CORTE GIUSTIZIA UE SEZ. III – 29 aprile 2021, n. 815 Divieto di utilizzo di ingredienti non biologici di origine agricola per la preparazione di alimenti biologici

L’impiego di un ingrediente non biologico di origine agricola, e quindi di un minerale, negli alimenti biologici è autorizzato solo se ricorrono due condizioni, e cioè, l’impossibilità, senza ricorrere a tale ingrediente, di produrre o di conservare tali alimenti o di rispettare requisiti dietetici previsti sulla base della normativa dell’Unione. La polvere di un’alga rossa ricca di calcio non soddisfa il secondo requisito e quindi non è ammissibile: inoltre la normativa UE vieta anche gli additivi come il carbonato di calcio come “colorante o per l’arricchimento di calcio di prodotti”

SENTENZA DELLA CORTE

29 aprile 2021

Nella causa C-815/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania), con decisione del 5 settembre 2019, pervenuta in cancelleria il 6 novembre 2019, nel procedimento

Natumi GmbH

contro

Land Nordrhein-Westfalen,

con l’intervento di:

Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, N. Wahl, F. Biltgen (relatore), L.S. Rossi e J. Passer, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Natumi GmbH, da C. Konnertz-Häuβler, Rechtsanwältin;

– per il Land Nordrhein-Westfalen, da A. Schink e J. Ley, Rechtsanwälte;

– per il governo ellenico, da E. Tsaousi e A. Vasilopoulou, in qualità di agenti;

– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da E. Damiani, avvocato dello Stato;

– per la Commissione europea, da B. Hofstötter e A. Dawes, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 dicembre 2020,

ha pronunciato la seguente

sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (GU 2008, L 250, pag. 1), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1584 della Commissione, del 22 ottobre 2018 (GU 2018, L 264, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 889/2008»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Natumi GmbH e il Land Nordrhein-Westfalen (Land Renania settentrionale-Vestfalia, Germania), in merito all’impiego di un ingrediente non biologico nella trasformazione di un alimento biologico e all’uso di termini riferiti al metodo di produzione biologico nell’etichettatura di tale prodotto.

CONTESTO NORMATIVO

Diritto dell’Unione

Regolamento (CE) n. 834/2007

3 L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 834/2007, del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU 2007, L 189, pag. 1), intitolato «Norme di produzione animale», al paragrafo 1, lettera d), iv), prevede quanto segue:

«Oltre alle norme generali di produzione agricola di cui all’articolo 11, le seguenti norme si applicano alla produzione animale:

(…)

d) riguardo all’alimentazione:

(…)

iv) le materie prime per mangimi non biologiche, di origine vegetale, le materie prime per mangimi di origine animale e minerale, gli additivi per mangimi, taluni prodotti usati nell’alimentazione degli animali e negli ausiliari di fabbricazione sono utilizzati solo se autorizzati per l’uso nella produzione biologica ai sensi dell’articolo 16».

4 L’articolo 16 di tale regolamento, intitolato «Prodotti e sostanze usati in agricoltura e criteri per l’autorizzazione», così dispone:

«1. La Commissione autorizza, secondo la procedura di cui all’articolo 3[7], paragrafo 2, l’uso nella produzione biologica di prodotti e sostanze che possono essere utilizzati nell’agricoltura biologica e include tali prodotti e sostanze in un elenco ristretto per i seguenti scopi:

(…)

c) materie prime per mangimi non biologiche di origine vegetale, materie prime per mangimi di origine animale e minerale e talune sostanze usate nell’alimentazione degli animali;

(…)».

5 L’articolo 19 di detto regolamento, rubricato «Norme generali applicabili alla produzione di alimenti trasformati», prevede quanto segue:

«1. La preparazione di alimenti biologici trasformati è separata nel tempo o nello spazio dagli alimenti non biologici.

2. Le seguenti condizioni si applicano alla composizione degli alimenti biologici trasformati:

a) il prodotto è ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola; (…)

b) possono essere utilizzati nei prodotti alimentari solo gli additivi, gli ausiliari di fabbricazione, gli aromi, l’acqua, il sale, le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi, i minerali, gli oligoelementi, le vitamine, nonché gli amminoacidi e gli altri micronutrienti destinati ad un’alimentazione particolare e solo a condizione che siano stati autorizzati per l’uso nella produzione biologica ai sensi dell’articolo 21;

c) gli ingredienti di origine agricola non biologici possono essere utilizzati solo se autorizzati per l’uso nella produzione biologica ai sensi dell’articolo 21 o se sono autorizzati temporaneamente da uno Stato membro;

(…)».

