REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2020 N. 2085 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione stabilisce le regole per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle attività disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE. Il regolamento in questione stabilisce in particolare le regole per il monitoraggio delle emissioni provenienti dalla biomassa che sono coerenti con le regole sull’uso della biomassa di cui alla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. La direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio abroga la direttiva 2009/28/CE con effetto dal 1° luglio 2021. È pertanto opportuno allineare le disposizioni relative al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni derivanti dalla biomassa di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 alle regole di cui alla direttiva (UE) 2018/2001, in particolare per quanto riguarda le definizioni e i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per l’uso della biomassa. Inoltre, poiché la direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili utilizzati a fini energetici, i criteri di sostenibilità per la biomassa stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 dovrebbero applicarsi solo nel caso di combustione di biomassa in un impianto o di uso della biomassa come biocarburante per il trasporto aereo. Per ragioni di certezza del diritto, è altresì necessario chiarire che qualora la biomassa utilizzata per la combustione non soddisfi i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, il suo tenore di carbonio dovrebbe essere considerato carbonio fossile.

(2) A norma del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione, il gestore di un impianto che chiede l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE è tenuto a includere le disposizioni di monitoraggio pertinenti in un piano relativo alla metodologia di monitoraggio, previa approvazione dell’autorità competente. Non è necessario includere ulteriori elementi nei piani di monitoraggio degli impianti che beneficiano dell’assegnazione di quote a titolo gratuito. Pertanto non è più necessario offrire agli Stati membri la possibilità di esigere l’inclusione di questi elementi.

(3) Durante la fase di transizione tra la notifica di una modifica di un piano di monitoraggio e l’approvazione da parte dell’autorità competente del nuovo piano modificato, è opportuno evitare interruzioni nel monitoraggio o l’applicazione di metodologie meno accurate. È pertanto opportuno precisare che la raccolta di dati nel corso del periodo di transizione dovrebbe basarsi sia sul piano di monitoraggio iniziale che su quello modificato e che dovrebbero essere conservati i risultati di entrambe le attività di monitoraggio.

(4) Per garantire un monitoraggio accurato dei flussi che comportano l’immissione di biogas in una rete del gas, è opportuno migliorare e rafforzare le regole relative alla determinazione dei dati di attività relativi al biogas. In particolare, la determinazione della frazione di biomassa dovrebbe dipendere dall’acquisto effettivo di biogas da parte del gestore e occorre evitare tutti i potenziali doppi conteggi dello stesso biogas da parte di utenti diversi. Sulla base dell’esperienza acquisita nell’applicazione della metodologia per la determinazione della frazione di biomassa del gas naturale proveniente da una rete del gas, la Commissione valuterà la necessità di un riesame di tale metodologia.

(5) Date le procedure amministrative e pratiche abituali negli aerodromi, è difficile stabilire in quale aeromobile viene fisicamente imbarcato un lotto di carburante. Poiché le specifiche tecniche dei carburanti per il trasporto aereo sono uniformi, è opportuno approvare un metodo di monitoraggio dei biocarburanti imbarcati basato sui dati di acquisto, a condizione che siano rispettate le prescrizioni pertinenti di cui agli articoli 29, 30 e 31 della direttiva (UE) 2018/2001.

(6) Per motivi di coerenza, le modalità di arrotondamento dei dati sulle emissioni di gas a effetto serra dovrebbe essere allineate alle modalità di arrotondamento delle emissioni verificate nel registro dell’Unione istituito a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/87/CE.

(7) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i gestori che utilizzano determinati materiali di processo misti, ove possibile dovrebbe essere evitata la distinzione tra carbonio inorganico, per lo più sotto forma di carbonati, e il carbonio organico. Per allineare le pratiche di laboratorio comuni alla terminologia dei diversi tipi di flussi, è opportuno includere tutte le forme di carbonio nello stesso approccio per quanto riguarda le emissioni di processo. Pertanto al posto del trattamento separato del carbonio inorganico totale e del carbonio organico totale, dovrebbe essere autorizzata, nella misura del possibile, l’analisi del carbonio totale di un materiale. Di conseguenza, per designare tutte le forme di carbonio, ad eccezione dei carbonati, si dovrebbe utilizzare l’espressione «carbonio non derivante da carbonati» al posto di «carbonio organico».

