DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 27 aprile 2021 (in Gazz. Uff., 6 maggio 2021, n. 107). – Chiusura del secondo dei due sportelli agevolativi in favore di programmi di investimento innovativi, da realizzare nelle regioni meno sviluppate, finalizzati a consentire la trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese mediante l’utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Impresa 4.0 ovvero a favorire la loro transizione verso il paradigma dell’economia circolare.

IL DIRETTORE GENERALE

per gli incentivi alle imprese

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 dicembre 2019, n. 297, che disciplina termini, modalità e procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi finalizzati a consentire la trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese mediante l’utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Impresa 4.0 ovvero a favorire la loro transizione verso il paradigma dell’economia circolare;

Visto, in particolare, l’art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019 nel quale viene stabilito che le risorse finanziarie disponibili per la concessione degli aiuti di cui al medesimo provvedimento ammontano a complessivi euro 265.000.000,00 (duecentosessantacinquemilioni/00) a valere sull’Asse III, Azione 3.1.1 del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020;

Visto l’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019, che stabilisce che le risorse di cui al comma 1, del medesimo art. 3, sono rese disponibili tramite l’apertura di due sportelli agevolativi, per ciascuno dei quali è destinato un ammontare pari a euro 132.500.000,00 (centotrentaduemilionicinquecentomila/00);

Visto, altresì, l’art. 8, comma 4, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019, che stabilisce che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie e che, a tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica tempestivamente, con avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;

Vista l’ulteriore disposizione recata dal medesimo art. 8, comma 4, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019 in base alla quale, in caso di insufficienza delle risorse finanziarie, le domande presentate nell’ultimo giorno utile ai fini della concessione delle agevolazioni sono ammesse all’istruttoria in base alla posizione assunta nell’ambito di una specifica graduatoria, fino a esaurimento delle medesime risorse. La graduatoria è formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascun soggetto proponente, determinato dalla somma dei punteggi di cui agli indicatori i, ii, iii e iv del criterio di valutazione «caratteristiche del soggetto proponente» di cui all’allegato n. 4 del decreto ministeriale 30 ottobre 2019. Per i programmi di investimento presentati dalle reti di impresa ai sensi dell’art. 4, comma 3, del medesimo decreto, il punteggio complessivo è determinato come media dei punteggi attribuiti ai singoli soggetti partecipanti al contratto di rete. In caso di parità di punteggio, ai fini dell’ammissione alla fase istruttoria, prevale il programma con il minor costo;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 23 giugno 2020, che definisce le modalità e i termini di apertura del primo dei due sportelli agevolativi previsti all’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019, nonché gli elementi utili a disciplinare la corretta attuazione dell’intervento agevolativo;

Considerato che, a seguito dell’accertato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell’ambito del primo dei due sportelli agevolativi previsti all’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019, con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 30 luglio 2020 è stata disposta la chiusura del relativo sportello per la presentazione delle domande di agevolazioni con effetto dal 31 luglio 2020;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 26 marzo 2021, che definisce le modalità e i termini di apertura del secondo dei due sportelli agevolativi previsti all’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019, confermando integralmente le modalità operative per l’attuazione dell’intervento, già previste dal sopracitato decreto direttoriale 23 giugno 2020;

Visto, in particolare, l’art. 2, comma 3, del predetto decreto direttoriale 26 marzo 2021, che prevede che i soggetti proponenti possono presentare la domanda esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione «Nuovo bando Macchinari innovativi – Secondo sportello» del sito web del Ministero (www.mise.gov.it), dalle ore 10,00 alle ore 17,00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 27 aprile 2021;

Visto, altresì, l’art. 4 del sopracitato decreto direttoriale 23 giugno 2020, che, in attuazione di quanto stabilito all’articolo art. 8, comma 4, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019, prevede, anche con riferimento al secondo dei due sportelli agevolativi previsti all’art. 3, comma 2, del medesimo decreto ministeriale, le seguenti disposizioni:

a) al comma 1, che le agevolazioni sono concesse, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nei limiti della dotazione finanziaria stabilita per lo specifico sportello agevolativo all’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019 e tenuto conto della riserva in favore dei programmi proposti da micro e piccole imprese prevista all’art. 3, comma 3, del medesimo decreto ministeriale;

b) al comma 2, che la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande è disposta con provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese e comunicata nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria si considerano decadute;

c) al comma 3, che le domande di agevolazione sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono, a tal fine, considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall’ora e dal minuto di presentazione;

d) al comma 4, che qualora le risorse finanziarie residue disponibili non consentano l’accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le domande stesse sono ammesse all’istruttoria in base alla posizione assunta nell’ambito di una specifica graduatoria di merito fino a esaurimento delle predette dotazioni finanziarie;

e) al comma 5, che la predetta graduatoria è formata dal Ministero, secondo quanto previsto all’art. 8, comma 4, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019, in ordine decrescente sulla base del punteggio complessivo attribuito ai soggetti proponenti in relazione agli indicatori i, ii, iii e iv del criterio di valutazione «caratteristiche dell’impresa proponente», determinati secondo quanto stabilito all’art. 5 del decreto direttoriale 23 giugno 2020. Per i programmi di investimento presentati dalle reti d’impresa ai sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019, il punteggio complessivo è determinato come media dei punteggi attribuiti a ciascuno dei soggetti co-proponenti, ponderata in relazione all’ammontare delle spese previste nell’ambito del relativo singolo programma di investimento rispetto a quelle complessivamente previste dalla rete. In caso di parità del punteggio attribuito ai programmi di investimento, ai fini dell’ammissione alla fase istruttoria, prevale il programma con il minor costo;

Considerato che, alle ore 17.00 della giornata del 27 aprile 2021, risultano presentate domande di agevolazione a valere sulle risorse disponibili nell’ambito del secondo dei due sportelli agevolativi previsti all’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019, alle quali corrisponde un fabbisogno complessivo superiore alle predette risorse;

Considerato che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell’art. 8, comma 4, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019, si rende necessario comunicare l’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell’ambito del secondo dei due sportelli agevolativi previsti all’art. 3, comma 2, del medesimo decreto ministeriale e, conseguentemente, procedere alla chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni;

Decreta:

Art. 1 Esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell’ambito del secondo dei due sportelli agevolativi previsti all’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019 e chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione

1. Per le motivazioni richiamate in premessa, si comunica l’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell’ambito del secondo dei due sportelli agevolativi previsti all’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019 menzionato nelle premesse.

2. A seguito di quanto comunicato al comma 1, è disposta, con effetto dal 28 aprile 2021, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a valere sulle risorse finanziarie disponibili nell’ambito del secondo dei due sportelli agevolativi previsti all’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019.

3. Ai sensi dell’art. 8, comma 4, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019 e dell’art. 4 del decreto direttoriale 23 giugno 2020, anch’esso richiamato nelle premesse, le domande presentate tra le ore 10,00 e le ore 17,00 del 27 aprile 2021 sono considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall’ora e dal minuto di presentazione e sono ammesse all’istruttoria in base alla posizione assunta nell’ambito di una specifica graduatoria di merito, definita secondo quanto previsto dalle predette disposizioni, fino a esaurimento delle disponibilità finanziarie.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché nel sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it).