6 L’articolo 21 del regolamento n. 834/2007, rubricato «Criteri per taluni prodotti e sostanze nella trasformazione», dispone quanto segue:

«1. L’autorizzazione dei prodotti e delle sostanze per l’uso nella produzione biologica e la loro inclusione nell’elenco ristretto di prodotti e sostanze di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettere b) e c), è soggetta agli obiettivi e ai principi enunciati nel titolo II e ai seguenti criteri valutati complessivamente:

i) non sono disponibili alternative autorizzate conformemente al presente capo;

ii) senza ricorrere a tali prodotti e sostanze, sarebbe impossibile produrre o conservare gli alimenti o rispettare determinati requisiti dietetici previsti sulla base della normativa comunitaria.

(…)

2. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, in merito all’autorizzazione dei prodotti e delle sostanze e la loro inclusione nell’elenco ristretto di cui al paragrafo 1 del presente articolo e stabilisce le condizioni e i limiti specifici per il loro uso e, se necessario, per il ritiro dei prodotti.

(…)».

7 L’articolo 23 di tale regolamento, intitolato «Uso di termini riferiti alla produzione biologica», così dispone:

«1. Ai fini del presente regolamento, si considera che un prodotto riporta termini riferiti al metodo di produzione biologico quando, nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono descritti con termini che suggeriscono all’acquirente che il prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati ottenuti conformemente alle norme stabilite dal presente regolamento. In particolare i termini elencati nell’allegato, nonché i rispettivi derivati e abbreviazioni, quali “bio” e “eco”, possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, nell’intera Comunità e in qualsiasi lingua comunitaria, nell’etichettatura e nella pubblicità di prodotti che soddisfano le prescrizioni previste dal presente regolamento o stabilite in virtù del medesimo.

Nell’etichettatura e nella pubblicità di un prodotto agricolo vivo o non trasformato si possono usare termini riferiti al metodo di produzione biologico soltanto se, oltre a tale metodo, anche tutti gli ingredienti di tale prodotto sono stati ottenuti conformemente alle prescrizioni di cui al presente regolamento.

2. I termini di cui al paragrafo 1 non vanno utilizzati in alcun luogo della Comunità e in nessuna lingua comunitaria, nell’etichettatura, nella pubblicità e nei documenti commerciali di prodotti che non soddisfano le prescrizioni del presente regolamento, salvo qualora non si applichino a prodotti agricoli in alimenti o mangimi o non abbiano chiaramente alcun legame con la produzione biologica.

Nell’etichettatura e nella pubblicità non sono inoltre ammessi termini, compresi i termini utilizzati in marchi, o pratiche che possono indurre in errore il consumatore o l’utente suggerendo che un prodotto o i suoi ingredienti soddisfano le prescrizioni del presente regolamento.

(…)

4. Per quanto riguarda gli alimenti trasformati possono essere utilizzati i termini di cui al paragrafo 1:

a) nella denominazione di vendita purché:

i) gli alimenti trasformati siano conformi all’articolo 19;

ii) almeno il 95% in peso degli ingredienti di origine agricola sia biologico;

b) soltanto nell’elenco degli ingredienti, a condizione che gli alimenti siano conformi all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 19, paragrafo 2, lettere a), b) e d);

(…)».

Regolamento n. 889/2008

8 L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 889/2008, intitolato «Oggetto e campo di applicazione», prevede quanto segue:

«Il presente regolamento stabilisce norme specifiche per quanto concerne la produzione biologica, l’etichettatura e il controllo dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007».

9 L’articolo 22 del regolamento n. 889/2008, intitolato «Uso di alcuni prodotti e sostanze negli alimenti per animali», prevede quanto segue:

«Ai fini dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), punto iv), del regolamento (CE) n. 834/2007, solo le seguenti sostanze possono essere utilizzate nella trasformazione dei mangimi biologici e nell’alimentazione degli animali biologici:

a) materie prime non biologiche di origine vegetale o animale per mangimi, o altre materie prime per mangimi elencate nell’allegato V, sezione 2, purché:

i) siano prodotte o preparate senza solventi chimici; e

ii) purché siano rispettate le restrizioni di cui agli articoli 43 o 47, lettera c);

(…)

c) materie prime biologiche di origine animale per mangimi;

d) le materie prime di origine minerale per mangimi elencate nell’allegato V, sezione 1;

(…)».

10 L’articolo 27 del regolamento n. 889/2008, intitolato «Uso di taluni prodotti e sostanze nella trasformazione degli alimenti», dispone quanto segue:

«1. Ai fini dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007, solo le seguenti sostanze possono essere utilizzate nella trasformazione degli alimenti biologici, ad eccezione dei prodotti del settore vitivinicolo, ai quali si applicano le disposizioni del Capo 3 bis:

a) le sostanze elencate nell’allegato VIII del presente regolamento;

