IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO
Visto il regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante «disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visti gli articoli 54 e 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;
Visto l’art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, come modificato dall’art. 1, comma 310, lettera b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice dei contratti pubblici»;
Visto il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;
Vista la delibera CIPE n. 127 del 22 dicembre 2017, recante l’aggiornamento degli indirizzi per l’utilizzo delle risorse residue assegnate alle finalità di cui agli articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, norme per l’edilizia residenziale;
Visto l’art. 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
Vista la legge del 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2020)»;
Visto il comma 437 dell’art. 1 della richiamata legge del 27 dicembre 2019, n. 160 che «Al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, è promosso il Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare, di seguito denominato «Programma». Il Programma e’ finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un’ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall’Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City)»;
Visto il comma 438 dell’art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 che «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti: a) i termini, i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione, che le regioni, le città metropolitane, i comuni capoluoghi di provincia, la Città di Aosta e i comuni con più di 60.000 abitanti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità di cui al comma 437, ferma restando, per gli interventi di edilizia residenziale sociale, la coerenza con la programmazione regionale; b) l’entità massima del contributo riconoscibile a valere sulle risorse di cui al comma 443, nonché i tempi e le relative modalità di erogazione, assicurando il finanziamento di almeno una proposta per ciascuna regione di appartenenza del soggetto proponente e la coerenza dell’utilizzo delle risorse anche con gli indirizzi di cui alla delibera del CIPE n. 127/2017 del 22 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2018; c) i criteri per la valutazione delle proposte da parte dell’Alta commissione di cui al comma 439, individuati in coerenza con le finalità del programma, privilegiando in particolare: l’entità degli interventi riguardanti gli immobili di edilizia residenziale pubblica, il recupero e la valorizzazione dei beni culturali, l’azzeramento del consumo di nuovo suolo mediante interventi di recupero, riqualificazione e densificazione funzionale di aree già urbanizzate ovvero, qualora non edificate, comprese in tessuti urbanistici fortemente consolidati, l’attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di operatori privati, anche del terzo settore, le misure e i modelli innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano.»;
Visto il comma 439 dell’art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 secondo cui «Ai fini della valutazione delle proposte di cui al comma 438, è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un’Alta commissione composta da:
a) sei rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente;
b) un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
c) un rappresentante designato dall’Associazione nazionale dei comuni italiani;
d) un rappresentante designato dal Ministero dell’interno;
e) un rappresentante designato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
f) un rappresentante designato dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
g) un rappresentante designato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.»;
Visto il comma 440 dell’art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 secondo cui «I componenti dell’Alta commissione sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per lo svolgimento della propria attività, l’Alta commissione si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della struttura tecnica di missione di cui all’art. 214 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ai componenti dell’Alta commissione non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.»;
Visto il comma 441 dell’art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 secondo cui «L’Alta commissione provvede all’esame delle proposte presentate dai soggetti di cui al comma 439 e, all’esito, predispone, in coerenza con i criteri e le priorità indicati dal decreto di cui al medesimo comma 439, un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento e approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, definiti i termini per la stipulazione delle convenzioni o degli accordi di programma per l’attuazione delle proposte.»;
Visto il comma 442 dell’art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 secondo cui «In relazione agli interventi inseriti nel programma e ammessi al finanziamento ai sensi del comma 441, i comuni possono prevedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, l’esclusione del pagamento del contributo di costruzione di cui all’art. 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»;
