IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all’ordinamento del Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri che all’art. 2 ha previsto di ridenominare il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138, che all’art. 9, comma 1, attribuisce alla Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, di seguito «CRESS», la competenza in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica e autorizzazione integrata ambientale (Via, Vas e Aia) avvalendosi delle rispettive commissioni;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 363 del 24 dicembre 2019, come modificato dal decreto n. 54 del 6 marzo 2020, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
Visto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2020-2022, adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 24 del 31 gennaio 2020;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito anche: decreto legislativo n. 152 del 2006), e in particolare l’art. 28, comma 2 laddove si dispone l’istituzione di osservatori ambientali in fase di decreto di compatibilità ambientale;
Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l’art. 50, comma 1, lettera p) nella parte in cui, modificando il richiamato art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, rinvia a uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare la disciplina degli Osservatori ambientali (di seguito anche: decreto-legge n. 76 del 2020);
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e, in particolare, l’art. 26 che apporta modificazioni all’art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 175 del 13 agosto 2020, recante «Modalità di funzionamento degli Osservatori ambientali»;
Considerato che, secondo il disposto del citato art. 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nei decreti di Valutazione d’impatto ambientale l’esito positivo della compatibilità ambientale sul progetto definitivo o di fattibilità è subordinato all’osservanza di specifiche prescrizioni/condizioni ambientali, da verificarsi nelle successive fasi di approvazione del progetto esecutivo e/o nel corso della realizzazione dell’opera, nonché nella fase di monitoraggio ambientale post operam, e che, in caso di progetti di opere di competenza statale particolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, il medesimo decreto può disporre l’istituzione di appositi Osservatori ambientali per lo svolgimento delle predette attività, al fine di garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza;
Considerato che l’art. 50 del richiamato decreto-legge n. 76 del 2020 e l’art. 26 del decreto-legge n. 77 del 2021 hanno modificato l’art. 28 del decreto legislativo n. 152 del 2016 rinviando ad uno o più decreti ministeriali il compito di definire:
a) la designazione dei componenti dell’Osservatorio da parte di ciascuna delle amministrazioni e degli enti individuati nel decreto di Valutazione di impatto ambientale;
b) la nomina del 50 per cento dei rappresentanti del Ministero della transizione ecologica tra soggetti estranei all’amministrazione del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalità per l’esercizio delle funzioni;
c) le previsioni di cause di incandidabilità, incompatibilità e conflitto di interessi;
d) la temporaneità dell’incarico, non superiore a quattro anni, non rinnovabile e non cumulabile con incarichi in altri Osservatori;
e) la individuazione degli oneri a carico del proponente, fissando un limite massimo per i compensi dei componenti dell’Osservatorio;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra considerato, dare attuazione a quanto disposto dal citato art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 così come modificato dall’art. 50 del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall’art. 26 del decreto-legge n. 77 del 2021, anche al fine di fornire indirizzi omogenei alla competente Direzione generale per la costituzione e il funzionamento degli osservatori ambientali assicurando l’esercizio delle funzioni secondo obiettivi di imparzialità e assoluta trasparenza;
Decreta:
Art. 1 Ambito di applicazione e finalità
1. Il presente decreto, in attuazione di quanto disposto dall’art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definisce le modalità di funzionamento degli Osservatori ambientali.
Art. 2 Istituzione degli Osservatori ambientali
1. L’Osservatorio ambientale può essere istituito, con il decreto ministeriale di Valutazione d’impatto ambientale, in considerazione della particolare rilevanza, per natura, complessità, ubicazione e dimensioni, delle opere o degli interventi, sentito il soggetto proponente, sulla base delle valutazioni della commissione tecnica VIA-VAS o della commissione tecnica PNRR-PNIEC.
2. Il decreto di Valutazione d’impatto ambientale individua le amministrazioni e gli enti rappresentati nell’Osservatorio ambientale.
