D.L. 6 maggio 2021, n. 59 (in Gazz. Uff., 7 maggio 2021, n. 108) – Decreto convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021. n. 101. – Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le informative rese al Consiglio dei ministri dal Ministro dell’economia e delle finanze sul Piano nazionale di ripresa e resilienza nelle riunioni del 24 e del 29 aprile 2021, ai fini della presentazione del medesimo alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di definire il Piano nazionale per gli investimenti finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per sostenere il rilancio dell’economia («Piano nazionale per gli investimenti complementari»);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1 Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. E’ approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026.

2. Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue(1):

a) quanto a complessivi 1.750 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i seguenti programmi e interventi:

1. Servizi digitali e cittadinanza digitale [- Piattaforma PagoPA e App «IO»]: 50 milioni di euro per l’anno 2021, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per l’anno 2024, 40 milioni di euro per l’anno 2025 e 10 milioni di euro per l’anno 2026 (2);

2. Servizi digitali e competenze digitali [- Piattaforma notifiche digitali]: 0,73 milioni di euro per l’anno 2021, 46,81 milioni di euro per l’anno 2022, 26,77 milioni di euro per l’anno 2023, 29,24 milioni di euro per l’anno 2024, 94,69 milioni di euro per l’anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l’anno 2026 (3);

3. Tecnologie satellitari ed economia spaziale: 65,98 milioni di euro per l’anno 2022, 136,09 milioni di euro per l’anno 2023, 202,06 milioni di euro per l’anno 2024, 218,56 milioni di euro per l’anno 2025 e 177,31 milioni di euro per l’anno 2026;

4. Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati: 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;

b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze riferiti al seguente programma:

1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016: 220 milioni di euro per l’anno 2021, 720 milioni di euro per l’anno 2022, 320 milioni di euro per l’anno 2023, 280 milioni di euro per l’anno 2024, 160 milioni di euro per l’anno 2025 e 80 milioni di euro per l’anno 2026;

c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferiti ai seguenti programmi e interventi:

1. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Bus: 62,12 milioni di euro per l’anno 2022, 80,74 milioni di euro per l’anno 2023, 159,01 milioni di euro per l’anno 2024, 173,91 milioni di euro per l’anno 2025 e 124,22 milioni di euro per l’anno 2026(4);

2. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Navi: 45 milioni di euro per l’anno 2021, 54,2 milioni di euro per l’anno 2022, 128,8 milioni di euro per l’anno 2023, 222 milioni di euro per l’anno 2024, 200 milioni di euro per l’anno 2025 e 150 milioni di euro per l’anno 2026(5);

3. Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali: 150 milioni di euro per l’anno 2021, 360 milioni di euro per l’anno 2022, 405 milioni di euro per l’anno 2023, 376,9 milioni di euro per l’anno 2024, 248,1 milioni di euro per l’anno 2025 e 10 milioni di euro per l’anno 2026(6);

4. Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci: 60 milioni di euro per l’anno 2021, 50 milioni di euro per l’anno 2022, 40 milioni di euro per l’anno 2023, 30 milioni di euro per l’anno 2024 e 20 milioni di euro per l’anno 2025(7);

5. Strade sicure – Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 90 milioni di euro per l’anno 2023, 337 milioni di euro per l’anno 2024, 223 milioni di euro per l’anno 2025 e 50 milioni di euro per l’anno 2026(8);

6. Strade sicure – Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale: 25 milioni di euro per l’anno 2021, 50 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l’anno 2026(9);

7. Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici: 300 milioni di euro per l’anno 2021, 400 milioni di euro per l’anno 2022, 320 milioni di euro per l’anno 2023, 270 milioni di euro per l’anno 2024, 130 milioni di euro per l’anno 2025 e 50 milioni di euro per l’anno 2026;

8. Aumento selettivo della capacità portuale: 72 milioni di euro per l’anno 2021, 85 milioni di euro per l’anno 2022, 83 milioni di euro per l’anno 2023, 90 milioni di euro per l’anno 2024 e 60 milioni di euro per l’anno 2025;

9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale: 20,41 milioni di euro per l’anno 2021, 52,79 milioni di euro per l’anno 2022, 68,93 milioni di euro per l’anno 2023, 46,65 milioni di euro per l’anno 2024, 47,79 milioni di euro per l’anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l’anno 2026;

10. Efficientamento energetico: 3 milioni di euro per l’anno 2021, 7 milioni di euro per l’anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;

11. Elettrificazione delle banchine (Cold ironing), attraverso un sistema alimentato, ove l’energia non provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili, da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale: 80 milioni di euro per l’anno 2021, 150 milioni di euro per l’anno 2022, 160 milioni di euro per l’anno 2023, 140 milioni di euro per l’anno 2024, 160 milioni di euro per l’anno 2025 e 10 milioni di euro per l’anno 2026(10);