Visto il comma 443 dell’art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 secondo cui «Per l’attuazione del Programma è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”, con una dotazione complessiva in termini di competenza e di cassa pari a 853,81 milioni di euro, di cui 12,18 milioni di euro per l’anno 2020, 27,25 milioni di euro per l’anno 2021, 74,07 milioni di euro per l’anno 2022, 93,87 milioni di euro per l’anno 2023, 94,42 milioni di euro per l’anno 2024, 95,04 milioni di euro per l’anno 2025, 93,29 milioni di euro per l’anno 2026, 47,15 milioni di euro per l’anno 2027, 48,36 milioni di euro per l’anno 2028, 53,04 milioni di euro per l’anno 2029, 54,60 milioni di euro per l’anno 2030, 54,64 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 51,28 milioni di euro per l’anno 2033»;
Visto il comma 140, dell’art. 1 della legge dell’11 dicembre 2016, n. 232, che ha approvato, tra altro, un piano di spesa per «investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia»;
Visto l’allegato #italiaveloce nuove strategie per trasporti, logistica e infrastrutture al Documento di economia e finanza 2020, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 6 luglio 2020;
Visto il concerto espresso dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo con nota prot. n. 15269 del 19 giugno 2020 ai sensi dell’art. 1, comma 438, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160;
Tenuto conto della richiesta formulata dal Ministero dell’economia e delle finanze nel corso della seduta della Conferenza unificata del 6 agosto 2020;
Acquisita l’intesa dalla Conferenza unificata, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 6 agosto 2020 di rep. n. 102;
Decreta:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) «Programma»: il Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare, di cui al comma 437 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, teso alla rigenerazione, in un’ottica di innovazione e sostenibilità (green), di tessuti e ambiti urbani particolarmente degradati e carenti di servizi non dotati di adeguato equipaggiamento infrastrutturale;
b) «Soggetto proponente»: i soggetti deputati a presentare proposte: le regioni, le città metropolitane, i comuni sede di città metropolitane, i comuni capoluoghi di provincia, la città di Aosta e i comuni con più di 60.000 abitanti, ai sensi del comma 438 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
c) «Soggetto beneficiario»: soggetto proponente, una volta che diviene assegnatario del finanziamento;
d) «Soggetto attuatore»: soggetto/i che realizza/realizzano l’intervento, secondo quanto indicato nella proposta approvata;
e) «Alta commissione»: l’organismo collegiale preposto all’esame delle proposte presentate dai soggetti proponenti, ai sensi del comma 439 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per lo svolgimento della propria attività, l’Alta commissione, ai sensi del comma 440 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si avvale del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché’ del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della struttura tecnica di missione di cui all’art. 214 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni;
f) «Ambito della proposta»: la porzione di territorio individuata dal soggetto proponente e interessata dalla proposta di rigenerazione, in quanto degradata;
g) «Proposta»: è l’insieme organico di interventi e misure, sinergici tra loro, riferiti a specifiche e definite strategie, funzionalmente coerenti, che risponde ai bisogni che caratterizzano l’ambito prescelto.
h) «Interventi»: lavori edilizi, infrastrutturali e tecnologici e di efficientamento energetico;
i) «Ambito di intervento»: porzione di territorio direttamente interessata dagli effetti degli interventi previsti;
j) «Misure»: azioni di supporto agli interventi e alla rigenerazione dei tessuti e del capitale sociale. Tra esse, la «mixite sociale», intesa quale categoria di azione pubblica delle politiche urbane che funge da antidoto ai processi di segregazione e valorizza la prossimità sociale tra gruppi eterogenei.
Art. 2 Finalità e principali settori delle proposte
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo e insediativo, con particolare riferimento alle periferie, e all’incremento della qualità dell’abitare e di parti di città, il Programma promuove, coerentemente con le finalità di cui al citato comma 437, processi di rigenerazione di ambiti urbani specificamente individuati. Detti processi sono attuati dai soggetti proponenti attraverso la presentazione di una proposta che individua una specifica e definita strategia, che attribuisca all’edilizia sociale un ruolo prioritario, e che sia mirata a dare risposte coerenti ai bisogni che caratterizzano l’ambito prescelto, costituita da interventi e misure riconducibili alle seguenti cinque linee principali d’azione:
a. riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale e incremento dello stesso;
b. rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati anche attraverso la rigenerazione del tessuto urbano e socioeconomico e all’uso temporaneo;
c. miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani e della dotazione di servizi e delle infrastrutture urbano-locali;
d. rigenerazione di aree e spazi già costruiti, soprattutto ad alta tensione abitativa, incrementando la qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici anche attraverso l’uso di operazioni di densificazione;
e. individuazione e utilizzo di modelli e strumenti innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano nonché di processi partecipativi, anche finalizzati all’autocostruzione.
