IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell’ambiente e ne ha definito le funzioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all’ordinamento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138;
Vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;
Vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;
Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e, in particolare, l’art. 19 che prevede la messa all’asta delle quote;
Visto l’art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, così come modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che istituisce il fondo denominato programma sperimentale buono mobilità nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il programma sperimentale buono mobilità prevede, in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane, nei capoluoghi di provincia ovvero nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, un «buono mobilità», pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’art. 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il suddetto «buono mobilità» può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste;
Visto che il medesimo art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, come modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede che «al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’art. 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all’erario»;
Visto che l’art. 229, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede che «Il decreto di cui all’art. 2, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Il fondo di cui al medesimo art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 111 del 2019, è incrementato di ulteriori 70 milioni di euro nell’anno 2020. Al relativo onere si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2020, mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all’art. 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza del medesimo stato di previsione, e, quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’art. 265, comma 5, del presente decreto. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.»;
Visto l’art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, così come modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale prevede che con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio di cui al programma sperimentale buono mobilità anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2015, n. 126;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Visto in particolare l’art. 12 del menzionato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, nell’organizzare autonomamente la propria attività, utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione;
Visto l’art. 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese;
Visti gli articoli 68 e 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, finalizzati a favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni;
Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, con cui è stata istituita l’Agenzia per l’Italia digitale (nel prosieguo AGID);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
Tenuto conto che l’AGID, nell’ambito del progetto denominato «Italia Login – La casa del cittadino», promuove la diffusione del Sistema pubblico di identità digitale, di seguito SPID, che consente a cittadini e imprese di accedere con un’unica identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti;
Viste le linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni adottate dall’AGID con determinazione n. 115/2019 del 9 maggio 2019, le quali prevedono che il modello del riuso delineato dal codice dell’amministrazione digitale consente di individuare, valutare e personalizzare un software senza stipulare alcuna convenzione con l’amministrazione che ha messo a riuso il software stesso, oltre all’accettazione della licenza Open Source che si perfeziona con il semplice download, senza che sia necessaria alcuna richiesta di accesso;
Visto l’art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che stabilisce che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell’amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»;
Visto l’art. 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che, al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi della società di cui all’art. 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi. L’oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni;
Considerata la necessità di provvedere tempestivamente all’individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle previsioni di cui all’art. 2, comma 1 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, così come modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Considerato che il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni garantisce il raggiungimento delle finalità di economicità, efficienza, tutela degli investimenti e neutralità tecnologica;
Considerato che esistono già applicazioni sviluppate da altre amministrazioni pubbliche che promuovono lo SPID e che presentano analogie con il servizio per l’erogazione del «buono mobilità» di cui al «Programma sperimentale buono mobilità», quindi tali da poter essere adattate, nel rispetto della normativa vigente in materia di riuso di programmi informatici o di parti di essi, per le finalità di cui al presente decreto;
Vista l’applicazione informatica «18App», realizzata ai sensi dell’art. 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Vista l’applicazione informatica «Carta del docente», realizzata ai sensi dell’art. 1, commi 121, 122, 123 e 124 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Vista l’applicazione informatica «Bonus dispositivi anti abbandono», realizzata ai sensi dell’art. 52 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
Ritenuto pertanto di doversi avvalere, nel rispetto di quanto previsto dall’ art. 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di società a capitale interamente pubblico, affidando direttamente alle stesse l’esecuzione delle attività connesse all’adozione del decreto di cui al citato art. 2, comma 1;
Acquisito il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze;
Acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Decreta:
Art. 1 Oggetto, finalità e dotazione finanziaria
1. Il presente decreto definisce le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del buono mobilità di cui al «Programma sperimentale buono mobilità», di seguito «Programma», istituito dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e successive modificazioni.
2. Il programma è finalizzato a ridurre le emissioni climalteranti e inquinanti. A decorrere dal 4 maggio 2020 sino al 31 dicembre 2020, il programma incentiva forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale che garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane, a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
3. Il programma è finanziato a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 7955 «Fondo destinato al programma sperimentale buono mobilità» dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 2 Gestione del programma
1. Il programma è gestito attraverso una applicazione web, accessibile, previa autenticazione, sia direttamente che dal sito del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che consente la registrazione dei beneficiari e l’accreditamento dei fornitori di servizi di mobilità condivisa a uso individuale, esclusi quelli mediante autovetture, e delle imprese ed esercizi commerciali che vendono biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’art. 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
Art. 3 Beneficiari del programma
1. Possono beneficiare del programma i residenti maggiorenni nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane, nei capoluoghi di provincia ovvero nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti che, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, acquistano i beni o usufruiscono dei servizi di cui all’art. 4, comma 2. Il buono mobilità può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste ed è erogato nelle forme di cui ai successivi articoli 5 e 6.
Art. 4 Buono mobilità
1. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 13, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, a ciascun beneficiario è riconosciuto un buono mobilità pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500.