(8) La quinta relazione di valutazione del gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici fornisce nuovi valori per i potenziali di riscaldamento globale dei gas a effetto serra. I potenziali di riscaldamento globale dei gas a effetto serra utilizzati nel sistema di scambio di quote di emissioni dell’UE dovrebbero pertanto essere adeguati a tali valori e allineati ad altri atti dell’Unione.

(9) In seguito alla pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 è stato rilevato un errore in una formula utilizzata per determinare le emissioni di C₂F₆. È pertanto opportuno rettificare tale errore.

(10) Gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva (UE) 2018/2001 entro il 30 giugno 2021. Poiché il monitoraggio e la comunicazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 avvengono sulla base di un anno civile, le modifiche apportate al fine di allineare le disposizioni di tale regolamento alla direttiva (UE) 2018/2001 dovrebbero iniziare ad applicarsi solo a partire dall’inizio del prossimo periodo di riferimento, vale a dire dal 1° gennaio 2022. La data di applicazione delle altre modifiche e della correzione dovrebbe coincidere con la data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, ossia il 1° gennaio 2021. Di conseguenza, le attuali disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO₂ derivanti dalla biomassa a norma della direttiva 2009/28/CE dovrebbero continuare ad applicarsi alle emissioni prodotte nel 2021.

(11) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.

(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 è così modificato:

(1) l’articolo 3 è così modificato:

a) il punto (21) è sostituito dal seguente:

«(21) “biomassa”, la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la frazione biodegradabile dei rifiuti, compresi i rifiuti industriali e urbani di origine biologica;»;

b) sono inseriti i seguenti punti da (21 bis) a (21 sexies):

«(21 bis) “combustibili da biomassa”, combustibili solidi e gassosi prodotti a partire dalla biomassa;

(21 ter) “biogas”, combustibili gassosi prodotti a partire dalla biomassa;

(21 quater) “rifiuto”, rifiuto quale definito all’articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE, ad esclusione delle sostanze che sono state deliberatamente modificate o contaminate per soddisfare la presente definizione;

(21 quinquies) “residuo”, sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente un processo di produzione; non costituisce un obiettivo primario del processo di produzione, il quale non è stato deliberatamente modificato per ottenerlo;

(21 sexies) “residui dell’agricoltura, dell’acquacoltura, della pesca e della silvicoltura”, residui che sono generati direttamente dall’agricoltura, dall’acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura e che non comprendono i residui delle industrie connesse o della lavorazione;»;

c) il punto (23) è sostituito dal seguente:

«(23) “biocarburanti”, carburanti liquidi utilizzati per il trasporto prodotti a partire dalla biomassa;»;

(2) all’articolo 12, il paragrafo 3 è soppresso;

(3) all’articolo 16, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In caso di dubbio, il gestore o l’operatore aereo utilizza in parallelo il piano di monitoraggio modificato e quello originale per effettuare tutti i monitoraggi e le comunicazioni conformemente a entrambi i piani e registra i risultati di entrambe le attività di monitoraggio.»;

(4) all’articolo 18, paragrafo 2, è aggiunto il seguente terzo comma:

«Ai fini del presente paragrafo, si applica l’articolo 38, paragrafo 5, a condizione che il gestore disponga delle pertinenti informazioni sulla sostenibilità e sui criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa utilizzati per la combustione.»;

(5) all’articolo 19 è aggiunto il paragrafo 6 seguente:

«6. ai fini del presente articolo si applica l’articolo 38, paragrafo 5.»;

(6) l’articolo 38 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini del presente paragrafo si applica l’articolo 38, paragrafo 5.»;

b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il fattore di emissione della biomassa è pari a zero. Ai fini del presente comma si applica l’articolo 38, paragrafo 5.»;

c) al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini del presente paragrafo si applica l’articolo 38, paragrafo 5.»

d) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa utilizzati per la combustione soddisfano i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e 10, della direttiva (UE) 2018/2001.