(…)

f) le sostanze minerali (anche oligoelementi), le vitamine, gli aminoacidi e i micronutrienti, a condizione che:

i) il loro impiego negli alimenti per il consumo normale sia “direttamente previsto per legge”, cioè direttamente previsto da disposizioni del diritto dell’Unione o da disposizioni del diritto nazionale compatibili con il diritto dell’Unione, con la conseguenza che gli alimenti non possano essere immessi sul mercato come alimenti per il consumo normale se tali sostanze minerali, vitamine, aminoacidi o micronutrienti non sono stati aggiunti; o

ii) per quanto concerne gli alimenti immessi sul mercato come alimenti dotati di caratteristiche o effetti particolari in relazione alla salute o all’alimentazione o in relazione alle esigenze di gruppi specifici di consumatori:

– nei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU 2013, L 181, pag. 35)], il loro impiego sia autorizzato da detto regolamento e dagli atti adottati sulla base del suo articolo 11, paragrafo 1, per i prodotti in questione, oppure

– nei prodotti disciplinati dalla direttiva 2006/125/CE (…) della Commissione [del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU 2006, L 339, pag. 16).], il loro impiego sia autorizzato da detta direttiva, o

– nei prodotti disciplinati dalla direttiva 2006/141/CE (…) della Commissione [del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante modifica della direttiva 1999/21/CE (GU 2006, L 401, pag. 1)], il loro impiego sia autorizzato da detta direttiva».

11 L’articolo 28 del regolamento n. 889/2008, intitolato «Uso di determinati ingredienti non biologici di origine agricola nella trasformazione degli alimenti», così dispone:

«Ai fini dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007, gli ingredienti agricoli non biologici elencati nell’allegato IX del presente regolamento possono essere utilizzati nella trasformazione degli alimenti biologici».

12 L’allegato V del regolamento n. 889/2008, intitolato «Materie prime per mangimi di cui all’articolo 22, lettera d), all’articolo 24, paragrafo 2, e all’articolo 25 quaterdecies, paragrafo 1», menziona, al suo punto 1, le materie prime di origine minerale per mangimi, tra le quali figurano, in particolare, il «Maërl» e il «Litotamnio».

13 L’allegato VIII di tale regolamento, intitolato «Determinati prodotti e sostanze impiegati nella produzione di alimenti biologici trasformati, lievito e prodotti a base di lievito di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 27 bis, lettera a)», enuncia, nella sezione A, relativa agli «Additivi alimentari, compresi gli eccipienti», che per il «Carbonato di calcio» è «(e)scluso l’impiego come colorante o per l’arricchimento in calcio di prodotti».

14 L’allegato IX del citato regolamento, intitolato «Ingredienti non biologici di origine agricola di cui all’articolo 28», prevede quanto segue:

«Prodotti vegetali non trasformati e prodotti da questi ottenuti mediante processi

1.1 Frutti e semi commestibili:

(…)

1.2 Spezie ed erbe aromatiche commestibili:

(…)

1.3 Prodotti vari:

Alghe, comprese quelle marine, autorizzate nella preparazione di prodotti alimentari non biologici

(…)».

Regolamento (CE) n. 1925/2006

15 L’allegato I del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (GU 2006, L 404, pag. 26), intitolato «Vitamine e minerali che possono essere aggiunti agli alimenti», elenca, tra i «Minerali», il «Calcio».

PROCEDIMENTO PRINCIPALE E QUESTIONI PREGIUDIZIALI

16 La Natumi è un produttore di bevande a base di soia e di riso, che essa commercializza in forma preconfezionata. Essa incorpora nelle sue bevande il Lithothamnium calcareum, un’alga rossa corallina, sotto forma di polvere ottenuta da sedimenti di questa alga morta puliti, macinati ed essiccati. Tale alga marina contiene principalmente carbonato di calcio e carbonato di magnesio.

17 La Natumi commercializza, in particolare, una bevanda denominata «Soja-Drink-Calcium», che reca l’etichettatura «bio» e le indicazioni seguenti: «con calcio», «con alga marina ricca di calcio» e «con calcio di alta qualità derivato dall’alga marina Lithothamnium»

18 A partire dal 2005, il Land della Renania settentrionale-Vestfalia segnalava alla Natumi, da un lato, che l’impiego di carbonato di calcio, quale sostanza minerale, è vietata per l’arricchimento in calcio dei prodotti biologici, anche in caso di arricchimento in calcio derivante dall’aggiunta di alghe, e, dall’altro, che è vietato far figurare su siffatti prodotti diciture relative al calcio.

19 Poiché il Land della Renania settentrionale-Vestfalia ha avviato un procedimento diretto all’irrogazione di una sanzione pecuniaria alla Natumi, il 14 luglio 2005 quest’ultima ha proposto un’azione di accertamento dinanzi al Verwaltungsgericht Düsseldorf (Tribunale amministrativo di Düsseldorf, Germania), che è stata respinta.

20 La Natumi ha interposto appello avverso la decisione emessa da tale giudice dinanzi all’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Tribunale amministrativo superiore per il Land Renania settentrionale-Vestfalia, Germania). Il procedimento è stato sospeso, su richiesta delle parti nel procedimento principale, in attesa dell’adozione del regolamento n. 834/2007, che ha abrogato il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU 1991, L 198, pag. 1).