2. Tutti gli interventi e le misure devono mirare a soluzioni durevoli per la rigenerazione del tessuto socioeconomico, il miglioramento della coesione sociale, l’arricchimento culturale, la qualità dei manufatti, dei luoghi e della vita dei cittadini, in un’ottica di innovazione e sostenibilità, con particolare attenzione a quella economica e ambientale, senza consumo di nuovo suolo, fatte salve le eventuali operazioni di densificazione, secondo i principi e gli indirizzi adottati dall’Unione europea, in coerenza con i principi e gli obiettivi della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City). Gli interventi devono assicurare prossimità dei servizi, puntando alla riduzione del traffico e dello stress, secondo i criteri della mobilità sostenibile, oltre che incrementare legami di vicinato e inclusione sociale.
Art. 3 Soggetti eleggibili al finanziamento
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 438, lettera a), della legge 30 dicembre 2019, n. 160, possono presentare richieste di finanziamento i seguenti soggetti:
a. regioni, anche come soggetti aggregatori di strategie di intervento coordinate con i comuni;
b. città metropolitane;
c. i comuni sede di città metropolitane d. comuni capoluoghi di provincia;
e. Città di Aosta;
f. comuni con più di 60.000 abitanti.
Tra i beneficiari del Programma non sono comprese la Regione Trentino Alto Adige e/o le Province autonome di Trento e Bolzano e i relativi comuni, ai sensi dell’art. 2, comma 109 della legge n. 191 del 2009.
2. Le regioni possono presentare fino a tre proposte per uno o più specifici ambiti del proprio territorio regionale.
3. Le città metropolitane possono presentare fino a tre proposte che, ancorché rappresentative di una strategia complessiva, individuano in maniera specifica gli interventi e le misure ricadenti nel territorio della città capoluogo e/o i comuni contermini ricompresi nel perimetro metropolitano.
4. La città di Aosta e i comuni con più di 60.000 abitanti, ancorché ricomprese nelle aree metropolitane, possono presentare fino a tre proposte per il proprio territorio comunale.
5. Il numero totale complessivo di proposte che può presentare ciascun soggetto proponente è massimo tre.
6. Ai fini della predisposizione della proposta, gli enti di cui al precedente comma 1 favoriscono la più ampia partecipazione da parte di soggetti pubblici e privati, nonché delle comunità attive, con particolare riferimento a quelle operanti sul territorio interessato dalla proposta.
7. Gli enti promuovono gli interventi e le misure in coerenza con gli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale regionale e comunitaria e ne assicurano l’integrazione con le politiche settoriali assunte dagli altri enti pubblici competenti per territorio. Ferma restando l’applicazione del presente decreto, la regione può elaborare preliminarmente indirizzi per la definizione dei programmi.
Art. 4 Ambito di riferimento, oggetto e contenuto delle proposte
1. Ai fini della presentazione delle richieste i soggetti proponenti individuano l’ambito di intervento oggetto della proposta, con particolare riferimento alle aree periferiche e a quelle che, ancorché non periferiche, sono espressione di situazioni di disagio abitativo e socioeconomico e non dotate di un adeguato equipaggiamento urbano-locale. Gli interventi possono essere realizzati anche tramite un soggetto attuatore.
2. Le proposte sono realizzate attraverso un insieme di interventi e misure, tra loro coerenti e funzionalmente connessi, in grado di perseguire le finalità e di prefigurare i risultati attesi.
Individuano altresì gli obiettivi prioritari della strategia, le modalità principali per il loro raggiungimento anche in termini organizzativi, gestionali e temporali.
3. Le proposte indicano le finalità perseguite e la strategia messa a punto, in coerenza con le caratteristiche degli ambiti prescelti sulla base dell’analisi dei bisogni e delle caratteristiche dei contesti. La strategia individuata è attuata da un insieme organico di interventi e misure, tra loro coerenti e funzionalmente connessi in grado di dare risposte durature, anche attraverso l’adozione di strumenti e modelli innovativi volti a ricercare le migliori soluzioni, sotto i vari aspetti che caratterizzano i processi di rigenerazione, e a facilitare i percorsi di condivisione e partecipazione. Le proposte indicano altresì gli interventi e le misure per i quali è richiesto lo specifico contributo a valere sulle risorse di cui al successivo art. 5.