Tuttavia, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui diversi dai residui dell’agricoltura, dell’acquacoltura, della pesca e della silvicoltura devono soddisfare unicamente i criteri di cui all’articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001. Il presente comma si applica anche ai rifiuti e ai residui che sono trasformati in un prodotto prima di essere trattati per ottenere biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa.

L’elettricità, il riscaldamento e il raffrescamento prodotti a partire da rifiuti solidi urbani non sono soggetti ai criteri di cui all’articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001.

I criteri di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e 10, della direttiva (UE) 2018/2001 si applicano indipendentemente dall’origine geografica della biomassa.

L’articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 si applica a un impianto quale definito all’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87/CE.

Il rispetto dei criteri di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e 10, della direttiva (UE) 2018/2001 è valutato conformemente all’articolo 30 e all’articolo 31, paragrafo 1, di tale direttiva.

Se la biomassa utilizzata per la combustione non è conforme al presente paragrafo, il suo tenore di carbonio è considerato carbonio fossile.»;

(7) l’articolo 39 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 e dell’articolo 30, per determinare la frazione di biomassa del gas naturale ricevuto da una rete del gas alla quale è aggiunto biogas, il gestore non ricorre alle analisi o ai metodi di stima di cui al paragrafo 2.

Il gestore può stabilire che una determinata quantità di gas naturale proveniente dalla rete del gas è biogas utilizzando la metodologia di cui al paragrafo 4.»;

b) è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

«4. Il gestore può determinare la frazione di biomassa utilizzando i dati relativi all’acquisto di biogas di un valore energetico equivalente, a condizione che dimostri in modo soddisfacente per l’autorità competente che:

a) non si sono verificati doppi conteggi dello stesso quantitativo di biogas, in particolare che nessun altro rivendichi l’utilizzo del biogas acquistato, anche attraverso la presentazione di una garanzia di origine ai sensi dell’articolo 2, punto 12), della direttiva (UE) 2018/2001;

b) il gestore e il produttore del biogas sono collegati alla stessa rete del gas.

Per dimostrare il rispetto delle disposizioni di cui al presente paragrafo, il gestore può utilizzare i dati registrati in una banca dati creata da uno o più Stati membri che consente di rintracciare i trasferimenti di biogas.»;

(8) all’articolo 43, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini del presente paragrafo si applica l’articolo 38, paragrafo 5.»;

(9) all’articolo 47, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini del presente paragrafo si applica l’articolo 38, paragrafo 5.»;

(10) l’articolo 54 è sostituito dal seguente:

«Articolo 54

Disposizioni specifiche per i biocarburanti

1. Per i combustibili misti, l’operatore aereo può presupporre l’assenza di biocarburanti e applicare una frazione fossile per difetto pari al 100 %, o determinare una frazione di biomassa a norma dei paragrafi 2 o 3.

2. Se i biocarburanti sono fisicamente miscelati con combustibili fossili e consegnati all’aeromobile in lotti fisicamente identificabili, per determinare la frazione di biomassa l’operatore aereo può effettuare delle analisi conformemente agli articoli da 32 a 35, sulla base di una norma pertinente e dei metodi analitici stabiliti in tali articoli, a condizione che il ricorso alla norma e ai metodi di analisi in questione sia approvato dall’autorità competente. Se dimostra all’autorità competente che queste analisi comporterebbero costi sproporzionatamente elevati o che non sono tecnicamente realizzabili, l’operatore aereo può basare la stima del tenore di biocarburante su un bilancio di massa dei combustibili fossili e dei biocarburanti acquistati.

3. Quando i lotti di biocarburanti acquistati non sono consegnati fisicamente a un determinato aeromobile, l’operatore aereo non ricorre ad analisi per determinare la frazione di biomassa dei combustibili utilizzati.

L’operatore aereo può determinare la frazione di biomassa utilizzando la documentazione relativa all’acquisto di biocarburante di un valore energetico equivalente, purché fornisca prove ritenute soddisfacenti dall’autorità competente che non avvengono doppi conteggi della stessa quantità di biocarburante e, in particolare, che nessun altro rivendica l’utilizzo del biogas acquistato.