2. Il buono mobilità può essere utilizzato per:
a) l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita;
b) l’acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’art. 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;
c) l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.
3. I buoni mobilità sono emessi secondo l’ordine temporale di arrivo delle istanze fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l’anno 2020.
4. Il buono mobilità non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente.
Art. 5 Attribuzione e fruizione del buono mobilità
1. Al fine di ottenere il buono mobilità di cui all’art. 4, i beneficiari provvedono a registrarsi sull’applicazione web di cui all’art. 2 a partire dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto e non oltre il 31 dicembre 2020, data ultima anche ai fini dell’acquisto di beni o l’utilizzo di servizi di cui all’art. 4, comma 2.
2. L’identità dei beneficiari, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, è accertata attraverso SPID, gestito da AGID. A tal fine, gli interessati, qualora non ne siano già in possesso, richiedono l’attribuzione dell’identità digitale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2014.
3. All’atto della registrazione, il beneficiario fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, rilasciate ai sensi dell’art. 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo il modello disponibile sulla piattaforma in cui attesta e comunica i requisiti di cui all’art. 3.
4. In seguito al completamento della registrazione, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso l’applicazione web, attribuisce al beneficiario il buono mobilità. Il buono mobilità è disponibile nell’area riservata dell’applicazione web dedicata a ciascun beneficiario e può essere utilizzato per l’acquisto di uno solo dei beni o per l’utilizzo di uno solo dei servizi di cui all’art. 4, comma 2, fermo restando quanto previsto all’art. 13, comma 2.
5. Ciascun buono mobilità può essere utilizzato presso i fornitori di beni e di servizi di mobilità inseriti nell’elenco di cui all’art. 7, comma 3 e comporta la riduzione sul prezzo di acquisto del bene o utilizzo del servizio.
6. I buoni mobilità devono essere utilizzati entro trenta giorni dalla relativa generazione, pena l’annullamento. In caso di annullamento del buono mobilità, il beneficiario può richiedere sull’applicazione web di cui all’art. 2 l’emissione di un buono sostitutivo, secondo le procedure del presente articolo.
Art. 6 Rimborso per l’acquisto
1. Per gli acquisti di beni o l’utilizzo di servizi di cui all’art. 4, comma 2, effettuati a partire dal 4 maggio 2020 e fino al giorno antecedente il sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto è previsto il rimborso pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, fermo restando quanto previsto dall’art. 3.
2. Al fine di ottenere il rimborso di cui al comma precedente, i beneficiari devono presentare istanza registrandosi sull’applicazione web di cui all’art. 2. L’istanza di rimborso deve essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla operatività dell’applicazione web.
3. L’identità dei beneficiari, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, è accertata attraverso SPID, gestito da AGID. A tal fine gli interessati, qualora non ne siano già in possesso, richiedono l’attribuzione dell’identità digitale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2014.
4. All’istanza di rimborso è allegata copia della fattura o della documentazione commerciale rilasciata ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 5, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e del decreto ministeriale 7 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 dicembre 2016, n. 303, attestante l’acquisto del bene o l’utilizzo del servizio di cui all’art. 4, comma 2.
5. Per ciascun bene acquistato o servizio utilizzato si provvede al rimborso mediante accredito del 60 per cento della spesa sostenuta e fino ad un massimo di euro 500 sul conto corrente, intestato al richiedente, le cui coordinate (IBAN) sono fornite al momento della presentazione dell’istanza di rimborso.
Art. 7 Accreditamento dei fornitori di beni e di servizi di mobilità
1. I soggetti che erogano servizi di mobilità condivisa a uso individuale, esclusi quelli mediante autovetture, le imprese e gli esercizi commerciali che vendono biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’art. 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si accreditano sull’applicazione web di cui all’art. 2 a partire dal quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
2. I soggetti indicati al comma 1 si autenticano all’applicazione web di cui all’art. 2, utilizzando le credenziali fornite dall’Agenzia delle entrate e indicano la partita I.V.A., il codice ATECO dell’attività svolta, la denominazione e i luoghi dove viene svolta l’attività, la tipologia di servizi offerti e di beni venduti di cui all’art. 4, comma 2, e qualsiasi altra informazione necessaria a qualificarli come effettivi fornitori dei beni e dei servizi di cui al comma 1, nonché la dichiarazione che i buoni saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi della normativa sopra citata.
3. I soggetti accreditati sono inseriti in un apposito elenco consultabile dai beneficiari attraverso l’applicazione web.
4. L’avvenuto inserimento nell’elenco di cui al comma 3 implica l’obbligo, da parte dei fornitori di beni e dei servizi di mobilità, di accettazione dei buoni secondo le modalità stabilite dal presente decreto.
5. In caso di usi difformi del buono elettronico di spesa da quelli previsti dal presente decreto, il gestore della piattaforma procede, in via autonoma, alla cancellazione dall’elenco dei soggetti previsti dal presente articolo, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.