4. Le proposte dovranno avere carattere di significatività e connotarsi per la presenza di soluzioni ecosostenibili, di elementi di infrastrutture verdi, di Nature Based Solutions, di de-impermeabilizzazione e potenziamento ecosistemico delle aree, di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti; prevedere soluzioni di bioarchitettura atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati standard prestazionali, energetici per la sicurezza sismica, appositi spazi per la gestione della raccolta dei rifiuti, il riciclo dell’acqua.
5. Sono ammessi in particolare a finanziamento:
a) interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettere b), c), d) e f) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
gli interventi di cui alla lettera e) possono essere ammessi a finanziamento solo in maniera residuale e per specifiche operazioni di densificazione;
b) interventi di auto-recupero;
c) interventi coerenti con quelli di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 127;
d) interventi di rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici non utilizzati, dismessi e degradati, anche destinati a usi temporanei;
e) interventi e misure per incrementare l’accessibilità materiale, immateriale e la sicurezza, sia degli edifici che degli spazi, le dotazioni territoriale e i servizi di prossimità;
f) interventi di riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica, nonché’ di riqualificazione e incremento di alloggi di edilizia residenziale sociale, compresi la realizzazione e l’acquisto di alloggi da utilizzare a rotazione per le assegnazioni temporanee.
g) interventi su immobili che sono già stati in passato oggetto di finanziamento pubblico purché si tratti di interventi a completamento degli stessi ovvero su altre parti, purché connesse fisicamente e funzionalmente alla strategia/proposta presentata.
6. I soggetti proponenti garantiscono la coerenza delle proposte, per la parte riguardante le misure di edilizia residenziale sociale, con la normativa e le policy di settore della propria regione e interloquiscono/comunicano, alla medesima, la volontà di partecipazione al Programma, anche ai fini di un eventuale cofinanziamento della proposta.
Art. 5 Le risorse disponibili e le spese ammissibili al finanziamento
1. La dotazione complessiva per l’attuazione del Programma è costituita da: 853,81 milioni di euro stanziati dall’art. 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2019, n. 160 per il Programma di cui al presente decreto, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui 12,18 milioni di euro per l’anno 2020, 27,25 milioni di euro per l’anno 2021, 74,07 milioni di euro per l’anno 2022, 93,87 milioni di euro per l’anno 2023, 94,42 milioni di euro per l’anno 2024, 95,04 milioni di euro per l’anno 2025, 93,29 milioni di euro per l’anno 2026, 47,15 milioni di euro per l’anno 2027, 48,36 milioni di euro per l’anno 2028, 53,04 milioni di euro per l’anno 2029, 54,60 milioni di euro per l’anno 2030, 54,64 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 51,28 milioni di euro per l’anno 2033;
eventuali residui di stanziamento per l’annualità 2019 relativi al «Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari», di cui all’art. 1, comma 95, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145;
eventuali ulteriori risorse, anche di fonte comunitaria.
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 438, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, viene assicurato il finanziamento di almeno una proposta per ciascuna regione di appartenenza del soggetto proponente.
3. Il 34% delle risorse complessive sarà prioritariamente destinato a interventi collocati nelle regioni del Mezzogiorno.
4. Il contributo massimo riconoscibile per ogni proposta ammessa a finanziamento è di euro 15.000.000, con risorse a valere sullo stanziamento di cui all’art. 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
6. Sono ammesse a finanziamento le spese tecniche di progettazione, di verifica, validazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo, relative alla realizzazione dell’intervento oggetto della proposta e previste nel quadro economico;
7. Sono ammesse al finanziamento le spese per gli imprevisti solo se inserite nel quadro economico. Tali spese non possono eccedere il 10% del costo totale dei lavori e forniture di cui è richiesto il finanziamento e sono utilizzabili, entro il suddetto limite, in caso di varianti approvate con perizia suppletiva in aumento.
8. Fermo restando quanto previsto dall’art. 4, comma 5, lettera g), sono ammesse al finanziamento le spese previste nella richiesta presentata solo per interventi il cui inizio dei lavori è successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Sono esclusi dal finanziamento, quindi, gli interventi in corso di esecuzione e/o già terminati e/o già finanziati alla data di pubblicazione del presente decreto.