Al fine di dimostrare il rispetto delle disposizioni di cui al secondo comma, l’operatore può utilizzare i dati registrati nella banca dati dell’Unione istituita a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001.

4. Il fattore di emissione del biocombustibile è pari a zero.

Ai fini del presente paragrafo, alla combustione di biocarburante da parte degli operatori aerei si applica l’articolo 38, paragrafo 5.»;

(11) all’articolo 72, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le emissioni annuali totali di ciascuno dei gas a effetto serra CO 2, N₂O e PFC sono comunicate come tonnellate di CO₂ o CO₂(e) arrotondate. Le emissioni annuali totali dell’impianto sono calcolate come la somma dei valori arrotondati per il CO₂, l’N₂O e i PFC.»;

(12) gli allegati I e X sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento;

(13) gli allegati II, IV e VI sono modificati conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2 Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066

All’allegato IV, sezione 8, punto B, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, il «Metodo di calcolo B — Metodo della sovratensione» è così rettificato:

(1) la formula «C₂F₆ emissioni [t] = CF₄ emissioni × FdeponenteCF2F6finedeponente» è sostituita da «C₂F₆ emissioni [t] = CF₄ emissioni × FdeponenteC2F6finedeponente»;

(2) la definizione «FdeponenteCF2F6finedeponente = Frazione di peso di C₂F₆ (t C₂F6/t CF₄)» è sostituita da «FdeponenteC2F6finedeponente = Frazione di peso di C₂F₆ (t C₂F₆/t CF₄)».

Articolo 3 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Tuttavia i punti (1), da (4) a (10) e (12) dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato 1

Gli allegati I e X del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 sono così modificati:

(1) l’allegato I è così modificato:

a) alla sezione 1 sono aggiunti i seguenti punti 8 e 9:

«(8) se applicabile, una descrizione della procedura utilizzata per stabilire se i flussi di biomassa sono conformi all’articolo 38, paragrafo 5;

(9) se applicabile, una descrizione della procedura utilizzata per determinare i quantitativi di biogas sulla base dei dati relativi all’acquisto conformemente all’articolo 39, paragrafo 4.»;

b) alla sezione 2, punto 2, sono aggiunte le lettere f) e g) seguenti:

«f) se del caso, una descrizione della procedura utilizzata per stabilire se i biocombustibili sono conformi all’articolo 38, paragrafo 5;

g) se del caso, una descrizione della procedura utilizzata per determinare le quantità di biocarburante sulla base dei dati relativi all’acquisto conformemente all’articolo 54, paragrafo 3.»;

(2) l’allegato X è così modificato:

a) alla sezione 1, punto 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) le emissioni totali espresse in t CO₂(e), compreso il CO₂ proveniente dai flussi di biomassa non conformi all’articolo 38, paragrafo 5;»;

b) alla sezione 1, punto 8, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) le emissioni, le quantità e il valore energetico dei combustibili da biomassa e dei bioliquidi combusti, espressi in t e TJ, e informazioni sulla conformità di questi combustibili da biomassa e bioliquidi all’articolo 38, paragrafo 5.»;

c) la sezione 2 è così modificata:

(1) il punto 9 è sostituito dal testo seguente:

«(9) Le emissioni totali di CO₂, espresse in tonnellate di CO₂, disaggregate per Stato membro di partenza e di arrivo, compreso il CO₂ derivante da biocarburanti non conformi all’articolo 38, paragrafo 5;»;

(2) il punto 12 è sostituito dal testo seguente:

«(12) Voci per memoria:

a) quantità di biocarburanti utilizzata durante l’anno di riferimento (in tonnellate o m3) riportata per tipo di carburante, e eventuale conformità dei biocarburanti in questione all’articolo 38, paragrafo 5;

b) potere calorifico netto dei biocombustibili e dei combustibili alternativi;».