12. Strategia Nazionale Aree Interne – Miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione: 20 milioni di euro per l’anno 2021, 50 milioni di euro per l’anno 2022, 30 milioni di euro per l’anno 2023, 50 milioni di euro per l’anno 2024, 100 milioni di euro per l’anno 2025 e 50 milioni di euro per l’anno 2026(11);

13. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica: 200 milioni di euro per l’anno 2021, 400 milioni di euro per l’anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026(12);

d) quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della cultura riferiti al seguente programma:

1. Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 207,7 milioni di euro per l’anno 2021, 355,24 milioni di euro per l’anno 2022, 284,9 milioni di euro per l’anno 2023, 265,1 milioni di euro per l’anno 2024, 260 milioni di euro per l’anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l’anno 2026(13);

e) quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute riferiti ai seguenti programmi e interventi:

1. Salute, ambiente, biodiversità e clima: 51,49 milioni di euro per l’anno 2021, 128,09 milioni di euro per l’anno 2022, 150,88 milioni di euro per l’anno 2023, 120,56 milioni di euro per l’anno 2024, 46,54 milioni di euro per l’anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l’anno 2026(14);

2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250 milioni di euro per l’anno 2021, 390 milioni di euro per l’anno 2022, 300 milioni di euro per l’anno 2023, 250 milioni di euro per l’anno 2024, 140 milioni di euro per l’anno 2025 e 120 milioni di euro per l’anno 2026;

3. Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni di euro per l’anno 2021, 105,28 milioni di euro per l’anno 2022, 115,28 milioni di euro per l’anno 2023, 84,28 milioni di euro per l’anno 2024, 68,28 milioni di euro per l’anno 2025 e 54,28 milioni di euro per l’anno 2026;

f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico riferiti ai seguenti programmi e interventi:

1. «Polis» – Case dei servizi di cittadinanza digitale: 125 milioni di euro per l’anno 2022, 145 milioni di euro per l’anno 2023, 162,62 milioni di euro per l’anno 2024, 245 milioni di euro per l’anno 2025 e 122,38 milioni di euro per l’anno 2026;

2. Transizione 4.0: 704,5 milioni di euro per l’anno 2021, 1.414,95 milioni di euro per l’anno 2022, 1.624,88 milioni di euro per l’anno 2023, 989,17 milioni di euro per l’anno 2024, 324,71 milioni di euro per l’anno 2025 e 21,79 milioni di euro per l’anno 2026;

3. Accordi per l’Innovazione: 100 milioni di euro per l’anno 2021, 150 milioni di euro per l’anno 2022 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;

g) quanto a complessivi 132,9 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia riferiti al seguente programma e intervento:

1. Costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori: 2,5 milioni di euro per l’anno 2022, 19 milioni di euro per l’anno 2023, 41,5 milioni di euro per l’anno 2024, 57 milioni di euro per l’anno 2025 e 12,9 milioni di euro per l’anno 2026;

h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riferiti al seguente programma e intervento:

1. Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo: 200 milioni di euro per l’anno 2021, 300,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, 258,81 milioni di euro per l’anno 2024, 122,5 milioni di euro per l’anno 2025 e 20,33 milioni di euro per l’anno 2026. Il 25 per cento delle predette somme è destinato esclusivamente alle produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore(15);

i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca riferiti al seguente programma e intervento:

1. Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;

l) quanto a complessivi 210 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2024 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno riferiti al seguente programma e intervento:

1. Piani urbani integrati: 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel 2023 e 20 milioni di euro nell’anno 2024;

m) quanto a 910 milioni di euro per l’anno 2023, 829,9 milioni di euro per l’anno 2024, 1.439,9 milioni di euro per l’anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per l’anno 2026 per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 3 e 4.

2-bis. Al fine di favorire la realizzazione di investimenti in materia di mobilità in tutto il territorio nazionale nonché di ridurre il divario infrastrutturale tra le diverse regioni, le risorse di cui al comma 2, lettera c), punti 1 e 3, sono destinate alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna rispettivamente in misura almeno pari al 50 per cento e all’80 per cento(16).

2-ter. Le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 2, sono destinate:

a) nella misura di 18 milioni di euro per l’anno 2021, di 17,2 milioni di euro per l’anno 2022, di 56,5 milioni di euro per l’anno 2023, di 157,6 milioni di euro per l’anno 2024, di 142 milioni di euro per l’anno 2025 e di 108,7 milioni di euro per l’anno 2026, all’erogazione, fino a concorrenza delle risorse disponibili, di un contributo di importo non superiore al 50 per cento dei costi necessari per il rinnovo ovvero l’ammodernamento delle navi, anche in fase di costruzione delle stesse;

b) nella misura di 20 milioni di euro per l’anno 2021, di 30 milioni di euro per l’anno 2022 e di 30 milioni di euro per l’anno 2023, al rinnovo ovvero all’acquisto, da parte di Rete ferroviaria italiana Spa, di unità navali impiegate nel traghettamento nello Stretto di Messina per i servizi ferroviari di collegamento passeggeri e merci ovvero nel traghettamento veloce dei passeggeri.

