e razionalizzare il contesto dei finanziamenti a sostegno della ricerca e dell’innovazione dell’Unione, in particolare per quanto concerne i partenariati, nonché di riorientare i partenariati affinché generino un impatto maggiore e contribuiscano di più al conseguimento delle priorità dell’Unione.

(5) Al fine di affrontare tali preoccupazioni e concretizzare la maggiore ambizione degli investimenti europei, Orizzonte Europa dovrebbe proporre un’ulteriore semplificazione e una riforma della politica della Commissione in materia di partenariati di ricerca e innovazione. Al fine di riflettere la sua natura sistemica che mira a contribuire a «trasformazioni» a livello di Unione in relazione agli obiettivi concernenti la sostenibilità, Orizzonte Europa dovrebbe fare un uso più efficace di tali partenariati adottando un approccio più strategico, coerente e finalizzato a conseguire un impatto.

(6) Il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce il quadro generale per stabilire se un’attività economica possa essere considerata ecosostenibile ai fini della definizione di investimenti sostenibili. Tale regolamento costituisce un riferimento comune che gli investitori, le banche, l’industria e i ricercatori possono utilizzare quando investono in progetti e attività economiche che hanno un significativo impatto positivo sul clima e sull’ambiente senza causare loro danni significativi. Esso funge da riferimento per gli investimenti verdi nell’Unione.

(7) Laddove opportuno, i partenariati europei dovrebbero tenere conto dei criteri di vaglio tecnico di cui all’articolo 3 e del principio «non arrecare un danno significativo» di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 come strumento per migliorare la maturità dei progetti e l’accesso ai finanziamenti verdi che sarà fondamentale per la diffusione di mercato e l’utilizzo più ampio delle tecnologie e soluzioni innovative che realizzeranno. I dati scientifici sono al centro di tali criteri di vaglio tecnico. La ricerca e l’innovazione, perseguite dai partenariati europei, dovrebbero svolgere un ruolo importante nell’aiutare gli operatori economici a conseguire o superare gli standard e le soglie fissati in tale regolamento, nonché a mantenere i criteri di vaglio tecnico aggiornati e coerenti con gli obiettivi descritti nella comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019sul «Green Deal europeo».

(8) Sulla base del regolamento Orizzonte Europa si dovrebbe potere istituire partenariati europei ricorrendo a tre diverse forme: partenariati «cofinanziati», «co-programmati» e «istituzionalizzati». La costituzione di partenariati europei istituzionalizzati che sono imprese comuni tra partner del settore pubblico e privato dovrebbe comportare nuova legislazione dell’Unione e l’istituzione di strutture di attuazione dedicate ai sensi dell’articolo 187 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(9) Il regolamento Orizzonte Europa definisce otto settori prioritari, nei quali potrebbero essere proposti partenariati europei istituzionalizzati istituiti ai sensi dell’articolo 185 o 187 TFUE. In questi settori prioritari, sono proposte svariate iniziative per tali partenariati europei istituzionalizzati, nove delle quali sono oggetto del presente regolamento.

(10) Le attività di ricerca e innovazione intraprese da imprese comuni dovrebbero essere finanziate da Orizzonte Europa come previsto negli articoli 12 e 13 del regolamento Orizzonte Europa. Al fine di conseguire il massimo impatto, le imprese comuni dovrebbero sviluppare strette sinergie con altre iniziative di Orizzonte Europa e con altri programmi e strumenti di finanziamento dell’Unione, in particolare con quelli che sostengono l’utilizzo di soluzioni innovative, l’istruzione e lo sviluppo regionale, al fine di aumentare la coesione economica e sociale e ridurre gli squilibri.

(11) Il nuovo approccio politico ai partenariati europei e in particolare ai partenariati europei istituzionalizzati, richiede modalità nuove per istituire il quadro giuridico nel contesto del quale essi opererebbero. Sebbene l’istituzione di imprese comuni sulla base dell’articolo 187 TFUE ai fini di Orizzonte 2020 si sia dimostrata efficace per quanto riguarda l’attuazione, è necessario potenziarla. Il presente regolamento mira pertanto ad aumentare la coerenza, l’efficienza, l’apertura, l’efficacia e l’orientamento a conseguire un impatto dell’attuazione traducendo il regolamento Orizzonte Europa e l’esperienza acquisita dall’attuazione del programma nel contesto di Orizzonte 2020 in disposizioni comuni e armonizzate per tutte le imprese comuni. Il presente regolamento mira a facilitare la collaborazione e le sinergie tra partenariati europei, sfruttando così appieno le loro interconnessioni a livello organizzativo. Le imprese comuni dovrebbero cercare occasioni per coinvolgere i rappresentanti di altri partenariati europei nelle discussioni durante la stesura dei loro programmi di lavoro, individuare i settori nei quali attività complementari o congiunte affronterebbero le sfide in maniera più efficace ed efficiente, evitare sovrapposizioni, allineare le tempistiche delle loro attività e garantire accesso ai risultati e ad altri mezzi di scambio della conoscenza pertinenti.

(12) A seguito dell’individuazione di sinergie tra loro, le imprese comuni dovrebbero mirare a stabilire le quote di bilancio che dovrebbero essere utilizzate per attività complementari o congiunte tra imprese comuni. Il presente regolamento mira inoltre a migliorare le efficienze e l’armonizzazione delle norme attraverso una collaborazione operativa intensificata nonché valutando le economie di scala, compresa l’istituzione di un sistema di back office che dovrebbe svolgere funzioni di sostegno orizzontali per le imprese comuni. Tale sistema di back office dovrebbe facilitare il conseguimento di un impatto e di un’armonizzazione maggiori sugli aspetti comuni pur mantenendo un certo grado di flessibilità per soddisfare le esigenze specifiche di ciascuna impresa comune. La struttura dovrebbe essere stabilita mediante accordi sul livello dei servizi che devono essere stipulati dalle imprese comuni. Il sistema di back office dovrebbe coprire le funzioni di coordinamento e sostegno amministrativo in settori nei quali il suo vaglio si sia dimostrato efficiente ed efficace in termini di costi e dovrebbe tenere conto, per quanto possibile, del rispetto dell’obbligo di responsabilità di ciascun singolo ordinatore e dell’armonizzazione delle norme, compresi i diritti di proprietà intellettuale. Il regime giuridico dovrebbe essere concepito in modo da soddisfare al meglio le esigenze comuni delle imprese comuni, garantire la loro stretta collaborazione e esplorare tutte le possibili sinergie tra i partenariati europei e, di conseguenza, tra le varie parti di Orizzonte Europa così come tra gli altri programmi gestiti dalle imprese comuni.

(13) Le valutazioni d’impatto relative a ciascuna impresa comune che accompagnano la proposta del presente regolamento hanno fornito elementi che giustificano l’attuazione dei partenariati europei in conformità del regolamento Orizzonte Europa soltanto laddove altre parti di Orizzonte Europa, comprese altre forme di partenariato europeo, non conseguirebbero gli obiettivi o non genererebbero gli impatti attesi necessari. Tale attuazione è pertanto giustificata da una prospettiva a lungo termine e un livello elevato di integrazione.

(14) Orizzonte Europa introduce un approccio più strategico, coerente e basato sugli impatti ai partenariati europei, traendo spunto dagli insegnamenti tratti dalla valutazione intermedia di Orizzonte 2020. In linea con questa nuova ambizione, il presente regolamento mira a un uso più efficace dei partenariati europei istituzionalizzati, in particolare concentrandosi su obiettivi, risultati e impatti chiari che possono essere conseguiti entro il 2030 e garantendo un contributo evidente alle politiche e alle priorità strategiche correlate dell’Unione. La stretta collaborazione e le sinergie con altre iniziative pertinenti a livello di Unione, nazionale e regionale, in particolare con altri partenariati europei, sono fondamentali per conseguire un maggiore impatto sotto il profilo scientifico, socioeconomico e ambientale e per garantire la diffusione dei risultati. A tal fine, le imprese comuni possono applicare le disposizioni di Orizzonte Europa che consentono diversi tipi di sinergie, quali finanziamenti alternativi, cumulativi o combinati e il trasferimento di risorse. Nel valutare l’impatto complessivo, si dovrebbe tenere conto di investimenti più ampi, al di là dei contributi provenienti dai partner, mobilitati dalle imprese comuni e che contribuiscono al conseguimento dei loro obiettivi, al fine di facilitare l’accelerazione della diffusione di mercato di soluzioni innovative.

(15) Al fine di garantire un approccio coerente e concretizzare gli effetti scientifici, tecnologici, economici, sociali e ambientali dei partenariati europei in relazione agli obiettivi di Orizzonte Europa e alle priorità dell’Unione, il presente regolamento dovrebbe stabilire obiettivi generali collettivi e obiettivi specifici comuni che dovrebbero essere realizzati da tutte le imprese comuni. Tutte le imprese comuni contribuiscono collettivamente al conseguimento di tali obiettivi raggiungendo i loro obiettivi individuali. Inoltre, le parti comuni del presente regolamento definiscono obiettivi operativi comuni derivati dagli obiettivi stabiliti per il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa, istituito dalla decisione (UE) 2021/764 del Consiglio («programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa»). Tutte le imprese comuni dovrebbero svolgere i loro compiti al fine di rispettare i principi e i criteri stabiliti per i partenariati europei nel regolamento Orizzonte Europa (articolo 10 e allegato III) e apportare un valore aggiunto europeo rispetto agli inviti di cui al principale programma di lavoro di Orizzonte Europa. Gli obiettivi e i compiti delle imprese comuni sono integrati da ulteriori obiettivi e compiti specifici per ciascuna impresa comune. L’allineamento delle logiche di intervento delle singole imprese comuni a Orizzonte Europa dovrebbe sostenere la valutazione coordinata dei progressi delle imprese comuni nell’ambito delle attività di sorveglianza e valutazione di Orizzonte Europa, tenendo conto nel contempo delle loro specificità e dei rispettivi contesti politici.

(16) Il presente regolamento si basa sui principi e sui criteri stabiliti nel regolamento Orizzonte Europa, tra i quali figurano l’apertura e la trasparenza, un forte effetto leva e impegni a lungo termine di tutte le parti interessate. Uno degli obiettivi del presente regolamento è garantire l’apertura delle imprese comuni e delle relative azioni a un’ampia gamma di soggetti, compresi i nuovi entranti che saranno monitorati anche nel quadro del processo di coordinamento strategico per i partenariati europei di cui all’articolo 6, paragrafo 5, del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa. Tali partenariati dovrebbero essere aperti a qualsiasi soggetto che intenda e sia in grado di lavorare per il conseguimento dell’obiettivo comune, dovrebbero promuovere una partecipazione ampia e attiva dei portatori di interessi nelle loro attività, adesione dei membri e governance, e dovrebbero garantire che i risultati siano a beneficio di tutti gli europei, in particolare attraverso un’ampia promozione dei risultati e delle attività di pre-diffusione in tutta l’Unione. Per quanto riguarda i membri privati e le loro entità costitutive o affiliate stabiliti in paesi terzi, è opportuno salvaguardare gli interessi dell’Unione e dell’impresa comune per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. A tal fine, la Commissione dovrebbe poter richiedere ai membri privati di adottare misure appropriate, che potrebbero includere il trattamento adeguato delle informazioni riservate o la limitazione della partecipazione di talune entità a specifiche attività operative del membro privato.

(17) Per garantire l’applicazione coerente dell’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento Orizzonte Europa, le imprese comuni dovrebbero assicurare la coerenza con l’approccio seguito per le azioni finanziate nell’ambito del programma di lavoro di Orizzonte Europa per quanto riguarda l’applicazione di tale articolo nonché con la legislazione e gli orientamenti dell’Unione pertinenti per la sua applicazione in relazione a temi analoghi nel programma di lavoro dell’impresa comune interessata.

(18) Qualora la Commissione o gli Stati membri valutino la possibilità di limitare la partecipazione ad azioni specifiche dell’impresa comune a norma dell’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento Orizzonte Europa, la Commissione e gli Stati membri in sede di gruppo di rappresentanti degli Stati dovrebbero ricercare una posizione concordata, caso per caso, prima dell’adozione del programma di lavoro. Nel caso delle imprese comuni dotate di un comitato delle autorità pubbliche, l’applicazione di tale articolo dovrebbe essere approvata da detto comitato, su richiesta della Commissione, prima dell’adozione del programma di lavoro. Inoltre, su invito del presidente, il direttore esecutivo dovrebbe informare periodicamente la pertinente formazione del comitato di programma di Orizzonte Europa, facendo seguito all’obbligo della Commissione di informare il comitato di programma in virtù dell’articolo 14, paragrafo 7, e dell’allegato III del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa e, in particolare, prima dell’adozione del programma di lavoro dell’impresa comune interessata, in relazione all’applicazione dell’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento Orizzonte Europa.

(19) L’allegato III del regolamento Orizzonte Europa stabilisce che i contributi finanziari o in natura dei membri diversi dall’Unione dovrebbero essere almeno pari al 50 % e possono raggiungere fino al 75 % degli impegni di bilancio aggregati dell’impresa comune. Per contro, il contributo dell’Unione, compresi eventuali fondi aggiuntivi provenienti da paesi associati, non dovrebbe superare il 50 % degli impegni di bilancio aggregati di ciascuna impresa comune. Di conseguenza, il presente regolamento dovrebbe stabilire il contributo richiesto dai membri diversi dall’Unione a un livello equivalente o superiore a quello del contributo dell’Unione. L’Unione dovrebbe poter ridurre il proprio contributo se i membri diversi dall’Unione non soddisfano i loro impegni.

(20) Conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Orizzonte Europa, le imprese comuni attuano una gestione centrale di tutti i contributi finanziari mediante un approccio coordinato. Di conseguenza, ciascuno Stato partecipante dovrebbe concludere con l’impresa comune uno o più accordi amministrativi che definiscono il meccanismo di coordinamento per il pagamento e la rendicontazione dei contributi ai richiedenti stabiliti in tale Stato partecipante. Per garantire la coerenza con le priorità strategiche nazionali, gli Stati partecipanti dovrebbero disporre di un diritto di veto sull’utilizzo dei rispettivi contributi finanziari nazionali per i richiedenti stabiliti in tali Stati partecipanti. Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, conseguire la semplificazione e garantire un’attuazione più efficiente, ciascuno Stato partecipante dovrebbe adoperarsi per sincronizzare il calendario dei propri pagamenti, la rendicontazione e gli audit con quelli delle imprese comuni e allineare l’ammissibilità dei propri costi alle regole del Regolamento Orizzonte Europa. I beneficiari stabiliti negli Stati partecipanti che hanno affidato le attività di pagamento all’impresa comune dovrebbero firmare un’unica convenzione di sovvenzione con l’impresa comune secondo le regole del regolamento Orizzonte Europa.

(21) In linea con le ambizioni di cui al regolamento Orizzonte Europa, una delle condizioni preliminari per la costituzione di partenariati europei istituzionalizzati consiste nel garantire i contributi dei partner per l’intera durata delle imprese comuni. In tale contesto, i partner privati dovrebbero fornire una parte significativa dei loro contributi sotto forma di contributi in natura ai costi operativi dell’impresa comune. Le imprese comuni dovrebbero poter individuare misure per facilitare tali contributi attraverso i loro programmi di lavoro, in particolare riducendo i tassi di finanziamento. Tali misure dovrebbero essere basate sulle esigenze specifiche di un’impresa comune e delle attività sottostanti. In casi debitamente giustificati dovrebbe essere possibile fissare condizioni aggiuntive che richiedono la partecipazione di un membro dell’impresa comune o delle loro entità costitutive o affiliate, in relazione a attività nelle quali i partner industriali dell’impresa comune possono svolgere un ruolo fondamentale, come dimostrazioni su larga scala e progetti faro più vicini al mercato, nonché contribuire maggiormente grazie a tassi di finanziamento inferiori. Il livello di partecipazione dei membri dovrebbe essere monitorato dal direttore esecutivo al fine di consentire al consiglio di direzione di adottare azioni adeguate, garantendo un equilibrio tra impegno da parte dei partner e apertura. In casi debitamente giustificati, la spesa in conto capitale per, ad esempio, dimostrazioni su larga scala o progetti faro può essere considerata un costo ammissibile in linea con il quadro giuridico applicabile.

(22) In conformità dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento Orizzonte Europa, i contributi dei programmi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale istituito dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio (FESR), dal Fondo sociale europeo Plus istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio (FSE+), dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura istituito dal regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (FEAMPA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale istituito dal regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (FEASR) dovrebbero poter essere considerati un contributo degli Stati partecipanti che sono Stati membri alle imprese comuni, purché il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti specifici di ciascun fondo siano rispettati. Inoltre, i contributi del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio («dispositivo») dovrebbero poter essere considerati un contributo degli Stati membri che sono Stati partecipanti alle imprese comuni, purché siano rispettate le disposizioni del dispositivo e gli impegni stabiliti nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza.

(23) Conformemente al principio dell’equa ripartizione dei contributi tra i membri delle imprese comuni, i contributi finanziari ai costi amministrativi delle imprese comuni dovrebbero essere suddivisi equamente tra l’Unione e i membri diversi dall’Unione. Eventuali scostamenti rispetto a tale principio dovrebbero essere presi in considerazione soltanto in casi eccezionali e debitamente giustificati, ad esempio nel caso in cui la dimensione o la struttura associativa di un membro dell’impresa comune diverso dall’Unione comporterebbe contributi per entità costitutiva o affiliata, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI), di livello così elevato da compromettere seriamente il vantaggio a diventare o continuare ad essere un’entità costitutiva o affiliata del membro dell’impresa comune. In tali casi, la percentuale minima del contributo finanziario annuo ai costi amministrativi dell’impresa comune da parte dei membri diversi dall’Unione dovrebbe corrispondere al 20 % dei costi amministrativi annuali totali e i contributi delle PMI dovrebbero essere significativamente inferiori a quelli apportati da entità costitutive o affiliate di dimensioni maggiori. Dopo aver conseguito l’adesione di una massa critica di membri che garantisca un contributo superiore al 20 % dei costi amministrativi annuali totali, i contributi annuali per entità costitutiva o affiliata dovrebbero essere mantenuti o aumentati al fine di aumentare gradualmente la quota dei membri diversi dall’Unione al contributo complessivo ai costi amministrativi annuali dell’impresa comune. I membri dell’impresa comune diversi dall’Unione dovrebbero sforzarsi di aumentare il numero di entità costitutive o affiliate al fine di aumentare il loro contributo raggiungendo il 50 % dei costi amministrativi dell’impresa comune nel corso della sua durata.

(24) Il regolamento Orizzonte Europa impone ai partner di dimostrare il loro impegno a lungo termine, anche attraverso una quota minima di investimenti pubblici o privati. Di conseguenza, è necessario che l’Unione individui nel presente regolamento i membri fondatori stabiliti negli Stati membri, i paesi associati a Orizzonte Europa o le organizzazioni internazionali. Tuttavia, laddove necessario, dovrebbe essere possibile espandere la base di membri delle imprese comuni dopo la loro costituzione con membri associati selezionati in seguito a procedure aperte e trasparenti, tenendo conto in particolare dei nuovi sviluppi tecnologici o dell’associazione di ulteriori paesi a Orizzonte Europa.

(25) I soggetti giuridici che intendono contribuire al conseguimento degli obiettivi delle imprese comuni nei loro specifici settori di ricerca senza diventare membri, dovrebbero altresì beneficiare della possibilità di diventare partner contributori di tali imprese comuni.

(26) In conformità dell’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento Orizzonte Europa, l’assegnazione dei contributi finanziari di paesi terzi associati a Orizzonte Europa dovrebbe tenere conto del livello di partecipazione dei soggetti giuridici dei paesi terzi associati. Di conseguenza, il contributo dell’Unione alle imprese comuni può essere aumentato con contributi di paesi terzi associati a Orizzonte Europa tenendo conto del livello di partecipazione di tali soggetti giuridici e a condizione che l’importo totale del quale è aumentato il contributo dell’Unione corrisponda quanto meno al contributo dei membri diversi dall’Unione o delle loro entità costitutive o affiliate.

(27) La costituzione di un’impresa comune garantisce un partenariato pubblico-privato reciprocamente vantaggioso per i membri coinvolti, anche promuovendo la certezza sui principali stanziamenti di bilancio per le industrie pertinenti per un periodo di sette anni. Diventare un membro fondatore o un membro associato o una delle loro entità costitutive o affiliate, consente ai membri di acquisire una certa influenza, direttamente o attraverso i rappresentanti del settore, nel consiglio di direzione dell’impresa comune. Il consiglio di direzione è l’organo decisionale dell’impresa comune che prende decisioni in merito all’orientamento strategico a lungo termine del partenariato, nonché alle sue priorità annuali. L’Unione, gli Stati partecipanti ove pertinente, i membri fondatori e i membri associati dovrebbero pertanto poter contribuire alla definizione dell’agenda e delle priorità dell’impresa comune attraverso l’adozione e l’eventuale modifica dell’agenda strategica di ricerca e innovazione, nonché l’adozione del programma di lavoro annuale, compresi il contenuto degli inviti a presentare proposte, il tasso di finanziamento applicabile per ciascun tema dell’invito e le relative regole per le procedure di presentazione, valutazione, selezione, aggiudicazione e revisione.

(28) È opportuno che i membri diversi dall’Unione si impegnino ad attuare il presente regolamento mediante una lettera di impegno, o una lettera comune di impegno indicante l’importo totale dei loro contributi ove applicabile, senza imporre condizioni per l’adesione. Tali lettere di impegno dovrebbero essere legalmente valide per l’intera durata dell’impresa comune e strettamente monitorate dall’impresa comune e dalla Commissione. Le imprese comuni dovrebbero creare un ambiente giuridico e organizzativo che consenta ai membri di rispettare i loro impegni e, nel contempo, garantisca l’attrattiva per tutti i portatori di interessi, la costante apertura delle imprese comuni e la trasparenza durante la loro attuazione, in particolare in relazione alla definizione delle priorità e alla partecipazione agli inviti a presentare proposte.

(29) Un’ulteriore semplificazione è un elemento essenziale di Orizzonte Europa. In tale contesto dovrebbe esserci un meccanismo di rendicontazione semplificato per i partner, che non dovrebbero essere più tenuti a comunicare i costi non ammissibili. I contributi in natura alle attività operative dovrebbero essere contabilizzati unicamente sulla base dei costi ammissibili e dovrebbero essere comunicati e sottoposti ad audit conformemente al meccanismo applicabile alla specifica convenzione di sovvenzione. La contabilizzazione esclusivamente sulla base dei costi ammissibili consente il calcolo automatizzato dei contributi in natura alle attività operative tramite gli strumenti informatici di Orizzonte Europa, riduce l’onere amministrativo per i partner e rende più efficace il meccanismo di rendicontazione dei contributi. I contributi in natura alle attività operative dovrebbero essere monitorati attentamente dalle imprese comuni e il direttore esecutivo dovrebbe redigere e rendere pubbliche relazioni periodiche al fine di stabilire se i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dei contributi in natura siano sufficientemente soddisfacenti. Il consiglio di direzione dovrebbe valutare tanto gli sforzi compiuti quanto i risultati conseguiti dai membri che contribuiscono alle attività operative, nonché altri fattori quali il livello di partecipazione delle PMI e l’attrattiva delle imprese comuni per i nuovi entranti. Ove necessario, dovrebbe adottare misure di riparazione e correttive adeguate tenendo conto dei principi di apertura e trasparenza.

(30) Le imprese comuni dovrebbero offrire sistematicamente l’opportunità ai membri diversi dall’Unione di associare le loro attività di ricerca e innovazione con quelle dell’impresa comune, predisponendo anche degli incentivi. Le attività aggiuntive non dovrebbero beneficiare di un sostegno finanziario dell’impresa comune. Tuttavia, possono essere contabilizzate come contributi in natura dei membri ad attività aggiuntive laddove contribuiscano agli obiettivi dell’impresa comune e siano direttamente collegate alle sue attività, ivi compresi i costi non ammissibili delle azioni indirette finanziate dall’impresa comune qualora ciò sia previsto nel piano annuale delle attività aggiuntive. Tale collegamento può essere stabilito attraverso la diffusione dei risultati delle azioni indirette finanziate dall’impresa comune o dalle sue iniziative precedenti, oppure dimostrando un valore aggiunto dell’Unione significativo. I rispettivi costi dovrebbero essere certificati da un organismo di audit indipendente nominato dall’entità interessata, a condizione che il metodo di valutazione sia aperto alla verifica da parte dell’impresa comune in caso di incertezza. Il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni più specifiche relative all’ambito di applicazione delle attività aggiuntive per ciascuna impresa comune, nella misura in cui sia necessario per conseguire la direzionalità e l’impatto desiderati. I consigli di direzione delle imprese comuni dovrebbero inoltre decidere se, per valutare tali contributi, sia necessario utilizzare metodi di semplificazione, tra cui somme forfettarie o costi unitari, per ottenere la semplificazione, l’efficacia in termini di costi e un livello adeguato di protezione dei dati commerciali riservati.

(31) La governance delle imprese comuni dovrebbe assicurare che i loro processi decisionali siano adatti a tenere il passo con un contesto socioeconomico e tecnologico e le sfide globali in rapida evoluzione. Le imprese comuni dovrebbero beneficiare delle competenze, della consulenza e del sostegno di tutti i portatori di interessi pertinenti al fine di attuare efficacemente i loro compiti e assicurare sinergie a livello di Unione e nazionale. Di conseguenza, è opportuno che le imprese comuni abbiano il potere di istituire organi consultivi incaricati di fornire consulenze da parte di esperti e svolgere qualsiasi altro compito di natura consultiva necessario per il conseguimento degli obiettivi dell’impresa comune. Nell’istituire organi consultivi, le imprese comuni dovrebbero garantire una rappresentazione equilibrata di esperti nell’ambito delle attività dell’impresa comune, compreso il rispetto dell’equilibrio di genere. La consulenza fornita da tali organi dovrebbe apportare prospettive scientifiche, nonché quelle delle autorità nazionali e regionali e di altri portatori di interessi delle imprese comuni.

(32) Le imprese comuni dovrebbero garantire che gli Stati membri siano sufficientemente informati in merito alle attività delle imprese comuni, possano fornire informazioni tempestive sulle attività intraprese negli Stati membri e avere l’opportunità di contribuire ai processi preparatori e decisionali. Tale dialogo con gli Stati membri è particolarmente importante nel contesto delle sinergie e della necessità di garantire l’allineamento degli sforzi e delle attività a livello nazionale, regionale, unionale ed europeo per creare un impatto maggiore. Le imprese comuni prive di coinvolgimento diretto o indiretto degli Stati membri in veste di membri o entità costitutive dovrebbero istituire un gruppo di rappresentanti degli Stati al fine di allineare le attività delle imprese comuni alle politiche e alle azioni intraprese a livello nazionale e regionale.

(33) Le imprese comuni dovrebbero essere autorizzate a istituire organi consultivi con funzione di consulenza scientifica. Tali organi o i suoi membri dovrebbero essere in grado di fornire consulenze scientifiche indipendenti e sostegno all’impresa comune corrispondente. Le consulenze scientifiche dovrebbero riguardare in particolare i programmi di lavoro annuali e le attività aggiuntive, nonché qualsiasi altro aspetto dei compiti delle imprese comuni, se necessario.

(34) Al fine di garantire che le imprese comuni siano informate delle posizioni e dei pareri dei portatori di interessi dell’intera catena di valore nei rispettivi settori, le imprese comuni dovrebbero poter istituire i propri rispettivi gruppi consultivi di portatori di interessi, da consultare in merito a questioni orizzontali o specifiche, in funzione delle esigenze di ciascuna impresa comune. Questi gruppi dovrebbero essere aperti ai portatori di interessi pubblici e privati, compresi gruppi di interesse organizzati e gruppi di interesse internazionali degli Stati membri, dei paesi associati o di altri paesi, attivi nel settore di attività dell’impresa comune.

(35) Le imprese comuni dovrebbero operare in modo aperto e trasparente fornendo periodicamente e tempestivamente tutte le informazioni pertinenti ai loro organi competenti e promuovendo le proprie attività, incluse le attività di informazione e divulgazione destinate al grande pubblico. Tali informazioni tempestive includono, fatte salve le norme in materia di riservatezza e la suddivisione per paese, le candidature e la partecipazione alle azioni indirette finanziate dall’impresa comune, i risultati della valutazione di ciascun invito a presentare proposte e l’attuazione dei progetti, le sinergie con altri programmi pertinenti dell’Unione e altri partenariati europei, le attività aggiuntive, i contributi finanziari e in natura impegnati ed effettivamente forniti sull’esecuzione del bilancio dell’impresa comune, nonché il collegamento tra gli obiettivi dell’impresa comune e i contributi in natura ad attività aggiuntive.

(36) È opportuno che le imprese comuni siano attuate utilizzando una struttura e norme che migliorano l’efficienza e garantiscono la semplificazione. A tal fine le imprese comuni dovrebbero adottare regole finanziarie specifiche per le loro esigenze in conformità dell’articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(37) L’attuazione delle imprese comuni dovrebbe essere basata sui criteri stabiliti per i partenariati europei istituzionalizzati nel regolamento Orizzonte Europa e dovrebbe essere sostenuta dall’utilizzo di mezzi elettronici gestiti dalla Commissione. Le informazioni relative alle azioni indirette finanziate dalle imprese comuni, compresi i risultati, sono essenziali ai fini dello sviluppo, dell’attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche o dei programmi dell’Unione. Di conseguenza le imprese comuni dovrebbero garantire che le istituzioni, gli organi o gli organismi dell’Unione possano accedere a tutte le informazioni relative alle azioni indirette che finanziano, compresi i contributi e i risultati dei beneficiari che partecipano ad azioni indirette. I diritti di accesso dovrebbero essere limitati all’uso non commerciale e non competitivo e dovrebbero essere conformi alle norme applicabili in materia di riservatezza. Al personale delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione dovrebbe essere concesso l’accesso a tali informazioni nel rispetto di livelli adeguati di sicurezza delle informazioni e sicurezza informatica nonché conformemente ai principi di necessità e proporzionalità.

(38) La partecipazione alle azioni indirette finanziate dalle imprese comuni nel quadro di Orizzonte Europa dovrebbe essere conforme alle norme stabilite nel regolamento Orizzonte Europa. È opportuno che le imprese comuni garantiscano un’applicazione coerente di tali norme sulla base delle misure pertinenti adottate dalla Commissione. Le imprese comuni dovrebbero utilizzare il modello istituzionale di convenzione di sovvenzione preparato dalla Commissione. In relazione al termine per opporsi ai trasferimenti di proprietà dei risultati di cui all’articolo 40, paragrafo 4, del regolamento Orizzonte Europa, si dovrebbe tener conto della durata dei cicli di innovazione nei settori trattati dalle rispettive imprese comuni.

(39) Una delle finalità principali delle imprese comuni è promuovere le capacità economiche dell’Unione e in particolare la sua leadership scientifica e tecnologica. Inoltre, la ripresa in seguito del COVID-19 mette in evidenza la necessità di investire in tecnologie chiave quali il 5G, l’intelligenza artificiale (IA), il cloud, la cibersicurezza e le tecnologie verdi e di valorizzare tali tecnologie nell’Unione. Le imprese comuni dovrebbero contribuire a promuovere la scienza aperta conformemente agli articoli 14 e 39 del regolamento Orizzonte Europa. I risultati generati da tutti i partecipanti svolgeranno un ruolo importante a tale riguardo e tutti i partecipanti beneficeranno dei finanziamenti dell’Unione grazie ai risultati generati nell’ambito del progetto e dei relativi diritti di accesso, anche i partecipanti che non hanno ricevuto finanziamenti dell’Unione. Di conseguenza, al fine di tutelare gli interessi dell’Unione, il diritto delle imprese comuni di opporsi ai trasferimenti di proprietà dei risultati o alle concessioni di una licenza esclusiva sui risultati dovrebbe applicarsi anche ai partecipanti che non hanno ricevuto finanziamenti dell’Unione. Nell’esercitare tale diritto di opposizione e in conformità del principio di proporzionalità, l’impresa comune dovrebbe mirare a un giusto equilibrio tra gli interessi dell’Unione e la protezione dei diritti fondamentali concernenti i risultati dei partecipanti che non abbiano ricevuto finanziamenti dell’Unione conformemente al principio di proporzionalità, tenendo conto del fatto che tali partecipanti non hanno ricevuto alcun finanziamento dell’Unione per l’attività che ha generato tali risultati.

(40) Il contributo finanziario dell’Unione dovrebbe essere gestito secondo il principio di una sana gestione finanziaria e conformemente alle norme in materia di gestione indiretta stabilite dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

(41) A fini di semplificazione, si dovrebbero ridurre gli oneri amministrativi per tutte le parti. È opportuno evitare la duplicazione degli audit e documentazione e relazioni sproporzionate. Gli audit sui beneficiari di fondi dell’Unione nell’ambito del presente regolamento dovrebbero essere effettuati a norma del regolamento Orizzonte Europa e di altri programmi di finanziamento dell’Unione pertinenti.

(42) È opportuno che gli interessi finanziari dell’Unione e degli altri membri delle imprese comuni siano tutelati attraverso misure proporzionate in tutto il ciclo di spesa, anche attraverso la prevenzione e l’individuazione di irregolarità, lo svolgimento di indagini sulle stesse, il recupero dei fondi perduti, versati indebitamente o non correttamente utilizzati e, se del caso, attraverso sanzioni amministrative e pecuniarie conformi al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Data la natura specifica delle azioni attuate da alcune imprese comuni che impone il loro scaglionamento nel corso di più anni, dovrebbe essere possibile ripartire in frazioni annue gli impegni di bilancio pluriennali da parte della Commissione e dell’impresa comune pertinente. A tale riguardo gli impegni di bilancio dell’impresa comune «Aviazione pulita», dell’impresa comune «Ferrovie europee» e dell’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» possono essere ripartiti su frazioni annue. Fino al 31 dicembre 2024 l’importo cumulativo di tali impegni di bilancio non dovrebbe superare il 50 % del rispettivo contributo massimo dell’Unione. Dal 1° gennaio 2025 almeno il 20 % del bilancio cumulativo degli anni residui non dovrebbe essere coperto da frazioni annue.

(43) In considerazione della natura specifica e dello status attuale delle imprese comuni, queste ultime dovrebbero continuare a essere oggetto di una procedura di discarico separata. È opportuno che la revisione contabile e della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti sia effettuata dalla Corte dei conti.

(44) Conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), del regolamento Orizzonte Europa, le imprese comuni dovrebbero avere un chiaro approccio basato sul ciclo di vita. Al fine di tutelare adeguatamente gli interessi finanziari dell’Unione, è opportuno che le imprese comuni siano istituite per un periodo che termina il 31 dicembre 2031 in modo da consentire loro di esercitare le loro competenze per quanto concerne l’attuazione delle sovvenzioni fino al completamento delle ultime azioni indirette. Le imprese comuni dovrebbero essere finanziate dai programmi dell’Unione nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il 2021-2027 («QFP 2021-2027») e dovrebbero essere in grado di pubblicare inviti a presentare proposte entro il 31 dicembre 2028, in casi debitamente giustificati connessi alla disponibilità di bilancio residuo derivante dal QFP 2021-2027.

(45) Nel contesto della priorità della Commissione relativa a un «Green Deal europeo» sostenuta dalle comunicazioni della Commissione dell’11 ottobre 2018 «Una bioeconomia sostenibile per l’Europa: rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente»; del 28 novembre 2018 «Un pianeta pulito per tutti — Visione strategica europea a lungo termine per un’economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra»; dell’11 marzo 2020 «Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare — Per un’Europa più pulita e più competitiva»; del 20 maggio 2020 «Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita sulla strategia della biodiversità per il 2030»; del 20 maggio 2020 «¨Dal produttore al consumatore¨ per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente», del 17 ottobre 2020 «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili — Verso un ambiente privo di sostanze tossiche», il settore europeo della produzione biologica, comprese le PMI, le regioni e i produttori primari, dovrebbe diventare climaticamente neutro, più circolare e più sostenibile pur rimanendo competitivo su scala globale. Un ecosistema di bioinnovazione forte, efficiente in termini di risorse e competitivo, può ridurre la dipendenza dalle materie prime fossili non rinnovabili e dalle risorse minerarie, nonché accelerarne la sostituzione. Tale ecosistema è in grado di sviluppare prodotti, materiali, processi e nutrienti con base biologica e rinnovabili a partire da rifiuti e biomasse grazie alla sostenibilità e all’innovazione trainata dalla circolarità. Tale ecosistema può altresì creare valore utilizzando materie prime locali, tra le quali rifiuti, residui e flussi secondari, per garantire posti di lavoro, crescita economica e sviluppo in tutta l’Unione, non soltanto nelle zone urbane ma anche nei territori rurali e costieri nei quali viene prodotta la biomassa e che sono spesso regioni periferiche che raramente beneficiano dello sviluppo industriale.

(46) L’impresa comune «Bioindustrie» costituita nel quadro di Orizzonte 2020 si è incentrata sull’uso di risorse sostenibili, in particolare in settori ad alta intensità di risorse e ad alto impatto, quali l’agricoltura, la fabbricazione di prodotti tessili e l’edilizia, rivolgendosi in particolare a operatori locali, fabbricanti, impianti e stabilimenti. La sua valutazione intermedia pubblicata nell’ottobre del 2017 include un solido insieme di 34 raccomandazioni che si riflettono nella progettazione dell’impresa comune «Europa biocircolare» costituita dal presente regolamento. L’impresa comune «Europa biocircolare» non costituisce una prosecuzione diretta dell’impresa comune «Bioindustrie» quanto piuttosto un programma che si fonda sui risultati dell’iniziativa precedente e ne affronta le carenze. In linea con le raccomandazioni, l’impresa comune «Europa biocircolare» dovrebbe coinvolgere una gamma più ampia di portatori di interessi, compreso il settore primario (segnatamente agricoltura, acquacoltura, pesca e silvicoltura), nonché fornitori di rifiuti, residui e flussi secondari, autorità e investitori regionali al fine di prevenire i fallimenti del mercato e i bioprocessi non sostenibili. Al fine di conseguire i suoi obiettivi, questa impresa comune dovrebbe finanziare soltanto progetti che rispettano i principi di circolarità e sostenibilità nonché i limiti del pianeta.

(47) L’impresa comune «Europa biocircolare» dovrebbe istituire gruppi di diffusione che dovrebbero fungere da organi consultivi e partecipare attivamente alle discussioni strategiche destinate a definire l’agenda per il partenariato. È fondamentale includere tali organi consultivi nella struttura di governance in modo da garantire una partecipazione più ampia e investimenti privati più elevati nel settore biocircolare. In particolare i gruppi di diffusione dovrebbero fornire sostegno alle riunioni strategiche del consiglio di direzione in occasione delle quali i leader industriali e i rappresentanti dei portatori di interessi, unitamente a rappresentanti di alto livello della Commissione, si uniscono al consiglio di direzione permanente per discutere e definire gli indirizzi strategici del partenariato.

(48) L’impresa comune «Aviazione pulita» dovrebbe mirare principalmente a contribuire a ridurre l’impronta ecologica del trasporto aereo accelerando lo sviluppo di tecnologie di trasporto aereo climaticamente neutre da diffondere il più rapidamente possibile, contribuendo quindi in modo significativo agli ambiziosi obiettivi di attenuazione dell’impatto ambientale del Green Deal europeo e al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio («normativa europea sul clima»), ossia una riduzione delle emissioni del 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e la neutralità climatica al più tardi entro il 2050 in linea con l’accordo di Parigi adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Tale obiettivo può essere conseguito soltanto attraverso l’accelerazione e l’ottimizzazione dei processi di ricerca e innovazione nel settore dell’aviazione nonché migliorando la competitività globale del settore dell’aviazione dell’Unione. L’impresa comune «Aviazione pulita» dovrebbe inoltre garantire che l’aviazione più rispettosa dell’ambiente rimanga sicura ed efficiente per il trasporto di passeggeri e merci per via aerea.

(49) L’impresa comune «Aviazione pulita» si fonda sull’esperienza acquisita dalle imprese comuni «Clean Sky» e «Clean Sky 2». Il nuovo partenariato europeo dovrebbe essere più ambizioso concentrandosi sullo sviluppo di dimostratori innovativi. In linea con le risultanze della valutazione intermedia dell’impresa comune «Clean Sky 2», una nuova iniziativa dovrebbe garantire che ciascun dimostratore sia sul percorso critico per lo sviluppo dei prossimi programmi di sviluppo di aeromobili affinché vengano sviluppate tecnologie che possano servire realmente la priorità chiave di diffondere il più rapidamente possibile. La nuova impresa comune dovrebbe pertanto incentrarsi su un aumento della visibilità dei propri obiettivi individuali di sfruttamento nonché sul rafforzamento delle capacità di monitoraggio, gestione e rendicontazione dell’impresa comune, in maniera da riflettere la complessità dello sforzo di ricerca e innovazione richiesto affinché il partenariato europeo consegua i suoi obiettivi.