21 Con decisione del 19 maggio 2016, quest’ultimo giudice respingeva il ricorso della Natumi, ritenendo che l’aggiunta dell’alga Lithothamnium calcareum in un alimento biologico non fosse autorizzata dal regolamento n. 889/2008. Secondo detto giudice, il punto 1.3 dell’allegato IX di tale regolamento riguarda solo le alghe alimentari commestibili, cosicché solo queste ultime possono essere utilizzate, conformemente all’articolo 28 di tale regolamento, nella trasformazione di alimenti biologici. Benché le citate disposizioni non contengano riferimenti espliciti alla commestibilità delle alghe, tale interpretazione sarebbe suffragata dal fatto che le altre sostanze menzionate nell’allegato IX, punti 1.1 e 1.2, devono essere commestibili, così come le alghe di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 834/2007. Orbene, l’alga Lithothamnium calcareum non sarebbe commestibile a causa dei suoi caratteristici depositi di calcare nelle pareti delle cellule. Detto giudice ha ritenuto che, in ogni caso, i sedimenti calcificati dell’alga Lithothamnium calcareum costituissero non ingredienti di origine agricola, rientranti nel punto 1.3 dell’allegato IX del regolamenton. 889/2008, bensì minerali la cui aggiunta a prodotti biologici non è, in linea di principio, consentita.

22 Avverso la sentenza pronunciata in appello, la Natumi ha proposto un ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania).

23 Il giudice del rinvio ritiene che l’esito della controversia principale dipenda, in primo luogo, dalla questione se il regolamento n. 889/2008 consenta l’utilizzo dell’alga Lithothamnium calcareum come ingrediente nella preparazione di alimenti biologici.

24 Esso rileva, a tal riguardo, che l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 834/2007 stabilisce una distinzione tra, in particolare, l’uso di minerali e l’uso di ingredienti agricoli non biologici, e che il regolamento n. 889/2008, che attua il regolamento n. 834/2007, prevede, agli articoli 27 e 28, regimi di autorizzazione diversi per queste due categorie.

25 Infatti, in forza dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 889/2008, i minerali potrebbero essere utilizzati solo a condizione che il loro impiego negli alimenti per il consumo normale sia direttamente previsto per legge. Gli ingredienti non biologici di origine agricola potrebbero, conformemente all’articolo 28 di tale regolamento, essere utilizzati nei prodotti alimentari biologici se figurano nell’elenco ristretto di cui all’allegato IX di detto regolamento. Orbene, il punto 1.3 di tale allegato menzionerebbe le «(a)lghe, comprese quelle marine, autorizzate nella preparazione di prodotti alimentari non biologici».

26 Secondo il giudice del rinvio, l’allegato IX, punto 1.3, del regolamenton. 889/2008 non contiene alcuna restrizione relativa al carattere commestibile delle alghe. Pertanto, non sarebbe l’alga stessa, bensì l’ingrediente utilizzato nella fabbricazione di alimenti, cioè la polvere di alghe, a dover essere commestibile. Tale interpretazione sarebbe confermata da una lettera della Commissione del 30 marzo 2015, prodotta dalla Natumi, nella quale tale istituzione avrebbe confermato che l’alga Lithothamnium calcareum è contemplata in tale allegato IX, al punto 1.3.

27 Il giudice del rinvio aggiunge che, certamente, la circostanza che il «litotamnio» figuri come materia prima di origine minerale nell’allegato V di tale regolamento, relativamente ai mangimi, e l’assenza di categoria corrispondente al «litotamnio» nell’allegato IX di tale regolamento vanno nel senso di una classificazione dell’alga di cui trattasi nel procedimento principale come minerale. Tuttavia, se un’alga raccolta mentre è viva è considerata come un ingrediente di origine agricola, indipendentemente dal suo tenore di calcio, lo stesso dovrebbe valere, in linea di principio, per un’alga morta, in quanto non è dimostrato che la calcificazione si produce dopo la morte dell’alga. Inoltre, la classificazione del «litotamnio» come materia prima di origine minerale nell’allegato V del regolamento n. 889/2008 non sarebbe pertinente per il regime di autorizzazione degli alimenti in quanto l’articolo 19 del regolamento n. 824/2007, applicabile alla classificazione di questi ultimi, non autorizza, in linea di principio, i minerali.

28 Il giudice del rinvio rileva, inoltre, che, sebbene, come risulta dalle norme relative ai mangimi stabilite dal regolamento n. 889/2008, il legislatore dell’Unione fosse consapevole del forte tenore di calcio dell’alga Lithothamnium calcareum, il punto 1.3 dell’allegato IX del regolamenton. 889/2008 riguarda le alghe, senza escludere tale alga in particolare.