Tali risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell’assunzione di impegni giuridicamente vincolanti;

c) nella misura di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per l’anno 2023, di 64,4 milioni di euro per l’anno 2024, di 58 milioni di euro per l’anno 2025 e di 41,3 milioni di euro per l’anno 2026, al finanziamento, in misura non superiore al 50 per cento del relativo costo, di interventi destinati alla realizzazione di impianti di liquefazione di gas naturale sul territorio nazionale necessari alla decarbonizzazione dei trasporti e in particolare nel settore marittimo, nonché di punti di rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito portuale con le relative capacità di stoccaggio, e per l’acquisto delle unità navali necessarie a sostenere le attività di bunkeraggio a partire dai terminali di rigassificazione nazionali (17).

2-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:

a) le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 4, finalizzate all’erogazione di contributi in favore delle imprese del settore ferroviario merci e della logistica che svolgono le proprie attività sul territorio nazionale. I contributi sono destinati al finanziamento, in misura non superiore al 50 per cento, dell’acquisto di nuovi carri, locomotive e mezzi di movimentazione per il trasporto merci ferroviario anche nei terminal intermodali, nonché al finanziamento, nella misura del 100 per cento, di interventi destinati all’efficientamento ecosostenibile di raccordi ferroviari di Rete ferroviaria italiana Spa;

b) la tipologia e i parametri tecnici degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi delle lettere a) e c) del comma 2-ter, l’entità del contributo riconoscibile, ai sensi delle citate lettere, per ciascuna delle tipologie di intervento e le modalità e le condizioni di erogazione dello stesso (18).

2-quinquies. Le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 12, sono destinate, al fine di assicurare l’efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con particolare riferimento alla promozione e al miglioramento dell’accessibilità delle aree interne, al finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla ripartizione delle risorse tra le aree interne, sulla base dei seguenti criteri:

a) entità della popolazione residente;

b) estensione delle strade statali, provinciali e comunali qualora queste ultime rappresentino l’unica comunicazione esistente tra due o più comuni appartenenti all’area interna;

c) esistenza di rischi derivanti dalla classificazione sismica dei territori e dall’accelerazione sismica;

d) esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico e relativa entità (19).

2-sexies. Ai fini dell’assegnazione delle risorse di cui al comma 2-quinquies, si tiene conto, in modo prevalente, dei criteri di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2-quinquies, complessivamente considerati (20).

2-septies. Al fine di favorire l’incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà delle regioni, dei comuni e degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, nonché degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli ex Istituti autonomi per le case popolari, le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 13, sono destinate al finanziamento di un programma di interventi di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica, ivi compresi interventi di demolizione e ricostruzione, avente ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di:

a) interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di edilizia residenziale pubblica e progetti di miglioramento o di adeguamento sismico;

b) interventi di efficientamento energetico di alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi comprese le relative progettazioni;

c) interventi di razionalizzazione degli spazi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle lettere a) e b);

d) interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di miglioramento e valorizzazione delle aree verdi, dell’ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di intervento;

e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare alla sistemazione temporanea degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b), a condizione che gli immobili da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli interventi di cui alle medesime lettere a) e b). Alle finalità di cui alla presente lettera può essere destinato un importo non superiore al 10 per cento del totale delle risorse;

f) operazioni di locazione di alloggi da destinare temporaneamente agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b) (21).

2-octies. Gli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 13, non sono ammessi alle detrazioni previste dall’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (22).

2-novies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentito il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

a) sono individuati gli indicatori di riparto su base regionale delle risorse di cui al comma 2-septies, tenuto conto del numero di alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti in ciascuna regione, dell’entità della popolazione residente nella regione nonché dell’entità della popolazione regionale residente nelle zone sismiche 1 e 2;

b) sono stabilite le modalità e i termini di ammissione a finanziamento degli interventi, con priorità per gli interventi effettuati nelle zone sismiche 1 e 2, per quelli che prevedono azioni congiunte sia di miglioramento di classe sismica sia di efficientamento energetico, nonché per quelli in relazione ai quali sia già disponibile almeno il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

c) sono disciplinate le modalità di erogazione dei finanziamenti(23).

2-decies. Al fine di incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, le risorse del Programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono altresì destinate a:

a) interventi di ristrutturazione e riqualificazione di alloggi e immobili già destinati a edilizia residenziale pubblica;

b) interventi finalizzati al riutilizzo, al completamento o alla riconversione a edilizia residenziale sociale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti o abbandonati, liberi da qualunque vincolo(24).

3. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

b) il comma 8-bis è sostituito dal seguente: «8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.».

4. La copertura di parte degli oneri di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 1.655,4 milioni di euro per l’anno 2023, a 1.468,9 milioni di euro per l’anno 2024, a 1.376,1 milioni di euro per l’anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per l’anno 2026, a valere sulle risorse previste per l’attuazione del progetto nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dei commi da 1037 a 1050 della legge n. 178 del 2020, è rideterminata in 1.315,4 milioni di euro per l’anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro per l’anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l’anno 2025 e in 505,79 milioni di euro per l’anno 2026.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica rilevati dal monitoraggio degli effetti dell’agevolazione di cui all’articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rispetto alla previsione tendenziale, sono vincolati alla proroga del termine della fruizione della citata agevolazione, da definire con successivi provvedimenti legislativi. Il monitoraggio di cui al primo periodo è effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze sulla base dei dati comunicati con cadenza trimestrale dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e i conseguenti aggiornamenti delle stime sono comunicati alle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (25).

6. Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza.[, nonché di eventuale revoca delle risorse in caso di mancato utilizzo secondo il cronoprogramma di cui al comma 7] Allo scopo di agevolare la realizzazione degli interventi previsti dal comma 2, lettera f), punto 1, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, le disposizioni di cui al comma 2-quater dell’articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si applicano ai soggetti individuati per l’attuazione degli interventi suddetti. (26).

7. Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con la Commissione europea sull’incremento della capacità di spesa collegata all’attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari. Le informazioni necessarie per l’attuazione degli investimenti di cui al presente articolo sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. Negli altri casi e, comunque, per i programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza è utilizzato il sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (27).

7-bis. Fatte salve le procedure applicabili ai programmi ed interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell’articolo 14, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e fermo restando anche quanto previsto dal medesimo articolo 14, comma 1, primo periodo, il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano la revoca del finanziamento ai sensi del presente comma, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. I provvedimenti di revoca sono adottati dal Ministro a cui risponde l’amministrazione centrale titolare dell’intervento. Nel caso in cui il soggetto attuatore sia la stessa amministrazione centrale, nonché per gli interventi di cui al comma 2, lettera b), punto 1, la revoca è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. Le risorse disponibili per effetto delle revoche, anche iscritte in conto residui, sono riprogrammate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, secondo criteri premianti nei confronti delle amministrazioni che abbiano riportato i migliori dati di impiego delle risorse. Per le risorse oggetto di revoca, i termini di conservazione dei residui di cui all’articolo 34-bis, commi 3 e 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, decorrono nuovamente dal momento dell’iscrizione nello stato di previsione di destinazione.  Qualora le somme oggetto di revoca siano state già trasferite dal bilancio dello Stato, le stesse devono essere tempestivamente versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, al fine di consentirne l’utilizzo previsto con la riprogrammazione disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. In caso di mancato versamento delle predette somme da parte degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, il recupero è operato con le procedure di cui all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di mancato versamento, le predette regioni e province autonome assoggettano i propri enti ad una riduzione in corrispondente misura dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome che provvedono, conseguentemente, a riversare all’entrata del bilancio dello Stato le somme recuperate. In caso di mancato versamento da parte delle regioni e delle province autonome si procede al recupero delle somme dovute a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale (28).

7-ter. L’attuazione degli investimenti di cui al comma 2, lettera e), costituisce adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell’articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come prorogato, a decorrere dal 2013, dall’articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e la relativa verifica è effettuata congiuntamente dal Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui rispettivamente all’articolo 9 e all’articolo 12 dell’intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23 marzo 2005 (29).

7-quater. Fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario e procedurale previsto dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 7, alla ripartizione delle risorse per la concreta attuazione degli interventi di cui al comma 2, lettera d), punto 1, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (30).

7-quinquies. A partire dall’anno 2022 e fino alla completa realizzazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, è presentata annualmente alle Camere, unitamente alla relazione già prevista dall’articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, una relazione sulla ripartizione territoriale dei programmi e degli interventi di cui al comma 2, anche sulla base delle risultanze dei sistemi di monitoraggio di cui al comma 7 (31).

8. L’attuazione degli interventi di cui al presente articolo, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea. Le amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari in coerenza con il principio dell’assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali, di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 (32).

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati in 3.005,53 milioni di euro per l’anno 2021, 6.053,59 milioni di euro per l’anno 2022, 6.859,40 milioni di euro per l’anno 2023, 6.184,80 milioni di euro per l’anno 2024, 5.459,98 milioni di euro per l’anno 2025 e 3.201,96 milioni di euro per l’anno 2026, 70,9 milioni di euro per l’anno 2027, 6,4 milioni di euro per l’anno 2028, 10,1 milioni di euro per l’anno 2033 e 3,4 milioni di euro per l’anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 3.585,98 milioni di euro per l’anno 2026, 2.809,90 milioni di euro per l’anno 2027, 2.806,40 milioni di euro per l’anno 2028, 2.524,01 milioni di euro per l’anno 2029, 1.431,84 milioni di euro per l’anno 2030, si provvede ai sensi dell’articolo 5 (33).