(50) L’impresa comune «Aviazione pulita» dovrebbe basarsi su una leadership forte del settore europeo dell’aviazione e sull’adesione di membri diversificati, riunendo un ampio spettro di portatori di interessi e di idee in tutta Europa. Con l’obiettivo di individuare gli approcci più promettenti e i soggetti in grado di perseguirli, la Commissione ha pubblicato un invito a manifestare idee/proporre membri potenziali. Il consiglio di direzione dovrebbe essere autorizzato a selezionare i membri associati sulla base dei risultati di tale invito e di inviti futuri in modo da consentire una rapida espansione del gruppo di membri.

(51) Al fine di massimizzare e accelerare l’impatto delle attività di ricerca e innovazione intraprese dalle imprese comuni «Aviazione pulita» e «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» in merito a una riduzione delle emissioni e una digitalizzazione del settore dell’aviazione efficaci, tali imprese comuni dovrebbero mirare a stabilire una stretta collaborazione con l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) nelle attività del partenariato europeo, garantendo lo scambio tempestivo di conoscenze in merito alle nuove tecnologie sviluppate. Tale collaborazione sarà essenziale per accelerare la diffusione di mercato, facilitando il processo di certificazione dei prodotti e dei servizi risultanti come richiesto dal regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(52) Al fine di massimizzare le sinergie tra i programmi a livello di Unione, nazionale e regionale, i membri del gruppo di rappresentanti degli Stati dell’impresa comune «Aviazione pulita» dovrebbero esaminare le possibilità di fornire un sostegno finanziario a livello nazionale a proposte eccellenti che non sono state selezionate per il finanziamento da parte di tale impresa comune in ragione dell’eccesso di candidature.

(53) L’Europa affronta la sfida di dover svolgere un ruolo di primo piano nell’accelerare la trasformazione ambientale della prossima generazione di aeromobili e nell’internalizzare i costi sociali delle emissioni di gas a effetto serra nel modello di business del trasporto aereo pur continuando a garantire parità di condizioni per i prodotti europei nel mercato globale. Di conseguenza, l’impresa comune «Aviazione pulita» dovrebbe sostenere i rappresentanti europei nel contesto della standardizzazione internazionale e degli sforzi legislativi internazionali.

(54) L’interesse nei confronti dell’idrogeno è cresciuto enormemente negli ultimi cinque anni e infatti tutti gli Stati membri hanno firmato e ratificato la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («accordo di Parigi») alla 21a Conferenza delle parti (COP21). Il Green Deal europeo mira a trasformare l’Unione in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che entro il 2050 al più tardi non genererà emissioni nette di gas a effetto serra. Tra i settori prioritari figurano l’idrogeno pulito, le celle a combustibile, altri combustibili alternativi e lo stoccaggio dell’energia. L’idrogeno occupa un posizione di rilievo nelle comunicazioni della Commissione dell’8 luglio 2020 concernenti «Una strategia per l’idrogeno per un’Europa climaticamente neutra» e una «Energia per un’economia climaticamente neutra: strategia dell’UE per l’integrazione del sistema energetico» nonché per l’avvio dell’Alleanza europea per l’idrogeno pulito che riunisce tutti i portatori di interessi con l’obiettivo di individuare le esigenze tecnologiche, le opportunità di investimento e gli ostacoli normativi alla costruzione di un ecosistema a idrogeno pulito nell’Unione che contribuisca a ridurre l’attuale dipendenza dai combustibili fossili e le emissioni di gas a effetto serra nei settori pertinenti. L’impresa comune «Idrogeno pulito» può consentire l’adozione dei risultati della ricerca e innovazione (R&I) da parte dei quadri di investimento, quali l’Alleanza europea per l’idrogeno pulito e importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) sull’idrogeno.

(55) Le attività dedicate di ricerca e innovazione relative ad applicazioni dell’idrogeno sono state sostenute sin dal 2008, principalmente attraverso le imprese comuni «Celle a combustibile e idrogeno» e («Celle a combustibile e idrogeno 2») nell’ambito del Settimo programma quadro istituito con decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e di Orizzonte 2020, nonché mediante progetti collaborativi tradizionali, che coprono tutte le fasi e tutti i settori della catena di valore dell’idrogeno. L’impresa comune «Idrogeno pulito» dovrebbe rafforzare e integrare la capacità scientifica dell’Unione di accelerare lo sviluppo e il miglioramento delle applicazioni avanzate dell’idrogeno pulito pronte per il mercato, per tutti gli usi finali nei settori dell’energia, dei trasporti, dell’edilizia e dell’industria. Ciò sarà possibile soltanto se accompagnato dal rafforzamento della competitività della catena di valore dell’idrogeno pulito dell’Unione e in particolare delle PMI.

(56) Per conseguire gli obiettivi scientifici dell’impresa comune «Idrogeno pulito», tutti i settori interessati dall’economia dell’idrogeno dovrebbero beneficiare della possibilità di partecipare alla preparazione e all’attuazione della sua agenda strategica di ricerca e innovazione. Le azioni intraprese dall’impresa comune «Idrogeno pulito» dovrebbero tenere conto delle traiettorie tecnologiche dirompenti alternative alle tecnologie tradizionali. Il settore pubblico dovrebbe essere coinvolto, in particolare le autorità regionali e nazionali (queste ultime in quanto responsabili della definizione delle politiche climatiche e delle misure relative ai meccanismi di mercato) per colmare i divari tra lo sviluppo di tecnologie pronte per la commercializzazione e la diffusione su larga scala.

(57) L’impresa comune «Idrogeno pulito» include la comunità scientifica tra i membri dell’associazione Hydrogen Europe Research, pertanto non dovrebbe essere istituito un organo che fornisca consulenze scientifiche.

(58) Dato che l’idrogeno può essere utilizzato come combustibile, o come vettore e accumulatore di energia, è essenziale che il partenariato per l’idrogeno pulito stabilisca una collaborazione strutturata con numerosi altri partenariati europei, in particolare in relazione all’uso finale. Il partenariato europeo per l’idrogeno pulito dovrebbe interagire in particolare con i partenariati europei per i trasporti su strada e per via navigabile a emissioni zero, le ferrovie europee, l’aviazione pulita, i processi per il pianeta e la produzione pulita di acciaio. A tal fine, dovrebbe essere istituita una struttura che riferisca al consiglio di direzione al fine di garantire la cooperazione e sinergie tra questi partenariati nel settore dell’idrogeno. L’impresa comune «Idrogeno pulito» sarebbe l’unico partenariato incentrato sulle tecnologie per la produzione dell’idrogeno. La collaborazione con i partenariati per gli usi finali dovrebbe concentrarsi in particolare sulla dimostrazione della tecnologia e sulla co-definizione delle specifiche.

(59) Le ferrovie contribuiscono allo spazio unico europeo dei trasporti e rappresentano un elemento fondamentale della politica della strategia di sviluppo sostenibile a lungo termine dell’Unione. In termini di dimensione economica, il valore aggiunto lordo diretto del settore ferroviario europeo è di 69 miliardi di EUR, mentre il valore indiretto è pari a 80 miliardi di EUR. 1,3 milioni sono le persone impiegate direttamente nel settore ferroviario, mentre più di un milione sono quelle impiegate indirettamente.

(60) La comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 su una nuova strategia industriale per l’Europa sottolinea che le industrie della mobilità sostenibile e intelligente, come l’industria ferroviaria, dispongono tanto della competenza quanto del potenziale per guidare le transizioni digitale e verde, sostenere la competitività industriale dell’Europa e migliorare la connettività. Di conseguenza il trasporto stradale, ferroviario, aereo e per vie navigabili dovrebbe contribuire in ogni sua forma a una riduzione del 90 % delle emissioni dei trasporti entro il 2050. Una priorità consiste nel trasferimento di una parte sostanziale del 75 % dei trasporti interni di merci, che oggi avviene su strada, alle ferrovie e alle vie navigabili interne.

(61) L’impresa comune «Shift2Rail» è stata istituita nel 2014 con l’obiettivo di gestire le attività di ricerca, sviluppo e convalida dell’iniziativa precedente Shift2Rail, mettendo in comune i finanziamenti del settore pubblico e privato erogati dai suoi membri e utilizzando risorse tecniche interne ed esterne. Essa ha creato nuove forme di collaborazione, nel rispetto della normativa in materia di concorrenza, tra portatori di interessi dell’intera catena di valore ferroviario ed esterni al tradizionale settore ferroviario, avvalendosi dell’esperienza e delle competenze dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie per quanto riguarda gli aspetti relativi alla sicurezza e all’interoperabilità.

(62) L’impresa comune «Ferrovie europee» dovrebbe mirare a mettere a disposizione una rete ferroviaria europea integrata ad alta capacità eliminando gli ostacoli all’interoperabilità e fornendo soluzioni per la piena integrazione, in relazione alla gestione del traffico, ai veicoli, alle infrastrutture e ai servizi, mirando a conseguire una più rapida adozione e diffusione di progetti e innovazioni. Tale impresa comune dovrebbe sfruttare l’enorme potenziale di digitalizzazione e automazione per ridurre i costi delle ferrovie, aumentarne la sua capacità e migliorarne la flessibilità e l’affidabilità; dovrebbe inoltre essere basata su una solida architettura del sistema funzionale di riferimento condivisa dal settore, in coordinamento con l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie.

(63) L’impresa comune «Ferrovie europee» dovrebbe definire nel proprio piano generale le proprie attività prioritarie di ricerca e innovazione, l’architettura generale di sistema e l’approccio operativo armonizzato, compresi attività dimostrative su larga scala e settori faro, necessari per accelerare la penetrazione delle innovazioni tecnologiche integrate, interoperabili e standardizzate al fine di sostenere lo spazio ferroviario europeo unico.

(64) Le ferrovie sono un sistema complesso, con interazioni molto strette tra gestori dell’infrastruttura, imprese ferroviarie (operatori ferroviari) e le rispettive attrezzature (infrastruttura e materiale rotabile). È impossibile fornire innovazione in assenza di specifiche e strategie comuni in tutto il sistema ferroviario. Di conseguenza il pilastro Sistema dell’impresa comune «Ferrovie europee», che raccoglierà i contributi dei pertinenti portatori di interessi sia all’interno che al di fuori dell’impresa comune, dovrebbe consentire al settore di convergere su un concetto operativo e un’architettura di sistema unici, compresa la definizione dei servizi, dei blocchi funzionali e delle interfacce, che costituiscono la base delle operazioni del sistema ferroviario. Dovrebbe fornire il quadro generale per garantire che la ricerca si concentri sulle necessità dei clienti e sulle esigenze operative che sono concordate e condivise. I risultati del pilastro Sistema dovrebbero sostenere l’interoperabilità per l’intera rete ferroviaria, compresa la rete centrale e globale TEN-T e le linee principali e regionali non incluse nella TEN-T. Il modello di governance e il processo decisionale dell’impresa comune «Ferrovie europee» dovrebbero riflettere il ruolo di primo piano della Commissione nell’unificare e integrare il sistema ferroviario europeo, in particolare nel fornire rapidamente ed efficacemente risultati in merito al concetto operativo unico e all’architettura di sistema, coinvolgendo i partner privati in ruoli di consulenza e assistenza tecnica.

(65) Al fine di garantire che i risultati della ricerca a bassi livelli di maturità tecnologica siano efficacemente utilizzati a livelli superiori di maturità tecnologica, in particolare dall’impresa comune «Ferrovie europee», l’ufficio di programma di quest’ultima dovrebbe attuare tali attività.

(66) Ove necessario, al fine di garantire una rapida transizione e l’ampliamento del numero dei membri, il consiglio di direzione dell’impresa comune «Ferrovie europee» dovrebbe essere autorizzato a selezionare i membri associati sulla base dei risultati di un invito a manifestare interesse organizzato dalla Commissione.

(67) Nel contesto delle priorità della Commissione in relazione agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare l’obiettivo di sviluppo sostenibile 3 e la comunicazione congiunta della Commissione, del 9 marzo 2020, intitolata «Verso una strategia globale per l’Africa», l’Unione si impegna a contribuire a garantire una vita sana e promuovere il benessere per tutti, a costruire un partenariato ancora più forte tra i due continenti e a sostenere lo sviluppo delle capacità di ricerca e innovazione in Africa. L’impresa comune «Salute globale EDCTP3» dovrebbe affrontare la mancanza di diagnosi, trattamenti e vaccini adeguati, tra le altre cosiddette tecnologie per l’assistenza sanitaria, per affrontare le malattie infettive, quali l’HIV, la malaria e la tubercolosi, ma anche altre malattie infettive legate alla povertà e trascurate, che sono prevalenti in Africa, soprattutto nell’Africa subsahariana. La pandemia di COVID-19 ha mostrato che in ragione della maggiore connettività di regioni diverse del mondo, attraverso il commercio mondiale e il turismo, le malattie infettive possono diffondersi rapidamente in tutto il mondo. Lo sviluppo di tecnologie per l’assistenza sanitaria è pertanto fondamentale per limitare la diffusione di malattie infettive, nonché per contrastarle dopo che si sono diffuse, al fine di tutelare la salute dei cittadini nei paesi interessati e nell’Unione. Al fine di ottenere una leadership globale più forte in questo contesto rispetto all’iniziativa precedente EDCTP2, sarebbe opportuno estendere l’ambito di applicazione del partenariato al fine di includere una risposta alle minacce emergenti di malattie infettive, ai problemi crescenti di resistenza antimicrobica e alle comorbilità delle malattie non trasmissibili.

(68) Affrontare le malattie infettive che colpiscono l’Africa subsahariana con strumenti tecnologici moderni richiede il coinvolgimento di un’ampia gamma di operatori e impegni a lungo termine. L’impresa comune «Salute globale EDCTP3» dovrebbe fungere da intermediario nella creazione di reti e cooperazione produttive e sostenibili nord-sud e sud-sud, instaurando relazioni con molteplici organizzazioni del settore pubblico e privato al fine di rafforzare progetti e collaborazioni istituzionali. Il programma dovrebbe inoltre contribuire a stabilire nuove collaborazioni nord-sud e sud-sud per condurre studi plurinazionali e multi-sito nell’Africa subsahariana. Inoltre, una conferenza internazionale periodica, il forum del partenariato Europa-paesi in via di sviluppo per gli studi clinici (EDCTP), dovrebbe mettere a disposizione una piattaforma per scienziati e reti pertinenti provenienti da Europa, Africa e da altrove al fine di condividere risultati e idee e stabilire rapporti di collaborazione.

(69) L’impresa comune «Salute globale EDCTP3» dovrebbe basarsi sull’esperienza acquisita durante i programmi EDCTP e EDCTP2, realizzando, grazie agli investimenti dell’Unione, degli Stati membri, dei paesi associati e dei paesi africani, risultati che non avrebbero potuto essere conseguiti dai singoli paesi o dal solo programma quadro di ricerca dell’Unione. L’Associazione EDCTP, che rappresenta gli Stati partecipanti al programma, dovrebbe contribuire con attività aggiuntive e può contribuire finanziariamente al programma EDCTP3 e alla sua attuazione. Dovrebbe garantire una partecipazione e un coinvolgimento significativi dei paesi subsahariani nel processo decisionale, una circostanza questa essenziale per affrontare l’onere che le malattie costituiscono nei paesi subsahariani. L’impresa comune dovrebbe comprendere altri finanziatori internazionali della ricerca, quali organizzazioni filantropiche, il settore farmaceutico e altri paesi terzi, che dovrebbero contribuire al partenariato in veste di partner contributori su base ad hoc. Inoltre, al fine di aumentare l’impatto del programma, l’impresa comune «Salute globale EDCTP3» dovrebbe poter individuare, tramite inviti specifici, soggetti giuridici che potrebbero partecipare ad azioni indirette. Nel programma di lavoro dovrebbe essere possibile prevedere che tali soggetti giuridici non siano ammissibili a beneficiare di finanziamenti da parte dell’impresa comune.

(70) L’impresa comune Salute globale EDCTP3 include Stati membri e paesi associati tra i membri dell’Associazione EDCTP, pertanto non dovrebbe essere istituito un gruppo di rappresentanti degli Stati.

(71) È indispensabile che le attività di ricerca finanziate dall’impresa comune «Salute globale EDCTP3» o altrimenti rientranti nel suo programma di lavoro siano pienamente conformi alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e relativi protocolli aggiuntivi, ai principi etici integrati nella Dichiarazione di Helsinki dell’Associazione medica mondiale del 2008, alle norme in materia di buona pratica clinica adottate dalla Conferenza internazionale sull’armonizzazione dei requisiti tecnici per la registrazione di medicinali per uso umano, alla pertinente normativa dell’Unione e ai principi etici dei paesi in cui vengono effettuate le attività di ricerca. L’impresa comune «Salute globale EDCTP3» dovrebbe inoltre imporre che le innovazioni e gli interventi sviluppati sulla base dei risultati delle azioni indirette sostenute dal programma siano accessibili, anche dal punto di vista economico, alle popolazioni vulnerabili.

(72) Affinché l’impresa comune «Salute globale EDCTP3» abbia successo e incentivi la partecipazione al partenariato, i suoi finanziamenti dovrebbero essere limitati ai soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri o in paesi associati o stabiliti negli Stati costituenti dell’EDCTP, in conformità del regolamento Orizzonte Europa. I soggetti stabiliti nell’Africa subsahariana o in altri paesi terzi dovrebbero comunque poter partecipare agli inviti senza ricevere finanziamenti. Inoltre anche soggetti stabiliti in paesi diversi dai membri dell’Associazione EDCTP3 dovrebbero essere ammissibili a beneficiare di finanziamenti in relazione a temi specifici degli inviti o nel caso di un invito che riguardi un’emergenza di sanità pubblica, ove previsto nel programma di lavoro. L’impresa comune «Salute globale EDCTP3» dovrebbe adottare tutte le misure adeguate, incluse quelle contrattuali, per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione. Dovrebbe cercare di concludere accordi in materia di scienza e tecnologia con paesi terzi. Prima della conclusione di tali accordi, qualora soggetti stabiliti in un paese terzo che non disponga di un tale accordo partecipino con finanziamenti a un’azione indiretta, l’impresa comune Salute globale EDCTP3 dovrebbe applicare misure alternative per tutelare gli interessi dell’Unione, ossia il coordinatore finanziario dell’azione dovrebbe essere stabilito in uno Stato membro o in un paese associato e l’importo del prefinanziamento così come le disposizioni in materia di responsabilità della convenzione di sovvenzione dovrebbero essere adattate in maniera da tenere adeguatamente conto dei rischi finanziari.

(73) Nel contesto delle priorità della Commissione concernenti «Un’economia che lavora per le persone» e «Un’Europa pronta per l’era digitale», l’industria europea, comprese le PMI, dovrebbe diventare più verde, più circolare e più digitale pur rimanendo competitiva su scala globale. La Commissione ha sottolineato il ruolo dei dispositivi medici e delle tecnologie digitali nell’affrontare le sfide emergenti e l’uso dei servizi di sanità elettronica per fornire un’assistenza sanitaria di alta qualità, unitamente all’invito a garantire la fornitura di medicinali a prezzi abbordabili per soddisfare le esigenze dell’Unione, sostenendo nel contempo un’industria farmaceutica europea innovativa e leader a livello mondiale. L’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute» mira a contribuire a rafforzare la competitività del settore sanitario dell’Unione, un elemento portante dell’economia dell’Unione fondata sulla conoscenza, a conseguire una maggiore attività economica nello sviluppo di tecnologie per l’assistenza sanitaria, in particolare di soluzioni sanitarie integrate e a fungere quindi da mezzo per aumentare la leadership tecnologica e promuovere la trasformazione digitale delle nostre società. Tali priorità politiche possono essere conseguite associando gli operatori fondamentali, come il mondo accademico, imprese di varie dimensioni e utenti finali delle innovazioni sanitarie, sotto l’egida di un partenariato pubblico-privato nella ricerca e nell’innovazione nel settore della salute. L’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute» dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi del «Piano europeo di lotta contro il cancro» e del «Piano d’azione europeo ¨One Health¨ contro la resistenza antimicrobica». L’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute» dovrebbe essere allineata con le comunicazioni della Commissione del 10 marzo 2020su «Una nuova strategia industriale per l’Europa», del 10 marzo 2020su «Una strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale» e del 25 novembre 2020su una «Strategia farmaceutica per l’Europa».

(74) L’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute» si basa sull’esperienza acquisita dall’impresa comune «Iniziativa in materia di medicinali innovativi 2» (impresa comune IMI2), nonché sul lavoro svolto da tale iniziativa precedente nel contrastare la pandemia di COVID-19. In linea con le raccomandazioni della valutazione intermedia dell’impresa comune IMI2, un’iniziativa che le succeda deve consentire l’impegno attivo di altri settori industriali con l’industria farmaceutica per capitalizzare le loro competenze in termini di sviluppo di nuovi interventi di assistenza sanitaria. I settori industriali devono pertanto coprire i settori della biofarmacia, della biotecnologia e della tecnologia medica, ivi comprese le imprese attive nel settore digitale. L’ambito di applicazione dell’impresa comune dovrebbe comprendere la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e la gestione delle malattie e deve essere stabilito tenendo debitamente conto dell’elevato onere per i pazienti o la società o entrambi dovuto alla gravità della malattia o al numero di persone colpite, nonché dell’elevato impatto economico della malattia per i pazienti e per i sistemi sanitari. Le azioni finanziate devono rispondere alle esigenze di sanità pubblica dell’Unione, sostenendo lo sviluppo di future innovazioni sanitarie che siano sicure, incentrate sulle persone, efficaci, anche in termini di costi, ed accessibili economicamente per i pazienti e per i sistemi di assistenza sanitaria.

(75) Al fine di garantire la migliore opportunità per generare nuove idee scientifiche e attività di ricerca e innovazione di successo, gli operatori chiave nell’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute» dovrebbero essere ricercatori provenienti da varie tipologie di organismi, pubblici e privati. Allo stesso tempo, gli utenti finali quali i cittadini dell’Unione, gli operatori sanitari e i fornitori di assistenza sanitaria dovrebbero fornire un contributo alla progettazione strategica e alle attività dell’impresa comune, assicurando che soddisfi le loro esigenze. Inoltre anche le autorità di regolamentazione a livello di Unione e nazionali, gli organismi di valutazione delle tecnologie sanitarie e i pagatori dell’assistenza sanitaria dovrebbero fornire un contributo tempestivo alle attività del partenariato, garantendo nel contempo l’assenza di conflitti di interesse, al fine di aumentare la probabilità che i risultati delle azioni finanziate soddisfino i requisiti necessari per l’adozione e conseguano così gli impatti attesi. Tutti tali elementi dovrebbero contribuire a indirizzare meglio gli sforzi di ricerca verso settori nei quali esistono esigenze non soddisfatte.

(76) Le sfide e le minacce attuali per la salute sono globali. Di conseguenza l’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute» dovrebbe essere aperta alla partecipazione di soggetti accademici, industriali e di regolamentazione internazionali, al fine di beneficiare di un più ampio accesso ai dati e alle competenze, per rispondere alle minacce sanitarie emergenti e per conseguire il necessario impatto sulla società, in particolare risultati sanitari migliori per i cittadini dell’Unione. Allo stesso tempo, la maggior parte delle attività del partenariato dovrebbe essere condotta negli Stati membri e nei paesi associati di Orizzonte Europa.

(77) Gli obiettivi del partenariato dovrebbero incentrarsi sul settore precompetitivo, creando così uno spazio sicuro per una collaborazione efficiente tra imprese attive in diverse tecnologie dell’assistenza sanitaria. Al fine di riflettere la natura integrativa dell’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute», contribuire ad abbattere le barriere tra settori dell’industria sanitaria e rafforzare le collaborazioni tra industria e mondo accademico, la maggior parte dei progetti finanziati dall’impresa comune dovrebbe avere natura intersettoriale.

(78) Il concetto di «tecnologie digitali fondamentali» si riferisce a componenti e sistemi elettronici che sono alla base di tutti i principali settori economici. La Commissione ha sottolineato la necessità di padroneggiare tali tecnologie in Europa, in particolare nel contesto della realizzazione delle priorità politiche europee quali la leadership digitale. L’importanza del settore e le sfide che devono affrontare i portatori di interessi nell’Unione richiedono interventi urgenti per non lasciare alcun anello debole nelle catene di valore e di innovazione in Europa. Di conseguenza, a livello di Unione, si dovrebbe istituire un meccanismo di sostegno combinato e mirato alla ricerca e all’innovazione nel campo dei componenti e dei sistemi elettronici da parte degli Stati membri, dell’Unione e del settore privato.

(79) L’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» dovrebbe trattare tematiche chiaramente definite, tali da consentire alle industrie europee in generale di progettare, fabbricare e utilizzare le tecnologie più innovative in materia di componenti e sistemi elettronici. È necessario un sostegno finanziario strutturato e coordinato a livello europeo per aiutare i gruppi di ricerca e le industrie europee a mantenere i loro attuali punti di forza all’avanguardia in un contesto internazionale altamente competitivo nonché a colmare il divario nelle tecnologie che sono fondamentali per una trasformazione digitale in Europa che rifletta i valori fondamentali dell’Unione, tra cui la tutela della vita privata, la fiducia, la protezione e la sicurezza. Ai fini dello sviluppo di nuove tecnologie e della rapida diffusione di mercato dell’innovazione è fondamentale la collaborazione tra i portatori di interessi dell’ecosistema, che rappresentano tutti i segmenti delle catene di valore. Altresì fondamentali sono l’apertura e la flessibilità per integrare i portatori di interessi pertinenti, comprese in particolare le PMI, nei settori tecnologici emergenti o in settori adiacenti o in entrambi.

(80) L’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» dovrebbe combinare i mezzi finanziari e tecnici che sono essenziali per controllare l’innovazione, che cresce a un ritmo esponenziale in questo settore, generare cospicui effetti di ricaduta sulla società, nonché condividere l’assunzione dei rischi orientando le strategie e gli investimenti verso un comune interesse europeo. I membri dell’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» dovrebbero pertanto essere l’Unione, gli Stati membri e i paesi associati a Orizzonte Europa su base volontaria, nonché le associazioni in qualità di membri privati che rappresentano le loro entità costitutive. La partecipazione degli Stati membri faciliterà inoltre l’allineamento coerente con i programmi e le strategie nazionali, riducendo la sovrapposizione e la frammentazione degli sforzi e garantendo nel contempo sinergie tra i portatori di interessi e le attività.

(81) Nell’attuare i contributi degli Stati partecipanti ai loro partecipanti nazionali alle azioni indirette, l’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» dovrebbe tenere conto del fatto che gli Stati partecipanti devono rispettare rigorose norme di bilancio nazionali. A tale proposito gli Stati partecipanti dovrebbero assumere impegni finanziari indicativi prima dell’adozione del rispettivo programma di lavoro annuale e concludere con l’impresa comune accordi giuridicamente vincolanti che impegnino gli Stati partecipanti a rispettare le modalità di pagamento del loro contributo alle azioni indirette per tutta la durata dell’iniziativa. Tali accordi dovrebbero essere conclusi nel contesto della programmazione e della procedura di bilancio annuali dell’impresa comune. Il consiglio di direzione dovrebbe adottare il programma di lavoro annuale tenendo debitamente conto di tali impegni indicativi. Il comitato delle autorità pubbliche dovrebbe selezionare le proposte. Solo dopo tali passi, e nel rispetto delle regole finanziarie dell’impresa comune, l’ordinatore dovrebbe assumere gli impegni di bilancio e giuridici per tali azioni indirette.

(82) A titolo di continuazione della pratica stabilita nell’impresa comune «ECSEL», è necessaria una deroga all’articolo 34 del regolamento Orizzonte Europa per consentire tassi di finanziamento diversi a seconda del tipo di partecipante, in particolare le PMI e i soggetti giuridici senza scopo di lucro, nonché del tipo di azione, da applicare in modo uguale a tutti i beneficiari di tutti gli Stati partecipanti. Ciò dovrebbe garantire il giusto equilibrio di partecipazione dei portatori di interessi alle azioni finanziate dall’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» e promuovere un maggiore livello di coinvolgimento delle PMI, come raccomandato nella valutazione intermedia dell’impresa comune «ECSEL».

(83) L’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» include Stati membri e paesi associati tra i membri del comitato delle autorità pubbliche, pertanto non dovrebbe essere istituito un gruppo di rappresentanti degli Stati.

(84) Il quadro giuridico per il cielo unico europeo dell’Unione, istituito dal regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, mira a riformare la gestione del traffico aereo (ATM) europeo mediante azioni istituzionali, operative, tecnologiche e di regolamentazione con l’obiettivo di migliorarne le prestazioni in termini di capacità, sicurezza, efficienza e impatto ambientale.

(85) Il progetto di ricerca e sviluppo sul cielo unico europeo (il «progetto SESAR») istituito dal regolamento del Consiglio (CE) n. 219/2007 mira a modernizzare la gestione del traffico aereo e ad associare l’innovazione tecnologica e operativa a sostegno del cielo unico europeo. Tale progetto mira a fornire le soluzioni tecnologiche per una gestione del traffico aereo ad alte prestazioni entro il 2035 al fine di consentire un funzionamento non congestionato, ancora più sicuro e più rispettoso dell’ambiente e del clima, del settore del trasporto aereo, in linea con il Green Deal europeo e la normativa europea sul clima. Il progetto SESAR prevede tre processi collaborativi interconnessi, continui e in evoluzione che definiscono, sviluppano e diffondono procedure operative e sistemi tecnologici innovativi alla base del cielo europeo digitale definito nel piano europeo di modernizzazione della gestione del traffico aereo di cui alla decisione 2009/320/CE del Consiglio.

(86) Il piano europeo di modernizzazione della gestione del traffico aereo è lo strumento di pianificazione per la modernizzazione della gestione del traffico aereo in tutta Europa, che collega le attività di ricerca e innovazione ATM con gli scenari delle attività di diffusione al fine di conseguire gli obiettivi in termini di prestazioni del cielo unico europeo.

(87) L’impresa comune «SESAR» è stata costituita con l’obiettivo di gestire le fasi di definizione e di sviluppo del progetto SESAR, associando i fondi pubblici e privati erogati dai suoi membri e utilizzando risorse tecniche interne ed esterne, nonché di eseguire e aggiornare, se necessario, il piano europeo di modernizzazione della gestione del traffico aereo. Ha stabilito una forma nuova ed efficiente di collaborazione tra i portatori di interessi in un settore nel quale il progresso è possibile soltanto quando tutti i portatori di interessi attuano soluzioni nuove in maniera sincronizzata. Dato il successo della costituzione del marchio SESAR, la nuova impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» dovrebbe continuare a utilizzarlo.

(88) L’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» dovrebbe basarsi sull’esperienza dell’impresa comune «SESAR» e continuare il suo ruolo di coordinamento per la ricerca in merito alla gestione del traffico aereo nell’Unione. I principali obiettivi dell’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» dovrebbero essere rafforzati e integrare ulteriormente la capacità di ricerca e innovazione in Europa, contribuendo ad accelerare la digitalizzazione del settore e rendendolo più resiliente e scalabile in funzione delle fluttuazioni del traffico. Dovrebbe rafforzare, attraverso l’innovazione, la competitività del trasporto aereo con e senza equipaggio e dei servizi di gestione del traffico aereo, al fine di sostenere la crescita e la ripresa economica. Dovrebbe sviluppare e accelerare la diffusione di mercato di soluzioni innovative in maniera da istituire lo spazio aereo del cielo unico europeo come il cielo più efficiente e rispettoso dell’ambiente al mondo nel quale volare.

(89) La nuova impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» dovrebbe poter sviluppare e convalidare il contributo tecnico, assistendo la Commissione nelle attività di regolamentazione in materia di gestione del traffico aereo, ad esempio preparando tutta la documentazione tecnica per i progetti comuni istituiti dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’attuazione del cielo unico europeo, conducendo studi tecnici o sostenendo attività di standardizzazione. Dovrebbe inoltre garantire la gestione del piano europeo di modernizzazione della gestione del traffico aereo approvato dalla decisione 2009/320/CE, nonché il monitoraggio, la comunicazione e l’aggiornamento in merito allo stesso. Inoltre, la Commissione dovrebbe disporre di voti in numero proporzionale al contributo dell’Unione al bilancio e quanto meno pari al 25 % dei voti. Tale configurazione garantisce che la Commissione mantenga una forte capacità di guidare, in una prospettiva strategica, il lavoro svolto dall’impresa comune in relazione a tali compiti attraverso i meccanismi di controllo rafforzati istituiti per tali organismi.

(90) La partecipazione all’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» dovrebbe essere aperta alla gamma e alla rappresentanza più ampie possibili dei portatori di interessi di tutti gli Stati membri e paesi associati a Orizzonte Europa, comprese le PMI, attraverso forme diverse di partecipazione. La partecipazione dovrebbe garantire in particolare un giusto equilibrio tra i fabbricanti di apparecchiature per l’aviazione con e senza equipaggio, utenti dello spazio aereo, fornitori di servizi di navigazione aerea, aeroporti e associazioni di personale militare e professionale, nonché offrire opportunità alle PMI, al mondo accademico e alle organizzazioni di ricerca. Con l’obiettivo di individuare gli approcci più promettenti e i soggetti in grado di perseguirli, la Commissione ha pubblicato un invito a manifestare interesse rivolto a membri potenziali. Il consiglio di direzione dovrebbe essere autorizzato a selezionare i membri associati sulla base dei risultati di tale invito in modo da consentire una rapida espansione del gruppo di membri.

(91) Le tariffe di rotta sono interamente a carico degli utenti dello spazio aereo, che contribuiscono indirettamente alle attività di ricerca e sviluppo finanziate dai principali portatori di interessi in materia di gestione del traffico aereo come i fornitori di servizi di navigazione aerea o l’industria manifatturiera che costruisce ed equipaggia gli aeromobili utilizzati dagli utenti dello spazio aereo. Gli utenti dello spazio aereo dovrebbero pertanto godere di un’adeguata rappresentanza in seno al consiglio di direzione dell’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3».

(92) Al fine di garantire che i risultati della ricerca esplorativa in materia di gestione del traffico aereo (livelli bassi di maturità tecnologica) siano utilizzati efficacemente a livelli superiori di maturità tecnologica, e in particolare dall’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3», queste attività dovrebbero essere gestite dall’ufficio di programma di quest’ultima impresa.

(93) L’agenzia dell’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) possiede un’infrastruttura adeguata nonché i necessari servizi amministrativi, informatici, di comunicazione e di sostegno logistico. L’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» dovrebbe beneficiare di tali infrastrutture e servizi di Eurocontrol. In tale contesto sono poche le potenziali sinergie che potrebbero essere conseguite mettendo in comune le risorse amministrative con altre imprese comuni attraverso un back office comune. Per questo motivo, l’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» dovrebbe rinunciare al sistema di back office istituito dal presente regolamento.

(94) Al fine di creare un’ampia base di portatori di interessi per garantire il conseguimento degli obiettivi del partenariato «Reti e servizi intelligenti», è stata istituita l’Associazione dell’industria delle reti e dei servizi intelligenti 6G (6G-IA) basandosi sull’associazione che l’ha preceduta. Sebbene si preveda che, nei primi anni successivi alla sua costituzione, abbia soltanto un numero limitato di entità costitutive e affiliate, la nuova associazione di categoria mira a includere nuovi membri provenienti da gruppi di portatori di interessi attivi nella catena di valore delle reti e dei servizi intelligenti. In considerazione delle sue previste dimensioni modeste e dell’impatto sulle sue entità costitutive rappresentate da PMI, non è sostenibile per l’associazione contribuire al 50 % dei costi amministrativi dell’impresa comune «Reti e servizi intelligenti» nel corso della sua durata, in particolare nei primi anni successivi alla sua costituzione. Inoltre, la crisi provocata dalla pandemia di COVID-19 e dal suo impatto sull’economia ha posto delle sfide per gli operatori economici europei, anche nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Di conseguenza, è opportuno garantire che i partner privati dell’impresa comune siano in grado di adempiere i propri impegni, pur mantenendo condizioni di adesione all’associazione interessanti e attrattive per i nuovi partner. La percentuale minima del contributo finanziario annuo ai costi amministrativi da parte di membri diversi dall’Unione dovrebbe pertanto essere pari al 20 % dei costi amministrativi annuali totali. In particolare le entità costitutive che sono PMI dovrebbero poter contribuire meno delle imprese di più ampie dimensioni. I membri dell’impresa comune diversi dall’Unione dovrebbero sforzarsi di aumentare il numero di entità costitutive o affiliate al fine di aumentare il loro contributo raggiungendo il 50 % dei costi amministrativi dell’impresa comune nel corso della sua durata.

(95) Nel contesto delle priorità della Commissione europea per il 2019-2024 «Un’Europa pronta per l’era digitale», «Un’economia al servizio delle persone» e degli obiettivi strategici definiti nel contesto della sua comunicazione «Plasmare il futuro digitale dell’Europa», l’Europa deve sviluppare le infrastrutture digitali critiche basate su reti 5G e costruire le proprie capacità tecnologiche verso il 6G con un orizzonte temporale al 2030. In tale contesto la Commissione ha sottolineato l’importanza strategica di un partenariato europeo per reti e servizi intelligenti al fine di fornire servizi sicuri basati sulla connettività a consumatori e imprese. Queste priorità possono essere realizzate riunendo gli operatori chiave, ossia l’industria, il mondo accademico e le autorità pubbliche, sotto l’egida di un partenariato europeo che si fonda sui risultati conseguiti dall’iniziativa precedente del partenariato pubblico-privato 5G, che ha sviluppato con successo la tecnologia e gli standard 5G.

(96) L’impresa comune «Reti e servizi intelligenti» è concepita per affrontare le questioni politiche nel settore delle infrastrutture digitali, sostenere la diffusione dell’infrastruttura 5G nell’ambito di applicazione del programma del meccanismo per collegare l’Europa 2 (CEF2) — settore digitale, istituito dal regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché per estendere la portata tecnologica della ricerca e dell’innovazione per le reti 6G. Grazie allo stretto coinvolgimento degli Stati membri, tale impresa comune dovrebbe rafforzare la risposta alle esigenze sociali e politiche dell’Unione in materia di efficienza energetica delle reti, cibersicurezza, leadership tecnologica, tutela della vita privata ed etica ed dovrebbe estende l’ambito della ricerca e dell’innovazione dalle reti alla fornitura di servizi basati su cloud, nonché ai componenti e dispositivi che abilitano servizi per i cittadini e a un’ampia gamma di settori economici quali l’assistenza sanitaria, i trasporti, la fabbricazione e i media.

(97) Gli obiettivi di politica pubblica concernenti le reti e i servizi intelligenti non possono essere affrontati esclusivamente dall’industria e dalla Commissione. Affrontarli da una prospettiva olistica e coordinata richiede in particolare il coinvolgimento strategico degli Stati membri nel contesto della struttura di governance. Per questo motivo il consiglio di direzione dovrebbe tenere nella massima considerazione i pareri del gruppo di rappresentanti degli Stati, in particolare per quanto concerne gli orientamenti strategici riguardanti i programmi di lavoro e le decisioni di finanziamento.

(98) Le infrastrutture 5G avanzate costituiranno le fondamenta per lo sviluppo degli ecosistemi per le transizioni digitale e verde e, nella fase successiva, per la posizione dell’Europa nell’adozione della tecnologia 6G. Il programma CEF2 — settore digitale, nonché i programmi Europa digitale istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio e InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio offrono opportunità per lo sviluppo di ecosistemi digitali basati sul 5G e successivamente sul 6G. Tenendo conto dell’ampia gamma di portatori di interessi pubblici e privati coinvolti in questi progetti di diffusione, è essenziale coordinare la definizione di un’agenda strategica, il contributo alla programmazione e le informazioni e l’impegno dei portatori di interessi in relazione a tali programmi. Come base strategica per questi compiti, l’impresa comune «Reti e servizi intelligenti» dovrebbe coordinare lo sviluppo di agende strategiche di diffusione per i settori pertinenti di diffusione, quali i sistemi 5G lungo le reti stradali e ferroviarie. Queste agende dovrebbero tra l’altro sostenere la definizione di tabelle di marcia per la diffusione, delle opzioni principali per i modelli di cooperazione e di altre questioni strategiche.

(99) L’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento Orizzonte Europa stabilisce che, ove opportuno, la Commissione o l’organismo di finanziamento deve svolgere un’analisi della sicurezza delle proposte che sollevano questioni di sicurezza.

(100) Conformemente alle conclusioni del Consiglio del 3 dicembre 2019 e alla raccomandazione del 26 marzo 2019 sulla cibersicurezza delle reti 5G per un’azione coordinata a livello di Unione, il gruppo di cooperazione degli Stati membri sulla sicurezza delle reti e dell’informazione ha pubblicato, nel gennaio 2020, un pacchetto di strumenti dell’UE per la cibersicurezza del 5G («pacchetto di strumenti»). Il pacchetto di strumenti comprende una serie di misure strategiche e tecniche nonché azioni di sostegno destinate ad attenuare i principali rischi connessi alla cibersicurezza delle reti 5G, individuati nella relazione di valutazione dei rischi coordinata a livello di Unione, nonché a fornire orientamenti per la selezione di misure cui attribuire priorità nei piani di attenuazione a livello nazionale e di Unione. La comunicazione della Commissione del 29 gennaio 2020sull’attuazione del pacchetto di strumenti dell’UE approva tutte le misure e gli orientamenti indicati nel pacchetto di strumenti e sottolinea la necessità di restrizioni, comprese le esclusioni necessarie, per i fornitori ritenuti ad alto rischio sulla base dei fattori specificati nella valutazione dei rischi coordinata a livello dell’Unione nonché misure per evitare la dipendenza da tali fornitori. Individua inoltre una serie di azioni specifiche per la Commissione, in particolare destinate a garantire che la partecipazione ai programmi di finanziamento dell’Unione nei pertinenti settori tecnologici sia subordinata al rispetto dei requisiti di sicurezza, facendo pieno ricorso alle condizioni di sicurezza e ampliandone l’attuazione. Di conseguenza è opportuno che l’attuazione del presente regolamento introduca disposizioni adeguate che rispecchino le misure di sicurezza mediante azioni finanziate dall’impresa comune «Reti e servizi intelligenti» e, sulla base delle sue raccomandazioni, da altri organismi di finanziamento che attuano altri programmi dell’Unione nel settore delle reti e dei servizi intelligenti.