9. Sono esclusi gli oneri di urbanizzazione, nonché gli oneri di gestione.
Art. 6 La presentazione delle proposte
1. Ciascuno dei soggetti proponenti presenta l’istanza di accesso al programma secondo le seguenti modalità:
a) fase 1: trasmissione di una Proposta complessiva preliminare indicante la strategia nel suo complesso e l’insieme di interventi atti a raggiungere le finalità prescritte e recante la documentazione di cui all’art. 7, comma 5, del presente decreto.
b) fase 2: trasmissione della Proposta complessiva finale, indicante lo stato di avanzamento della stessa e recante la documentazione di cui all’art. 10, comma 1, del presente decreto.
2. Le proposte dovranno essere approvate dalla Giunta dell’ente/enti proponente/proponenti, ove non previsto diversamente, in relazione al livello di programmazione decisionale.
Art. 7 La presentazione delle proposte – fase 1
1. La proposta è presentata e firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente o dal suo delegato e con la stessa è comunicato il nominativo del RUP dell’intervento.
2. Tutta la documentazione allegata alla proposta è firmata digitalmente dal RUP.
3. Le proposte di finanziamento di cui alla fase 1, complete della documentazione indicata nel presente articolo e contenenti l’indicazione del CUP relativo ad ogni singolo intervento, devono essere trasmesse, a pena di esclusione, entro e non oltre centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, secondo le modalità indicate dal presente articolo.
4. Le richieste di finanziamento degli interventi sono formulate mediante compilazione di apposito modello informatizzato (allegato al presente decreto).
5. La documentazione necessaria ai fini della valutazione da parte dell’Alta commissione, da presentarsi, a pena di esclusione, secondo le modalità e termini di cui al presente articolo, è la seguente:
a. relazione tecnico-illustrativa della Proposta complessiva;
b. planimetria generale ed elaborati grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare;
c. quadro economico e cronoprogramma finanziario.
Art. 8 Criteri per la valutazione delle proposte da parte dell’Alta commissione
1. Le proposte presentate nella fase 1 sono esaminate dall’Alta commissione nominata con decreto del Ministro di cui all’art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel rispetto dei seguenti criteri:
A. qualità della proposta e coerenza con le finalità di cui all’art. 1, comma 437, della legge 160 del 2019, capacità di sviluppare risposte alle esigenze/bisogni espressi, presenza di aspetti innovativi e di green economy, rispondenza ai Criteri ambientali minimi (CAM), nonché la capacità di coordinare e/o aggregare soggetti in forma associata in chiave di legalità di realtà auto-consolidate. La valutazione verrà effettuata anche sulla rispondenza agli indicatori di impatto ambientale definiti nel modello informatizzato. Fino a 15 punti;
B. entità degli interventi relativamente agli immobili di edilizia residenziale pubblica, con preferenza per le aree a maggiore tensione abitativa, e livello di integrazione sia con il contesto, con particolare riferimento alla attuazione di specifiche politiche regionali, sia con interventi relativi ad immobili di edilizia residenziale sociale (sistema unitario integrato di servizi abitativi) anche in chiave di mixite sociale e di diversificazione dell’offerta abitativa e dei relativi servizi. La valutazione verrà effettuata anche sulla rispondenza agli indicatori di impatto sociale definiti nel modello informatizzato. Fino a 25 punti, di cui fino a 10 punti per la proposta che contempla azioni coordinate sul territorio per specifiche politiche regionali attuate con la collaborazione di altri enti e soggetti istituzionali;
C. recupero e valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici ovvero recupero e riuso di testimonianze architettoniche significative, anche se non direttamente vincolate, purché connessi e funzionali alla proposta di programma di rigenerazione presentata; contiguità e/o vicinanza con centri storici o con parti di città identitarie. La valutazione verrà effettuata anche sulla rispondenza agli indicatori di impatto culturale definiti nel modello informatizzato. Fino a 10 punti;
D. risultato del «bilancio zero» del consumo di nuovo suolo mediante interventi di recupero e riqualificazione di aree già urbanizzate ovvero, qualora non edificate, comprese in tessuti urbanistici fortemente consolidati, tenuto conto della significatività degli interventi stessi in termini di messa in sicurezza sismica e riqualificazione energetica degli edifici esistenti, anche mediante la demolizione e ricostruzione degli stessi. La valutazione verra’ effettuata anche sulla rispondenza agli indicatori di impatto urbano-territoriale definiti nel modello informatizzato. Fino a 15 punti;
E. attivazione di risorse finanziarie pubbliche e private, tenuto anche conto della eventuale messa a disposizione di aree o immobili.