29 Di conseguenza, l’utilizzo dell’alga Lithothamnium calcareum e, in particolare, di una polvere ottenuta a partire dai sedimenti di tale alga morta, puliti, essiccati e macinati, sarebbe autorizzato ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 834/2007, in combinato disposto con l’articolo 28 e il punto 1.3 dell’allegato IX del regolamenton. 889/2008.

30 Il giudice del rinvio si chiede tuttavia se, e in quale misura, le alghe e, in particolare, l’alga Lithothamnium calcareum, soddisfino le condizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 1, punto ii), del regolamento n. 834/2007 affinché il loro uso sia autorizzato conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, di tale regolamento. Infatti, non emerge che gli alimenti, senza l’uso di tale alga, non possano essere prodotti o conservati o che i requisiti dietetici previsti dalla normativa dell’Unione non possano essere rispettati.

31 In secondo luogo, il giudice del rinvio si chiede se l’etichettatura di un prodotto contenente un ingrediente come l’alga in questione nella causa principale possa includere un riferimento al calcio, che è un minerale.

32 Tale giudice considera che, in forza dell’articolo 23 del regolamento n. 834/2007, è vietato fare riferimento al calcio sulla confezione o nel nome di una bevanda biologica e che, in linea di principio, qualsiasi riferimento a un minerale come il calcio potrebbe essere considerato ingannevole alla luce dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 834/2007, in combinato disposto con l’articolo 27, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 889/2008, che subordina l’uso dei minerali a condizioni rigorose. Tuttavia, lo stesso giudice considera che ciò non avviene quando tale calcio proviene da un ingrediente che, sempre che la sua utilizzazione sia autorizzata, ha naturalmente un elevato contenuto di calcio.

33 Ciò premesso, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’articolo 28, in combinato disposto con il punto 1.3 dell’allegato IX del regolamenton. 889/2008, debba essere interpretato nel senso che l’alga Lithothamnium calcareum possa essere utilizzata come ingrediente nella trasformazione di alimenti biologici.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se sia autorizzato anche l’uso di alghe morte.

3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione: se un prodotto contenente come ingrediente il Lithothamnium calcareum (morto) ed etichettato con l’indicazione “bio” possa recare la dicitura “con calcio”, “con alga marina ricca di calcio” oppure “con calcio di alta qualità derivato dall’alga marina Lithothamnium”».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni prima e seconda

34 Con la prima e la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 889/2008 debba essere interpretato nel senso che l’utilizzo di una polvere ottenuta a partire dai sedimenti dell’alga Lithothamnium calcareum puliti, essiccati e macinati, in quanto ingrediente non biologico di origine agricola ai sensi dell’articolo 28 di tale regolamento, è autorizzato nella trasformazione di alimenti biologici, come bevande biologiche a base di riso e di soia, ai fini del loro arricchimento in calcio.

35 Occorre ricordare che, conformemente a giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in particolare, sentenza del 19 settembre 2018, González Castro, C-41/17, EU:C:2018:736, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

36 Per quanto riguarda la formulazione delle disposizioni di cui trattasi nel procedimento principale, dall’articolo 28 del regolamento n. 889/2008 risulta che, ai fini dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 834/2007, gli ingredienti non biologici di origine agricola elencati all’allegato IX del regolamento n. 889/2008 possono essere utilizzati nella trasformazione di alimenti biologici.

37 L’allegato IX del regolamento n. 889/2008 stabilisce, al suo punto 1, l’elenco dei «Prodotti vegetali non trasformati e prodotti da questi ottenuti mediante processi», tra i quali compaiono, al suo punto 1.1, i «Frutti e semi commestibili», al punto 1.2, le «Spezie ed erbe aromatiche commestibili» e, al punto 1.3, intitolato «Prodotti vari», le «Alghe, comprese quelle marine, autorizzate nella preparazione di prodotti alimentari non biologici».

38 Occorre rilevare, al pari del giudice del rinvio, che, poiché il legislatore dell’Unione ha espressamente indicato, per quanto riguarda i punti 1.1 e 1.2 di tale allegato IX, che i prodotti in esso contenuti devono essere commestibili, senza fornire tale precisazione al punto 1.3 di detto allegato, l’assenza di una siffatta precisazione conferma che l’ambito di applicazione di tale disposizione non è limitato alle sole alghe commestibili in quanto tali.

39 Così, il punto 1.3 dell’allegato IX del regolamenton. 889/2008 deve essere inteso nel senso che riguarda tutte le alghe, comprese le alghe marine, dato che l’unica condizione prevista impone che il loro uso nella preparazione di prodotti alimentari non biologici sia autorizzato.

40 Nel caso di specie, è pacifico che l’alga Lithothamnium calcareum è un’alga marina e che il suo utilizzo è autorizzato nella trasformazione dei prodotti alimentari non biologici.