Art. 3 Compiti e funzioni dell’Osservatorio ambientale
1. L’Osservatorio ambientale è organismo collegiale che svolge compiti di supporto all’autorità competente per lo svolgimento delle attività previste dall’art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. l’Osservatorio ambientale garantisce la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza, al fine di assicurarne la piena e immediata conoscibilità.
3. l’Osservatorio ambientale sovrintende, tra gli altri, ai seguenti compiti:
a) verifica della corretta esecuzione delle attività di monitoraggio ambientale;
b) monitoraggio permanente della corretta esecuzione delle prescrizioni e/o condizioni ambientali disposte dal provvedimento di VIA, esprimendo, su richiesta della competente Direzione generale, pareri specifici;
c) diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza poste in essere dalle competenti autorità indicate dal provvedimento di valutazione positiva di impatto ambientale;
d) informazione al pubblico, anche attraverso uno specifico sito internet, per assicurare una efficace azione di comunicazione e divulgativa, attenta ai bisogni del cittadino;
e) informazioni alle amministrazioni ed agli enti locali territorialmente interessati all’attività dell’Osservatorio ambientale stesso, ai comitati civici, alle associazioni ambientaliste e agli organismi rappresentativi di interessi collettivi;
f) ricezione, da parte di enti pubblici, associazioni, comitati, singoli cittadini, di informazioni, documenti, criticità in merito al progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale;
g) trasmissione e condivisione con la competente Direzione generale dei dati di monitoraggio e delle analisi relative alle diverse componenti ambientali e di tutte le informazioni necessarie ad alimentare le banche dati del portale delle valutazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
h) segnalazione alla competente Direzione generale di ogni problematica connessa all’acquisizione di dati e informazioni da rendere disponibili al cittadino.
4. La competente Direzione generale adotta un regolamento tipo di funzionamento interno degli Osservatori ambientali per lo svolgimento dei compiti sopra richiamati.
5. L’Osservatorio trasmette, ogni quattro mesi, al Ministro e al direttore generale competente una relazione sull’attività posta in essere, sulle criticità riscontrate e sulle misure occorrenti per farvi fronte.
6. Le convocazioni delle riunioni dell’Osservatorio ambientale, l’ordine del giorno delle sedute e i verbali sono pubblicati, contestualmente alla sua diffusione tra i componenti dell’Osservatorio, sul sito internet del Ministero ovvero sul sito internet istituzionale dell’Osservatorio ove realizzato. In caso di mancata ottemperanza a questa disposizione, le deliberazioni dell’Osservatorio sono nulle.
Art. 4 Costituzione e composizione dell’Osservatorio ambientale
1. La costituzione dell’Osservatorio ambientale, istituito con il decreto ministeriale di Valutazione d’impatto ambientale, è effettuata con decreto del Ministro della transizione ecologica (di seguito anche: Ministro), su proposta del direttore generale competente.
2. L’Osservatorio ambientale è composto dal presidente, dal segretario e da due componenti designati dal Ministro, nonché da un componente in rappresentanza di ciascuna delle altre amministrazioni e degli enti individuati nel decreto di Valutazione di impatto ambientale.
3. Due dei componenti designati dal Ministro sono scelti tra soggetti estranei all’amministrazione del Ministero della transizione ecologica. Il presidente può essere scelto tra soggetti estranei all’amministrazione medesima, mentre il segretario è individuato dal competente direttore generale, conformemente alle vigenti procedure di conferimento degli incarichi, tra funzionari di ruolo del Ministero della transizione ecologica.