Allegato 2

Gli allegati II, IV e VI del regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/2066 sono modificati come segue:

(1) l’allegato II è così modificato:

a) alla sezione 2, primo paragrafo, il testo della seconda frase è sostituito dal testo seguente:

«Qualora come materiali in entrata siano impiegati combustibili o materiali combustibili che danno luogo a emissioni di CO₂, si applica la sezione 4 del presente allegato..»;

b) la sezione 4 è sostituita dalla seguente:

«4. DEFINIZIONE DEI LIVELLI APPLICABILI PER I FATTORI DI CALCOLO PER LE EMISSIONI DI PROCESSO DI CO₂

Per tutte le emissioni di processo di CO₂, in particolare per le emissioni derivanti dalla decomposizione dei carbonati e dai materiali di processo contenenti carbonio sotto una forma diversa dai carbonati, ivi compresi urea, coke e grafite, quando sono monitorate usando la metodologia standard a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, si applicano i livelli definiti nella presente sezione per i fattori di calcolo applicabili.

Nel caso di materiali misti che contengono forme inorganiche e organiche di carbonio, il gestore può decidere:

— di stabilire un fattore di emissione preliminare totale per il materiale misto analizzando il tenore di carbonio totale e utilizzando un fattore di conversione e, se del caso, una frazione di biomassa e il potere calorifico netto corrispondente al tenore totale di carbonio in questione; o

— di determinare separatamente il tenore del materiale organico e di quello inorganico e trattarli come due flussi di fonti distinti.

Per le emissioni derivanti dalla decomposizione di carbonati, il gestore può scegliere per ciascun flusso di fonti uno dei metodi seguenti:

a) Metodo A (basato sugli elementi in entrata): Il fattore di emissione, il fattore di conversione e i dati relativi all’attività sono correlati alla quantità di materiale in entrata nel processo.

b) Metodo B (basato sugli elementi in uscita): Il fattore di emissione, il fattore di conversione e i dati relativi all’attività sono correlati alla quantità di materiale in uscita dal processo.

Per le altre emissioni di CO₂ legate al processo, il gestore applica solo il metodo A.

4.1. Livelli applicabili per il fattore di emissione secondo il metodo A

Livello 1: Il gestore applica una delle opzioni seguenti:

a) i fattori standard elencati nell’allegato VI, sezione 2, tabella 2, in caso di decomposizione del carbonato, o nelle tabelle 1, 4 o 5 per altri materiali di processo;

b) altri valori costanti in conformità dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera e), qualora l’allegato VI non contenga un valore applicabile.

Livello 2: Il gestore applica un fattore di emissione specifico per paese, conformemente all’articolo 31, paragrafo 1, lettere b) o c), o valori determinati a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera d).

Livello 3: Il gestore determina il fattore di emissione conformemente agli articoli da 32 a 35. Per convertire i dati relativi alla composizione in fattori di emissione si utilizzano, se del caso, i rapporti stechiometrici riportati nell’allegato VI, sezione 2.

4.2. Livelli applicabili per il fattore di emissione secondo il metodo A

Livello 1: Si utilizza un fattore di conversione pari a 1.

Livello 2: I carbonati e le altre forme di carbonio in uscita dal processo sono presi in considerazione applicando un fattore di conversione compreso tra 0 e 1. Il gestore può considerare che la conversione sia completa per uno o più materiali in entrata e imputare i materiali non convertiti o altre forme di carbonio ai rimanenti materiali in entrata. La determinazione aggiuntiva dei parametri chimici utili dei prodotti avviene secondo le modalità descritte negli articoli da 32 a 35.

4.3. Livelli applicabili per il fattore di emissione secondo il metodo B

Livello 1: Il gestore applica una delle opzioni seguenti:

a) i fattori standard elencati nell’allegato VI, sezione 2, tabella 3;

b) altri valori costanti in conformità dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera e), qualora l’allegato VI non contenga un valore applicabile.

Livello 2: Il gestore applica un fattore di emissione specifico per paese, conformemente all’articolo 31, paragrafo 1, lettere b) o c), o valori determinati a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera d).

Livello 3: Il gestore determina il fattore di emissione conformemente agli articoli da 32 a 35. Per convertire i dati relativi alla composizione in fattori di emissione si utilizzano i rapporti stechiometrici indicati nell’allegato VI, sezione 2, tabella 3, ipotizzando che tutti gli ossidi di metallo pertinenti siano derivati dai rispettivi carbonati. A tal fine il gestore tiene conto almeno di CaO e MgO e fornisce all’autorità competente elementi di prova che consentano di stabilire quali altri ossidi metallici sono legati ai carbonati contenuti nelle materie prime.