(101) Le imprese comuni nel quadro di Orizzonte 2020 sono state costituite per un periodo che va fino al 31 dicembre 2024. Le imprese comuni dovrebbero fornire un sostegno continuo ai rispettivi programmi di ricerca attuando le restanti azioni avviate o proseguite ai sensi dei regolamenti (CE) n. 219/2007, (UE) n. 557/2014, (UE) n. 558/2014, (UE) n. 559/2014, (UE) n. 560/2014, (UE) n. 561/2014 e (UE) n. 642/2014 del Consiglio e conformemente a tali regolamenti fino al loro scioglimento. Per motivi di chiarezza e certezza del diritto, è pertanto opportuno abrogare tali regolamenti.

(102) L’Unione dovrebbe agire soltanto laddove vi sia il comprovato vantaggio che l’azione a livello di Unione è più efficace dell’azione adottata a livello nazionale, regionale o locale. Le imprese comuni si concentrano in settori in cui l’azione a livello di Unione costituisce un comprovato valore aggiunto in ragione della dimensione, della velocità e della portata degli sforzi necessari affinché l’Unione realizzi i suoi obiettivi a lungo termine a titolo del TFUE e consegua risultati in relazione alle sue priorità e ai suoi impegni strategici. Inoltre le imprese comuni proposte dovrebbero essere considerate complementari rispetto alle attività nazionali e subnazionali nel medesimo settore e dovrebbero rafforzare queste ultime.

(103) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della necessità di evitare inutili sovrapposizioni, di mantenere una massa critica e di garantire l’utilizzo ottimale dei finanziamenti pubblici, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’Ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(104) Per assicurare continuità nella fornitura di sostegno nei pertinenti settori di intervento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento istituisce nove imprese comuni ai sensi dell’articolo 187 TFUE per l’attuazione di partenariati europei istituzionalizzati di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Orizzonte Europa. Ne stabilisce gli obiettivi e i compiti, i membri, l’organizzazione e altre regole operative.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. «membro diverso dall’Unione»: qualsiasi Stato, membro privato od organizzazione internazionale partecipante che è membro di un’impresa comune;

2. «membro fondatore»: qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato a Orizzonte Europa oppure un’organizzazione internazionale identificata come membro di un’impresa comune nel presente regolamento o in uno dei suoi allegati;

3. «membro associato»: qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato a Orizzonte Europa, oppure un’organizzazione internazionale che aderisce a un’impresa comune firmando una lettera di impegno ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, previa approvazione conformemente all’articolo 7;

4. «Stato partecipante»: qualsiasi Stato membro o paese associato a Orizzonte Europa previa notifica della suo partecipazione alle attività dell’impresa comune pertinente mediante una lettera di impegno;

5. «membro privato»: qualsiasi soggetto giuridico di diritto pubblico o privato membro di un’impresa comune e diverso dall’Unione, dagli Stati partecipanti o da organizzazioni internazionali;

6. «entità costitutive»: entità che costituiscono un membro privato di un’impresa comune, qualora il membro privato sia un’associazione conformemente allo statuto di tale membro;

7. «partner contributore»: qualsiasi paese, organizzazione internazionale o soggetto giuridico diverso da un membro di un’impresa comune o da un’entità costitutiva di un membro o da un’entità affiliata di uno di questi ultimi, che sostiene gli obiettivi di un’impresa comune nel suo settore specifico di ricerca e la cui domanda è stata approvata a norma dell’articolo 9;

8. «contributi in natura alle attività operative»: i contributi di membri privati, delle entità costitutive o delle entità affiliate di uno di essi, di organizzazioni internazionali e di partner contributori, che consistono nei costi ammissibili sostenuti da tali soggetti per l’attuazione di azioni indirette, al netto del contributo a tali costi da parte dell’impresa comune in questione e degli Stati partecipanti dell’impresa comune in questione;

9. «attività aggiuntiva»: un’attività, inclusa nel piano annuale delle attività aggiuntive allegato alla parte principale del programma di lavoro, che non riceve sostegno finanziario dall’impresa comune ma contribuisce ai suoi obiettivi ed è direttamente collegata all’adozione dei risultati derivanti dai progetti nel contesto di tale impresa comune o dalle sue iniziative precedenti o ha un significativo valore aggiunto per l’Unione;

10. «contributi in natura ad attività aggiuntive»: contributi di membri privati, di entità costitutive o di entità affiliate di uno di essi e di organizzazioni internazionali, che consistono nei costi sostenuti da tali soggetti per l’attuazione di attività aggiuntive, al netto di eventuali contributi a tali costi erogati dall’Unione e dagli Stati partecipanti dell’impresa comune in questione;

11. «iniziativa precedente»: qualsiasi partenariato in uno dei settori trattati da un’impresa comune che ha ricevuto sostegno finanziario da uno dei programmi quadro di ricerca dell’Unione precedenti;

12. «agenda strategica di ricerca e innovazione»: il documento relativo alla durata di Orizzonte Europa che individua le priorità chiave e le tecnologie e innovazioni essenziali necessarie per conseguire gli obiettivi di un’impresa comune;

13. «programma di lavoro»: il documento di cui all’articolo 2, punto 25, del regolamento Orizzonte Europa;

14. «conflitto d’interessi»: una situazione che coinvolge un agente finanziario o un’altra persona di cui all’articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;

15. «nuovo entrante»: un soggetto che è, per la prima volta, beneficiario di una sovvenzione attribuita da una singola impresa comune o dalla sua iniziativa precedente e che non è un membro fondatore dell’impresa comune o della sua iniziativa precedente.

Art. 3 Costituzione

1. Le seguenti imprese comuni sono costituite come organismi dell’Unione per un periodo che si conclude il 31 dicembre 2031 e sono finanziate nell’ambito del QFP 2021-2027:

a) l’impresa comune «Europa biocircolare»;

b) l’impresa comune «Aviazione pulita»;

c) l’impresa comune «Idrogeno pulito»;

d) l’impresa comune «Ferrovie europee»;

e) l’impresa comune «Salute globale EDCTP3»;

f) l’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute»;

g) l’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali»;

h) l’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3»;

i) l’impresa comune «Reti e servizi intelligenti».

2. Gli organismi dell’Unione di cui al paragrafo 1 sono collettivamente denominati «imprese comuni».

3. Per tenere conto della durata del programma Orizzonte Europa, gli inviti a presentare proposte nel quadro delle imprese comuni sono pubblicati entro il 31 dicembre 2027. In casi debitamente giustificati gli inviti a presentare proposte possono essere pubblicati entro il 31 dicembre 2028, al più tardi.

4. Le imprese comuni hanno personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri esse godono della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione dello Stato membro in questione. In particolare esse possono acquistare o alienare beni mobili e immobili e possono stare in giudizio.

5. Le imprese comuni hanno sede a Bruxelles, Belgio.

6. Salvo diversa indicazione, le disposizioni di cui alla parte prima e alla parte terza si applicano a tutte le imprese comuni. Le disposizioni di cui alla parte seconda si applicano alle singole imprese comuni, se del caso.

7. Ai fini della parte prima e della parte terza e salvo diversa indicazione, un riferimento a una singola impresa comune o a un singolo organo equivale a un riferimento a ciascuna impresa comune o a ciascun organo equivalente delle singole imprese comuni e alle sue competenze in relazione ad altri organi della medesima impresa comune.


TITOLO II
FUNZIONAMENTO DELLE IMPRESE COMUNI

CAPO 1
Obiettivi e compiti

Art. 4 Obiettivi e principi

1. Le imprese comuni di cui all’articolo 3 del presente regolamento contribuiscono agli obiettivi generali e specifici del regolamento Orizzonte Europa di cui all’articolo 3 di quest’ultimo.

2. Attraverso il coinvolgimento e l’impegno dei partner nella progettazione e nell’attuazione di un programma di attività di ricerca e innovazione con valore aggiunto europeo, le imprese comuni conseguono collettivamente i seguenti obiettivi generali:

a) rafforzare e integrare le capacità scientifiche, tecnologiche e di innovazione e agevolare i rapporti di collaborazione in tutta l’Unione al fine di sostenere la creazione e la diffusione di nuove conoscenze e competenze di elevata qualità, in particolare con l’obiettivo di rispondere alle sfide globali, garantire e potenziare la competitività dell’Unione, il valore aggiunto europeo, la resilienza e la sostenibilità e contribuire a uno Spazio europeo della ricerca (SER) rafforzato;

b) garantire la leadership globale, improntata alla sostenibilità, e la resilienza delle catene del valore dell’Unione nelle tecnologie e nelle industrie chiave, in linea con la strategia industriale per l’Europa e la strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale, il Green Deal europeo, il piano per la ripresa europea e le altre politiche pertinenti dell’Unione;

c) sviluppare e accelerare l’adozione di soluzioni innovative in tutta l’Unione al fine di affrontare le sfide nei settori del clima, dell’ambiente, della salute e del digitale nonché altre sfide globali, contribuendo alle priorità strategiche dell’Unione, accelerando la crescita economica dell’Unione e promuovendo l’ecosistema di innovazione, perseguendo nel contempo gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e conseguendo la neutralità climatica nell’Unione al più tardi entro il 2050, in linea con l’accordo di Parigi, migliorando così la qualità della vita dei cittadini europei.

3. Le imprese comuni conseguono risultati in merito ai seguenti obiettivi specifici:

a) potenziare la massa critica nonché le capacità e le competenze scientifiche e tecnologiche nella ricerca e nell’innovazione collaborative, intersettoriali, transfrontaliere, interdisciplinari e trasversali alle politiche in tutta l’Unione e facilitarne l’integrazione negli ecosistemi europei;

b) accelerare le transizioni verde e digitale nonché le trasformazioni a livello economico e sociale in contesti e settori di importanza strategica per le priorità dell’Unione, in particolare al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, conformemente agli obiettivi fissati in materia di clima ed energia in linea con il Green Deal europeo e la normativa europea sul clima;

c) migliorare le capacità di ricerca e innovazione e le prestazioni delle catene del valore economico europee e degli ecosistemi di innovazione europei esistenti e nuovi, anche nelle start-up e PMI;

d) accelerare l’utilizzo, l’adozione e la diffusione di soluzioni, tecnologie, servizi e competenze innovativi in ecosistemi di ricerca e innovazione e ecosistemi industriali europei rafforzati, anche attraverso un impegno ampio e precoce nonché la co-creazione con gli utenti finali, comprese le PMI e le start-up, i cittadini e gli organismi di regolamentazione e standardizzazione;

e) conseguire miglioramenti sul piano ambientale, energetico, del risparmio di risorse, sociale, della circolarità e della produttività in termini di prodotti, tecnologie, applicazioni e servizi nuovi sfruttando le capacità e le risorse dell’Unione.

4. Le imprese comuni perseguono inoltre gli obiettivi aggiuntivi di cui alla parte seconda.

5. Nell’attuazione del regolamento Orizzonte Europa, le imprese comuni rispettano i principi di cui all’articolo 7 di tale regolamento.

6. Le imprese comuni rispettano le condizioni e i criteri per i partenariati europei di cui all’articolo 10 e all’allegato III del regolamento Orizzonte Europa.

Art. 5 Obiettivi operativi e compiti

1. Le imprese comuni perseguono i seguenti obiettivi operativi conformemente ai criteri di cui all’allegato III del regolamento Orizzonte Europa e contribuiscono agli obiettivi operativi di Orizzonte Europa fissati nel suo corrispondente programma specifico di attuazione:

a) rafforzare e diffondere l’eccellenza, anche favorendo una più ampia partecipazione e promuovendo rapporti di collaborazione in tutta l’Unione;

b) rafforzare l’eccellenza scientifica, tenendo anche conto, se del caso, dei risultati della ricerca di frontiera e di base d’avanguardia nello svolgimento delle loro attività;

c) stimolare le attività di ricerca e innovazione nelle PMI e contribuire alla creazione e all’espansione di imprese innovative, in particolare le start-up, le PMI e in casi eccezionali le piccole imprese a media capitalizzazione;

d) rafforzare il legame tra la ricerca, l’innovazione e, se del caso, l’istruzione, la formazione e le altre politiche, incluse le complementarità con le politiche e le attività di ricerca e innovazione a livello nazionale, regionale e dell’Unione;

e) rafforzare l’integrazione della dimensione di genere, anche nei contenuti della ricerca e dell’innovazione;

f) accrescere i legami di collaborazione nella ricerca e innovazione europee attraverso i settori e le discipline, incluse le scienze sociali e umane;

g) rafforzare la cooperazione internazionale a sostegno degli obiettivi strategici e degli impegni internazionali dell’Unione;

h) aumentare la consapevolezza e l’accettazione, la risposta alla domanda e incoraggiare la diffusione e l’adozione di nuove soluzioni da parte del pubblico, se del caso coinvolgendo i cittadini e gli utenti finali nei processi di co-progettazione e co-creazione;

i) incoraggiare lo sfruttamento dei risultati della ricerca e dell’innovazione e diffondere attivamente e sfruttare i risultati, in particolare per l’effetto leva sugli investimenti privati e lo sviluppo di politiche;

j) accelerare la trasformazione industriale e la resilienza lungo le catene del valore, anche mediante il miglioramento delle competenze per l’innovazione e progressi nelle tecnologie digitali;

k) sostenere l’attuazione basata su dati scientifici concreti delle relative politiche dell’Unione, nonché attività di regolamentazione, standardizzazione e investimento sostenibile a livello nazionale, europeo e mondiale.

2. Le imprese comuni svolgono i seguenti compiti adottando un approccio sistemico al conseguimento degli obiettivi:

a) fornire sostegno finanziario, principalmente sotto forma di sovvenzioni, ad azioni indirette di ricerca e innovazione, selezionate a seguito di inviti aperti, trasparenti e competitivi, salvo in casi debitamente giustificati specificati nel loro programma di lavoro, al fine di fissare condizioni aggiuntive che richiedono la partecipazione di membri dell’impresa comune o delle loro entità costitutive o affiliate;

b) sviluppare una stretta cooperazione e garantire il coordinamento con altri partenariati europei, anche dedicando, se del caso, una parte del bilancio dell’impresa comune a inviti congiunti;

c) ricercare e massimizzare le sinergie con attività e programmi pertinenti a livello di Unione, nazionale e regionale, in particolare con quelli che sostengono la diffusione e l’adozione di soluzioni innovative, la formazione, l’istruzione e lo sviluppo regionale, come i fondi della politica di coesione o i piani nazionali per la ripresa e la resilienza e, ove opportuno, le possibilità di ulteriori finanziamenti provenienti da tali attività e programmi;

d) assicurare che le loro operazioni contribuiscano alla pianificazione strategica pluriennale, alla rendicontazione, alla sorveglianza e alla valutazione e ad altri requisiti di Orizzonte Europa di cui agli articoli 50 e 52 del regolamento relativo a tale programma, quale l’attuazione del quadro comune per il feedback sulle politiche;

e) promuovere il coinvolgimento delle PMI e delle start-up nelle loro attività e assicurare che ricevano informazioni tempestive, in linea con gli obiettivi di Orizzonte Europa;

f) elaborare un approccio mirato nell’ambito delle rispettive agende strategiche di ricerca e innovazione al fine di attuare misure per attirare nuovi entranti, in particolare le PMI, gli istituti di istruzione superiore e le organizzazioni di ricerca, e per ampliare le reti di collaborazione;

g) mobilitare i fondi dei settori pubblici e privati necessari per conseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento;

h) monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente regolamento, nonché conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 50 e agli allegati III e V del regolamento Orizzonte Europa;

i) definire e attuare il proprio programma di lavoro;

j) mantenere i contatti con la più ampia gamma di portatori di interessi, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, agenzie decentrate, organizzazioni di ricerca e istituti di istruzione superiore, utenti finali e autorità pubbliche, in particolare allo scopo di definire le priorità e le attività di ciascuna impresa comune nonché di garantire la trasparenza, l’apertura e l’inclusività così come i benefici per la società;

k) condurre attività di informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento mediante l’attuazione, mutatis mutandis, dell’articolo 51 del regolamento Orizzonte Europa, anche rendendo tempestivamente disponibili e accessibili tramite una banca dati elettronica Orizzonte Europa comune le informazioni dettagliate e coerenti sui risultati delle attività di ricerca e innovazione finanziate;

l) fornire alla Commissione il supporto tecnico, scientifico e amministrativo necessario per svolgere i suoi compiti al fine di garantire il corretto funzionamento e sviluppo nell’Unione dei settori specifici trattati dalla rispettiva impresa comune;

m) contribuire a sviluppare un’interfaccia scienza-politica più efficace, a promuovere la scienza aperta garantendo un utilizzo migliore dei risultati e rispondendo alle esigenze politiche, nonché a promuovere uno sfruttamento, una diffusione e un’adozione più rapidi dei risultati conformemente agli articoli 14 e 39 del regolamento Orizzonte Europa;

n) individuare e riferire, in linea con il quadro comune per il feedback sulle politiche e con le strategie e le azioni a sostegno degli obiettivi del Green Deal europeo, le conoscenze pertinenti acquisite tramite la gestione di progetti di ricerca e innovazione così come i loro risultati alla Commissione, affinché fungano da contributo per il monitoraggio, la valutazione e la rettifica, ove necessario, delle misure politiche esistenti o per dare forma a iniziative e decisioni politiche nuove;

o) sostenere la Commissione nello sviluppo e nell’attuazione di solidi criteri di vaglio tecnico, basati su dati scientifici, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 relativo agli investimenti sostenibili, monitorandone e valutandone l’attuazione nel settore economico in cui essi operano, al fine di fornire un riscontro ad hoc alla definizione di politiche, quando necessario;

p) considerare il principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 per le attività delle imprese comuni che rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento e tenere conto delle disposizioni di tale regolamento per migliorare l’accesso alla finanza sostenibile, se del caso;

q) svolgere qualsiasi altro compito necessario al conseguimento degli obiettivi enunciati nel presente regolamento.

3. Oltre ai compiti di cui al presente articolo e alla parte seconda, alle imprese comuni può essere affidata l’attuazione di compiti aggiuntivi che richiedono finanziamenti cumulativi, complementari o combinati tra programmi dell’Unione.


CAPO 2
Membri, partner contributori e contributi


Art. 6 Membri

1. I membri delle imprese comuni di cui all’articolo 3 sono l’Unione, rappresentata dalla Commissione, e almeno uno tra i seguenti soggetti, come specificato nella parte seconda:

a) Stati partecipanti;

b) membri fondatori;

c) membri associati.

2. L’adesione all’impresa comune può essere trasferita a terzi soltanto previo assenso del consiglio di direzione di cui al presente titolo, capo 3, sezione 1.

3. Viene firmata una lettera di impegno dai membri fondatori e dai membri associati, che specifica in dettaglio la portata dell’adesione in termini di contenuto, attività e relativa durata, come pure i contributi dei membri fondatori e dei membri associati all’impresa comune e contiene un’indicazione delle attività aggiuntive previste di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b).

Art. 7 Selezione dei membri associati

1. Le imprese comuni possono pubblicare inviti aperti e trasparenti a manifestare interesse in vista della selezione dei membri associati in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi delle imprese comuni. Detti inviti sono pubblicati dalle imprese comuni i cui membri fondatori sono elencati negli allegati I, II e III. L’invito a manifestare interesse definisce le capacità fondamentali necessarie per conseguire gli obiettivi dell’impresa comune e può chiedere ai richiedenti di fornire un’indicazione dei loro potenziali contributi. Tutti gli inviti sono pubblicati sul sito web dell’impresa comune e comunicati attraverso tutti i canali adeguati, anche, se del caso, tramite il gruppo di rappresentanti degli Stati, al fine di garantire la partecipazione più ampia possibile nell’interesse del conseguimento degli obiettivi dell’impresa comune.

2. Il direttore esecutivo valuta le domande di adesione con l’assistenza di esperti indipendenti e, se del caso, degli organi pertinenti dell’impresa comune, sulla base delle conoscenze documentate, dell’esperienza e del valore aggiunto del richiedente in relazione al conseguimento degli obiettivi dell’impresa comune, della solidità finanziaria del richiedente e del suo impegno a lungo termine a erogare contributi finanziari e in natura all’impresa comune, così come tenendo conto di potenziali conflitti di interesse.

3. Il consiglio di direzione valuta e approva o respinge le domande di adesione.

Art. 8 Modifiche o cessazione dell’adesione

1. Ciascun membro di un’impresa comune può porre fine alla propria adesione a tale impresa comune. Tale cessazione diventa efficace e irrevocabile sei mesi dopo la notifica al direttore esecutivo dell’impresa comune, che ne informa gli altri membri. Allo scadere di tale termine il membro in questione è esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli approvati o assunti dall’impresa comune prima della cessazione dell’adesione, fatto salvo quanto concordato reciprocamente.

2. Ciascun membro privato informa tempestivamente l’impresa comune in merito a qualsiasi fusione o acquisizione tra membri che possa incidere sull’impresa comune oppure in merito a qualsiasi acquisizione di un membro da parte di un’entità che non è membro dell’impresa comune.

3. Il consiglio di direzione decide se porre fine all’adesione di qualsiasi membro di cui al paragrafo 2, al fine di garantire la continuità aziendale e proteggere gli interessi dell’Unione o dell’impresa comune. La cessazione diventa efficace e irrevocabile entro non oltre sei mesi dalla decisione del consiglio di direzione o alla data specificata in tale decisione, se anteriore. Il membro o i membri interessati non partecipano al voto del consiglio di direzione.

4. Ciascun membro privato informa tempestivamente l’impresa comune in merito a qualsiasi altro cambiamento significativo concernente la propria proprietà, il proprio controllo o la propria composizione. Qualora ritenga che tali modifiche possano incidere sugli interessi dell’Unione o dell’impresa comune per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, la Commissione può proporre al consiglio di direzione di porre fine all’adesione del membro privato interessato. Il consiglio di direzione decide in merito alla cessazione dell’adesione del membro privato interessato. Il membro privato interessato non partecipa al voto del consiglio di direzione.

5. La cessazione dell’adesione diventa efficace e irrevocabile entro non oltre sei mesi dalla decisione del consiglio di direzione o alla data specificata in tale decisione, se anteriore.

6. Il consiglio di direzione può porre fine all’adesione di qualsiasi membro che non adempia i propri obblighi ai sensi del presente regolamento. La procedura di cui all’articolo 28, paragrafo 6, si applica mutatis mutandis.

7. Se del caso, la Commissione può chiedere ai membri privati di adottare misure adeguate per fare in modo che siano salvaguardati gli interessi dell’Unione e dell’impresa comune per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.

8. In caso di modifica dell’adesione o di sua cessazione, l’impresa comune pubblica immediatamente sul proprio sito web un elenco aggiornato dei suoi membri, unitamente alla data in cui tale modifica acquisirà efficacia.

9. Se del caso e fatto salvo l’articolo 16, paragrafo3, il consiglio di direzione decide in merito a una ridistribuzione dei diritti di voto in seno al consiglio di direzione a seguito della modifica o della cessazione dell’adesione.

Art. 9 Partner contributori

1. Qualsiasi partner contributore candidato come definito nell’articolo 2, punto 7, presenta una lettera di approvazione al consiglio di direzione. Tale lettera di approvazione specifica l’ambito di applicazione del partenariato in termini di oggetto, attività e relativa durata nonché il contributo del richiedente all’impresa comune.

2. Il consiglio di direzione valuta la lettera di approvazione e approva o respinge la domanda.

3. I partner contributori non hanno diritto di voto in seno al consiglio di direzione di un’impresa comune.

Art. 10 Contributo finanziario dell’Unione

1. Il contributo finanziario dell’Unione alle imprese comuni, compresi gli stanziamenti dello Spazio economico europeo (SEE), copre i costi amministrativi e operativi fino agli importi massimi specificati nella parte seconda, a condizione che tale importo corrisponda quanto meno al contributo dei membri diversi dall’Unione o delle loro entità costitutive o affiliate.

2. L’importo del contributo dell’Unione specificato nella parte seconda può essere aumentato con contributi di paesi terzi associati a Orizzonte Europa in linea con l’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento Orizzonte Europa e a condizione che l’importo totale del quale è aumentato il contributo dell’Unione corrisponda quanto meno al contributo dei membri diversi dall’Unione o delle loro entità costitutive o affiliate.

3. Il contributo dell’Unione è versato a partire dagli stanziamenti del bilancio generale dell’Unione assegnati al programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punto iv), e dell’articolo 154 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per gli organismi di cui all’articolo 71 del medesimo regolamento.

4. Fondi aggiuntivi dell’Unione a integrazione del contributo di cui al paragrafo 3 di questo articolo possono essere affidati alle imprese comuni conformemente all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punto iv), e all’articolo 154 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

5. Per i contributi corrispondenti a compiti aggiuntivi affidati a un’impresa comune conformemente al paragrafo 4 del presente articolo o all’articolo 5, paragrafo 3 del presente regolamento, si applicano le prescrizioni di cui all’articolo 155 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

6. I contributi aggiuntivi dei programmi dell’Unione corrispondenti a compiti aggiuntivi affidati a un’impresa comune ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo o dell’articolo 5, paragrafo 3, non sono presi in considerazione nel calcolo del contributo finanziario massimo dell’Unione specificato nella parte seconda.

Art. 11 Contributi di membri diversi dall’Unione e di partner contributori

1. Salvo diversa indicazione nella parte seconda, i contributi di membri privati sono costituiti da contributi finanziari e da almeno uno dei seguenti elementi:

a) contributi in natura alle attività operative;

b) contributi in natura ad attività aggiuntive, approvati dal consiglio di direzione in conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera n).

2. Salvo diversa indicazione nella parte seconda, i membri privati riferiscono al rispettivo consiglio di direzione, al più tardi entro il 31 maggio di ogni anno, il valore dei contributi di cui al paragrafo 1, lettera b), apportati in ciascuno degli esercizi precedenti. Ai fini della valutazione di tali contributi, i costi sono determinati secondo le consuete prassi contabili delle entità interessate, conformemente ai principi contabili vigenti nello Stato in cui ha sede l’entità nonché ai pertinenti principi contabili internazionali e ai principi internazionali d’informativa finanziaria. I costi sono certificati da un organismo di audit indipendente, nominato dall’entità interessata, e non sono sottoposti ad audit da parte dell’impresa comune in questione o di un organismo dell’Unione. Il metodo di valutazione può essere verificato dall’impresa comune interessata in caso di dubbio sulla certificazione. In casi debitamente specificati, il consiglio di direzione può autorizzare il ricorso a somme forfettarie o costi unitari per la valutazione di tali contributi.

3. I contributi degli Stati partecipanti consistono in contributi finanziari. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli Stati partecipanti riferiscono al consiglio di direzione in merito ai contributi finanziari versati nel corso dell’esercizio precedente.

4. Le organizzazioni internazionali apportano contributi finanziari e contributi in natura alle attività operative, salvo diversa indicazione nella parte seconda.

5. I contributi dei partner contributori corrispondono agli importi che hanno impegnato nella lettera di approvazione quando sono diventati partner contributori e sono costituiti da contributi finanziari e contributi in natura alle attività operative.

6. La Commissione può cessare, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell’Unione a un’impresa comune oppure avviare la procedura di scioglimento di cui all’articolo 45 in uno qualsiasi dei seguenti casi:

a) se l’impresa comune interessata non soddisfa le condizioni per l’affidamento del contributo dell’Unione;

b) se i membri diversi dall’Unione o le loro entità costitutive o affiliate non contribuiscono, contribuiscono soltanto parzialmente o non rispettano i termini di cui al paragrafo 2 per quanto concerne il contributo di cui ai paragrafi 1, 4 e 5 del presente articolo;

c) a seguito delle valutazioni di cui all’articolo 171, paragrafo 2.

7. La decisione della Commissione di cessare, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell’Unione non preclude il rimborso dei costi ammissibili già sostenuti dai membri diversi dall’Unione prima della notifica della decisione all’impresa comune.

8. A seguito della procedura di cui all’articolo 28, paragrafo 6, qualsiasi membro dell’impresa comune diverso dall’Unione che non adempia i propri impegni relativi ai contributi di cui al presente regolamento è escluso dalle votazioni in seno al consiglio di direzione fino a quando non soddisfa i propri obblighi. Qualora uno qualsiasi di tali membri non adempia i propri obblighi entro lo scadere di un ulteriore termine di sei mesi, la sua adesione viene revocata, fatto salvo il caso in cui il consiglio di direzione decida diversamente in casi debitamente giustificati. L’entità interessata non partecipa al voto del consiglio di direzione.

Art. 12 Gestione dei contributi degli Stati partecipanti

1. Ciascuno Stato partecipante assume un impegno indicativo per quanto riguarda l’importo dei propri contributi finanziari nazionali all’impresa comune. Tale impegno è assunto prima dell’adozione del programma di lavoro.

Oltre ai criteri stabiliti all’articolo 22 del regolamento Orizzonte Europa, il programma di lavoro può includere, in un allegato, criteri di ammissibilità relativi ai soggetti giuridici nazionali.

Ciascuno Stato partecipante affida all’impresa comune la valutazione delle proposte conformemente al regolamento Orizzonte Europa.

La selezione delle proposte si basa sulla graduatoria fornita dal comitato di valutazione. L’organismo responsabile della selezione può discostarsi da tale graduatoria in casi debitamente giustificati, come indicato nel programma di lavoro, per garantire la coerenza generale dell’approccio di portafoglio.

Ciascuno Stato partecipante ha diritto di veto su tutte le questioni relative all’utilizzo dei propri contributi finanziari nazionali all’impresa comune per i richiedenti stabiliti in tali Stati partecipanti, sulla base delle priorità strategiche nazionali.

2. Ciascuno Stato partecipante conclude con l’impresa comune uno o più accordi amministrativi che definiscono il meccanismo di coordinamento per il pagamento e la rendicontazione dei contributi ai richiedenti stabiliti in tale Stato partecipante. Tale accordo comprende il calendario, le condizioni dei pagamenti e gli obblighi in materia di rendicontazione e audit.

Ciascuno Stato partecipante si adopera per sincronizzare il proprio calendario dei pagamenti, la rendicontazione e gli audit con quelli dell’impresa comune, nonché per allineare le proprie regole in materia di ammissibilità dei costi alle regole di Orizzonte Europa.

3. Nell’accordo di cui al paragrafo 2, ciascuno Stato partecipante può affidare all’impresa comune il versamento del proprio contributo ai beneficiari. Dopo la selezione delle proposte, lo Stato partecipante impegna l’importo necessario per i pagamenti. Le autorità di audit dello Stato partecipante possono sottoporre ad audit i rispettivi contributi nazionali.


CAPO 3
Organizzazione delle imprese comuni


Art. 13 Sinergie ed efficienze nel sistema di back office

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le imprese comuni rendono operativo il sistema di back office concludendo accordi sul livello dei servizi, salvo diversa indicazione nella parte seconda e fatta salva la necessità di garantire un livello equivalente di tutela degli interessi finanziari dell’Unione all’atto dell’assegnazione di compiti di esecuzione di bilancio alle imprese comuni. Tale sistema copre almeno i seguenti settori, previa conferma della fattibilità e previo successivo vaglio delle risorse:

a) sostegno in termini di risorse umane;

b) assistenza legale;

c) tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

d) contabilità (esclusa tesoreria);

e) comunicazione;

f) gestione logistica, eventi e sale riunioni;

g) sostegno all’audit e alla strategia antifrode.

2. Il sistema di back office di cui al paragrafo 1 è fornito da una o più imprese comuni selezionate a tutte le altre. Le funzioni interconnesse sono mantenute all’interno della stessa impresa comune nella misura necessaria per un’esecuzione efficiente ed efficace dei compiti in questione, al fine di garantire una struttura organizzativa coerente.

3. Gli accordi sul livello dei servizi di cui al paragrafo 1 consentono lo storno di stanziamenti o il recupero dei costi per la fornitura di servizi comuni tra le imprese comuni.

4. Fatta salva la riassegnazione ad altri compiti all’interno dell’impresa comune, o nel quadro di altri accordi amministrativi, che non incidono sui contratti di lavoro, il personale addetto alle funzioni trasferite ai fini del sistema di back office, ospitato da un’altra impresa comune, può essere trasferito a tale impresa comune. Se un membro del personale interessato esprime il proprio rifiuto per iscritto, il contratto di tale membro del personale può essere risolto dall’impresa comune alle condizioni di cui all’articolo 47 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio.

5. Il personale di cui al paragrafo 4, trasferito all’impresa comune che ospita il sistema di back office, conserva il medesimo tipo di contratto, gruppo di funzioni e grado e si considera aver prestato servizio interamente presso tale impresa comune.

Art. 14 Organi delle imprese comuni

1. Ciascuna impresa comune dispone di un consiglio di direzione, di un direttore esecutivo e, fatta eccezione per le imprese comuni in cui gli Stati sono rappresentati nei consigli di direzione, di un gruppo di rappresentanti degli Stati.

2. Un’impresa comune può inoltre disporre di un organo consultivo scientifico e di un gruppo dei portatori di interessi e di qualsiasi altro organo in linea con le disposizioni della parte seconda.

3. Nello svolgimento dei propri compiti, ciascun organo delle imprese comuni si limita a perseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento e agisce esclusivamente nell’ambito delle attività dell’impresa comune con la finalità per la quale è stato istituito.

4. Fatto salvo il paragrafo 3, gli organi di due o più imprese comuni possono decidere di instaurare una cooperazione strutturata, anche attraverso riunioni periodiche o comitati misti.


Sezione 1
Consiglio di Direzione


Art. 15 Composizione del consiglio di direzione

1. Il consiglio di direzione è composto da almeno due rappresentanti della Commissione a nome dell’Unione e dal numero di rappresentanti di ciascuno dei membri dell’impresa comune diversi dall’Unione stabilito nella parte seconda in relazione a ciascuna impresa comune.

2. Qualora, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), tra i membri dell’impresa comune figurino Stati partecipanti, un rappresentante di ciascuno Stato partecipante è nominato a far parte del consiglio di direzione.

Art. 16 Funzionamento del consiglio di direzione

1. I rappresentanti dei membri nel consiglio di direzione si adoperano per adottare decisioni mediante consenso. In assenza di consenso si procede a una votazione. Una decisione è ritenuta adottata quando ottiene una maggioranza di almeno il 75 % dei voti, compresi quelli dei rappresentanti assenti, ma escluse le astensioni.

L’adozione di decisioni da parte del consiglio di direzione può inoltre essere soggetta a disposizioni specifiche pertinenti stabilite nella parte seconda.

2. La presenza della Commissione, di almeno il 50 % dei membri privati e, se del caso, di almeno il 50 % dei delegati degli Stati partecipanti è necessaria per consentire al consiglio di direzione di votare.

3. L’Unione detiene diritti di voto corrispondenti al 50 %, salvo diversa indicazione nella parte seconda. I diritti di voto dell’Unione sono indivisibili.

I diritti di voto dei membri diversi dall’Unione sono soggetti alle disposizioni specifiche di cui alla parte seconda. Salvo diversa indicazione nella parte seconda, ciascuno dei rappresentanti dei membri diversi dall’Unione detiene un numero corrispondente di voti.

4. Il presidente del consiglio di direzione è nominato a rotazione annuale, alternatamente dall’Unione e dagli altri rappresentanti, salvo diversa indicazione nella parte seconda.

5. Il consiglio di direzione tiene riunioni ordinarie almeno due volte l’anno. Possono essere convocate riunioni straordinarie su richiesta del presidente, del direttore esecutivo, della Commissione o della maggioranza dei rappresentanti dei membri diversi dall’Unione o degli Stati partecipanti. Le riunioni del consiglio di direzione sono convocate dal presidente e si svolgono presso la sede dell’impresa comune interessata, salvo diversa decisione del consiglio di direzione in casi debitamente giustificati. L’ordine del giorno delle riunioni e le decisioni sono pubblicati tempestivamente sul sito web della rispettiva impresa comune.

6. Il direttore esecutivo presenzia alle riunioni e ha il diritto di partecipare alle deliberazioni, ma non ha diritto di voto.

7. Il presidente e il vicepresidente del gruppo di rappresentanti degli Stati hanno lo status di osservatori nelle riunioni del consiglio di direzione. I presidenti degli altri organi dell’impresa comune interessata hanno il diritto di partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatori ogniqualvolta vengano discusse questioni che rientrano nell’ambito di applicazione dei loro compiti. Gli osservatori possono prende parte alle deliberazioni ma non hanno diritto di voto.

8. Anche altre persone, in particolare rappresentanti di altri partenariati europei, agenzie esecutive o di regolamentazione, autorità regionali all’interno dell’Unione e piattaforme tecnologiche europee possono essere invitate a partecipare dal presidente in qualità di osservatori caso per caso, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza e conflitto di interessi.

9. I rappresentanti dei membri non sono personalmente responsabili degli atti compiuti in qualità di rappresentanti del consiglio di direzione, tranne in casi di negligenza grave o comportamento doloso.

10. Il consiglio di direzione adotta il proprio regolamento interno.

11. I rappresentanti dei membri e gli osservatori sono vincolati dalle disposizioni di un codice di condotta che stabilisce i loro obblighi di salvaguardare l’integrità e la reputazione dell’impresa comune interessata e dell’Unione.

Art. 17 Compiti del consiglio di direzione

1. Il consiglio di direzione è l’organo decisionale di ciascuna impresa comune. Ha la responsabilità generale dell’orientamento strategico, della coerenza con gli obiettivi e le politiche dell’Unione pertinenti e dell’operato dell’impresa comune in questione e sovrintende all’attuazione delle sue attività.

La Commissione, nello svolgimento delle sue funzioni all’interno del consiglio di direzione, si adopera al fine di garantire il coordinamento e la coerenza tra le attività dell’impresa comune e le pertinenti attività dei programmi di finanziamento dell’Unione, al fine di promuovere sinergie e complementarietà, evitando nel contempo duplicazioni, all’atto dell’individuazione delle priorità della ricerca collaborativa.