4. I rappresentanti del Ministero della transizione ecologica nell’Osservatorio ambientale estranei all’amministrazione medesima sono scelti dal Ministro tra soggetti dotati di significativa competenza e professionalità per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 3, comma 3, del presente decreto e, in particolare, in ambito ambientale con riferimento alle tematiche del diritto pubblico, italiano europeo e comparato, ed amministrativo, della trasparenza e della legalità, dell’accesso civico, della comunicazione, delle politiche ambientali ovvero delle tematiche connesse all’opera oggetto di monitoraggio da parte dell’Osservatorio per il quale il soggetto è designato. Il segretario dell’Osservatorio è individuato, ai sensi del comma precedente, tra funzionari dotati di comprovata esperienza nell’ambito della gestione di organi collegiali e delle procedure di valutazione di impatto ambientale e svolge, in particolare, le funzioni di raccordo tra l’Osservatorio e la competente Direzione generale.
5. La proposta di costituzione dell’Osservatorio ambientale è effettuata dal competente direttore generale sentito il soggetto proponente ai sensi dell’art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e tenuto conto delle designazioni dei rispettivi rappresentanti da parte delle amministrazioni ed enti individuati dal decreto di Valutazione d’impatto ambientale per la partecipazione all’Osservatorio ambientale.
Art. 5 Durata dell’Osservatorio ambientale e degli incarichi di presidente, componenti e segretario e determinazione dei compensi
1. La durata dell’Osservatorio ambientale è prevista in funzione del cronoprogramma di realizzazione dell’opera indicato dal proponente ed è comunque commisurata al completamento delle attività di verifica di ottemperanza delle prescrizioni ambientali dettate nel provvedimento di VIA, che si esplicano anche nella fase di realizzazione dell’opera e nei due anni di monitoraggio ambientale post-operam.
2. Il presidente, il segretario e i componenti dell’Osservatorio restano in carica quattro anni, salvo una minore durata dell’Osservatorio presso il quale sono nominati, non rinnovabili.
3. I componenti di un Osservatorio non possono ricoprire l’incarico di presidente, segretario o componente di più di un Osservatorio ambientale contemporaneamente.
4. Non possono essere nominati componenti dell’Osservatorio coloro che versano in una condizione di incompatibilità ed inconferibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e al decreto del presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, né coloro che prestano servizio presso gli uffici di diretta collaborazione di organi politici. La mancata partecipazione a due riunioni consecutive dell’osservatorio senza giustificato motivo determina la decadenza dall’incarico.
5. Nello svolgimento dei propri compiti, i componenti dell’Osservatorio si astengono in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Il decreto di costituzione dell’Osservatorio di cui all’art. 4, comma 1, del presente decreto determina i compensi per il presidente, il segretario e i componenti dell’Osservatorio, motivando la scelta in considerazione dei compiti e delle funzioni previste dal presente decreto nonché in relazione alla complessità e alla durata delle attività dell’Osservatorio ambientale e delle conseguenti responsabilità professionali, anche sotto il profilo amministrativo, civile e penale, entro il limite massimo mensile lordo di euro 3.000 per il presidente, euro 2.000 per i componenti, euro 1.500 per il segretario.
Art. 6 Oneri
1. Gli oneri derivanti dal funzionamento dell’Osservatorio, ivi inclusi i compensi per il presidente, il segretario e i componenti e i relativi rimborsi spese per la partecipazione alle riunioni, le missioni e i sopralluoghi necessari per lo svolgimento dei compiti previsti, nonché per la messa a disposizione di una sede per le riunioni o per il collegamento da remoto e l’eventuale onere di realizzazione del sito internet istituzionale, nonché ogni ulteriore onere derivante dal funzionamento dell’Osservatorio anche per le attività di informazione al pubblico e di supporto tecnico-amministrativo all’Osservatorio, sono a carico del soggetto proponente.
Art. 7 Disposizioni transitorie, finali e abrogazione
1. Il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 175 del 13 agosto 2020, recante «Modalità di funzionamento degli Osservatori ambientali» è abrogato.
2. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 50, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020 e dall’art. 26, del decreto-legge n. 77 del 2021, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, gli osservatori ambientali già costituiti sono rinnovati nel rispetto delle modalità fissate dal presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.