[1] Alinea modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 1° luglio 2021, n. 101, in sede di conversione.

[2] Così corretto con Comunicato 11 maggio 2021 (in Gazz. Uff., 11 maggio 2021, n. 111).

[3] Così corretto con Comunicato 11 maggio 2021 (in Gazz. Uff., 11 maggio 2021, n. 111).

[4] Punto modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 1° luglio 2021, n. 101, in sede di conversione.

[5] Punto modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 1° luglio 2021, n. 101, in sede di conversione.

[6] Punto modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 1° luglio 2021, n. 101, in sede di conversione.

[7] Punto modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 1° luglio 2021, n. 101, in sede di conversione.

[8] Punto modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 1° luglio 2021, n. 101, in sede di conversione.

[9] Punto modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 1° luglio 2021, n. 101, in sede di conversione.

[10] Punto modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 1° luglio 2021, n. 101, in sede di conversione.

[11] Punto modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 1° luglio 2021, n. 101, in sede di conversione.

[12]  Punto modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 1° luglio 2021, n. 101, in sede di conversione.

[13] Punto modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 1° luglio 2021, n. 101, in sede di conversione.

[14] Punto modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 1° luglio 2021, n. 101, in sede di conversione.

[15] Lettera modificata dall’articolo 1, comma 1, della Legge 1° luglio 2021, n. 101, in sede di conversione.

[16] Comma inserito dall’articolo 1, comma 1, della Legge 1° luglio 2021, n. 101, in sede di conversione.

[17] Comma inserito dall’articolo 1, comma 1, della Legge 1° luglio 2021, n. 101, in sede di conversione.

[18] Comma inserito dall’articolo 1, comma 1, della Legge 1° luglio 2021, n. 101, in sede di conversione.

[19] Comma inserito dall’articolo 1, comma 1, della Legge 1° luglio 2021, n. 101, in sede di conversione.

[20] Comma inserito dall’articolo 1, comma 1, della Legge 1° luglio 2021, n. 101, in sede di conversione.

[21] Comma inserito dall’articolo 1, comma 1, della Legge 1° luglio 2021, n. 101, in sede di conversione.

[22] Comma inserito dall’articolo 1, comma 1, della Legge 1° luglio 2021, n. 101, in sede di conversione.

[23] Comma inserito dall’articolo 1, comma 1, della Legge 1° luglio 2021, n. 101, in sede di conversione.

[24] Comma inserito dall’articolo 1, comma 1, della Legge 1° luglio 2021, n. 101, in sede di conversione.

[25] Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 1° luglio 2021, n. 101, in sede di conversione.

[26] Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 1° luglio 2021, n. 101, in sede di conversione.

[27] Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 1° luglio 2021, n. 101, in sede di conversione.

[28] Comma inserito dall’articolo 1, comma 1, della Legge 1° luglio 2021, n. 101, in sede di conversione.

[29] Comma inserito dall’articolo 1, comma 1, della Legge 1° luglio 2021, n. 101, in sede di conversione.

[30] Comma inserito dall’articolo 1, comma 1, della Legge 1° luglio 2021, n. 101, in sede di conversione.

[31] Comma inserito dall’articolo 1, comma 1, della Legge 1° luglio 2021, n. 101, in sede di conversione.

[32] Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 1° luglio 2021, n. 101, in sede di conversione.

[33] Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 1° luglio 2021, n. 101, in sede di conversione.

Art. 1 bis 2 (Misure di semplificazione per gli investimenti) (1).

1. Ai fini della corretta programmazione finanziaria delle risorse e dell’erogazione dei contributi concessi per la progettazione e la realizzazione di investimenti relativi a interventi di spesa in conto capitale, limitatamente a quelli indicati all’articolo 1, l’amministrazione erogante i predetti contributi verifica tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e quelli ad esso collegati, l’avvenuta esecuzione da parte degli enti beneficiari dei relativi adempimenti amministrativi, ivi compresi:

a) la presentazione dell’istanza di finanziamento nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

b) l’affidamento dei relativi contratti;

c) l’emissione di stati di avanzamento dei lavori;

d) il monitoraggio fisico della realizzazione dell’intervento;

e) la chiusura contabile e di cantiere dell’intervento;

f) la chiusura del codice unico di progetto di cui all’articolo 11 della citata legge n. 3 del 2003.