6. Al fine di agevolare la registrazione di specifiche categorie di esercenti o di determinate istituzioni pubbliche, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può stipulare appositi accordi, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con regioni e altri enti territoriali e locali, nonché con associazioni di categoria e soggetti ad esse assimilati.
7. Al fine di consentire l’utilizzo delle credenziali di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2, e la verifica, per il tramite di SOGEI, di eventuali ulteriori dati, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare stipula appositi accordi di cooperazione informatica con l’Agenzia delle entrate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 8 Liquidazione dell’importo maturato dai fornitori di beni e di servizi di mobilità
1. A seguito dell’accettazione del buono da parte dei fornitori di beni e di servizi di mobilità inseriti nell’elenco di cui all’art. 7, comma 3, è riconosciuto agli stessi un importo pari al buono validato. L’importo maturato è registrato nell’area riservata dedicata a ciascuno dei fornitori di beni e di servizi di mobilità presente nell’applicazione web di cui all’art. 2.
2. I fornitori di beni e di servizi di mobilità emettono uno o più documenti contabili redatti in conformità alle specifiche linee guida pubblicate e consultabili sull’applicazione web, di importo pari al valore dei buoni validati. A seguito dell’acquisizione dei dati dalla specifica area presente nell’applicazione web, nonché dei documenti contabili si provvede alla liquidazione dell’importo maturato dai fornitori di beni e di servizi di mobilità. Il saldo dell’importo maturato può essere richiesto entro e non oltre il 31 marzo 2021.
Art. 9 Soggetti attuatori
1. L’amministrazione responsabile per l’attuazione del presente decreto è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale delle società:
a) SOGEI – Società generale d’informatica S.p.a. per lo sviluppo e la gestione dell’applicazione web di cui all’art. 2, per le attività di controllo di cui all’art. 11 e di monitoraggio degli oneri derivanti dal programma di cui all’art. 13, comma 3;
b) CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. per la gestione delle attività di riscontro e liquidazione di cui agli articoli 6 e 8 del presente decreto.
2. Le attività necessarie ai fini del monitoraggio di cui all’art. 10 sono realizzate attraverso il ricorso alle società in house del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78. Le società in house provvedono anche alla verifica di congruità con le finalità del presente decreto dei codici ATECO e della tipologia di servizi offerti e di beni venduti di cui all’art. 7, comma 2.
3. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale delle società di cui ai commi 1 e 2 nell’ambito delle risorse disponibili sul capitolo di cui all’art. 1, comma 3, del presente decreto, nel limite massimo del 2%.
4. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in accordo con le altre amministrazioni interessate, realizza, ogni altra iniziativa finalizzata a garantire la fruibilità semplificata del buono mobilità con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 10 Monitoraggio
1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua il monitoraggio del programma.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dei soggetti attuatori di cui all’art. 9, comma 2, i quali, tra l’altro, elaborano un rapporto dettagliato su ripartizione tipologica e territoriale degli incentivi erogati, su analisi socio-demografiche di fruizione degli incentivi e sui trend trasportistici in atto.
Art. 11 Controlli e sanzioni
1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sul corretto funzionamento del programma e interviene, anche su segnalazione da parte di SOGEI, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle norme del presente decreto, per la disattivazione del buono mobilità o per la cancellazione dall’elenco di cui all’art. 7, comma 3, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. A tal fine il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può stipulare convenzioni non onerose con altre pubbliche amministrazioni aventi compiti ispettivi e di controllo.
Art. 12 Trattamento dei dati personali
1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all’attribuzione e all’utilizzo del buono mobilità istituito dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, così come modificato dal decreto-legge dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. SOGEI, CONSAP e gli enti in house di cui all’art. 9, comma 2, sono responsabili del trattamento dei dati personali cui il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di titolare del trattamento, ricorre. A tal fine, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla stipula del contratto o atto giuridico previsto dall’art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 e disciplina, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità e i tempi della gestione e conservazione dei dati personali, nonché gli obblighi e le responsabilità reciproche fra il titolare e i responsabili del trattamento.
Art. 13 Norme finanziarie
1. Il riconoscimento dei benefici previsti dal presente decreto avviene nei limiti delle risorse disponibili sul fondo di cui all’art. 1, comma 3, del presente decreto.
2. La generazione dei buoni mobilità e l’erogazione dei buoni di spesa sono in ogni caso subordinate alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all’art. 1, anche tenuto conto delle previsioni di cui all’art. 9, SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal programma e trasmette al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e a CONSAP, entro il giorno 15 di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilità precedente dei buoni fruiti ai sensi dell’art. 5, dei rimborsi pervenuti ai sensi dell’art. 6 e dei relativi oneri. In caso di esaurimento delle risorse disponibili il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso l’applicazione web di cui all’art. 2, non procede a ulteriori attribuzioni del beneficio di cui all’art. 4.