DECRETO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 2 settembre 2021 (in Gazz. Uff., 11 ottobre 2021, n. 243). – Programma sperimentale «Mangiaplastica».

IL MINISTRO

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell’ambiente e ne ha definito le funzioni;

Visto l’art. 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che ha ridenominato il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all’ordinamento del Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il «Piano d’azione dell’UE per l’economia circolare» (COM(2015) 614) adottato nel dicembre 2015 con il quale la Commissione ha individuato la plastica come priorità chiave e si è impegnata a elaborare «una strategia per affrontare le sfide poste dalle materie plastiche in tutte le fasi della catena del valore e tenere conto del loro intero ciclo di vita», confermando altresì, nel 2017, la sua intenzione di concentrarsi sulla produzione e l’uso della plastica e di adoperarsi verso il conseguimento dell’obiettivo della riciclabilità di tutti gli imballaggi di plastica entro il 2030 nel Programma di lavoro della Commissione 2018, COM (2017) 650;

Vista la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla «Riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente» («single-use plastics – SUP»), che si pone l’obiettivo di prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno;

Considerato in particolare l’art. 6, paragrafo 5, della succitata direttiva, che prevede come entro il 2025 le bottiglie per bevande in PET debbano contenere almeno il 25% di plastica riciclata e a partire dal 2030 tale percentuale deve raggiungere almeno il 30%;

Considerato, altresì, l’art. 9 della medesima direttiva, che prevede specifici obiettivi di raccolta differenziata delle bottiglie per bevande in PET, ai fini del successivo avvio a riciclo, e segnatamente entro il 2025 pari al 77% in peso rispetto all’immesso al consumo di tale tipologia di prodotti e al 2029 una percentuale pari al 90%;

Visto il nuovo Piano di azione sull’economia circolare presentato dalla Commissione europea l’11 marzo 2020, punto di riferimento principale per le politiche europee e nazionali per l’economia circolare che verranno sviluppate e messe a sistema dagli Stati Membri che prevede e una serie di misure, anche legislative, per l’intero ciclo dei prodotti, dalla progettazione al riciclo, con l’obiettivo di ridurre l’impronta complessiva della produzione e del consumo dell’Unione europea;

Considerato che la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica attraverso gli eco-compattatori rappresenta una modalità che favorisce la raccolta e la selezione per il successivo avvio dei rifiuti al riciclo di alta qualità e risulta pertanto fondamentale implementarne la diffusione sull’intero territorio nazionale;

Visto l’art. 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo denominato «Programma sperimentale Mangiaplastica» al fine di contenere la produzione in plastica attraverso l’utilizzo di eco-compattatori con una dotazione di complessivi euro 27 milioni da destinare come contributi ai comuni per l’installazione di eco-compattatori;

Visto che, ai sensi del menzionato art. 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le modalità di utilizzo del citato fondo devono essere individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sentita la Conferenza Unificata;

Visto l’art. 11, comma 2-bis della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introdotto dall’art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge dell’11 settembre 2020, n. 120, che stabilisce la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, adottati dalle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, in assenza dell’inserimento del Codice unico di progetto (CUP) degli interventi che costituisce elemento essenziale dell’atto stesso;

Visto l’art. 11, comma 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introdotto dall’art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge dell’11 settembre 2020, n. 120, ai cui effetti le amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l’indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti;

Acquisito il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 4 agosto 2021;

Decreta:

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l’utilizzo di eco-compattatori, nonché di favorirne la raccolta selettiva e di migliorarne l’intercettazione e il riciclo in un’ottica di economia circolare, il presente decreto definisce i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione ed erogazione del contributo, in favore dei Comuni, per l’acquisto, l’installazione di eco-compattatori a valere sul fondo denominato «Programma sperimentale Mangiaplastica» (nel seguito Programma), ai sensi dell’art. 4-quinquies del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. Al fine del riconoscimento del contributo, ogni acquisto deve essere identificato dal Codice unico di progetto (CUP). Ai fini del presente decreto per eco-compattatore si intende un macchinario per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in PET, in grado di riconoscere in modo selettivo le bottiglie in PET e ridurne il volume favorendone il riciclo.

2. In relazione al carattere sperimentale del programma di cui al comma 1, al fine di rilevare l’efficienza, l’efficacia ed economicità del sistema di raccolta differenziata mediante l’uso degli eco-compattatori, i soggetti beneficiari si impegnano a mantenere gli stessi in proprio possesso ed in uso in favore dell’utenza per almeno tre anni dal momento dell’attivazione; si impegnano inoltre a fornire al Ministero della transizione ecologica, su base annuale e per almeno tre anni, le informazioni utili a verificare l’efficacia e la sostenibilità del programma sperimentale in oggetto.

Art. 2 Risorse disponibili

1. Per la concessione dei contributi previsti dal presente decreto sono rese disponibili le seguenti risorse:

a) una dotazione, per l’anno 2021, pari a 16 milioni di euro, di cui 9 milioni di euro stanziati in conto residui;

b) una dotazione, per l’anno 2022, pari a 5 milioni di euro;

c) una dotazione, per l’anno 2023, pari a 4 milioni di euro;

d) una dotazione, per l’anno 2024, pari a 2 milioni di euro.

Art. 3 Soggetti beneficiari

1. Possono partecipare al Programma di cui all’art. 1, i comuni che presentano apposita istanza corredata da un progetto costituito da una relazione descrittiva e dalle schede di cui all’Allegato, sino a esaurimento delle risorse di cui all’art. 2, comma 1, del presente decreto.

2. I comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti possono presentare una sola istanza per l’acquisto di un eco-compattatore.