2. Il consiglio di direzione svolge i seguenti compiti:

a) adottare misure per attuare gli obiettivi generali, specifici e operativi dell’impresa comune, valutarne l’efficacia e l’impatto, assicurare il monitoraggio attento e puntuale dei progressi compiuti dal programma di ricerca e innovazione e dalle singole azioni dell’impresa comune in relazione alle priorità dell’Unione e dell’agenda strategica di ricerca e innovazione, anche per quanto riguarda la complementarità con i programmi regionali o nazionali, e adottare le misure correttive necessarie a garantire che l’impresa comune consegua i suoi obiettivi;

b) valutare, accettare o respingere le domande di adesione in conformità dell’articolo 7;

c) valutare, accettare o respingere le domande di potenziali partner contributori in conformità dell’articolo 9;

d) decidere in merito alla cessazione dell’adesione all’impresa comune nei confronti di qualsiasi membro che non adempia i propri obblighi ai sensi del presente regolamento o ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 2 e 3;

e) adottare le regole finanziarie dell’impresa comune, conformemente all’articolo 27;

f) adottare il bilancio annuale e la tabella dell’organico contenente l’indicazione del numero di agenti permanenti e temporanei per gruppo di funzioni e per grado, nonché del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espresso in equivalenti a tempo pieno;

g) decidere sulla ripartizione dei costi amministrativi tra i membri diversi dall’Unione, qualora tali membri non raggiungano un accordo in conformità dell’articolo 28, paragrafo 2, tenuto conto di eventuali squilibri nei rispettivi impegni amministrativi a fronte della loro partecipazione;

h) esercitare, in conformità del paragrafo 4 del presente articolo e nei confronti del personale dell’impresa comune, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari dell’Unione europea stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 («statuto dei funzionari») all’autorità che ha il potere di nomina e dall’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione («poteri dell’autorità che ha il potere di nomina»);

i) nominare e destituire il direttore esecutivo, prorogarne il mandato, fornirgli orientamenti e controllarne l’operato;

j) adottare l’agenda strategica di ricerca e innovazione all’inizio dell’operato dell’impresa comune e aggiornarla per tutta la durata di Orizzonte Europa, se necessario. L’agenda strategica di ricerca e innovazione individua l’impatto desiderato del partenariato, il portafoglio previsto di attività, i risultati attesi misurabili, le risorse, i risultati tangibili e le tappe da conseguire entro un periodo di tempo definito. Individua inoltre gli altri partenariati europei con i quali l’impresa comune instaura una collaborazione formale e regolare e le possibilità di sinergie tra le azioni dell’impresa comune e le iniziative e le politiche nazionali o regionali sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati partecipanti o dal gruppo di rappresentanti degli Stati nonché sinergie con altri programmi e politiche dell’Unione;

k) adottare il programma di lavoro e le previsioni di spesa corrispondenti come proposto dal direttore esecutivo, tenuto conto del parere del gruppo di rappresentanti degli Stati, per attuare l’agenda strategica di ricerca e innovazione, nonché le attività amministrative, il contenuto degli inviti a presentare proposte, le eventuali condizioni di trattamento delle proposte con parità di punteggio conformemente all’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento Orizzonte Europa e relativi programmi di lavoro, le aree di ricerca oggetto di inviti congiunti e la cooperazione con altri partenariati come pure le sinergie con altri programmi dell’Unione, il tasso di finanziamento applicabile, e le relative norme per le procedure di presentazione, valutazione, selezione, aggiudicazione e riesame, prestando particolare attenzione al riscontro in merito alle esigenze politiche;

l) se del caso, limitare la partecipazione ad azioni specifiche nel programma di lavoro conformemente all’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento Orizzonte Europa e alla posizione concordata, caso per caso, tra la Commissione europea e gli Stati membri in sede di gruppo di rappresentanti degli Stati, salvo diversa indicazione nella parte seconda;

m) adottare misure per attirare nuovi entranti, in particolare PMI, istituti di istruzione superiore e organizzazioni di ricerca, nelle attività e azioni dell’impresa comune, anche, ove applicabile, incoraggiandoli a diventare membri privati o entità costitutive dei membri privati;

n) approvare il piano annuale delle attività aggiuntive, riportato in un allegato della parte principale del programma di lavoro, sulla base di una proposta dei membri diversi dall’Unione e previa consultazione dell’organo consultivo scientifico o dell’organismo di cui alla parte seconda, nonché tenuto conto del parere del gruppo di rappresentanti degli Stati;

o) fornire orientamenti strategici per quanto concerne la collaborazione con altri partenariati europei in linea con l’agenda strategica di ricerca e innovazione;

p) valutare e approvare la relazione annuale di attività consolidata, comprese le spese corrispondenti e il bilancio dedicato agli inviti congiunti con altri partenariati europei;

q) esprimere un parere sui conti definitivi dell’impresa comune;

r) prendere accordi, se del caso, per l’istituzione di una struttura di audit interno dell’impresa comune;

s) approvare la struttura organizzativa dell’ufficio di programma su raccomandazione del direttore esecutivo;

t) approvare la strategia di comunicazione dell’impresa comune, su raccomandazione del direttore esecutivo;

u) salvo diversa indicazione nella parte seconda, approvare l’elenco delle azioni ammesse al finanziamento;

v) adottare disposizioni di attuazione per dare effetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti a norma dell’articolo 110, paragrafo 2, del suddetto statuto;

w) adottare norme in materia di distacco di esperti nazionali presso le imprese comuni o sul ricorso a tirocinanti;

x) a seconda delle necessità, istituire gruppi di consulenza o di lavoro, anche in collaborazione con altre imprese comuni, oltre agli organi dell’impresa comune di cui all’articolo 14, per un determinato periodo di tempo e affinché soddisfino una finalità specifica;

y) sottoporre alla Commissione, se del caso, richieste di modifica del presente regolamento;

z) richiedere pareri scientifici o analisi su questioni specifiche all’organo consultivo scientifico dell’impresa comune o ai suoi membri, anche per quanto concerne gli sviluppi in settori adiacenti;

a1) adottare entro la fine del 2023 un piano per la soppressione graduale dei finanziamenti di Orizzonte Europa a favore dell’impresa comune su raccomandazione del direttore esecutivo;

b1) garantire lo svolgimento di qualsiasi compito non specificamente assegnato a un determinato organo di un’impresa comune, fatta salva la possibilità che il consiglio di direzione possa attribuire tale compito a un altro organo dell’impresa comune interessata.

3. Il consiglio di direzione di un’impresa comune può inoltre essere soggetto a norme specifiche stabilite nella parte seconda.

4. Il consiglio di direzione adotta, in conformità dell’articolo 110, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull’articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull’articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, con cui delega al direttore esecutivo i pertinenti poteri dell’autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione di detta delega di poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

5. Il consiglio di direzione tiene nella massima considerazione i pareri, le raccomandazioni o le proposte eventuali del gruppo di rappresentanti degli Stati prima di votare. Il consiglio di direzione informa senza indebito ritardo il gruppo di rappresentanti degli Stati del seguito dato a tali pareri, raccomandazioni o proposte, oppure indica le ragioni dell’eventuale mancato seguito.


Sezione 2
Direttore Esecutivo


Art. 18 Nomina, destituzione e proroga del mandato del direttore esecutivo

1. La Commissione propone una rosa di candidati alla carica di direttore esecutivo, preferibilmente almeno tre, previa consultazione con i membri dell’impresa comune diversi dall’Unione. Al fine di tale consultazione, ciascuna tipologia di membri dell’impresa comune diversi dall’Unione nomina un rappresentante e un osservatore a nome del consiglio di direzione.

2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di direzione in base al merito e alle competenze, a partire da una rosa di candidati proposti dalla Commissione, secondo una procedura di selezione aperta e trasparente che rispetta il principio dell’equilibrio di genere.

3. Il direttore esecutivo fa parte dell’organico dell’impresa comune ed è assunto come agente temporaneo a norma dell’articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea.

Ai fini della stipula del contratto di lavoro del direttore esecutivo, l’impresa comune è rappresentata dal presidente del consiglio di direzione.

4. La durata del mandato del direttore esecutivo è di quattro anni. Alla scadenza di tale mandato, dopo ave consultato i membri diversi dall’Unione, la Commissione valuta l’operato del direttore esecutivo nonché i compiti e le sfide futuri dell’impresa comune.

5. Il consiglio di direzione dell’impresa comune, su proposta della Commissione che tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 4, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per un periodo massimo di tre anni.

6. Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un’altra procedura di selezione per lo stesso posto.

7. Un direttore esecutivo può essere destituito dal suo incarico soltanto previa decisione del consiglio di direzione, che delibera su proposta della Commissione, dopo aver consultato il gruppo di rappresentanti degli Stati e i membri dell’impresa comune diversi dall’Unione.

Art. 19 Compiti del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è il responsabile principale della gestione quotidiana dell’impresa comune, conformemente alle decisioni del consiglio di direzione e fornisce a quest’ultimo tutte le informazioni necessarie per l’adempimento delle sue funzioni. Ferme restando le rispettive competenze delle istituzioni dell’Unione e del consiglio di direzione, il direttore esecutivo non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organo.

2. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell’impresa comune. Egli risponde al consiglio di direzione dell’impresa comune.

3. Il direttore esecutivo provvede all’esecuzione del bilancio dell’impresa comune e assicura il coordinamento tra i diversi organi e servizi dell’impresa comune.

4. Il direttore esecutivo svolge i seguenti compiti per l’impresa comune:

a) assicurare una gestione sostenibile ed efficiente dell’impresa comune e un’attuazione efficiente del programma di lavoro;

b) preparare e presentare per adozione al consiglio di direzione il progetto di bilancio annuale e la tabella dell’organico;

c) preparare e, tenuto conto del parere del gruppo di rappresentanti degli Stati o del comitato delle autorità pubbliche, a seconda dei casi, presentare per adozione al consiglio di direzione il programma di lavoro e le previsioni di spesa corrispondenti per l’impresa comune, per l’attuazione dell’agenda strategica di ricerca e innovazione;

d) presentare per parere al consiglio di direzione i conti annuali dell’impresa comune;

e) preparare e sottoporre per valutazione e approvazione al consiglio di direzione la relazione annuale di attività consolidata, comprese le informazioni riguardanti le spese e i contributi corrispondenti di membri diversi dall’Unione di cui all’articolo 11, paragrafo 1;

f) monitorare i contributi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, riferire periodicamente al consiglio di direzione in merito ai progressi nel conseguimento degli obiettivi e proporre misure di riparazione o correttive, se del caso;

g) monitorare l’attuazione delle misure per attirare nuovi entranti, in particolare le PMI, gli istituti di istruzione superiore e le organizzazioni di ricerca;

h) stabilire una collaborazione formale e regolare con i partenariati europei individuati nell’agenda strategica di ricerca e innovazione e in linea con l’orientamento strategico fornito dal consiglio di direzione;

i) su invito del presidente, informare periodicamente la pertinente formazione del comitato di programma di Orizzonte Europa facendo seguito all’obbligo della Commissione di informare il comitato di programma in virtù dell’articolo 14, paragrafo 7, e dell’allegato III del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa e, in particolare, prima dell’adozione del programma di lavoro dell’impresa comune, in relazione all’applicazione dell’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento Orizzonte Europa;

j) presentare per approvazione al consiglio di direzione o al comitato delle autorità pubbliche, a seconda dei casi, l’elenco delle azioni da selezionare per il finanziamento da parte dell’impresa comune;

k) valutare le domande di adesione all’impresa comune in veste di membri associati a seguito di un invito aperto a manifestare interesse e presentare proposte per membri associati al consiglio di direzione;

l) informare periodicamente gli altri organi dell’impresa comune su tutte le questioni pertinenti per la loro funzione;

m) firmare le singole convenzioni e decisioni di sovvenzione di sua competenza per conto dell’impresa comune;

n) firmare contratti di appalto per conto dell’impresa comune;

o) garantire la sorveglianza del programma e la valutazione dei progressi rispetto ai pertinenti indicatori di impatto e agli obiettivi specifici dell’impresa comune quali definiti nella parte seconda, sotto la supervisione del consiglio di direzione e in coordinamento con gli organi consultivi, se del caso, e conformemente all’articolo 171;

p) attuare la politica di comunicazione dell’impresa comune;

q) organizzare, dirigere e supervisionare le attività e il personale dell’impresa comune nei limiti della delega conferitagli dal consiglio di direzione;

r) istituire un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e assicurarne il funzionamento; riferire al consiglio di direzione ogni modifica sostanziale dello stesso;

s) tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e di altri membri mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli effettivi e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate nonché, se del caso, l’applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive;

t) assicurare lo svolgimento delle valutazioni dei rischi e la gestione dei rischi per l’impresa comune;

u) prendere ogni altro provvedimento necessario per valutare i progressi realizzati dall’impresa comune nel perseguimento dei suoi obiettivi;

v) preparare e presentare per adozione al consiglio di direzione un piano per la soppressione graduale dei finanziamenti di Orizzonte Europa a favore dell’impresa comune;

w) svolgere qualsiasi altro compito a lui affidato o delegato dal consiglio di direzione o eventualmente richiesto dal presente regolamento;

x) avere la facoltà di delegare i propri poteri ad altri membri del personale nel rispetto delle norme da adottare conformemente all’articolo 17, paragrafo 4, ultimo comma.

5. L’amministratore esecutivo può inoltre essere soggetto ad eventuali norme specifiche di cui alla parte seconda.

6. Il direttore esecutivo istituisce un ufficio di programma incaricato dell’esecuzione, sotto la propria responsabilità, di tutti i compiti di sostegno dell’impresa comune derivanti dal presente regolamento. L’ufficio di programma è costituito dal personale dell’impresa comune e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) coadiuvare la costituzione e la gestione di un idoneo sistema contabile in conformità delle regole finanziarie dell’impresa comune;

b) gestire l’attuazione del programma di lavoro dell’impresa comune durante tutto il ciclo di attuazione;

c) fornire ai membri dell’impresa comune e ai suoi organi tutte le informazioni utili e tempestive e il sostegno necessario all’espletamento delle loro funzioni;

d) fungere da segretariato per gli organi dell’impresa comune e fornire sostegno agli eventuali gruppi consultivi istituiti dal consiglio di direzione.


Sezione 3
Organi consultivi


Art. 20 Il gruppo di rappresentanti degli Stati

1. Fatta eccezione per i casi in cui gli Stati membri e i paesi associati partecipano a un’impresa comune in qualità di membri o entità costitutive dei membri, le imprese comuni istituiscono un gruppo di rappresentanti degli Stati come specificato nella parte seconda, fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Il gruppo di rappresentanti degli Stati è composto da un massimo di due rappresentanti e da un massimo di due supplenti di ciascuno Stato membro e di ciascun paese associato. Il gruppo di rappresentanti degli Stati elegge un presidente e un vicepresidente fra i suoi membri.

3. Il gruppo di rappresentanti degli Stati si riunisce almeno due volte l’anno. Le riunioni sono indette dal presidente o da almeno un terzo dei membri del gruppo di rappresentanti degli Stati. Il presidente del consiglio di direzione e il direttore esecutivo, o i loro rappresentanti, partecipano alle riunioni in veste di osservatori su richiesta del presidente del gruppo di rappresentanti degli Stati allo scopo di fornire informazioni su questioni specifiche.

4. Le riunioni del gruppo di rappresentanti degli Stati possono essere disciplinate da eventuali disposizioni specifiche pertinenti stabilite nella parte seconda.

5. Il presidente del gruppo di rappresentanti degli Stati può invitare altre persone ad assistere alle riunioni in qualità di osservatori, in particolare rappresentanti delle autorità regionali o federali pertinenti dell’Unione, rappresentanti degli istituti di istruzione superiore e delle organizzazioni che svolgono attività di ricerca, delle associazioni delle PMI o delle associazioni industriali e rappresentanti di altri organi dell’impresa comune.

6. L’ordine del giorno delle riunioni del gruppo di rappresentanti degli Stati e i documenti corredati sono distribuiti con sufficiente anticipo per garantire un’adeguata rappresentanza da parte di ciascuno Stato membro e paese associato. L’ordine del giorno è altresì diffuso tempestivamente per informazione al consiglio di direzione.

7. Il gruppo di rappresentanti degli Stati è consultato e, in particolare, esamina le informazioni e fornisce pareri sui seguenti aspetti:

a) progressi nella realizzazione del programma dell’impresa comune e conseguimento dei suoi obiettivi e impatti attesi nel contesto di Orizzonte Europa, comprese le informazioni sugli inviti a presentare proposte e sulle proposte ricevute nonché sul processo di valutazione delle proposte;

b) aggiornamento dell’agenda strategica di ricerca e innovazione o equivalente in linea con la pianificazione strategica di Orizzonte Europa e con altri strumenti di finanziamento dell’Unione e degli Stati membri;

c) collegamenti a Orizzonte Europa e ad altre iniziative dell’Unione, nazionali e, ove pertinente, regionali, compresi i fondi della politica di coesione in linea con le strategie di specializzazione intelligente;

d) progetti di programmi di lavoro, compreso il contenuto degli inviti a presentare proposte, specialmente su temi di ricerca con livelli inferiori di maturità tecnologica inclusi nel progetto di programma di lavoro e sull’applicazione dei criteri di ammissibilità;

e) coinvolgimento delle PMI, delle start-up, degli istituti di istruzione superiore e delle organizzazioni di ricerca, e misure adottate per promuovere la partecipazione dei nuovi entranti;

f) azioni intraprese per la diffusione e lo sfruttamento dei risultati lungo la catena del valore;

g) relazione annuale di attività.

8. Ai fini della ricerca della posizione concordata di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera l), il gruppo di rappresentanti degli Stati include unicamente gli Stati membri. Il regolamento interno del gruppo di rappresentanti degli Stati precisa ulteriormente la procedura per concordare tale posizione.

9. Ove applicabile il gruppo di rappresentanti degli Stati riferisce periodicamente al consiglio di direzione e agisce da interfaccia con l’impresa comune in merito ai seguenti aspetti:

a) stato di avanzamento dei pertinenti programmi nazionali o regionali di ricerca e innovazione e individuazione dei potenziali settori di cooperazione, in particolare azioni concrete adottate o previste per la diffusione e l’adozione delle tecnologie pertinenti e delle soluzioni innovative;

b) misure specifiche adottate a livello nazionale o regionale riguardanti attività di divulgazione, i workshop tecnici specializzati e le attività di comunicazione;

c) misure specifiche adottate a livello nazionale o regionale riguardo ad attività di diffusione connesse a ciascuna impresa comune corrispondente;

d) politiche e iniziative nazionali o regionali volte a garantire complementarità per quanto concerne l’agenda strategica di ricerca e innovazione e i programmi di lavoro annuali dell’impresa comune.

10. Il gruppo di rappresentanti degli Stati presenta, alla fine di ogni anno civile, una relazione che descrive le politiche nazionali o regionali nell’ambito di applicazione dell’impresa comune e individua modalità specifiche di cooperazione con le azioni finanziate dall’impresa comune.

11. Il gruppo di rappresentanti degli Stati può rivolgere, di propria iniziativa, pareri, raccomandazioni o proposte al consiglio di direzione o al direttore esecutivo su questioni tecniche, gestionali e finanziarie, nonché sui programmi di lavoro e su altri documenti, in particolare quando queste riguardano interessi nazionali o regionali.

12. Il gruppo di rappresentanti degli Stati riceve periodicamente informazioni tempestive e pertinenti, compresa un’articolazione per paese, tra gli altri dati sulle domande e partecipazione alle azioni indirette finanziate dall’impresa comune, sui risultati della valutazione di ciascun invito a presentare proposte e dell’attuazione dei progetti, sulle sinergie con altri programmi pertinenti dell’Unione e altri partenariati europei, sulle attività aggiuntive, sui contributi finanziari e in natura impegnati ed effettivamente forniti e sull’esecuzione del bilancio dell’impresa comune.

13. Il gruppo di rappresentanti degli Stati adotta il proprio regolamento interno tenendo in debita considerazione gli articoli 33 e 42.

14. Una o più imprese comuni possono istituire un gruppo comune di rappresentanti degli Stati conformemente alle disposizioni pertinenti di cui alla parte seconda.

Art. 21 Consulenza scientifica

1. Salvo diversa indicazione nella parte seconda, le imprese comuni richiedono consulenza scientifica indipendente mediante:

a) un organo consultivo scientifico che sarà istituito dall’impresa comune conformemente alle disposizioni pertinenti di cui alla parte seconda e fatte salve le disposizioni del presente articolo; o

b) richieste ad hoc di perizie indipendenti da parte del consiglio di direzione all’impresa comune in merito a questioni specifiche.

2. Vi è una rappresentanza equilibrata di esperti tra i membri dell’organo consultivo scientifico, nell’ambito di applicazione delle attività dell’impresa comune, anche per quanto riguarda l’equilibrio geografico e di genere. Collettivamente, i membri dell’organo consultivo scientifico possiedono le competenze e l’esperienza necessarie concernenti il settore tecnico al fine di formulare all’impresa comune raccomandazioni basate su dati scientifici, tenendo conto dell’impatto climatico, ambientale e socioeconomico di tali raccomandazioni e degli obiettivi dell’impresa comune.

3. I membri dell’organo consultivo scientifico, così come gli osservatori, sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale che, in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione, si applicano a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale, nonché al rispetto delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni sensibili non classificate e delle informazioni classificate UE, previste rispettivamente dalledecisioni (UE, Euratom) 2015/443 e (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione.

4. Il consiglio di direzione stabilisce un processo aperto di selezione che comprenda criteri specifici per la composizione dell’organo consultivo scientifico dell’impresa comune e ne nomina i membri. Il consiglio di direzione tiene conto dei potenziali candidati proposti dal gruppo di rappresentanti degli Stati.

5. L’organo consultivo scientifico elegge il presidente tra i suoi membri.

6. L’organo consultivo scientifico si riunisce almeno due volte l’anno ed è convocato dal presidente. Il presidente può invitare altre persone a partecipare alle sue riunioni in qualità di osservatori. L’organo consultivo scientifico adotta il proprio regolamento interno. L’ordine del giorno delle riunioni è pubblicato tempestivamente sul sito web della rispettiva impresa comune.

7. L’organo consultivo scientifico svolge i seguenti compiti:

a) dare il proprio parere sulle priorità scientifiche da affrontare nei programmi di lavoro, anche sull’ambito di applicazione degli inviti a presentare proposte, in linea con l’agenda strategica di ricerca e innovazione e la pianificazione strategica di Orizzonte Europa;

b) dare il proprio parere sulle realizzazioni scientifiche da descrivere nella relazione annuale di attività;

c) in considerazione dei progressi compiuti in relazione all’agenda strategica di ricerca e innovazione e delle singole azioni, suggerire misure correttive o nuovi orientamenti al consiglio di direzione, ove necessario;

d) fornire consulenza indipendente e analisi scientifica su questioni specifiche secondo quanto richiesto dal consiglio di direzione, in particolare per quanto concerne gli sviluppi in settori adiacenti o a fini di supporto della valutazione delle domande di potenziali membri associati e partner contributori;

e) ove specificato nella parte seconda, valutare i risultati delle azioni tecnologiche e di innovazione finanziate dall’impresa comune e riferire al consiglio di direzione;

f) ove specificato nella parte seconda, partecipare a comitati di integrazione settoriale appositamente istituiti tra partenariati europei nel quadro di Orizzonte Europa per consentire sinergie;

g) svolgere qualsiasi altro compito, secondo quanto specificato nella parte seconda.

8. Dopo ogni riunione dell’organo consultivo scientifico, il suo presidente presenta al consiglio di direzione una relazione che delinea i pareri di tale organo e dei suoi membri sugli argomenti discussi durante la riunione. Nella misura del possibile, la relazione è pubblicata sul sito web della rispettiva impresa comune.

9. L’organo consultivo scientifico può, di propria iniziativa, consigliare al consiglio di direzione di consultarlo su aspetti specifici non trattati dai compiti di cui al paragrafo 7. Nella misura del possibile, la relazione è pubblicata sul sito web della rispettiva impresa comune.

10. L’organo consultivo scientifico è informato delle ragioni dell’eventuale mancato seguito alla consulenza fornita sul programma di lavoro e sull’agenda strategica di ricerca e innovazione.

Art. 22 Il gruppo dei portatori di interessi

1. Le imprese comuni possono costituire un gruppo dei portatori di interessi conformemente alle disposizioni pertinenti di cui alla parte seconda e fatto salvo il presente articolo.

2. Il gruppo dei portatori di interessi è aperto a tutti i portatori di interessi dei settori pubblico e privato, nonché ai gruppi organizzati, attivi nel settore dell’impresa comune, così come a gruppi di interesse internazionali degli Stati membri, di paesi associati o di paesi terzi.

3. Il consiglio di direzione stabilisce i criteri specifici e il processo di selezione per la composizione del gruppo dei portatori di interessi e mira a equilibrare la rappresentanza in termini di distribuzione geografica, genere, settore e competenza dei portatori di interessi. Ove pertinente, il consiglio di direzione tiene conto dei potenziali candidati proposti dal gruppo di rappresentanti degli Stati.

4. Il gruppo dei portatori di interessi viene informato periodicamente in merito alle attività dell’impresa comune e viene invitato a fornire osservazioni sulle iniziative pianificate dell’impresa comune.

5. Le riunioni del gruppo dei portatori di interessi sono indette dal direttore esecutivo.

6. Il direttore esecutivo può consigliare al consiglio di direzione di consultare il gruppo dei portatori di interessi in merito a questioni specifiche. Laddove si svolga tale consultazione, viene presentata una relazione al consiglio di direzione e al gruppo di rappresentanti degli Stati dopo la discussione pertinente in seno al gruppo dei portatori di interessi; la relazione è pubblicata sul sito web della rispettiva impresa comune.


CAPO 4
Disposizioni finanziarie e operative

Sezione 1
Disposizioni generali

Art. 23 Applicazione coerente della limitazione della partecipazione

L’impresa comune garantisce la coerenza con l’approccio seguito per le azioni finanziate nell’ambito del programma di lavoro di Orizzonte Europa – adottato conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa – per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento Orizzonte Europa, nonché con la legislazione e gli orientamenti dell’Unione pertinenti per la sua applicazione in relazione a temi analoghi nel programma di lavoro dell’impresa comune interessata.

Art. 24 Norme applicabili alle attività finanziate dalle imprese comuni

1. Il regolamento Orizzonte Europa si applica alle azioni finanziate dalle imprese comuni nel quadro di tale programma. A norma di detto regolamento, ciascuna impresa comune è considerata un organismo di finanziamento e sovvenziona azioni indirette di cui all’articolo 6 di tale regolamento.

2. Le azioni finanziate dalle imprese comuni nel quadro di Orizzonte Europa possono inoltre essere soggette a qualsiasi disposizione specifica di cui alla parte seconda.

3. In deroga all’articolo 40, paragrafo 4, lettera a), del regolamento Orizzonte Europa, il diritto di opposizione si applica anche ai partecipanti che producono i risultati che non hanno ricevuto finanziamenti da un’impresa comune.

Art. 25 Pianificazione operativa e finanziaria

1. Il direttore esecutivo sottopone per adozione al consiglio di direzione un progetto di programma di lavoro.

2. Il programma di lavoro è adottato entro la fine dell’anno precedente alla sua attuazione. Il programma di lavoro e gli inviti a presentare proposte sono pubblicati sul sito web dell’impresa comune e sul sito web di Orizzonte Europa e, al fine di sostenere il coordinamento con la strategia generale di Orizzonte Europa, sono condivisi per informazione con la pertinente formazione del comitato di programma.

3. Il direttore esecutivo prepara un progetto di bilancio annuale per l’esercizio successivo e lo sottopone al consiglio di direzione per adozione.

4. Il bilancio annuale per un determinato anno è adottato dal consiglio di direzione entro la fine dell’anno precedente alla sua attuazione.

5. Il bilancio annuale è adattato in funzione dell’importo del contributo finanziario dell’Unione previsto nel bilancio di quest’ultima e, se del caso, dei contributi finanziari dei membri diversi dall’Unione e di eventuali partner contributori.

Art. 26 Relazioni operative e finanziarie

1. Il direttore esecutivo fornisce al consiglio di direzione una relazione annuale di attività consolidata sull’esercizio delle sue funzioni conformemente alle regole finanziarie dell’impresa comune. La relazione annuale di attività consolidata è pubblicata tempestivamente sul sito web della rispettiva impresa comune.

2. Tale relazione contiene, tra l’altro, informazioni sui seguenti aspetti:

a) attività di ricerca, di innovazione e altre azioni realizzate, con le voci di spesa corrispondenti;

b) le proposte presentate, anche articolate per paese in cui è stabilito il soggetto giuridico e per tipo di partecipante, in particolare le PMI e i nuovi entranti;

c) le azioni indirette selezionate per il finanziamento, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese, con l’indicazione del contributo erogato dall’impresa comune corrispondente ai singoli partecipanti e alle singole azioni;

d) informazioni riguardanti l’apertura delle imprese comuni, compreso il monitoraggio dei rapporti di collaborazione;

e) le attività aggiuntive intraprese dai membri diversi dall’Unione, compresa un’articolazione per paese in cui sono stabiliti i membri privati, le loro entità costitutive o le entità affiliate di uno di essi;

f) la collaborazione con altri partenariati europei, compresi inviti congiunti, e le sinergie tra le azioni dell’impresa comune e le iniziative e le politiche nazionali o regionali.

3. Il contabile dell’impresa comune trasmette i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti conformemente alle regole finanziarie dell’impresa comune.

4. Il direttore esecutivo trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti conformemente alle regole finanziarie dell’impresa comune.

5. La procedura di discarico si svolge in linea con le regole finanziarie dell’impresa comune.


Sezione 2
Disposizioni finanziarie

Art. 27 Regole finanziarie

1. L’impresa comune adotta le proprie regole finanziarie a norma dell’articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/ 1046.

2. Le regole finanziarie sono pubblicate sul sito web dell’impresa comune corrispondente.

Art. 28 Fonti di finanziamento

1. Ciascuna impresa comune è finanziata congiuntamente dall’Unione, dai membri diversi dall’Unione e dai partner contributori mediante contributi finanziari e contributi in natura alle attività operative.

2. I membri diversi dall’Unione concordano come ripartire tra loro il proprio contributo collettivo conformemente alle regole finanziarie applicabili.

3. I costi operativi di un’impresa comune sono coperti mediante:

a) contributo finanziario dell’Unione;

b) contributi finanziari di membri privati o delle loro entità costitutive o affiliate, dei partner contributori o di un’organizzazione internazionale che è membro di un’impresa comune;

c) ove applicabile, contributi finanziari degli Stati partecipanti;

d) contributi in natura come definiti all’articolo 2, punto 8.

4. A norma degli articoli 10 e 11, le risorse di un’impresa comune iscritte a bilancio si compongono dei seguenti contributi:

a) contributi finanziari dei membri all’impresa comune in relazione ai costi amministrativi, ripartiti equamente su base annua tra l’Unione e i membri diversi dall’Unione, salvo diversa indicazione nella parte seconda, in ragione della natura specifica dell’adesione a un’impresa comune;

b) contributi finanziari dei membri o dei partner contributori all’impresa comune in relazione i costi operativi;

c) eventuali entrate generate dall’impresa comune;

d) eventuali altri contributi finanziari, risorse ed entrate.

Gli interessi maturati dai contributi di cui al presente paragrafo sono considerati un suo reddito.

5. Qualsiasi parte non utilizzata del contributo destinato a coprire i costi amministrativi può essere resa disponibile per coprire i costi operativi dell’impresa comune in questione.

6. Se un membro dell’impresa comune diverso dall’Unione non adempie i suoi impegni riguardo al suo contributo, il direttore esecutivo lo informa per iscritto e fissa un termine ragionevole entro il quale ovviare all’inadempienza. Se, allo scadere di tale termine, il membro diverso dall’Unione interessato resta comunque inadempiente, il direttore esecutivo informa la Commissione e, se del caso, gli Stati partecipanti, in vista dell’adozione di potenziali misure ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 8, e informa il membro interessato che è escluso dalle votazioni in seno al consiglio di direzione in linea con tale articolo.

7. Le risorse dell’impresa comune e le sue attività sono utilizzate per il conseguimento dei suoi obiettivi e il soddisfacimento dei suoi compiti.

8. L’impresa comune è proprietaria di tutti gli attivi da essa generati o ad essa ceduti per il conseguimento dei suoi obiettivi e il soddisfacimento dei suoi compiti.

9. Salvo in caso di scioglimento dell’impresa comune, le entrate in eccesso rispetto alle spese non sono corrisposte ai membri di tale impresa comune, salvo diversa decisione del consiglio di direzione.

Art. 29 Impegni finanziari

1. Gli impegni finanziari di un’impresa comune non superano l’importo delle risorse finanziarie disponibili o iscritte a bilancio dai suoi membri e partner contributori.

2. Gli impegni di bilancio delle imprese comuni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b), d) e h), possono essere ripartiti su frazioni annue. Fino al 31 dicembre 2024, l’importo cumulativo di tali impegni di bilancio in frazioni non supera il 50 % del contributo massimo dell’Unione di cui all’articolo 10. A partire dal gennaio 2025, almeno il 20 % del bilancio cumulativo degli anni residui non è coperto da frazioni annue.

Art. 30 Tutela degli interessi finanziari dei membri

1. L’impresa comune accorda al personale della Commissione e alle altre persone autorizzate dall’impresa comune corrispondente o dalla Commissione, nonché alla Corte dei conti, l’accesso ai propri siti e locali, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per effettuare gli audit.

2. L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio e dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a una convenzione, a una decisione o a un contratto finanziati a norma del presente regolamento.

3. La Procura europea (EPPO) ha il potere, conformemente al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, a indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 4 di tale regolamento.

4. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 3, le convenzioni, le decisioni e i contratti derivanti dall’attuazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, l’impresa comune corrispondente, la Corte dei conti, l’EPPO e l’OLAF a eseguire tali audit, verifiche sul posto e indagini nei limiti delle loro rispettive competenze.

5. Ciascuna impresa comune garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o commissionando adeguati controlli interni ed esterni.

6. Ciascuna impresa comune aderisce all’accordo inter istituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)(36). Ciascuna impresa comune adotta le misure necessarie per agevolare l’espletamento di indagini interne da parte dell’OLAF.

7. L’impresa comune concede a ciascuna corte dei conti nazionale, su richiesta, l’accesso a tutte le informazioni relative ai contributi nazionali del rispettivo Stato partecipante, anche in formato elettronico, necessarie per effettuare gli audit.

Art. 31 Audit ex post

Gli audit sulle spese per le azioni indirette sono effettuati conformemente all’articolo 53 del regolamento Orizzonte Europa nel contesto delle azioni indirette di Orizzonte Europa, in particolare in linea con la strategia di audit di cui all’articolo 53, paragrafo 2, di tale regolamento.

Art. 32 Audit interno

1. Il revisore contabile interno della Commissione esercita sulle imprese comuni le stesse competenze che esercita nei confronti della Commissione e si adopera per ridurre gli oneri amministrativi dell’impresa comune.

2. Il consiglio di direzione può istituire una struttura di audit interno conformemente alle regole finanziarie dell’impresa comune interessata.


Sezione 3
Disposizioni operative


Art. 33 Riservatezza

Fatti salvi gli articoli 34 e 36, ciascuna impresa comune garantisce la protezione delle informazioni sensibili la cui divulgazione al di fuori di istituzioni, organi ed organismi dell’Unione potrebbe pregiudicare gli interessi dei suoi membri o dei partecipanti alle attività della rispettiva impresa comune. Rientrano tra tali informazioni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, informazioni personali, commerciali, sensibili non classificate e classificate.

Art. 34 Trasparenza

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio si applica ai documenti in possesso di un’impresa comune.

Art. 35 Trattamento di dati personali

Qualora l’attuazione del presente regolamento richieda il trattamento di dati personali, questi ultimi sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art. 36 Accesso ai risultati e alle informazioni relative alle proposte

1. L’impresa comune fornisce alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione, nonché, se del caso, alle autorità degli Stati partecipanti, l’accesso a tutte le informazioni relative alle azioni indirette che finanzia. Tali informazioni comprendono i contributi e i risultati dei beneficiari che partecipano alle azioni indirette dell’impresa comune o qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria ai fini dell’elaborazione, dell’attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche o dei programmi dell’Unione o, se del caso, degli Stati partecipanti. Tali diritti di accesso sono limitati all’uso non commerciale e non competitivo e sono conformi alle norme applicabili in materia di riservatezza.

2. Ai fini dell’elaborazione, dell’attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche o dei programmi dell’Unione, l’impresa comune fornisce alla Commissione le informazioni incluse nelle proposte presentate. Ciò si applica, mutatis mutandis, agli Stati partecipanti, se del caso, per quanto riguarda le proposte che comprendono richiedenti stabiliti nel loro territorio, limitatamente all’uso non commerciale e non competitivo e conformemente alle norme applicabili in materia di riservatezza.


CAPO 5
Personale e responsabilità

Sezione 1
Personale, privilegi e immunità

Art. 37 Personale

1. Al personale delle imprese comuni si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, e le norme adottate di comune accordo dalle istituzioni dell’Unione per l’applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti.

2. Il numero degli effettivi è determinato nella tabella dell’organico di ciascuna impresa comune che indica il numero di posti temporanei per gruppo di funzioni e per grado e il numero di agenti contrattuali espresso in equivalenti a tempo pieno, in linea con il bilancio annuale dell’impresa comune.

3. Il personale dell’impresa comune è costituito da agenti temporanei e agenti contrattuali.

4. Tutte le spese di personale sono a carico dell’impresa comune.

Art. 38 Esperti nazionali distaccati e tirocinanti

1. Un’impresa comune può avvalersi di esperti nazionali distaccati e tirocinanti, i quali non sono direttamente alle sue dipendenze. Il numero degli esperti nazionali distaccati, espresso in equivalenti a tempo pieno, è sommato all’organico di cui all’articolo 37, paragrafo 2, sulla base del bilancio annuale dell’impresa comune interessata.

2. Il consiglio di direzione dell’impresa comune interessata adotta una decisione che stabilisce le norme per il distacco di esperti nazionali presso l’impresa comune corrispondente e per l’impiego di tirocinanti.

Art. 39 Privilegi e immunità

Alle imprese comuni e al loro personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, allegato al TUE e al TFUE.


Sezione 2
Responsabilità

Art. 40 Responsabilità delle imprese comuni

1. La responsabilità contrattuale di un’impresa comune è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile alla convenzione, alla decisione o al contratto in questione.

2. In materia di responsabilità extracontrattuale, un’impresa comune risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dal proprio personale nell’esercizio delle sue funzioni.

3. Qualsiasi pagamento effettuato da un’impresa comune destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché i costi e le spese sostenuti in relazione ad essa, è considerato come spesa dell’impresa comune ed è coperto dalle sue risorse.

4. Solo le imprese comuni rispondono delle proprie obbligazioni.

Art. 41 Responsabilità dei membri e assicurazioni

1. La responsabilità finanziaria dei membri di un’impresa comune per i debiti contratti da quest’ultima è limitata ai rispettivi contributi finanziari versati all’impresa comune.

2. Le imprese comuni sottoscrivono le idonee assicurazioni e le mantengono in vigore.

Art. 42 Conflitto di interessi

1. L’impresa comune, i suoi organi e il suo personale evitano ogni conflitto di interessi nello svolgimento delle loro attività.

2. Il consiglio di direzione adotta norme per prevenire, evitare e gestire i conflitti di interesse che riguardino il personale dell’impresa comune, i membri e le altre persone che fanno parte del consiglio di direzione e degli altri organi o gruppi dell’impresa comune, in conformità delle regole finanziarie dell’impresa comune e dello statuto del personale in relazione a quest’ultimo.


CAPO 6
Risoluzione di controversie

Art. 43 Competenza giurisdizionale della Corte di giustizia e diritto applicabile

1. La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi:

a) a norma delle clausole compromissorie contenute nelle convenzioni o nei contratti conclusi da un’impresa comune o in sue decisioni;

b) sulle controversie relative al risarcimento dei danni causati dal personale dell’impresa comune nell’esercizio delle sue funzioni;

c) sulle controversie tra l’impresa comune e il suo personale, nei limiti e alle condizioni fissati dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea.

2. Per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da altri atti giuridici dell’Unione, si applica il diritto dello Stato in cui ha sede l’impresa comune.

Art. 44 Denunce al Mediatore

Le decisioni adottate da un’impresa comune nell’attuazione del presente regolamento possono essere oggetto di una denuncia al Mediatore a norma dell’articolo 228 TFUE.

CAPO 7
Scioglimento

Art. 45 Scioglimento

1. Le imprese comuni sono sciolte alla scadenza del periodo stabilito all’articolo 3.

2. Oltre a quanto disposto al paragrafo 1, la procedura di scioglimento di un’impresa comune è avviata automaticamente nel caso in cui l’Unione o tutti i membri diversi dall’Unione si ritirino dall’impresa comune.

3. Ai fini della procedura di scioglimento di un’impresa comune, il consiglio di direzione nomina uno o più liquidatori, che si attengono alle decisioni del consiglio di direzione.

4. Durante la procedura di scioglimento gli attivi dell’impresa comune sono impiegati per coprire le passività e le spese relative allo scioglimento. Eventuali eccedenze sono distribuite fra i membri dell’impresa comune esistenti al momento dello scioglimento, proporzionalmente al loro contributo finanziario all’impresa comune stessa. Qualsiasi

5. È istituita una procedura ad hoc per garantire l’adeguata gestione di tutte le convenzioni stipulate o le decisioni adottate dall’impresa comune in scioglimento, nonché di tutti i contratti di appalto la cui durata è superiore a quella dell’impresa comune.


PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI SPECIFICHE DELLE SINGOLE IMPRESE COMUNI

TITOLO I
IMPRESA COMUNE «EUROPA BIOCIRCOLARE»

Art. 46 Obiettivi aggiuntivi dell’impresa comune «Europa biocircolare»

1. Oltre agli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5, l’impresa comune «Europa biocircolare» persegue i seguenti obiettivi generali:

a) accelerare il processo di innovazione e lo sviluppo di soluzioni bioinnovative;

b) accelerare la diffusione di mercato delle soluzioni bioinnovative e mature esistenti;

c) garantire un livello elevato di prestazioni ambientali dei sistemi bioindustriali.

2. L’impresa comune «Europa biocircolare» persegue inoltre i seguenti obiettivi specifici:

a) aumentare l’intensità delle attività interdisciplinari di ricerca e innovazione per cogliere i benefici del progresso nelle scienze della vita e in altre discipline scientifiche per lo sviluppo e la dimostrazione di biosoluzioni sostenibili;

b) aumentare e integrare la capacità di ricerca e innovazione dei portatori di interessi in tutta l’Unione al fine di sfruttare il potenziale della bioeconomia locale, anche nelle regioni con capacità non sufficientemente sviluppate;

c) aumentare la capacità di ricerca e innovazione per affrontare le sfide ambientali e lo sviluppo di bioinnovazioni maggiormente sostenibili, garantendo che le questioni di sostenibilità e le prestazioni ambientali siano integrate lungo l’intera catena dell’innovazione e nelle future soluzioni innovative;

d) rafforzare l’integrazione di ricerca e innovazione con base biologica nella bioindustria dell’Unione e aumentare il coinvolgimento dei soggetti attivi nella R&I, fra cui i fornitori di materie prime, nelle catene del valore a base biologica;

e) ridurre il rischio legato a investimenti in ricerca e innovazione in imprese e progetti in ambito biologico;

f) garantire che la circolarità e le considerazioni ambientali, compresi i contributi agli obiettivi di neutralità climatica e inquinamento zero, siano prese in considerazione nello sviluppo e nell’attuazione di progetti di ricerca e innovazione in ambito biologico e facilitino la loro accettazione da parte della società.