La valutazione verra’ effettuata anche sulla rispondenza agli indicatori di impatto economico-finanziario definiti nel modello informatizzato. Fino a 15 punti;
F. coinvolgimento di operatori privati, anche del terzo settore, con particolare coinvolgimento e partecipazione diretta di soggetti interessati anche in forma associativa in particolare se operanti nell’area di intervento. La valutazione verra’ effettuata anche sulla rispondenza agli indicatori di impatto economico-finanziario definiti nel modello informatizzato. Fino a 10 punti;
G. applicazione, per la redazione della proposta, della metodologia BIM, nonché di misure e di modelli innovativi di gestione, di sostegno e di inclusione sociale, di welfare urbano e di attivazione di processi partecipativi La valutazione verra’ effettuata anche sulla rispondenza agli indicatori di impatto tecnologico definiti nel modello informatizzato. Fino a 10 punti.
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 441, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l’Alta commissione, a seguito di istruttoria ed entro novanta giorni dalla ricezione completa della documentazione di cui all’art. 7, formula l’elenco delle proposte ammissibili a finanziamento con eventuali prescrizioni.
3. Per lo svolgimento della propria attività, l’Alta commissione si avvale del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della struttura tecnica di missione di cui all’art. 214 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.
4. A parità di punteggio delle proposte progettuali presentate, sarà valutata prioritaria la proposta che contempla azioni coordinate sul territorio per specifiche politiche regionali attuate con la collaborazione di altri enti e soggetti istituzionali.
Art. 9 L’approvazione del programma
1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dal termine dei lavori dell’Alta commissione è approvato il Programma con la individuazione delle proposte ammesse a finanziamento, fino al completo assorbimento delle risorse di cui al precedente art. 5, ferma restando la riserva dei fondi necessari all’espletamento dell’attività di cui al successivo art. 12, nonché degli interventi ammessi con riserva. Con stesso decreto è approvato lo schema di convenzione o accordo di programma tipo da stipulare con gli enti beneficiari.
2. Il decreto di cui al comma precedente, sulla base dell’elenco predisposto dall’Alta commissione, assicura ai sensi dell’art. 1, comma 438, lettera b), della legge 30 dicembre 2019, n. 160, il finanziamento di almeno una proposta per regione, nel rispetto dell’applicazione dell’art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, come modificato dall’art. 1, comma 310, lettera b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e garantisce che il 34% delle risorse complessive siano destinate a interventi collocati nelle regioni del Mezzogiorno.
3. Con lo stesso decreto, a tutti gli interventi inseriti nell’elenco è concessa l’assegnazione di un finanziamento per la progettazione definitiva ovvero esecutiva, assegnato nella misura richiesta e comunque nel limite massimo del 5% rispetto al costo totale dei lavori e forniture di cui è richiesto il finanziamento, e comunque nei limiti delle risorse stanziate per le annualità 2020 e 2021.
Art. 10 La presentazione della documentazione integrativa – fase 2
1. La documentazione relativa alla fase 2 dovrà pervenire entro e non oltre duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione dell’elenco di ammissione delle proposte di cui all’art.9, comma 1, e deve contenere il successivo livello di progettazione definitivo, ovvero esecutivo, ai sensi del codice dei contratti pubblici, della proposta nel suo complesso e dei singoli interventi previsti di cui alla fase I.
2. La documentazione trasmessa dai soggetti beneficiari viene verificata dell’Alta commissione relativamente alla coerenza con la documentazione trasmessa nella fase 1 entro novanta giorni dalla ricezione completa della stessa. Al termine della verifica, l’Alta commissione esprime il nulla osta al finanziamento.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla ricezione del nulla osta al finanziamento di cui al precedente comma 2 è approvato l’elenco delle proposte definitivamente ammesse a finanziamento.
4. Il mancato rispetto dei tempi previsti dal comma 1 del presente articolo è causa di preclusione al passaggio alla fase successiva, con conseguente restituzione della quota relativa alla progettazione già erogata nonché causa di esclusione dall’elenco delle proposte ammesse a finanziamento di cui all’art. 9, comma 1 del presente decreto.