2. Le amministrazioni eroganti i contributi hanno pieno accesso alle funzioni e ai dati dei sistemi di cui al comma 1.

3. Il comma 144 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

“144. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 141 sono erogati dal Ministero dell’interno agli enti beneficiari per il 20 per cento entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento del contributo, per il 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e per il restante 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 146″.

4. All’articolo 1, comma 51-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Qualora l’ammontare dei contributi assegnati con il decreto di cui al terzo periodo sia inferiore alle risorse disponibili, le risorse residue per l’anno 2021 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2021”.

5. All’articolo 1, comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Gli enti beneficiari del contributo per l’anno 2022 sono individuati con comunicato del Ministero dell’interno da pubblicare entro il 20 luglio 2021”;

b) al quarto periodo, le parole: “28 febbraio” sono sostituite dalle seguenti: “10 agosto”.

[1] Articolo inserito dall’articolo 1, comma 1, della Legge 1° luglio 2021, n. 101, in sede di conversione.

Art. 2 Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione  (1)

1. La dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è incrementata complessivamente di 15.500 milioni di euro secondo le annualità di seguito indicate: 850 milioni di euro per l’anno 2022, 1.000 milioni di euro per l’anno 2023, 1.250 milioni di euro per l’anno 2024, 2.850 milioni di euro per l’anno 2025, 3.600 milioni di euro per l’anno 2026, 2.280 milioni di euro per l’anno 2027, 2.200 milioni di euro per l’anno 2028, 600 milioni di euro per l’anno 2029, 500 milioni di euro per l’anno 2030 e 370 milioni di euro per l’anno 2031. Ai predetti oneri, si provvede ai sensi dell’articolo 5 (2).

1-bis. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dal comma 1 del presente articolo, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sono destinate risorse complessive pari a 700 milioni di euro a investimenti nei seguenti settori:

a) 35 milioni di euro per l’anno 2022, 45 milioni di euro per l’anno 2023 e 55 milioni di euro per l’anno 2024, per la realizzazione di un’unica Rete di interconnessione nazionale dell’istruzione che assicuri il coordinamento delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra scuole, uffici scolastici regionali e Ministero dell’istruzione, l’omogeneità nell’elaborazione e nella trasmissione dei dati, il corretto funzionamento della didattica digitale integrata e la realizzazione e gestione dei servizi connessi alle attività predette;

b) 20 milioni di euro per l’anno 2022 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la costituzione di un polo energetico nel Mare Adriatico per riconvertire le piattaforme di estrazione del petrolio e del gas e realizzare un distretto marino integrato nell’ambito delle energie rinnovabili al largo delle coste di Ravenna, nel quale eolico offshore e fotovoltaico galleggiante producano energia elettrica in maniera integrata e siano, contemporaneamente, in grado di generare idrogeno verde tramite elettrolisi;

c) 35 milioni di euro per l’anno 2021, 70 milioni di euro per l’anno 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, in favore dei comuni con popolazione tra 50.000 e 250.000 abitanti e dei capoluoghi di provincia con meno di 50.000 abitanti per investimenti finalizzati al risanamento urbano, nel rispetto degli obiettivi della transizione verde e della rigenerazione urbana sostenibile, nonché a favorire l’inclusione sociale;

d) 30 milioni di euro per l’anno 2022, 35 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per l’anno 2024, per investimenti per il miglioramento della qualità dell’aria, in considerazione del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2 ), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008. Le risorse sono assegnate in coerenza con il riparto di cui al comma 14-ter dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

e) 5 milioni di euro per l’anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per interventi prioritari di adeguamento e potenziamento di nodi e collegamenti ferroviari nel Sud Italia, anche per la valorizzazione dei siti di interesse turistico, storico e archeologico;

f) 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 15 milioni di euro per l’anno 2024, per il rinnovo delle flotte navali private adibite all’attraversamento dello Stretto di Messina;

g) 5 milioni di euro per l’anno 2023 e 15 milioni di euro per l’anno 2024, per interventi infrastrutturali per evitare il sovraffollamento carcerario;

h) 15 milioni di euro per l’anno 2021, per investimenti per il passaggio a metodi di allevamento a stabulazione libera, estensivi, pascolivi, come l’allevamento all’aperto, l’allevamento con nutrizione ad erba (grass fed) e quello biologico e per la transizione a sistemi senza gabbie (3).

1-ter. Le risorse del comma 1-bis, lettere da a) ad h), sono assegnate dal CIPESS, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità di cui all’articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nel rispetto della percentuale di riparto territoriale ivi stabilita. Con la delibera del CIPESS sono individuati per ciascun intervento finanziato gli obiettivi iniziali, intermedi e finali in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale nonché le modalità di revoca in caso di mancato rispetto di tali obiettivi. Le risorse revocate tornano nella disponibilità del CIPESS per la programmazione complessiva nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione (4).

1-quater. Gli interventi di cui al comma 1-bis, lettere b), f) ed h), sono attuati nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato (5).