Art. 47 Compiti aggiuntivi dell’impresa comune «Europa biocircolare»

Oltre a quelli di cui all’articolo 5, l’impresa comune «Europa biocircolare» svolge i seguenti compiti:

a) garantire che i suoi obiettivi siano conseguiti attraverso la programmazione delle attività di ricerca e innovazione dei partner pubblici e privati;

b) mobilitare finanziamenti pubblici e privati per le proprie attività di ricerca e innovazione;

c) sostenere progetti di ricerca e innovazione multidisciplinari ad alto impatto che potenziano la bioinnovazione industriale per conseguire i propri obiettivi;

d) intensificare le proprie attività di ricerca e innovazione lungo l’intera catena dell’innovazione, dai livelli di maturità tecnologica bassi fino a quelli elevati;

e) mobilitare e integrare gli sforzi di soggetti attivi nella ricerca e nell’innovazione, fra cui fornitori di materie prime, in zone e regioni rurali, costiere e urbane con un potenziale non sfruttato per lo sviluppo di catene del valore a base biologica ai fini di una cooperazione alle attività del progetto;

f) garantire che le attività di ricerca e innovazione nel proprio ambito si concentrino su questioni di interesse pubblico, in particolare sulle prestazioni ambientali e climatiche della bioindustria, in termini tanto di comprensione dei problemi pertinenti quanto di sviluppo di soluzioni per gli stessi;

g) promuovere la comunicazione e la collaborazione tra i soggetti attivi nella ricerca e nell’innovazione e i portatori di interessi industriali nel proprio ambito al fine di contribuire alla sensibilizzazione in merito a conoscenze e tecnologie in rapida evoluzione, facilitare la collaborazione interdisciplinare e intersettoriale così come la diffusione di mercato di soluzioni bioinnovative;

h) mobilitare le autorità nazionali e regionali che sono in grado di creare condizioni più favorevoli per la diffusione di mercato delle bioinnovazioni;

i) sostenere la riflessione ai fini dello sviluppo di norme volte ad agevolare la diffusione di mercato delle bioinnovazioni;

j) stabilire criteri di sostenibilità e parametri di riferimento per le prestazioni scientificamente affidabili, applicarli e monitorarli in tutte le proprie attività di ricerca e innovazione e promuoverli oltre l’iniziativa concernente la bioindustria;

k) comunicare e promuovere soluzioni bioinnovative presso i responsabili delle politiche, l’industria, le organizzazioni non governative (ONG), la società civile e i consumatori in generale.

Art. 48 Membri

I membri dell’impresa comune «Europa biocircolare» sono:

a) l’Unione, rappresentata dalla Commissione;

b) il consorzio di bioindustrie, un’organizzazione senza scopo di lucro di diritto belga, previa notifica della sua decisione di aderire all’impresa comune «Europa biocircolare» mediante una lettera di impegno che non preveda condizioni per l’adesione diverse da quelle stabilite nel presente regolamento;

c) i membri associati selezionati ai sensi dell’articolo 7, previa decisione del consiglio di direzione.

Art. 49 Contributo finanziario dell’Unione

Il contributo finanziario dell’Unione erogato all’impresa comune «Europa biocircolare», compresi gli stanziamenti SEE, destinato a coprire i costi amministrativi e operativi è pari a massimo 1 000 000 000 EUR, di cui fino a 23 500 000 EUR per i costi amministrativi.

Art. 50 Contributi di membri diversi dall’Unione

I membri dell’impresa comune «Europa biocircolare» diversi dall’Unione effettuano o predispongono per le loro entità costitutive o affiliate un contributo complessivo pari ad almeno 1 000 000 000 EUR, di cui fino a 23 500 000 EUR per i costi amministrativi, nel corso del periodo di cui all’articolo 3.

Art. 51 Ambito di applicazione delle attività aggiuntive

1. Fermo restando il potere decisionale del consiglio di direzione in merito al piano delle attività aggiuntive ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera n), e nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, punti 9 e 10, il consorzio di bioindustrie o le sue entità costitutive o affiliate formulano ogni anno una proposta per le attività aggiuntive. Le attività aggiuntive sono quelle direttamente collegate ai progetti e alle attività dell’impresa comune «Europa biocircolare», tra cui in particolare:

a) investimenti in nuove strutture che dimostrano una catena del valore nuova, compresi investimenti in attrezzature durevoli, strumenti e relative infrastrutture, in particolare per quanto concerne la diffusione regionale e la verifica della sua sostenibilità;

b) investimenti in un nuovo impianto di produzione innovativo e sostenibile o in un progetto faro;

c) investimenti in una nuova infrastruttura di ricerca e innovazione e giustificata, comprese strutture, strumenti, attrezzature durevoli o impianti pilota (centri di ricerca);

d) attività di standardizzazione;

e) attività di comunicazione, diffusione e sensibilizzazione.

2. Sono investimenti direttamente legati ai progetti in particolare:

a) investimenti non ammissibili necessari per l’attuazione di un progetto dell’impresa comune «Europa biocircolare» nel corso della durata di tale progetto;

b) investimenti effettuati in parallelo a un progetto dell’impresa comune «Europa biocircolare», integrando i risultati del progetto e portandolo a un livello superiore di maturità tecnologica;

c) investimenti necessari per la diffusione dei risultati di un progetto dell’impresa comune «Europa biocircolare» dopo la chiusura del progetto fino allo scioglimento di tale impresa comune. In casi giustificati, può essere preso in considerazione un investimento relativo alla diffusione dei risultati di progetti dell’iniziativa precedente (impresa comune «Bioindustrie»).

Art. 52 Organi dell’impresa comune «Europa biocircolare»

Gli organi dell’impresa comune «Europa biocircolare» sono:

a) il consiglio di direzione;

b) il direttore esecutivo;

c) il gruppo di rappresentanti degli Stati;

d) il comitato scientifico;

e) i gruppi di diffusione.

Art. 53 Composizione del consiglio di direzione

Il consiglio di direzione è composto come segue:

a) cinque rappresentanti della Commissione a nome dell’Unione; e

b) cinque rappresentanti dei membri diversi dall’Unione, almeno uno dei quali dovrebbe rappresentare le piccole e medie imprese.

Art 54 Funzionamento del consiglio di direzione

1. I membri diversi dall’Unione detengono collettivamente diritti di voto corrispondenti al 50 %.

2. In deroga all’articolo 16, paragrafo 4, il consiglio di direzione elegge il proprio presidente per un mandato di due anni.

3. Il consiglio di direzione tiene riunioni ordinarie quattro volte l’anno.

4. Oltre alle riunioni di cui al paragrafo 2, il consiglio di direzione convoca anche una riunione strategica almeno una volta l’anno con l’obiettivo primario di individuare le sfide e le opportunità per le bioindustrie sostenibili e per fornire ulteriori orientamenti strategici per l’impresa comune «Europa biocircolare».

5. A tale riunione strategica sono invitati a partecipare altri amministratori delegati o funzionari con potere decisionale delle principali bioimprese europee nonché la Commissione.

Art. 55 Il comitato scientifico

1. Il comitato scientifico è l’organo consultivo scientifico dell’impresa comune «Europa biocircolare» di cui all’articolo 21, paragrafo 1.

2. Il comitato scientifico è composto da un massimo di 15 membri permanenti.

3. Il presidente del comitato scientifico è eletto per un mandato di due anni.

4. Il comitato scientifico istituisce una task force composta da esperti aventi profili adeguati per contribuire a garantire un’attenzione sufficiente su tutti gli aspetti di sostenibilità del programma di lavoro. Ove possibile, la consulenza del comitato scientifico sul programma di lavoro include aspetti relativi alla circolarità, alla sostenibilità ambientale, alla conservazione e al miglioramento della biodiversità, nonché ad aspetti più ampi della sostenibilità dei sistemi biologici e delle catene del valore connesse.

Art. 56 I gruppi di diffusione

1. Uno o più gruppi di diffusione sono istituiti ai sensi dell’articolo 22. I gruppi di diffusione hanno il ruolo di fornire consulenza al consiglio di direzione su questioni critiche per la diffusione di mercato della bioinnovazione nonché di promuovere la diffusione di biosoluzioni sostenibili circolari.

2. La composizione dei gruppi di diffusione garantisce un orientamento tematico adeguato e la rappresentatività di un’ampia gamma di portatori di interessi delle bioinnovazioni. Qualsiasi portatore di interessi diverso dai membri del consorzio di bioindustrie, dalle loro entità costitutive o affiliate può esprimere il proprio interesse a diventare membro di un gruppo di diffusione. Il consiglio di direzione stabilisce le dimensioni e la composizione previste dei gruppi di diffusione, la durata dei mandati e la possibilità di rinnovo dei suoi membri e ne seleziona i membri.

3. I gruppi di diffusione si riuniscono almeno una volta l’anno. In occasione della loro prima riunione, i gruppi di diffusione adottano il loro regolamento interno. Tale regolamento interno è approvato dal consiglio di direzione. Su richiesta del consiglio di direzione, del presidente del pertinente gruppo di diffusione o della maggioranza dei suoi membri, sono convocate riunioni straordinarie dei gruppi di diffusione.

4. I gruppi di diffusione eleggono un presidente e un vicepresidente per ciascun orientamento tematico, per un periodo di due anni. Il presidente coordina le attività e rappresenta il gruppo di diffusione. Il presidente può essere invitato in veste di osservatore a riunioni del comitato scientifico e del gruppo di rappresentanti degli Stati.

5. I gruppi di diffusione forniscono raccomandazioni su questioni concernenti la diffusione della bioinnovazione su richiesta del consiglio di direzione. I gruppi di diffusione possono inoltre inviare raccomandazioni al consiglio di direzione in qualsiasi momento di propria iniziativa.


TITOLO II
IMPRESA COMUNE «AVIAZIONE PULITA»

Art. 57 Obiettivi aggiuntivi dell’impresa comune «Aviazione pulita»

1. Oltre agli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5, l’impresa comune «Aviazione pulita» persegue i seguenti obiettivi generali:

a) contribuire a ridurre l’impronta ecologica del trasporto aereo accelerando lo sviluppo di tecnologie di trasporto aereo climaticamente neutre da diffondere il più rapidamente possibile, contribuendo quindi in modo significativo al conseguimento degli obiettivi generali del Green Deal europeo, in particolare in relazione alla riduzione in tutta l’Unione delle emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, e un percorso verso il conseguimento della neutralità climatica al più tardi entro il 2050;

b) assicurare che le attività di ricerca e innovazione nel settore aeronautico, con particolare attenzione alle iniziative tecnologiche pionieristiche, contribuiscano alla competitività sostenibile globale dell’industria aeronautica dell’Unione e garantire che le tecnologie di trasporto aereo climaticamente neutre soddisfino i pertinenti requisiti in materia di sicurezza e di security nell’aviazione e che quello aereo rimanga un mezzo sicuro, affidabile, efficace in termini di costi ed efficace per il trasporto passeggeri e merci;

c) promuovere la capacità di ricerca e innovazione nel settore europeo dell’aviazione.

2. L’impresa comune «Aviazione pulita» persegue inoltre i seguenti obiettivi specifici:

a) integrare e dimostrare innovazioni dirompenti in termini di tecnologie aeronautiche capaci di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di non meno del 30 % entro il 2030, rispetto alla tecnologia avanzate del 2020 preparando la strada verso un trasporto aereo climaticamente neutro entro il 2050;

b) assicurare che la maturità tecnologica e quella industriale potenziale delle innovazioni sia in grado di sostenere l’immissione sul mercato di prodotti e servizi nuovi dirompenti entro il 2035, con l’obiettivo di sostituire il 75 % della flotta operativa entro il 2050 e sviluppare un sistema di trasporto aereo europeo innovativo, affidabile, sicuro ed efficace in termini di costi, capace di conseguire l’obiettivo della neutralità climatica al più tardi entro il 2050;

c) espandere e promuovere l’integrazione delle catene del valore delle innovazioni e della ricerca nel settore dell’aviazione climaticamente neutra, compresi il mondo accademico, le organizzazioni di ricerca, l’industria e le PMI, anche traendo vantaggio dallo sfruttamento di sinergie con altri programmi nazionali ed europei connessi e sostenendo la diffusione di competenze relative al settore lungo la catena del valore.

Art. 58 Obiettivi aggiuntivi dell’impresa comune «Aviazione pulita»

Oltre a quelli di cui all’articolo 5, l’impresa comune «Aviazione pulita» svolge i seguenti compiti:

a) pubblicare sul proprio sito web e su quelli pertinenti della Commissione tutte le informazioni necessarie per la preparazione e la presentazione delle proposte in risposta a inviti aperti dell’impresa comune «Aviazione pulita»;

b) monitorare e valutare il progresso tecnologico verso il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 57;

c) facilitare il pieno accesso ai dati e alle informazioni ai fini del monitoraggio indipendente dell’impatto delle attività di ricerca e innovazione nel settore dell’aviazione svolte sotto la supervisione della Commissione;

d) assistere la Commissione, su richiesta di quest’ultima, nell’istituzione e nel coordinamento dello sviluppo di regolamenti e norme che sostengano la diffusione di mercato di soluzioni per l’aviazione pulita, in particolare conducendo studi, simulazioni e fornendo consulenza tecnica, tenendo conto della necessità di rimuovere gli ostacoli all’ingresso nel mercato.

Art. 59 Membri

1. I membri dell’impresa comune «Aviazione pulita» sono:

a) l’Unione, rappresentata dalla Commissione;

b) i membri fondatori elencati nell’allegato I, previa notifica della loro decisione di aderire all’impresa comune «Aviazione pulita» mediante una lettera di impegno che non preveda condizioni per la loro adesione diverse da quelle stabilite nel presente regolamento;

c) i membri associati da selezionare ai sensi dell’articolo 7 previa decisione del consiglio di direzione.

2. In aggiunta all’articolo 7, paragrafo 1, durante i primi sei mesi successivi alla costituzione dell’impresa comune «Aviazione pulita», il consiglio di direzione può selezionare membri associati da un elenco redatto dopo un invito aperto a manifestare interesse pubblicato dalla Commissione prima di tale costituzione. Le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, si applicano mutatis mutandis.

Art. 60 Contributo finanziario dell’Unione

Il contributo finanziario dell’Unione erogato all’impresa comune «Aviazione pulita», compresi gli stanziamenti SEE, destinato a coprire i costi amministrativi e quelli operativi è pari a un massimo di1 700 000 000 EUR, di cui fino a 39 223 000 EUR per i costi amministrativi.

Art. 61 Contributi di membri diversi dall’Unione

I membri dell’impresa comune «Aviazione pulita» diversi dall’Unione effettuano o predispongono per le loro entità costitutive o affiliate un contributo complessivo pari ad almeno 2 400 000 000 EUR, di cui fino a 39 223 000 EUR per i costi amministrativi, nel corso del periodo di cui all’articolo 3.

Art. 62 Ambito di applicazione delle attività aggiuntive

1. Ai fini dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), tra le attività aggiuntive possono figurare:

a) attività coperte dalle azioni indirette dell’impresa comune «Aviazione pulita» ma non finanziate da tali azioni indirette;

b) attività direttamente collegate al programma di lavoro dell’impresa comune «Aviazione pulita»;

c) le attività di ricerca e innovazione basate su attività finanziate dall’impresa comune «Aviazione pulita» o dall’iniziativa precedente;

d) le attività di ricerca e innovazione di progetti aventi un legame evidente con l’agenda strategica di ricerca e innovazione e cofinanziati nel quadro dei programmi nazionali o regionali all’interno dell’Unione;

e) progetti privati di ricerca e innovazione che integrano i progetti sull’agenda strategica di ricerca e innovazione nonché attività che contribuiscono alla diffusione di competenze specifiche del settore lungo la catena del valore;

f) attività che portano alla diffusione o all’adozione di risultati di progetti di iniziative precedenti dell’impresa comune «Aviazione pulita» o di entrambe tali attività che non hanno ricevuto alcun finanziamento dell’Unione;

g) attività europee di standardizzazione e certificazione relative a soluzioni per l’aviazione pulita derivanti da progetti dell’impresa comune «Aviazione pulita» o da sue iniziative precedenti.

2. Le attività aggiuntive prevedono risultati tangibili chiaramente definiti.

Art. 63 Organi dell’impresa comune «Aviazione pulita»

Gli organi dell’impresa comune «Aviazione pulita» sono:

a) il consiglio di direzione;

b) il direttore esecutivo;

c) il gruppo di rappresentanti degli Stati;

d) il comitato tecnico;

e) l’organo consultivo scientifico per l’aviazione pulita europea.

Art. 64 Composizione del consiglio di direzione

Il consiglio di direzione è composto come segue:

a) due rappresentanti della Commissione a nome dell’Unione;

b) quindici rappresentanti dei membri diversi dall’Unione scelti da e tra i membri fondatori e i membri associati, garantendo una rappresentanza equilibrata della catena del valore del settore dell’aeronautica quali integratori di aeromobili, fabbricanti di motori e fabbricanti di apparecchiature. Il consiglio di direzione stabilisce nel proprio regolamento interno un meccanismo di rotazione per l’allocazione dei seggi ai membri diversi dall’Unione tenendo conto dell’equilibrio di genere. I rappresentanti selezionati comprendono almeno un rappresentante delle PMI europee, almeno due rappresentanti delle organizzazioni di ricerca e almeno un rappresentante degli istituti di istruzione superiore.

Art. 65 Funzionamento del consiglio di direzione

1. I membri diversi dall’Unione detengono collettivamente diritti di voto corrispondenti al 50 %.

2. In deroga all’articolo 16, paragrafo 4, il consiglio di direzione è presieduto dalla Commissione a nome dell’Unione e copresieduto da un rappresentante dei membri diversi dall’Unione.

3. I presidenti dell’organo consultivo scientifico per l’aviazione pulita europea, del comitato tecnico e del gruppo di rappresentanti degli Stati e un rappresentante dell’AESA partecipano alle riunioni del consiglio di direzione in veste di osservatori.

4. Il consiglio di direzione garantisce un collegamento diretto e il coordinamento tra le attività del gruppo di rappresentanti degli Stati o di altri organi consultivi. A tal fine il consiglio di direzione può delegare altresì un membro a seguire le attività di tali organi.

Art. 66 Compiti aggiuntivi del consiglio di direzione

1. Oltre a quelli di cui all’articolo 17, il consiglio di direzione dell’impresa comune «Aviazione pulita» anche i seguenti compiti:

a) sorvegliare la rilevanza per l’aviazione pulita delle strategie per attività aggiuntive dei membri diversi dall’Unione;

b) promuovere la diffusione di mercato di tecnologie e soluzioni per contribuire al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo nonché degli obiettivi specifici dell’impresa comune di cui all’articolo 57;

c) perseguire sinergie tra le attività di ricerca e dimostrazione a livello regionale, nazionale o di Unione che riguardano l’agenda strategica di ricerca e innovazione e il programma di lavoro dell’impresa comune «Aviazione pulita»;

d) supervisionare la sorveglianza del programma e la valutazione dei progressi rispetto agli indicatori di impatto e agli obiettivi specifici dell’impresa comune «Aviazione pulita» di cui all’articolo 57, paragrafo 2;

e) assicurare la direzione continua e la gestione della transizione delle priorità tecniche e delle attività di ricerca e innovazione del programma Clean Sky 2 fino al loro completamento, in linea con gli obiettivi dell’impresa comune «Aviazione pulita» e garantire, se del caso, il trasferimento dei risultati al programma Aviazione pulita.

2. Il consiglio di direzione valuta e decide in relazione all’attuazione del programma e al conseguimento di risultati in merito agli obiettivi dell’impresa comune «Aviazione pulita», nonché in merito a quanto segue:

a) la pianificazione strategica pluriennale degli inviti relativi a «Aviazione pulita» e il loro allineamento rispetto agli obiettivi di Orizzonte Europa e ai relativi programmi di lavoro nonché alle priorità tecniche e alle azioni di ricerca;

b) le revisioni o l’ottimizzazione dell’ambito tecnico di applicazione del programma per allineare il programma di lavoro e gli obiettivi dell’impresa comune «Aviazione pulita» con i programmi di lavoro relativi ad altri partenariati europei e ad Orizzonte Europa nel suo complesso;

c) le raccomandazioni degli organi consultivi e le azioni specifiche di cui all’articolo 58 destinate ad aumentare la penetrazione del mercato e l’impatto delle soluzioni dell’aviazione pulita in linea con il Green Deal europeo e le relative azioni politiche per migliorarlo.

Art. 67 Compiti aggiuntivi del direttore esecutivo

Oltre a quelli di cui all’articolo 19, il direttore esecutivo dell’impresa comune «Aviazione pulita» svolge i seguenti compiti:

a) intraprendere azioni adeguate per gestire le interazioni tra i progetti sostenuti dall’impresa comune, evitando indebite sovrapposizioni tra di loro e favorendo sinergie nell’intero programma;

b) garantire il rispetto dei termini per la trasmissione delle informazioni necessarie ai vari organi dell’impresa comune «Aviazione pulita»;

c) agevolare il coordinamento da parte della Commissione, in linea con il parere degli organi consultivi, tra le attività dell’impresa comune «Aviazione pulita» e le attività di ricerca e innovazione pertinenti nel contesto di Orizzonte Europa al fine di evitare sovrapposizioni e promuovere sinergie;

d) garantire che l’impresa comune faciliti il pieno accesso ai dati e alle informazioni per il monitoraggio indipendente dell’impatto delle attività di ricerca e innovazione nel settore dell’aviazione svolte sotto la supervisione diretta della Commissione, nonché intraprendere qualsiasi azione adeguata necessaria per garantire l’indipendenza di tale processo dall’impresa comune «Aviazione pulita» stessa, ad esempio mediante appalti pubblici, valutazioni indipendenti, riesami o analisi ad hoc. La relazione di sorveglianza e valutazione del programma è presentata al consiglio di direzione una volta l’anno;

e) fornire assistenza agli adattamenti da parte del consiglio di direzione del contenuto tecnico e delle dotazioni di bilancio del programma di lavoro durante l’attuazione dell’agenda strategica di ricerca e innovazione al fine di massimizzare i risultati dell’impresa comune «Aviazione pulita».

Art. 68 Il gruppo di rappresentanti degli Stati

1. Il gruppo di rappresentanti degli Stati tiene riunioni di coordinamento con il gruppo di rappresentanti degli Stati di altre imprese comuni pertinenti quali quello dell’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3», almeno due volte l’anno, allo scopo di creare un’interfaccia tra le autorità nazionali e regionali e l’impresa comune «Aviazione pulita» nonché di fornire consulenza all’impresa comune «Aviazione pulita» su tale base.

2. In aggiunta a quanto disposto dall’articolo 20, il gruppo di rappresentanti degli Stati ha anche i seguenti compiti aggiuntivi:

a) proporre misure per migliorare la complementarità tra le azioni di ricerca e innovazione dell’impresa comune «Aviazione pulita» e i programmi di ricerca nazionali che contribuiscono agli obiettivi dell’agenda strategica di ricerca e innovazione, così come con iniziative e progetti internazionali nonché nazionali di altro tipo;

b) promuovere misure specifiche a livello nazionale o regionale che mirino ad aumentare il coinvolgimento delle PMI nella ricerca e nell’innovazione dell’impresa comune «Aviazione pulita», anche attraverso eventi di diffusione, seminari tecnici e comunicazioni dedicati e qualsiasi altra azione che miri a promuovere la cooperazione e la diffusione delle tecnologie aeronautiche;

c) promuovere gli investimenti nella ricerca e nell’innovazione dai fondi della politica di coesione quali i fondi europei di sviluppo regionale, i fondi sociali europei, i fondi per una transizione giusta e i fondi di Next Generation EU nel contesto dell’impresa comune «Aviazione pulita».

Art. 69 Il comitato tecnico

1. Il comitato tecnico è composto come segue:

a) fino a quattro rappresentanti della Commissione e di organi dell’Unione, secondo quanto deciso dai rappresentanti dell’Unione in seno al consiglio di direzione;

b) un rappresentante di ciascun membro diverso dall’Unione;

c) un rappresentante dell’AES.

2. Il comitato tecnico è copresieduto da un rappresentante dei membri fondatori, a rotazione biennale, e dalla Commissione. Riferisce al consiglio di direzione e il suo segretariato è messo a disposizione dall’impresa comune «Aviazione pulita».

3. Il direttore esecutivo è un osservatore permanente in seno al comitato tecnico. I rappresentanti del gruppo di rappresentanti degli Stati e dell’organo consultivo scientifico per l’aviazione pulita europea possono partecipare in qualità di osservatori su invito del presidente o su loro richiesta, nel qual caso la loro presenza è soggetta all’accordo del presidente e dei rappresentanti dell’impresa comune.

4. Il comitato tecnico propone il proprio regolamento interno e lo sottopone all’adozione da parte del consiglio di direzione.

5. Il comitato tecnico sviluppa e gestisce la strategia e la tabella di marcia tecnologica del programma. Propone e prepara per l’adozione da parte del consiglio di direzione, se del caso, l’ambito di applicazione e la programmazione delle azioni di ricerca, la strategia tecnica e la tabella di marcia generale della ricerca dell’impresa comune «Aviazione pulita». Un membro del consiglio di direzione può essere delegato a seguirne le attività.

6. Il comitato tecnico svolge i seguenti compiti:

a) preparare proposte per la modifica dell’agenda strategica di ricerca e innovazione, secondo quanto necessario, per la deliberazione e la decisione finale da parte del consiglio di direzione;

b) preparare proposte per le priorità tecniche e le azioni di ricerca da includere nel programma di lavoro e i temi di ricerca per gli inviti aperti a presentare proposte;

c) fornire informazioni su azioni di ricerca pianificate o in corso a livello nazionale, regionale o di altri paesi non UE, nonché formulare raccomandazioni sulle azioni necessarie per massimizzare le possibili sinergie del programma dell’impresa comune «Aviazione pulita»;

d) proporre per la deliberazione e la decisione finale da parte del consiglio di direzione le revisioni o l’ottimizzazione dell’ambito tecnico di applicazione del programma al fine di allineare il programma di lavoro e gli obiettivi dell’impresa comune «Aviazione pulita» con i programmi di lavoro relativi ad altri partenariati europei e ad Orizzonte Europa nel suo complesso, come specificato nell’agenda strategica di ricerca e innovazione;

e) formulare raccomandazioni sulla massimizzazione dell’impatto in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo e la potenziale diffusione di mercato dei risultati del programma derivanti dalle azioni indirette finanziate dall’impresa comune.

Art. 70 L’organo consultivo scientifico per l’aviazione pulita europea

1. L’organo consultivo scientifico per l’aviazione pulita europea è l’organo consultivo scientifico dell’impresa comune «Aviazione pulita» istituito a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 21, paragrafo 4.

2. L’organo consultivo scientifico per l’aviazione pulita europea non può avere più di 15 membri permanenti, i quali non possono essere membri di nessun altro organo dell’impresa comune in questione.

3. Il presidente dell’organo consultivo scientifico per l’aviazione pulita europea è eletto per un mandato di due anni.

4. Un rappresentante dell’AESA è membro permanente dell’organo consultivo scientifico per l’aviazione pulita europea.

5. Nello svolgimento dei suoi compiti, l’organo consultivo scientifico per l’aviazione pulita europea coopera con i consessi pertinenti dei portatori di interessi dell’aviazione europea, come il Consiglio consultivo per la ricerca aeronautica in Europa (ACARE).

6. A norma dell’articolo 21, paragrafo 7, lettera f), l’organismo consultivo scientifico per l’aviazione pulita europea tiene riunioni di coordinamento con gli organi consultivi di altre imprese comuni pertinenti quale quello dell’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3», con l’obiettivo di promuovere sinergie e cooperazione tra le iniziative pertinenti di ricerca e innovazione dell’Unione nel settore dell’aviazione nonché di fornire consulenza in tal senso all’impresa comune «Aviazione pulita» su tale base.

7. L’organo consultivo scientifico per l’aviazione pulita europea fornisce inoltre consulenza e sostegno alla Commissione e all’impresa comune «Aviazione pulita» sulle iniziative che promuovono la ricerca nel settore dell’aviazione nei sistemi di istruzione europei e fornisce raccomandazioni sullo sviluppo di capacità e competenze aeronautiche nonché sui programmi di formazione aggiornati di ingegneria aeronautica.

Art. 71 Certificazione di nuove tecnologie

1. L’AESA può essere invitata da richiedenti, beneficiari o dal direttore esecutivo a fornire consulenza su singoli progetti e attività dimostrative su questioni relative alla conformità con la sicurezza aerea, l’interoperabilità e gli standard ambientali, al fine di garantire che essi portino a uno sviluppo tempestivo di norme, capacità di collaudo e requisiti normativi pertinenti per lo sviluppo di prodotti e la diffusione di nuove tecnologie.

2. Le attività di certificazione e i servizi forniti sono soggetti alle disposizioni in materia di diritti ed oneri di cui al regolamento (UE) 2018/1139.

Art. 72 Deroga alle norme di partecipazione

Laddove sia debitamente giustificato nella descrizione di temi pertinenti nel programma di lavoro, un unico soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato o consorzi che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento Orizzonte Europa sono ammessi a partecipare ad azioni indirette finanziate dall’impresa comune «Aviazione pulita».


TITOLO III
IMPRESA COMUNE «IDROGENO PULITO»

Art. 73 Obiettivi aggiuntivi dell’impresa comune «Idrogeno pulito»

1. Oltre agli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5, l’impresa comune «Idrogeno pulito» persegue i seguenti obiettivi generali:

a) contribuire agli obiettivi fissati nella comunicazione della Commissione del 17 settembre 2020 «Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l’Europa: investire in un futuro a impatto climatico zero nell’interesse dei cittadini», nel Green Deal europeo e nella normativa europea sul clima, aumentando l’ambizione dell’Unione in merito alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra quanto meno del 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030 e giungere alla neutralità climatica al più tardi entro il 2050;

b) contribuire all’attuazione della strategia per l’idrogeno per un’Europa climaticamente neutra della Commissione del 2020;

c) rafforzare la competitività della catena del valore dell’idrogeno pulito dell’Unione al fine di sostenere, in particolare, le PMI accelerando l’ingresso sul mercato di soluzioni pulite competitive e innovative;

d) stimolare la ricerca e l’innovazione in materia di produzione, distribuzione, stoccaggio e applicazioni d’uso finale dell’idrogeno pulito.

2. L’impresa comune «Idrogeno pulito» persegue inoltre i seguenti obiettivi specifici:

a) migliorare, attraverso la ricerca e l’innovazione, incluse le attività relative a livelli inferiori di maturità tecnologica, l’efficacia in termini di costi, l’efficienza, l’affidabilità, la quantità e la qualità delle soluzioni a idrogeno pulito, compresi la produzione, la distribuzione, lo stoccaggio e gli usi finali, sviluppate nell’Unione;

b) rafforzare la conoscenza e la capacità degli operatori scientifici e industriali lungo la catena del valore dell’idrogeno dell’Unione, sostenendo al contempo la diffusione di competenze relative al settore;

c) effettuare dimostrazioni di soluzioni a idrogeno pulito in vista della diffusione a livello locale, regionale e di Unione, al fine di coinvolgere i portatori di interessi in tutti gli Stati membri e affrontare la produzione da fonti rinnovabili, la distribuzione, lo stoccaggio e l’uso per i trasporti e le industrie ad alta intensità energetica, nonché altre applicazioni;

d) aumentare la consapevolezza, l’accettazione e l’adozione da parte del settore pubblico e di quello privato di soluzioni a idrogeno pulito, in particolare attraverso la cooperazione con altri partenariati europei nel contesto di Orizzonte Europa.

Art. 74 Compiti aggiuntivi dell’impresa comune «Idrogeno pulito»

Oltre a quelli di cui all’articolo 5, l’impresa comune «Idrogeno pulito» svolge i seguenti compiti:

a) valutare e monitorare il progresso tecnologico e gli ostacoli tecnologici, economici e sociali all’ingresso nel mercato, anche nei mercati emergenti dell’idrogeno;

b) nonostante le prerogative strategiche della Commissione, sotto la guida e la supervisione strategiche di quest’ultima, contribuire allo sviluppo di regolamenti e norme con l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli all’ingresso nel mercato e di sostenere l’intercambiabilità, l’interoperabilità e il commercio nel mercato interno e a livello globale;

c) sostenere la Commissione, anche mediante competenze tecniche, nelle sue iniziative internazionali sulla strategia per l’idrogeno, come il partenariato internazionale per l’economia dell’idrogeno (International Partnership on the Hydrogen Economy, IPHE), Mission Innovation e l’iniziativa sull’idrogeno della conferenza ministeriale per l’energia pulita (Clean Energy Ministerial).

Art. 75 Membri

I membri dell’impresa comune «Idrogeno pulito» sono:

a) l’Unione, rappresentata dalla Commissione;

b) Hydrogen Europe AISBL, un’organizzazione senza scopo di lucro di diritto belga (il «gruppo industriale»), previa notifica della sua decisione di aderire all’impresa comune «Idrogeno pulito» mediante una lettera di impegno che non preveda condizioni per l’adesione diverse da quelle stabilite nel presente regolamento;

c) Hydrogen Europe Research AISBL, un’organizzazione senza scopo di lucro di diritto belga (il «gruppo di ricerca»), previa notifica della sua decisione di aderire all’impresa comune «Idrogeno pulito» mediante una lettera di impegno che non preveda condizioni per l’adesione diverse da quelle stabilite nel presente regolamento.

Art. 76 Contributo finanziario dell’Unione

Il contributo finanziario dell’Unione erogato all’impresa comune «Idrogeno pulito», compresi gli stanziamenti SEE, destinato a coprire i costi amministrativi e operativi è pari a massimo 1 000 000 000 EUR, di cui fino a 30 193 000 EUR per i costi amministrativi.

Art. 77 Contributi di membri diversi dall’Unione

I membri dell’impresa comune «Idrogeno pulito» diversi dall’Unione effettuano o predispongono per le loro entità costitutive o affiliate un contributo complessivo pari ad almeno 1 000 000 000 EUR, di cui fino a 30 193 000 EUR per i costi amministrativi, nel corso del periodo di cui all’articolo 3.

Art. 78 Ambito di applicazione delle attività aggiuntive

1. Ai fini dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), tra le attività aggiuntive possono figurare attività direttamente collegate a quelle dell’impresa comune «Idrogeno pulito» e che contribuiscono ai suoi obiettivi, incluse le seguenti:

a) sperimentazioni pre-commerciali e prove sul campo;

b) dimostrazioni di concetto;

c) miglioramento delle linee di produzione esistenti per l’ampliamento di scala;

d) studi di casi su larga scala;

e) attività di sensibilizzazione sulle tecnologie a idrogeno e sulle misure di sicurezza;

f) adozione dei risultati dei progetti in prodotti, ulteriore sfruttamento e attività all’interno della catena di ricerca a livelli superiori di maturità tecnologica o in filoni di attività paralleli;

g) le attività di ricerca e innovazione di progetti aventi un legame evidente con l’agenda strategica di ricerca e innovazione e cofinanziati nel quadro dei programmi nazionali o regionali all’interno dell’Unione.

2. Le attività aggiuntive dell’impresa comune «Idrogeno pulito» mirano a garantire sinergie con l’Alleanza europea per l’idrogeno pulito, la sfida di Mission Innovation «Idrogeno rinnovabile e pulito», il fondo per l’innovazione dell’Unione europea, la piattaforma «H2 Regions S3» («Smart Specialisation Strategy», strategia di specializzazione intelligente) e l’azione SER pilota sull’idrogeno verde.

Art. 79 Organi dell’impresa comune «Idrogeno pulito»

Gli organi dell’impresa comune «Idrogeno pulito» sono i seguenti:

a) il consiglio di direzione;

b) il direttore esecutivo;

c) il gruppo di rappresentanti degli Stati; e

d) il gruppo dei portatori di interessi.

Art. 80 Composizione del consiglio di direzione

Il consiglio di direzione è così composto:

a) rappresentanti della Commissione a nome dell’Unione;

b) sei rappresentanti del gruppo industriale, in considerazione della rappresentanza geografica, di genere e settoriale nonché in termini di dimensione dell’azienda;

c) un rappresentante del gruppo di ricerca.

Art. 81 Funzionamento del consiglio di direzione

1. Oltre alle norme in materia di voto di cui all’articolo 16, paragrafo 3, il gruppo industriale detiene diritti di voto corrispondenti al 43 % mentre il gruppo di ricerca detiene diritti di voto corrispondenti al 7 % in seno al consiglio di direzione.

2. Il presidente del consiglio di direzione è un rappresentante dei membri privati ed è nominato dal consiglio di direzione.

Art. 82 Compiti aggiuntivi del consiglio di direzione

Oltre a quelli di cui all’articolo 17, il consiglio di direzione dell’impresa comune «Idrogeno pulito» svolge i seguenti compiti:

a) promuovere sinergie con le attività e i programmi pertinenti a livello di Unione, nazionale o regionale, in particolare con quelli che sostengono la diffusione di soluzioni di ricerca e innovazione, infrastrutture, istruzione e sviluppo regionale in merito all’uso dell’idrogeno pulito;

b) a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 17, lettera n), fornire un orientamento strategico per quanto concerne la collaborazione con altri partenariati europei, compresi quelli concernenti trasporti su strada a emissioni zero, trasporti per vie navigabili a emissioni zero, le ferrovie europee, l’aviazione pulita, processi per il pianeta e la produzione pulita di acciaio in linea con le rispettive agende strategiche di ricerca e innovazione o con un altro documento equivalente;

c) incoraggiare la diffusione di mercato di tecnologie e soluzioni per il conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo;

d) garantire che le consulenze e i pareri indipendenti della comunità scientifica nel suo complesso sull’agenda strategica di ricerca e innovazione, sui programmi di lavoro e sugli sviluppi nei settori adiacenti siano raccolti attraverso un seminario di consulenza scientifica indipendente nell’ambito del forum europeo del partenariato per l’idrogeno pulito.

Art. 83 Compiti aggiuntivi del direttore esecutivo

Oltre a quelli di cui all’articolo 19, il direttore esecutivo dell’impresa comune «Idrogeno pulito» svolge anche i seguenti compiti:

a) proporre e attuare attività che favoriscono sinergie con attività e programmi pertinenti a livello di Unione, nazionale o regionale;

b) sostenere e contribuire ad altre iniziative dell’Unione relative all’idrogeno, previa approvazione da parte del consiglio di direzione;

c) convocare, previa approvazione del consiglio di direzione, un forum annuale europeo del partenariato per l’idrogeno pulito, compreso il seminario di consulenza scientifica indipendente di cui all’articolo 82, lettera d); ove possibile il forum del partenariato è tenuto congiuntamente e in parallelo con il forum europeo per l’idrogeno dell’Alleanza europea per l’idrogeno pulito.

Art. 84 Il gruppo dei portatori di interessi

1. Il gruppo dei portatori di interessi è composto da rappresentanti di settori che generano, distribuiscono, stoccano, necessitano di o utilizzano idrogeno pulito in tutta l’Unione, compresi i rappresentanti di altri partenariati europei pertinenti, nonché rappresentanti del partenariato interregionale «European Hydrogen Valleys» (Valli europee dell’idrogeno) e della comunità scientifica.

2. Oltre a quelli di cui all’articolo 22, il gruppo dei portatori di interessi svolge i seguenti compiti:

a) fornire contributi in merito alle priorità strategiche e tecnologiche che devono essere affrontate dall’impresa comune «Idrogeno pulito» come stabilito nell’agenda strategica di ricerca e innovazione o in qualsiasi altro documento equivalente e nelle tabelle di marcia tecnologiche dettagliate associate, tenendo in debito conto i progressi e le esigenze nei settori adiacenti;

b) fornire suggerimenti per consentire la realizzazione di sinergie concrete tra l’impresa comune «Idrogeno pulito» e i settori adiacenti o qualsiasi settore con cui si ritiene che le sinergie apportino valore aggiunto;

c) fornire contributi al forum europeo del partenariato per l’idrogeno pulito e al forum europeo per l’idrogeno dell’Alleanza europea per l’idrogeno pulito.


TITOLO IV
IMPRESA COMUNE «FERROVIE EUROPEE»


Art. 85 Obiettivi aggiuntivi dell’impresa comune «Ferrovie europee»

1. Oltre agli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5, l’impresa comune «Ferrovie europee» persegue i seguenti obiettivi generali:

a) contribuire al conseguimento di uno spazio ferroviario europeo unico;

b) assicurare una rapida transizione verso un sistema ferroviario europeo più attrattivo, semplice da utilizzare, competitivo, conveniente, di facile manutenzione, efficiente e sostenibile, integrato nel sistema di mobilità più ampio;

c) sostenere lo sviluppo di un settore ferroviario europeo forte e competitivo a livello globale.