4.4. Livelli applicabili per il fattore di conversione secondo il metodo B

Livello 1: Si utilizza un fattore di conversione pari a 1.

Livello 2: La quantità di composti non derivanti da carbonati dei metalli pertinenti presente nelle materie prime, compresi la polvere di ritorno o le ceneri volanti o altri materiali già calcinati, si traduce in fattori di conversione compresi tra 0 e 1, dove il valore 1 corrisponde alla conversione totale dei carbonati presenti nelle materie prime in ossidi. La determinazione aggiuntiva dei parametri chimici utili degli elementi di processo in entrata avviene secondo le modalità descritte negli articoli da 32 a 35.

4.5. Livelli applicabili per il potere calorifico netto (NCV)

Se del caso, il gestore determina il potere calorifico netto del materiale di processo utilizzando i livelli definiti alla sezione 2.2 del presente allegato. Il potere calorifico netto non è considerato pertinente per i flussi de minimis o quando il materiale di per sé non è combustibile senza l’aggiunta di altri combustibili. In caso di dubbio, il gestore chiede all’autorità competente se occorre monitorare e comunicare informazioni relative all’NCV.

4.6. Livelli applicabili per la frazione di biomassa

Se del caso, il gestore determina la frazione di biomassa del carbonio contenuta nel materiale di processo utilizzando i livelli definiti alla sezione 2.4 del presente allegato.»;

c) la sezione 5 è soppressa;

(2) l’allegato IV è così modificato:

a) alla sottosezione C.2 della sezione 1, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«In deroga alla sezione 4 dell’allegato II, le emissioni di processo di CO₂ derivanti dall’uso di urea per lo scrubbing degli effluenti gassosi vanno calcolate conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, applicando i livelli seguenti.»;

b) nella sezione 4, la sottosezione B è sostituita dal testo seguente:

«B. Norme di monitoraggio specifiche

Per il monitoraggio delle emissioni derivanti dall’arrostimento, dalla sinterizzazione o dalla pellettizzazione di minerali metallici, il gestore può scegliere di utilizzare un bilancio di massa conformemente all’articolo 25 e alla sezione 3 dell’allegato II oppure la metodologia standard conformemente all’articolo 24 e alle sezioni 2 e 4 dell’allegato II.»;

c) la sezione 9 è così modificata:

(1) la sottosezione A è sostituita dalla seguente:

«A. Campo di applicazione

Il gestore include quanto meno le seguenti potenziali fonti di emissioni di CO₂: calcinazione del calcare presente nelle materie prime, combustibili fossili convenzionali che alimentano i forni, materie prime e combustibili fossili alternativi che alimentano i forni, combustibili da biomassa che alimentano i forni (rifiuti della biomassa), combustibili non destinati ai forni, tenore di carbonio non derivante da carbonati del calcare e degli scisti e materie prime usate per lo scrubbing dei gas di scarico.»;

(2) alla sottosezione B, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Le emissioni di CO₂ dovute alle polveri eliminate dal processo e al carbonio non derivante da carbonati presente nelle materie prime sono aggiunte conformemente alle sottosezioni C e D della presente sezione.»;

(3) alla sottosezione D, il secondo e il terzo paragrafo sono sostituiti dai seguenti:

«In deroga alla sezione 4 dell’allegato II, per il fattore di emissione si applicano le seguenti definizioni dei livelli:

Livello 1: Il tenore di carbonio non derivante da carbonati presente nella materia prima considerata è stimato secondo le linee guida sulle migliori prassi del settore.

Livello 2: Il tenore di carbonio non derivante da carbonati presente nella materia prima considerata è determinato almeno una volta all’anno secondo le modalità descritte negli articoli da 32 a 35.

In deroga alla sezione 4 dell’allegato II, per il fattore di conversione si applicano le seguenti definizioni dei livelli:

Livello 1: Si utilizza un fattore di conversione pari a 1.

