DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 21 marzo 2018 n.56

(in Gazz. Uff., 29 maggio 2018, n. 123). – Regolamento per l’attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy», di cui all’articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l’articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che ha istituito lo schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy», stabilendo che con regolamento del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, devono essere definite le modalita’ di funzionamento di tale schema;

Visto il regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento e del Consiglio del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attivita’ (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione;

Vista la raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 27 luglio 2017;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 19 settembre 2017;

Vista la comunicazione al Dipartimento per le politiche europee, con nota del 5 dicembre 2017;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Articolo 1Ambito di applicazione e finalita’

Art. 1

1. In attuazione dell’articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, il presente regolamento stabilisce le modalita’ di funzionamento dello schema nazionale volontario denominato «Made Green in Italy», per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti Made in Italy, anche con il rilascio del logo «Made Green in Italy» ai prodotti di cui all’articolo 2, lettera v).

Articolo 2Definizioni

Art. 2

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) «schema Made Green in Italy»: programma nazionale volontario per la valutazione e comunicazione dell’impronta ambientale;

b) «gestore dello schema»: il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

c) «prodotto»: «bene» o «servizio», inclusi i prodotti intermedi o semilavorati;

d) «categoria di prodotto»: gruppo di prodotti in grado di soddisfare funzioni analoghe;

e) «linee guida PEF (Product Environmental Footprint)»: linee guida, metodi, prescrizioni tecniche ed altri documenti di interesse comune sviluppati nell’ambito della applicazione pilota europea del metodo PEF e approvate nell’ambito del progetto PEF della Commissione europea, rese disponibili dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sul proprio sito istituzionale;

f) «metodo PEF»: metodo di determinazione dell’impronta ambientale di prodotto come definito dalla raccomandazione 2013/179/UE della Commissione europea e dalle Linee guida PEF;

g) «impronta ambientale di prodotto»: il risultato di uno studio volto a misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita del prodotto;

h) «ciclo di vita»: fasi consecutive e interconnesse di un ciclo produttivo, dall’acquisizione o generazione di materie prime, o dalle risorse naturali, allo smaltimento finale;

i) «regole di categoria di prodotto – RCP»: indicazioni metodologiche rilasciate dal gestore dello schema che definiscono regole e requisiti obbligatori e facoltativi necessari alla conduzione di studi relativi all’impronta ambientale per una specifica categoria di prodotto;

l) «soggetti proponenti le RCP»: soggetti (privati o pubblici) costituiti da almeno tre aziende – di cui almeno una piccola e media impresa secondo la definizione fornita dal decreto del Ministro delle attivita’ produttive del 18 aprile 2005 – che rappresentano la quota maggioritaria del settore della specifica categoria di prodotto per la quale si intende proporre l’elaborazione di RCP all’interno dello schema; per quota maggioritaria si intende oltre il 50% della produzione nazionale (fatturato) riferita all’anno solare precedente alla proposta di RCP;

m) «dichiarazione di impronta ambientale di prodotto – DIAP»:

dichiarazione ambientale che fornisce informazioni sia quantitative che qualitative sulle prestazioni ambientali del prodotto;

n) «comunicazione dell’impronta ambientale di prodotto»:

divulgazione di informazioni sulle prestazioni ambientali, nel corso del ciclo di vita di un prodotto, a imprese, investitori, organismi pubblici e consumatori;

o) «impatto ambientale»: qualsiasi modifica all’ambiente, positiva o negativa, derivante in tutto o in parte da prodotti di un’azienda;

p) «PEFCR – regole di categoria relative all’impronta ambientale dei prodotti»: regole, basate sul ciclo di vita, specifiche per tipologia di prodotto elaborate nell’ambito del progetto pilota Environmental Footprint (EF) della Commissione europea, che complementano il metodo PEF identificando ulteriori requisiti per una data categoria di prodotto;

q) «requisiti addizionali obbligatori»: informazioni addizionali qualitative e quantitative, che devono essere indicate dai soggetti proponenti in ogni RCP;

r) «requisiti addizionali facoltativi»: informazioni addizionali qualitative e quantitative che possono essere indicate dai soggetti proponenti in ogni RCP;

s) «benchmark»: valore di riferimento utilizzato per la categoria di prodotto definito nella RCP della specifica categoria di prodotto;

t) «criteri ambientali minimi – CAM»: criteri di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 e 10 aprile 2013;

u) «verificatore»: soggetto (persona fisica o giuridica) atto alla verifica indipendente perche’ in possesso di requisiti di competenza ed esperienza definiti dalla raccomandazione 2013/179/UE e dalle linee guida PEF;

v) «prodotti Made in Italy»: prodotti originari dell’Italia nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, e dalle relative disposizioni di applicazione;

z) «prodotti Made Green in Italy»: i prodotti Made in Italy che presentano prestazioni ambientali pari o superiori ai benchmark di riferimento, la valutazione delle quali e’ effettuata secondo il metodo PEF;

aa) «soggetto richiedente»: produttore di prodotti classificabili come Made in Italy ai sensi della lettera v) dell’articolo 2, che richiedono l’adesione allo schema per almeno un loro prodotto.

Articolo 3Proposta, approvazione e pubblicazione della RCP

Art. 3

1. I soggetti proponenti la RCP inviano al gestore dello schema la richiesta per elaborare una proposta di RCP relativa a una specifica categoria di prodotto, utilizzando il modulo A di cui all’allegato I.