2. Oltre agli obiettivi di cui al paragrafo 1, l’impresa comune «Ferrovie europee» persegue i seguenti obiettivi specifici:

a) agevolare le attività di ricerca e innovazione al fine di mettere a disposizione una rete ferroviaria europea integrata fin dalla progettazione, rimuovendo gli ostacoli all’interoperabilità e fornendo soluzioni per la piena integrazione, affrontando la gestione del traffico, i veicoli, le infrastrutture anche per quanto riguarda l’integrazione con gli scartamenti nazionali quali le ferrovie a scartamento di 1 520, 1 000 o 1 668 mm, i servizi, e fornendo la risposta migliore alle esigenze di passeggeri e imprese, accelerando l’adozione di soluzioni innovative a sostegno dello spazio ferroviario europeo unico, aumentando nel contempo la capacità e l’affidabilità e riducendo i costi del trasporto ferroviario;

b) mettere a disposizione un sistema ferroviario sostenibile e resiliente sviluppando un sistema ferroviario silenzioso ed a emissioni zero nonché un’infrastruttura resistente ai cambiamenti climatici, applicando un’economia circolare al settore ferroviario, pilotando l’uso di processi, tecnologie, disegni e materiali innovativi nell’intero ciclo di vita dei sistemi ferroviari e sviluppando altre soluzioni innovative per il trasporto terrestre guidato;

c) sviluppare attraverso il suo pilastro Sistema un concetto operativo unificato e un’architettura di sistema funzionale, sicura e protetta, tenendo debitamente conto degli aspetti di cibersicurezza, con particolare attenzione alla rete ferroviaria europea cui si applica la direttiva (UE) 2016/797del Parlamento europeo e del Consiglio, per sistemi europei integrati di gestione, comando, controllo e segnalazione del traffico ferroviario, compreso il funzionamento automatico di treni, che garantiscano che la ricerca e l’innovazione si concentrino su requisiti ed esigenze operative dei clienti condivisi e definiti di comune accordo e siano aperte all’evoluzione;

d) agevolare attività di ricerca e innovazione legate al trasporto ferroviario di merci e a servizi di trasporto intermodale per offrire un trasporto ferroviario di merci verde e competitivo, completamente integrato nella catena del valore logistico, concentrando l’attenzione sull’automazione e sulla digitalizzazione del trasporto ferroviario di merci;

e) sviluppare progetti dimostrativi negli Stati membri interessati;

f) contribuire allo sviluppo di un settore ferroviario europeo forte e competitivo a livello globale;

g) consentire, promuovere e sfruttare le sinergie con altri programmi, politiche, iniziative, strumenti o fondi dell’Unione al fine di massimizzarne l’impatto e il valore aggiunto.

3. Nello svolgere le proprie attività, l’impresa comune «Ferrovie europee» cerca di conseguire un coinvolgimento geograficamente equilibrato di membri e partner nelle sue attività. L’impresa comune costituisce inoltre le connessioni internazionali necessarie in relazione alla ricerca e all’innovazione nel settore delle ferrovie, in linea con le priorità della Commissione.

Art. 86 Compiti aggiuntivi dell’impresa comune «Ferrovie europee»

1. Oltre ai compiti di cui all’articolo 5, l’impresa comune «Ferrovie europee», unitamente alla Commissione, prepara e, previa consultazione del gruppo di rappresentanti degli Stati, presenta per l’adozione da parte del consiglio di direzione il piano generale, sviluppato in consultazione con tutti i portatori di interessi pertinenti nel contesto del sistema ferroviario e del settore ferroviario.

2. La Commissione può avviare la preparazione del piano generale prima della costituzione dell’impresa comune «Ferrovie europee», in consultazione con i rappresentanti degli Stati membri e con tutti i portatori di interessi pertinenti.

3. Il piano generale costituisce una tabella di marcia comune e lungimirante basata su una visione di sistema. Individua le aree di intervento nell’ambito di applicazione dell’impresa comune «Ferrovie europee». Gli obiettivi stabiliti nel piano generale sono guidati da prestazioni e strutturati intorno agli obiettivi di cui all’articolo 85.

4. Il piano generale è adottato dal consiglio di direzione e approvato dalla Commissione conformemente all’articolo 16, fatta eccezione per la sezione del piano generale relativa al pilastro Sistema che è adottato conformemente all’articolo 93, paragrafo 4. Prima dell’approvazione, la Commissione presenta il piano generale al Consiglio e al Parlamento europeo. Successivamente, qualsiasi modifica è comunicata al Consiglio e al Parlamento europeo.

5. Il piano generale costituisce l’agenda strategica di ricerca e innovazione dell’impresa comune «Ferrovie europee» ai sensi dell’articolo 2, punto 12. Fornisce orientamenti per le attività più specifiche dell’impresa comune «Ferrovie europee», in particolare:

a) nel contesto del suo pilastro Sistema, sviluppare una visione di sistema che rispecchi le esigenze dell’industria manifatturiera ferroviaria, della comunità dei gestori ferroviari, degli Stati membri e degli altri portatori di interessi del settore privato e pubblico, compresi gli organismi che rappresentano i clienti, ossia passeggeri e trasporto merci e personale, oltre a soggetti pertinenti al di fuori del settore ferroviario tradizionale. Tale «visione di sistema» comprende:

i) lo sviluppo del concetto operativo e dell’architettura di sistema, compresa la definizione dei servizi, i blocchi funzionali e le interfacce che costituiscono la base delle operazioni del sistema ferroviario;

ii) lo sviluppo di specifiche associate, comprese le interfacce, le specifiche dei requisiti funzionali e le specifiche dei requisiti di sistema da far confluire nelle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) stabilite a norma della direttiva (UE) 2016/797 o nei processi di standardizzazione al fine di conseguire livelli più elevati di digitalizzazione e automazione;

iii) la garanzia che il sistema sia sottoposto a manutenzione, che eventuali errori siano corretti e che il sistema sia in grado di adattarsi nel tempo, così come che le considerazioni in materia di migrazione derivanti dalle architetture esistenti siano prese in esame;

iv) la garanzia che le interfacce necessarie con altre modalità, come pure con metropolitane e tram o con sistemi di trasporto leggero su rotaia, siano valutate e dimostrate, in particolare per i flussi di trasporto merci e passeggeri.

b) agevolare le attività di ricerca e innovazione necessarie per conseguire gli obiettivi dell’impresa comune «Ferrovie europee», comprese le attività di ricerca e innovazione a bassi livelli di maturità tecnologica incentrate sulle ferrovie. A tale proposito, l’impresa comune «Ferrovie europee»:

i) definisce e organizza le attività di ricerca, innovazione, dimostrazione, validazione e studio da svolgere sotto la sua autorità, evitando al contempo la frammentazione delle attività;

ii) sfrutta le opportunità di standardizzazione e modularità e facilita le interfacce con altre modalità e altri sistemi;

iii) sviluppa progetti dimostrativi;

iv) sviluppa una stretta cooperazione e assicura il coordinamento con le relative attività di ricerca e innovazione europee, nazionali e internazionali nel settore ferroviario e, se necessario, al di fuori di esso, in particolare nel quadro di Orizzonte Europa, consentendo in tal modo all’impresa comune «Ferrovie europee» di svolgere un ruolo importante nella ricerca e nell’innovazione incentrate sulle ferrovie beneficiando anche di progressi scientifici e tecnologici conseguiti in altri settori;

v) attraverso la cooperazione di cui al punto iv), garantisce la traduzione della ricerca in sforzi di sviluppo efficaci così come nello sviluppo di innovazioni pionieristiche e, in ultima analisi, nell’innovazione incentrata sul mercato attraverso la dimostrazione e la diffusione.

c) svolgere qualsiasi compito necessario al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 4 e 85.

Art. 87 Membri

1. I membri dell’impresa comune «Ferrovie europee» sono:

a) l’Unione, rappresentata dalla Commissione;

b) i membri fondatori elencati nell’allegato II, previa notifica della loro decisione di aderire all’impresa comune mediante una lettera di impegno che non preveda condizioni per l’adesione diverse da quelle stabilite nel presente regolamento;

c) i membri associati da selezionare conformemente all’articolo 7. L’elenco dei membri associati è approvato dalla Commissione.

2. In aggiunta a quanto disposto dall’articolo 7, paragrafo 1, durante i primi sei mesi successivi alla costituzione dell’impresa comune «Ferrovie europee», il consiglio di direzione può selezionare membri associati da un elenco redatto dopo un invito aperto a manifestare interesse pubblicato dalla Commissione prima di tale costituzione. Le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, si applicano mutatis mutandis.

Art. 88 Contributo finanziario dell’Unione

Il contributo finanziario dell’Unione all’impresa comune «Ferrovie europee», compresi gli stanziamenti SEE, destinato a coprire i costi amministrativi e quelli operativi è pari a massimo 600 000 000 EUR, di cui almeno 50 000 000 EUR per il pilastro Sistema e fino a 24 000 000 EUR per i costi amministrativi.

Art. 89 Contributi di membri diversi dall’Unione

I membri dell’impresa comune «Ferrovie europee» diversi dall’Unione effettuano o predispongono per le loro entità costitutive o affiliate un contributo complessivo pari ad almeno 600 000 000 EUR, di cui fino a 24 000 000 EUR per i costi amministrativi, nel corso del periodo di cui all’articolo 3.

Art. 90 Ambito di applicazione delle attività aggiuntive

1. Ai fini dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), tra le attività aggiuntive possono figurare:

a) attività coperte dalle azioni indirette dell’impresa comune «Ferrovie europee» ma non finanziate da tali azioni indirette;

b) attività direttamente collegate al programma di lavoro dell’impresa comune «Ferrovie europee»;

c) attività di ricerca e innovazione basate su attività finanziate dall’impresa comune «Ferrovie europee» o dall’impresa comune «Shift2Rail»;

d) attività complementari di ricerca e innovazione finanziate dai membri diversi dall’Unione, aventi un evidente valore aggiunto dell’Unione e che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell’impresa comune «Ferrovie europee»;

e) attività finanziate dai membri diversi dall’Unione nel contesto di progetti finanziati dai programmi nazionali o dai programmi regionali che integrano le attività finanziate dall’impresa comune «Ferrovie europee»;

f) l’adozione dei risultati delle attività finanziate nel contesto delle imprese comuni «Shift2Rail» e «Ferrovie europee», l’ulteriore sfruttamento, le attività di dimostrazione, la standardizzazione e l’elaborazione di raccomandazioni per strategie di transizione senza discontinuità, percorsi di migrazione e aggiornamenti delle STI, nonché attività di autorizzazione e certificazione europee non collegate a una più ampia diffusione.

2. Per quanto concerne le attività finanziate dai membri diversi dall’Unione nel contesto di progetti finanziati da altri partenariati europei o da altri programmi dell’Unione o da altri sforzi di ricerca e innovazione e investimenti in tali settori che presentano un valore aggiunto dell’Unione significativo e contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell’impresa comune «Ferrovie europee» e delle sue attività integrative finanziate dalla stessa, il valore di tali attività è riportato, indicando il tipo, il livello e la fonte dei finanziamenti dell’Unione, al fine di evitare una doppia contabilizzazione.

Art. 91 Organi dell’impresa comune «Ferrovie europee»

1. Gli organi dell’impresa comune «Ferrovie europee» sono:

a) il consiglio di direzione;

b) il direttore esecutivo;

c) il gruppo di rappresentanti degli Stati;

d) il gruppo direttivo del pilastro sistema;

e) il gruppo di diffusione.

2. L’impresa comune «Ferrovie europee» può costituire un gruppo direttivo scientifico oppure chiedere consulenza scientifica a esperti accademici indipendenti o a organi consultivi scientifici condivisi.

Art. 92 Composizione del consiglio di direzione

Il consiglio di direzione è composto come segue:

a) due rappresentanti della Commissione a nome dell’Unione;

b) un rappresentante di ciascuno dei membri diversi dall’Unione.

Art. 93 Funzionamento del consiglio di direzione

1. In deroga all’articolo 16, paragrafo 4, il consiglio di direzione è presieduto dalla Commissione a nome dell’Unione.

2. I membri diversi dall’Unione detengono collettivamente diritti di voto corrispondenti al 50 %.

3. Rappresentanti dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e del Consiglio consultivo europeo per la ricerca ferroviaria (ERRAC) sono invitati a partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatori e a prendere parte alle sue deliberazioni, ma non hanno diritto di voto.

4. In deroga all’articolo 16, paragrafo 1, per quanto concerne le attività da svolgere nel contesto del pilastro Sistema, una decisione è ritenuta adottata con una maggioranza di almeno il 55 % dei voti, compresi quelli dei rappresentanti assenti.

5. In aggiunta a quanto disposto dall’articolo 16, paragrafo 5, il consiglio di direzione si riunisce una volta l’anno in occasione di un’assemblea generale e tutti i partecipanti alle attività di ricerca e innovazione dell’impresa comune «Ferrovie europee» sono invitati a partecipare. Tale assemblea è destinata a stimolare la riflessione sulla direzione generale delle attività dell’impresa comune «Ferrovie europee» tramite lo svolgimento di una discussione aperta e trasparente sui progressi compiuti nell’attuazione del piano generale.

Art. 94 Compiti aggiuntivi del consiglio di direzione

Oltre a quelli di cui all’articolo 17, il consiglio di direzione dell’impresa comune «Ferrovie europee» svolge i seguenti compiti:

a) adottare il piano generale ed eventuali proposte di modifica dello stesso;

b) adottare i programmi di lavoro, compresi il bilancio e il piano di attuazione, del pilastro Sistema e le loro modifiche sulla base di raccomandazioni formulate dal gruppo direttivo del pilastro Sistema e delle proposte del direttore esecutivo.

Art. 95 Il gruppo di rappresentanti degli Stati

In aggiunta a quanto disposto dall’articolo 20, gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi rappresentanti presentino una posizione coordinata che rifletta i pareri dei loro Stati membri espressi in seno ai seguenti organi:

a) il comitato, istituito dall’articolo 51 della direttiva (UE) 2016/797;

b) il comitato di programma nel quadro della formazione «Clima, energia e mobilità» di Orizzonte Europa;

c) il comitato per lo spazio ferroviario unico europeo, istituito dall’articolo 62 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art. 96 Il gruppo direttivo del pilastro Sistema

1. Il gruppo direttivo del pilastro Sistema è un organo consultivo dell’impresa comune «Ferrovie europee» incaricato di fornire consulenza sulle questioni relative al pilastro Sistema.

2. Il gruppo direttivo del pilastro Sistema è composto da rappresentanti della Commissione, rappresentanti del settore ferroviario e della mobilità così come da organizzazioni pertinenti, dal direttore esecutivo dell’impresa comune «Ferrovie europee», dal presidente del gruppo di rappresentanti degli Stati e da rappresentanti dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e dell’ERRAC. La Commissione adotta la decisione finale sulla composizione di tale gruppo. Laddove giustificato, la Commissione può invitare ulteriori esperti e portatori di interessi pertinenti affinché partecipino alle riunioni del gruppo direttivo del pilastro Sistema in veste di osservatori. Il gruppo direttivo del pilastro Sistema riferisce periodicamente al gruppo di rappresentanti degli Stati in merito alle sue attività.

3. Il gruppo direttivo del pilastro Sistema è presieduto dalla Commissione.

4. Le raccomandazioni del gruppo direttivo del pilastro Sistema sono adottate per consenso. Laddove non venga raggiunto alcun consenso, il direttore esecutivo dell’impresa comune «Ferrovie europee» prepara una relazione per il consiglio di direzione, in consultazione con l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e la Commissione, delineando i principali punti di vista comuni e quelli divergenti. In tal caso, anche il gruppo di rappresentanti degli Stati elabora un parere per il consiglio di direzione.

5. Il gruppo direttivo del pilastro Sistema adotta il proprio regolamento interno.

6. Il gruppo direttivo del pilastro Sistema è competente per l’erogazione di consulenza al direttore esecutivo e al consiglio di direzione in merito a uno qualsiasi dei seguenti temi:

a) l’approccio all’armonizzazione operativa e allo sviluppo dell’architettura di sistema, anche sulla parte relativa del piano generale;

b) il conseguimento dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 85, paragrafo 2, lettera c);

c) lo svolgimento del compito di cui all’articolo 86, paragrafo 5, lettera a);

d) il piano di attuazione annuale dettagliato per il pilastro Sistema in linea con i programmi di lavoro adottati dal consiglio di direzione in conformità dell’articolo 94, lettera b);

e) monitoraggio dei progressi del pilastro Sistema.

Art. 97 Il gruppo di diffusione

1. Il gruppo di diffusione è istituito ai sensi dell’articolo 22. Il ruolo del gruppo di diffusione è di fornire consulenza al consiglio di direzione in merito alla diffusione di mercato dell’innovazione ferroviaria sviluppata nel contesto dell’impresa comune «Ferrovie europee» nonché sostenere l’attuazione di soluzioni innovative.

2. Il gruppo di diffusione è aperto a tutti i portatori di interessi. La composizione del gruppo di diffusione garantisce un orientamento tematico adeguato e la rappresentatività. La Commissione adotta la decisione finale sulla composizione di tale gruppo. L’elenco dei membri è pubblicato sul sito web dell’impresa comune «Ferrovie europee».

3. Il gruppo di diffusione fornisce raccomandazioni su questioni concernenti la diffusione di soluzioni innovative nel settore ferroviario su richiesta del consiglio di direzione. Il gruppo di diffusione può inoltre formulare raccomandazioni di propria iniziativa.

Art. 98 Collaborazione con l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie

L’impresa comune «Ferrovie europee» garantisce una stretta collaborazione con l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie, in particolare per quanto concerne l’attuazione del piano generale. Ai sensi dell’articolo 40 del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, tale collaborazione è costituita dai seguenti compiti consultivi:

a) contribuire alle esigenze di ricerca relative alla realizzazione dello spazio ferroviario europeo unico affinché vengano prese in considerazione da parte dell’impresa comune «Ferrovie europee» nel piano generale e nelle sue modifiche, nonché nei programmi di lavoro;

b) fornire riscontro e consulenza sull’interoperabilità e sulla sicurezza da prendere in considerazione nelle attività di innovazione e ricerca e, più in particolare, nel contesto delle attività di progetto e dei risultati per gli obiettivi individuati all’articolo 86, paragrafo 5, lettera a);

c) sostenere l’impresa comune «Ferrovie europee» nell’individuazione di esigenze relative a un’eventuale validazione specifica aggiuntiva o a studi specifici aggiuntivi da effettuare, anche attraverso il coinvolgimento delle autorità nazionali di sicurezza;

d) fornire consulenza per quanto concerne il pilastro Sistema;

e) assicurare che la diffusione di specifiche comprendenti interfacce, specifiche per i requisiti funzionali e specifiche per i requisiti di sistema prendano in considerazione l’esperienza e il riscontro in merito a norme o specifiche tecniche di interoperabilità.


TITOLO V
IMPRESA COMUNE «SALUTE GLOBALE EDCTP3»

Art. 99 Obiettivi aggiuntivi dell’impresa comune «Salute globale EDCTP3»

1. Oltre agli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5, l’impresa comune «Salute globale EDCTP3» persegue i seguenti obiettivi generali:

a) contribuire a ridurre il peso socioeconomico delle malattie infettive nell’Africa subsahariana promuovendo lo sviluppo e la diffusione di tecnologie per l’assistenza sanitaria nuove e migliorate;

b) contribuire ad aumentare la sicurezza sanitaria nell’Africa subsahariana e in tutto il mondo rafforzando le capacità basate sulla ricerca e sull’innovazione per la preparazione e la risposta volte al controllo di malattie infettive.

2. L’impresa comune «Salute globale EDCTP3» persegue inoltre i seguenti obiettivi specifici:

a) compiere progressi nello sviluppo e nell’uso di tecnologie per l’assistenza sanitaria nuove o migliorate per affrontare le malattie infettive sostenendo la conduzione degli studi clinici nell’Africa subsahariana;

b) rafforzare la capacità di ricerca e innovazione e i sistemi nazionali di ricerca nel settore sanitario nell’Africa subsahariana per affrontare le malattie infettive;

c) facilitare un migliore allineamento degli Stati membri dell’Unione, dei paesi associati e dei paesi subsahariani attorno a un’agenda strategica di ricerca e innovazione comune nel settore della salute globale al fine di aumentare l’efficacia in termini di costi degli investimenti pubblici europei;

d) rafforzare la capacità nell’Africa subsahariana in termini di preparazione ad affrontare le pandemie attraverso una risposta efficace e rapida della ricerca per lo sviluppo di strumenti diagnostici essenziali, vaccini e terapie per il rilevamento precoce e il controllo di malattie emergenti aventi un potenziale epidemico;

e) promuovere reti e partenariati produttivi e sostenibili nel settore della ricerca in materia di salute globale sviluppando relazioni nord-sud e sud-sud con molteplici organizzazioni del settore privato e di quello pubblico.

Art. 100 Compiti aggiuntivi dell’impresa comune «Salute globale EDCTP3»

Oltre a quelli di cui all’articolo 5, l’impresa comune «Salute globale EDCTP3» svolge i seguenti compiti:

a) promuovere relazioni produttive tra soggetti, gruppi e istituzioni europei ed africani;

b) aumentare la consapevolezza in merito agli interessi comuni e agli obiettivi condivisi tra istituzioni e gruppi di ricerca al fine di facilitare e rafforzare collaborazioni a livello di istituzioni e di progetti;

c) contribuire a facilitare l’allineamento delle strategie in materia di salute globale di finanziatori, istituzioni e autorità europei e africani;

d) attrarre investimenti aggiuntivi coinvolgendo partner dei settori privato, pubblico e delle organizzazioni di beneficenza;

e) promuovere sinergie, collaborazione e azioni congiunte con lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale istituita dal regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare per lo sviluppo di capacità e la condivisione di strutture e infrastrutture.

Art. 101 Membri

I membri dell’impresa comune «Salute globale EDCTP3» sono:

a) l’Unione, rappresentata dalla Commissione;

b) l’Associazione EDCTP, un’organizzazione senza scopo di lucro di diritto neerlandese, previa notifica della sua decisione di aderire all’impresa comune «Salute globale EDCTP3» mediante una lettera di impegno che non preveda condizioni per l’adesione diverse da quelle stabilite nel presente regolamento.

Art. 102 Contributo finanziario dell’Unione

Il contributo finanziario dell’Unione all’impresa comune «Salute globale EDCTP3», compresi gli stanziamenti SEE, destinato a coprire i costi amministrativi e quelli operativi è pari a massimo 800 000 000 EUR, di cui fino a 59 756 000 EUR per i costi amministrativi, è costituito dalle seguenti voci:

a) fino a 400 000 000 EUR a condizione che il contributo dei membri diversi dall’Unione o delle loro entità costitutive o affiliate sia almeno pari a tale importo;

b) fino a 400 000 000 EUR, a condizione che i contributi dei partner contributori o delle loro entità costitutive o affiliate siano almeno pari a tale importo.

Qualora la condizione di cui alla lettera b) non sia soddisfatta, l’importo di cui alla lettera a) è aumentato fino a un massimo di 400 000 000 EUR, a condizione che l’importo totale del quale è aumentato corrisponda quanto meno al contributo dei membri diversi dall’Unione o delle loro entità costitutive o affiliate, come stabilito all’articolo 103, paragrafo 1.

Art. 103 Contributi di membri diversi dall’Unione

1. I membri dell’impresa comune «Salute globale EDCTP3» diversi dall’Unione effettuano o predispongono per le loro entità costitutive o affiliate un contributo complessivo pari ad almeno 439 878 000 EUR nel corso del periodo di cui all’articolo 3.

2. I contributi di cui al paragrafo 1 del presente articolo consistono in contributi all’impresa comune «Salute globale EDCTP3» come stabilito all’articolo 11, paragrafo 1,. In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, tali contributi possono essere costituiti da contributi finanziari.

Art. 104 Ambito di applicazione delle attività aggiuntive

1. Le attività aggiuntive dell’impresa comune «Salute globale EDCTP3» sono sviluppate e attuate in maniera allineata, integrata e coerente dall’Associazione EDCTP e dalle sue entità costitutive o affiliate e seguono l’agenda strategica di ricerca e innovazione dell’impresa comune.

2. Ai fini dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), tra le attività aggiuntive possono figurare attività direttamente collegate a quelle dell’impresa comune «Salute globale EDCTP3» e che contribuiscono ai suoi obiettivi, incluse le seguenti:

a) attività di entità costitutive o affiliate dell’Associazione EDCTP allineate con attività analoghe svolte da altre entità costitutive o affiliate dell’Associazione EDCTP e gestite in modo indipendente conformemente a norme nazionali di finanziamento;

b) attività attuate da organizzazioni di ricerca governativa dell’Africa subsahariana;

c) attività che promuovono relazioni per la creazione di reti e lo sviluppo di partenariati con molteplici organizzazioni del settore privato e di quello pubblico;

d) sostegno allo sviluppo di infrastrutture di ricerca quali reti di studi clinici o coorti relative all’ambito di applicazione dell’impresa comune «Salute globale EDCTP3» e sostegno al rafforzamento della preparazione dei sistemi sanitari per la conduzione di attività di ricerca nell’ambito di applicazione dell’impresa comune «Salute globale EDCTP3».

Art. 105 Organi dell’impresa comune «Salute globale EDCTP3»

Gli organi dell’impresa comune «Salute globale EDCTP3» sono:

a) il consiglio di direzione;

b) il direttore esecutivo;

c) il comitato scientifico;

d) il gruppo dei portatori di interessi.

Art. 106 Composizione del consiglio di direzione

Il consiglio di direzione è così composto:

a) sei rappresentanti della Commissione a nome dell’Unione;

b) sei rappresentanti dell’Associazione EDCTP.

Art. 107 Funzionamento del consiglio di direzione

L’Associazione EDCTP detiene diritti di voto corrispondenti al 50 %.

Art. 108 Il comitato scientifico

1. A norma dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), il comitato scientifico è l’organo consultivo scientifico dell’impresa comune «Salute globale EDCTP3».

2. Oltre a quanto disposto dall’articolo 21, paragrafo 2, il comitato scientifico garantisce l’inclusione delle competenze scientifiche dei paesi africani.

3. Oltre a quelli di cui all’articolo 21, il comitato scientifico svolge i seguenti compiti:

a) fornire assistenza alla progettazione della pianificazione strategica e scientifica delle attività dell’impresa comune «Salute globale EDCTP3»;

b) fornire consulenza sulle strategie per promuovere sinergie e partenariati con tutti i portatori di interessi;

c) contribuire alla preparazione di documenti strategici e scientifici pertinenti per l’impresa comune «Salute globale EDCTP3», secondo quanto necessario;

d) fornire consulenza strategica e scientifica all’impresa comune «Salute globale EDCTP3» e garantire la riuscita del completamento dei progetti in corso;

e) individuare le esigenze e le priorità strategiche per accelerare lo sviluppo di interventi clinici nuovi o migliorati, compresa la formazione richiesta, la creazione di reti e lo sviluppo di capacità da intraprendere per il conseguimento di tali obiettivi;

f) riesaminare il contesto delle malattie legate alla povertà e trascurate al fine di individuare il ruolo dell’impresa comune «Salute globale EDCTP3» nel partenariato con altri portatori di interessi con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo o il miglioramento degli interventi contro tali malattie;

g) valutare lo stato dei percorsi di sviluppo di prodotti globali e le opportunità di percorso critiche per lo sviluppo di prodotti futuri;

h) fornire consulenza sul riesame di eventuali inviti a presentare proposte e altri programmi;

i) fornire sostegno e contributi sul quadro di sorveglianza e di valutazione dell’impresa comune «Salute globale EDCTP3», nonché nel monitoraggio di risultati scientifici e impatti strategici delle sovvenzioni finanziate dall’impresa comune «Salute globale EDCTP3»;

j) fornire consulenza e assistenza nonché partecipare ai gruppi di lavoro dell’impresa comune «Salute globale EDCTP3», alle riunioni dei portatori di interessi, al forum EDCTP e ad altri eventi pertinenti.

4. Il presidente prepara una relazione annuale sulle attività svolte e sui risultati conseguiti nell’anno precedente dal comitato scientifico e la sottopone per approvazione al consiglio di direzione.

Art. 109 Il gruppo dei portatori di interessi

1. Il gruppo dei portatori di interessi è connotato da una rappresentanza equilibrata dei portatori di interessi dal punto di vista geografico, tematico e di genere e include in particolare le competenze africane.

2. Oltre a quelli di cui all’articolo 22, il gruppo dei portatori di interessi svolge anche i seguenti compiti:

a) fornire contributi in merito alle priorità strategiche, scientifiche e tecnologiche che devono essere affrontate dall’impresa comune «Salute globale EDCTP3» come stabilito nell’agenda strategica di ricerca e innovazione o in qualsiasi altro documento equivalente, tenendo conto dei progressi e delle esigenze in termini di salute globale e nei settori adiacenti;

b) fornire suggerimenti per consentire la realizzazione di sinergie concrete tra l’impresa comune «Salute globale EDCTP3» e i settori adiacenti o qualsiasi settore con cui si ritiene che le sinergie apportino un valore aggiunto;

c) fornire contributi al forum EDCTP.

Art. 110 Ammissibilità ai finanziamenti

1. Conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento Orizzonte Europa e in deroga all’articolo 23, paragrafo 1, del medesimo regolamento, i finanziamenti erogati dall’impresa comune «Salute globale EDCTP3» sono limitati ai soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri o nei paesi associati o negli Stati costituenti dell’Associazione EDCTP. In via eccezionale e ove previsto nel programma di lavoro, i soggetti stabiliti in altri Stati possono essere ammissibili a beneficiare di finanziamenti erogati dall’impresa comune «Salute globale EDCTP3» in relazione ad inviti su temi specifici o in caso di inviti destinati ad affrontare un’emergenza di sanità pubblica.

2. L’Unione si adopera per concludere accordi con paesi terzi che consentano la tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Prima della conclusione di tali accordi e al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, nei casi in cui soggetti stabiliti in un paese terzo che non dispone di tale accordo partecipano ai finanziamenti in un’azione indiretta, il coordinatore finanziario dell’azione indiretta è stabilito in uno Stato membro o in un paese associato, l’ammontare del prefinanziamento è adeguatamente adattato e le disposizioni in materia di responsabilità della convenzione di sovvenzione tengono in debito conto i rischi finanziari.

Art. 111 Partecipanti individuati

La partecipazione di entità individuate dall’impresa comune «Salute globale EDCTP3» può costituire un criterio di ammissibilità nell’invito a presentare proposte. Il programma di lavoro specifica debitamente tale aspetto e può altresì prevedere che tali partecipanti individuati non possano essere ammissibili a beneficiare di finanziamenti erogati dall’impresa comune «Salute globale EDCTP3» nel quadro delle azioni indirette selezionate.

Art. 112 Principi etici

Gli studi clinici e la ricerca di attuazione condotti nel quadro dell’impresa comune «Salute globale EDCTP3» sono attuati in linea con i principi etici fondamentali, le norme di regolamentazione internazionali riconosciute e le buone pratiche partecipative.

Art. 113  Collaborazione con l’Agenzia europea per i medicinali e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie

L’impresa comune «Salute globale EDCTP3» garantisce una stretta collaborazione con l’Agenzia europea per i medicinali e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, nonché con le pertinenti agenzie e organizzazioni africane.

Art. 114 Accesso a prezzi abbordabili

I partecipanti alle azioni indirette finanziate dall’impresa comune «Salute globale EDCTP3» garantiscono che i prodotti e i servizi che sviluppano, basati in toto o in parte sui risultati degli studi clinici intrapresi nel quadro di un’azione indiretta, siano disponibili e accessibili al pubblico, anche dal punto di vista economico, a condizioni eque e ragionevoli. A tal fine, se del caso, il programma di lavoro specifica obblighi ulteriori di sfruttamento applicabili ad azioni indirette specifiche.


TITOLO VI
IMPRESA COMUNE «INIZIATIVA PER L’INNOVAZIONE NEL SETTORE DELLA SALUTE»

Art. 115 Obiettivi aggiuntivi dell’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute»

1. Oltre agli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5, l’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute» persegue i seguenti obiettivi generali da conseguire entro il 2030:

a) contribuire alla creazione di un ecosistema di ricerca e innovazione nel settore della salute a livello di Unione che faciliti la traduzione di conoscenze scientifiche in innovazioni, in particolare avviando almeno 30 progetti intersettoriali di larga scala, incentrati su innovazioni nel settore della salute;

b) promuovere lo sviluppo di innovazioni sicure, efficaci, incentrate sulle persone ed efficaci in termini di costi che rispondano alle esigenze strategiche di sanità pubblica non soddisfatte, mostrando, in almeno cinque esempi, la fattibilità dell’integrazione di prodotti o servizi di assistenza sanitaria, con un’idoneità dimostrata per l’adesione da parte dei sistemi di assistenza sanitaria. I progetti correlati dovrebbero affrontare la prevenzione, la diagnosi, il trattamento o la gestione di malattie che incidono sulla popolazione dell’Unione, nonché contribuire al piano europeo di lotta contro il cancro;

c) guidare l’innovazione intersettoriale nel settore della salute per un settore sanitario europeo competitivo a livello globale e contribuire al conseguimento degli obiettivi della nuova strategia industriale per l’Europa e della strategia farmaceutica per l’Europa.

2. L’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute» persegue inoltre i seguenti obiettivi specifici:

a) contribuire a una migliore comprensione dei determinanti nei settori delle malattie prioritarie e della salute;

b) integrare gli sforzi frammentati di ricerca e innovazione nel settore della salute in maniera da riunire settori dell’industria sanitaria e altri portatori di interessi, concentrandosi sulle esigenze di sanità pubblica non soddisfatte, in modo da consentire lo sviluppo di strumenti, dati, piattaforme, tecnologie e processi per una migliore previsione, prevenzione, intercettazione, diagnosi, trattamento e gestione di malattie, soddisfacendo le esigenze degli utenti finali;

c) dimostrare la fattibilità di soluzioni di assistenza sanitaria incentrate sulle persone e integrate;

d) sfruttare il pieno potenziale della digitalizzazione e dello scambio di dati nell’assistenza sanitaria;

e) consentire lo sviluppo di metodologie e modelli nuovi e migliorati per una valutazione completa del valore aggiunto di soluzioni innovative e integrate in materia di assistenza sanitaria.

Art. 116 Compiti aggiuntivi dell’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute»

Oltre a quelli di cui all’articolo 5, l’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute» svolge i seguenti compiti:

a) promuovere una cooperazione stretta e a lungo termine tra l’Unione, altri membri, partner contributori e altri portatori di interessi coinvolti nell’assistenza sanitaria quali altri settori pertinenti, autorità sanitarie (quali gli organismi di regolamentazione, gli organismi di valutazione delle tecnologie di assistenza sanitaria e i pagatori), organizzazioni di pazienti, operatori sanitari e i fornitori di assistenza sanitaria, nonché il mondo accademico;

b) sostenere in modo efficace la ricerca e l’innovazione precompetitive nel settore della salute, in particolare azioni che riuniscono soggetti afferenti a molteplici settori dell’industria dell’assistenza sanitaria affinché lavorino congiuntamente in merito a settori che presentano esigenze di sanità pubblica non soddisfatte;

c) assicurarsi che tutti i portatori di interessi abbiano la possibilità di proporre settori per inviti futuri a presentare proposte;

d) riesaminare periodicamente l’agenda strategica di ricerca e innovazione dell’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute» alla luce degli sviluppi scientifici che si verificano nel corso della sua attuazione e delle esigenze emergenti di sanità pubblica, nonché apportare eventuali modifiche necessarie a tale agenda;

e) pubblicare informazioni sui progetti, tra cui i nominativi dei partecipanti e l’importo del contributo finanziario dell’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute» e i contributi in natura soggetti a impegno per ciascun partecipante;

f) organizzare attività regolari di comunicazione, tra le quali almeno un incontro annuale con gruppi di interesse e con i suoi portatori di interessi al fine di garantire apertura e trasparenza delle attività di ricerca e innovazione dell’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute»;

g) svolgere qualsiasi altro compito necessario al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 115.

Art. 117 Membri

I membri dell’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute» sono:

a) l’Unione, rappresentata dalla Commissione;

b) il comitato di coordinamento europeo dell’industria informatica radiologica, elettromedicale e sanitaria (European Coordination Committee of the Radiological, Electromedical and healthcare IT Industry, COCIR) di diritto belga, la Federazione europea delle industrie e delle associazioni farmaceutiche, compreso il suo sottogruppo Vaccines Europe, di diritto lussemburghese, EuropaBio di diritto belga e MedTech Europe di diritto belga, previa notifica delle rispettive decisioni di aderire all’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute» mediante una lettera di impegno che non preveda condizioni per l’adesione diverse da quelle stabilite nel presente regolamento;

c) i membri associati da selezionare conformemente all’articolo 7.

Art. 118 Contributo finanziario dell’Unione

Il contributo finanziario dell’Unione all’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute», compresi gli stanziamenti SEE, destinato a coprire i costi amministrativi e quelli operativi è pari a massimo 1 200 000 000 EUR, di cui fino a 30 212 000 EUR per i costi amministrativi, ed è costituito dalle seguenti voci:

a) fino a 1 000 000 000 EUR a condizione che tale importo corrisponda a un pari importo per il contributo dei membri diversi dall’Unione o delle loro entità costitutive o affiliate;

b) fino a 200 000 000 EUR a condizione che tale importo corrisponda ai contributi aggiuntivi dei partner contributori o delle loro entità costitutive o affiliate.

Art. 119 Contributi di membri diversi dall’Unione

1. I membri dell’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute» diversi dall’Unione effettuano o predispongono per le loro entità costitutive o affiliate un contributo complessivo pari ad almeno 1 000 000 000 EUR, di cui fino a 30 212 000 EUR per i costi amministrativi, nel corso del periodo di cui all’articolo 3.

2. I contributi in natura ad attività aggiuntive non costituiscono più del 40 % dei contributi in natura dei membri diversi dall’Unione, a livello dell’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute».

3. I contributi forniti da partecipanti alle azioni indirette finanziate dall’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute» ammontano ad almeno il 45 % dei costi ammissibili di un’azione indiretta e dei costi delle attività aggiuntive correlate. Ove giustificato, il programma di lavoro può consentire eccezionalmente una proporzione minore di contributi a livello di un’azione indiretta individuale e delle attività aggiuntive correlate.

4. I costi sostenuti nel contesto di azioni indirette in paesi terzi diversi dai paesi associati a Orizzonte Europa sono giustificati e pertinenti per gli obiettivi di cui all’articolo 115. Tali costi non superano il 20 % dei contributi in natura ai costi operativi erogati dai membri diversi dall’Unione e dai partner contributori a livello dell’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute». I costi che superano il 20 % dei contributi in natura ai costi operativi a livello dell’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute» non sono considerati come contributi in natura ai costi operativi.

5. In casi debitamente giustificati, i programmi di lavoro dell’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute» possono prevedere limiti specifici per i contributi in natura ai costi operativi sostenuti in paesi terzi diversi dai paesi associati ad Orizzonte Europa a livello di azioni indirette. Le decisioni relative a tali limiti specifici tengono conto in particolare degli obiettivi e dell’impatto richiesto dalle azioni interessate e non determinano un superamento del massimale di cui al paragrafo 4 a livello dell’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute».

Art. 120 Condizioni relative ad attività aggiuntive

1. Ai fini dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), le attività aggiuntive sono svolte nell’Unione o nei paesi associati ad Orizzonte Europa e possono comprendere:

a) attività che contribuiscono al conseguimento di obiettivi di azioni indirette finanziate dall’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute»;

b) attività che contribuiscono alla diffusione, alla sostenibilità o allo sfruttamento dei risultati delle azioni indirette finanziate dall’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute».

2. Se pertinenti, le proposte di progetto comprendono un piano per le loro attività aggiuntive correlate. I costi associati a tali attività aggiuntive specifiche del progetto devono essere sostenuti tra la data di presentazione della proposta e fino a due anni dopo la data di fine dell’azione indiretta.

3. Affinché i costi siano considerati come contributi in natura di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), le attività aggiuntive sottostanti sono effettuate all’interno dell’Unione o nei paesi associati a Orizzonte Europa.

Art. 121 Organi dell’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute»

Gli organi dell’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute» sono:

a) il consiglio di direzione;

b) il direttore esecutivo;

c) il gruppo di rappresentanti degli Stati;

d) il panel sulla scienza e sull’innovazione.

Art. 122 Composizione del consiglio di direzione

Il consiglio di direzione è così composto:

a) quattro rappresentanti della Commissione a nome dell’Unione;

b) un rappresentante per ciascun membro diverso dall’Unione.

Art. 123 Funzionamento del consiglio di direzione

I membri diversi dall’Unione detengono collettivamente diritti di voto corrispondenti al 50 %.

Art. 124 Il panel sulla scienza e sull’innovazione

1. Il panel sulla scienza e sull’innovazione fornisce consulenza al consiglio di direzione su questioni relative alle attività di ricerca e innovazione dell’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute» in conformità dell’articolo 21.

2. Il panel sulla scienza e sull’innovazione è composto dai seguenti membri permanenti:

a) due rappresentanti della Commissione a nome dell’Unione;

b) quattro rappresentanti dei membri diversi dall’Unione;

c) due rappresentanti del gruppo di rappresentanti degli Stati;

d) quattro rappresentanti della comunità scientifica, nominati dal consiglio di direzione a seguito di un processo aperto di selezione a norma dell’articolo 21, paragrafo 4;

e) fino a sei altri membri permanenti, nominati dal consiglio di direzione a seguito di un processo aperto di selezione in applicazione dell’articolo 21, paragrafo 4, facendo attenzione a garantire in particolare una rappresentazione adeguata dei portatori di interessi coinvolti nell’assistenza sanitaria, in particolare il settore pubblico, compresi gli organismi di regolamentazione, i pazienti e gli utenti finali in generale.