Art. 11 La assegnazione ed erogazione del finanziamento
1. La stipulazione della convenzione o accordo di programma per l’attuazione delle proposte ammesse definitivamente al finanziamento avverrà entro sessanta giorni dall’approvazione dell’elenco di cui all’art. 10, comma 3, del presente decreto. La mancata stipula nei termini della convenzione è causa di esclusione dal finanziamento, salvo che avvenga per ragioni non dipendenti dal beneficiario.
2. I dettagli inerenti le modalità del finanziamento e le relative tempistiche di avvio e termine degli interventi finanziati saranno specificati nella convenzione o accordo di programma di cui al precedente comma.
3. Con la sottoscrizione della convenzione o accordo di programma, sui soggetti ammessi al finanziamento gravano i seguenti obblighi:
a. completamento dell’opera, pena la revoca del finanziamento;
b. tempestiva messa in funzione dello spazio e/o della struttura entro sessanta giorni dall’emissione del certificato di ultimazione dei lavori.
4. Ogni spesa necessaria e conseguente per la stipulazione della convenzione o accordo di programma ove prevista, la registrazione e l’attuazione delle condizioni ivi specificate è a carico del soggetto beneficiario del finanziamento.
5. Il finanziamento assegnato è rideterminato tenendo conto delle eventuali economie conseguite in sede di gara. Non sono finanziabili perizie suppletive in aumento rispetto all’importo di aggiudicazione, fermo restando quanto stabilito dal comma 7 dell’art. 5.
6. Gli oneri derivanti da eventuali contenziosi relativi alla realizzazione dell’intervento sono a totale carico dei soggetti beneficiari del finanziamento.
7. Nel caso di aggiudicazione della proposta presentata dalla regione, le risorse sono attribuite alla stessa che ne dispone con le medesime modalità stabilite dal decreto per le erogazioni tra Stato e comuni.
8. Il finanziamento assegnato è erogato con le seguenti modalità:
fino al 5% di anticipo del finanziamento complessivo all’atto dell’ammissione al programma (all’esito della fase I) per la progettazione definitiva ovvero esecutiva di cui all’art. 9, comma 3, in relazione alle risorse stanziate per le annualità 2020-2021;
fino al 15% all’esito della fase 2, in relazione alle risorse stanziate per le annualità 2022-2023;
fino al 10% per ciascuna delle annualità dal 2024 al 2029, in relazione alle risorse stanziate, a rendicontazione dello stato di avanzamento dell’intervento, come meglio definito dalla Convenzione o Accordo di programma stipulato (fino al 60% del finanziamento);
saldo del finanziamento, di cui alle risorse stanziate per il complesso delle annualità dal 2030 al 2033 (sarà erogato previa dimostrazione della piena operatività dell’intervento finanziato ovvero, comunque, in presenza di attestazione di fruibilità dello stesso, resa dal soggetto beneficiario).
9. Per i soggetti che hanno stipulato la convenzione o accordo di programma di cui al comma 1 del presente articolo, il pagamento delle spese sostenute per le quali spetta il finanziamento assegnato deve essere richiesto entro e non oltre novanta giorni dalla data dell’avvenuto pagamento. Il mancato rispetto di tale termine di presentazione da parte del soggetto beneficiario del finanziamento comporta l’inammissibilità di tali spese, determinando di conseguenza una corrispondente riduzione del finanziamento.
Art. 12 Monitoraggio dell’attuazione del Programma
1. Le attività di monitoraggio degli interventi inseriti nel Programma verranno svolte ai sensi del decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229.
2. La Direzione generale dell’edilizia statale e gli interventi speciali del MIT, competente per l’attuazione del Programma, entro il 31 gennaio di ogni anno, predispone una relazione annuale al Parlamento, sullo stato di avanzamento delle proposte ammesse a finanziamento.