[1] Rubrica modificata dall’articolo 1, comma 1, della Legge 1° luglio 2021, n. 101, in sede di conversione.

[2] Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 1° luglio 2021, n. 101, in sede di conversione.

[3] Comma inserito dall’articolo 1, comma 1, della Legge 1° luglio 2021, n. 101, in sede di conversione.

[4] Comma inserito dall’articolo 1, comma 1, della Legge 1° luglio 2021, n. 101, in sede di conversione.

[5] Comma inserito dall’articolo 1, comma 1, della Legge 1° luglio 2021, n. 101, in sede di conversione.

Art. 3 Ulteriori disposizioni finanziarie su Transizione 4.0

1. All’articolo 1, comma 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «del presente articolo» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione della quota pari a 3.976,1 milioni di euro per l’anno 2021, a 3.629,05 milioni di euro per l’anno 2022, a 3.370,18 milioni di euro per l’anno 2023, a 2.082,07 milioni di euro per l’anno 2024, a 450,41 milioni di euro per l’anno 2025 e a 21,79 milioni di euro per l’anno 2026,».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 704,5 milioni di euro per l’anno 2021, a 1.414,95 milioni di euro per l’anno 2022, a 1.624,88 milioni di euro per l’anno 2023, a 989,17 milioni di euro per l’anno 2024, a 324,71 milioni di euro per l’anno 2025 e a 21,79 milioni di euro per l’anno 2026, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f) punto 2 e quanto a 3.271,6 milioni di euro per l’anno 2021, a 2.214,1 milioni di euro per l’anno 2022, a 1.745,3 milioni di euro per l’anno 2023, a 1.092,9 milioni di euro per l’anno 2024 e a 125,7 milioni di euro per l’anno 2025 ai sensi dell’articolo 5 (1).

[1]  Così corretto con errata-corrige 10 maggio 2021 pubblicata in Gazz. Uff., 10 maggio 2021, n. 110.

Art. 4 Interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie AV/AC

1. Per la realizzazione del secondo lotto costruttivo di cui al secondo lotto funzionale relativo alla linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova, concernente «Attraversamento di Vicenza», è autorizzata la spesa complessiva di 925 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023, 150 milioni di euro per l’anno 2024, 200 milioni di euro per l’anno 2025, 150 milioni di euro per l’anno 2026, 165 milioni di euro per l’anno 2027, 95 milioni di euro per l’anno 2028 e 45 milioni di euro per l’anno 2029. E’ altresì autorizzata, per la predisposizione della progettazione definitiva del terzo lotto funzionale tratta AV/AC Vicenza-Padova, la spesa complessiva di 25 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro per l’anno 2021 e 20 milioni di euro per l’anno 2022. Le risorse di cui al presente comma sono immediatamente disponibili, ai fini dell’assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore del presente decreto (1).

2. All’articolo 208, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria, è altresì autorizzata la spesa complessiva di 9.400 milioni di euro, di cui 8 milioni di euro per l’anno 2021, 150 milioni di euro per l’anno 2022, 200 milioni di euro per l’anno 2023, 250 milioni di euro per l’anno 2024, 740 milioni di euro per l’anno 2025, 1.800 milioni di euro per l’anno 2026, 1.667 milioni di euro per l’anno 2027, 1.830 milioni di euro per l’anno 2028, 1.520 milioni di euro per l’anno 2029 e 1.235 milioni di euro per l’anno 2030. Le risorse di cui al secondo periodo sono immediatamente disponibili, ai fini dell’assunzione di impegni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.» (2).

3. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 13 milioni di euro per l’anno 2021, a 190 milioni di euro per l’anno 2022, a 300 milioni di euro per l’anno 2023, a 400 milioni di euro per l’anno 2024, a 940 milioni di euro per l’anno 2025, a 1.950 milioni di euro per l’anno 2026, a 1.832 milioni di euro per l’anno 2027, a 1.925 milioni di euro per l’anno 2028, a 1.565 milioni di euro per l’anno 2029 ed a 1.235 milioni di euro per l’anno 2030, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 2.130 milioni di euro per l’anno 2028, 1.850 milioni di euro per l’anno 2029, 1.695 milioni di euro per l’anno 2030, 1.462 milioni di euro per l’anno 2031 e 470 milioni di euro per l’anno 2032 si provvede ai sensi dell’articolo 5.

[1] Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 1° luglio 2021, n. 101, in sede di conversione.

[2] Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 1° luglio 2021, n. 101, in sede di conversione.