41 Di conseguenza, tale alga deve essere considerata un prodotto vegetale non trasformato, ai sensi del punto 1.3 dell’allegato IX del regolamenton. 889/2008.

42 Ne consegue che una polvere ottenuta a partire dai sedimenti dell’alga Lithothamnium calcareum puliti, essiccati e macinati, costituisce un prodotto derivato da un prodotto vegetale mediante trasformazione, che rientra nel punto 1.3 dell’allegato IX del regolamenton. 889/2008 e che deve essere considerato un ingrediente agricolo non biologico, ai sensi dell’articolo 28 di tale regolamento.

43 Tale constatazione non può essere rimessa in discussione dalla circostanza invocata dal Land della Renania settentrionale-Vestfalia, secondo la quale il punto 1 dell’allegato V del regolamento n. 889/2008, che stabilisce, conformemente all’articolo 22 di quest’ultimo, l’elenco ristretto delle materie prime non biologiche di origine vegetale, delle materie prime di origine animale e quelle di origine minerale per mangimi che possono essere utilizzati nell’ambito della produzione biologica ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), iv), e dell’articolo 16 del regolamento n. 834/2007, classifica esplicitamente «Litotamnio» e «Mäerl», in altri termini l’alga Lithothamnium calcareum, tra le «Materie prime di origine minerale per mangimi».

44 Infatti, tale classificazione è propria dei mangimi e distinta da quella degli alimenti considerati da tali regolamenti. Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 78 e 79 delle sue conclusioni, tale classificazione dei mangimi si spiega con il fatto che, nell’ambito della normativa in materia di mangimi istituita dal diritto dell’Unione, l’alga Lithothamnium calcareum viene considerata in funzione del suo apporto nutrizionale.

45 Inoltre, occorre ricordare che, per quanto riguarda i prodotti alimentari biologici trasformati, il regolamento n. 834/2007 prevede, all’articolo 19, paragrafo 2, lettere b) e c), nonché all’articolo 21, regimi di autorizzazione distinti a seconda che i prodotti o le sostanze utilizzati siano ingredienti agricoli non biologici, iscritti nell’elenco ristretto stabilito dalla Commissione e che figura all’articolo 28 del regolamento n. 889/2008, nonché nell’allegato IX di tale regolamento, o additivi, ausiliari di fabbricazione, aromi, acqua, sale, preparazioni a base di microrganismi ed enzimi, minerali, oligoelementi, vitamine, nonché amminoacidi e altri micronutrienti inseriti nell’elenco ristretto anch’esso stabilito dalla Commissione e che compare all’articolo 27, paragrafo 1, nonché all’allegato VIII del regolamento n. 889/2008.

46 Di conseguenza, la classificazione di un prodotto come ingrediente di origine agricola non biologico, ai sensi dell’articolo 28 e dell’allegato IX del regolamento n. 889/2008 o come minerale, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, e dell’allegato VIII di tale regolamento, è determinata non in funzione dell’apporto nutrizionale di tale prodotto, bensì dal suo inserimento in uno degli elenchi restrittivi contenuti in tali disposizioni.

47 Nel caso di specie, né il tenore letterale dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 889/2008 né quello dell’allegato VIII di quest’ultimo fanno riferimento all’alga Lithothamnium calcareum, cosicché quest’ultima non può, prima facie, essere considerata un minerale, ai sensi di tali disposizioni.

48 Per quanto riguarda il contesto in cui si inseriscono le disposizioni di cui trattasi, occorre ricordare che l’articolo 28 del regolamento n. 889/2008 e l’allegato IX di quest’ultimo attuano l’articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 834/2007.

49 Infatti, l’articolo 19 del regolamento n. 834/2007, che prevede le norme applicabili alla produzione di alimenti trasformati, al suo paragrafo 2, lettera c), consente l’aggiunta di ingredienti agricoli non biologici se sono stati previamente oggetto di un’autorizzazione d’uso nella produzione biologica, conformemente all’articolo 21 di tale regolamento.

50 A tal proposito, l’articolo 21 del regolamento n. 834/2007 reca i criteri per l’autorizzazione dell’uso di tali prodotti e sostanze, e delega alla Commissione il compito di stilare un elenco ristretto, nel quadro di tali criteri, per includervi detti prodotti e sostanze.

51 Sulla base di tale articolo 21, la Commissione ha stabilito, all’articolo 28 e all’allegato IX del regolamento n. 889/2008, l’elenco ristretto degli ingredienti non biologici di origine agricola che possono essere utilizzati nella trasformazione di alimenti biologici, ai fini dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 834/2007.

52 Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulta che un regolamento di esecuzione deve formare oggetto, se possibile, di un’interpretazione conforme alle disposizioni del regolamento di base (sentenza del 19 luglio 2012, Pie Optiek, C-376/11, EU:C:2012:502, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

53 Di conseguenza, l’articolo 28 del regolamento n. 889/2008 e l’allegato IX di quest’ultimo devono essere interpretati in modo conforme all’articolo 21 del regolamento n. 834/2007.