3. I membri del panel di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), possono invitare membri ad hoc, se del caso, per discutere temi specifici. Possono invitare congiuntamente un massimo di sei membri ad hoc per ciascuna riunione.

Tali membri ad hoc sono invitati sulla base delle loro competenze scientifiche o tecniche in merito ai temi da discutere in determinate riunioni o tenendo conto della necessità di creare sinergie con altri programmi di ricerca.

I membri del panel di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), invitano membri ad hoc consensualmente. Comunicano le loro decisioni al consiglio di direzione, al gruppo di rappresentanti degli Stati e agli altri membri permanenti del panel.

4. In aggiunta a quanto disposto dall’articolo 21, paragrafo 7, il panel sulla scienza e sull’innovazione fornisce consulenza al consiglio di direzione, su richiesta di quest’ultimo o di propria iniziativa, in merito a questioni scientifiche e tecnologiche relative agli obiettivi dell’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute», in particolare in merito a:

a) priorità scientifiche, anche nel contesto dell’aggiornamento dell’agenda strategica di ricerca e innovazione;

b) il progetto di programma di lavoro, compreso il contenuto degli inviti a presentare proposte;

c) la pianificazione di attività aggiuntive di membri diversi dall’Unione di cui all’articolo 120;

d) la costituzione di gruppi consultivi incentrati su priorità scientifiche specifiche conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, lettera x) e a seguito di un processo aperto di selezione dei loro membri a norma dell’articolo 21, paragrafo 4;

e) la creazione di sinergie con altre attività di Orizzonte Europa, compresi altri partenariati europei, nonché altri programmi di finanziamento dell’Unione e programmi di finanziamento nazionali.

5. In aggiunta a quanto disposto dall’articolo 21, paragrafo 5, il panel sulla scienza e sull’innovazione elegge il suo presidente tra i rappresentanti di cui al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo.

Art. 125 Condizioni applicabili alle azioni indirette

1. Ai fini del presente regolamento, un’esigenza di sanità pubblica non soddisfatta è definita come un’esigenza attualmente non affrontata dai sistemi di assistenza sanitaria per motivi di disponibilità o accessibilità, ad esempio qualora non vi siano metodi soddisfacenti di diagnosi, prevenzione o trattamento per una determinata condizione di salute o se l’accesso da parte delle persone all’assistenza sanitaria è limitata a causa del costo, della distanza dalle strutture sanitarie o dai tempi di attesa. Il concetto di assistenza incentrata sulle persone fa riferimento a un approccio all’assistenza che adotta consapevolmente la prospettiva delle singole persone, dei prestatori di assistenza, delle famiglie e della comunità e considera tali soggetti partecipanti nonché beneficiari di sistemi di assistenza sanitaria organizzati attorno alle loro esigenze e preferenze piuttosto che alle singole malattie.

2. Le azioni indirette finanziate dall’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute» possono comprendere studi clinici laddove il settore individuato o l’uso previsto rappresenti un’esigenza di sanità pubblica non soddisfatta che incide o minaccia di incidere significativamente sulla popolazione dell’Unione.

3. I partecipanti alle azioni indirette finanziate dall’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute» devono garantire che i prodotti e i servizi che sviluppano, basati in toto o in parte sui risultati degli studi clinici intrapresi nel quadro di un’azione indiretta, siano disponibili e accessibili al pubblico, anche dal punto di vista economico, a condizioni eque e ragionevoli. A tal fine, se del caso, il programma di lavoro specifica obblighi ulteriori di sfruttamento applicabili ad azioni indirette specifiche.

4. Laddove previsto dal programma di lavoro e in aggiunta a quanto disposto dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), i soggetti giuridici individuati dall’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute» possono essere tenuti a partecipare ad azioni indirette specifiche. Tali soggetti non sono ammissibili a beneficiare di finanziamenti erogati dall’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute».

5. Eventuali soggetti giuridici che partecipano ad azioni indirette specifiche con i soggetti giuridici individuati di cui al paragrafo 4 non sono ammissibili a beneficiare di finanziamenti laddove:

a) siano soggetti giuridici a scopo di lucro con un fatturato annuo di 500 milioni di EUR o superiore;

b) siano soggetti al controllo diretto o indiretto di un soggetto giuridico di cui al punto a) oppure siano soggetti allo stesso controllo diretto o indiretto in qualità di soggetto giuridico di cui al punto a);

c) controllino direttamente o indirettamente un soggetto giuridico di cui al punto a).


TITOLO VII
IMPRESA COMUNE «TECNOLOGIE DIGITALI FONDAMENTALI»

Art. 126  Obiettivi aggiuntivi dell’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali»

1. Oltre agli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5, l’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» persegue i seguenti obiettivi generali:

a) rafforzare l’autonomia strategica dell’Unione in componenti e sistemi elettronici per sostenere le esigenze future delle industrie verticali e dell’economia in generale. L’obiettivo generale è contribuire a raddoppiare il valore della progettazione e produzione di componenti e sistemi elettronici in Europa entro il 2030, in linea con il peso dell’Unione in termini di prodotti e servizi;

b) stabilire l’eccellenza scientifica e la leadership nell’innovazione dell’Unione in relazione a tecnologie emergenti per componenti e sistemi, anche per quanto riguarda attività relative a livelli inferiori di maturità tecnologica, nonché promuovere il coinvolgimento attivo delle PMI, che rappresentano almeno un terzo del numero totale di partecipanti ad azioni indirette e almeno il 20 % del finanziamento pubblico dovrebbe essere destinato a loro favore;

c) garantire che le tecnologie per componenti e sistemi affrontino le sfide sociali e ambientali dell’Europa. L’obiettivo è conseguire un allineamento con la politica dell’Unione in materia di efficienza energetica e contribuire alla riduzione del consumo di energia del 32,5 % nel 2030.

2. Oltre agli obiettivi di cui al paragrafo 1, l’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» persegue i seguenti obiettivi specifici:

a) sostenere la ricerca e lo sviluppo al fine di stabilire capacità di progettazione e produzione in Europa per settori strategici di applicazione;

b) avviare un portafoglio equilibrato di progetti di grandi e piccole dimensioni a sostegno di un trasferimento rapido delle tecnologie dalla ricerca all’ambiente industriale;

c) promuovere un ecosistema dinamico a livello di Unione basato su catene di valore digitali con accesso semplificato per i nuovi entranti;

d) sostenere la ricerca e lo sviluppo al fine di potenziare le tecnologie di componenti che garantiscono sicurezza, fiducia ed efficienza energetica per le infrastrutture e i settori critici in Europa;

e) promuovere la mobilitazione di risorse nazionali e garantire il coordinamento dei programmi di ricerca e innovazione a livello di Unione e nazionale nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici;

f) stabilire coerenza tra l’agenda strategica di ricerca e innovazione dell’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» e le politiche dell’Unione affinché le tecnologie di componenti e sistemi elettronici contribuiscano in maniera efficiente.

Art. 127 Membri

1. I membri dell’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» sono:

a) le autorità pubbliche, ossia:

i) l’Unione, rappresentata dalla Commissione;

ii) i seguenti Stati partecipanti: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria;

b) i membri privati costituiti dalle seguenti associazioni di categoria: l’associazione AENEAS di diritto francese; l’associazione di categoria Inside (INSIDE) di diritto neerlandese; l’associazione EPoSS e.V. di diritto tedesco.

2. Ogni Stato partecipante nomina i suoi rappresentanti negli organi dell’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» e designa la o le entità nazionali incaricate di adempiere i suoi obblighi in relazione alle attività di tale impresa comune.

Art. 128 Contributo finanziario dell’Unione

Il contributo finanziario dell’Unione all’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali», compresi gli stanziamenti SEE, destinato a coprire i costi amministrativi e quelli operativi è pari a massimo 1 800 000 000 EUR, di cui fino a 26 331 000 EUR per i costi amministrativi.

Art. 129 Contributi di membri diversi dall’Unione

1. Nel corso del periodo di cui all’articolo 3, gli Stati partecipanti dell’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» effettuano un contributo complessivo che sia commisurato all’importo del contributo dell’Unione ai costi operativi di cui all’articolo 128. Gli Stati partecipanti stabiliscono tra loro i contributi collettivi e le modalità della loro erogazione. Ciò non pregiudica la capacità di ciascuno Stato partecipante di definire il proprio contributo finanziario nazionale a norma dell’articolo 12. In deroga all’articolo 28, paragrafo 4, lettera a), gli Stati partecipanti non forniscono un contributo per i costi amministrativi.

2. Nel corso del periodo di cui all’articolo 3, i membri privati dell’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» effettuano o predispongono per le loro entità costitutive o affiliate contributi pari ad almeno 2 511 164 000 EUR a tale impresa.

3. In linea con l’articolo 28, paragrafo 4, i membri privati effettuano o predispongono per le loro entità costitutive o affiliate contributi finanziari pari a massimo 26 331 000 EUR per i costi amministrativi dell’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali».

4. I contributi di cui al paragrafo 1 consistono nei contributi di cui all’articolo 11, paragrafo 3. I contributi di cui al paragrafo 2 del presente articolo consistono nei contributi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, compresi almeno il 90 % dei contributi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a).

Art. 130 Ambito di applicazione delle attività aggiuntive

1. Il consiglio di direzione dell’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» può approvare, se necessario, il piano delle attività aggiuntive di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), su proposta del comitato dei membri privati, tenendo conto del parere del comitato delle autorità pubbliche.

2. Ai fini dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), tra le attività aggiuntive possono figurare:

a) investimenti destinati a industrializzare i risultati dei progetti delle imprese comuni «Tecnologie digitali fondamentali», «ECSEL», «ARTEMIS» ed «ENIAC»;

b) progetti pilota, dimostratori, applicazioni, diffusioni, industrializzazione, comprese le pertinenti spese in conto capitale, compresi progetti nel quadro degli IPCEI nel settore della microelettronica;

c) attività di ricerca e sviluppo correlate che non sono finanziate con fondi pubblici;

d) attività finanziate da prestiti della Banca europea per gli investimenti e non finanziate da una sovvenzione dell’Unione;

e) attività destinate a sviluppare l’ecosistema sostenendo la cooperazione di utenti e fornitori di tecnologia.

Art. 131 Organi dell’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali»

Gli organi dell’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» sono:

a) il consiglio di direzione;

b) il direttore esecutivo;

c) il comitato delle autorità pubbliche;

d) il comitato dei membri privati.

Art. 132 Composizione del consiglio di direzione

Ogni membro dell’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» nomina i suoi rappresentanti e un capo delegazione che è il detentore dei voti del membro che rappresenta in seno al consiglio di direzione.

Art. 133 Funzionamento del consiglio di direzione

1. I diritti di voto in seno al consiglio di direzione sono ripartiti come segue:

a) un terzo alla Commissione;

b) un terzo ai membri privati collettivamente; e

c) un terzo agli Stati partecipanti collettivamente.

2. Per i primi due esercizi successivi alla costituzione dell’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» i diritti di voto degli Stati partecipanti sono ripartiti come segue:

a) 1 % a ciascuno Stato partecipante;

b) la percentuale rimanente distribuita annualmente tra gli Stati partecipanti in maniera proporzionale ai loro contributi finanziari effettivi all’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» o alla sua iniziativa precedente nei due anni precedenti.

3. Negli esercizi successivi, la ripartizione dei diritti di voto degli Stati partecipanti è stabilita annualmente in proporzione ai fondi che hanno effettivamente impegnato per azioni indirette nel corso dei due esercizi precedenti.

4. I diritti di voto dei membri privati sono ripartiti in parti uguali tra le associazioni industriali, salvo diversa decisione del comitato dei membri privati.

5. I diritti di voto per qualsiasi nuovo membro dell’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» che non sia uno Stato membro o un paese associato sono determinati dal consiglio di direzione prima dell’adesione di tale membro a detta impresa comune.

Art. 134 Limitazione della partecipazione ad azioni specifiche

In deroga all’articolo 17, paragrafo 2, lettera l), laddove la Commissione lo richieda, a seguito dell’approvazione da parte del comitato delle autorità pubbliche, la partecipazione ad azioni specifiche è limitata conformemente all’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento Orizzonte Europa.

Art. 135 Composizione del comitato delle autorità pubbliche

Il comitato delle autorità pubbliche è composto di rappresentanti delle autorità pubbliche dell’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali».

Ciascuna autorità pubblica nomina i suoi rappresentanti e un capo delegazione che è il detentore dei voti in seno al comitato delle autorità pubbliche.

Art. 136 Funzionamento del comitato delle autorità pubbliche

1. I voti in seno al comitato delle autorità pubbliche sono attribuiti annualmente alle autorità pubbliche proporzionalmente al loro contributo finanziario alle attività dell’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» per l’anno considerato, ai sensi dell’articolo 12, e con un limite massimo per ogni membro pari al 50 % del numero totale di voti disponibili nel comitato delle autorità pubbliche.

2. Ai fini dell’articolo 134 il comitato delle autorità pubbliche comprende unicamente le autorità pubbliche che sono Stati membri. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis.

3. Se meno di tre Stati partecipanti hanno comunicato al direttore esecutivo il loro contributo finanziario a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, la Commissione detiene diritti di voto corrispondenti al 50 %, mentre il rimanente 50 % è ripartito in parti uguali tra gli Stati partecipanti fino a quando più di tre Stati partecipanti all’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» comunicano il loro contributo.

4. Le autorità pubbliche si adoperano per adottare decisioni mediante consenso. In assenza di consenso si procede a una votazione. Una decisione è adottata quando ottiene una maggioranza di almeno il 75 % dei voti, compresi quelli degli Stati partecipanti assenti, ma escluse le astensioni.

5. Il comitato delle autorità pubbliche elegge il proprio presidente tra i propri membri per un mandato di almeno due anni.

6. Il presidente può invitare altre persone ad assistere alle riunioni in qualità di osservatori, in particolare rappresentanti di autorità regionali all’interno dell’Unione, rappresentanti di associazioni di PMI e rappresentanti di altri organi dell’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali».

7. Il comitato delle autorità pubbliche tiene riunioni ordinarie almeno due volte l’anno. Può tenere riunioni straordinarie su richiesta della Commissione o della maggioranza dei rappresentanti degli Stati partecipanti oppure a richiesta del presidente. Le riunioni del comitato delle autorità pubbliche sono indette dal presidente e si tengono abitualmente presso la sede dell’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali».

8. Il quorum del comitato delle autorità pubbliche è costituito dalla Commissione e da almeno tre capi delegazione degli Stati partecipanti.

9. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato delle autorità pubbliche, salvo diversa decisione da parte di quest’ultimo comitato, ma non ha diritto di voto.

10. Su invito del comitato delle autorità pubbliche qualsiasi Stato membro o paese associato che non sia membro dell’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» può partecipare alle riunioni del comitato delle autorità pubbliche in veste di osservatore. Gli osservatori ricevono tutta la documentazione pertinente e possono esprimere pareri sulle deliberazioni del comitato delle autorità pubbliche. Tutti gli osservatori saranno vincolati dalle norme in materia di riservatezza cui sono soggetti i membri del comitato delle autorità pubbliche.

11. Il comitato delle autorità pubbliche può costituire, se necessario, gruppi di lavoro coordinati da una o più autorità pubbliche.

12. Il comitato delle autorità pubbliche adotta il proprio regolamento interno.

13. L’articolo 11, paragrafo 8, e l’articolo 28, paragrafo 6, si applicano inoltre mutatis mutandis al comitato delle autorità pubbliche.

Art. 137 Compiti del comitato delle autorità pubbliche

Il comitato delle autorità pubbliche:

a) contribuisce alla stesura dell’agenda strategica di ricerca e innovazione;

b) fornisce contributi al progetto di programma di lavoro, in particolare agli inviti a presentare proposte, comprese le norme di valutazione, selezione e monitoraggio delle azioni indirette;

c) approva la pubblicazione degli inviti a presentare proposte conformemente al programma di lavoro;

d) seleziona le proposte conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, e all’articolo 17, paragrafo 2, lettera s);

e) fornisce un parere sul progetto di piano delle attività aggiuntive di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b).

Art. 138 Composizione del comitato dei membri privati

1. Il comitato dei membri privati è composto di rappresentanti dei membri privati dell’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali».

2. Ciascun membro privato nomina i suoi rappresentanti e un capo delegazione che è il detentore dei voti in seno al comitato dei membri privati.

Art. 139 Funzionamento del comitato dei membri privati

1. Il comitato dei membri privati si riunisce almeno due volte l’anno.

2. Il comitato dei membri privati può costituire, se necessario, gruppi di lavoro coordinati da uno o più membri.

3. Il comitato dei membri privati elegge il proprio presidente tra i propri membri.

4. Il comitato dei membri privati adotta il proprio regolamento interno.

Art. 140 Compiti del comitato dei membri privati

Il comitato dei membri privati:

a) elabora e aggiorna periodicamente il progetto di agenda strategica di ricerca e innovazione per il conseguimento degli obiettivi dell’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» di cui agli articoli 4 e 126, tenendo conto del contributo del comitato delle autorità pubbliche;

b) sottopone al direttore esecutivo il progetto di agenda strategica di ricerca e innovazione entro i termini fissati dal consiglio di direzione;

c) organizza un forum consultivo dei portatori di interessi, aperto a tutti i portatori di interessi pubblici e privati nel settore delle tecnologie digitali fondamentali, per informarli e suscitare reazioni sul progetto di agenda strategica di ricerca e innovazione per un determinato anno;

d) se del caso, e tenendo conto dell’articolo 130, elabora e sottopone per approvazione al consiglio di direzione il progetto di piano delle attività aggiuntive di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), tenendo conto del parere del comitato delle autorità pubbliche.

Art. 141 Tassi di finanziamento

Conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento Orizzonte Europa e in deroga all’articolo 34 di tale regolamento, l’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» può applicare tassi di finanziamento diversi per il finanziamento dell’Unione nel contesto di un’azione a seconda del tipo di partecipante, in particolare le PMI e i soggetti giuridici senza scopo di lucro, e del tipo di azione. I tassi di finanziamento sono indicati nel programma di lavoro.


TITOLO VIII
Impresa comune «Ricerca ATM Nel Cielo Unico Europeo 3»

Art. 142 Obiettivi aggiuntivi dell’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3»

1. Oltre agli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5, l’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» persegue i seguenti obiettivi generali:

a) rafforzare e integrare la capacità di ricerca e innovazione dell’Unione nel settore della gestione del traffico aereo, rendendolo più resiliente e scalabile alle fluttuazioni del traffico, consentendo al contempo il funzionamento senza soluzione di continuità di tutti gli aeromobili;

b) rafforzare, attraverso l’innovazione, la competitività del trasporto aereo con e senza equipaggio nell’Unione e dei mercati dei servizi di gestione del traffico aereo al fine di sostenere la crescita nell’Unione;

c) sviluppare e accelerare la diffusione di mercato di soluzioni innovative in maniera da istituire lo spazio aereo del cielo unico europeo come il cielo più efficiente e rispettoso dell’ambiente al mondo nel quale volare.

2. L’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» persegue inoltre i seguenti obiettivi specifici:

a) sviluppare un ecosistema di ricerca e innovazione che copra interamente le catene del valore della gestione del traffico aereo e dello spazio aereo dell’U-space che consenta di costruire il cielo europeo digitale definito nel piano europeo di modernizzazione della gestione del traffico aereo, permettendo la collaborazione e il coordinamento necessari tra i fornitori di servizi di navigazione aerea e gli utenti dello spazio aereo per garantire un sistema unico armonizzato di gestione del traffico aereo dell’Unione per operazioni con e senza equipaggio;

b) sviluppare e validare soluzioni di gestione del traffico aereo che sostengano livelli elevati di automazione;

c) sviluppare e validare l’architettura tecnica del cielo europeo digitale;

d) sostenere una diffusione di mercato accelerata di soluzioni innovative mediante dimostratori;

e) coordinare la definizione di priorità e la pianificazione degli sforzi di modernizzazione della gestione del traffico aereo dell’Unione, sulla base di un processo guidato dal consenso tra i portatori di interessi in materia di gestione del traffico aereo;

f) facilitare lo sviluppo di norme per l’industrializzazione delle soluzioni SESAR.

3. Ai fini dell’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» si applicano le seguenti definizioni:

a) «spazio aereo U-space»: una zona geografica per sistemi di bordo senza equipaggio designata dagli Stati membri, nella quale le operazioni di tali sistemi possono avvenire soltanto con il sostegno di servizi U-space forniti da un prestatore di servizi U-space;

b) «cielo europeo digitale»: la visione del piano europeo di modernizzazione della gestione del traffico aereo che cerca di trasformare l’infrastruttura dell’aviazione europea consentendole di gestire la crescita futura e la diversità del traffico aereo in modo sicuro ed efficiente, riducendo al minimo l’impatto ambientale;

c) «architettura del cielo europeo digitale»: la visione del piano europeo di modernizzazione della gestione del traffico aereo che cerca di affrontare l’attuale architettura inefficiente dello spazio aereo a medio e lungo termine combinando la configurazione e la progettazione dello spazio aereo con tecnologie per separare la fornitura di servizi dall’infrastruttura locale e aumentare progressivamente i livelli di collaborazione e sostegno all’automazione;

d) «fase di definizione di SESAR»: la fase che comprende l’istituzione e l’aggiornamento della visione a lungo termine del progetto SESAR, del relativo concetto di operazioni che consentono miglioramenti in ogni fase del volo, delle modifiche operative essenziali richieste all’interno della rete europea di gestione del traffico aereo e delle necessarie priorità di sviluppo e diffusione;

e) «fase di realizzazione di SESAR»: le fasi successive di industrializzazione e attuazione, durante le quali sono svolte le seguenti attività: standardizzazione, produzione e certificazione delle attrezzature e dei processi di terra e di bordo necessari per attuare le soluzioni SESAR (industrializzazione); e l’acquisizione, l’installazione e la messa in servizio di attrezzature e sistemi basati sulle soluzioni SESAR, comprese le procedure operative associate (attuazione).

Art. 143 Compiti aggiuntivi dell’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3»

Oltre ai compiti di cui all’articolo 5, l’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» svolge i seguenti compiti:

a) coordina i compiti della fase di definizione del programma Ricerca ATM nel cielo unico europeo, monitora l’attuazione del progetto SESAR e modifica, se necessario, il piano europeo di modernizzazione della gestione del traffico aereo;

b) attua gli aspetti di ricerca e sviluppo del piano europeo di modernizzazione della gestione del traffico aereo, in particolare:

i) organizzando, coordinando e monitorando i lavori della fase di sviluppo di SESAR conformemente al piano europeo di modernizzazione della gestione del traffico aereo, comprese le attività di ricerca e innovazione a bassi livelli di maturità tecnologica (da 0 a 2);

ii) fornendo soluzioni SESAR, che sono risultati realizzabili della fase di sviluppo di SESAR che introducono tecnologie o procedure operative nuove o migliorate, standardizzate e interoperabili;

iii) garantendo il coinvolgimento dei portatori di interessi civili e militari del settore dell’aviazione, in particolare fornitori di servizi di navigazione aerea, utenti dello spazio aereo, associazioni del personale, aeroporti, industria manifatturiera e istituzioni scientifiche interessate e la comunità scientifica interessata;

c) facilita un’accelerata diffusione di mercato delle soluzioni SESAR:

i) organizzando e coordinando attività di dimostrazioni su larga scala;

ii) attuando uno stretto coordinamento con l’AESA al fine di consentire uno sviluppo tempestivo da parte dell’AESA di misure di regolamentazione che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 e delle relative norme di attuazione;

iii) sostenendo le relative attività di standardizzazione, in stretta collaborazione con gli organismi di standardizzazione e l’AESA, nonché con l’entità istituita per coordinare i compiti della fase di realizzazione di SESAR in linea con il regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione.

Art. 144 Membri

1. I membri dell’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» sono:

a) l’Unione, rappresentata dalla Commissione;

b) l’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), rappresentata dalla sua Agenzia, previa notifica della sua decisione di aderire all’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» mediante una lettera di impegno che non preveda condizioni per l’adesione diverse da quelle stabilite nel presente regolamento;

c) i membri fondatori elencati nell’allegato III del presente regolamento, previa notifica della loro decisione di aderire all’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» mediante una lettera di impegno che non preveda condizioni per l’adesione diverse da quelle stabilite nel presente regolamento;

d) i membri associati da selezionare conformemente all’articolo 7.

2. In aggiunta a quanto disposto dall’articolo 7, paragrafo 1, durante i primi sei mesi successivi alla costituzione dell’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3», il consiglio di direzione può selezionare membri associati da un elenco redatto dopo un invito aperto a manifestare interesse pubblicato dalla Commissione prima di tale costituzione. Le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, si applicano mutatis mutandis.

3. Nel selezionare i membri associati, il consiglio di direzione cerca di garantire un’adeguata rappresentanza dell’intera catena del valore della gestione del traffico aereo e, ove necessario, la selezione di soggetti pertinenti al di fuori del settore. Come membro associato dell’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» è possibile selezionare qualsiasi entità od organismo pubblico o privato, compresi quelli di paesi terzi che hanno concluso almeno un accordo con l’Unione nel settore del trasporto aereo.

Art. 145 Contributo finanziario dell’Unione

Il contributo finanziario dell’Unione all’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3», compresi gli stanziamenti SEE, destinato a coprire i costi amministrativi e quelli operativi è pari a massimo 600 000 000 EUR, di cui fino a 30 000 000 EUR per i costi amministrativi.

Art. 146 Contributi di membri diversi dall’Unione

1. I membri privati dell’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» effettuano o predispongono per le loro entità costitutive o affiliate un contributo complessivo pari ad almeno 500 000 000 EUR, di cui fino a 25 000 000 EUR per i costi amministrativi, nel corso del periodo di cui all’articolo 3.

2. Eurocontrol fornisce un contributo complessivo pari a massimo 500 000 000 EUR, di cui fino a 25 000 000 EUR per i costi amministrativi, nel corso del periodo di cui all’articolo 3. Oltre a quanto disposto dall’articolo 11, paragrafo 4, il contributo consiste anche in contributi in natura ad attività aggiuntive.

Art. 147 Ambito di applicazione delle attività aggiuntive

Ai fini dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), tra le attività aggiuntive possono figurare:

a) attività che coprono tutta la parte non finanziata dall’Unione dei progetti di ricerca ATM nel cielo unico europeo che contribuiscono al conseguimento del programma di lavoro concordato dell’impresa comune;

b) attività di industrializzazione, comprese la standardizzazione, la certificazione e la produzione relative a soluzioni SESAR generate dall’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» o dall’iniziativa precedente, l’impresa comune «SESAR»;

c) attività di comunicazione e sensibilizzazione relative a soluzioni SESAR generate dall’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» o dall’iniziativa precedente, l’impresa comune «SESAR»;

d) attività che assicurano l’armonizzazione globale della gestione del traffico aereo sulla base di soluzioni SESAR generate dall’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» o dall’iniziativa precedente, l’impresa comune «SESAR»;

e) la diffusione o l’adozione dei risultati dei progetti nel quadro dell’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» o dell’iniziativa precedente, l’impresa comune «SESAR», che non hanno ricevuto alcun finanziamento dall’Unione.

Art. 148 Organi dell’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3»

Gli organi dell’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» sono:

a) il consiglio di direzione;

b) il direttore esecutivo;

c) il gruppo di rappresentanti degli Stati;

d) l’organo consultivo scientifico.

Art. 149 Composizione del consiglio di direzione

Il consiglio di direzione è composto come segue:

a) due rappresentanti della Commissione a nome dell’Unione;

b) un rappresentante di ciascuno dei membri diversi dall’Unione.

Art. 150 Funzionamento del consiglio di direzione

1. In deroga all’articolo 16, paragrafo 4, il consiglio di direzione è presieduto dalla Commissione a nome dell’Unione.

2. Il consiglio di direzione dispone dei seguenti osservatori permanenti:

a) un rappresentante dell’Agenzia europea per la difesa;

b) un rappresentante degli utenti civili dello spazio aereo, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo;

c) un rappresentante dei fornitori di servizi di navigazione aerea, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo;

d) un rappresentante dei fabbricanti di attrezzature, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo;

e) un rappresentante degli aeroporti, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo;

f) un rappresentante degli organismi di rappresentanza del personale del settore della gestione del traffico aereo, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo;

g) un rappresentante delle istituzioni scientifiche interessate o della comunità scientifica interessata, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo;

h) un rappresentante dell’AESA;

i) un rappresentante dell’organizzazione europea di standardizzazione nel settore dell’aviazione;

j) un rappresentante dell’industria degli aeromobili senza equipaggio, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo.

3. Il numero di voti dei membri dell’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» è proporzionale al loro contributo al bilancio dell’impresa comune. Tuttavia l’Unione ed Eurocontrol dispongono ciascuna almeno del 25 % del numero totale dei voti e il rappresentante degli utenti civili dello spazio aereo di cui al paragrafo 2, lettera b), dispone almeno del 10 % del numero totale dei voti.

4. Le decisioni del consiglio di direzione sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità, è decisivo il voto del rappresentante dell’Unione.

5. Le decisioni relative alla revisione del piano europeo di modernizzazione della gestione del traffico aereo richiedono i voti favorevoli dell’Unione e di Eurocontrol. Tali decisioni tengono conto dei pareri espressi da tutti gli osservatori permanenti di cui al paragrafo 2 e dal gruppo di rappresentanti degli Stati.

Art. 151 Compiti aggiuntivi del consiglio di direzione

Oltre ai compiti elencati all’articolo 17, il consiglio di direzione dell’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» supervisiona la realizzazione delle componenti di ricerca e sviluppo individuate nel piano europeo di modernizzazione della gestione del traffico aereo.

Art. 152 Compiti aggiuntivi del direttore esecutivo

Oltre a quelli di cui all’articolo 19, il direttore esecutivo dell’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» svolge i seguenti compiti:

a) dirige l’esecuzione delle fasi di definizione e sviluppo del progetto SESAR nel rispetto delle linee guida stabilite dal consiglio di direzione;

b) presenta al consiglio di direzione eventuali proposte che comportano modifiche della concezione della fase di sviluppo del progetto SESAR.

Art. 153 Il gruppo di rappresentanti degli Stati

In aggiunta a quanto disposto dall’articolo 20, gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi rappresentanti presentino una posizione coordinata che rifletta i pareri dei loro Stati membri espressi in seno ai seguenti organi:

a) il comitato per il cielo unico, istituito dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004;

b) il comitato di programma a norma dell’articolo 14 del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa.

Art. 154 Il comitato scientifico

1. L’organo consultivo scientifico dell’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), è il comitato scientifico.

2. Il comitato scientifico è composto da un massimo di 15 membri permanenti.

3. Il presidente del comitato scientifico è eletto per un mandato di due anni.

4. Il comitato scientifico può fornire consulenza su richiesta del consiglio di direzione e di altri organi dell’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» o di propria iniziativa, in particolare sulle attività relative ai bassi livelli di maturità tecnologica (da 0 a 2).

5. Il comitato scientifico collabora con gli organi consultivi pertinenti istituiti nel quadro di Orizzonte Europa.

Art. 155 Atti di esecuzione per stabilire la posizione dell’Unione riguardo alla modifica del piano europeo di modernizzazione della gestione del traffico aereo

1. La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di definire la posizione dell’Unione riguardo alla modifica del piano europeo di modernizzazione della gestione del traffico aereo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. La Commissione è assistita dal comitato per il cielo unico istituito dal regolamento (CE) n. 549/2004. Il comitato per il cielo unico è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Art. 156 Certificazione di nuove tecnologie

1. L’AESA può essere invitata da richiedenti, partecipanti o dal direttore esecutivo a fornire consulenza su singoli progetti e attività dimostrative su questioni relative alla conformità con la sicurezza aerea, l’interoperabilità e gli standard ambientali, al fine di garantire che essi portino a uno sviluppo tempestivo di norme, capacità di collaudo e requisiti normativi pertinenti per lo sviluppo di prodotti e la diffusione di nuove tecnologie.

2. Le attività di certificazione e i servizi forniti sono soggetti alle disposizioni in materia di diritti ed oneri di cui al regolamento (UE) 2018/1139.

Art. 157 Accordo con Eurocontrol

Il ruolo e il contributo di Eurocontrol in quanto membro fondatore dell’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» sono definiti in un accordo amministrativo stipulato tra le due parti (l’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» ed Eurocontrol). Tale accordo descrive i compiti, le responsabilità e il contributo di Eurocontrol alle attività dell’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» per quanto concerne i seguenti aspetti:

a) organizzazione delle attività di ricerca, sviluppo e validazione di Eurocontrol conformemente al programma di lavoro dell’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3»;

b) erogazione di sostegno e consulenza specializzati all’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» su richiesta di quest’ultima;

c) erogazione di sostegno e consulenza sugli sviluppi comuni per i sistemi europei futuri di gestione del traffico aereo, in particolare per quanto concerne l’architettura futura dello spazio aereo;

d) erogazione di sostegno al monitoraggio dell’attuazione delle soluzioni SESAR in linea con il piano europeo di modernizzazione della gestione del traffico aereo;

e) intrattenimento di relazioni con gli Stati membri di Eurocontrol per assicurare un ampio sostegno agli obiettivi strategici dell’Unione e ai risultati delle attività di ricerca, validazione e dimostrazione tra i partner della rete paneuropea;

f) erogazione di sostegno alla gestione del programma;

g) contribuzione ai costi amministrativi dell’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» e fornitura di sostegno informatico, logistico e di comunicazione a tale impresa comune.

Art. 158 Sistema di back office

L’articolo 13 non si applica all’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3». Il sistema di back office è fornito da Eurocontrol.


TITOLO IX
IMPRESA COMUNE «RETI E SERVIZI INTELLIGENTI»

Art 159 Obiettivi aggiuntivi dell’impresa comune «Reti e servizi intelligenti»

1. Oltre agli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5, l’impresa comune «Reti e servizi intelligenti» persegue i seguenti obiettivi generali:

a) promuovere la leadership tecnologica dell’Europa nelle reti e nei servizi intelligenti futuri, rafforzando i punti di forza industriali attuali ed estendendo l’ambito di applicazione dalla connettività 5G alla catena più ampia del valore strategico, compresa la fornitura di servizi basati su cloud, nonché componenti e dispositivi;

b) allineare le tabelle di marcia strategiche di una gamma più ampia di soggetti industriali, tra cui non soltanto l’industria delle telecomunicazioni, ma anche operatori nel settore dell’Internet delle cose, del cloud, e di componenti e dispositivi;

c) compiere progressi in relazione all’eccellenza tecnologica e scientifica europea per sostenere la leadership europea nel plasmare e padroneggiare i sistemi 6G entro il 2030;

d) rafforzare la diffusione di infrastrutture digitali e l’adozione di soluzioni digitali nei mercati europei, in particolare assicurando un meccanismo di coordinamento strategico per il programma del meccanismo per collegare l’Europa — settore digitale, nonché sinergie all’interno di quest’ultimo, e con il programma Europa digitale e InvestEU nel contesto dell’ambito di applicazione e della governance dell’impresa comune «Reti e servizi intelligenti»;

e) preparare l’industria europea di fornitura di reti e servizi intelligenti per le opportunità a lungo termine derivanti dallo sviluppo di mercati verticali per le infrastrutture e i servizi 5G e successivamente 6G in Europa;

f) facilitare l’innovazione digitale, entro il 2030, soddisfacendo le esigenze del mercato europeo e le prescrizioni delle politiche pubbliche, comprese quelle più rigorose delle industrie verticali, così come i requisiti della società in settori quali la sicurezza, l’efficienza energetica e i campi elettromagnetici;

g) sostenere l’allineamento delle reti e dei servizi intelligenti futuri con gli obiettivi strategici dell’Unione, tra i quali il Green Deal europeo, la sicurezza delle reti e delle informazioni, l’etica e la tutela della vita privata, così come un internet incentrato sulla persona e sostenibile.

2. L’impresa comune «Reti e servizi intelligenti» persegue inoltre i seguenti obiettivi specifici:

a) facilitare lo sviluppo di tecnologie in grado di soddisfare requisiti avanzati di comunicazione, sostenendo l’eccellenza europea nelle tecnologie e nelle architetture per reti e servizi intelligenti così come la loro evoluzione verso il 6G, nonché posizioni europee forti in materia di norme, brevetti essenziali e requisiti chiave, quali requisiti relativi alle bande dello spettro necessarie per le future tecnologie avanzate delle reti intelligenti;

b) accelerare lo sviluppo di tecnologie di rete efficienti sotto il profilo energetico con l’obiettivo di ridurre significativamente il consumo di energia e di risorse dell’intera infrastruttura digitale entro il 2030 nonché diminuire il consumo di energia di industrie verticali chiave sostenute da tecnologie per reti e servizi intelligenti;

c) accelerare lo sviluppo e l’ampia diffusione del 5G entro il 2025 e successivamente dell’infrastruttura 6G in Europa, in particolare promuovendo il coordinamento e il sostegno strategico della diffusione del 5G per la mobilità connessa e automatizzata lungo i corridoi transfrontalieri, utilizzando il programma del meccanismo per collegare l’Europa — settore digitale e promuovendone la diffusione nell’ambito di quest’ultimo programma, nonché del programma Europa digitale e di InvestEU;

d) promuovere una catena di fornitura e del valore sostenibile e diversificata in linea con il pacchetto di strumenti per la cibersicurezza del 5G;

e) rafforzare il posizionamento dell’industria dell’Unione nella catena del valore globale delle reti e dei servizi intelligenti creando una massa critica di soggetti pubblici e privati, in particolare aumentando il contributo di operatori del settore del software e di Internet delle cose, sfruttando iniziative nazionali e sostenendo la nascita di nuovi operatori;

f) sostenere l’allineamento con i requisiti in materia di etica e sicurezza, includendoli nelle agende strategiche di ricerca e innovazione e fornire contributi al processo legislativo dell’Unione, secondo quanto opportuno.

Art. 160 Compiti aggiuntivi dell’impresa comune «Reti e servizi intelligenti»

Oltre a quelli di cui all’articolo 5, l’impresa comune «Reti e servizi intelligenti» svolge i seguenti compiti:

a) contribuire ai programmi di lavoro di altri programmi dell’Unione, come il programma del meccanismo per collegare l’Europa — settore digitale, il programma Europa digitale e InvestEU che stanno attuando attività nel settore delle reti e dei servizi intelligenti;

b) coordinare i progetti test e pilota nonché le iniziative di diffusione dell’Unione nel settore delle reti e dei servizi intelligenti, come i corridoi 5G paneuropei per la mobilità connessa e automatizzata nel quadro del programma del meccanismo per collegare l’Europa — settore digitale, in collaborazione con la Commissione e i pertinenti organismi di finanziamento competenti;

c) promuovere sinergie tra le sperimentazioni, i progetti pilota e le attività di diffusione finanziati dall’Unione nel settore delle reti e dei servizi intelligenti, come quelli finanziati nel quadro del programma del meccanismo per collegare l’Europa — settore digitale, del programma Europa digitale e di InvestEU, nonché garantire una diffusione e valorizzazione efficaci delle conoscenze e del know-how acquisiti nel contesto di tali attività;

d) sviluppare e coordinare le agende strategiche di diffusione per i corridoi 5G paneuropei per la mobilità connessa e automatizzata con il coinvolgimento dei portatori di interessi. Tali agende forniscono orientamenti strategici non vincolanti che coprono la durata del programma del meccanismo per collegare l’Europa — settore digitale definendo una visione comune per lo sviluppo di ecosistemi abilitati al 5G e i requisiti di rete e servizi sottostanti nonché individuando obiettivi e tabelle di marcia di diffusione, così come modelli potenziali di cooperazione.

Art. 161 Membri

I membri dell’impresa comune «Reti e servizi intelligenti» sono:

a) l’Unione, rappresentata dalla Commissione;

b) la 6G-IA di diritto belga, previa notifica della sua decisione di aderire all’impresa comune «Reti e servizi intelligenti» mediante una lettera d’impegno che non preveda condizioni per l’adesione diverse da quelle stabilite nel presente regolamento.

Art. 162 Contributo finanziario dell’Unione

Il contributo finanziario dell’Unione all’impresa comune «Reti e servizi intelligenti», compresi gli stanziamenti SEE, destinato a coprire i costi amministrativi e quelli operativi è pari a massimo 900 000 000 EUR, di cui fino a 18 519 000 EUR per i costi amministrativi.

Art. 163 Contributi di membri diversi dall’Unione

1. I membri dell’impresa comune «Reti e servizi intelligenti» diversi dall’Unione effettuano o predispongono per le loro entità costitutive o affiliate un contributo complessivo pari ad almeno 900 000 000 EUR nel corso del periodo di cui all’articolo 3.

2. I membri dell’impresa comune «Reti e servizi intelligenti» diversi dall’Unione effettuano o predispongono per le loro entità costitutive o affiliate un contributo finanziario annuo ai costi amministrativi di tale impresa comune pari ad almeno il 20 % dei costi amministrativi totali. Essi si adoperano per aumentare il numero di entità costitutive o affiliate al fine di aumentare il loro contributo raggiungendo il 50 % dei costi amministrativi dell’impresa comune «Reti e servizi intelligenti» nel corso della sua durata, tenendo debitamente conto delle entità costitutive e affiliate che sono PMI.