2. La richiesta di cui al comma 1, e’ effettuata con una delle modalita’ di cui all’articolo 65, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Il gestore dello schema, entro trenta giorni dall’acquisizione della richiesta, con provvedimento motivato accoglie la richiesta o chiede l’integrazione degli atti.

4. Entro centottanta giorni dall’accoglimento della richiesta, i soggetti proponenti trasmettono al gestore dello schema la proposta di RCP utilizzando il modulo B di cui all’allegato I.

5. Qualora per una specifica categoria di prodotto sia stata definita una PEFCR in sede europea, questa deve essere recepita nella RCP ed integrata con i requisiti addizionali obbligatori e facoltativi.

6. Il gestore dello schema sottopone la proposta di RCP a consultazione pubblica della durata di trenta giorni.

7. Le RCP che recepiscono le PEFCR europee sono sottoposte a consultazione pubblica solo per le parti delle RCP aggiuntive rispetto a quanto recepito dalla corrispondente PEFCR.

8. Entro trenta giorni dal termine della consultazione pubblica, i soggetti proponenti la RCP trasmettono la proposta revisionata al gestore dello schema, corredata da motivazioni scritte relativamente ai commenti non recepiti.

9. Il gestore dello schema rende pubblici, sul proprio sito web, gli esiti della consultazione pubblica.

Articolo 4Validita’ e aggiornamento della RCP

Art. 4

1. Le RCP hanno una validita’ di quattro anni. Novanta giorni prima della scadenza del termine di validita’, il gestore dello schema avvia una consultazione pubblica della durata di trenta giorni per il loro aggiornamento.

2. Il gestore dello schema procede all’aggiornamento della RCP e alla relativa pubblicazione con validita’ di ulteriori quattro anni.

3. Le RCP in scadenza restano comunque valide per il periodo necessario al loro aggiornamento.

4. Qualora, successivamente all’approvazione di un documento di RCP per una categoria di prodotto, la Commissione europea elabora e redige un documento di PEFCR relativo alla medesima categoria di prodotto, il gestore dello schema attiva una procedura di aggiornamento della RCP entro il termine di sei mesi, finalizzata a recepire le indicazioni elaborate a livello comunitario, come indicato nell’allegato I.

5. Il gestore dello schema puo’ avviare un processo di aggiornamento prima della scadenza delle RCP, qualora si verifichino evidenti modifiche sui processi, sulla normativa o sulle tecnologie applicate alla produzione dei prodotti oggetto del documento di RCP.

Articolo 5Richiesta di adesione allo schema

Art. 5

1. Possono chiedere l’adesione allo schema i produttori di prodotti classificabili come Made in Italy ai sensi della lettera v), dell’articolo 2.

2. L’adesione allo schema e’ limitata a quei prodotti per i quali esiste una RCP in corso di validita’.

3. Il soggetto richiedente invia la relativa richiesta al gestore dello schema, secondo le modalita’ di cui all’allegato II.

Articolo 6Verifica indipendente e convalida

Art. 6

1. Il soggetto richiedente sottopone la documentazione indicata in allegato II, punto 1 – numero 2) ad una procedura di verifica effettuata da un verificatore indipendente accreditato ai sensi della normativa vigente.

2. Le modalita’ di verifica e di convalida che il verificatore applica sono definite nella specifica procedura riportata in allegato III del presente regolamento.

3. L’esito positivo della verifica indipendente viene determinato attraverso la convalida della documentazione indicata in allegato II, punto 1 – numero 2) e l’emissione dell’attestato di verifica da parte del verificatore.

4. Dopo la prima verifica indipendente e convalida il rinnovo della verifica deve essere effettuato a cadenza triennale.

Articolo 7Concessione del logo

Art. 7

1. Entro trenta giorni dall’acquisizione della richiesta di adesione di cui all’articolo 5, il gestore dello schema, in caso di verifica positiva ai sensi dell’articolo 6, concede la licenza d’uso del logo relativamente ai prodotti «Made Green in Italy» per la durata di tre anni, corredata delle istruzioni per il suo uso.

2. La licenza d’uso resta valida per l’intero periodo anche in caso di successiva modifica delle RCP. Per ottenere il rinnovo della licenza di uso del logo e’ necessario presentare una nuova richiesta di adesione allo schema ai sensi dell’articolo 5, almeno trenta giorni prima della scadenza della sua validita’, utilizzando il modulo C contenuto nell’allegato II.

3. Tutti i provvedimenti o comunicazioni inerenti l’uso del logo vengono comunicati al titolare, da parte del gestore dello schema tramite posta elettronica certificata.

4. In caso di non corretta osservanza delle disposizioni del presente regolamento, il gestore dello schema puo’ sospendere o revocare il diritto d’uso del logo.

5. Il gestore dello schema pubblica sul proprio sito web l’elenco dei prodotti aderenti allo schema, riportando anche il periodo di validita’ della licenza d’uso del logo.

6. La procedura relativa all’utilizzo del logo e la comunicazione dei risultati nell’ambito dello schema «Made Green in Italy» e’ specificata nell’allegato IV.

Articolo 8Forme di incentivazione

Art. 8

1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare utilizza nei CAM relativi alle nuove categorie di prodotti, nonche’ nei CAM gia’ approvati e pubblicati, l’adesione allo schema «Made Green in Italy» come strumento di verifica del rispetto delle specifiche tecniche, da parte delle stazioni appaltanti, laddove pertinenti e riguardanti il ciclo di vita del prodotto, tenuto conto delle previsioni di cui agli articoli 34 e 87 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 9Norme finali

Art. 9

1. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.

2. All’attuazione delle disposizioni del presente regolamento si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.