3. I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti possono presentare un’istanza, per ciascuna delle categorie di eco-compattatori previste nell’allegato, nei limiti di un macchinario ogni 100.000 abitanti.

4. Il numero di abitanti residenti è determinato secondo i criteri previsti dall’art. 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 4 Presentazione e ammissione delle istanze

1. Le istanze finalizzate all’ottenimento del contributo sono presentate al Ministero della transizione ecologica per il tramite dell’apposita piattaforma presente sul sito www.minambiente.it e nel rispetto dei seguenti termini:

per l’annualità 2021 entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

per l’annualità 2022 dal 31 gennaio 2022 al 31 marzo 2022;

per l’annualità 2023 dal 31 gennaio 2023 al 31 marzo 2023;

per l’annualità 2024 dal 31 gennaio 2024 al 31 marzo 2024.

2. Il progetto di cui all’art. 3, comma 1, è presentato in conformità alle schede di cui all’Allegato, compilate in ogni parte, pena l’inammissibilità della richiesta.

Art. 5 Istruttoria delle istanze

1. Le istanze accedono alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico di presentazione.

2. Entro novanta giorni dalla chiusura del termine per la presentazione delle istanze, il Ministero della transizione ecologica pubblica, sul proprio sito web, la graduatoria delle istanze ammesse, sulla base della valutazione dei progetti presentati da parte della competente direzione generale.

3. Nel caso di esclusione dalla graduatoria di cui al comma 2, il Ministero della transizione ecologica comunica al comune richiedente i motivi che hanno determinato il mancato accoglimento dell’istanza.

Art. 6 Criteri di valutazione

1. Nell’ambito delle attività istruttorie, le istanze sono valutate tramite l’attribuzione di punteggi sulla base dei seguenti criteri:

a. fattibilità tecnico-organizzativa e qualità del progetto (da 0 a 50 punti) valutata sulla base dei seguenti elementi contenuti nella relazione descrittiva:

– dimensionamento degli eco-compattatori rispetto agli abitanti residenti (da 0 a 5);

– localizzazione sul territorio comunale, area pubblica o privata previa idonea convenzione (da 0 a 5), dove il punteggio minimo è attribuito se l’eco-compattatore è collocato in luoghi isolati e poco raggiungibili logisticamente e il punteggio massimo se lo stesso è ubicato in luoghi ad alta frequentazione;

– efficacia/funzionalità dei correlati servizi di trasporto e avvio a riciclaggio (da 0 a 25) attribuito in relazione al numero dei ritiri programmati e all’utenza servita;

– previsione di misure di sensibilizzazione ambientale (da 0 a 10);

– previsioni di strumenti di incentivazione al conferimento in eco-compattatore (da 0 a 5);

b. impatto del progetto (da 0 a 10 punti) valutato sulla base della rilevanza dei risultati attesi descritti nella suddetta relazione.

Art. 7 Erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato sino a esaurimento della disponibilità annuale di finanziamento di cui all’art. 2, comma 1, del presente decreto, secondo la graduatoria pubblicata sul sito web del Ministero della transizione ecologica. L’atto amministrativo di attribuzione del contributo deve indicare, ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i CUP identificativi degli interventi oggetto di finanziamento.

2. Il contributo è erogato a ciascun comune nel limite di euro 15.000,00 per l’acquisto di un eco-compattatore di capacità media e di euro 30.000,00 per l’acquisto di un eco-compattatore di capacità alta come indicate nell’Allegato al presente decreto.

3. Sono esclusi dall’erogazione del contributo i comuni che ne abbiano beneficiato l’anno precedente. Nel caso in cui il costo del progetto sia superiore all’importo di cui al comma 1, rimane a carico del comune la copertura della parte di costo eccedente.

4. Il contributo è trasferito ai comuni:

in prima rata pari al 30% del costo complessivo del progetto previsto sulla base della documentazione allegata al progetto, erogata a titolo di anticipazione contestualmente all’attribuzione del contributo;

in seconda rata pari al saldo del contributo concesso dietro presentazione di formale richiesta da parte del comune, corredata dalla documentazione finale di spesa, idonea a consentire le verifiche circa l’avvenuta realizzazione delle attività previste nel progetto.

Art. 8 Cause di revoca del contributo economico

1. Il contributo è revocato qualora il comune beneficiario non proceda all’aggiudicazione dell’eco-compattatore entro centottanta giorni dalla data dell’erogazione della prima rata. A tal fine è trasmessa un’apposita comunicazione corredata dal relativo provvedimento secondo le modalità indicate nella piattaforma di cui all’art. 4, comma 1.

2. Qualora, nell’ambito dell’attività istruttoria volta all’erogazione della seconda rata, il Ministero della transizione ecologica accerti l’inidoneità della documentazione trasmessa dal comune, comunica al comune stesso le carenze riscontrate e il termine per effettuare la relativa integrazione documentale. Laddove il comune non ottemperi a detta richiesta nel termine indicato, ovvero trasmetta documentazione non suscettibile di colmare le carenze riscontrate, il Ministero ne dà comunicazione al comune medesimo, che provvede a restituire il contributo percepito, mediante versamento ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, che resta definitivamente acquisito all’erario.

3. Il contributo economico è altresì restituito dal comune, con le modalità di cui al comma 2, per la parte non utilizzata o totalmente, in caso di parziale o totale mancata realizzazione del progetto.

4. Il Ministero della transizione ecologica può disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sugli interventi finanziati.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

__________

N.d.R:

Il testo integrale del decreto con i relativi Allegati e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito del Ministero della transizione ecologica all’indirizzo internet https://www.mite.gov.it/pagina/programma-mangiaplastica