Art. 164 Ambito di applicazione delle attività aggiuntive

Ai fini dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), tra le attività aggiuntive possono figurare:

a) attività derivate di ricerca e sviluppo;

b) contributi alla standardizzazione;

c) contributi alle consultazioni nel contesto di processi di regolamentazione dell’Unione;

d) attività finanziate da prestiti della Banca europea per gli investimenti e non finanziate da una sovvenzione dell’Unione;

e) contributi ad attività dei membri diversi dall’Unione e di qualsiasi altro gruppo o associazione di portatori di interessi nel settore dell’impresa comune «Reti e servizi intelligenti», non finanziati da una sovvenzione dell’Unione;

f) attività destinate a sviluppare l’ecosistema, compresa la creazione di cooperazione con soggetti verticali;

g) attività di diffusione dei risultati a livello globale per ottenere consenso sulle tecnologie sostenute come preparazione di norme future;

h) sperimentazioni, dimostrazioni, progetti pilota, immissioni sul mercato e diffusione precoce di tecnologie;

i) cooperazione internazionale non finanziata da una sovvenzione dell’Unione;

j) attività relative alla preparazione e alla partecipazione a progetti di ricerca e innovazione finanziati da enti privati o pubblici diversi dall’Unione.

Art. 165 Organi dell’impresa comune «Reti e servizi intelligenti»

Gli organi dell’impresa comune «Reti e servizi intelligenti» sono:

a) il consiglio di direzione;

b) il direttore esecutivo;

c) il gruppo di rappresentanti degli Stati;

d) il gruppo dei portatori di interessi.

Art. 166 Composizione del consiglio di direzione

1. Il consiglio di direzione è così composto:

a) due rappresentanti della Commissione a nome dell’Unione;

b) c

inque rappresentanti della 6G-IA.

2. In deroga all’articolo 42, i rappresentanti dei membri privati comunicano immediatamente al consiglio di direzione il loro coinvolgimento in attività professionali con entità non stabilite nell’Unione o con entità che non sono controllate da soggetti giuridici o entità stabiliti nell’Unione. In tal caso i rappresentanti dell’Unione possono decidere di chiedere al membro interessato di nominare un altro rappresentante.

Art. 167 Funzionamento del consiglio di direzione

La 6G-IA detiene diritti di voto corrispondenti al 50 %.

Art. 168 Compiti aggiuntivi del consiglio di direzione

Oltre a quelli di cui all’articolo 17, il consiglio di direzione dell’impresa comune «Reti e servizi intelligenti» svolge anche i seguenti compiti:

a) adottare agende strategiche di diffusione, quali contributi non vincolanti nell’ambito del programma del meccanismo per collegare l’Europa — settore digitale, per quanto riguarda i corridoi 5G e, se del caso, modificarle per tutta la durata del programma del meccanismo per collegare l’Europa — settore digitale;

b) garantire che la legislazione dell’Unione in materia di cibersicurezza e gli orientamenti coordinati esistenti e futuri degli Stati membri siano presi in considerazione in tutte le attività dell’impresa comune «Reti e servizi intelligenti»;

c) promuovere sinergie e complementarità tra i settori digitale, dei trasporti e dell’energia del programma del meccanismo per collegare l’Europa — settore digitale attraverso l’individuazione di aree di intervento e il contributo ai programmi di lavoro, nonché sinergie e complementarità con gli altri programmi pertinenti dell’Unione.

Art. 169 Il gruppo di rappresentanti degli Stati

In aggiunta a quanto disposto dall’articolo 20, i rappresentanti provvedono a presentare una posizione coordinata che rifletta i pareri del loro Stato espressi in merito a uno qualsiasi dei seguenti aspetti:

a) le questioni in materia di ricerca e innovazione relative a Orizzonte Europa;

b) l’agenda strategica di diffusione e le attività di diffusione concernenti altri programmi dell’Unione, in particolare il meccanismo per collegare l’Europa — settore digitale, ma anche attività nel quadro del programma Europa digitale e di InvestEU che rientrano nell’ambito di applicazione dell’impresa comune «Reti e servizi intelligenti».

Art. 170 Sicurezza

1. Laddove ritenuto pertinente, il consiglio di direzione può richiedere che un’azione finanziata dall’impresa comune «Reti e servizi intelligenti» garantisca che gli elementi di rete utilizzati per la sperimentazione su larga scala o per progetti pilota seguano valutazioni dell’analisi della sicurezza. Tali valutazioni riflettono la legislazione e le politiche dell’Unione in materia di cibersicurezza, nonché gli orientamenti coordinati esistenti e futuri degli Stati membri.

2. In relazione al proprio compito di cui all’articolo 160, lettera a), il consiglio di direzione raccomanda agli altri organismi di finanziamento di applicare mutatis mutandis il paragrafo 1 del presente articolo e l’articolo 17, paragrafo 2, lettera l), e il paragrafo 1 del presente articolo alle loro azioni, laddove lo ritenga opportuno e laddove ciò sia autorizzato dall’atto di base del rispettivo programma di finanziamento dell’Unione.


PARTE TERZA
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 171 Sorveglianza e valutazione

1. Le attività delle imprese comuni sono oggetto di sorveglianza continua e di revisioni periodiche conformemente alle loro regole finanziarie, al fine di garantire un impatto e un’eccellenza scientifica massimi, nonché l’uso più efficace ed efficiente delle risorse. I risultati della sorveglianza e delle revisioni periodiche confluiscono nel monitoraggio dei partenariati europei e nelle valutazioni delle imprese comuni nell’ambito delle valutazioni di Orizzonte Europa, come specificato agli articoli 50 e 52 del regolamento Orizzonte Europa.

2. Le imprese comuni organizzano la sorveglianza continua e la rendicontazione delle loro attività di gestione e attuazione e revisioni periodiche dei prodotti, dei risultati e degli impatti delle azioni indirette finanziate attuate in conformità dell’articolo 50 e dell’allegato III del regolamento Orizzonte Europa. Tale sorveglianza e tale rendicontazione comprendono:

a) gli indicatori corredati di scadenze, al fine di rendere conto annualmente dei progressi delle loro attività verso il conseguimento degli obiettivi generali, specifici e operativi, inclusi gli obiettivi aggiuntivi delle imprese comuni di cui alla parte seconda, nonché sulla base delle modalità di impatto definite nell’allegato V del regolamento Orizzonte Europa;

b) informazioni sulle sinergie tra le azioni dell’impresa comune e le iniziative e politiche nazionali o regionali basate sulle informazioni ricevute dagli Stati partecipanti o dal gruppo di rappresentanti degli Stati, nonché informazioni sulle sinergie con altri programmi dell’Unione e altri partenariati europei;

c) informazioni concernenti il livello di integrazione delle scienze sociali e umane, il rapporto tra livelli inferiori e superiori di maturità tecnologica nella ricerca collaborativa, i progressi nell’ampliamento della partecipazione dei paesi, la composizione geografica dei consorzi nei progetti collaborativi, l’utilizzo di una procedura di presentazione e valutazione articolata in due fasi, le misure che mirano a facilitare i rapporti di collaborazione nella ricerca e innovazione europea, l’uso del riesame della valutazione e il numero e tipo di reclami, il livello di integrazione delle questioni climatiche e le relative spese, la partecipazione delle PMI, la partecipazione del settore privato, la partecipazione di genere alle azioni finanziate, i comitati di valutazione, i comitati e i gruppi consultivi, il tasso di cofinanziamento, i finanziamenti complementari e cumulativi provenienti da altri fondi dell’Unione, i tempi per la concessione della sovvenzione, il livello di cooperazione internazionale, il coinvolgimento dei cittadini e la partecipazione della società civile;

d) i livelli di spesa disaggregati a livello di progetto per consentire un’analisi specifica, anche per area di intervento;

e) il livello di eccesso di candidature, in particolare il numero di offerte per ciascun invito a presentare proposte, il loro punteggio medio, la percentuale delle proposte al di sopra e al di sotto delle soglie di qualità;

f) informazioni sugli effetti leva quantitativi e qualitativi, anche sui contributi finanziari e in natura impegnati ed effettivamente erogati, visibilità e posizionamento nel contesto internazionale, impatto sui rischi connessi alla ricerca e all’innovazione per gli investimenti del settore privato;

g) informazioni sulle misure per attirare nuovi entranti, in particolare le PMI, gli istituti di istruzione superiore e le organizzazioni di ricerca, e per ampliare le reti di collaborazione.

3. Le valutazioni delle operazioni delle imprese comuni sono effettuate tempestivamente per contribuire alle valutazioni intermedie e finali complessive di Orizzonte Europa e al relativo processo decisionale sul programma, sul suo successore e su altre iniziative pertinenti nel settore della ricerca e dell’innovazione, di cui all’articolo 52 del regolamento Orizzonte Europa.

4. La Commissione effettua una valutazione intermedia e una valutazione finale di ciascuna impresa comune che contribuisce alle valutazioni di Orizzonte Europa, come specificato all’articolo 52 del regolamento Orizzonte Europa. Le valutazioni esaminano in che modo ciascuna impresa comune adempie la propria missione e i propri obiettivi; esse riguardano tutte le attività dell’impresa comune e valutano il valore aggiunto, l’efficacia, l’efficienza, comprese l’apertura e la trasparenza, dell’impresa comune in questione, la pertinenza delle attività perseguite e la loro coerenza e complementarità con le pertinenti politiche regionali, nazionali e dell’Unione, comprese le sinergie con altre parti di Orizzonte Europa, quali missioni, poli tematici o programmi tematici o specifici. Le valutazioni tengono conto dei pareri dei portatori di interessi, a livello tanto europeo quanto nazionale e, se del caso, comprendono anche una valutazione degli impatti scientifici, sociali, economici e tecnologici a lungo termine delle imprese comuni di cui all’articolo 174, paragrafi da 3 a 9. Le valutazioni includono anche, se del caso, un esame della modalità di intervento strategico più efficace per eventuali azioni future nonché la pertinenza e la coerenza di ogni possibile rinnovo di ciascuna impresa comune date le priorità politiche generali e il contesto di sostegno alla ricerca e all’innovazione, compreso il suo posizionamento rispetto ad altre iniziative sostenute attraverso il programma quadro, in particolare le missioni o i partenariati europei. Le valutazioni tengono altresì debitamente conto del piano di soppressione graduale adottato dal consiglio di direzione conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a1).

5. Sulla base delle conclusioni di una valutazione intermedia di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può procedere come previsto all’articolo 11, paragrafo 6, o adottare qualsiasi altro provvedimento appropriato.

6. La Commissione può effettuare ulteriori valutazioni su temi o argomenti di rilevanza strategica, con l’assistenza di esperti esterni indipendenti selezionati sulla base di un processo trasparente, al fine di esaminare i progressi compiuti da un’impresa comune nel conseguimento degli obiettivi fissati e individuare i fattori che contribuiscono all’attuazione delle attività e le migliori pratiche. Nell’effettuare tali ulteriori valutazioni, la Commissione tiene pienamente conto dell’impatto amministrativo sull’impresa comune.

7. Le imprese comuni effettuano revisioni periodiche delle loro attività che fungono da base per le loro valutazioni intermedie e finali nel contesto delle valutazioni di Orizzonte Europa di cui all’articolo 52 del regolamento Orizzonte Europa.

8. Le revisioni periodiche e le valutazioni devono essere prese in considerazione in sede di scioglimento o soppressione graduale dell’impresa comune di cui all’articolo 45 del presente regolamento, in linea con l’allegato III del regolamento Orizzonte Europa. Entro sei mesi dallo scioglimento di un’impresa comune, ma non oltre quattro anni dopo l’avvio della procedura di scioglimento di cui all’articolo 45 del presente regolamento, la Commissione conduce una valutazione finale di tale impresa comune in linea con la valutazione finale di Orizzonte Europa.

9. La Commissione pubblica e comunica i risultati delle valutazioni delle imprese comuni, che includono le conclusioni della valutazione e le osservazioni della Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni nell’ambito delle valutazioni di Orizzonte Europa di cui all’articolo 52 del regolamento Orizzonte Europa.

Art. 172 Sostegno da parte dello Stato ospitante

Tra un’impresa comune e lo Stato membro in cui essa ha sede può essere concluso un accordo amministrativo concernente i privilegi e le immunità e altre agevolazioni che tale Stato membro è tenuto a concedere all’impresa comune in questione.

Art. 173 Azioni iniziali

1. La Commissione è responsabile della costituzione e del funzionamento iniziale delle imprese comuni «Salute globale EDCTP3» e «Reti e servizi intelligenti» fino a che queste non abbiano la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio. La Commissione svolge tutte le attività necessarie in collaborazione con gli altri membri e con il coinvolgimento degli organi competenti di tali imprese comuni.

2. Ai fini del paragrafo 1:

a) fino a quando il direttore esecutivo non assume le proprie funzioni dopo la nomina da parte del consiglio di direzione a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, un funzionario designato dalla Commissione può farne le veci in qualità di direttore esecutivo ad interim ed esercitare le funzioni attribuite al direttore esecutivo;

b) in deroga all’articolo 17, paragrafo 2, lettera h), il direttore esecutivo ad interim esercita i pertinenti poteri dell’autorità che ha il potere di nomina in relazione a qualsiasi posizione del personale che deve essere ricoperta prima che il direttore esecutivo assuma le sue funzioni ai sensi dell’articolo 18, paragrafo2;

c) la Commissione può distaccare ad interim un numero limitato di suoi funzionari.

3. Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio annuale delle imprese comuni di cui al paragrafo 1 dopo l’approvazione del consiglio di direzione e può concludere convenzioni, decisioni e contratti, anche contratti di lavoro relativi al personale, in seguito all’adozione della tabella dell’organico di tali imprese comuni.

4. Il direttore esecutivo ad interim, in accordo con il direttore esecutivo che assume l’incarico e fatta salva l’approvazione del consiglio di direzione, stabilisce la data alla quale l’impresa comune in questione sarà ritenuta avere la capacità di eseguire il proprio bilancio. A partire da tale data la Commissione si astiene dall’assumere impegni e dall’eseguire pagamenti per le attività dell’impresa comune in questione.

Art. 174 Abrogazione e disposizioni transitorie

1. I regolamenti (CE) n. 219/2007, (UE) n. 557/2014, (UE) n. 558/2014, (UE) n. 559/2014, (UE) n. 560/2014, (UE) n. 561/2014 e (UE) n. 642/2014 sono abrogati.

2. Le azioni avviate o proseguite ai sensi dei regolamenti di cui al paragrafo 1 e gli obblighi finanziari relativi a tali azioni continuano a essere disciplinati da tali regolamenti fino al loro completamento.

3. L’impresa comune «Europa biocircolare» è il successore legale e universale di tutti i contratti, compresi quelli di lavoro, e delle convenzioni di sovvenzione, delle passività e dei proventi dell’impresa comune «Bioindustrie» istituita dal regolamento (UE) n. 560/2014, che sostituisce e alla quale succede.

4. L’impresa comune «Aviazione pulita» è il successore legale e universale di tutti i contratti, compresi quelli di lavoro, e delle convenzioni di sovvenzione, delle passività e dei proventi dell’impresa comune «Clean Sky 2» istituita dal regolamento (UE) n. 558/2014, che sostituisce e alla quale succede.

5. L’impresa comune «Idrogeno pulito» è il successore legale e universale di tutti i contratti, compresi quelli di lavoro, e delle convenzioni di sovvenzione, delle passività e dei proventi dell’impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» istituita dal regolamento (UE) n. 559/2014, che sostituisce e alla quale succede.

6. L’impresa comune «Ferrovie europee» è il successore legale e universale di tutti i contratti, compresi quelli di lavoro, e delle convenzioni di sovvenzione, delle passività e dei proventi dell’impresa comune «Shift2Rail» istituita dal regolamento (UE) n. 642/2014, che sostituisce e alla quale succede.

7. L’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute» è il successore legale e universale di tutti i contratti, compresi quelli di lavoro, e delle convenzioni di sovvenzione, delle passività e dei proventi dell’impresa comune «Iniziativa in materia di medicinali innovativi 2» istituita dal regolamento (UE) n. 557/2014, che sostituisce e alla quale succede.

8. L’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» è il successore legale e universale di tutti i contratti, compresi quelli di lavoro, e delle convenzioni di sovvenzione, delle passività e dei proventi dell’impresa comune «ECSEL» istituita dal regolamento (UE) n. 561/2014, che sostituisce e alla quale succede.

9. L’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» è il successore legale e universale di tutti i contratti, compresi quelli di lavoro, e delle convenzioni di sovvenzione, delle passività e dei proventi dell’impresa comune «SESAR» istituita dal regolamento (CE) n. 219/2007, che sostituisce e alla quale succede.

10. Il presente regolamento non pregiudica i diritti e gli obblighi del personale assunto ai sensi dei regolamenti di cui al paragrafo 1.

11. I direttori esecutivi nominati ai sensi dei regolamenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono assegnati, per il restante periodo del loro mandato, alle funzioni di direttore esecutivo previste dal presente regolamento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le altre condizioni contrattuali restano invariate.

12. In occasione della sua prima riunione, il consiglio di direzione di ciascuna impresa comune adotta una serie di decisioni adottate dal consiglio di direzione delle precedenti imprese comuni di cui ai paragrafi da 3 a 9 che continuano ad applicarsi all’impresa comune interessata costituita dal presente regolamento.

13. Le valutazioni intermedie di cui all’articolo 171, paragrafo 2, comprendono una valutazione finale delle imprese comuni precedenti di cui ai paragrafi da 3 a 9 del presente articolo.

14. Eventuali stanziamenti inutilizzati a norma dei regolamenti di cui al paragrafo 1 sono trasferiti all’impresa comune corrispondente costituita dal presente regolamento. Eventuali stanziamenti operativi inutilizzati così trasferiti sono utilizzati innanzitutto per fornire sostegno finanziario alle azioni indirette avviate nel quadro di Orizzonte 2020. Gli stanziamenti operativi rimanenti possono essere utilizzati per azioni indirette avviate ai sensi del presente regolamento. Se tali stanziamenti operativi sono utilizzati per azioni indirette avviate ai sensi del presente regolamento, sono imputati al contributo finanziario che l’Unione deve fornire alla rispettiva impresa comune ai sensi del presente regolamento.

Art. 175 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore la data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato 1

Membri fondatori dell’impresa comune «Aviazione pulita»

1) Aciturri Aeronáutica S.L.U., società di diritto spagnolo (numero di registrazione: BU12351), avente sede legale in P.I. Bayas, calle Ayuelas, 22, 09200, Miranda de Ebro (Burgos), Spagna;

2) Aernnova Aerospace SAU, società di diritto spagnolo (numero di registrazione: VI6749), avente sede legale in Parque Tecnológico de Álava, C/Leonardo da Vinci num. 13, Miñano (Álava), Spagna;

3) Airbus SAS, società di diritto francese (numero di registrazione: 383 474 814), avente sede legale in 2 Rond-Point Emile Dewoitine, 31707 Blagnac, Francia;

4) Centro Italiano Ricerche Aerospaziali SCPA (CIRA), società di diritto italiano (numero di registrazione: 128446), avente sede legale in Via Maiorise 1, Capua-Caserta 81043, Italia;

5) Dassault Aviation SA, società di diritto francese (numero di registrazione: 712042456), avente sede legale in 9, Rond- Point des Champs-Elysées Marcel-Dassault, 78008 Paris, Francia;

6) Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), società di diritto tedesco (numero di registrazione: VR2780), avente sede legale in Linder Höhe, 51147 Köln, Germania;

7) Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung e.V., società di diritto tedesco (numero di registrazione: VR4461), avente sede legale in 27C, Hansastrasse, 80686 München, Germania;

8) Fokker Technologies Holding BV, società di diritto neerlandese (numero di registrazione: 50010964), avente sede legale in Industrieweg 4, 3351 LB Papendrecht, Paesi Bassi;

9) GE Avio srl, società di diritto italiano (numero di registrazione: 1170622CF10898340012), avente sede legale in Rivalta di Torino (TO), via I Maggio 99, Italia;

10) GKN Aerospace, Sweden AB, società di diritto svedese (numero di registrazione: 5560290347), avente sede legale in Flygmotorvägen 1, SE-461 81 Trollhättan, Svezia;

11) Honeywell International s.r.o., società di diritto ceco (numero di registrazione: 27617793), avente sede legale in V Parku 2325/18, 148 00 Praha 4 — Chodov, Praha, Cechia;

12) Industria de Turbo Propulsores S.A.U., società di diritto spagnolo (numero di registrazione: BI5062), avente sede legale in Parque Tecnológico, Edificio 300, 48170 Zamudio, Spagna;

13) Leonardo SpA, società di diritto italiano (numero di registrazione: 7031), avente sede legale in Piazza Monte Grappa 4, 00195 Roma, Italia;

14) Liebherr-Aerospace & Transportation SAS, società di diritto francese (numero di registrazione: 552016834), avente sede legale in 408 avenue des Etats-Unis, 31016 Toulouse Cedex 2, Francia;

15) Lufthansa Technik AG, società di diritto tedesco (numero di registrazione: HRB 56865), avente sede legale in Weg beim Jäger 193, 22335 Hamburg, Germania;

16) Łukasiewicz Research Network — Instituo di Aviazione, società di diritto polacco (numero di registrazione: 387193275), avente sede legale in Al. Krakowska 110/114, 02-256 Varsavia, Polonia;

17) MTU Aero Engines AG, società di diritto tedesco (numero di registrazione: HRB 157206), avente sede legale in Dachauer Str. 665, 80995 München, Germania;

18) National Institute for Aerospace Research (INCAS), società di diritto romeno (numero di registrazione: J40649215071991), avente sede legale in B-dul Iuliu Maniu no. 220, sect 6, 061126 Bucharest, Romania;

19) Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales (ONERA), società di diritto francese (numero di registrazione: 775722879), avente sede legale in BP 80100 — 91123 Palaiseau, Francia;

20) Piaggio Aero Industries, società di diritto italiano (numero di registrazione: 903062), avente sede legale in viale Generale Disegna 1, 17038 Villanova d’Albenga, Savona, Italia;

21) Pipistrel Vertical Solutions d.o.o., società di diritto sloveno (numero di registrazione: 7254466000), avente sede legale in Vipavska cesta 2, SI-5270 Ajdovščina, Slovenia;

22) Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG, società di diritto tedesco (numero di registrazione: HRA 2731P), avente sede legale in Eschenweg 11, Dahlewitz, 15827 Blankenfelde-Mahlow, Germania;

23) Safran, società di diritto francese (numero di registrazione: 562 082 909), avente sede legale in 2, Bvd. du Général Martial-Valin, 75015 Paris, Francia;

24) Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, società di diritto neerlandese (numero di registrazione: 41150373), avente sede legale in Anthony Fokkerweg 2, 1059 CM Amsterdam, Paesi Bassi;

25) Thales AVS Francia SAS, società di diritto francese (numero di registrazione: 612039495), avente sede legale in 75-77 Avenue Marcel Dassault, 33700 Mérignac, Francia;

26) United Technologies Research Centre Ireland, Ltd, società di diritto irlandese (numero di registrazione: 472601), avente sede legale in Fourth Floor, Penrose Business Centre, Penrose Wharf, Cork T23 XN53, Irlanda;

27) University of Patras, società di diritto greco (numero di registrazione: EL998219694 (IVA)], avente sede legale in University Campus, 26504 Rio Achaia, Grecia.

Allegato 2

Membri fondatori dell’impresa comune «Ferrovie europee»

1) Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Entidad Pública Empresarial, società pubblica di diritto spagnolo (numero di registrazione: Q2801660H), avente sede legale in Calle Sor Ángela de la Cruz, 3, 28020 Madrid, Spagna;

2) Alstom Transport SA, società di diritto francese (numero di registrazione 389 191 982), avente sede legale in 48, rue Albert Dhalenne, 93482 Saint-Ouen, Francia;

3) ANGELRAIL, consorzio guidato da MER MEC SpA, società di diritto italiano (numero di registrazione: 05033050963), avente sede legale in Monopoli (BA) 70043, via Oberdan 70 Italia;

4) AŽD Praha s.r.o., società di diritto della Repubblica ceca (numero di registrazione: 48029483), avente sede legale in Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00, Praha 10, Cechia;

5) Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, SA (CAF), società di diritto spagnolo (numero di registrazione: Volume 983, Folio 144, n. scheda SS-329, 239ª entrata) avente sede legale in calle José Miguel Iturrioz n° 26, 20200, Beasain (Gipuzkoa), Spagna;

6) Asociación Centro Tecnológico CEIT, società di diritto spagnolo (numero di registrazione: 28/1986 Registro delle associazioni del governo della Comunidad Autónoma del País Vasco), avente sede legale in Paseo Manuel Lardizabal, n° 15. Donostia-San Sebastián, Spagna;

7) České dráhy, a.s., società di diritto ceco (numero di registrazione: 70994226, iscritta nel Registro commerciale conservato presso il Tribunale municipale di Praga, sezione B, inserto 8039) avente sede legale in Nábřeží L. Svobody 1222, codice postale110 15, Praha 1, Cechia;

8) Deutsche Bahn AG, Germania;

9) Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), società di diritto tedesco (numero di registrazione: VR 2780 presso il Tribunale circoscrizionale di Bonn), avente sede legale in Linder Höhe, 51147 Köln, Germania;

10) European Smart Green Rail Joint Venture (eSGR JV), rappresentata dal Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra S.A (CEMOSA), società di diritto spagnolo (numero di registrazione: A-29021334), avente sede legale in Benaque 9, 29004 Málaga, Spagna;

11) Faiveley Transport SAS, società di diritto francese (numero di registrazione 323 288 563 RCS Nanterre), avente sede legale in 3, rue du 19 mars 1962, 92230 Gennevilliers, Francia;

12) Ferrovie dello Stato Italiane SpA (FSI), società di diritto italiano (numero di registrazione: R.E.A. 962805), avente sede legale in piazza della Croce Rossa 1 — 00161 Roma, Italia;

13) Hitachi Rail STS SpA, società di diritto italiano (numero di registrazione: R.E.A. GE421689), avente sede legale in Genova, Italia;

14) INDRA SISTEMAS S.A & PATENTES TALGO S.L.U.

INDRA SISTEMAS SA, società di diritto spagnolo (numero di registrazione: A-28599033) avente sede legale in Avenida de Bruselas n. 35, 28108 Alcobendas, Madrid, Spagna;

PATENTES TALGO S.L.U., società di diritto spagnolo (numero di registrazione: B-84528553), avente sede legale in Paseo del tren Talgo, n. 2, 28290 Las Rozas de Madrid, Madrid, Spagna;

15) Jernbanedirektorate (Norwegian Rail Directorate), Oslo, Norvegia;

16) Knorr-Bremse Systems für Schienenfahrzeuge GmbH, società di diritto tedesco (numero di registrazione: HRB91181), avente sede legale in Moosacher Str. 80, 80809 München, Germania;

17) Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft (ÖBB-Holding AG), società di diritto austriaco (numero di registrazione: FN 247642f), avente sede legale in Am Hauptbahnhof 2, 1100 Wien, Austria;

18) Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (PKP), società di diritto polacco (numero di registrazione: 0000019193), avente sede legale Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa, Polonia;

19) ProRail B.V. & NS Groep N.V.

ProRail B.V., società di diritto neerlandese (numero di registrazione: 30124359), avente sede legale in Utrecht (PIC-nr.: 998208668), Paesi Bassi;

NS Groep N.V., società di diritto neerlandese (numero di registrazione: 30124358), avente sede legale in Utrecht (PIC-nr.: 892354217), Paesi Bassi;

20) Siemens Mobility GmbH, società di diritto tedesco (numero di registrazione HRB 237219), avente sede legale in Otto- Hahn-Ring 6, München, Germania;

21) Société nationale SNCF, société anonyme, società di diritto francese (numero di registrazione: 552 049 447), avente sede legale in 2 Place aux Étoiles, 93200 Saint-Denis, Francia;

22) Strukton Rail Nederland B.V., società di diritto neerlandese (numero di registrazione: 30139439 Camera di commercio di Utrecht), Paesi Bassi;

23) THALES SIX GTS France SAS, società di diritto francese (numero di registrazione: 383 470 937), avente sede legale in 4 Avenue des Louvresses — 92230 Gennevilliers, Francia;

24) Trafikverket, società pubblica di diritto svedese (numero di registrazione: 202100-6297), avente sede legale in 781 89 Borlänge, Svezia;

25) Voestalpine Railway Systems GmbH, società di diritto austriaco (numero di registrazione: FN 126714w), avente sede legale in Kerpelystrasse 199, 8700 Leoben, Austria.

Allegato 3

Membri fondatori dell’impresa comune «Ricerca ATM 3 nel cielo unico europeo»

1) Aeroporti di Roma SpA, società di diritto italiano soggetta a direzione e coordinamento di Atlantia SpA, avente sede legale in via Pier Paolo Racchetti 1, Fiumicino (Roma), Italia, codice fiscale e registro delle imprese di Roma 13032990155;

2) AENA Sociedad Mercantil Estatal, Sociedad Anónima (AENA S.M.E.S.A): società di diritto spagnolo (numero di registrazione: codice di identificazione fiscale — C.I.F.: A-86212420) avente sede legale in Calle Peonías 12, 28042, Madrid, Spagna. Numero di telefono +34 913 211 000;

3) AEROPORTS DE PARIS, Société Anonyme, società di diritto francese (numero di registrazione: RCS Bobigny B 552 016 628), avente sede legale in 1 rue de France, 93290 Tremblay-en-France, Francia;

4) Société Air France SA, società di diritto francese, 420 495 178 RCS Bobigny, 45 rue de Paris, 95747 Roissy-CDG, Francia, FR 61 420 4951 78;

5) Air Navigation Services of the Czech Republic (ANS CR), società pubblica di diritto della Repubblica ceca (numero di identificazione della società: 497 10 371, numero di partita IVA: CZ699004742, registrata nel Registro commerciale gestito dal Tribunale municipale di Praga, Sezione A, Inserto 10771), avente sede legale in Navigační 787, 252 61 Jeneč, Cechia;

6) Airbus SAS, società di diritto francese (numero di registrazione: 383 474 814 R.C.S. Toulouse), avente sede legale in 2 Rond Point Émile Dewoitine 31700 Blagnac, Francia;

7) Airtel ATN Limited, società di diritto irlandese (numero di registrazione: 287698), avente sede legale in 2 Harbour Square, Crofton Road, Dun Laoghaire, County Dublin, A96 D6RO, Irlanda;

8) Alliance for New Mobility Europe (AME), organizzazione senza scopo di lucro («Association sans but lucratif/ Vereniging zonder winstoogmerk») di diritto belga (numero di registrazione: 0774.408.606), avente sede legale in rue de la Loi 227, 1000 Brussel/Bruxelles, Belgio;

9) Athens International Airport SA, società di diritto greco (numero di registrazione: registro elettronico generale delle imprese, numero G.E.MI. 2229601000), avente sede legale in Spata Attica, Grecia, codice postale19019;

10) Austro Control Österreichische Gesellschaft für Zivilluftfahrt mit beschränkter Haftung, (ACG), società a responsabilità limitata di diritto austriaco (numero di registrazione: 71000 m), avente sede legale in Wagramer Strasse 19, A-1220 Wien, Austria;

11) Brussels Airport Company NV/SA, società a responsabilità limitata di diritto belga, registrata nella Banque-Carrefour des Entreprises con il numero 0890.082.292 e avente sede legale in Auguste Reyerslaan 80, 1030 Brussel/Bruxelles, Belgio;

12) Boeing Aerospace Spain, SL, società di diritto spagnolo (numero di partita IVA: B-83053835), avente sede legale in Avenida Sur del Aeropuerto de Barajas 38, Madrid, 28042, Spagna;

13) State enterprise Air traffic services authority (BULATSA), società statale di diritto bulgaro (numero di registrazione 000697179), avente sede legale in Bulgaria, 1 Brussels blvd, 1540 Sofia;

14) Centro Italiano Ricerche Aerospaziali C.I.R.A. SCpA, società di diritto italiano (numero di registrazione: CE-128446), avente sede legale in via Maiorise — 81043 Capua (CE) — Italia;

15) Croatia Control Ltd, (CCL), società di diritto croato (numero di registrazione: 080328617), avente sede legale in Rudolfa Fizira 2, Velika Gorica, Croazia;

16) Deutsche Lufthansa AG, società di diritto tedesco, Tribunale circoscrizionale di Colonia HRB 2168, Venloer Str. 151-153, D-50672 Köln, Germania, DE 122 652 565;

17) Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), società di diritto tedesco (numero di registrazione: VR 2780 presso il Tribunale circoscrizionale di Bonn), avente sede legale in Linder Höhe, 51147 Köln, Germania;

18) DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, società di diritto privato (numero di registrazione: HRB 34977), avente sede legale in Langen (Hessen), Germania;

19) Stato francese — ministero della Transizione ecologica, Direction générale de l’aviation civile (DGAC), Direction des services de la navigation aérienne (DSNA), società di diritto francese (numero di registrazione: SIREN 120 064 019 00074), avente sede legale in 50 rue Henry Farman, 75 720 Paris Cedex 15, Francia;

20) Drone Alliance Europe, organizzazione senza scopo di lucro («Association sans but lucratif/Vereniging zonder winstoogmerk») di diritto belga (numero di registrazione: 0693.860.794), avente sede legale in rue Breydel 34 — 36, 1040 Brussel/Bruxelles, Belgio;

21) Droniq GmbH, società di diritto tedesco, Ginnheimer Stadtweg 88, 60431 Frankfurt am Main, Germania, Tribunale circoscrizionale di Francoforte sul Meno, HRB 115576, DE324815501;

22) easyJet Europe Airline GmbH, società di diritto austriaco (numero di registrazione FN 452433 v), avente sede legale in Wagramer Strasse 19, IZD Tower, 11°. Stock, 1220 Wien, Austria;

23) Ecole Nationale de l’Aviation Civile (ENAC), società di diritto francese (numero di registrazione: n 193 112 562 00015), avente sede legale in 7 avenue Edouard Belin, CS 54005 — 31055 TOULOUSE cedex 4, Francia;

24) ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL ENAIRE, società pubblica costituita in base alla Legge n. 4/1990, del 29 giugno 1990, e alla Legge n. 18/2014, del 15 ottobre 2014, numero di partita IVA: Q2822001 J, avente sede legale in Parque Empresarial las Mercedes. Edificio n. 2 Avda. de Aragón, 330. 28022 Madrid, Spagna;

25) ENAV SpA, società per azioni di diritto italiano (numero di registrazione: R.E.A. 965162), avente sede legale in via Salaria 716 — 00138 Roma, Italia;

26) Flughafen München GmbH, società di diritto tedesco (numero di registrazione: HRB 5448, Tribunale circoscrizionale di Monaco), avente sede legale in Nordallee 25, 85356 Munich-Airport, Germania;

27) Frequentis AG, società di diritto austriaco (numero di registrazione: FN 72115 b), avente sede legale in Innovationsstraße 1, 1100 Wien, Austria;

28) Honeywell International s.r.o., società di diritto ceco (numero identificativo: 276 17 793), avente sede legale in V Parku 2325/16, 148 00 Praha 4, Cechia;

29) HungaroControl Hungarian Air Navigation Services Private Limited Company, o società di capitali di diritto privato ungherese (numero di registrazione: 01-10-045570), avente sede legale in Igló utca 33-35, 1185 Budapest, Ungheria;

30) Indra Sistemas, SA, società di diritto spagnolo (numero di partita IVA: A-28599033, registrata nel Registro Mercantile di Madrid in Volume 5465 generale, 4554 della sezione 3 del Registro societario, Folio 80, n. scheda 43677, 1° inserto), avente sede legale in Avenida de Bruselas, NUM 35, 28108 Alcobendas — Madrid;

31) Irish Aviation Authority (IAA), società di diritto irlandese (numero di registrazione: 211082), avente sede legale in The Times Building, 11-12 D’Olier Street, Dublin 2, Irlanda;

32) Københavns Lufthavne A/S, società di diritto danese (numero di registrazione: CVR 14707204), avente sede legale in Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup;

33) L’OFFICE NATIONAL D’ÉTUDES ET DE RECHERCHES AÉROSPATIALES (ONERA), agenzia francese (Établissement public à caractère industriel et commercial), società di diritto francese iscritta nel Registro commerciale e delle società di Évry (numero di registrazione: 775 722 879), avente sede legale in: BP 80100 — FR-91123 Palaiseau Cedex — Francia;

34) Leonardo Società per azioni; nome abbreviato: Leonardo SpA — società di diritto italiano (numero di partita IVA e di registrazione: 00401990585), avente sede legale in piazza Monte Grappa n. 4, 00195 Roma, Italia;

35) Letiště Praha, a. s. («Prague Airport»), società per azioni di diritto ceco, numero di registrazione: 28244532, avente sede legale in K Letišti 6/1019, Prague 6, Cechia;

36) Luftfartsverket (LFV), società di diritto svedese (numero di registrazione 202195-0795) avente sede legale in Hospitalsgatan 30, S-601 79 Norrköping — Svezia;

37) Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), organismo pubblico costituito in base alla Legge neerlandese sull’aviazione, società di diritto neerlandese (numero di registrazione: 34367959), avente sede legale in Stationsplein ZuidWest 1001, 1117 CV Schiphol, Paesi Bassi;

38) NAVEGAÇÃO AÉREA DE PORTUGAL — NAV Portugal E.P.E, società di diritto portoghese (numero di registrazione: 504448064) avente sede legale in Rua D, Edifício 121, Aeroporto de Lisboa, 1700-008 Lisboa, Portogallo;

39) NAVIAIR, società di diritto danese, compresa la Legge del 26 maggio 2010 concernente Naviair, (numero di registrazione 26059763) avente sede legale in Naviair Allé 1, 2770 Kastrup, Danimarca;

40) Stichting Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR), fondazione costituita conformemente al diritto neerlandese presso la Camera di Commercio con numero di registrazione: 41150373, avente sede legale in Anthony Fokkerweg 2, 1059 CM Amsterdam, Paesi Bassi;

41) Pipistrel Vertical Solutions d.o.o., società di diritto sloveno (numero di registrazione: 7254466000), avente sede legale in Ajdovščina, Slovenia;

42) Polish Air Navigation Services Agency — PANSA, soggetto giuridico statale, costituito e operante in base alla Legge dell’8 dicembre 2006 concernente l’agenzia polacca di servizi di navigazione aerea, (numero di iscrizione nel Registro nazionale delle imprese: 140886771, numero di partita IVA: 5222838321), avente sede legale in Wieżowa 8 street, 02-147 Warszawa, Polonia;

43) Azienda autonoma «Administraţia Romană a Serviciilor de Trafic Aerian» — ROMATSA, soggetto giuridico statale registrato presso l’ufficio romeno del registro delle imprese con n. J40/1012/1991, codice fiscale n. RO1589932, avente sede in 10, Ion Ionescu de la Brad Blvd., 013813, Bucharest, Romania;

44) Ryanair Holdings plc, società di diritto irlandese, Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, County Dublin, Irlanda, società n. 249885;

45) Saab AB (publ), società di diritto svedese (numero di registrazione 556036-0793), avente sede legale 581 88 Linköping, Svezia;

46) SAFRAN, società di diritto francese (numero di registrazione: 562 082 909 R.C.S. Paris), avente sede legale in Parigi, Francia;

47) SINTEF AS, organizzazione senza scopo di lucro operante nel settore della ricerca e della tecnologia, società di diritto norvegese (numero di registrazione: 919 303 808), avente sede legale in Strindvegen 4, 7034 TRONDHEIM, Norvegia;

48) SCHIPHOL NEDERLAND BV, società di diritto neerlandese (numero di iscrizione alla Camera di commercio: 34166584), avente sede legale in SHG, Evert van de Beekstraat 202, 1118 CP Schiphol, Paesi Bassi;

49) Società per Azioni Esercizi Aeroportuali (S.E.A), numero di registrazione: 00826040156, avente sede legale in Aeroporto Milano Linate, Segrate, 20090, Italia, numero di partita IVA: 00826040156;

50) SWEDAVIA AB, società pubblica registrata conformemente al diritto svedese il 14 dicembre 2009 con il numero di registrazione 556797-0818, avente sede legale a Sigtuna all’indirizzo 190 45 Stockholm-Arlanda;

51) THALES AVS SAS FRANCE, Société simplifiée par actions, registrata come THALES AVS società di diritto francese (numero di registrazione: RCS Bordeaux 612 039 495), avente sede legale in 73-75 Avenue Marcel Dassault 33700 Mérignac, Francia;

52) THALES LAS FRANCE SAS, società di diritto francese (numero di registrazione: 319 159 877), avente sede legale in 2, Avenue Gay Lussac, 78990 Elancourt, Francia;

53) United Technologies Research Centre Ireland Limited, società di diritto irlandese (numero di registrazione: 472601), avente sede legale in Penrose Business Centre, Penrose Wharf, Cork, Irlanda;

54) Volocopter GmbH, società di diritto tedesco (numero di registrazione HRB 702987), avente sede legale in Zeiloch 20, 76646 Bruchsal, Germania;

55) VTT Technical Research Centre of Finland Ltd, società di diritto finlandese (numero di registrazione: 2647375-4), avente sede legale in Espoo, Finlandia, con indirizzo P.O. Box 1000, FI-02044 VTT, Finlandia.