Livello 2: Il fattore di conversione è calcolato secondo le migliori prassi del settore.»;

d) la sezione 10 è così modificata:

(1) alla sottosezione B, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Le emissioni derivanti dalla combustione sono monitorate conformemente alla sezione 1 del presente allegato. Le emissioni di processo derivanti dalle materie prime sono monitorate conformemente alla sezione 4 dell’allegato II. I carbonati di calcio e magnesio sono sempre presi in considerazione. Se utili per il calcolo delle emissioni, si considerano anche altri carbonati e il carbonio non derivante da carbonati contenuti nelle materie prime.»

(2) è aggiunta la seguente sottosezione C:

«C. Emissioni risultanti dal carbonio non derivante da carbonati presente nelle materie prime

Il gestore determina le emissioni risultanti dal carbonio non derivante da carbonati presente in particolare nel calcare, negli scisti o in altre materie prime captate nei forni conformemente all’articolo 24, paragrafo 2.

In deroga alla sezione 4 dell’allegato II, per il fattore di emissione si applicano le seguenti definizioni dei livelli:

Livello 1: Il tenore di carbonio non derivante da c

Livello 2: Il tenore di carbonio non derivante da carbonati presente nella materia prima considerata è determinato almeno una volta all’anno secondo le modalità descritte negli articoli da 32 a 35.

In deroga alla sezione 4 dell’allegato II, per il fattore di conversione si applicano le seguenti definizioni dei livelli:

Livello 1: Si utilizza un fattore di conversione pari a 1.

Livello 2: Il fattore di conversione è calcolato secondo le migliori prassi del settore.»;

e) alla sottosezione B della sezione 11, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Le emissioni derivanti dalla combustione, compreso lo scrubbing degli effluenti gassosi, sono monitorate conformemente alla sezione 1 del presente allegato. Le emissioni di processo derivanti dalle materie prime sono monitorate conformemente alla sezione 4 dell’allegato II. Tra i carbonati da prendere in considerazione si annoverano perlomeno CaCO3, l’MgCO3, Na2CO3, NaHCO3, BaCO3, Li2CO3, K2CO3 e SrCO3. Si utilizza soltanto il metodo A. Le emissioni provenienti da altri materiali di processo come il coke, la grafite e la polvere di carbone sono monitorate conformemente alla sezione 4 dell’allegato II.»;

f) la sezione 12 è così modificata:

(1) la sottosezione A è sostituita dalla seguente:

«A. Campo di applicazione

Il gestore include quanto meno le seguenti potenziali fonti di emissioni di CO₂: combustibili che alimentano i forni, calcinazione del calcare/della dolomite e degli altri carbonati contenuti nelle materie prime, calcare e altri carbonati utilizzati per l’abbattimento degli inquinanti atmosferici e altre tecniche di depurazione dei gas effluenti, additivi fossili/provenienti dalla biomassa utilizzati per conferire porosità, tra cui polistirolo, residui della produzione di carta o segatura, tenore di carbonio non derivante da carbonati nell’argilla e altre materie prime.»;

(2) alla sottosezione B, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Le emissioni derivanti dalla combustione, compreso lo scrubbing degli effluenti gassosi, sono monitorate conformemente alla sezione 1 del presente allegato. Le emissioni di processo derivanti da componenti e additivi di farina cruda sono monitorate conformemente alla sezione 4 dell’allegato II. Per i prodotti ceramici fabbricati a partire da argille purificate o sintetiche, il gestore può utilizzare il metodo A o il metodo B. Per i prodotti ceramici fabbricati a partire da argille non trasformate e quando vengono impiegati additivi o argille che presentano un notevole tenore di carbonio non derivante da carbonati, il gestore applica il metodo A. I carbonati di calcio sono sempre presi in considerazione. Se utili per il calcolo delle emissioni, si considerano anche gli altri carbonati e il carbonio non derivante da carbonati contenuti nelle materie prime.»;

(3) nell’allegato VI, la tabella 6 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 6

Potenziali di riscaldamento globale

GasPotenziale di riscaldamento globale
N₂O265 t CO₂(e)/t N₂O
CF46 630 t CO₂(e)/t CF4
C2F611 100 t CO₂(e)/t C2F6»