Art. 5 Disposizioni finanziarie

1. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all’indebitamento di cui al comma 2, lettera a), sono determinati nel limite massimo di 7 milioni di euro nel 2022, 40 milioni di euro nel 2023, 83 milioni di euro nel 2024, 144 milioni di euro nel 2025, 231 milioni di euro nel 2026, 325 milioni di euro per l’anno 2027, 433 milioni di euro nel 2028, 577 milioni di euro nel 2029, 728 milioni di euro nel 2030, 897 milioni di euro per l’anno 2031, 1.061 milioni di euro per l’anno 2032 e 1.189 milioni di euro annui a decorrere dal 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 1 milione di euro per l’anno 2021, 15 milioni di euro per l’anno 2022, 56 milioni di euro per l’anno 2023, 106 milioni di euro per l’anno 2024, 178 milioni di euro per l’anno 2025, 277 milioni di euro per l’anno 2026, 386 milioni di euro per l’anno 2027, 505 milioni di euro per l’anno 2028, 657 milioni di euro per l’anno 2029, 823 milioni di euro per l’anno 2030, 1.007 milioni di euro per l’anno 2031, 1.173 milioni di euro per l’anno 2032 e 1.306 milioni di euro annui a decorrere dal 2033 (1).

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.290,13 milioni di euro per l’anno 2021, 9.314,69 milioni di euro nel 2022, 9.944,70 milioni di euro nel 2023, 9.010,70 milioni di euro nel 2024, 9.519,68 milioni di euro nel 2025, 8.982,96 milioni di euro nel 2026, 4.507,90 milioni di euro per l’anno 2027, 4.564,40 milioni di euro nel 2028, 2.742,00 milioni di euro nel 2029, 2.463,00 milioni di euro nel 2030, 1.267,00 milioni di euro nel 2031, 1.061,00 milioni di euro nel 2032, 1.199,10 milioni di euro per l’anno 2033, 1.192,40 milioni di euro per l’anno 2034 e 1.189,00 milioni di euro annui a decorrere dal 2035, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 5.555,90 milioni di euro per l’anno 2027, 6.541,40 milioni di euro per l’anno 2028, 6.631,01 milioni di euro per l’anno 2029, 6.129,84 milioni di euro per l’anno 2030, 6.049 milioni di euro nel 2031, 4.943 milioni di euro nel 2032, 2.556,10 milioni di euro per l’anno 2033 e 1.309,40 milioni di euro per l’anno 2034 e 1.306,00 milioni di euro annui a decorrere dal 2035, si provvede:

a) quanto a 6.280,53 milioni di euro per l’anno 2021, 9.173,49 milioni di euro nel 2022, 9.835,40 milioni di euro nel 2023, 9.010,70 milioni di euro nel 2024, 9.519,68 milioni di euro nel 2025, 8.982,96 milioni di euro nel 2026, 4.377,00 milioni di euro per l’anno 2027, 4.490,30 milioni di euro nel 2028, 2.712,20 milioni di euro nel 2029, 2.438,50 milioni di euro nel 2030, 1.241,60 milioni di euro per l’anno 2031, 1.030,50 milioni di euro per l’anno 2032 e 1.189 milioni di euro annui a decorrere dal 2033 e, in termini di indebitamento netto 5.425 milioni di euro per l’anno 2027, 6.467,30 milioni di euro per l’anno 2028, 6.601,21 milioni di euro per l’anno 2029, 6.105,34 milioni di euro per l’anno 2030, 6.023,60 milioni di euro per l’anno 2031, 4.912,50 milioni di euro per l’anno 2032, 2.546 milioni di euro per l’anno 2033 e 1.306 milioni di euro annui a decorrere dal 2034, mediante il ricorso all’indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

b) quanto a 9,6 milioni di euro per l’anno 2021, 141,2 milioni di euro per l’anno 2022, 109,3 milioni di euro per l’anno 2023, 130,9 milioni di euro per l’anno 2027, 74,1 milioni di euro per l’anno 2028, 29,8 milioni di euro per l’anno 2029, 24,5 milioni di euro per l’anno 2030, 25,4 milioni di euro per l’anno 2031 e 30,5 milioni di euro per l’anno 2032, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 1, comma 3;

c) quanto a 10,1 milioni di euro per l’anno 2033, 3,4 milioni di euro nel 2034, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (2).

3. L’allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dall’allegato 1 annesso al presente decreto.

4. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

[1] Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 1° luglio 2021, n. 101, in sede di conversione.

[2] Lettera modificata dall’articolo 1, comma 1, della Legge 1° luglio 2021, n. 101, in sede di conversione.

Art. 6 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1

Allegato 1

(articolo 5, comma 3)

“Allegato 1

(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI
– COMPETENZA –
Descrizione risultato differenziale202120222023
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto  conto degli effetti derivanti dalla presente legge   Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)  -242.281  -166.374  -148.536
  529.516  440.671  503.586
– CASSA –
Descrizione risultato differenziale202120222023
  Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto  conto degli effetti derivanti dalla presente legge   Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)  -335.281  -217.874  -208.036
  622.646  492.171  563.086
  (*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

“.