3. Le modalità e i tempi delle attività periodiche di scambio delle esperienze tra le differenti amministrazioni locali, di cui all’art. 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, e di divulgazione dei risultati conseguiti, sono definiti con successivo decreto ministeriale da adottarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
4. Per le attività di cui al comma precedente, nonché per le attività di assistenza tecnica e di supporto all’Alta commissione, sono accantonate a valere sulle risorse del Programma di cui all’art. 5, le risorse pari allo 0,5% di ciascuna proposta ammessa al finanziamento. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvarrà anche della Struttura tecnica di missione di cui all’art. 214 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 13 Riassegnazioni a seguito di rinunce, revoche ed economie
1. La revoca del finanziamento, disposta con decreto direttoriale, è effettuata nei seguenti casi:
a) mancata trasmissione della documentazione necessaria ai fini della valutazione da parte dell’Alta commissione ministeriale per la fase II di cui al presente decreto;
b) mancato rispetto delle modalità e dei termini perentori di cui al presente decreto, tranne nei casi di carattere eccezionale, adeguatamente documentati, non dipendenti dalla volontà e responsabilità del soggetto proponente, valutati insindacabilmente dall’Alta commissione.
2. In caso di rinunce, revoche ed economie, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativamente alle risorse ancora nella sua disponibilità, procede all’attribuzione sulla base dell’elenco degli interventi ammessi al finanziamento con riserva.
3. L’elenco di cui all’art. 9, comma 1, del presente decreto, resta valido per cinque anni.
4. Nelle ipotesi di revoca di cui al comma 1, ovvero di rinunce, le risorse ricevute sono versate dagli enti beneficiari su apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato.
5. Le verifiche sull’efficienza della spesa sono effettuate entro sei anni da ciascun impegno contabile, al fine di evitare ogni possibile caduta in perenzione delle risorse.
Art. 14 Progetti Pilota ad alto rendimento
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal presente Programma, sono ammesse a finanziamento Proposte definite «Pilota», ad alto impatto strategico sul territorio nazionale, da cofinanziarsi anche con eventuali ulteriori risorse, ivi comprese quelle di cui al Recovery Fund, come da eventuali indicazioni europee e nazionali, in quanto orientati all’attuazione del Green Deal e della Digital Agenda.
2. Il soggetto proponente dovrà presentare entro e non oltre centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, secondo le medesime modalità indicate dall’art. 7, una proposta complessiva finale, di cui alla fase 2 dell’art. 6 del presente decreto, nonché’ la documentazione prevista dall’art. 10, comma 1. Ai fini dell’attività di monitoraggio la documentazione indicata nel presente comma dovrà contenere l’indicazione del CUP relativo ad ogni singolo intervento.
3. L’Alta commissione, a seguito di istruttoria ed entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della proposta, di cui al precedente comma, esprime il nulla osta al finanziamento, con eventuali prescrizioni.
4. La graduatoria delle proposte «Pilota» ammesse sarà stilata tenendo conto dei criteri di valutazione nonché degli indicatori di cui all’art. 8 del presente decreto. Inoltre terrà conto dei limiti previsti dai commi 2 e 3 dell’art. 5 del decreto. Alla luce di eventuali indicazioni europee sull’utilizzo delle risorse di cui al Recovery Fund, gli indicatori potranno essere integrati e modificati con le medesime modalità del presente decreto.
5. Le proposte di cui al precedente articolo possono essere cofinanziate fino a 100.000.000,00 di euro ciascuna, per le annualità dal 2021 al 2027, nei limiti degli stanziamenti.
6. Per i soggetti beneficiari inseriti nella graduatoria delle proposte «Pilota», il finanziamento assegnato è erogato con le seguenti modalità:
fino al 20% del finanziamento complessivo all’atto dell’ammissione al Programma, in relazione alle risorse stanziate per le annualità 2020-2021;
fino al 10% per ciascuna delle annualità dal 2022 al 2027, in relazione alle risorse stanziate, a rendicontazione dello stato di avanzamento dell’intervento, come meglio definito dalla Convenzione o Accordo di programma stipulato (fino al 60% del finanziamento);
saldo del finanziamento, di cui alle risorse stanziate per il complesso delle annualità successive (sarà erogato previa dimostrazione della piena funzionalità e fruizione dell’intervento da parte degli utenti).
7. Il monitoraggio e la rendicontazione finanziaria e amministrativa di tutti i progetti che beneficiano dei Fondi europei dovranno avvenire secondo le norme e i principi stabiliti dalla normativa comunitaria.