54 Ne consegue che, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 67 delle sue conclusioni, un ingrediente non biologico di origine agricola iscritto nell’elenco ristretto di cui all’allegato IX del regolamento n. 889/2008 può essere utilizzato in un alimento biologico solo se soddisfa i criteri previsti dall’articolo 21 del regolamento n. 834/2007.

55 Secondo tali criteri, enunciati all’articolo 21, paragrafo 1, primo comma, punti i) e ii), del regolamento n. 834/2007, l’uso di un prodotto o di una sostanza è condizionato, da un lato, all’assenza di alternative autorizzate conformemente al capo 4 del titolo III di tale regolamento, di cui tale disposizione fa parte e, dall’altro, all’impossibilità, senza ricorrere a tali prodotti o sostanze, di produrre o di conservare gli alimenti o di rispettare requisiti dietetici previsti sulla base della normativa dell’Unione.

56 Di conseguenza, occorre verificare se soddisfi tali criteri l’uso di una polvere ottenuta a partire dai sedimenti dell’alga Lithothamnium calcareum, puliti, essiccati e macinati, in alimenti biologici come le bevande biologiche a base di riso e di soia di cui al procedimento principale, in quanto ingrediente non biologico di origine agricola, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento n. 889/2008, ai fini del loro arricchimento in calcio.

57 Per quanto riguarda il primo di tali criteri, non appare, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, che altre alternative siano autorizzate in forza degli articoli 19 e 21 di tale regolamento. Tale criterio deve, pertanto, essere considerato soddisfatto.

58 Per quanto riguarda il secondo dei suddetti criteri, non risulta, sempre con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, che l’aggiunta di una polvere ottenuta a partire dai sedimenti dell’alga Lithothamnium calcareum, puliti, essiccati e macinati, ai fini dell’arricchimento di alimenti biologici, quali le bevande biologiche a base di riso e di soia di cui trattasi nel procedimento principale, sia indispensabile per la produzione o la conservazione di tali prodotti, né che esso consenta di garantire il rispetto dei requisiti dietetici previsti sulla base della normativa dell’Unione. Di conseguenza, si deve ritenere che tale criterio non sia soddisfatto nel caso di specie.

59 Ne consegue che l’articolo 28 e l’allegato IX del regolamento n. 889/2008, in combinato disposto con l’articolo 21 del regolamento n. 834/2007, devono essere interpretati nel senso che ostano all’utilizzo di una polvere ottenuta a partire dai sedimenti dell’alga Lithothamnium calcareum puliti, essiccati e macinati, come ingrediente non biologico di origine agricola, nella trasformazione di alimenti biologici come le bevande biologiche a base di riso e di soia di cui trattasi nel procedimento principale, ai fini del loro arricchimento in calcio.

60 Tale interpretazione è corroborata dagli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi nel procedimento principale.

61 Infatti, conformemente al suo articolo 1, paragrafo 1, l’oggetto del regolamento n. 889/2008 consiste nello stabilire le modalità di applicazione del regolamento n. 834/2007.

62 Il regolamento n. 834/2007 stabilisce norme rigorose per quanto riguarda l’aggiunta di minerali nella produzione di alimenti biologici, atteso che il suo articolo 19, paragrafo 2, lettera b), prevede che i minerali possano essere utilizzati nei prodotti alimentari qualora siano stati previamente oggetto di un’autorizzazione d’uso nella produzione biologica, conformemente all’articolo 21 di tale regolamento.

63 Orbene, conformemente all’allegato I del regolamento n. 1925/2006, relativo all’aggiunta agli alimenti di vitamine, minerali e altre sostanze, il calcio costituisce un minerale.

64 Sulla base dell’articolo 21 del regolamento n. 834/2007, la Commissione ha stabilito, all’articolo 27 e nella parte A dell’allegato VIII del regolamento n. 889/2008, l’elenco ristretto delle sostanze che possono essere utilizzate come additivi nella trasformazione dei prodotti alimentari biologici, ai fini dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 834/2007. Sebbene tale parte dell’allegato VIII classifichi in tale elenco il carbonato di calcio tra gli additivi alimentari, essa precisa che non può essere utilizzato per arricchire prodotti in calcio.

65 Inoltre, l’articolo 27, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 889/2008 prevede che l’impiego dei minerali è autorizzato in prodotti alimentari di consumo normale purché siano rispettate le seguenti condizioni alternative. In primo luogo, che sia «direttamente previsto per legge», cioè direttamente previsto da disposizioni del diritto dell’Unione o da disposizioni del diritto nazionale compatibili con il diritto dell’Unione, con la conseguenza che gli alimenti non possano affatto essere immessi sul mercato come alimenti per il consumo normale se i minerali non vengono aggiunti. In secondo luogo, per quanto concerne gli alimenti immessi sul mercato come alimenti dotati di caratteristiche o effetti particolari in relazione alla salute o all’alimentazione o in relazione alle esigenze di gruppi specifici di consumatori, l’utilizzo dei minerali deve essere previsto dalla normativa dell’Unione relativa agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, relativa agli alimenti a base di cereali e agli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, o riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento.

66 Nel caso di specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale, il fascicolo di cui dispone la Corte e l’analisi da parte di quest’ultima della causa non contengono elementi tali da far emergere l’esistenza di una siffatta norma del diritto nazionale o del diritto dell’Unione che imponga l’aggiunta di calcio negli alimenti biologici di cui trattasi nel procedimento principale, vale a dire bevande a base di riso e di soia, affinché queste ultime possano essere commercializzate.

67 Ne consegue che l’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 21 del regolamento n. 834/2007, in combinato disposto con l’articolo 27 e con l’allegato VIII del regolamento n. 889/2008, vietano l’aggiunta del calcio nella trasformazione di alimenti biologici come le bevande a base di riso e di soia di cui trattasi nel procedimento principale, ai fini del loro arricchimento in calcio.

68 Occorre osservare, al riguardo, che nelle sue osservazioni scritte la Natumi riconosce che, nei limiti in cui l’impiego di carbonato di calcio è vietato per arricchire i prodotti biologici in calcio, numerosi produttori di bevande biologiche a base di soia, di riso e di cereali vi aggiungono l’alga Lithothamnium calcareum poiché quest’ultima presenta naturalmente un elevato tenore di calcio. Inoltre, la Natumi fa valere che tale alga costituisce un’alternativa naturale al calcio il cui impiego per arricchire i prodotti alimentari biologici deve essere autorizzato.

69 Orbene, è giocoforza constatare che un’interpretazione secondo la quale l’utilizzo di una polvere ottenuta a partire dai sedimenti puliti, essiccati e macinati dall’alga Lithothamnium calcareum, che presenta naturalmente un elevato tenore di calcio, quale ingrediente non biologico di origine agricola, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento n. 889/2008, sarebbe autorizzata nella trasformazione di alimenti biologici quali le bevande biologiche a base di soia e di riso di cui al procedimento principale, ai fini del loro arricchimento in calcio, equivarrebbe a consentire l’elusione del divieto di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 21 del regolamento n. 834/2007, in combinato disposto con l’articolo 27 e l’allegato VIII del regolamento n. 889/2008.

70 Una siffatta interpretazione avrebbe pertanto l’effetto di rendere inoperanti le norme rigorose relative all’aggiunta di prodotti e di sostanze quali i minerali nella produzione di alimenti biologici stabiliti dalla normativa di cui trattasi nella causa principale e sarebbe in contrasto con gli obiettivi da essa perseguiti.

71 Occorre peraltro rilevare, al pari dell’avvocato generale ai paragrafi da 90 a 93 delle sue conclusioni, che il progetto di regolamento di esecuzione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento n. 834/2007 (GU 2018, L 150, pag. 1), prevede, al suo articolo 7, secondo comma, che l’autorizzazione all’aggiunta di ingredienti agricoli non biologici agli alimenti biologici trasformati non scatterà in caso di impiego di tali ingredienti come prodotti o sostanze di cui all’allegato II, parte IV, punto 2.2.2, del regolamento 2018/848, tra i quali sono inclusi, segnatamente, i minerali. Sebbene il regolamento n. 2018/848 e detto progetto di regolamento di esecuzione, compresi i suoi allegati, non siano applicabili nel caso di specie, essi dimostrano tuttavia un’evoluzione in materia di alimentazione biologica diretta a limitare l’aggiunta di elementi non biologici negli alimenti biologici.

72 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni prima e seconda dichiarando che il regolamento n. 889/2008 deve essere interpretato nel senso che osta all’utilizzo di una polvere ottenuta a partire da sedimenti dell’alga Lithothamnium calcareum puliti, essiccati e macinati, in quanto ingrediente non biologico di origine agricola, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento n. 889/2008, nella trasformazione di alimenti biologici quali bevande biologiche a base di soia e di riso, ai fini del loro arricchimento in calcio.

Sulla terza questione

73 Tenuto conto della risposta fornita alla prima e alla seconda questione, non occorre rispondere alla terza questione.

sulle spese

74 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione)

dichiara:

Il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1584 della Commissione, del 22 ottobre 2018, deve essere interpretato nel senso che osta all’utilizzo di una polvere ottenuta a partire da sedimenti dell’algaLithothamnium calcareum puliti, essiccati e macinati, in quanto ingrediente non biologico di origine agricola, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento n. 889/2008, come modificato dal regolamento di esecuzione 2018/1584, nella trasformazione di alimenti biologici quali bevande biologiche a base di soia e di riso, ai fini del loro arricchimento in calcio.